<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Decreti.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200281820200420163151083" descrizione="" gruppo="20200281820200420163151083" modifica="4/20/2020 5:34:00 PM" stato="4" tipo="21" modello="1" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="1" versionePDF="1" pdf="2"><descrittori><registro anno="2020" n="02818"/><fascicolo anno="2020" n="02915"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:decreto-cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>21</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200281820200420163151083.xml</file><wordfile>20200281820200420163151083.docm</wordfile><ricorso NRG="202002818">202002818\202002818.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 1\2020\202002818\</rilascio><tipologia>Decreto-Cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>antonino savo amodio</firma><data>20/04/2020 17:34:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma/><data>00:00:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/04/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato il presente</h:div><h:div>DECRETO</h:div><h:div>Antonino Savo Amodio</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>- del Decreto del 10 aprile 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Giuseppe Conte, con cui è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio un Comitato di esperti in materia economica e sociale con il compito di elaborare e proporre al medesimo misure necessarie per fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19, nonché per la ripresa graduale nei diversi settori, nella parte in cui, tra i membri con esso nominati, non risultano ivi inclusi soggetti esperti esponenti del mondo dei consumatori e degli utenti, nonché dei settori  produttivi, delle telecomunicazioni, dell’industria, della tutela della salute, del commercio, dell’agricoltura, dei trasporti, della cultura, dello sport, dei consumatori, ambiente;</h:div><h:div>- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi comunque denominati di data ed estremi ignoti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2818 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Codacons (Coordinamento delle Associazioni A Tutela dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C/O Codacons Carlo Rienzi in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Presidente del Consiglio – Prof. Avv. Giuseppe Conte e Dipartimento della Protezione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Comitato di Esperti nominato con Decreto del 10 Aprile 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Riccardo Ranalli, di Stefano Simontacchi, Fabrizio Starace non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Considerato che, nella specie, non sussistono le condizioni per disporre l’accoglimento dell’istanza anzidetta nelle more della celebrazione della camera di consiglio, non apparendo, <corsivo>prima</corsivo>
					<corsivo>facie</corsivo>, irragionevole e, quindi, illegittima, anche alla luce della natura di atto di alta amministrazione che riveste l’impugnato provvedimento, la scelta dei membri del Comitato, effettuata valorizzandone l’esperienza professionale e non la capacità rappresentativa dei molteplici interessi, diffusi o di categoria, coinvolti dall’emergenza sanitaria;</h:div><h:div>Considerato, altresì, che eventuali contributi conoscitivi e propositivi, provenienti da organi rappresentativi dei suddetti interessi, ben potranno essere trasmessi al suddetto Comitato, per arricchirne l’attività consultiva ad esso demandata;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>rigetta l’istanza cautelare indicata in parte motiva.</h:div><h:div>Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 20 maggio 2020.</h:div><h:div>Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Roma il giorno 20 aprile 2020.</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="20/04/2020"/><sottoscrivente><h:div>Il Presidente</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>