<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200250120200425011158612" descrizione="" gruppo="20200250120200425011158612" modifica="4/25/2020 5:37:57 PM" stato="4" tipo="15" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2020" n="02501"/><fascicolo anno="2020" n="03270"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.3:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200250120200425011158612.xml</file><wordfile>20200250120200425011158612.docm</wordfile><ricorso NRG="202002501">202002501\202002501.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 3\2020\202002501\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>Giuseppe Daniele</firma><data>25/04/2020 17:37:57</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Achille Sinatra</firma><data>25/04/2020 01:25:05</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>27/04/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Giuseppe Daniele,	Presidente</h:div><h:div>Achille Sinatra,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Claudio Vallorani,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>− dell’atto di UIRNet S.p.a. in data 24 febbraio 2020 prot. n. 351 avente ad oggetto “Convenzione di Concessione per l’estensione e la gestione della PLN (Prot. n. 156_2017). Diffide UIRNet del 6 e 23 dicembre 2019 (Prot. n. 2064_2019 e Prot. n. 2196_2019). Riscontro Vs Note Prot. n. 567 del 4 febbraio 2020 (Prot. UIRNet n. 198_2020 di pari data) e Prot. n. 592 del 17 febbraio 2020 (Prot. UIRNet n. 299_2020 di pari data – Determinazioni conseguenti – Risoluzione per inadempimento del Gestore ai sensi dell’art. 35.1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016”;</h:div><h:div>− dell’atto di UIRNet S.p.a. in data 25 febbraio 2020 prot. n. 354 avente ad oggetto “Convenzione di Concessione per l’estensione e la gestione della PLN (Prot. n. 156_2017) – Richiesta di escussione della garanzia fideiussoria n. 1383/8200/00782615/2478 del 30 luglio 2019 rilasciata ai sensi dell’art. 113 del d.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”;</h:div><h:div>− della nota di UIRNet del 10 marzo 2020, prot. 467, recante riscontro alla nota di Logistica Digitale s.r.l. del 27.2.2020;</h:div><h:div>− della nota del 12 marzo 2020 a firma del Presidente di UIRNet e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, prot. 508, recante “disposizioni successive alla risoluzione del 24 febbraio 2020”;</h:div><h:div>− ove occorra, in parte qua, della risposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al quesito di Assoporti, nella parte in cui prevede che “alla scadenza dei relativi contratti di gestione e di sviluppo, sia possibile conferire da parte delle AdSP la gestione e lo sviluppo dei propri PCS a detto Concessionario” </h:div><h:div>− nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2501 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Logistica Digitale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Alfredo Lucente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Principessa Clotilde n. 2; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Uirnet S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Sandulli, Benedetto Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Intesa Sanpaolo S.p.A. non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Uirnet S.p.A. e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 il consigliere Achille Sinatra;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Ritenuto che sul ricorso in esame, con il quale è stata impugnata la risoluzione per inadempimento della concessione per la gestione della Piattaforma Logistica Nazionale, sussista la giurisdizione del esclusiva del Giudice Amministrativo;</h:div><h:div>Rilevato, in via preliminare, che, ai sensi dell’art. 133 comma 1 lettera c) del codice del processo amministrativo, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore;</h:div><h:div>Ritenuto condivisibile l’orientamento giurisprudenziale che afferma il principio per cui,  nelle concessioni di servizio pubblico, il profilo autoritativo emerge anche nella fase esecutiva del rapporto, tanto da giustificare la diversa regolazione della giurisdizione esclusiva, estesa anche al momento di attuazione del rapporto, in considerazione della prevalenza dell'interesse pubblico perseguito, alla luce di una lettura unitaria del fenomeno “provvedimento concessione-contratto accessivo”, dovendo, quindi, ritenersi che rivesta natura autoritativa il provvedimento di risoluzione della concessione (T.A.R. Campania, Napoli, II, n. 4652/2018; Cass. Civ., Sez. Un., n. 8035/2018 e Consiglio di Stato, V, n. 5421/2013);</h:div><h:div>- che, inoltre, questa Sezione ha avuto modo di affermare recentemente, con sentenza n. 3552\2020, che “<corsivo>è attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, mentre alla giurisdizione ordinaria le sole controversie che abbiano un contenuto meramente patrimoniale, con esclusione, quindi, di quelle che coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali, anche inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi. Il Giudice Amministrativo è, pertanto, il giudice esclusivo delle controversie afferenti le concessioni di servizi pubblici, cioè di tutte le controversie che, in qualche modo, attengano al rapporto concessorio, incidendo sulla durata o sull'esistenza stessa, nonché sulla sua rinnovazione”</corsivo>;</h:div><h:div>- che, peraltro, il Collegio è consapevole del più recente orientamento, anche della Corte regolatrice, che tende a ridurre l’ambito applicativo della norma attributiva di giurisdizione esclusiva su richiamata, secondo il quale l’esercizio di un potere di natura pubblicistica non sarebbe ravvisabile quando sia ormai sorto il vincolo contrattuale e siano in contestazione la delimitazione del contenuto del rapporto, gli adempimenti delle obbligazioni contrattuali e i relativi effetti, e che una conferma di ciò deriverebbe dalla stessa dizione della norma ridetta, là dove essa, oltre ad escludere dalla giurisdizione esclusiva le controversie concernenti “indennità, canoni e altri corrispettivi”, vi includerebbe (solo) quelle che costituiscono espressione dell'esercizio di poteri autoritativi, individuate nelle controversie relative a provvedimenti adottati dalla Pubblica Amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge n. 241/1990, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore;</h:div><h:div>- che, tuttavia, il Collegio ritiene di non potere seguire tale ultima impostazione, in quanto essa, da un lato, appare adottata alla luce di una interpretazione –nella sostanza- per larga parte abrogatrice della natura esclusiva della giurisdizione di cui all’art. 133, comma 1, lettera c) del codice del processo amministrativo, poiché la limitazione della giurisdizione amministrativa alla sola fase di individuazione del concessionario, con esclusione della fase esecutiva, pare in definitiva limitare la cognizione del Giudice Amministrativo alla sola fase connotata da posizioni di interesse legittimo, in contrasto con la natura esclusiva della giurisdizione postulata dalla norma (e non dissimilmente, invece, dalla generale giurisdizione di legittimità);</h:div><h:div>- che, peraltro, anche volendo seguire l’orientamento che tende a restringere la portata della norma citata, rimarrebbero comunque ascritti alla giurisdizione esclusiva gli atti derivanti dall’esercizio dei poteri di “vigilanza e di controllo nei confronti del gestore”, che –vertendosi in campo di rapporti negoziali- non paiono da intendere come relazioni organizzative di diritto amministrativo (rapporti di “vigilanza” o di “controllo” tra diversi organi o enti che la legge pone in tale relazione tra di loro), bensì come poteri –evidentemente ispirati a tutela del pubblico interesse specificamente curato dal concedente- di verifica dell’adempimento del gestore, che dunque vedono uno dei loro naturali possibili effetti proprio nella risoluzione per inadempimento della concessione, ove ve ne siano i presupposti: esito al quale i detti poteri di vigilanza e controllo paiono funzionali;</h:div><h:div>Considerato, tuttavia, che il ricorso non appare, al sommario esame proprio della fase cautelare, fornito di sufficienti profili di <corsivo>fumus boni juris</corsivo>, e che, pertanto, l’istanza cautelare deve essere respinta;</h:div><h:div>- che, infatti, allo stato non risultano sufficientemente smentiti, né controbilanciati dai pretesi inadempimenti della concedente, i rilevi sulla base dei quali la UIRNet ha intimato la risoluzione per inadempimento della concessione;</h:div><h:div>- che, a questo proposito, non risulta, in questa fase, adeguatamente smentita la circostanza oggettiva (di cui al primo motivo di ricorso) che la concessionaria, nel triennio iniziale del rapporto, abbia realizzato investimenti per euro 8.107.458 a fronte dei 24.900.000 euro originariamente previsti;</h:div><h:div>- che le restanti censure, per il loro contenuto tecnico legato alla gestione ed all’andamento economico della concessione rispetto a singoli dedotti elementi di fatto (legati a specifici interventi da attuare a cura della concessionaria) non costituiscono materia per la sommaria delibazione propria di questa fase, prestandosi alla più approfondita trattazione della fase di merito;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), respinge l’istanza cautelare in epigrafe.</h:div><h:div>Compensa le spese della presente fase cautelare.</h:div><h:div>Fissa per la trattazione del merito la pubblica udienza del 18 novembre 2020, ore di regolamento.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020, in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 84, comma 6, D.L. n. 18/2020, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/04/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Achille Sinatra</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>