<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200249520200416190021347" descrizione="" gruppo="20200249520200416190021347" modifica="4/16/2020 8:58:26 PM" stato="4" tipo="15" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2020" n="02495"/><fascicolo anno="2020" n="02835"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1Q:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200249520200416190021347.xml</file><wordfile>20200249520200416190021347.docm</wordfile><ricorso NRG="202002495">202002495\202002495.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 1Q\2020\202002495\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>salvatore mezzacapo</firma><data>16/04/2020 20:58:26</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Antonio Andolfi</firma><data>16/04/2020 19:13:01</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>17/04/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Quater)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Salvatore Mezzacapo,	Presidente</h:div><h:div>Mariangela Caminiti,	Consigliere</h:div><h:div>Antonio Andolfi,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- del provvedimento di diniego comunicato , in data 25 marzo 2020, con  il Bollettino della protezione Civile delle ore 18:00, del 25 marzo 2020, e confermato nel bollettino del 26 marzo,  nel quale respingendosi la richiesta formulata dal ricorrente CODACONS si ometteva di fornire  ai cittadini la informazione relativa ai deceduti a casa, come richiesto dal Codacons – dai giornalisti presenti lo stesso 26 marzo – con pec con cui chiedeva alle Amministrazioni resistenti di “Indicare il numero dei deceduti che si trovavano in terapia intensiva in ospedale e distintamente il numero di deceduti in casa (…) come si apprende dagli organi di stampa”, nonché “Indicare, in conseguenza del precedente, quanti posti sono realmente disponibili in terapia intensiva e dove su tutto il territorio nazionale, e la possibilità concreta di trasferimento attraverso la cosiddetta la Cross – Centrale remota per le operazioni di soccorso”</h:div><h:div>E PER LA CONTESTUALE CONDANNA EX ART. 34, COMMA 1, LETT. C) DEL C.P.A.</h:div><h:div>a fornire le informazioni anzidette.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31\3\2020: </h:div><h:div>PER L’ANNULLAMENTO</h:div><h:div>PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI PROVVISORIE</h:div><h:div>EX ART. 56 C.P.A.</h:div><h:div>1) del provvedimento dpc-covid19-ita-scheda regioni-20200327 pubblicato il 27 marzo 2020 sul sito ufficiale del Dipartimento della Protezione Civile “COVID-19 Italia – Monitoraggio della situazione” attraverso il quale il medesimo ha comunicato i dati ufficiali afferenti gli aggiornamenti sul monitoraggio della situazione COVID-19 Regione per Regione, aggiornati al 27 marzo ore 17:00, (inerenti unicamente ricoverati con sintomi, terapia intensiva, isolamento domiciliare, totale attualmente positivi, dimessi guariti, deceduti, casi totali, tamponi) nella parte in cui non riporta i dati relativi a:</h:div><h:div>- quanti sono deceduti in ospedale;</h:div><h:div>- quanti sono deceduti nel proprio domicilio con sintomi gravi;</h:div><h:div>- quanti posti sono realmente disponibili in terapia intensiva e presso quali strutture su tutto il territorio nazionale, e indicazioni sulle connesse possibilità CONCRETE di trasferimento attraverso la cosiddetta la Cross, la Centrale remota per le operazioni di soccorso; </h:div><h:div>- la percentuale calcolata tra tamponi fatti e esiti dell’aumento o diminuzione percentuale;</h:div><h:div>2) del provvedimento dpc-covid19-ita-scheda regioni-20200328 pubblicato il 28 marzo 2020 sul sito ufficiale del Dipartimento della Protezione Civile “COVID-19 Italia – Monitoraggio della situazione” attraverso il quale il medesimo ha comunicato i dati ufficiali afferenti gli aggiornamenti sul monitoraggio della situazione COVID-19 Regione per Regione, aggiornati al 28 marzo ore 17:00, (inerenti unicamente ricoverati con sintomi, terapia intensiva, isolamento domiciliare, totale attualmente positivi, dimessi guariti, deceduti, casi totali, tamponi) nella parte in cui non riporta i dati relativi a:</h:div><h:div>- quanti sono deceduti in ospedale;</h:div><h:div>- quanti sono deceduti nel proprio domicilio con sintomi gravi;</h:div><h:div>- quanti posti sono realmente disponibili in terapia intensiva e presso quali strutture su tutto il territorio nazionale, e indicazioni sulle connesse possibilità CONCRETE di trasferimento attraverso la cosiddetta la Cross, la Centrale remota per le operazioni di soccorso; </h:div><h:div>- la percentuale calcolata tra tamponi fatti e esiti dell’aumento o diminuzione percentuale. </h:div><h:div>E PER LA CONTESTUALE CONDANNA</h:div><h:div> EX ART. 34, COMMA 1, LETT. C), C.P.A.</h:div><h:div>- a fornire le informazioni anzidette.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2495 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Codacons (Coordinamento delle associazioni a tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori), in persona del legale rappresentante pro tempore, Marco Donzelli, Nicola Castiglione, Valentina Danza, rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluca Di Ascenzo, Marco Maria Donzelli, Gino Giuliano, Carlo Rienzi, Marco Ramadori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso Codacons Carlo Rienzi in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile e di Ministero della Salute e di Istituto Superiore di Sanità;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2020 il dott. Antonio Andolfi;</h:div><h:div>Visto l’art. 84, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Premesso che la presente decisione è limitata all’istanza cautelare proposta con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti avverso, rispettivamente:</h:div><h:div>1. l’asserito provvedimento di diniego comunicato, in data 25 marzo 2020, con il Bollettino della protezione Civile delle ore 18:00 del 25 marzo 2020, e confermato nel bollettino del 26 marzo, nel quale, respingendosi la richiesta formulata dal ricorrente Codacons con p.e.c. con cui chiedeva alle Amministrazioni resistenti di “Indicare il numero dei deceduti che si trovavano in terapia intensiva in ospedale e distintamente il numero di deceduti in casa con sintomi gravi, nonché quanti di questi a casa per scelta e quanti rifiutati dagli ospedali o non sottoposti a tampone nonostante la loro richiesta, come si apprende dagli organi di stampa”, nonché “Indicare, in conseguenza del precedente, quanti posti sono realmente disponibili in terapia intensiva e dove su tutto il territorio nazionale e la possibilità concreta di trasferimento attraverso la cosiddetta la Cross, la Centrale remota per le operazioni di soccorso” sarebbe stata omessa la informazione relativa ai deceduti a casa;</h:div><h:div>2. l’asserito provvedimento dpc-covid19-ita-scheda regioni-20200327 pubblicato il 27 marzo 2020 sul sito ufficiale del Dipartimento della Protezione Civile “COVID-19 Italia – Monitoraggio della situazione” attraverso il quale il medesimo ha comunicato i dati ufficiali afferenti gli aggiornamenti sul monitoraggio della situazione COVID-19 Regione per Regione, aggiornati al 27 marzo ore 17:00 (inerenti unicamente ricoverati con sintomi, terapia intensiva, isolamento domiciliare, totale attualmente positivi, dimessi guariti, deceduti, casi totali, tamponi) nella parte in cui non riporta i dati relativi a:</h:div><h:div>- quanti sono deceduti in ospedale;</h:div><h:div>- quanti sono deceduti nel proprio domicilio con sintomi gravi;</h:div><h:div>- quanti posti sono realmente disponibili in terapia intensiva e presso quali strutture su tutto il territorio nazionale, e indicazioni sulle connesse possibilità CONCRETE di trasferimento attraverso la cosiddetta la Cross, la Centrale remota per le operazioni di soccorso;</h:div><h:div>- la percentuale calcolata tra tamponi fatti e esiti dell’aumento o diminuzione percentuale; </h:div><h:div>3. l’asserito provvedimento dpc-covid19-ita-scheda regioni-20200328 pubblicato il 28 marzo 2020 sul sito ufficiale del Dipartimento della Protezione Civile “COVID-19 Italia – Monitoraggio della situazione” attraverso il quale il medesimo ha comunicato i dati ufficiali afferenti gli aggiornamenti sul monitoraggio della situazione COVID-19 Regione per Regione, aggiornati al 28 marzo ore 17:00 (inerenti unicamente ricoverati con sintomi, terapia intensiva, isolamento domiciliare, totale attualmente positivi, dimessi guariti, deceduti, casi totali, tamponi) nella parte in cui non riporta i dati relativi a:</h:div><h:div>- quanti sono deceduti in ospedale;</h:div><h:div>- quanti sono deceduti nel proprio domicilio con sintomi gravi;</h:div><h:div>- quanti posti sono realmente disponibili in terapia intensiva e presso quali strutture su tutto il territorio nazionale, e indicazioni sulle connesse possibilità CONCRETE di trasferimento attraverso la cosiddetta la Cross, la Centrale remota per le operazioni di soccorso;</h:div><h:div>- la percentuale calcolata tra tamponi fatti e esiti dell’aumento o diminuzione percentuale;</h:div><h:div>Considerato, infatti, che l’istanza di accesso incidentale, depositata dalla parte ricorrente il 14 aprile 2020, previa notifica alle controparti in pari data, dovrà essere trattata, nel dovuto rispetto dei termini processuali stabiliti dal codice di rito, nella camera di consiglio sin da ora fissata, laddove potranno essere adeguatamente valutate le esigenze di massima trasparenza rappresentate dalla parte ricorrente al fine di consentire ai cittadini di conseguire ogni informazione utile ad assumere gli atteggiamenti più corretti per affrontare la gravissima emergenza sanitaria in corso; atteso che, come peraltro già osservato, “i dati aggiuntivi richiesti sarebbero sicuramente utili ai fini di un quadro conoscitivo per i cittadini ancora più dettagliato, ma la possibilità o meno che essi siano raccolti e poi pubblicati costituisce l’oggetto di una tipica azione di accertamento basata sul principio di trasparenza, e non può formare oggetto di una pretesa annullatoria, non essendovi alcun atto da annullare” (così, Cds, III Sezione, decreto n. 1841/2020)</h:div><h:div>Ritenuto che dunque il ricorso introduttivo, integrato con i primi motivi aggiunti, presenti profili di inammissibilità, non apparendo impugnabili i bollettini quotidiani pubblicati dalla Protezione Civile, contenenti la raccolta di elementi acquisiti presso le Regioni su una pluralità di dati relativi alla situazione Covid-19, per cui la suddetta impugnazione non sembra configurare lo strumento processuale idoneo a tutelare l’asserito diritto di parte ricorrente a conoscere, per le finalità di cui è portatrice, informazioni e dati mancanti in detti bollettini, atteso che l’informazione ai cittadini non risulta espressione di potere autoritativo pubblico, bensì attività sindacabile dal giudice amministrativo in quanto conforme ai parametri di legittimità recati dalla disciplina sulla trasparenza amministrativa e sul corrispondente diritto all’accesso documentale, civico e generalizzato; nella fattispecie, inoltre, non sembra che i comunicati stampa, i bollettini e la pubblicazione delle schede riepilogative dei dati impugnati abbiano integrato un atto, espresso o implicito, di diniego delle informazioni richieste, per cui appare inesistente, almeno alla data di proposizione del ricorso e dei primi motivi aggiunti, l’oggetto della impugnazione;</h:div><h:div>Ritenuto, pertanto, di dover respingere l’istanza cautelare, per difetto del presupposto processuale di ammissibilità del ricorso cui la cautela è strumentale;</h:div><h:div>di dover fissare la camera di consiglio per la trattazione della domanda di accesso, incidentalmente proposta; </h:div><h:div>di dover compensare le spese della fase cautelare, valutate tutte le circostanze del caso;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) rigetta l'istanza cautelare proposta avverso gli atti impugnati.</h:div><h:div>Fissa, per la trattazione della domanda di accesso incidentalmente proposta, la camera di consiglio del 22 giugno 2020.</h:div><h:div>Compensa le spese della fase cautelare.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e dal decreto presidenziale n. 67 del 19 marzo 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/04/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Antonio Andolfi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>