<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200237920260607085836210" descrizione="respinto prelievo fiscale minimo sigarette GO risarcim stato" gruppo="20200237920260607085836210" modifica="22/06/2026 18:46:24" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="4" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="02379"/><fascicolo anno="2026" n="11459"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.4T:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200237920260607085836210.xml</file><wordfile>20200237920260607085836210.docm</wordfile><ricorso NRG="202002379">202002379\202002379.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\828 Rita Tricarico\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Rita Tricarico</firma><data>22/06/2026 17:43:10</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Valerio Bello</firma><data>17/06/2026 08:18:31</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>23/06/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Quarta Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Rita Tricarico,	Presidente</h:div><h:div>Luca Biffaro,	Primo Referendario</h:div><h:div>Valerio Bello,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- del provvedimento prot. n. 14359/RU del 13.01.20 e del relativo allegato;</h:div><h:div>- della comunicazione riportante la “Tabella di ripartizione dei prezzi delle sigarette” adottata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in virtù del provvedimento sopra impugnato;</h:div><h:div>- ove occorra, del provvedimento prot. n. 27787 del 22.01.20 adottato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;</h:div><h:div>- ove occorra, del provvedimento prot. n. 55291 del 17.02.20 adottato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;</h:div><h:div>- di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale che leda i diritti e/o gli interessi delle odierne ricorrenti;</h:div><h:div>per quanto riguarda i primi motivi aggiunti:</h:div><h:div>- della determinazione direttoriale prot. n. 16500/RU del 14.01.21, con la quale il Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha sancito che Il PMP-sigarette per l’anno 2021, determinato sulla base del rapporto tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell’anno solare precedente e la quantità totale delle medesime sigarette, operato il troncamento dei decimali, è pari a euro 258,00 il chilogrammo convenzionale e che l’onere fiscale minimo, per effetto del valore del PMP-sigarette di cui al comma 1 è pari a euro 193,21 il chilogrammo convenzionale;</h:div><h:div>- della comunicazione riportante la “Tabella di ripartizione dei prezzi delle sigarette” adottata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in virtù del provvedimento sopra impugnato;</h:div><h:div>- di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale che leda i diritti e/o gli interessi delle odierne ricorrenti;</h:div><h:div>per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti: </h:div><h:div>- della determinazione direttoriale prot. n. 13069/RU del 13.01.22, con la quale il Direttore Generale dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli ha sancito che Il PMP-sigarette per l’anno 2022, determinato sulla base del rapporto tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell’anno solare precedente ela  quantità  totale  delle medesime sigarette, operato il troncamento dei decimali, è pari a euro 260,00 il chilogrammo convenzionale e che l’onere fiscale minimo, per effetto del valore del PMP-sigarette di cui al comma 1 è pari a euro 194,72il chilogrammo convenzionale;</h:div><h:div>- della comunicazione riportante la “la tabella di ripartizione del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette” adottata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in virtù del provvedimento sopra impugnato;</h:div><h:div>- di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale che leda i diritti e/o gli interessi delle odierne ricorrenti;</h:div><h:div>per quanto riguarda i terzi motivi aggiunti: </h:div><h:div>- del provvedimento prot. n. 632286/RU del 29.12.22 e del relativo allegato, con cui il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha stabilito che “A decorrere dalla data del 1° gennaio 2023 le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, sono rideterminate come da allegati alla presente determinazione”;</h:div><h:div>- dell'Allegato rubricato “Tabella A – Sigarette”, recante la “Tabella di ripartizione dei prezzi delle sigarette”, adottata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in virtù del provvedimento impugnato supra e ad esso allegato; </h:div><h:div>- di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale che leda i diritti e/o gli interessi delle odierne ricorrenti;</h:div><h:div>per quanto riguarda i quarti motivi aggiunti: </h:div><h:div>- del provvedimento prot. n. 71939/RU del 27.01.2025 e del relativo allegato, con cui il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha stabilito che “A decorrere dal 1° febbraio 2025, il “PMP-sigarette” per l’anno 2025, determinato sulla base del rapporto tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell’anno solare precedente e la quantità totale delle medesime sigarette, operato il troncamento dei decimali, è pari a 270,00 euro/chilogrammo convenzionale”, nei limiti dell’interesse delle ricorrenti;</h:div><h:div>- dell’Allegato rubricato “Tabella A – Sigarette”, recante la “Tabella di ripartizione dei prezzi delle sigarette”, adottata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in virtù del provvedimento impugnato supra e ad esso allegato, nei limiti dell’interesse delle ricorrenti;</h:div><h:div>- di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale che leda i diritti e/o gli interessi delle odierne ricorrenti;</h:div><h:div>e per il risarcimento</h:div><h:div>di tutti i danni patiti e patiendi dalle ricorrenti per effetto degli atti impugnati.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2379 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Italian Tobacco Manufacturing S.r.l. e Manifattura Italiana Tabacco S.p.A. in Fallimento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentate e difese dagli avvocati Pierluigi Piselli e Gianluca Sestini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2026 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Le ricorrenti, società italiane che operano nel mercato della produzione e commercializzazione di sigarette, con il ricorso introduttivo del presente giudizio hanno impugnato il provvedimento prot. n. 14359/RU del 13 gennaio 2020 che ha determinato le modalità di calcolo delle accise riguardanti il prezzo di vendita al pubblico delle sigarette, ritenute gravemente distorsive della concorrenza. In particolare, con il richiamato provvedimento ed il relativo allegato il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha stabilito: “<corsivo>il PMP-sigarette per l’anno 2020, determinato sulla base del rapporto tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo, nell’anno solare precedente e la quantità totale delle medesime sigarette, operato il troncamento dei decimali, è pari a euro 252,00 il chilogrammo convenzionale</corsivo>”, che “<corsivo>l’onere fiscale minimo, per effetto del valore del PMP-sigarette di cui al comma 1 è pari a euro 188,73 il chilogrammo convenzionale</corsivo>” e che, “<corsivo>a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, sono rideterminate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati</corsivo>”.</h:div><h:div>1.1. Premettono le ricorrenti che la modalità di calcolo dell’accisa per le sigarette rappresenta un elemento essenziale per la stabilizzazione dei prezzi e per assicurare congrue entrate erariali, attraverso un sistema che deve tenere in debito conto i principi desumibili dalla normativa e dalla giurisprudenza eurounitarie.</h:div><h:div>1.2. Inoltre, atteso che tali regole si collocano all’interno di un mercato caratterizzato dalla presenza di pochi grandi operatori, che occupano una quota pari al 90% e che producono e vendono ogni tipologia di sigaretta (da quelle di fascia medio-bassa a quelle dal prezzo di vendita più elevato), e dalla presenza di operatori economici di minori dimensioni - tra cui le odierne ricorrenti - che agiscono nella restante e minoritaria quota di mercato, attraverso la produzione e la vendita di sigarette il cui prezzo si colloca in una fascia medio-bassa, ben si comprende come la leva fiscale debba essere utilizzata in modo tale da non creare ulteriori barriere all’ingresso nel mercato di imprese più piccole, in violazione del fondamentale principio di concorrenza, di derivazione eurounitaria.</h:div><h:div>2. Tanto premesso, le ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi di diritto:</h:div><h:div>2.1. “<corsivo>VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8, PAR. 6 DELLA DIRETTIVA 2011/64/UE E DEI CONSIDERANDO NN. 2, 3, 9 E 14. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE. SVIAMENTO DI POTERE</corsivo>”.</h:div><h:div>Ad avviso delle ricorrenti, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto adottato in palese contrasto con il principio di concorrenza, sicché dovrebbe essere annullato o disapplicato per contrasto con il diritto UE, previo eventuale rinvio pregiudiziale alla CGUE. </h:div><h:div>In particolare, la Direttiva 2011/64/UE del 21 giugno 2011, “<corsivo>relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato</corsivo>”, fissa i principi fondamentali tali da garantire un’imposizione fiscale che non pregiudichi il corretto funzionamento del mercato interno e assicuri condizioni neutre di concorrenza (<corsivo>considerando</corsivo> 2, 3, 9 e 14). </h:div><h:div>In questo quadro, l’individuazione di un onere fiscale minimo deve avere le finalità di garantire l’uniformità del trattamento fiscale negli Stati membri dell’Unione (<corsivo>considerando</corsivo> 8), garantire la stabilità dei prezzi e la non alterazione del mercato (<corsivo>considerando</corsivo> 12) e disincentivare pratiche di frode e di contrabbando nella produzione e vendita delle sigarette (<corsivo>considerando</corsivo> 16).</h:div><h:div>Il provvedimento impugnato, adottato in applicazione dell’art. 39-octies, D.Lgs. n. 504/95 (concernente le aliquote di base e il calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati, c.d. TUA), determinerebbe, in contrasto con i suddetti principi, un evidente effetto distorsivo della concorrenza, in quanto prevede un meccanismo automatico di calcolo del prezzo delle sigarette che comporta un aggravio fiscale maggiore per i prodotti appartenenti ad una classe di prezzo bassa e, al contempo, inferiore per quelli di fascia alta. </h:div><h:div>In quanto influenzato dalla quantità di sigarette immesse in commercio, gli effetti dispendono, inoltre, dalle scelte opportunistiche dei grandi produttori di sigarette. </h:div><h:div>Infatti l’art. 1, comma 2, del provvedimento stabilisce l’ammontare dell’onere fiscale minimo nella misura di € 188,73 per chilogrammo convenzionale, applicando il parametro del 96,22%, previsto dall’art. 39-octies del D.Lgs. n. 504/1995, sulla somma dell’accisa globale e dell’imposta sul valore aggiunto, calcolate con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita per chilogrammo convenzionale di sigarette (PMP sigarette). </h:div><h:div>Detto PMP, da cui dipende la determinazione dell’onere fiscale minimo, a sua volta, è stato determinato nella misura di € 252,00 dall’art. 1, comma 1, del provvedimento impugnato. </h:div><h:div>Sennonché, il PMP rappresenta il rapporto tra la base del valore totale delle sigarette immesse in consumo (€ 16.338.461.542,68) e la quantità totale delle medesime sigarette (chilogrammi convenzionali 64.595.601,53). </h:div><h:div>In sostanza, i parametri sulla cui base si ricava il PMP sarebbero, di fatto, manipolabili dagli stessi grandi operatori che agiscono nel mercato di vendita delle sigarette. </h:div><h:div>Ove al meccanismo automatico di aggiornamento del PMP si aggiungano anche gli aumenti di prezzo imposti per via amministrativa dall’Ente resistente, l’effetto complessivo sul mercato di riferimento sarebbe completamente anticoncorrenziale e del tutto devastante per i più piccoli operatori economici. Aumentando il PMP, aumenta l’onere fiscale minimo e detto aumento colpirebbe solo le imprese che producono sigarette a prezzi inferiori a detto onere, mentre, per chi produce sigarette a prezzi superiori all’onere fiscale minimo, l’aumento dell’accisa deriverebbe unicamente dall’imposta specifica. </h:div><h:div>I piccoli produttori, al fine di attenuare l’aumento di tale onere, sarebbero costretti ad aumentare anch’essi il prezzo di vendita (comportando, peraltro, come “effetto domino”, un ulteriore aumento del PMP). Laddove - dato il meccanismo di determinazione dell’imposta che, in proporzione, non comporta aumenti di imposizione per i produttori occupanti le fasce alte del mercato - questi ultimi dovessero optare per tenere stabili i loro prezzi, i produttori di fascia bassa (che costituiscono solo il 6% del mercato italiano) sarebbero costretti comunque ad aumentare i loro prezzi, perdendo importanti quote di mercato. È chiaro, difatti, come il consumatore tipo che si rivolge a tali ultimi prodotti, vista assottigliata la differenza di prezzo tra un prodotto di fascia bassa e uno di fascia alta, finirebbe per propendere per l’acquisto di un prodotto di tale ultima fascia. È evidente, dunque, come in entrambe le situazioni, il venditore di sigarette di fascia bassa o medio bassa, come le odierne ricorrenti, si troverebbe costretto ad aumentare il prezzo di vendita delle sigarette, perdendo, di conseguenza, importanti quote di mercato, proprio per quanto appena detto.</h:div><h:div>La necessità di assicurare condizioni neutre di concorrenza non potrebbe, dunque, dirsi soddisfatta dal meccanismo dell’onere fiscale minimo così come concretamente attuato dall’Agenzia resistente nel provvedimento in questa sede gravato. Infatti, ad aumenti irrilevanti dell’accisa per le sigarette aventi un costo superiore all’onere fiscale minimo, corrisponde un aumento drastico dell’onere impositivo sui pacchetti di sigarette il cui costo è inferiore all’onere fiscale minimo. </h:div><h:div>In questo modo, non si avrebbe solo una neutralizzazione degli effetti proporzionali dell’imposta al di sotto di un determinato valore, ma si creerebbe un effetto perverso: ogni anno, l’aumento dell’importo complessivo della tassazione per le sigarette il cui prezzo di vendita è inferiore all’onere fiscale minimo sarà sempre di molto maggiore rispetto a quello delle sigarette aventi un prezzo superiore a tale soglia, con evidente grave distorsione della concorrenza nel mercato. </h:div><h:div>2.2. <corsivo>“VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8, PAR. 6 DELLA DIRETTIVA 2011/64/UE E DEI CONSIDERANDO NN. 2, 3, 9 E 14. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 107, PAR. 1 DEL TFUE. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE. SVIAMENTO DI POTERE”</corsivo>.</h:div><h:div>Ad avviso delle ricorrenti, il provvedimento oggetto di gravame sarebbe illegittimo (con conseguente necessità del suo annullamento o della sua disapplicazione, previo eventuale rinvio pregiudiziale alla CGUE), altresì, per violazione dell’art. 107 TFUE, il quale stabilisce che, “<corsivo>salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza</corsivo>”, atteso che, secondo la giurisprudenza europea, anche un meccanismo che produca un effetto discriminatorio del regime fiscale può rientrare nella nozione di aiuto di Stato. </h:div><h:div>Deducono le ricorrenti che le considerazioni di cui al motivo che precede dimostrerebbero inequivocabilmente come il provvedimento impugnato accordi un illegittimo aiuto di Stato ad alcune soltanto delle imprese operanti nel mercato e, più precisamente, a quei pochissimi operatori che detengono una quota pari a circa il 90% della vendita delle sigarette sul mercato, che possono condizionare, con le loro politiche di prezzo, il PMP e, di riflesso, l’onere fiscale minimo. </h:div><h:div>Inoltre, tale vantaggio fiscale inciderebbe sugli scambi tra Stati membri, in quanto potenzialmente idoneo ad impedire l’ingresso sul mercato italiano di operatori economici europei che producono sigarette di fascia bassa o medio bassa.</h:div><h:div>2.3. <corsivo>“VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 23 E 53, COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA TRIBUTARIA E DI PROPORZIONALITÀ DELL’IMPOSTA. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE, DIFETTO D’ISTRUTTORIA E SVIAMENTO DI POTERE”</corsivo>.</h:div><h:div>Infine, sostengono le ricorrenti che il meccanismo interno di individuazione ed aggiornamento dell’onere fiscale minimo e, per esso, delle accise sulle sigarette contrasterebbe con i fondamentali principi di progressività, uguaglianza e proporzionalità in materia tributaria sanciti dall’art. 53 Cost. La disposizione attuale, infatti, prevede un automatismo nel calcolo dell’onere fiscale minimo, che non sarà più stabilito sulla base di un ammontare predeterminato per via legislativa, ma fissato applicando un’aliquota fissa (del 95,22%) da rapportarsi al PMP che di anno in anno viene stabilito. La tassazione delle sigarette, pertanto, non dipenderebbe più da un parametro fisso scelto dal legislatore, ma piuttosto (indirettamente ed in misura rilevante) dagli impatti del prezzo di vendita deciso dai produttori. </h:div><h:div>L’innalzamento dell’onere fiscale minimo finirebbe per penalizzare i prodotti della fascia bassa di mercato, tra i quali figurano quelli venduti dalle ricorrenti. Questo effetto è dovuto all’assenza di progressività e proporzionalità delle modalità di calcolo e di aggiornamento delle accise sulle sigarette. </h:div><h:div>Infatti, l’onere fiscale minimo, così come congegnato, è soggetto ad aumenti che gravano in misura del tutto sproporzionata sui pacchetti di sigarette dal prezzo di vendita più basso, mentre toccano in misura del tutto marginale quelli con prezzo pari o superiore a € 4,80. Difatti, l’aumento dell’onere fiscale minimo colpisce solo i prezzi inferiori al PMP, mentre per quelli superiori l’aumento dell’accisa deriva unicamente dall’imposta specifica. In altri termini, quanto più è basso il prezzo al pubblico di un pacchetto, tanto più risulta elevato l’aumento di imposizione fiscale dovuto all’onere fiscale minimo e, corrispondentemente, più bassa la quota fornitore, ovvero la componente di prezzo che viene riconosciuta al produttore per la cessione del bene prodotto.</h:div><h:div>3. Con memoria del 26 marzo 2020, si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, concludendo per il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>4. Con motivi aggiunti del 9 marzo 2021, del 15 marzo 2022, del 15 febbraio 2023 e dell’8 aprile 2015, le ricorrenti hanno impugnato, per i medesimi vizi, i provvedimenti dell’Agenzia resistente che, anno per anno, hanno reiterato il meccanismo di calcolo delle accise censurato con il ricorso introduttivo.</h:div><h:div>5. Con ordinanza n. 13610/2022, questo Tribunale, ritenendo rilevanti e non manifestamente infondate le censure e le questioni sollevate e implicate dal ricorso, ha rimesso al vaglio della Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale “<corsivo>dell’art. 39-octies, commi 1-8, del d.lgs. n. 504/1995, in relazione alla violazione degli artt. 11 e 117 Cost., integrati dalla disciplina interposta dettata dagli artt. 7, par. 3 e 4, 14, par. 1 e 15, par. 1, della direttiva 2011/64/UE sull’onere fiscale minimo, salvo che il giudice costituzionale ritenga di interpellare la Corte di giustizia sulla corretta interpretazione della disciplina europea in esame</corsivo>”, conseguentemente disponendo, in attesa della pronuncia del Giudice delle Leggi, la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.</h:div><h:div>5.1. Il Tribunale, in particolare, ha adito la Corte Costituzionale (anziché la Corte di Giustizia Ue), in quanto la disposizione della Direttiva 2011/64/UE che prevede l’onere fiscale minimo è priva di efficacia diretta, necessitando di adattamenti e attualizzazioni a cura del legislatore nazionale, con conseguente impossibilità di operare l’eventuale disapplicazione della norma nazionale contrastante, ravvisando la necessità (ritenuta la questione rilevante nei giudizi a <corsivo>quo</corsivo> e ritenuta non percorribile l’opzione ermeneutica dell’interpretazione conforme) di promuovere incidente di costituzionalità alla Corte Costituzionale per violazione degli art. 11 e 117 Cost., quali parametri costituzionali integrati dalla interposta disposizione europea priva di efficacia diretta (cfr., Corte Cost., 14 dicembre 2017, n. 269 e 18 luglio 2013, n. 207).</h:div><h:div>5.2. Con sentenza n. 220 del 14 dicembre 2023, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in ragione di una ritenuta “<corsivo>incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento</corsivo>”.</h:div><h:div>6. All’esito dell’udienza pubblica del 19 giugno 2024, questo Tribunale, analizzato il quadro normativo di riferimento (nazionale ed europeo), anche alla luce delle motivazioni rassegnate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 220/2023, con ordinanza n. 15521/2024 ha ribadito la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 39-octies, commi 6, 7 e 8, del d.lgs. n. 504/1995, in relazione alla violazione degli artt. 11 e 117 della Cost., integrati dalla disciplina interposta dettata dall’art. 7, par. 2, 3 e 4, della direttiva 2011/64/UE, nonché dai principi di libera concorrenza e di proporzionalità ex artt. 101 TFUE (con il Protocollo n. 27) e 4 TUE (con il Protocollo n. 2), rimettendo alla Corte Costituzionale la relativa questione di legittimità costituzionale.</h:div><h:div>6.1. Nell’ordinanza di rimessione, si è evidenziato che il contrasto con la normativa unionale deriverebbe dalle modalità di attuazione e disciplina dell’ordine fiscale minimo, nel suo globale funzionamento, derivante dal combinato disposto del comma 6 dell’art. 39-octies del d.lgs. n. 504 del 1995 ‒ secondo cui, per il calcolo dell’OFM, occorre utilizzare il prezzo medio ponderato (“PMP-sigarette”) ‒ e dei successivi commi 7 e 8.</h:div><h:div>In particolare, in applicazione della disposizione censurata, a partire dalla fascia di prezzo del prodotto più bassa, l’onere fiscale complessivo si manterrebbe sempre costante, fino al raggiungimento del prezzo di parità. Invece, al di sopra del prezzo di parità, l’accisa torna ad avere un andamento via via crescente al crescere dei prezzi di vendita.</h:div><h:div>Questa modalità di determinazione dell’OFM renderebbe omogeneo il livello della tassazione per una consistente fascia di prodotti (quelli di fascia più bassa rispetto a quelli di fascia media, ossia situati in prossimità del PMP) attraverso la previsione di un sistema di accisa decrescente, in modo automatizzato e senza possibilità, per l’ente pubblico di riferimento, di verificare se il livello, in corrispondenza del quale (in applicazione della legge) si fissa l’OFM, soddisfi o meno l’interesse pubblico alla tutela della salute e alla stabilità del mercato e, quindi, alla concorrenza.</h:div><h:div>L’allineamento forzoso del prelievo fiscale minimo avrebbe, come conseguenza, che i produttori di fascia bassa, a causa dell’erosione dei guadagni derivante dall’OFM, sarebbero costretti ad alzare in modo significativo il livello dei prezzi, pur avendo la possibilità di immettere sul mercato, in modo competitivo, sigarette ad un prezzo più basso.</h:div><h:div>La disciplina nazionale censurata, pertanto, si porrebbe in contrasto con le specifiche previsioni della direttiva in materia di neutralità dell’impatto fiscale e di tutela del mercato e della concorrenza di cui all’art. 7, par. 2, 3 e 4 (quali norme interposte), della direttiva 2011/64/UE, siccome da interpretarsi anche alla luce dei considerando nn. 9, 10, 12, 13 e 14, e quindi anche con gli artt. 11 e 117 della Costituzione.</h:div><h:div>In particolare, si è argomentato il possibile contrasto con l’art. 7, paragrafo 3, della direttiva, poiché, determinandosi un allineamento dei prezzi delle sigarette di fascia bassa a quelli di fascia media, si produrrebbe l’effetto che i prezzi di vendita non riflettono quelli di cessione dei produttori, ma aumentano in modo sensibile quelli di sigarette di fascia bassa, a danno dei produttori di queste ultime, che non possono essere competitivi con le multinazionali (che producono sigarette di prezzi medio/alti).</h:div><h:div>È stato prospettato anche il contrasto con l’art. 7, paragrafo 2, della direttiva, poiché la modalità di calcolo dell’OFM penalizzerebbe i produttori di sigarette di fascia inferiore, applicando un’accisa in modalità decrescente.</h:div><h:div>La citata disposizione stabilisce, in sostanza, che la componente proporzionale dell’accisa (ossia quella c.d. <corsivo>ad valorem</corsivo>, con la relativa aliquota) sia identica per tutte le sigarette (quindi a prescindere dal relativo livello di prezzo), cosicché il gettito da accisa <corsivo>ad valorem</corsivo> dovrebbe essere proporzionale al prezzo, variando in aumento e solo in ragione di esso.</h:div><h:div>Quanto all’accisa specifica, fissa per unità di prodotto, la disposizione prevede che l’importo (ossia il prelievo finale) sia identico, quindi sia invariabile rispetto alla variazione del prezzo di vendita delle sigarette.</h:div><h:div>Nell’ordinanza di rimessione si è quindi affermato che, poiché l’accisa specifica non dovrebbe variare rispetto al prezzo di vendita e quella <corsivo>ad valorem</corsivo> dovrebbe essere proporzionale allo stesso, l’accisa globale dovrebbe essere necessariamente crescente al crescere dei prezzi per effetto della componente <corsivo>ad valorem</corsivo>, proporzionale al prezzo di vendita.</h:div><h:div>Invece, nel sistema nazionale, l’accisa globalmente applicata è decrescente, (perlomeno) dal livello minimo a quello medio dei prezzi delle sigarette.</h:div><h:div>È stata infine sostenuta la possibile violazione dell’art. 7, paragrafo 4, della direttiva, perché l’OFM sarebbe stato introdotto in modo automatico, ancorato peraltro a una percentuale sempre crescente dell’aliquota da applicare, senza alcun legame con le finalità dell’istituto, ossia l’idoneità a tutelare la salute umana (individuale e collettiva), potenzialmente incisa da un eccessivo consumo di sigarette, nonché la stabilità e il regime concorrenziale del mercato unionale.</h:div><h:div>Infatti, l’OFM, che il legislatore unionale prevede come facoltativo per gli Stati membri, potrebbe trovare giustificazione solo se finalizzato alla stabilizzazione dei prezzi nel mercato - quindi a tutela della concorrenza, nonché a contrastare il rischio di una eccessiva diffusione del consumo delle sigarette - quindi a tutela della salute.</h:div><h:div>Invece il sistema nazionale dell’OFM avrebbe determinato un effetto anticoncorrenziale per via del suo automatismo, scollegato dall’esigenza di contrastare, in modo adeguato e bilanciato, l’eccessivo ribasso dei prezzi.</h:div><h:div>Inoltre, poiché il mercato delle sigarette sarebbe tipicamente e notoriamente oligopolistico, non sarebbe improbabile che il “PMP-sigarette” risenta delle politiche rialziste degli oligopolisti e che, quindi, l’OFM sia fissato a un livello ingiustificatamente alto, non connesso all’esigenza di presidio della salute umana.</h:div><h:div>I menzionati profili di contrasto con la direttiva richiamata comporterebbero altresì la violazione dei principi di libera concorrenza e di proporzionalità di cui agli artt. 101 TFUE e 4 TUE.</h:div><h:div>6.2. Con sentenza n. 183 del 9 dicembre 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni di illegittimità costituzionale sollevate da questo Tribunale, “<corsivo>perché, pur a fronte di evidenti criticità, la reductio ad legitimitatem cui ambisce il rimettente non può che spettare, in prima battuta, al legislatore, data la pluralità di soluzioni idonee allo scopo, che implicano diversificate scelte di sistema</corsivo>”.</h:div><h:div>In particolare, la Corte ha evidenziato che il sopra descritto meccanismo di calcolo dell’OFM - anche alla luce dei principi già affermati al riguardo dalla Corte di Giustizia e fortemente orientati a garantire il corretto funzionamento del mercato interno - risulta comprimere eccessivamente le esigenze di tutela della concorrenza, penalizzando i produttori di fascia bassa.</h:div><h:div>Ne deriva, ad avviso della Corte, “<corsivo>un effetto sproporzionato e non necessario rispetto alla finalità per cui la direttiva 2011/64/UE ha consentito di istituire l’OFM, che è quella di salvaguardare la salute, evitando che prezzi troppo bassi favoriscano il consumo, soprattutto nelle fasce della popolazione più esposta, come i giovani. Il meccanismo censurato, infatti, innesca un automatismo che tende ad autoalimentarsi, incidendo drasticamente sul margine di guadagno delle sigarette vendute a un prezzo di “fascia bassa”, cioè al di sotto del “prezzo di parità”, con un effetto di protezione della “fascia alta” che va a sbilanciare fortemente, pregiudicandola, la finalità di tutela della concorrenza rispetto a quella, parimenti perseguita dal legislatore unionale, di tutela della salute</corsivo>”.</h:div><h:div>Tuttavia, conclude la Corte, <corsivo>“la reductio ad legitimitatem</corsivo> (...) <corsivo>non può essere operata</corsivo>” in quanto le “<corsivo>modalità con cui ciò potrebbe avvenire risultano infatti molteplici, nonché espressive di diverse scelte di sistema, e sono rimesse in prima battuta alla discrezionalità del legislatore</corsivo>”.</h:div><h:div>7. Con atto del 30 gennaio 2026, le ricorrenti hanno proposto domanda di risarcimento del danno in corso di causa fondata sui rilievi (in motivazione) della Corte costituzionale.</h:div><h:div>8. Con memoria del 4 marzo 2026, le Amministrazioni resistenti, alla luce della declaratoria di inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate da questo Tribunale, hanno insistito per il rigetto del ricorso, stante l’assenza di profili di responsabilità in capo all’Agenzia delle Dogane e de Monopoli che, nel fissare l’onere fiscale minimo dovuto, ha agito in conformità al parametro legale di riferimento.</h:div><h:div>9. In vista dell’udienza di discussione del merito le parti hanno depositato memorie, ribadendo le ragioni poste a sostegno delle proprie difese.</h:div><h:div>10. All’udienza pubblica del 23 marzo 2026, il Collegio ha sollevato, <corsivo>ex </corsivo>art. 73, comma 3, la questione della possibile carenza di giurisdizione sulla domanda risarcitoria, quindi la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>11. La domanda di annullamento proposta con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti è infondata.</h:div><h:div>11.1. Come esposto in fatto, la ricorrente ha domandato l’annullamento delle determinazioni con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in attuazione dell’art. 39-quinquies e ss. del d.lgs. n. 504 del 1995, ha aggiornato, per gli anni a partire dal 2020, la tabella di ripartizione del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette, previa individuazione dell’onere fiscale minimo (OFM), formulando altresì un’istanza di risarcimento dei danni subiti.</h:div><h:div>Con i motivi di ricorso, la ricorrente ha sostenuto che la disciplina nazionale si porrebbe in contrasto con la normativa unionale e con le disposizioni costituzionali che ne impongono l’osservanza (artt. 11 e 117 Cost.), con conseguente illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati.</h:div><h:div>Questo Tribunale ha <corsivo>incidenter tantum</corsivo> rilevato la sussistenza di possibili profili di contrasto della normativa di diritto interno con la disciplina eurounitaria, ma ha escluso di poter procedere alla disapplicazione detta normativa, stante l’assenza di efficacia diretta della direttiva 2011/64/UE, rimettendo quindi la questione alla Corte Costituzionale per violazione per violazione degli art. 11 e 117 Cost., quali parametri costituzionali integrati dalla interposta disposizione europea priva di efficacia diretta.</h:div><h:div>11.2. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 183 del 2025, ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, “<corsivo>perché, pur a fronte di evidenti criticità, la reductio ad legitimitatem cui ambisce il rimettente non può che spettare, in prima battuta, al legislatore, data la pluralità di soluzioni idonee allo scopo, che implicano diversificate scelte di sistema</corsivo>”.</h:div><h:div>Ciò posto, considerato il tenore di detta pronuncia, ritiene il Collegio che la conformità delle determinazioni impugnate al parametro legale di riferimento, ritenuto dal Giudice delle Leggi conforme alla Costituzione nonostante “<corsivo>evidenti criticità in riferimento al principio di proporzionalità</corsivo>”, non può che deporre in favore della loro legittimità, con conseguente insussistenza anche dei presupposti per configurare una responsabilità aquiliana dell’Amministrazione (la cui cognizione spetta al giudice amministrativo in quanto il danno paventato deriva dall’esercizio di un potere pubblicistico da parte della p.a.: v. <corsivo>retro</corsivo>, par. 10).</h:div><h:div>In particolare, quanto alla specifica natura della sentenza n. 183/2025, occorre infatti osservare che la Corte Costituzionale, pur rilevando i menzionati profili di contrasto con i principi eurounitari, ha dichiarato inammissibile la questione, in applicazione dell’art. 28, l. n. 87/1953, ai sensi del quale «<corsivo>Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento</corsivo>».</h:div><h:div>Contrariamente a quanto sostenuto dalle società ricorrenti, dette pronunce non sono in alcun modo equiparabili <corsivo>quoad effectum</corsivo> a una sentenza di accoglimento, ma sono tuttalpiù assimilabili alle sentenze interpretative di rigetto “monitorie” o “esortative”: in questi casi, invero, la Corte, pur evidenziando la necessità di un intervento “correttivo”, ritiene che una pronuncia “secca” di accoglimento invaderebbe il campo lasciato alla discrezionalità del legislatore e che la domanda del giudice <corsivo>a quo</corsivo> imporrebbe valutazioni globali di politica legislativa ed interventi complessi che, anche se ispirati al tentativo di attuare un pieno adeguamento della legislazione alla norme costituzionali, porrebbero comunque la Corte di fronte a scelte normative alternative e che essa considera non obbligate.</h:div><h:div>Questo tipo di decisioni, infatti, come avvenuto nel caso di specie, ammoniscono il legislatore circa la necessità di un “correttivo” e preferiscono attendere che sia il Parlamento a operare, nel rispetto della discrezionalità del potere politico (si legge, infatti, al punto 4.2. della sentenza n. 183/2025, che: “<corsivo>Lo spettro delle opzioni possibili spazia tra la soluzione ‒ verso la quale si è in effetti indirizzato l’attuale disegno di legge di «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze, con l’art. 28, comma 1, lettera a), numero 3), ponendosi in linea con la scelta già compiuta, a suo tempo, dal d.lgs. n. 188 del 2014 ‒ di tornare a determinare l’OFM, a partire dal 2026, in una misura numerica (riferita al quantitativo di un chilogrammo convenzionale di sigarette) stabilita direttamente dalla norma primaria, eliminando, cioè, automatismi, e quella di ridurre in modo significativo l’aliquota prevista per l’OFM; entrambe queste soluzioni possono, peraltro, declinarsi secondo un’ampia gamma di possibili variabili all’interno di ciascuna di esse</corsivo>”).</h:div><h:div>11.3. Va pertanto ribadita la legittimità costituzionale delle disposizioni sopra richiamate e, conseguentemente, deve essere affermata la legittimità dell’operato dell’Amministrazione che, in applicazione del quadro normativo vigente, ha determinato l’ammontare degli oneri dovuti in assenza di qualsivoglia apprezzamento di carattere discrezionale, essendo nella fattispecie configurabile l’esercizio di un potere amministrativo di natura vincolata.</h:div><h:div>Ne deriva che non può in alcun modo configurarsi una responsabilità risarcitoria ai sensi dell’art. 2043 c.c., difettando in primo luogo il presupposto della condotta illecita, posto che l’atto impugnato risulta conforme alla legge, e mancando, altresì, l’elemento soggettivo della colpa dell’Amministrazione, la quale si è limitata a dare puntuale e doverosa attuazione a una disciplina normativa vigente e vincolante.</h:div><h:div>11.4. Non può pervenirsi a differenti conclusioni sulla base di quanto dedotto in memoria dalle ricorrenti, che sollecitano nuovamente il ricorso al sistema rimediale previsto in caso di contrasto tra normativa interna e disposizioni unionali.</h:div><h:div>Deve in primo luogo escludersi la possibilità di procedere alla disapplicazione della normativa nazionale rilevante, per le medesime ragioni già puntualmente illustrate nelle ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale adottate da questo Tribunale.</h:div><h:div>Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza unionale, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la norma interna contrastante con il diritto dell’Unione soltanto qualora il parametro eurounitario invocato sia dotato di efficacia diretta, perché sufficientemente chiaro, preciso e incondizionato. Nel caso di specie, come già rilevato in sede di rimessione, la direttiva 2011/64/UE non presenta tali caratteristiche, demandando agli Stati membri un’ampia discrezionalità nella definizione della struttura e della misura dell’imposizione sui tabacchi lavorati, sicché essa non è suscettibile di immediata applicazione nei rapporti intersoggettivi.</h:div><h:div>In tale prospettiva si colloca, in modo dirimente, la sentenza della Corte Costituzionale n. 269 del 2017, la quale ha chiarito che, in presenza di disposizioni eurounitarie prive di efficacia diretta, il giudice comune non può procedere alla disapplicazione della legge interna, ma è tenuto a sollevare questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., quali parametri “mediati” di conformità dell’ordinamento interno al diritto dell’Unione. La Corte ha infatti affermato che il meccanismo della disapplicazione “<corsivo>non può operare al di fuori dei casi in cui il diritto dell’Unione sia immediatamente efficace</corsivo>”, dovendo altrimenti essere preservata la competenza esclusiva del Giudice delle Leggi nel sindacato sulla normativa primaria.</h:div><h:div>Ne discende che, nel presente giudizio, correttamente questo Tribunale ha già escluso ogni possibilità di disapplicazione della disciplina nazionale in esame, dovendosi ritenere esperibile unicamente il controllo accentrato di costituzionalità, già attivato e definito con la richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2025.</h:div><h:div>11.5. Né sussistono i presupposti per procedere a un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 267 TFUE.</h:div><h:div>Come già evidenziato, nel caso di specie non emergono dubbi interpretativi in ordine al contenuto, alla portata o al significato delle disposizioni della direttiva 2011/64/UE, risultando pacifico che la stessa non è dotata di efficacia diretta e che lascia agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità nell’attuazione degli obiettivi di armonizzazione fiscale.</h:div><h:div>Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, il rinvio pregiudiziale non è dovuto quando la corretta applicazione del diritto dell’Unione si impone con evidenza tale da non lasciare adito a ragionevoli dubbi interpretativi (<corsivo>acte clair</corsivo>), ovvero quando la questione sollevata risulti manifestamente irrilevante ai fini della decisione della controversia (<corsivo>ex multis</corsivo>, CGUE, 6 ottobre 1982, CILFIT, C283/81; più recentemente, CGUE, 15 settembre 2022, Uniqa Versicherungen, C18/20; CGUE, 22 febbraio 2024, X, C727/22).</h:div><h:div>Tali principi risultano pienamente applicabili al caso di specie, nel quale la questione dedotta dalle ricorrenti non concerne l’interpretazione del diritto dell’Unione, bensì il grado di adeguatezza delle scelte legislative nazionali rispetto a parametri di proporzionalità.</h:div><h:div>In ogni caso, un’eventuale rimessione alla Corte di giustizia si risolverebbe, nella sostanza, non già in una richiesta di interpretazione del diritto dell’Unione, bensì nella sottoposizione alla Corte di un quesito sul valore, sugli effetti e sui limiti delle pronunce della Corte Costituzionale italiana, segnatamente di una decisione di inammissibilità resa in applicazione dell’art. 28, l. n. 87/1953.</h:div><h:div>Un simile esito non è consentito, poiché finirebbe per collocare la Corte di giustizia in una posizione di “sovraordinazione” rispetto alla Corte costituzionale, chiamandola indirettamente a sindacare l’esercizio della funzione di giustizia costituzionale.</h:div><h:div>Tale evenienza si porrebbe in insanabile contrasto con la consolidata teoria dei controlimiti, elaborata a partire dalla sentenza n. 183 del 1973 (<corsivo>Frontini</corsivo>) e costantemente ribadita dalla Corte costituzionale (sent. nn. 170 del 1984 (<corsivo>Granital</corsivo>), 232 del 1989, 238 del 2014), secondo cui l’ingresso e l’operatività del diritto dell’Unione europea nell’ordinamento interno incontrano un limite invalicabile nei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale.</h:div><h:div>Tra tali principi deve annoverarsi anche la disciplina che regola l’ambito e i limiti del sindacato della Corte Costituzionale, quale giudice esclusivo delle leggi, inclusa la preclusione di valutazioni di natura politica e di sindacato sull’uso della discrezionalità legislativa sancita dall’art. 28, l. n. 87/1953, disposizione che esprime un principio strutturale e identitario dell’ordinamento costituzionale, non eludibile mediante il ricorso allo strumento del rinvio pregiudiziale.</h:div><h:div><corsivo/>Ne consegue che l’assetto normativo vigente deve ritenersi vincolante per il giudice comune, il quale non può né disapplicare la normativa primaria per asserito contrasto con il diritto dell’Unione privo di efficacia diretta, né sollecitare, attraverso un rinvio pregiudiziale, una rivalutazione dell’esito del giudizio di costituzionalità già definito.</h:div><h:div>Il sistema delle garanzie multilivello risulta, pertanto, integralmente attivato e concluso, restando affidata ogni eventuale correzione della disciplina esclusivamente all’intervento del legislatore (che in effetti, con la legge di bilancio per il 2026, ha operato una revisione strutturale del sistema, prevedendo che l’onere fiscale minimo sia determinato in una misura numerica fissa, stabilita direttamente dalla norma primaria, con riferimento a un’unità di prodotto standardizzata).</h:div><h:div>12. Quanto alla domanda risarcitoria in corso di causa, formulata con l’atto depositato il 30 gennaio 2026, questa deve essere correttamente qualificata come azione proposta nei confronti, non già dell’amministrazione resistente bensì dello Stato-legislatore. Infatti, si legge nell’atto che: “l’odierna ricorrente chiede il risarcimento dei danni subiti per la violazione del diritto dell’Unione europea, derivante dall’adozione e dal mantenimento in vigore di una disciplina palesemente lesiva dei principi di concorrenza, come espressamente riconosciuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 9.12.2025”- e ancora: “Tali danni sono diretta conseguenza del carattere distorsivo delle scelte operate dal Legislatore”- “tale assetto integra una violazione del diritto dell’Unione europea imputabile allo Stato-legislatore, rispetto alla quale opera il principio della responsabilità dello Stato membro per danni arrecati ai singoli in conseguenza di violazioni del diritto dell’Unione.”.</h:div><h:div>Su tale domanda non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, come da consolidato orientamento della giurisprudenza: “<corsivo>La responsabilità dello Stato Legislatore per illegittimo recepimento del diritto dell'Unione Europea è ascrivibile nel perimetro di cognizione del G.O. perché involge la lesione di situazioni giuridiche aventi la consistenza di diritto soggettivo. Detta responsabilità va ricondotta allo schema di responsabilità per inadempimento dell'obbligazione ex lege sussumibile nell'area della responsabilità contrattuale, restando assoggettata la pretesa risarcitoria all'ordinario termine decennale di prescrizione. In definitiva, la responsabilità dello Stato per aver promulgato una legge contraria al diritto unionale esula quindi dalla giurisdizione del G.A</corsivo>.” (T.A.R. Lazio, sez. IV, n. 22115/25).</h:div><h:div>Ne deriva l’inammissibilità dell’azione risarcitoria, con assegnazione alle parti dei termini di legge per l’eventuale riassunzione dinanzi al giudice ordinario limitatamente a tale domanda.</h:div><h:div>13. Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione della complessità della lite e della recente pronuncia della Corte Costituzionale.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sulla domanda di annullamento proposta con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.</h:div><h:div>Dichiara l’inammissibilità della domanda risarcitoria formulata con atto depositato il 30 gennaio 2026 per difetto di giurisdizione, assegnando alle parti i termini di legge per l’eventuale riassunzione dinanzi al giudice ordinario limitatamente a tale domanda.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="23/03/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Valerio Bello</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>