<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20200212420200624120740591" id="20200212420200624120740591" modello="4" modifica="6/25/2020 4:13:12 PM" pdf="3" ricorrente="-OMISSIS-" stato="4" tipo="15" versione="5" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="02124"/><fascicolo anno="2020" n="04529"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1T:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200212420200624120740591.xml</file><wordfile>20200212420200624120740591.docm</wordfile><ricorso NRG="202002124">202002124\202002124.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 1T\2020\202002124\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>francesco arzillo</firma><data>25/06/2020 16:13:12</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Raffaello Scarpato</firma><data>24/06/2020 13:37:02</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/06/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Francesco Arzillo,	Presidente</h:div><h:div>Anna Maria Verlengia,	Consigliere</h:div><h:div>Raffaello Scarpato,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>- del provvedimento di rifiuto di inserimento del ricorrente nel Sistema di Protezione per Titolari di Protezione Internazionale (Siproimi), comunicato in data 19.12.2019 a mezzo di posta elettronica dal Servizio Centrale;</h:div><h:div>- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2124 del 2020, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Livio Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div><h:div>A.N.C.I., Fondazione Cittalia non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso ed i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020 il dott. Raffaello Scarpato;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Premesso che, con il ricorso in esame, l’istante ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento in epigrafe, con cui è stata rifiutata la sua richiesta di essere ammesso nel sistema SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale, ex SPRAR), in quanto titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, concesso all’esito della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, avviata su domanda del ricorrente prima dell’entrata in vigore (in data 5 ottobre 2018) del decreto legge n. 113 del 2018, poi convertito in legge, con modificazioni, in legge n. 132 del 2018;</h:div><h:div>rilevato che, in ragione del rilascio del permesso di soggiorno per “motivi umanitari” (ora “per casi speciali”, a seguito dell’abrogazione dell’art. 5, comma 6, del d.lgs n. 286 del 1998 da parte dell’art. 1, comma 1, lett. b, n. 2 del citato decreto legge n. 113 del 2018; al riguardo, per le domande di protezione internazionale presentate prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 113 del 2018, vgs, per tutte, Cass., SS.UU., n. 4890/2019 e n. 29460/2019), il ricorrente è escluso in via automatica dal circuito di accoglienza di secondo livello (ex SPRAR, ora SIPROIMI) in quanto, ai sensi dell’art. 12 del citato decreto legge n. 113 del 2018, i titolari di un permesso di soggiorno per motivi umanitari non possono più essere ammessi nel circuiti ex SPRAR, ora SIPROIMI (vgs, ora, art. 1 sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificato dall’art. 12, comma 1, lett. a del decreto legge n. 113 del 2018) né possono rimanere in un centro di prima accoglienza, in ragione delle modifiche intervenute con l’art. 12, comma 2, lett. d) del decreto legge n. 113 del 2018 che ha, invero, escluso una tale possibilità;</h:div><h:div>rilevato, infatti, che quale norma transitoria inserita per regolare il sistema di accoglienza per coloro in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, l’art. 12, comma 6, del citato decreto legge n. 113 del 2018 ha previsto soltanto che “I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza”, senza prevedere alcunché per coloro comunque in possesso di un titolo umanitario (seppure in scadenza) per i quali non è più riconosciuta neanche la possibilità di presentare domanda per accedere al sistema ex SPRAR, ora SIPROIMI;</h:div><h:div>rilevato che, con ordinanza n. 172/2020, il TAR Marche, dubitando della legittimità costituzionale del predetto art. 12, comma 6, del decreto legge n. 113 del 2018 (di cui dubita anche il Collegio), ha sollevato la relativa questione dinanzi alla Corte Costituzionale con argomentazioni che, se accolte, potrebbero avere effetti nella soluzione della controversia in esame;</h:div><h:div>rilevato, sotto altro aspetto, che il ricorrente ha allegato al ricorso documentazione medica attestante gravi patologie ivi indicate, in parte riconducibili anche a pregresse situazioni di tortura/maltrattamenti, che non risultano oggetto di valutazione nel provvedimento impugnato, né di controdeduzioni nel presente giudizio; </h:div><h:div>ritenuto, pertanto, che va disposta la sospensione del provvedimento impugnato, con ordine all’amministrazione resistente di procedere al riesame della domanda presentata dal ricorrente, anche alla luce della documentazione medica depositata in atti;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), accoglie la domanda cautelare e per l'effetto: </h:div><h:div>sospende l’efficacia del provvedimento impugnato ed ordina all’amministrazione il riesame indicato in parte motiva;</h:div><h:div>fissa per la prosecuzione della fase cautelare l’udienza in camera di consiglio del 27 ottobre 2020;</h:div><h:div>Spese all’esito della fase cautelare;</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27 del 2020, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="23/06/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Raffaello Scarpato</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>