<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200197020210113181543306" descrizione="scioglim CC - irricevibile" gruppo="20200197020210113181543306" modifica="1/15/2021 6:49:48 PM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Francesco Bruzzaniti" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="01970"/><fascicolo anno="2021" n="00652"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200197020210113181543306.xml</file><wordfile>20200197020210113181543306.docm</wordfile><ricorso NRG="202001970">202001970\202001970.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\664 Antonino Savo Amodio\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Laura Marzano</firma><data>15/01/2021 18:49:48</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>18/01/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonino Savo Amodio,	Presidente</h:div><h:div>Laura Marzano,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Lucia Maria Brancatelli,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del decreto del Presidente della Repubblica che ha disposto lo “scioglimento del Consiglio Comunale di Africo” e la contestuale nomina della Commissione Straordinaria di surroga degli Organi elettivi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2020;</h:div><h:div>- della deliberazione del Consiglio dei Ministri di scioglimento del Consiglio Comunale di Africo del 2 dicembre 2019 e la sottostante “proposta” del Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>- della “Relazione” predisposta dalla Prefettura di Reggio Calabria che ha attivato - a norma dell'art.143 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - la procedura per lo “scioglimento del Consiglio Comunale di Africo e l'affidamento della gestione dell'Ente ad una Commissione Straordinaria”, prot. n. 3550/2019/SEGR. SIC. Del 2dicembre 2019, pubblicata sulla G.U. del 3 gennaio 2020;</h:div><h:div>- del decreto adottato dal Prefetto della Provincia di Reggio Calabria con il quale è stata disposta la “sospensione degli Organi del Comune di Africo dalla carica ricoperta; nonché da ogni altro incarico ad essa connesso” ed è stata, contestualmente, incaricata una Commissione “con i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio” per la “provvisoria amministrazione dell'Ente fino alla definizione del procedimento di scioglimento”, notificati al Sindaco ed ai Consiglieri nella data del 9 dicembre 2019.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1970 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Francesco Bruzzaniti, Bartolo Morabito, Annunziato Zavettieri, Domenico Violi, Pasquale Morabito, Giovanni Ferraro, Pietro Versace, Domenico Bruzzaniti, Salvatore Criaco, Annunziata Favasuli, rappresentati e difesi dall'avv. Natale Polimeni, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta, 142; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Comune di Africo, in persona della Commissione Straordinaria, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria e il Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa; </h:div><h:div>Vista l’ordinanza n. 13007 del 4 dicembre 2020;  </h:div><h:div>Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;</h:div><h:div>Uditi, nell'udienza del giorno 2 dicembre 2020, i difensori in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 4 D.L. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 25 giugno 2020, n. 70, cui rinvia l’art. 25 D.L. 137/2020, come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con il ricorso in epigrafe la parte ricorrente ha impugnato il decreto del Presidente della Repubblica che ha disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Africo (Reggio Calabria) e la contestuale nomina della Commissione Straordinaria di surroga degli Organi elettivi, nonché la prodromica deliberazione del Consiglio dei Ministri e la relazione della Prefettura di Reggio Calabria che ha attivato la relativa procedura.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 13007 del 4 dicembre 2020, il Collegio, come già rappresentato alle parti nel corso dell’udienza in collegamento da remoto, ha rilevato profili di possibile inammissibilità del ricorso, il quale risulta notificato il 7 febbraio 2020 e depositato in data 4 marzo 2020, ed ha assegnato alle parti il termine di trenta giorni per presentare memorie vertenti su quest'unica questione.</h:div><h:div>La parte ricorrente ha depositato una memoria, in data 29 dicembre 2020, con cui ha ammesso che il deposito del ricorso sarebbe dovuto avvenire al più tardi entro il 2 marzo 2020 e che, quindi, il deposito avvenuto il 4 marzo è tardivo.</h:div><h:div>Tuttavia, la parte ricorrente ha chiesto la rimessione in termini per errore scusabile in quanto, a causa dell’emergenza COVID, il difensore non avrebbe avuto la possibilità di recarsi dalla Calabria a Roma per ritirare l’originale notificato del ricorso presso l’UNEP della Corte di Appello di Roma e, quindi, provvedere al successivo deposito.</h:div><h:div>2. Il ricorso è stato notificato in data 7 febbraio 2020 e depositato in data 4 marzo 2020.</h:div><h:div>Osserva il Collegio che la materia oggetto del giudizio rientra tra quelle soggette al rito di cui all’art. 119 c.p.a., il quale prevede la dimidiazione di tutti i termini processuali ordinari ad eccezione di quelli espressamente indicati dall’art. 119, comma 2, c.p.a., tra i quali non rientra il termine per il deposito del ricorso (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 18 febbraio 2019, n. 2157).</h:div><h:div>Per pacifico indirizzo giurisprudenziale, l’istituto della rimessione in termini di cui all’art. 37, comma 1, c.p.a., “<corsivo>riveste carattere eccezionale […], risolvendosi in una deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini processuali, ed è soggetto a regole di stretta interpretazione</corsivo>” (così, da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 19 settembre 2019, n. 6242, che richiama Cons. Stato, ad. plen., n. 22 del 2016, n. 33 del 2014, n. 32 del 2012, n. 10 del 2011, n. 3 del 2010), con la conseguenza che un “<corsivo>uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria, che esso presuppone, lungi dal rafforzare l'effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe comportare un grave vulnus del pariordinato principio di parità delle parti relativamente al rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale</corsivo>” (tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 28 agosto 2018, n. 5066).</h:div><h:div>Invero “<corsivo>i termini […] sono stabiliti dal legislatore per ragioni di interesse generale e hanno applicazione oggettiva</corsivo>”, sicché “<corsivo>i presupposti per la concessione dell’errore scusabile sono individuabili esclusivamente nella oscurità del quadro normativo, nelle oscillazioni della giurisprudenza, in comportamenti ambigui dell’amministrazione, nell’ordine del giudice di compiere un determinato adempimento processuale in violazione dei termini effettivamente previsti dalla legge, nel caso fortuito e nella forza maggiore</corsivo>” (cfr. anche Cons. Stato, Sez. VI, 17 settembre 2019, n. 6185).</h:div><h:div>Nel caso di specie, le ragioni addotte dalla parte ricorrente non consentono di riconoscere il suddetto beneficio con riferimento al deposito del ricorso in quanto:</h:div><h:div>- la parte ricorrente risulta aver eletto domicilio presso il suo difensore in Roma alla Via Ulpiano n. 29, sicchè non era necessario alcuno spostamento per ritirare il ricorso notificato dall’UNEP di Roma; </h:div><h:div>- comunque alla data del 2 marzo 2020, termine entro il quale il deposito sarebbe dovuto avvenire, non era stato adottato alcun atto governativo che prevedesse limiti o restrizioni alla circolazione delle persone;</h:div><h:div>- in ogni caso la presente controversia si svolge secondo le regole del processo amministrativo telematico, sicchè tutti gli adempimenti processuali, salvo specifiche eccezioni (che non ricorrono nel caso del deposito del ricorso), si effettuano telematicamente in tempo reale con la conseguenza che la parte ricorrente avrebbe potuto provvedere telematicamente al deposito nei termini, salvo offrire successivamente la prova di avvenuta notifica dell’unica copia del ricorso notificata a mezzo posta;</h:div><h:div>- risulta dal fascicolo digitale che il ricorso è stato erroneamente caricato come rientrante nel rito ordinario, nel quale i termini per il deposito sono appunto ordinari e non dimidiati.</h:div><h:div>In ragione di quanto sopra non sono ravvisabili i “gravi impedimenti di fatto” richiesti dall’art. 37 c.p.a., relativamente al tardivo deposito, tali da giustificare l’applicazione del menzionato istituto della rimessione in termini.</h:div><h:div>Per le suesposte considerazioni, il ricorso va dichiarato irricevibile.</h:div><h:div>3. Le spese del giudizio devono essere poste a carico della parte ricorrente, secondo il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara irricevibile.</h:div><h:div>Condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento) oltre oneri di legge, se dovuti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 2 dicembre 2020 e 13 gennaio 2021, in collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 4 D.L. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 25 giugno 2020, n. 70, cui rinvia l’art. 25 D.L. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="02/12/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Daniela De Angelis</h:div><h:div>Laura Marzano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>