<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20200164120210622170151145" id="20200164120210622170151145" modello="3" modifica="6/23/2021 9:30:38 AM" pdf="0" ricorrente="Elmoatazbella Yassen Badr Elaasar" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="01641"/><fascicolo anno="2021" n="07921"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1T:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200164120210622170151145.xml</file><wordfile>20200164120210622170151145.docm</wordfile><ricorso NRG="202001641">202001641\202001641.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\605 Francesco Arzillo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Vincenzo Blanda</firma><data>23/06/2021 09:30:38</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>05/07/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Francesco Arzillo,	Presidente</h:div><h:div>Vincenzo Blanda,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Raffaello Scarpato,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del Decreto emesso dal Questore della Provincia di Roma il 17.09.2019, notificato al ricorrente in data 16.12.2019, con il quale veniva decretata l’irricevibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno), per motivi commerciali/lavoro autonomo, e di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e conseguente, conosciuto e sconosciuto, con ogni consequenziale effetto di legge riconnesso.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1641 del 2020, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Petrarchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Trionfale 145; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno e Questura della Provincia di Roma in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2021 il dott. Vincenzo Blanda come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Il ricorrente premette che:</h:div><h:div>- in data 06.12.2018 ha presentato istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno), per motivi commerciali/lavoro autonomo; </h:div><h:div>- in data 17.09.2019, la Questura di Roma - omettendo la comunicazione ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni – ha emesso il decreto di irricevibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno in questione, atteso che “<corsivo>ESAMINATI gli atti presenti al fascicolo si evince che il richiedente ha presentato un certificato di residenza di Roma Capitale del 17.05.2019 -OMISSIS-; EFFETTUATE verifiche, presso l’Ufficio Anagrafe di Roma Capitale, è emerso che lo straniero non risulta residente; CONSIDERATO quindi che la documentazione prodotta non corrisponde al vero e che è evidente che sono stati messi in atto espedienti artificiosi allo scopo di indurre in errore l’Amministrazione procedente ed ottenere il rilascio del permesso di soggiorno in violazione della vigente normativa non essendo in possesso dei requisiti</corsivo>…”. </h:div><h:div>Avverso tale diniego ha proposto ricorso l’istante deducendo i seguenti motivi:</h:div><h:div>1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 bis della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni; artt. 4 e 5 del D.lgs. n. 286/1998. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti. Difetto di istruttoria. Illogicità e ingiustizia manifesta. Difetto e/o insufficiente motivazione. </h:div><h:div>La preventiva, formale comunicazione dell’avvio del procedimento costituirebbe un adempimento indispensabile al fine dell’effettiva instaurazione di un contraddittorio procedimentale con gli interessati non soggetto al temperamento che l’art. 21 octies della Legge n. 241 del 1990.</h:div><h:div>La predetta omissione avrebbe impedito il diritto alla partecipazione procedimentale, che gli avrebbe consentito di dimostrare di essere in possesso del requisito alloggiativo: egli avrebbe, infatti, stabilito la propria residenza nel Comune di Roma, alla-OMISSIS-come risulterebbe dalla documentazione depositata (comunicazione d’inizio procedimento per iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente di Roma Capitale del 17.05.2019 e relativo certificato di residenza rilasciato in pari data; sarebbe in possesso di un ulteriore certificato di residenza, rilasciato sempre dal Comune di Roma, il 3.7.2019.</h:div><h:div>Avrebbe potuto esibire la carta di identità elettronica rilasciata in data 06.11.2019 sulla quale è riportato il suddetto indirizzo di-OMISSIS-nonché un certificato storico anagrafico rilasciato da Roma Capitale il 5.11.2019, dal quale risulterebbe la residenza in -OMISSIS-. </h:div><h:div>Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso depositando una relazione della Questura di Roma.</h:div><h:div>Con ordinanza cautelare n. 3617 del 6.5.2020 è stata respinta la domanda cautelare dell’istante, che tuttavia è stata riformata in sede di appello con ordinanza n. 6064 del 16.10.2020 rilevando che “… <corsivo>che non risulta contestata la mancanza di preavviso di rigetto;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Ritenuto che, anche a seguito della disposta istruttoria ed in ragione della documentazione già in atti (in particolare, con riferimento alla comunicazione d’iscrizione anagrafica nell’indirizzo indicato dall’istante, antecedentemente all’emissione del provvedimento negativo) appare necessario approfondire, nell’appropriata fase del merito, l’idoneità della motivazione in ordine alla ininfluenza dell’apporto partecipativo dell’interessato;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Ritenuto, pertanto, che le esigenze cautelari rappresentate dall’istante unitamente alla tutela dell’interesse pubblico evidenziato dall’Amministrazione possono essere soddisfatte attraverso la sollecita fissazione del merito…</corsivo>”.</h:div><h:div>All’udienza del 21 giugno 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>1. Ritenuto, alla luce di quanto osservato dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare, di dover accogliere il ricorso, in relazione all’assorbente censura riguardante l’omessa comunicazione ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, che ha impedito al ricorrente di far valere le deduzioni esposte in sede di ricorso.</h:div><h:div>2. Considerato pertanto, alla luce di quanto sopra considerato, che l’Amministrazione dovrà riesaminare la posizione del ricorrente, consentendo allo stesso di fornire, in occasione del nuovo procedimento, elementi e considerazioni relativi agli elementi ostativi rilevati dalla questura di Roma, al fine di verificare in particolare la regolarità della situazione anagrafica e la effettiva disponibilità “<corsivo>di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio</corsivo>”: elementi comunque indispensabile ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno (ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.lgs. 286/98, modificato dal decreto legislativo n. 3 dell’8 gennaio 2007, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (cfr. Cons. Stato Sez. III, 18/06/2019, n. 4132).</h:div><h:div>3. In ogni caso occorre tener conto, altresì, che l’utilizzo di documentazione contraffatta/falsa per ottenere un titolo di soggiorno è punita dall’art. 5, comma 8, del d.lgs. 286/98 con una sanzione penale e che, in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 2, d.lgs. 286/98 e dall’art. 75 d.p.r. 445, tale uso indebito comporta l’inammissibilità della domanda, per cui - in sede di riesame - occorrerà verificare anche l’<corsivo>iter</corsivo> del procedimento penale pendente a seguito della comunicazione di notizia di reato inviata in data 7.10.2019 alla competente Procura della Repubblica per violazione dell'art. 483 c.p. e dell’art. 5, comma 8 bis, del D.lgs. 286/98.</h:div><h:div>4. Ritenuto, infine, di dover disporre la compensazione delle spese di giudizio alla luce della peculiarità della vicenda.</h:div><h:div>5. Vista, altresì, l’istanza di liquidazione a firma dell’avv. Fabrizio Petrarchini delle spese, in data 15.7.2020, non corredata dalla documentazione attestante la persistenza delle condizioni reddituali a sostegno del diritto al patrocinio a spese dello Stato;</h:div><h:div>Visto il d.p.r. n. 115 del 2002 ed in particolare:</h:div><h:div>- l’art.79 ove prevede che l’istanza di gratuito patrocinio contiene, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’art.76 nonché l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione;</h:div><h:div>Considerato che questo Tribunale è tenuto ad accertare – prima della delibazione sull’istanza di liquidazione di cui in premessa – ai sensi dell’art. 127, comma 4, del d.p.r. n. 115 del 2002, la permanenza delle condizioni reddituali che legittimano l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, fermi restando i successivi controlli da parte delle competenti Autorità, e preso atto del fatto che:</h:div><h:div>- le condizioni reddituali di interesse sono: A) ex art.76 c.1 cit., quelle risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi (ai fini dell'imposta personale sul reddito) – vale a dire quelle risultanti dalla dichiarazione relativa all’anno precedente alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio; B) ex art. 79 c.1, lett. d), “fino a che il processo non sia definito” (vale a dire fino all’anno in cui viene adottata la decisione che definisce il contenzioso: cfr. anche art. 136, comma 1), le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente. E pertanto, con riferimento al caso di specie in cui il processo si è avviato nel 2019 e concluso nel 2021 con la presente decisione, le condizioni reddituali di interesse sono quelle relative agli anni 2020 e 2021.</h:div><h:div>6. Ritenuto, pertanto, di disporre il deposito di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dalla persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.p.r. 445 del 2000, corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del d.p.r. n. 445 del 2000, nonché delle eventuali copie delle dichiarazioni dei redditi presentate, dalla quale risulti che il reddito complessivo imponibile, costituito dalla somma dei redditi imponibili ai fini dell'imposta personale sul reddito conseguiti da ogni componente della famiglia (art. 76, comma 2 del d.p.r. n. 115 del 2002), è stato negli anni sopra indicati non superiore ai limiti via via prescritti dalle pertinenti previsioni normative, sopra richiamate, fino al decreto che ha definito il giudizio innanzi a questa giurisdizione.</h:div><h:div>Ritenuto, quindi, di dover assegnare alla parte 60 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per adempiere al suddetto incombente.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, fatti salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione;</h:div><h:div>Compensa tra le parti le spese di giudizio;</h:div><h:div>Assegna alla parte 60 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per soddisfare l’incombente istruttorio di cui in motivazione.</h:div><h:div>Fissa, per la prosecuzione della trattazione dell’istanza di liquidazione del compenso dovuto al difensore, la camera di consiglio del 25 gennaio 2022.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/06/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Tonia Elisa Panetta</h:div><h:div>Vincenzo Blanda</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>