<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200047020200220105754862" descrizione="" gruppo="20200047020200220105754862" modifica="2/24/2020 9:35:36 AM" stato="4" tipo="15" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2020" n="00470"/><fascicolo anno="2020" n="01181"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1B:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200047020200220105754862.xml</file><wordfile>20200047020200220105754862.docm</wordfile><ricorso NRG="202000470">202000470\202000470.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 1B\2020\202000470\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>Concetta Anastasi</firma><data>24/02/2020 09:35:36</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Roberto Vitanza</firma><data>20/02/2020 11:07:15</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>24/02/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Bis)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Concetta Anastasi,	Presidente</h:div><h:div>Antonella Mangia,	Consigliere</h:div><h:div>Roberto Vitanza,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>del provvedimento datato 14.01.2020 con cui il Ministero della Difesa - direzione generale per il personale militare - reparto reclutamento e disciplina - ha escluso il ricorrente dalla partecipazione al " concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico indetto, tra gli altri, con Decreto dirigenziale ( ... ) del 7.11.2019: " preso atto di quanto rappresentato dalla S.V. con l'e-mail in riferimento e a seguito degli ulteriori accertamenti effettuati da questa direzione Generale, è emerso che Ella non è in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso in oggetto relativo alla categoria infrastrutture e impianti per il quale ha presentato domanda". </h:div><h:div>Del Bando emanato con Decreto Dirigenziale n. M D. GMIL REG20190579408 del 7.11.2019.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 470 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Giorgio Umberto Papa, rappresentato e difeso dall'avvocato Donato De Mitri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della Difesa, Difesa Stato Maggiore dell'Aeronautica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Megaro Giovanni non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Difesa Stato Maggiore dell'Aeronautica;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2020 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Il ricorrente è stato escluso dal concorso per cui è causa perché, pur in possesso della laurea in ingegneria, non era in possesso del diploma di secondo grado richiesto dal bando.</h:div><h:div>Sul punto la giurisprudenza amministrativa, alla quale il Collegio intende dare continuità, ha affermato l’assorbimento del titolo superiore con quello inferiore :” in quanto il possesso di tale titolo di studio superiore deve ritenersi assorbente sia perché le materie di studio, facenti parte del corso di laurea in ingegneria, comprendono quelle del corso di studi di geometra sia perché tale corso di studio contempla un maggiore livello di approfondimento (ex multis: T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 07-02-2013, n. 72)” ( Tar Abruzzo- L’Aquila, n. 733/2014).</h:div><h:div>Pertanto la chiesta misura cautelare deve essere accolta ed il provvedimento impugnato deve essere sospeso.</h:div><h:div>Fissa, per il prosieguo, l’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2021.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  (Sezione Prima Bis), accoglie la chiesta misura cautelare e, per l’effetto, sospende il provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Fissa, per il prosieguo, l’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2021.</h:div><h:div>Condanna la parte resistente al pagamento delle spese della presente fase processuale che, complessivamente, quantifica in euro 500,00 ( cinquecento), oltre IVA, cpa e spese generali.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="19/02/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Mariagabriella Tarsia</h:div><h:div>Roberto Vitanza</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>