<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200043520240704090201614" descrizione="revoca concessione - inammiss soprintendenza - infondato" gruppo="20200043520240704090201614" modifica="05/07/2024 08:56:26" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="00435"/><fascicolo anno="2024" n="13699"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2T:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200043520240704090201614.xml</file><wordfile>20200043520240704090201614.docm</wordfile><ricorso NRG="202000435">202000435\202000435.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\638 Salvatore Mezzacapo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesca Mariani</firma><data>05/07/2024 08:56:26</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>08/07/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Stralcio)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Salvatore Mezzacapo,	Presidente</h:div><h:div>Achille Sinatra,	Consigliere</h:div><h:div>Francesca Mariani,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. rep. co/2233/2019 n. prot. CO/166482/2019 del 12/11/2019 del Municipio Roma X UO amministrativa ed affari generali; nonché della deliberazione della Giunta Municipale di ROMA X , n. 12 del 8/11/2019 prot. n. CO/163017, nonché di ogni atto presupposto e conseguenziale e dell'intero procedimento premesso.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28\5\2020 : </h:div><h:div>per l’annullamento degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e della D.D. per la rimozione coattiva dell’occupazione in Piazzale Colombo del 23.12.2019.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 435 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Oksana Konchevych, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Cresti, Valeria Fantoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniela Dell'Oro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove n. 21; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 aprile 2024 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con il ricorso principale la ricorrente – titolare di una licenza attività commerciale per vendere su area pubblica prodotti del settore alimentare e non alimentare, con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, su posteggio fisso in Ostia, Piazzale Cristoforo Colombo – ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe con cui (da ultimo) la Giunta Municipale con la deliberazione n. 12/2019 ha proceduto alla delocalizzazione della occupazione di suolo pubblico goduta dalla medesima, con revoca (parziale) della precedente concessione, spostandola da Piazzale Cristoforo Colombo nella nuova postazione (ridotta da 24mq a 15mq) sita nell'area parcheggio tra Via Alessandro Geraldini e Via Isabella di Castiglia.</h:div><h:div>La delocalizzazione è motivata con richiamo alle sopravvenute norme capitoline in materia di occupazioni di suolo pubblico (di cui alla DAC 39/2014 e 82/2018), nonché ai pareri in merito alla compatibilità della postazione con il Codice della Strada e con la tutela dei beni culturali espressi, nel tempo, dalle strutture competenti in occasione della richiesta di voltura in suo favore inoltrata dalla ricorrente.</h:div><h:div>2. Nel ricorso introduttivo la ricorrente ha innanzitutto premesso che nel 2017 la concessione era stata ritenuta scaduta e che soltanto in virtù dell’ordinanza di questo Tribunale n. 4813/2018, resa nel giudizio r.g. 7839/2017, ha infine ottenuto, in data 7.11.2018, l'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato con cui si ordinava la sospensione dell’attività in quanto ritenuta priva di titolo, nonché l’accoglimento della sua istanza di voltura del titolo (sul punto si rinvia alla articolata ricostruzione della intera vicenda di cui alla sentenza in forma semplificata n. 11775/2018).</h:div><h:div>Successivamente, tuttavia, il Municipio ha avviato il procedimento per revocare la concessione (come sopra volturata), per ricollocarla e ridurla; il procedimento è stato dapprima concluso con Determinazione Dirigenziale del 15.07.2019, impugnata dinanzi a questo Tribunale nel giudizio r.g. 12642/2019, che è poi stata ritirata e riadottata a seguito degli indirizzi dati dalla Giunta Municipale con la Deliberazione qui impugnata, che è motivata, in sintesi, con richiamo ai pareri già acquisiti in occasione delle precedenti determinazioni, cui è stato dato seguito con la D.D. del 19.11.2019, pure impugnata (si legge nel provvedimento che “..<corsivo>in buona sostanza, l'attuale collocazione del posteggio già assegnato (per effetto di voltura assentita) alla Sig.ra Konchevych, si pone in ampio contrasto con la normativa sopravvenuta, come già rilevato con la predetta DD. 1098/018 e, precisamente: le nuove disposizioni in materia di rilascio di Concessioni di Occupazione Suolo Pubblico, disciplinate nelle Deliberazione Assemblea Capitolina n. 39/014, prevedono l'espressione di diversi pareri preventivi obbligatori da acquisirsi anche in caso di rinnovo della concessione stessa; i pareri previsti dall'istruttoria, al tempo condotta dall'Ufficio procedente avevano dato esito negativo in maniera unanime; in particolare con nota acquisita al prot. CO/55146 del 16/05/2016, il Ministero dei beni e delle attività culturali, e del Turismo attraverso la propria Sovrintendenza Belle Arti e delle attività culturali aveva espresso parere negativo poiché “il perimetro interessato dal vincolo di Paesaggio aveva espresso parere negativo poiché “il perimetro interessato dal vincolo di tutela di tutela di cui alla legge n. 1947 del 29/06/1939 di cui al DM. 21710/1954 avente come alla legge n. 1947 del 29/06/1939 di cui al DM. 21710/1954 avente come oggetto la fascia costiera Roma, Anzio, Pomezia, Nettuno costituisce con il Parco di Castel Fusano e i Boschi di Castel Porziano un insieme di singolare bellezza.”. In effetti dall'esame della documentazione tecnica è stato rilevato che il posizionamento di un camion bar nel punto individuato avrebbe sicuramente un impatto negativo divenendo elemento di disturbo della percezione dello sfondo, costituito dal litorale e dal mare, risultando pertanto in contrasto con i criteri di tutela dell’area vincolata”; inoltre, parimenti, parere negativo è stato espresso dal Gruppo Municipale X Mare del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale, acquisito al protocollo Municipale CO/43174 del 26/04/2016, nel quale testualmente si legge “la struttura mobile è collocata in un'area adiacente alla carreggiata stradale destinata a parcheggio libero. Si tratta della pertinenza della strada definita dall'art. 24 C.d.S. come parte della strada destinata in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale della stessa. (…) si è riscontrato sempre con lo stesso esito anche il parere della Direzione tecnica del Municipio X (…) in cui è testualmente riportato “...l'area oggetto della richiesta di occupazione di suolo pubblico ricade in zona destinata ad infrastrutture per la mobilità</corsivo>...”).</h:div><h:div>In data 23.12.2019, poi, la P.A. ordinava la sospensione dell’attività in base ad accertamenti svolti ad ottobre 2019 (nel vigore della Determinazione Dirigenziale del 15.07.2019, poi ritirata).</h:div><h:div>3. Avverso questi ultimi atti con il ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente ha lamentato:</h:div><h:div>- <corsivo>1) Nullità degli atti impugnati per erroneità del procedimento amministrativo, nonché, per eccesso di potere sotto il profilo della ingiustizia manifesta</corsivo>. Secondo la ricorrente, in sostanza, l’atto sarebbe contraddittorio perché da un lato avrebbe revocato la concessione e, dall’altro, la avrebbe tuttavia delocalizzata, presupponendone dunque la vigenza, peraltro richiamando pareri erroneamente resi in occasione della precedente mera istanza di subentro; inoltre, la P.A. avrebbe prescelto come sito di destinazione un’area già occupata dalla licenza di rotazione del controinteressato evocato in giudizio (sul punto la ricorrente ha altresì chiesto svolgersi una CTU);</h:div><h:div>- <corsivo>2) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 59/2010, all'art. 70 comma 5; della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2010 in materia di concessione OSP; del D.L. 246/2016 convertito in legge 19/2017</corsivo>, perché la P.A. avrebbe revocato la concessione nonostante la proroga disposta con la normativa indicata, già richiamata dal Tribunale nel precedente giudizio instaurato dalla ricorrente.</h:div><h:div>- <corsivo>3) Violazione della Legge Regionale Lazio n. 90 del 7/11/2019 art. 100 comma 5</corsivo>; per gli stessi motivi, sarebbe violata anche la norma indicata, che ha disposto la proroga delle concessioni in essere al momento della entrata in vigore della legge 27.12.2017 n. 205;</h:div><h:div>- <corsivo>4) violazione della DAC 39/014 art. 9</corsivo>, perché la ricollocazione della concessione non sarebbe disciplinata dalla DAC richiamata nel provvedimento;</h:div><h:div>- <corsivo>5) ingiustizia manifesta in merito alla riduzione delle dimensioni della concessione di suolo pubblico</corsivo>.</h:div><h:div>4. Con decreto 237/2020 è stata respinta l’istanza cautelare monocratica, come confermato in sede cautelare collegiale con ordinanza n. 610/2020, con cui è stato precisato che “<corsivo>non appaiono pertinenti le censure inerenti la mancata voltura esplicita del titolo (che risulta peraltro disposta con CO/170698 del 7.11.2018); - la revoca oggetto di gravame è da riferirsi come rivolta non già al titolo abilitante l’esercizio dell’attività, ma alla sola sua collocazione – che nel merito è ritenuta incompatibile con le esigenze di protezione e di tutela ampiamente evidenziate nel procedimento e che la parte ricorrente non contesta adeguatamente – in funzione della individuazione di un nuovo sito alternativo; - la perdurante vigenza della concessione non osta alla ricollocazione della sosta (che presuppone);</corsivo> (…) <corsivo>in sostanza, che il nuovo provvedimento non contrasta con l’esito del giudizio precedentemente intercorso tra le parti ed in particolare con l’ordinanza nr. 4813 del 3.8.2019 che contemplava – e non precludeva alla - possibilità di un provvedimento di autotutela;</corsivo>”</h:div><h:div>5. L’ordinanza è stata parzialmente riformata in sede di appello cautelare con ordinanza del Consiglio di Stato n. 4981/2020 considerato che “<corsivo>appare corretta la valutazione del giudice di primo grado in punto di utilizzabilità dei pareri raccolti da Roma Capitale al fine di procedere al riesame dell’originaria concessione di suolo pubblico, che il trasferimento in sito alternativo appare adeguato esito della comparazione degli opposti interessi e che, altresì, resta incerta la ragione per la quale Roma Capitale abbia disposto la riduzione di suolo concesso, il Collegio ritiene opportuno disporre l’accoglimento della misura cautelare richiesta e sospendere il provvedimento impugnato nei limiti della prevista riduzione dell’area in concessione</corsivo>”.</h:div><h:div>6. Con successivo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la D.D. del 7.01.2020 per la rimozione coattiva del posteggio, ribadendo i motivi di ricorso sopra riassunti.</h:div><h:div>7. Con ordinanza n. 4361/2020 (non appellata) è stata respinta l’istanza cautelare annessa al ricorso accessorio, “<corsivo>Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase di giudizio, in disparte dalla omessa evocazione in giudizio del Ministero per i beni culturali ed ambientali che sarà esaminata nella successiva fase di merito, la domanda cautelare non può essere accolta, tenuto conto dell’articolato percorso motivazionale riscontrabile nei provvedimenti gravati sia in via principale che per motivi aggiunti, che giustificano pienamente il ricollocamento dell’automezzo mediante il quale la ricorrente esercita l’attività commerciale da Piazzale Cristoforo Colombo alla nuova area indicata dall’Amministrazione comunale</corsivo>”.</h:div><h:div>8. In vista dell’udienza di discussione del ricorso, la ricorrente ha dedotto con memoria la violazione dell’art. 44, comma 3 <corsivo>bis</corsivo>, della legge regionale Lazio n. 33/99.</h:div><h:div>9. Alla pubblica udienza del 12.04.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>10. Il ricorso è inammissibile e, comunque, infondato.</h:div><h:div>11. Sotto il profilo in rito il Tribunale rileva (come già evidenziato in sede cautelare) che non è stata evocata in giudizio la Soprintendenza statale, né è stato peraltro impugnato il relativo parere, sebbene il provvedimento gravato sia stato reso, tra l’altro, sulla base dello stesso, contestandone la necessità.</h:div><h:div>Da ciò consegue, in linea con quanto già esposto in precedenti giurisprudenziali della Sezione (sentenze nn. 1233 e n. 5781 del 2017, n. 9873 n. 10693 del 2020, n. 3919 del 2022), l’inammissibilità del ricorso, avendo tale parere natura obbligatoria e vincolante.</h:div><h:div>Si ricorda, sul punto, che l’art. 10, comma 4, lettera g) del D. Lgs n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) qualifica le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico come “beni culturali”, ai quali la legge riserva particolare tutela, attribuendo tra l’altro al Ministero per i Beni e le Attività Culturali peculiari prerogative che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, dello stesso Codice, si esplicano anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.</h:div><h:div>In questo modo la protezione dei beni culturali è garantita da un vincolo <corsivo>ope legis</corsivo>, che può essere rimosso solo dopo l’intervento della procedura di verifica dell’interesse culturale prevista dall’art. 12, comma 2, del Codice che, in base al successivo art. 52, condiziona le scelte delle Amministrazioni comunali nel regolare l'esercizio del commercio nelle aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico o monumentale, frutto di una necessaria pianificazione congiunta tra l’amministrazione statale e quella comunale.</h:div><h:div>Vi è dunque una preordinata competenza dell’amministrazione statale, motivata dalle esigenze di protezione del patrimonio culturale, alle scelte delle amministrazioni locali nell’approvazione delle aree soggette ad occupazione da parte degli esercenti il commercio, che si esplica nell’espressione di un parere obbligatorio, il cui contenuto è vincolante per l’amministrazione comunale, stanti le specifiche competenze attribuite dal Codice citato all’amministrazione centrale.</h:div><h:div>Tale parere integra dunque un atto autonomamente lesivo, suscettibile, perciò, di apposita impugnativa con evocazione in giudizio dell’Amministrazione che lo ha adottato, con la conseguenza che il ricorso è da ritenere inammissibile, attesa la natura vincolata della determinazione comunale contestata sotto questo profilo.</h:div><h:div>12. Fermo quanto sopra, il ricorso è comunque infondato nel merito, anche a prescindere dalla inammissibilità delle nuove censure formulate nella memoria versata in atti per la discussione del ricorso in merito al principio della “equivalenza” di postazione in caso di revoca della concessione.</h:div><h:div>Invero, l’intero impianto del ricorso mira a contestare il potere della P.A. di rivedere, in secondo grado, la concessione originaria, sia sotto il profilo della localizzazione che della ampiezza, poiché essa era stata prorogata <corsivo>ex lege</corsivo>, con la conseguenza – in tesi – che non l’Amministrazione non avrebbe neanche potuto fondare le proprie determinazioni sui pareri precedentemente resi.</h:div><h:div>L’assunto non è persuasivo (come tra l’altro ampiamente evidenziato in sede cautelare, nelle ordinanze sopra trascritte), in quanto risulta confondere il profilo della perdurante efficacia della concessione, che non è in discussione (anzi, è presupposta), con il generale potere di secondo grado della P.A. di modificare la concessione al ricorrere di determinate circostanze rilevanti per la tutela del pubblico interesse (nella specie ricorrenti e debitamente illustrate nella motivazione del provvedimento), nonché con il dovere, normativamente previsto, di adeguare la concessione stessa alla normativa sopravvenuta, ivi incluso il profilo relativo alla sua ampiezza.</h:div><h:div>Valga peraltro osservare, il che rileva anche sotto il profilo dell’effettiva sussistenza dell’interesse, che risulta in atti che la postazione è stata delocalizzata di pochi metri.</h:div><h:div>13. Per quanto detto, il ricorso è inammissibile e, comunque, infondato. Le spese possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità della fattispecie.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e, comunque, infondato.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/04/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Francesca Mariani</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>