<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20200036920210317172533183" id="20200036920210317172533183" modello="2" modifica="3/18/2021 5:49:50 PM" pdf="0" ricorrente="Andrea Villano" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="00369"/><fascicolo anno="2021" n="03538"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200036920210317172533183.xml</file><wordfile>20200036920210317172533183.docm</wordfile><ricorso NRG="202000369">202000369\202000369.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\664 Antonino Savo Amodio\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesca Petrucciani</firma><data>18/03/2021 17:49:50</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>23/03/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonino Savo Amodio,	Presidente</h:div><h:div>Laura Marzano,	Consigliere</h:div><h:div>Francesca Petrucciani,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>del d.P.R. 8.11.2019, pubblicato in G.U. n. 282 del 2.12.2019 con il quale si è disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di -OMISSIS- e la nomina di una Commissione Straordinaria per la gestione provvisoria per 18 mesi, ai sensi dell'art. 143 d.lgs. n. 267/2000;</h:div><h:div>della Relazione del Ministro dell'Interno, in data 4.11.2019, allegata al d.P.R. 8.11.2019;</h:div><h:div>c - della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 6.11.2019, non conosciuta;</h:div><h:div>della Relazione del Prefetto di Caserta 13.8.2019, con la quale si è proposta l'applicazione della misura straordinaria, prevista dall'art. 143 del d.lgs. 267/2000, non conosciuta;</h:div><h:div>ove occorra, ancora, del parere del Comitato Provinciale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica del 6.8.2019, non conosciuto;</h:div><h:div>ove e per quanto occorra, inoltre, del decreto del 20.2.2019 con il quale il Ministero dell'Interno ha conferito al Prefetto di Caserta delega per l'esercizio dei poteri di accesso, ai sensi dell'art. 1 co. 4 d.l. n. 629/82, non conosciuto;</h:div><h:div>del decreto del Prefetto di Caserta del 28.2.2019, inoltre, con il quale si è nominata la Commissione Ispettiva ed è stato disposto l'accesso degli organi di verifica presso il Comune di -OMISSIS-, non conosciuto;</h:div><h:div>del provvedimento del Prefetto di Caserta del 23.5.2019, con il quale si è disposta la proroga della Commissione di Accesso per ulteriori tre mesi, non conosciuto;</h:div><h:div>della Relazione Conclusiva della Commissione di Accesso del 5.8.2019, non conosciuta;</h:div><h:div>ove occorra, del decreto prot. n. 110360 dell'8.11.2019 con il quale il Prefetto di Caserta, nelle more della conclusione del procedimento, ex art. 143 Tuel, ha disposto la sospensione cautelare degli organi elettivi dalle cariche ricoperte e da ogni altro incarico;</h:div><h:div>di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali, ivi compresi, i verbali e le relazioni della Commissione di Accesso e delle Forze dell'Ordine, non conosciuti;</h:div><h:div>per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7.7.2020 : </h:div><h:div>avverso e per l'annullamento</h:div><h:div>del d.P.R. 8.11.2019, pubblicato in G.U. n. 282 del 2.12.2019 con il quale si è disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di -OMISSIS- e la nomina di una Commissione Straordinaria per la gestione provvisoria per 18 mesi, ai sensi dell'art. 143 d.lgs. n. 267/2000;</h:div><h:div>della Relazione del Ministro dell'Interno, in data 04.11.2019, allegata al d.P.R. 8.11.2019;</h:div><h:div>della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 6.11.2019, non conosciuta;</h:div><h:div>della Relazione del Prefetto di Caserta 13.08.2019, con la quale si è proposta l'applicazione della misura straordinaria, prevista dall'art. 143 del d.lgs. 267/2000;</h:div><h:div>ove occorra, ancora, del parere del Comitato Provinciale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica del 6.8.2019;</h:div><h:div>ove e per quanto occorra, inoltre, del decreto del 20.2.2019 con il quale il Ministero dell'Interno ha conferito al Prefetto di Caserta delega per l'esercizio dei poteri di accesso, ai sensi dell'art. 1 co. 4 d.l. n. 629/82;</h:div><h:div>del decreto del Prefetto di Caserta del 28.2.2019, inoltre, con il quale si è nominata la Commissione Ispettiva ed è stato disposto l'accesso degli organi di verifica presso il Comune di -OMISSIS-;</h:div><h:div>del provvedimento del Prefetto di Caserta del 23.5.2019, con il quale si è disposta la proroga della Commissione di Accesso per ulteriori tre mesi;</h:div><h:div>della Relazione Conclusiva della Commissione di Accesso del 5.8.2019;</h:div><h:div>ove occorra, del decreto prot. n. 110360 dell'8.11.2019 con il quale il Prefetto di Caserta, nelle more della conclusione del procedimento, ex art. 143 Tuel, ha disposto la sospensione cautelare degli organi elettivi dalle cariche ricoperte e da ogni altro incarico;</h:div><h:div>di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali, ivi compresi, i verbali e le relazioni della Commissione di Accesso e delle Forze dell'Ordine, di cui si è presa visione senza possibilità, tuttavia, di estrarre copia.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 369 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Felice Lentini e Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lorenzo Lentini in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div><h:div>-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Ufficio Territoriale del Governo Caserta;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza del giorno 27 gennaio 2021 la dott.ssa Francesca Petrucciani in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 4 del d.l. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della l. 25 giugno 2020, n. 70, cui rinvia l’art. 25 d.l. 137/2020;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il d.P.R. 8.11.2019, pubblicato in G.U. n. 282 del 2.12.2019, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di -OMISSIS- e la nomina di una Commissione Straordinaria per la gestione provvisoria per 18 mesi, ai sensi dell’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000, unitamente alla relazione del Ministro dell’Interno di data 4.11.2019, alla deliberazione del Consiglio dei Ministri di data 6.11.2019, non conosciuta, e alla Relazione del Prefetto di Caserta del 13.8.2019.</h:div><h:div>Lo scioglimento del Consiglio comunale è stato disposto a seguito della ritenuta sussistenza di forme di ingerenza della criminalità organizzata che esponevano l’amministrazione comunale a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, e della ravvisata permeabilità dell’ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata, con pregiudizio alla sicurezza pubblica e alla credibilità degli organi istituzionali.</h:div><h:div>Il ricorrente ha dedotto che il procedimento di monitoraggio era stato avviato all’esito del Rapporto Informativo dei Carabinieri sui candidati eletti, che aveva genericamente segnalato la sussistenza di “possibili legami tra la nuova compagine amministrativa e l’ex sindaco -OMISSIS-” condannato nel 2018 per il delitto di associazione mafiosa (art. 416 bis c.p.) “finalizzato al rilascio di illegittimi permessi di costruire” (in cambio di appoggio elettorale).</h:div><h:div>La Commissione di accesso, all’esito delle indagini svolte, aveva accertato “una serie di condizionamenti nell’Amministrazione Comunale di -OMISSIS-, volti a perseguire finalità diverse da quelle istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell’istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l’intervento dello Stato, per assicurare la riconduzione dell’Ente alla legalità”.</h:div><h:div>Sul piano soggettivo la Commissione aveva accertato la sussistenza di “rapporti” e “collegamenti” tra l’attuale sindaco -OMISSIS- e amministratori comunali della “consiliatura -OMISSIS-”; rapporti e collegamenti tra gli amministratori neoeletti e quelli della consiliatura -OMISSIS-; una “vera e propria continuità” tra le amministrazioni -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-; una penetrante e costante infiltrazione (nella vita della P.A.) di soggetti contigui ai clan del casertano e del napoletano tipica di “una classe politica locale incapace di rinnovarsi effettivamente”.</h:div><h:div>La Commissione, inoltre, sul piano oggettivo, aveva valorizzato in modo generico alcuni episodi ritenuti significativi di presunti condizionamenti mafiosi ed in particolare: il sacco edilizio di -OMISSIS-, che negli ultimi 15 anni aveva visto raddoppiare i cittadini residenti nel Comune grazie ad un “fenomeno complessivo di devastazione ambientale, misto a inefficienza, corruzione e concussione degli appartenenti alla P.A.”; la mancata revoca del PUC che l’Autorità Giudiziaria aveva dichiarato “palesemente illegittimo”; l’assegnazione del Parco Giochi di Via Verdi, in favore di una società gestita da persona di presunta appartenenza al clan dei -OMISSIS-(geometra -OMISSIS-); l’omessa tempestiva azione di denuncia, da parte del Comune di -OMISSIS-, della falsità di una attestazione, a firma dello stesso geom. -OMISSIS-, nel corso di un giudizio amministrativo che aveva investito una DIA per la esecuzione dei lavori presso la Farmacia -OMISSIS- di -OMISSIS-; l’omessa tempestiva costituzione della Amministrazione Comunale in un giudizio davanti al Tar promosso da una società avverso un diniego di permesso di costruire relativo ad un immobile riferito a -OMISSIS- (presunto figlio di -OMISSIS- contiguo ai -OMISSIS- di -OMISSIS-) indagato nel procedimento del sacco edilizio che investiva il diniego di un ulteriore titolo diretto all’insediamento di un Supermercato (CONAD); l’attribuzione di specifiche deleghe su determinate materie a singoli consiglieri comunali che, di fatto, si sarebbero sostituiti agli assessori esterni nominati dal Sindaco; le “dubbie modalità” di adozione dei provvedimenti disciplinari di sospensione cautelare dal servizio nei confronti di alcuni dirigenti (UTC - SUAP) che, in precedenza, avevano sospeso inizialmente la procedura di rilascio dei titoli di assenso per la realizzazione del supermercato; una presunta disparità di trattamento nei confronti del Comandante dei Vigili Urbani, ritenuto uomo di fiducia dell’ex Sindaco -OMISSIS- che, ancorché interessato dal procedimento penale e disciplinare, è risultato destinatario di posizione organizzativa per il Comando della Polizia Locale malgrado parere negativo espresso dal Segretario Comunale.</h:div><h:div>Tali elementi, ad avviso della Commissione di accesso, rivelerebbero forme di condizionamento mafioso evidenziando come nel tempo l’uso distorto della cosa pubblica si sarebbe concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente o indirettamente ai clan.</h:div><h:div>Secondo il ricorrente i provvedimenti impugnati presenterebbero elementi di travisamento e contraddittorietà e, in particolare, l’omessa considerazione dei precedenti provvedimenti assunti a seguito di analoghi accertamenti, ovvero il decreto del Ministro dell’Interno dell’8.1.2016 con cui era stata disposta l’archiviazione del primo procedimento di scioglimento nei confronti della precedente Giunta -OMISSIS-, a cui si imputa il sacco edilizio di -OMISSIS-, contraddittoriamente posto a fondamento dello scioglimento della attuale compagine amministrativa del neo-eletto Sindaco -OMISSIS-, estranea a tale vicenda.</h:div><h:div>La precedente Commissione di accesso, infatti, dopo aver monitorato per mesi l’operato della Amministrazione -OMISSIS-, responsabile di tale sacco edilizio, aveva concluso le indagini nel senso della insussistenza di elementi gravi, precisi e concordanti per affermare che tale manovra urbanistica fosse scaturita dal condizionamento dei clan.</h:div><h:div>All’epoca erano in corso le indagini penali della DDA di Napoli e della Procura di Santa Maria Capua Vetere sul “sacco edilizio” di -OMISSIS- e il sequestro di gran parte degli immobili abusivamente edificati, ovvero i medesimi elementi valorizzati ai fini dell’attuale scioglimento che lo stesso Ministero dell’Interno, in precedenza, tuttavia, aveva ritenuto non idonei a giustificare lo scioglimento.</h:div><h:div>Il secondo elemento pretermesso era la netta separazione tra la neo-eletta Amministrazione (sciolta) e la Giunta -OMISSIS- giacché, dopo le dimissioni del Sindaco -OMISSIS- (dicembre 2014), era seguita una breve gestione commissariale, quindi si erano tenute (in data 31.5.2015) le elezioni, con la nomina a Sindaco di -OMISSIS- -OMISSIS- fino al maggio del 2017; successivamente il Prefetto di Caserta, dopo la mancata approvazione del bilancio comunale, in data 9.5.2017, che aveva causato lo scioglimento ordinario della Amministrazione del precedente Sindaco -OMISSIS-, aveva nominato un secondo Commissario Straordinario, in carica dal maggio 2017 fino al luglio 2018; solo dopo le elezioni del 2018 era entrata in carica l’odierna compagine di governo, in discontinuità con la Giunta -OMISSIS-.</h:div><h:div>Il terzo elemento che il Ministero dell’Interno aveva pretermesso era l’assenza di qualsiasi pressione indebita o deviazione del procedimento elettorale, gestito da un Commissario</h:div><h:div>Straordinario prefettizio, che aveva portato alla elezione della compagine del Sindaco -OMISSIS-.</h:div><h:div>A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:</h:div><h:div>I.Violazione di legge (art. 143 d.lgs. 267/2000 in relazione d.l. 345/91) – violazione di legge (art. 143 d.lgs. 267/2000 in relazione alla circolare del Ministero dell’Interno 25. 6.1991) – eccesso di potere (deficit assoluto del presupposto – di istruttoria – travisamento dei fatti – illogicità manifesta – deficit del requisito della attualità – perplessità) violazione di legge (artt. 2727 e 2729 c.c.), per la carenza degli elementi gravi, precisi e concordanti richiesti dall’art. 143 del TUEL in relazione alla deviazione in atto della funzione amministrativa e all’asservimento del potere alla forza intimidatrice della criminalità organizzata.</h:div><h:div>Il Sindaco, gli assessori, i consiglieri neoeletti e quelli delegati alla trattazione di singole materie, non erano gravati da precedenti penali, e i dipendenti comunali erano risultati immuni da forme di collegamento diretto o indiretto con i clan.</h:div><h:div>Il Ministero dell’Interno non avrebbe indicato concretamente episodi di attuale ingerenza dei clan nella gestione amministrativa attraverso amministratori o dipendenti (ovvero a mezzo di parenti) per poter modificare le decisioni assunte.</h:div><h:div>II - violazione di legge (art. 143 d.lgs. 267/2000 in relazione d.l. 345/91) – violazione di legge (art. 143 d.lgs. 267/2000 in relazione alla Circolare del Ministero dell’Interno 25.6.1991) – eccesso di potere (deficit assoluto del presupposto – di istruttoria – travisamento dei fatti – illogicità manifesta – deficit del requisito della attualità – perplessità) violazione di legge (artt. 2727 e 2729 c.c.).</h:div><h:div>Il provvedimento sarebbe carente anche sotto il profilo dell’elemento oggettivo, non essendo stata offerta prova rigorosa di alcuna diffusa e radicata compromissione della funzione amministrativa diretta a favorire indebitamente interessi deviati dei clan (della camorra).</h:div><h:div>Quanto al sacco edilizio di -OMISSIS-, la vicenda risaliva agli anni 2004/2013 e non era, pertanto, riconducibile all’attuale amministrazione del Sindaco -OMISSIS-, alla sua Giunta o alla neo-eletta consiliatura comunale, insediata dall’agosto 2018, tanto che la Commissione di Accesso non aveva individuato alcun permesso di costruire illegittimo rilasciato dall’attuale amministrazione. </h:div><h:div>Nella relazione del Prefetto di Caserta era stata richiamata la vicenda edilizia della Farmacia -OMISSIS-, dove vi sarebbe stata una omessa tempestiva denuncia di un falso attestato, prodotto dal privato, in un giudizio davanti al Tar, attestato non tempestivamente disconosciuto dal geometra -OMISSIS- (al tempo in servizio presso il Comune); tuttavia tale disconoscimento era stato possibile solo dopo il successivo dissequestro dell’attestato da parte del giudice penale.</h:div><h:div>Il Prefetto aveva menzionato altresì il permesso di costruire per la realizzazione di un supermercato in un immobile oggetto di plurimi abusi edilizi, di proprietà di -OMISSIS-, la cui impresa era titolare addirittura della speciale Certificazione NOS, per evidenziare solo una tardività della costituzione in giudizio davanti al Tar, dopo l’insediamento della Commissione di accesso (presso il Comune di -OMISSIS-). </h:div><h:div>Con riguardo alla Farmacia -OMISSIS- il ricorrente ha dedotto che con decisione n. 661/2018 il Consiglio di Stato aveva rigettato definitivamente il ricorso in appello contro la sentenza del Tar, che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento di annullamento dell’originario permesso di costruire (n. 58/2009); quindi, con ordinanza n. 14/2019, il Responsabile dell’UTC di -OMISSIS- aveva rigettato l’istanza di sanatoria dei locali e reiterato l’ingiunzione di demolizione; quanto, invece, al supermercato CONAD, l’immobile non era abusivo, in quanto edificato sulla base di titoli edilizi, assentiti negli anni, tuttora validi ed efficaci; il Tar Campania aveva ritenuto legittime le opere edilizie, annullando i provvedimenti inibitori, assunti dai dirigenti l’UTC e dal SUAP di -OMISSIS-; inoltre -OMISSIS-, titolare del complesso immobiliare, non era il figlio di -OMISSIS- -OMISSIS-, asserito referente del clan -OMISSIS- (del 1954), ma un suo omonimo.</h:div><h:div>Il Prefetto di Caserta ha poi richiamato la “mancata revoca” del PUC di -OMISSIS-, che l’Autorità Giudiziaria avrebbe ritenuto “palesemente illegittimo”, ma nel frattempo il Consiglio comunale aveva deliberato la sospensione dell’efficacia del PUC. </h:div><h:div>Peraltro tali vicende, stante la natura discrezionale del ritiro di uno strumento urbanistico, non potevano ritenersi idonee a dimostrare un qualche elemento di condizionamento mafioso dell’ente locale, e la questione del PUC, inizialmente approvato nel 2014, era stata già ritenuta “neutra” e non rilevante, nel 2016, ai fini dell’accertamento di un presunto condizionamento dell’ente locale (da parte dei clan).</h:div><h:div>Altrettanto irrilevante doveva ritenersi la questione del Parco Giochi di Via Verdi, assegnato alla società amministrata dalla sorella del geom. -OMISSIS-. L’assegnazione era avvenuta nel corso della gestione commissariale, e la società assegnataria, all’atto della immissione in possesso, aveva segnalato al Comune la indifferibilità di una serie di lavori di manutenzione straordinaria; non disponendo il Comune di adeguate risorse finanziarie per la esecuzione degli interventi di “messa in sicurezza del Parco”, la società affidataria si era resa disponibile ad eseguire tali interventi a proprie spese, con possibilità di compensare il relativo costo dal valore dei canoni. </h:div><h:div>La Giunta Comunale, tuttavia, non aveva mai dato corso ad alcuna forma di compensazione, come lo stesso Prefetto di Caserta aveva contraddittoriamente riconosciuto. </h:div><h:div>III. Violazione di legge (art. 143 t.u.e.l.) – violazione del giusto procedimento – eccesso di potere (perplessità – contraddittorietà – arbitrarietà – sviamento) – violazione di legge (artt. 2727 e 2729 c.c.) – assenza di prova sul nesso causale tra patologie amministrative e condizionamento della malavita organizzata.</h:div><h:div>Nel supplemento di indagine, sfociato nella Relazione della Commissione di accesso del 5/8/2019 e nella seconda proposta prefettizia (del 13.8.2019), non figurava traccia di nuovi elementi, concreti ed oggettivi, rispetto al precedente provvedimento di archiviazione, per giustificare il diverso provvedimento di scioglimento. </h:div><h:div>IV. Violazione di (art. 143 d.lgs. 267/2000 – art. a co. d.l. 629/82 e s.m.i. in relazione alla Circolare del Ministero dell’Interno 25.6.1991) - violazione dl legge (art. 3 l. 241/90) – eccesso di potere (inesistenza del presupposto – istruttoria inesistente e/o carente - travisamento dei fatti – illogicità manifesta contraddittorietà – sviamento - difetto del requisito dell’attualità – perplessità) - violazione di legge (artt. 2727, 2729 c.c.).</h:div><h:div>I provvedimenti impugnati sarebbero, infine, illegittimi, anche per travisamento ed illogicità manifesta, non avendo attribuito alcun rilievo esimente alle circostanze contrastanti. L’Amministrazione disciolta, infatti, nel corso del mandato, aveva assunto numerose iniziative di contrasto contro gli interessi indebiti della criminalità organizzata, costituendosi parte civile nel procedimento penale per il sacco edilizio di -OMISSIS-, disponendo la rotazione degli incarichi dirigenziali e dei Responsabili dell’UTC, del SUAP e dei contratti, allo stato, tutti incensurati ed immuni da carichi pendenti; avviando azioni di vigilanza sull’andamento degli uffici, che hanno dato impulso ad una reale azione di contrasto ai fenomeni dell’abusivismo edilizio, del commercio illegale e delle violazioni delle norme sulla circolazione stradale, attuando il Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Caserta, per garantire un monitoraggio reale del settore dei contratti pubblici ed aumentare le azioni di lotta alla criminalità organizzata nel settore degli appalti, ed il protocollo di intesa con l’UTG ed il Ministero della Difesa per il presidio costante del territorio per prevenire fenomeni di sversamenti abusivi dei rifiuti o incendi dolosi che danno luogo ad esalazioni tossiche. </h:div><h:div>V. Violazione di legge (art. 143 d.lgs. 18.08.2000 n. 267 - art. 4 d.lgs. 08.08.94 n. 490 - art. 10 d.P.R. 3.6.98 n. 252 - art. 1, comma 4, d.l. 06.09.1982 n. 629 convertito in l. 12.10.82 n. 726 e s.m.i. in relazione alla Circolare Ministero Interno 25.06.1991) - violazione di legge (art. 3 l. 7.8.90 n. 241) - eccesso di potere (inesistenza dei presupposti - istruttoria inesistente e/o carente - travisamento dei fatti - difetto di motivazione - illogicità - ingiustizia manifesta - irrazionalità - contraddittorietà - sviamento - difetto d’attualità - perplessità - sproporzione - omessa e/o erronea ponderazione dei contrapposti interessi) - violazione di legge (art. 2727 – 2729 c.c.), in considerazione del fatto che la Commissione di accesso si era insediata a distanza di soli 8 mesi dalle elezioni ed aveva prodotto la Relazione nel luglio 2019, di tal che lo scioglimento era stato disposto, in data 4.11.2019, a distanza di circa 4 mesi, senza una approfondita analisi della situazione dell’Amministrazione comunale.</h:div><h:div>Si sono costituiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno e l’Ufficio territoriale del governo di Caserta resistendo al ricorso.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 873/2020 questa Sezione ha disposto l’acquisizione in via istruttoria di tutti gli atti e documenti a fondamento del decreto di scioglimento del Consiglio Comunale di -OMISSIS- e, in particolare, della Relazione della Commissione d’accesso del 5.8.2018 in forma integrale.</h:div><h:div>Con motivi aggiunti depositati il 7 luglio 2020 il ricorrente, presa visione della documentazione depositata, ha formulato le seguenti ulteriori censure: </h:div><h:div>I.violazione di legge (art. 143 d.lgs. 267/2000 in relazione d.l. 345/91) – violazione di legge (art. 143 d.lgs. 267/2000 in relazione alla Circolare del Ministero dell’Interno 25.6.1991) – eccesso di potere (deficit assoluto del presupposto – di istruttoria – travisamento dei fatti – illogicità manifesta – deficit del requisito della attualità – perplessità) violazione di legge (artt. 2727 e 2729 c.c.), in quanto la relazione della Commissione di accesso presentava le stesse carenze della relazione prefettizia con riferimento agli elementi concreti ed univoci di condizionamento da parte della criminalità organizzata.</h:div><h:div>Con riferimento al fenomeno dell’abusivismo edilizio, il ricorrente ha ribadito che nei suoi confronti non era iniziato alcun procedimento penale e che la stessa Procura procedente aveva escluso che il sacco edilizio di -OMISSIS- avesse avuto una matrice mafiosa, contestando ordinari reati contro la pubblica amministrazione (art. 323 cp) ovvero ipotesi di semplici abusi edilizi.</h:div><h:div>Quanto alla contestata raccomandazione del -OMISSIS-, per il tramite dell’ex Sindaco -OMISSIS-, all’On. -OMISSIS-(all’epoca, Presidente della Commissione Antimafia), per la assunzione presso il Consorzio -OMISSIS-, si tratterebbe di una illazione, giacché il -OMISSIS-, nel 2001, era stato assunto tramite procedura concorsuale, risultata immune da profili di illegittimità – illiceità.</h:div><h:div>Analoghe considerazioni varrebbero per il presunto ruolo attivo dell’ex funzionario (-OMISSIS-) nella gestione del Sindaco -OMISSIS-, essendo lo -OMISSIS- incensurato e non sussistendo elementi che consentano di qualificarlo come soggetto contiguo ai clan.</h:div><h:div>II. Violazione di legge (art. 143 d.lgs. 267/2000 in relazione d.l. 345/91) – violazione di legge (art. 143 d.lgs. 267/2000 in relazione alla Circolare del Ministero dell’Interno 25.06.1991) – eccesso di potere (deficit assoluto del presupposto – di istruttoria – travisamento dei fatti – illogicità manifesta – deficit del requisito della attualità – perplessità) violazione di legge (artt. 2727 e 2729 c.c.), per la carenza dei presupposti oggettivi che l’art. 143 TUEL esige per lo scioglimento per ragioni di condizionamento mafioso.</h:div><h:div>La Commissione d’accesso, in relazione al PUC, aveva contestato che la neoeletta Amministrazione si sarebbe limitata a mere attività dilatorie, finalizzate alla risoluzione di due problematiche, senza revocare in autotutela il Piano, dichiarato “illegittimo” dal TAR (decisione n. 5382/2015) e, solo a seguito dell’insediamento della Commissione di accesso, nel maggio 2019, avrebbe sospeso il PUC.</h:div><h:div>Di contro il tema era stato affrontato dall’Amministrazione comunale con grande cautela, attraverso l’attivazione di un procedimento di verifica tecnica, da parte di soggetti dotati di specifiche competenze, del tutto estranei all’apparato amministrativo ed allo stesso territorio e di assoluta imparzialità.</h:div><h:div>L’Amministrazione comunale aveva infatti acquisito il parere del Prof. Avv. -OMISSIS-, che aveva suggerito la mera sospensione del PUC (in via cautelare), nelle more della definizione di un percorso complessivo, risolutivo delle criticità urbanistiche.</h:div><h:div>Il Consiglio Comunale di -OMISSIS-, in prosieguo, con delibera n. 46 del 10 luglio 2019, aveva approvato la proposta di sospensione del PUC, in quanto il ritiro di tale strumento urbanistico poteva rivestire gravi ricadute risarcitorie, secondo i pareri acquisiti.</h:div><h:div>Con riferimento alla Farmacia -OMISSIS-, la Commissione aveva contestato “<corsivo>legami e comuni interessi intercorrenti tra l’attuale primo cittadino e l’ex dipendente (Geom. -OMISSIS-)</corsivo>” che avrebbe rilasciato “<corsivo>copia di una dichiarazione di inizio attività attestante la conformità all’originale … DIA che non avrebbe potuto essere accolta in quanto relativa ad interventi strutturali e cambio di destinazione d’uso non ammissibili</corsivo>”.</h:div><h:div>Tali contestazioni, tuttavia, andavano riferite ad un periodo anteriore l’elezione del -OMISSIS-, giacché il permesso di costruire e la DIA per il cambio di destinazione d’uso della farmacia risalivano al 2005-2006, mentre tali provvedimenti erano stati annullati, in via di autotutela, con ordinanza del 14.10.2009, confermata dal TAR Napoli con sentenza n. 2487/2011; a seguito della caducazione dei titoli edilizi era stata disposta la chiusura della Farmacia, con ordinanza del 7.2.2011, la cui legittimità era stata ribadita dal TAR Napoli (decisione n. 5639/2011) e dal Consiglio di Stato (decisione n. 6661/2018); la richiesta della titolare della Farmacia di applicazione di una sanzione pecuniaria alternativa, con valenza di sanatoria, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. 380/2001, per superare i vizi del titolo edilizio annullato, era stata respinta, nel corso del mandato del Sindaco -OMISSIS-, con ordinanza n. 14 del 14.06.2019, che aveva ingiunto il ripristino di tutte le opere abusive.</h:div><h:div>Quanto alla contestata illegittimità dei titoli edilizi sulla cui base era stato edificato il supermercato Conad, il ricorrente ha ribadito che che i titoli edilizi che hanno consentito la realizzazione di tale immobile erano stati rilasciati negli anni 2008-2009, e la legittimità degli stessi era stata accertata dal TAR Campania Napoli che, con decisione n. 5954/2019, aveva annullato i provvedimenti inibitori a suo tempo assunti.</h:div><h:div>Con riferimento al presunto svuotamento delle funzioni degli assessori mediante deleghe ai consiglieri, il ricorrente ha dedotto che le deleghe non avevano inciso sulle funzioni degli assessori, svuotandone il contenuto, in quanto erano limitate al mero “supporto” al Sindaco, attraverso esame e studio di materie e problemi specifici.</h:div><h:div>III. violazione di legge (art. 143 t.u.e.l.) – violazione del giusto procedimento – eccesso di potere (perplessità – contraddittorietà – arbitrarietà – sviamento) – violazione di legge (artt. 2727 e 2729 c.c.) – assenza di prova sul nesso causale tra patologie amministrative e condizionamento della malavita organizzata, in quanto le autorità di PS non avrebbero acquisito elementi concreti per documentare che le singole disfunzioni adombrate fossero generate effettivamente da pressioni degli Amministratori locali o di soggetti contigui ai clan.</h:div><h:div>Acquisite le difese delle parti, all’udienza pubblica del 27 gennaio 2021, mediante collegamento da remoto in videoconferenza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Le censure proposte, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.</h:div><h:div>Deve premettersi, al riguardo, che l'art. 143 del d.lgs. n. 267/2000, al comma 1 (nel testo novellato dall'art. 2, comma 30, della legge 94/2009), richiede che la situazione di condizionamento dell’ente locale da parte della criminalità sia resa evidente da elementi "concreti, univoci e rilevanti", che assumano valenza tale da determinare "un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali". Gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono, quindi, caratterizzarsi per concretezza ed essere, anzitutto, assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica; per univocità, intesa quale loro chiara direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire; per rilevanza, che si caratterizza per l'idoneità all'effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente locale (Cons. Stato, sez. III, sentenza 15 marzo 2016, n. 1038; id., n. 196/2016 e n. 4792/2015).</h:div><h:div>Il provvedimento di scioglimento non ha natura sanzionatoria, ma preventiva, con la conseguenza che, ai fini della sua adozione, è sufficiente la presenza di elementi che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto tra l'organizzazione mafiosa e gli amministratori dell'ente considerato infiltrato (Cons. Stato, sez. III, n. 5023/2015).</h:div><h:div>Secondo la giurisprudenza le vicende che costituiscono il presupposto del provvedimento di scioglimento di un Consiglio comunale, devono essere considerate nel loro insieme, e non atomisticamente, e risultare idonee a delineare, con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento mafioso; assumono quindi rilievo situazioni non traducibili in episodici addebiti personali ma tali da rendere, nel loro insieme, plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di una soggezione degli amministratori locali alla criminalità organizzata (vincoli di parentela o affinità, rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni), e ciò anche quando il valore indiziario degli elementi raccolti non è sufficiente per l'avvio dell'azione penale o per l'adozione di misure individuali di prevenzione (Cons. Stato, III, n. 4529/2015, n. 3340/2015 e n. 2054/2015).</h:div><h:div>La norma di cui all'art. 143 cit., infatti, consente l'adozione del provvedimento di scioglimento sulla scorta di indagini ad ampio raggio sulla sussistenza di rapporti tra gli amministratori e la criminalità organizzata, non limitate alle sole evenienze di carattere penale, e perciò sulla scorta di circostanze che presentino un grado di significatività e di concludenza serio, anche se - come detto - di livello inferiore rispetto a quello che legittima l'azione penale o l'adozione di misure di sicurezza (Cons. Stato, Sez. III, 6.3.12, n. 1266).</h:div><h:div>Stante l'ampia sfera di discrezionalità di cui l'Amministrazione dispone in sede di valutazione dei fenomeni connessi all'ordine pubblico ed in particolare alla minaccia rappresentata dal radicamento sul territorio delle organizzazioni mafiose, con ogni effetto sulla graduazione delle misure repressive e di prevenzione, il controllo sulla legittimità dei provvedimenti adottati si caratterizza come estrinseco, e cioè nei limiti del vizio di eccesso di potere quanto all'adeguatezza dell'istruttoria, della ragionevolezza del momento valutativo, della congruità e proporzionalità al fine perseguito (cfr. Cons. Stato, III, n. 256/2016).</h:div><h:div>Venendo all’esame delle doglianze proposte, il ricorrente ha contestato le singole circostanze che sono state ritenute indice del condizionamento criminale dell’ente locale.</h:div><h:div>Sul punto va innanzitutto ribadito che le vicende che costituiscono il presupposto del provvedimento di scioglimento devono essere considerate nel loro insieme, non atomisticamente, e devono risultare idonee a delineare, con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento "mafioso".</h:div><h:div>Al riguardo la relazione del Ministro dell’Interno, posta alla base del decreto di scioglimento, ha evidenziato, in primo luogo, la sostanziale continuità nella composizione delle Amministrazioni che si sono susseguite e sono state oggetto di precedenti provvedimenti dissolutori per infiltrazioni mafiose nel 2008, delineando un quadro caratterizzato dalla ricorrenza delle stesse persone o di loro familiari nei gruppi politici avvicendatisi nelle gestioni amministrative, con il conseguente perdurare dei legami tra gli amministratori e soggetti contigui alla criminalità organizzata locale.</h:div><h:div>In particolare è stato evidenziato che l'amministrazione comunale di -OMISSIS- è caratterizzata dalla presenza di numerosi amministratori che hanno fatto parte del gruppo che ha amministrato l'ente a decorrere dal 2006; viene sottolineato che “<corsivo>alcuni legami e frequentazioni tra amministratori e soggetti contigui ad ambienti controindicati risultano ancora oggi stabili e, in particolare, come l'amministrazione risenta tutt'oggi, in maniera fortemente negativa, dell'operato di un ex sindaco che per oltre un ventennio ha condizionato la gestione dell'ente ed ha dato luogo ad una cementificazione «illegale e priva di alcun controllo», arrecando gravi danni al territorio ed all'ambiente, dalla quale hanno beneficiato alcuni attuali amministratori dell'ente nonché esponenti della criminalità egemone. Tali aspetti sono stati oggetto di un'indagine da parte della procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere che ha condotto al sequestro preventivo di 1444 unità immobiliari ed al deferimento in stato di libertà di ventinove persone tra tecnici interni ed esterni all'Area tecnica ed allo Sportello unico attività produttive (SUAP) del Comune di -OMISSIS-, processo penale confluito in un procedimento attualmente pendente presso la procura di Napoli Nord in relazione al quale è stato chiesto il rinvio a giudizio per 63 persone tra le quali figurano esponenti delle precedenti e dell'attuale amministrazione, dirigenti dell'ente locale e numerosi imprenditori collusi con la criminalità organizzata. In relazione a tali fatti il citato ex primo cittadino, la cui posizione è stata stralciata dal suddetto procedimento penale, è stato condannato, con sentenza di secondo grado allo stato non definitiva, per il reato di cui all'art. 416-bis del codice penale in quanto, quale organico dell'associazione mafiosa denominata «clan dei casalesi», provvedeva al rilascio o a far rilasciare permessi di costruire illegittimi in favore di società facenti parte del citato sodalizio criminale</corsivo>”.</h:div><h:div>Con riferimento alla posizione del ricorrente, la relazione del prefetto di Caserta pone in rilievo gli assidui rapporti e le cointeressenze sussistenti con il citato ex sindaco, sottolinea come le consiliature che sono avvicendate siano caratterizzate da una vera e propria continuità politico-amministrativa e da un penetrante controllo della criminalità organizzata; il Prefetto ha rilevato, in particolare, che l’ex Sindaco, “<corsivo>in data 5 aprile 2016, ha rilasciato dichiarazioni all'A.G., riportate nella relazione della Commissione di accesso, da cui si rileva che lo stesso ha fatto da intermediario ai fini dell'assunzione dell'attuale sindaco -OMISSIS-, presso il Consorzio di raccolta e smaltimento rifiuti -OMISSIS- Lo stesso -OMISSIS- ha, inoltre, dichiarato, che la ditta del predetto -OMISSIS- ha realizzato una vasta edificazione nel territorio comunale durante la sua consiliatura 2000-2006. A riprova di ciò va rilevato che, dall'ordinanza cautelare emanata dell'autorità giudiziaria, è emersa l'approvazione illegittima dello strumento urbanistico-PUC adottato dall'amministrazione nel 2014 che ha procurato ingenti vantaggi economici a molti proprietari terrieri, tra i quali anche all'attuale sindaco -OMISSIS-</corsivo>”.</h:div><h:div>Il Prefetto ha anche rilevato come, con decreto n. 6 del 13 settembre 2018, “<corsivo>il sindaco abbia conferito ad alcuni consiglieri, tra cui i sopra nominati, funzioni di rappresentanza del sindaco stesso nel compimento di atti e di supporto su attività inerenti materie di carattere generale, rientranti invece nelle prerogative tipiche degli assessori comunali, come previsto dal TUEL. Nonostante l'immediato intervento della Prefettura, che ha rimarcato l'illegittimità del provvedimento così come formulato, lo stesso non è stato revocato se non dopo l'insediamento della Commissione di accesso. La Commissione d'indagine, dall'analisi di tali evidenze, ha dedotto che la strategia posta in essere dal sindaco possa essere stata quella di conferire gli incarichi assessorili a soggetti insospettabili ed «esterni», per dare un segnale di discontinuità con il passato, tuttavia «svuotando» le deleghe degli assessori in favore di consiglieri comunali collegati con le precedenti amministrazioni e con ambienti malavitosi</corsivo>”.</h:div><h:div>In tale contesto, nella relazione sono stati riportati diversi episodi dai quali emerge che soggetti collusi con la criminalità organizzata, o addirittura ad essa organici, hanno influito sull'aggiudicazione di appalti pubblici, sulla concessione di spazi pubblici a privati, nonché sulla concessione di autorizzazioni edilizie da parte del Comune di -OMISSIS-.</h:div><h:div>La Commissione di accesso ha poi delineato il ruolo svolto da un ex dipendente del comune, il geom. -OMISSIS-, al centro di numerose vicende giudiziarie, che hanno coinvolto esponenti della criminalità organizzata e, a sua volta, contiguo ai sodalizi territorialmente dominanti, così come emerso da fonti tecniche di prova, il quale, in occasione delle consultazioni amministrative del 2018, ha assicurato il proprio sostegno in favore del candidato poi eletto sindaco.</h:div><h:div>Secondo un collaboratore di giustizia riconducibile al clan dei «casalesi», il geometra, precedentemente responsabile dell'ufficio tecnico, “<corsivo>era persona a nostra disposizione in ordine al rilascio dei permessi a costruire agli imprenditori</corsivo>”.</h:div><h:div>Dalla relazione della Commissione risulta che il geometra, già dipendente a tempo determinato del Comune, dopo le consultazioni amministrative, ha stazionato stabilmente negli uffici dell’ente, spesso accompagnato proprio dal primo cittadino e da altri esponenti politici, addirittura occupando postazioni lavorative di funzionari comunali e interessandosi di varie attività gestionali, e tutto ciò anche dopo l’insediamento della Commissione di indagine.</h:div><h:div>Il medesimo ex dipendente è risultato coinvolto nell’assegnazione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande dal chiosco bar sito in un parco giochi cittadino, affidato a un’impresa il cui amministratore unico è la sorella dell’ex dipendente comunale.</h:div><h:div>A tale impresa sono stati poi indebitamente affidati - con atto a firma del Sindaco - anche i lavori di manutenzione straordinaria del chiosco bar, in violazione del capitolato di gara e disponendo che i lavori fossero effettuati dalla ditta compensando poi il corrispettivo con i canoni dovuti, nei successivi 5 anni, per la gestione del chiosco. </h:div><h:div>Tale accordo non è stato mai approvato con delibera della Giunta comunale, ma la società è comunque entrata in possesso del bene, senza che al riguardo l’Amministrazione abbia attivato alcun controllo.</h:div><h:div>Rilevante è anche la vicenda, richiamata dal Prefetto, della Farmacia -OMISSIS-, oggetto di DIA presentata quando lo -OMISSIS- si occupava di tali pratiche nell’ambito dell’Area tecnica: questi aveva attestato che la DIA riguardante la realizzazione del locale commerciale adibito a farmacia era stata correttamente presentata al comune con prot. 14702 del 14 novembre 2006, mentre la stessa non avrebbe potuto essere accolta in quanto l'intervento edilizio non era ammissibile urbanisticamente. La falsa attestazione contestata è documentata dal fatto che al numero di protocollo sopra indicato corrisponde altra pratica edilizia.</h:div><h:div>Come osservato dal Prefetto, risulta significativo che solo a distanza di tredici anni dall'inizio della vicenda e numerosi contenziosi conclusisi al Consiglio di Stato, il 13 giugno 2019, giorno antecedente all'emissione del provvedimento conclusivo del procedimento da parte del comune, il geometra abbia sporto denuncia disconoscendo la firma in calce alla DIA; inoltre, su tale vicenda l'amministrazione non ha sporto alcuna denuncia, quantomeno contro ignoti, per falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale.</h:div><h:div>Per quanto riguarda l'apparato burocratico, il Prefetto ha richiamato quanto riscontrato dalla Commissione d'accesso con riferimento alla revoca dell’incarico nei confronti di due dirigenti, sostituiti con soggetti di fiducia, a fronte del mantenimento in posizioni apicali funzionari legati a doppio filo all'ex-sindaco -OMISSIS-.</h:div><h:div>In particolare sono stati ritenuti rilevanti i provvedimenti disciplinari di sospensione cautelare dal servizio nei confronti dei dirigenti dell'Ufficio tecnico e dell'ufficio SUAP, che avevano espresso pareri negativi su alcune pratiche; l'amministrazione ha preventivamente modificato il regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari, attribuendo al sindaco la competenza di nominare i componenti della Commissione di disciplina, in luogo del Segretario generale-Responsabile anti corruzione, figura «super partes», per poi nominare tra i componenti dell'U.P.D. un suo cugino, responsabile delle politiche del territorio, che si era contrapposto al dirigente sanzionato.</h:div><h:div>Di contro, il Comandante della polizia municipale, vicino all’ex sindaco -OMISSIS-, anch'egli interessato da procedimento penale con richiesta di rinvio a giudizio e disciplinare, ha comunque ottenuto il Comando della Polizia locale, nonostante il parere contrario espresso al riguardo dalla segretaria comunale. </h:div><h:div>Altra procedura attentamente esaminata dalla Commissione è stata quella della mancata revoca dello strumento urbanistico principale dell'ente, il PUC, riconosciuto illegittimo all’esito dei giudizi innanzi al TAR Campania. L'Amministrazione comunale non ha provveduto alla revoca del piano in sede di autotutela, ma ha stipulato una convenzione con l'Università per un riesame volto alla soluzione di due singole questioni; solo a seguito dell'insediamento della Commissione di accesso l'amministrazione ha avviato una procedura di sospensione per cento giorni dell'efficacia del PUC, senza la consequenziale nomina di un tecnico progettista, senza assumere provvedimenti defintivi al riguardo. </h:div><h:div>Con riferimento a tali aspetti le contestazioni contenute nel ricorso si palesano inidonee a confutare le valutazioni operate dall’Amministrazione, essendo incentrate, in parte, sulle attività che l’Amministrazione disciolta avrebbe portato avanti nel senso del ripristino della legalità, che tuttavia non elidono gli elementi sostanziali che emergono da quanto riportato, in parte sul diverso significato da attribuire ad alcune circostanze che però non possono essere riguardate singolarmente, ma devono essere apprezzate con riferimento al contesto descritto.</h:div><h:div>Quanto, poi, alla dedotta assenza di condanne penali nei confronti del Sindaco e di alcuni dei soggetti cui si è fatto riferimento, deve osservarsi che la ricostruzione delle vicende su cui sono fondati i provvedimenti impugnati è fondata su un insieme di circostanze che, a prescindere dall’eventuale sussistenza di uno stabile inserimento nell’associazione mafiosa dei soggetti coinvolti, evidenziano una rete di rapporti stabili tra questi e gli appartenenti alla criminalità locale.</h:div><h:div>Ed infatti nelle relazioni poste a fondamento del provvedimento di scioglimento non sono gli aspetti di rilevanza penale ad essere stati stigmatizzati, ma la tendenza dell'attività degli organi politici a non porre in essere ciò che era loro compito nel dare luogo ad un'opera di vigilanza e controllo dell'apparato burocratico, al fine di evitare ingerenze da parte della criminalità organizzata (nel medesimo senso T.A.R. Lazio, sez. I, sentenza n. 10049/2017).</h:div><h:div>La giurisprudenza ha più volte chiarito, al riguardo, che l'assenza di elementi idonei anche solo all’avvio dell'azione penale non è considerata di ostacolo alla legittimità di provvedimenti di scioglimento ex art. 143 cit., se fondati su un complesso di elementi indiziari previsti dalla norma sulla base della situazione di fatto al momento della loro adozione (T.A.R. Lazio, Sez. I, 8.1.15, n. 165).</h:div><h:div>Né può ravvisarsi alcuna contraddittorietà rispetto al precedente procedimento di scioglimento, conclusosi con l’archiviazione, tenuto conto del mutamento della compagine amministrativa e degli elementi presi in considerazione, che non consente di ravvisare l’identità delle situazioni disciplinate. </h:div><h:div>Alla luce delle considerazioni sopra riportate il provvedimento di scioglimento in esame deve ritenersi pienamente legittimo, nel rispetto dei principi affermati dalla giurisprudenza in materia e sopra richiamati, essendo stata correttamente evidenziata la presenza di contatti ripetuti e collegati alle scelte gestorie dell’amministrazione comunale degli organi di vertice politico-amministrativo con soggetti appartenenti alla criminalità locale, e l'inadeguatezza dello stesso vertice politico-amministrativo a svolgere i propri compiti di vigilanza e di verifica nei confronti della burocrazia e dei gestori di pubblici servizi del Comune, che impongono l'esigenza di intervenire ed apprestare tutte le misure e le risorse necessarie per una effettiva e sostanziale cura e difesa dell'interesse pubblico dalla compromissione derivante da ingerenze estranee riconducibili all'influenza ed all'ascendente esercitati da gruppi di criminalità organizzata (Cons. Stato, Sez. III, 6.3.12, n. 1266).</h:div><h:div>Sulla base delle circostanze sopra riportate risulta esaustivamente argomentata, e ampiamente supportata dagli elementi emersi nel corso del procedimento, la valutazione della permeabilità dell'attività dell'ente rispetto a possibili ingerenze e pressioni da parte della criminalità organizzata specificamente individuata, senza che emerga alcun vizio logico o incongruità di tale valutazione, come, peraltro, accertato anche nel parallelo giudizio di incandidabilità innanzi al Tribunale di Napoli Nord, conclusosi con la sentenza n. 1824/2020, prodotta dall’Amministrazione.</h:div><h:div>Tutti questi elementi, considerati nel loro insieme e inseriti nello sfondo di riferimento, devono ritenersi pienamente integranti i presupposti di concretezza, univocità e rilevanza richiesti dall'art. 143 del d.lgs. n. 267/2000 ai fini dello scioglimento del Consiglio comunale, allo scopo di evitare anche solo il rischio di infiltrazione da parte della malavita organizzata già presente sul territorio.</h:div><h:div>In conclusione il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere respinti.</h:div><h:div>Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.</h:div><h:div>Condanna il ricorrente alla rifusione in favore delle Amministrazioni resistenti delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila) oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 con l'intervento, in collegamento da remoto in videoconferenza, dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="27/01/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Francesca Petrucciani</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>