<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20191589720240702100225830" descrizione="Invito rilascio area in concessione - no rinnovo tacito - rigetto" gruppo="20191589720240702100225830" modifica="02/07/2024 11:36:30" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Horizons Institute Inc." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="15897"/><fascicolo anno="2024" n="13453"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20191589720240702100225830.xml</file><wordfile>20191589720240702100225830.docm</wordfile><ricorso NRG="201915897">201915897\201915897.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\53 Francesco Riccio\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Eleonora Monica</firma><data>02/07/2024 11:36:30</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/07/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Stralcio)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Francesco Riccio,	Presidente</h:div><h:div>Eleonora Monica,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giovanna Vigliotti,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della nota prot. 38256 del 17 ottobre 2019 (comunicata a mezzo p.e.c. il successivo 20 ottobre 2019) del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale, di invito al rilascio bonario dell’immobile sito in Roma, alla via Aurelia n. 677;</h:div><h:div>- della successiva nota prot. 41793 dell’11 novembre 2019, di conferma del precedente atto;</h:div><h:div>- della nota prot. 44308 del 26 novembre 2019 in cui si nega l’intervenuto rinnovo della concessione.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 15897 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Horizons Institute Inc., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Xavier Santiapichi, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 44/46; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Roma Capitale, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Pasquali, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 aprile 2024 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Il ricorrente - istituto religioso cattolico, costituito, diretto e promosso dai Padri Legionari di Cristo, ente senza scopo di lucro, proprietario di un’area sita in Roma, compresa fra la via Aurelia e la via Aurelia Antica, all’altezza dell’allora civico 447, ove insiste un complesso immobiliare sede di un importante centro di formazione religiosa - impugna gli atti in epigrafe con cui Roma Capitale ha ingiunto la “<corsivo>liberazione</corsivo>” della porzione immobiliare degli immobili antistante tale area e destinata a strade e parcheggi, in ragione della pretesa scadenza della relativa concessione, e conseguente occupazione <corsivo>sine titulo</corsivo> degli stessi.</h:div><h:div>In  particolare, evidenzia l’Istituto come, con Deliberazione della Giunta Municipale n. 1239 del 18 febbraio 1991 e relativo “<corsivo>disciplinare accessivo RU: 31222</corsivo>” (entrambi in atti) Roma Capitale deliberava di autorizzare la concessione in uso in suo favore dell’area in questione della superficie di 1.26.82 ettari, su cui “<corsivo>oggi insiste una strada che costituisce l’unico accesso al compendio immobiliare di proprietà dell’Istituto, ovvero Largo Girolamo Minervini n. 3, in luogo dell’antica Via Aurelia Antica n. 446, ed un campo sportivo</corsivo>”.</h:div><h:div>Sostiene, in particolare, la ricorrente come la concessione si sarebbe rinnovata automaticamente di 6 anni in 6 anni, a partire dal 28 aprile del 1991, senza che mai Roma Capitale abbia dichiarato, secondo le modalità previste dalla lettera G) del disciplinare di concessione, di volerla revocare, invocando a tal proposito quanto statuito da questo Tribunale con la sentenza n. 2460/2013 – passata in giudicato per omessa impugnazione – secondo la quale “<corsivo>Alla prima scadenza di tale cessione d’uso, intervenuta in data 28 aprile 1997, tale cessione deve intendersi tacitamente rinnovata sino al 28 aprile 2003, avendo parte ricorrente inoltrato istanza di rinnovo in data 3 luglio 1996 e non avendo l’Amministrazione resistente opposto alcun diniego a tale rinnovo.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Al riguardo, giova evidenziare come ai sensi della delibera n. 1239 del 1991 e del disciplinare allegato, l’Amministrazione comunale può negare il rinnovo in presenza di ragioni di pubblica utilità.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Alla data della prima scadenza della concessione, avente durata di sei anni – per come previsto dal relativo atto di concessione – parte ricorrente ha inoltrato istanza di rinnovo in ordine alla quale l’Amministrazione Comunale non si è pronunciata, così come senza risposta è stata la successiva comunicazione di parte ricorrente con la quale si evidenziava dovesse intendersi tacitamente rinnovata la concessione per non avere il Comune dato riscontro all’istanza di rinnovo.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>La concessione d’uso deve, pertanto, intendersi tacitamente prorogata, secondo il meccanismo del silenzio assenso, sino al 28 aprile 2003, il che rende illegittimi i gravati provvedimenti che omettono di considerare l’intervenuto rinnovo tacito della concessione</corsivo>”. </h:div><h:div>Sostiene, dunque, l’Istituto come dopo la prima scadenza (verificatasi il 28 aprile 1997), la concessione si sarebbe tacitamente rinnovata fino al 28 aprile 2003 e che da allora, non avendo mai Roma Capitale opposto dinieghi fondati su motivi di pubblico interesse entro il termine di 6 mesi, la concessione avrebbe continuato a rinnovarsi per il medesimo arco temporale e, dunque, dapprima fino al	28 aprile 2009, poi, ulteriormente, fino al 28 aprile 2015 e, da ultimo, fino al 28 aprile 2021, atteso che l’art. 1 della delibera di G.C. n. 1239/1991 (in atti), nel disciplinare la durata della concessione, ne consentirebbe il rinnovo tacito “<corsivo>salva la facoltà per il Comune di Roma di denegare tale rinnovo per i motivi e con le modalità di cui al paragrafo G) dell’annesso disciplinare</corsivo>”, secondo cui “<corsivo>Il comune, con provvedimento amministrativo motivato da ragioni di pubblica utilità, oppure nel caso in cui l’ente concessionario dovesse chiedere ed ottenere il cambiamento di destinazione d’uso degli immobili oggetto della concessione ... potrà procedere alla revoca della concessione stessa. Per tale revoca il concessionario non potrà accampare diritti ed indennizzi di sorta</corsivo> ...”.	</h:div><h:div>A conferma della perdurante vigenza della concessione, parte ricorrente richiama, inoltre, la richiesta di Roma Capitale di pagamento di alcuni importi dovuti a titolo di rivalutazione Istat e di indennità di utilizzazione e la nota della Romeo Gestioni con cui veniva richiesto il pagamento dei corrispettivi per la mensilità di ottobre 2012 “<corsivo>per l’utilizzo, in regime di concessione</corsivo>” (documentazione versata in giudizio).</h:div><h:div>L’atto gravato si porrebbe, dunque, “<corsivo>in evidente contraddittorietà con quanto da sempre riconosciuto dalla medesima Amministrazione resistente, circa l’automatico rinnovo della concessione</corsivo>”.</h:div><h:div>Sostiene, poi, la ricorrente che l’atto impugnato sarebbe anche viziato da un evidente difetto di motivazione.</h:div><h:div>Roma Capitale si costituiva in giudizio, ribadiva la ormai intervenuta scadenza della concessione per cui è causa, rappresentando come “<corsivo>la Horizon Institute ha presentato, nuovamente, in data 22 ottobre 2002, prot. n. 17931, istanza di rinnovo della Concessione n. 100747/1991, rimasta anch'essa priva di riscontro da parte dell'Amministrazione Comunale</corsivo>”, sicché essa si sarebbe prorogato solo per i successivi 6 anni (fino al 28 aprile 2015) e non anche per ulteriori 6, come invece sostenuto da parte ricorrente.</h:div><h:div>Parte ricorrente con successiva memoria insisteva per l’accoglimento delle doglianze proposte.</h:div><h:div>All’udienza di smaltimento del 26 aprile 2024 la causa veniva trattata e, quindi, trattenuta in decisione.</h:div><h:div>Il ricorso non è meritevole di accoglimento.</h:div><h:div>Deve essere, innanzi tutto, disattesa la censura con cui parte ricorrente sostiene che i provvedimenti avversati, di invito al rilascio bonario dell’immobile, sarebbe illegittimo per via dell’asserito tacito rinnovo <corsivo>medio tempore</corsivo> perfezionatosi della concessione.</h:div><h:div>Come accennato, l’atto di concessione di cui alla deliberazione di G.C. n. 1239 del 18 febbraio 1991, nel disciplinare la sua durata, stabiliva che “<corsivo>è fissata in anni 6, a decorrere dalla data di presa in consegna dell’area</corsivo>” (avvenuta il 28 aprile del 1991), poi prevedendo che “<corsivo>Decorso tale periodo, la concessione stessa potrà essere rinnovata almeno sei mesi prima della scadenza e salva la facoltà per il Comune di Roma di denegare tale rinnovo per i motivi e le modalità di cui al paragrafo G) dell’annesso disciplinare</corsivo>”.</h:div><h:div>Ben si comprende, dunque, come, atteso l’espresso riferimento al decorso dell’iniziale durata di 6 anni ivi stabilita, la possibilità di un rinnovo tacito della concessione fosse, dunque, eccezionalmente ammessa e prevista solo con riferimento al primo rinnovo - al quale, infatti, si riferisce il <corsivo>decisum</corsivo> della sentenza di questo T.A.R. n. 2460/2013 erroneamente invocata dall’Istituto a sostegno delle propria prospettazione - nonchè comunque subordinata alla presentazione in tal senso da parte della concessionaria di una relativa istanza in tal senso, esprimendosi l’atto di concessione in termini di “<corsivo>diniego</corsivo>”.</h:div><h:div>Ciò posto, nel caso di specie, deve, pertanto, escludersi che la concessione si sia da ultimo prorogata <corsivo>per silentium</corsivo> fino al il 28 aprile 2021, non solo trattandosi di rinnovo successivo al primo (dal 1997, il quarto), ma comunque non risultando in atti che la ricorrente abbia avanzato alcuna domanda in tal senso successivamente al 22 ottobre 2002, ultima domanda dell’Istituto di rinnovo della concessione che ne determinava la proroga per ulteriori 6 anni e, quindi, solo fino al 28 aprile 2015.</h:div><h:div>È, inoltre, <corsivo>ius receptum</corsivo> che il rinnovo delle concessioni di beni pubblici – ove non diversamente ed espressamente stabilito - non possa essere tacito.</h:div><h:div>Tanto dipende dall’impossibilità di desumere la volontà della P.A. per implicito e, quindi, al di fuori del procedimento prescritto dalla legge per la sua formazione e senza le forme all’uopo previste (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 26/09/2013, n. 4775; T.A.R. Roma, Sez. II, 04/05/2017, n.5239).</h:div><h:div>Alla medesima conclusione conduce, inoltre, l’ampia portata del principio del divieto di rinnovo dei contratti pubblici scaduti, che - seppur previsto dalla legge con espresso riferimento agli appalti di lavori, servizi e forniture - si estende anche al settore delle concessioni dei beni pubblici, derivando dall’applicazione della regola, di matrice comunitaria, per cui i beni pubblici contendibili non devono poter essere sottratti per un tempo eccessivo al mercato e, quindi, alla possibilità degli operatori economici di ottenerne l’affidamento (cfr. T.A.R. Salerno, Campania, sez. II, 02/10/2019, n.1697; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sent. n. 259 del 17.02.2020).</h:div><h:div>Tale conclusione non muta nel caso in cui vi sia stata – come nel caso di specie - una tolleranza iniziale in merito all’occupazione del bene. Un simile contegno, infatti, non radica alcuna posizione di diritto o di interesse legittimo in capo all’occupante <corsivo>ex</corsivo> concessionario, essendo irrilevante a tal fine anche il pagamento delle somme corrispondenti all’originario canone (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 26/09/2013, n. 4775, cit.; Consiglio di Stato sez. V, 22/11/2005, n.6489; T.A.R. Napoli, Campania, sez. II, 27/02/2020, n.895), così come la richiesta, in tal senso, avanzata dall’amministrazione.</h:div><h:div>In particolare, per costante orientamento, il mero pagamento dei canoni e l’introito delle relative somme da parte dell’amministrazione, dopo l’intervenuta scadenza del titolo, non può considerarsi di per sé rinnovo tacito della concessione, in mancanza dell’atto formale di rinnovo, costituendo questo soltanto titolo per la detenzione e l’utilizzo del bene demaniale (Cons. Stato, Sez. II, 18 luglio 2019, n. 5076; Id., Sez. V, 30 luglio 2018, n. 4662; Id., Sez. VI, 6 agosto 2013, n. 4098).</h:div><h:div>Va da sé che in materia di rinnovo delle concessioni di beni pubblici – quale per l’appunto quello oggetto di causa – l’intervento di un provvedimento espresso dell’amministrazione sia di regola un elemento insurrogabile e infungibile, non potendo quindi trovare applicazione l’istituto del silenzio-assenso.</h:div><h:div>Tale motivo di ricorso non può, dunque, trovare accoglimento, dovendo escludersi che l’atto di concessione, peraltro in assenza di una relativa istanza in tal senso della ricorrente, si sia da ultimo rinnovato tacitamente di ulteriori 6 anni per effetto del mero contegno inerte di Roma Capitale.</h:div><h:div>Identica sorte merita la censura di preteso difetto di motivazione, risultando – a ben vedere – la contestata determinazione di invito al rilascio bonario dell’immobile così come le successive note di conferma tutte supportate da un sufficiente corredo motivazionale, chiaramente fondato sull’essere la concessione già scaduta e, peraltro, rinvenendo la disposta riacquisizione della disponibilità di un immobile abusivamente detenuto la sua giustificazione in un immanente interesse pubblico alla ripresa del bene e alla riassegnazione dello stesso secondo moduli improntati a legalità procedimentale e normativa (in termini, T.A.R. Lazio, sez. II, 10 giugno 2022, n. 7673).</h:div><h:div>In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso deve, dunque, essere disatteso in quanto infondato.</h:div><h:div>Sussistono, comunque, giusti motivi, attesa la peculiarità della vicenda, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="26/04/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Eleonora Monica</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>