<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20191503320240524120324194" id="20191503320240524120324194" modello="3" modifica="31/05/2024 14:31:18" pdf="0" ricorrente="Aurelio Lagarese Montuori" stato="2" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="15033"/><fascicolo anno="2024" n="11233"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.4:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20191503320240524120324194.xml</file><wordfile>20191503320240524120324194.docm</wordfile><ricorso NRG="201915033">201915033\201915033.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\517 Roberto Politi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Roberto Politi</firma><data>31/05/2024 10:54:54</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Marianna Scali</firma><data>31/05/2024 09:10:45</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>31/05/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Roberto Politi,	Presidente</h:div><h:div>Marianna Scali,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Giuseppe Bianchi,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento:</h:div><h:div>1. del foglio del Comando Generale della Guardia di Finanza - I Reparto n. -OMISSIS- in data 9 luglio 2019, notificato in data 13 settembre 2019, avente ad oggetto “<corsivo>Avanzamento al grado superiore, ai sensi dell’art. 1084 del D.Lgs. n. 66/2010</corsivo>” con il quale è stato reso noto al ricorrente il parere contrario all’applicazione nei suoi confronti delle disposizioni di cui al predetto art. 1084 del d.lgs. 66/2010 che prevede l’attribuzione del grado superiore, nonché del relativo verbale allegato al precedente foglio con cui la Commissione Permanente di Avanzamento del Comando Generale della Guardia di Finanza, nella riunione del 29 maggio 2019, ha espresso parere contrario all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1084 del d.lgs. n. 66/2010 nei confronti del ricorrente;</h:div><h:div>2. della Circolare prot. n. 0350793/12 in data 23 novembre 2012 del Comando Generale della Guardia di Finanza - I Reparto e del relativo parere espresso dalla Direzione Generale per il Personale Militare presso il Ministero della Difesa nell’interpretazione resa negli atti impugnati dall’Amministrazione, nonché per violazione dell’art. 1084 del d.lgs. 66/2010 e della Circolare prot. n. 0338522/11 del 16 novembre 2011 del Comando Generale della Guardia di Finanza - I Reparto con particolare riferimento all’interpretazione ed alla valenza attribuita ai requisiti della “conseguenza immediata e diretta” della cessazione dal servizio rispetto alle ferite, lesioni o malattie riportate in servizio;</h:div><h:div>3. nonché di ogni altro atto di ogni altro atto presupposto, conseguente, collegato e/o connesso.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 15033 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierpaolo De Vizio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Guardia di Finanza - Comando Generale e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Guardia di Finanza-Comando Generale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2024 la dott.ssa Marianna Scali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Il signor -OMISSIS-, Maresciallo della Guardia di Finanza, in data 28 ottobre 2018, ha presentato un’istanza indirizzata, tra l’altro, al Comando Generale della Guardia di Finanza, con cui chiedeva l’applicazione nei suoi confronti dell’art. 1084 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (recante il “codice dell’ordinamento militare”), il quale dispone che ai militari inidonei al servizio d’istituto per ferite, lesioni o malattie riportate nell’ambito dello stesso “<corsivo>è</corsivo>
				<corsivo>attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d’avanzamento</corsivo>”.</h:div><h:div>A supporto della domanda l’esponente rappresentava di essere stato posto in congedo assoluto “<corsivo>per riforma</corsivo>” dal 17 gennaio 2014 e riconosciuto “<corsivo>già dal 16.11.2004 (…) Vittima del dovere per azioni criminose</corsivo>”.</h:div><h:div>Più nello specifico, evidenziava che:</h:div><h:div>- nella data del 26 settembre1998, nel tentativo di sventare una rapina a mano armata ad opera di malviventi in un esercizio commerciale di Anzio, il medesimo rimaneva ferito riportando un “trauma contusivo cervicale”;</h:div><h:div>- successivamente otteneva un periodo di “temporanea non idoneità” a causa dell’insorgenza di un ulteriore patologia;</h:div><h:div>- per le predette patologie, in data 27 febbraio 1999, chiedeva il riconoscimento della causa di servizio per le suddette infermità;</h:div><h:div>- con verbale modello ML/AB n. -OMISSIS- del 17 novembre 2000 la Commissione Medica accoglieva l’istanza presentata, riconoscendogli le predette patologie quali “DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO”, giudicandolo “idoneo” al servizio militare incondizionato;</h:div><h:div>- in data 16 novembre 2004 veniva riconosciuto quale “Vittima del dovere per azioni criminose” nella misura del 10%, successivamente rivalutata fino alla misura del 31% in data 6 giugno 2011;</h:div><h:div>- in data 11 aprile 2006 chiedeva il riconoscimento dell’interdipendenza tra le patologie già riconosciutegli dall’Autorità sanitaria con ulteriori infermità certificate;</h:div><h:div>- all’esito del parere di riesame n. 20400/2009 espresso dal Comitato per le cause di servizio, l’Amministrazione riconosceva le patologie da lui indicate dal militare “SI INTERDIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO”;</h:div><h:div>- in data 17 gennaio 2014, con verbale n. -OMISSIS-, la Commissione Medica Ospedaliera di Roma, lo giudicava “<corsivo>non idoneo permanentemente nella Guardia di Finanza in modo assoluto e da  collocare in congedo assoluto</corsivo>”;</h:div><h:div>- in data 13 febbraio 2014 il Comandante Regionale della Guardia di Finanza del Lazio ne disponeva la cessazione dal servizio permanente per infermità collocandolo in congedo assoluto a decorrere dal 17 gennaio 2014.</h:div><h:div>All’esito del prescritto iter amministrativo, l’istanza in argomento non veniva accolta sulla base dell’orientamento formulato dalla Commissione Permanente di Avanzamento che esprimeva “<corsivo>parere contrario all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1084 D.lgs. 66/2010</corsivo>” sulla base della seguente motivazione:</h:div><h:div>- “<corsivo>(…) la permanente non idoneità è derivata da una patologia il cui riconoscimento «per causa di servizio» è stato richiesto il 27.02.1999 ed accertato dalla C.M.O. con modello ML/AB n.-OMISSIS- datato 17.11.2000 con il quale è stato dichiarato «idoneo» al servizio militare incondizionato</corsivo>…”;</h:div><h:div>- “(<corsivo>…) la predetta patologia non ha impedito al militare di prestare servizio nel periodo successivo e fino al 29.01.2012</corsivo>…”.</h:div><h:div>2. Il ricorrente è insorto avverso tale provvedimento, nonché gli atti ad esso presupposti e connessi come in epigrafe indicati, affidando il gravame ad un unico articolato motivo di ricorso, rubricato come segue:</h:div><h:div> «<corsivo>Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1084 del D. Lgs. 66/02010. Illegittimità per violazione e falsa applicazione della circolare prot. n. 0338522/11 in data 16.11.2011 del Comando a della Guardia di Finanza – Reparto, recante “Personale militare che cessa dal servizio per infermità. Art. 1084 del D.Lgs. n. 66/2010. Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione e/o falsa applicazione ed interpretazione della Circolare prot. n. 0350793/12 in data 23.11.2012 del Comando Generale della Guardia di Finanza - I Reparto nell’interpretazione resa negli atti impugnati dall’Amministrazione. Illegittimità e/o eccesso di potere dell’interpretazione della Circolare prot. n. 0350793/12 in data 23.11.2012 del Comando Generale della Guardia di Finanza - I Reparto e del relativo parere espresso dalla Direzione Generale per il Personale Militare presso il Ministero della Difesa per violazione dell’art. 1084 del D.Lgs. 66/2010 e della Circolare prot. n. 0338522/11 del 16.11.2011 del Comando Generale della Guardia di Finanza - I Reparto con particolare riferimento all’interpretazione ed alla valenza attribuita ai requisiti della “conseguenza immediata e diretta” della cessazione dal servizio rispetto alle ferite, lesioni o malattie riportate in servizio. Manifesta illogicità, incongruità, incoerenza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea interpretazione della situazione di fatto, incongruità, errore sul presupposto ed insufficienza, illogicità ed apoditticità della motivazione. Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, disparità di trattamento</corsivo>.».</h:div><h:div>Con le censure, in estrema sintesi, l’esponente:</h:div><h:div>- afferma di essere in possesso dei «<corsivo>requisiti per vedersi riconosciuto il beneficio previsto dalla legge all'art. 1084 del COM, in quanto in data 16.11.2004 è stato riconosciuto «vittima del dovere per azioni criminose</corsivo>» ed in data 17 gennaio 2014 è stato collocato in congedo assoluto (non più reimpiegabile nei ruoli civili per cumulo di infermità riconducibili allo status di vittima del dovere);</h:div><h:div>- asserisce che “<corsivo>l’Amministrazione resistente (…), applicando erroneamente ed illegittimamente la sua stessa circolare in materia, e commettendo un evidente errore sul presupposto ed un palese travisamento della situazione di fatto ha illogicamente espresso il proprio diniego alla istanza presentata (…)</corsivo>”; </h:div><h:div>- la Commissione permanente di avanzamento avrebbe illogicamente ed arbitrariamente ritenuto insussistente il rapporto di causalità «<corsivo>immediata e diretta</corsivo>» tra la patologia sofferta e il congedo assoluto dal servizio richiesto ai fini della concessione del beneficio, sul rilievo che “<corsivo>la riammissione in servizio del ricorrente di fatto costituisca un elemento preclusivo rispetto alla riconducibilità della cessazione dal servizio del ricorrente rispetto alle ferite, lesioni o malattie riportate in servizio</corsivo>”;</h:div><h:div>- sostiene - di contro - che il suo “<corsivo>congedo rappresenta la conseguenza immediata e diretta di tali patologie, determinate proprio dallo spiacevole evento che ha garantito al ricorrente il riconoscimento dello status di «vittima del dovere</corsivo>»”.</h:div><h:div>3. L’Amministrazione si è costituita per resistere al ricorso, articolando difese nel merito.</h:div><h:div>4. All’esito dell’udienza pubblica del 27 marzo 2024 con ordinanza collegiale 29 marzo 2024 n. -OMISSIS-sono stati chiesti chiarimenti alle parti in ordine:</h:div><h:div>- all’individuazione della nozione di “periodo minimo di servizio” valutabile per l’avanzamento;</h:div><h:div> - eventuali esiti di valutazioni cui l’istante è stato sottoposto dal 17 novembre 2000 fino al 29 gennaio 2012, periodo durante il quale ha prestato regolarmente servizio.</h:div><h:div>5. Le parti hanno depositato memorie in riscontro alle richieste contenute nella richiamata ordinanza, precisando in particolare che:</h:div><h:div><corsivo>- «il ricorrente è stato collocato in congedo il 29.01.2012 ed apparteneva al Ruolo Sottufficiali della Guardia di Finanza ed allora rivestiva il grado “APICALE di Maresciallo Aiutante”. Quindi l’avanzamento rivendicato dal ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1084 del D.Lgs. nr. 66/2010, gli garantirebbe il grado di “Sottotenente”, con relativo transito nel Ruolo Ufficiali. A livello normativo non è contemplato un passaggio ad anzianità o scelta dal Ruolo Sottufficiali al Ruolo Ufficiali; di conseguenza non è previsto un periodo minimo di permanenza nel grado apicale del Ruolo Sottufficiali per poter transitare poi al Ruolo Ufficiali (…). Si precisa infine che l’auspicato accoglimento del ricorso, con relativa attribuzione del grado di “sottotenente” – non comporterebbe alcun beneficio economico pensionistico in favore del ricorrente, atteso che il parametro economico di quest’ultimo grado risulterebbe meno vantaggioso rispetto al grado di “Maresciallo Aiutante” rivestito dal ricorrente all’atto del congedo, ma costituirebbe solo l’affermazione di una gratificazione di carattere morale</corsivo>» (p. 4 memoria di parte ricorrente depositata in data 24 aprile 2024);</h:div><h:div>- «<corsivo>(…) si ritiene che il “periodo minimo di servizio” deve identificarsi, per la Guardia di Finanza, nel periodo minimo di permanenza nel grado rivestito necessario per essere valutati ai fini dell’avanzamento al grado superiore nell’ambito del ruolo di appartenenza. Di conseguenza, come evidenziato dalla citata Direzione (cit. all. 4), per quanto concerne la promozione nell’ambito del ruolo di appartenenza, l’art. 1084 riguarda solo i militari che, al momento del decesso o della permanente inidoneità al servizio (per i motivi ivi indicati) non avevano ancora maturato la necessaria permanenza nel grado rivestito per essere valutati ai fini dell’avanzamento al grado superiore. Tali periodi sono fissati nelle tabelle allegate al D. Lgs. n. 199/1995” </corsivo>(p. 2 memoria Avvocatura dello Stato depositata in data 5 maggio 2024);</h:div><h:div>- «<corsivo>con riferimento alla causa controversa, si evidenzia che il profilo relativo al “periodo minimo di servizio” non può trovare applicazione nei confronti del ricorrente, in quanto al momento del congedo rivestiva il grado di Maresciallo Aiutante, all’epoca “grado apicale per il ruolo di appartenenza” (ruolo Ispettori). Pertanto, al verificarsi dei necessari presupposti, l’interessato avrebbe potuto semmai ottenere la “promozione oltre il grado massimo previsto per il ruolo”, ossia al “grado di sottotenente</corsivo>» (...); “<corsivo>il ricorrente a seguito dell’evento di lesioni traumatiche alla base del beneficio richiesto, dal 17.11.2000 al 29.01.2012, ha avuto la possibilità di partecipare alle seguenti procedure valutative, rivestendo il grado di Maresciallo Capo:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- procedura “a scelta per esami” per la promozione al grado di Maresciallo Aiutante per l’anno 2000.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Ha riportato un punteggio finale pari a 19,71/30 collocandosi, nella graduatoria finale di merito al n. 2408 su 2504, in posizione non utile per il conseguimento della promozione;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- procedura “a scelta per esami” per la promozione al grado di Maresciallo Aiutante per l’anno 2003. </corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>È risultato assente alla prova di cultura generale;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- procedura “a scelta” per la promozione al grado di Maresciallo Aiutante aliquota 31.12.2006. </corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Ha riportato un punteggio finale pari a 19,89/30 collocandosi, nella graduatoria finale di merito al n. 436 su 482, in posizione utile per il conseguimento della promozione al grado superiore (Maresciallo Aiutante) con decorrenza 01.01.2007</corsivo>” (pp. 3 e 4 memoria avvocatura dello Stato, cit.).</h:div><h:div>6. All’esito dell’udienza pubblica del 29 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>7. Il ricorso è infondato.</h:div><h:div>7.1. Ai fini dello scrutinio delle censure è necessario ricostruire il quadro giuridico di riferimento.</h:div><h:div>L’articolo 1084 c.o.m. rubricato “Personale militare che cessa dal servizio per infermità”, nella versione applicabile <corsivo>ratione temporis</corsivo>, prevede quanto segue:</h:div><h:div>“<corsivo>(…) Ai militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, musicisti, sergenti, volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali ausiliari e ai volontari in ferma delle Forze armate, e ruoli e categorie corrispondenti dell’Arma dei carabinieri, deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l’impiego in attività operative o addestrative, è attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d’avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l’evento. La promozione è attribuita anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo. Ai primi marescialli, e gradi corrispondenti, può essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali. Se la promozione comporta la corresponsione di un trattamento economico inferiore a quello in godimento, all’interessato è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante nel nuovo grado</corsivo>.”.</h:div><h:div>L’art. 2136 c.o.m. estende il beneficio anche al corrispondente personale della Guardia di Finanza.</h:div><h:div>Con circolare n. 338522/11 in data 16 novembre 2011 del Comando Generale della Guardia di finanza sono state previste le modalità applicative per la concessione del beneficio in questione, chiarendo, tra l’altro:</h:div><h:div>- l’ambito applicativo della norma, e, segnatamente, che tale avanzamento è “<corsivo>(…) riconosciuto subordinatamente al parere favorevole della competente Commissione d’avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è determinato l’evento (…</corsivo>)”;</h:div><h:div>- gli adempimenti istruttori che i Comandi competenti devono porre in essere, precisando che<corsivo>
				</corsivo>«<corsivo>(…) le ferite, le lesioni o le malattie che hanno causato il decesso ovvero la permanente inidoneità devono essere necessariamente riportate in servizio durante l’impiego in attività operative o addestrative ed essere riconosciute “dipendenti da causa di servizio”</corsivo>».</h:div><h:div>7.2. Occorre inoltre evidenziare che, in merito all’esatta interpretazione del citato art.1084 c.o.m., il Comando Generale della Guardia di Finanza ha formulato un apposito quesito alla Direzione Generale per il Personale Militare presso il Ministero della Difesa con cui, in sintesi, ha chiesto «<corsivo>se la “causa di servizio” che ha determinato il decesso ovvero la permanente inidoneità che ha portato al collocamento in congedo per infermità debba scaturire da singolo evento ovvero possa derivare da patologie protratte nel tempo anche con “aggravamenti”</corsivo>».</h:div><h:div>Con nota di n. 0306377 del 24 luglio 2012 la predetta Direzione ha dato il seguente riscontro:</h:div><h:div> “<corsivo>(…) la norma di cui trattasi trova la sua ragione di essere nella esigenza di conferire la promozione al personale (…) che, deceduto o divenuto permanentemente inidoneo al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l’impiego in attività operative o addestrative, non ha la possibilità di essere valutato per l’avanzamento, non avendo maturato alla data del decesso o della permanente inidoneità al servizio il necessario periodo minimo di servizio o avendo già raggiunto il grado apicale per il ruolo di appartenenza (…)</corsivo>”;</h:div><h:div>- <corsivo>l’attribuzione della promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio spetti “solo nei casi in cui la cessazione dal servizio, determinata da un evento che possa essere apprezzato dalla competente commissione di avanzamento, sia conseguenza immediata e diretta di ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l’impiego in attività operative o addestrative</corsivo>”.</h:div><h:div>7.3. Si rivela altresì pertinente, infine, un richiamo ad una recente pronuncia del Consiglio di Stato (sez. II, sentenza pubblicata in data 1° febbraio 2023, n.1140), con la quale, in vicenda analoga, è stata ulteriormente chiarita la portata applicativa della norma, stabilendo che:</h:div><h:div>“<corsivo>(…) il dato testuale della disposizione conduce a ritenere necessario un rapporto di causalità immediato e diretto tra le «ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio» e le attività «operative o addestrative» (…)</corsivo>”;<corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>- <corsivo>“(…) L’«evento» deve poi essere espressamente valutato dalla Commissione di avanzamento. Come espressamente affermato dal Consiglio di Stato in sede consultiva, si tratta infatti di una promozione non automatica, ma subordinata al parere favorevole della commissione d’avanzamento, chiamata a valutare a tal fine le circostanze nelle quali si è verificato l’evento” (Consiglio di Stato, sezione I parere n.266 del 25 febbraio 2021; n. 1171 del 5 luglio 2021) (…)</corsivo>”;</h:div><h:div>- “<corsivo>(…) non può essere condivisa l’interpretazione, sostenuta dall’appellante, per cui da tali circolari deriverebbe la possibilità del riconoscimento del beneficio anche per le varie patologie contratte durante un lungo periodo di servizio (…)</corsivo>”;<corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>- “<corsivo>(…) Nel caso di specie, l’inidoneità al servizio, in base al verbale della Commissione medica (…), è derivata da una serie di patologie, che si sono cumulate nel corso di un arco temporale di quasi trenta anni, essendo le prime (…) accertate con verbale del 1984, ed il cui cumulo ha concorso al giudizio di inidoneità giunto nel 2010.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>In tale lungo periodo il militare ha continuato la propria attività, così che è irrilevante rispetto al giudizio finale la circostanza che nel 1992 gli fosse stato riconosciuto il distintivo «onore per ferita </corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>in servizio», non avendo l’infermità derivante da tale «ferita» immediatamente provocato la inidoneità al servizio (</corsivo>…)”;</h:div><h:div>- “<corsivo>(…) Le altre patologie accertate nel corso di tale lungo periodo temporale e ritenute concorrenti al giudizio di inidoneità riguardano infermità diagnosticate dalla Commissione medica dal </corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>1989 fino al 2001 (…), quindi più di venti anni prima del giudizio di inidoneità al servizio, che hanno consentito, quindi, lo svolgimento dell’attività lavorativa in un lungo lasso di tempo (…)</corsivo>”.</h:div><h:div>7.4.  Orbene, dal quadro appena esposto, emerge come l’articolo 1084 c.o.m. venga interpretato nel senso che il beneficio in discussione possa essere concesso solo ove la cessazione del servizio sia conseguenza immediata, oltreché diretta, dell’evento lesivo subito in servizio e le censure del ricorrente non hanno fornito argomenti idonei a dimostrare l’irragionevolezza di un siffatto esito ermeneutico.</h:div><h:div>Applicando tali principi al caso di specie deve escludersi che il ricorrente vanti i requisiti per la concessione del beneficio invocato, dovendosi ritenere che la prestazione del servizio a seguito dell’“evento lesivo” per oltre 12 anni (periodo durante il quale il sig. -OMISSIS- ha avuto modo di essere valutato, peraltro con esiti non sempre positivi) rappresenti una circostanza idonea, di per sé, ad escludere la sussistenza del requisito di immediatezza che deve connotare il rapporto di causalità tra evento lesivo e cessazione del servizio ai sensi dell’articolo 1084 c.o.m..</h:div><h:div>8. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va respinto.</h:div><h:div>9. La peculiarità della questione tratta giustifica la compensazione delle spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="29/05/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Giraldi Marta</h:div><h:div>Marianna Scali</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>