<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="condono roma capitale" destinatario="3" estpres="1" gruppo="20191476320241214102524473" id="20191476320241214102524473" modello="2" modifica="14/12/2024 12:01:41" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="14763"/><fascicolo anno="2024" n="22728"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.4T:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20191476320241214102524473.xml</file><wordfile>20191476320241214102524473.docm</wordfile><ricorso NRG="201914763">201914763\201914763.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 4T\2019\201914763\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Angelo Fanizza</firma><data>14/12/2024 12:01:41</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Angelo Fanizza</firma><data>14/12/2024 12:01:41</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/12/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Quarta Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Fanizza,	Presidente FF, Estensore</h:div><h:div>Dalila Satullo,	Referendario</h:div><h:div>Monica Gallo,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>della determinazione dirigenziale di Roma Capitale – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Ufficio di Scopo Condono, n. rep. -OMISSIS-, n. prot. -OMISSIS- del 9.5.2019, recante “<corsivo>Reiezione istanza di condono prot. n. -OMISSIS-– abusi edilizi siti in via -OMISSIS-</corsivo>”; della determinazione dirigenziale n. rep. -OMISSIS-, n. prot. -OMISSIS-dell’8.5.2019, recante “<corsivo>Reiezione istanza di condono prot. n. -OMISSIS- – abusi edilizi siti in via -OMISSIS-</corsivo>”.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 14763 del 2019, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mileto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Roma Capitale, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Magnanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 dicembre 2024 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato e chiesto l’annullamento della determinazione dirigenziale di Roma Capitale – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Ufficio di Scopo Condono, n. rep. -OMISSIS-, n. prot. -OMISSIS- del 9.5.2019, recante “<corsivo>Reiezione istanza di condono prot. n. -OMISSIS-– abusi edilizi siti in via -OMISSIS-</corsivo>”; della determinazione dirigenziale n. rep. -OMISSIS-, n. prot. -OMISSIS-dell’8.5.2019, recante “<corsivo>Reiezione istanza di condono prot. n. -OMISSIS- – abusi edilizi siti in via -OMISSIS-</corsivo>”.</h:div><h:div>In sintesi, il ricorrente ha esposto che con i due provvedimenti impugnati sono state sfavorevolmente definite due istanze di condono edilizio (tra loro strettamente collegate, riferendosi l’una a lavori edilizi e l’altra al conseguente mutamento di destinazione d’uso) presentate in data 23.3.2004 ai sensi della legge 326/2003 e della legge regionale 12/2004: domande riferite ad un immobile, di proprietà del ricorrente, sito in Roma, alla via -OMISSIS-, oggetto di risalente rilascio di concessione edilizia n. -OMISSIS- del 21.12.1971 e sottoposto, nel corso degli anni, ad alcuni interventi sanati a mezzo di concessione edilizia in sanatoria prot. -OMISSIS- del 23.12.1999, in forza della quale il ricorrente ha evidenziato di aver “<corsivo>ulteriormente realizzato mediante nuovi lavori edilizi, in epoca anteriore al 2003, il mutamento di destinazione d’uso a spogliatoio/mansarda di un ambiente chiuso di ca. mq. 46,58 (colore celeste) posto al primo piano dell’immobile: ambiente che di per sé, e cioè quanto alla sua consistenza e sagoma percepibile dall’esterno, era già stato oggetto della primitiva concessione edilizia</corsivo>”. </h:div><h:div>Proprio rispetto a tale, ultimo, intervento vanno correlati i provvedimenti impugnati, la cui legittimità è stata censurata per i seguenti motivi:</h:div><h:div>1°) violazione del DPR n. 31/2017, Allegato A); degli artt. 142 e 146 del d.lgs. 42/2004; dell’art. 13 della legge regionale 24/1998; eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore nei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento. </h:div><h:div>In prima battuta, il ricorrente ha contestato che l’area su cui insiste il proprio immobile (che, ad avviso dell’Amministrazione, sarebbe sottoposta ad una serie di vincoli, segnatamente “<corsivo>beni paesaggistici ex art. 134 comma 1 lett. a) del Codice - c – D.M 25.1.2010, beni paesaggistici ex art. 134 comma 1 lett. b) del Codice -magg.to d.lgs. 42/2004 area rispetto archeologico e P.T.P. 15/3 Cecchignola Vallerano TP c/3)</corsivo>” sarebbe, effettivamente, condizionata da tali limitazioni, a tal fine deducendo che “<corsivo>gli abusi oggetto delle istanze di condono sono costituiti esclusivamente da opere interne ad un edificio preesistente e dal mutamento di destinazione d’uso che tali opere interne comportano: il tutto rientra perfettamente nella fattispecie di  “opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistici-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso”,  che il DPR n. 31/2017, Allegato A esclude espressamente dalla necessità di autorizzazione paesaggistica</corsivo>” (cfr. pag. 3).</h:div><h:div>Senza contare che, comunque, si sarebbe formato un silenzio-assenso sulle istanze di condono presentate prima del pronunciamento del Comune.</h:div><h:div>2°) Violazione degli artt. 3, comma 1, lett. b) della legge regionale 12/2004; dell’art. 134, comma 1 del d.lgs. 42/2004; degli artt. 32 e 33 della legge 47/1985; dell’art. 25 della legge regionale 24/1998; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, errore nei presupposti, contraddittorietà con precedenti provvedimenti.</h:div><h:div>Il ricorrente ha, poi, contestato che “<corsivo>nessuno dei vincoli invocati da Roma Capitale è di inedificabilità assoluta (in particolare, come sarà documentato, l’attuale PTPR consente a certe condizioni l’aumento di SUL nel limite del 20% del preesistente); nè il relativo nulla osta può essere reso solo in via preventiva; si versa infatti nelle fattispecie di cui all’art. 167, commi 4 e 5, del Codice, per le quali, ai sensi del precedente art. 146 comma 4, la compatibilità è accertabile anche in sanatoria (si veda in tal senso, anche con specifico riferimento alle aree ricomprese nei Piani Territoriali Paesistici, la disciplina di cui all’art. 25 della L.R. n. 24/1998)</corsivo>” (cfr. pag. 4).</h:div><h:div>3°) Violazione dell’art. 10 bis della legge 241/1990 e dell’art. 6, comma 2 della legge regionale 12/2004; eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore nei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione.</h:div><h:div>Con tale motivo, da ultimo, il ricorrente ha contestato la parte motiva dei provvedimenti impugnati, cioè quella in cui “<corsivo>l’Amministrazione sostiene che ai propri preavvisi di rigetto il sig. -OMISSIS- non avrebbe fornito risposta nei termini di legge (60 gg., viceversa ampiamente rispettati): ed ha così ignorato le argomentazioni contenute nelle citate controdeduzioni, che la avrebbero certamente aiutata a comprendere l’impossibilità, nella concreta fattispecie, di opporre alle domande di condono, sic et simpliciter, la sussistenza dei vincoli</corsivo>” (cfr. pag. 6); all’opposto, il tecnico di fiducia avrebbe riscontrato i predetti preavvisi, senza che a ciò sia seguita l’instaurazione del doveroso contraddittorio procedimentale.</h:div><h:div>Si è costituita in giudizio Roma Capitale (2.12.2019), opponendosi al ricorso e chiedendone il rigetto.</h:div><h:div>In vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, inizialmente fissata per il 25 ottobre 2024, l’Amministrazione si è opposta al ricorso, chiedendone il rigetto, nella memoria del 24.9.2024; a seguito di rinvio disposto dalla Sezione all’udienza pubblica del 13 dicembre 2024, anche il ricorrente ha ribadito le proprie deduzioni nella memoria dell’11.11.2024 e, a tale udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto, non cogliendo nel segno alcuno dei motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente.</h:div><h:div>Un primo, imprescindibile, profilo di analisi va rapportato all’orientamento generale della giurisprudenza in ordine alla disciplina del c.d. terzo condono, previsto dall’art. 32 del DL 269/2003, la quale, pure, presenta elementi di continuità con le previsioni delle precedenti legislazioni in materia (legge 47/1985 e legge 724/1994).</h:div><h:div>Ciò premesso, è noto che il condono è stato qualificato dalla giurisprudenza costituzionale alla stregua di una sanatoria a “<corsivo>carattere temporaneo ed eccezionale rispetto all’istituto a carattere generale e permanente del “permesso di costruire in sanatoria”, quest’ultimo disciplinato dagli artt. 36 e 45 del DPR 380/2001, sottolineandosi che, comunque, si tratta di un istituto “ammissibile solo “negli stretti limiti consentiti dal sistema costituzionale” (sentenza n. 369 del 1988), dovendo in altre parole “trovare giustificazione in un principio di ragionevolezza” (sentenza n. 427 del 1995)</corsivo>”: statuizioni richiamate dal Giudice delle leggi nella sentenza 28 giugno 2004, n. 196.</h:div><h:div>Nella medesima pronuncia si è, inoltre, evidenziato che si tratta di un “<corsivo>condono che si ricollega sotto molteplici aspetti ai precedenti condoni edilizi che si sono succeduti dall'inizio degli anni ottanta: ciò è reso del tutto palese dai molteplici rinvii contenuti nell'art. 32 alle norme concernenti i precedenti condoni, ma soprattutto dal comma 25 dell'art. 32, il quale espressamente rinvia alle disposizioni dei “capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni”, disponendo che tale normativa, come ulteriormente modificata dal medesimo art. 32, si applica “alle opere abusive” cui la nuova legislazione appunto si riferisce. Attraverso questa tecnica normativa, consistente nel rinvio alle disposizioni dell'istituto del condono edilizio come configurato in precedenza, si ha una esplicita saldatura fra il nuovo condono ed il testo risultante dai due precedenti condoni edilizi di tipo straordinario, cui si apportano solo alcune limitate innovazioni</corsivo>”.</h:div><h:div>Ma nel caso del terzo condono l’ambito di valutazione deferito all’Amministrazione è stato circoscritto, nel senso che si è riconosciuto al legislatore regionale di esercitare un ruolo “<corsivo>specificativo – all’interno delle scelte riservate al legislatore nazionale – delle norme in tema di condono, contribuisce senza dubbio a rafforzare la più attenta e specifica considerazione di quegli interessi pubblici, come la tutela dell’ambiente e del paesaggio, che sono – per loro natura – i più esposti a rischio di compromissione da parte delle legislazioni sui condoni edilizi (sentenza n. 49 del 2006)</corsivo>” (cfr. Corte Costituzionale, 26 luglio 2019, n. 208).</h:div><h:div>Anche in tempi assai recenti si è quindi consolidata la consapevolezza che “<corsivo>dalla giurisprudenza costituzionale esaminata emerge: per un verso, il carattere sicuramente più restrittivo del terzo condono rispetto ai precedenti, in ragione dell’effetto ostativo alla sanatoria anche dei vincoli che comportano inedificabilità relativa; per altro verso, il significativo ruolo riconosciuto al legislatore regionale, al quale – ferma restando la preclusione all’ampliamento degli spazi applicativi del condono – è assegnato il delicato compito di «rafforzare la più attenta e specifica considerazione di […] interessi pubblici, come la tutela dell’ambiente e del paesaggio» (sentenza n. 208 del 2019)</corsivo>” (cfr. Corte Costituzionale, 30 luglio 2021, n. 181, la quale ha rimarcato che “<corsivo>al legislatore regionale compete «l’articolazione e la specificazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale» (sentenze n. 77 del 2021, n. 73 del 2017 e n. 233 del 2015), e, in questo contesto, gli spetta il compito di farsi garante dei valori paesaggistico-ambientali e (…) archeologici, che rischierebbero di essere ulteriormente compromessi da un ampliamento del regime condonistico. L’intervento regionale può essere diretto solo a introdurre una disciplina più restrittiva di quella statale, nell’esercizio delle competenze in materia di «governo del territorio», e quindi anche a proteggere meglio gli anzidetti valori</corsivo>”).</h:div><h:div>Per quanto più interessa il presente giudizio, la legge regionale del Lazio ha distinto tra:</h:div><h:div>a) “<corsivo>opere abusive suscettibili di sanatoria</corsivo>” (art. 2, comma 1), che contemplano, tra le varie ipotesi, le opere “<corsivo>che non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al venti per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, superiore a 200 metri cubi</corsivo>”; che “<corsivo>non abbiano comportato la realizzazione di un volume superiore a 450 metri cubi per singola domanda di titolo abilitativo edilizio in sanatoria a condizione che la nuova costruzione non superi, nel suo complesso, 900 metri cubi, nel caso in cui si tratti di unità immobiliare adibita a prima casa di abitazione del richiedente nel comune di residenza</corsivo>”; che “<corsivo>non abbiano comportato la realizzazione di un volume superiore a 300 metri cubi per singola domanda di titolo abilitativo edilizio in sanatoria a condizione che la nuova costruzione non superi, nel suo complesso, 600 metri cubi, nel caso in cui non si tratti di unità immobiliare adibita a prima casa di abitazione del richiedente nel comune di residenza</corsivo>”; che “<corsivo>non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, superiore a 750 metri cubi</corsivo>”; e, soprattutto, “<corsivo>opere realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati alla data del 31 marzo 2003, nel rispetto dei limiti massimi di cubatura previsti dall’articolo 32, comma 25, del d.l. 269/2003 e successive modifiche</corsivo>”;</h:div><h:div>b) “<corsivo>cause ostative alla sanatoria edilizia</corsivo>” (art. 3), in cui si prevede che “<corsivo>fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 27, del d.l. 269/2003 e successive modifiche, dall’articolo 32 della l. 47/1985, come da ultimo modificato dall’articolo 32, comma 43, del citato d.l. 269/2003, nonché dall’articolo 33 della l. 47/1985, non sono comunque suscettibili di sanatoria: (…) le opere di cui all’articolo 2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali</corsivo>”.</h:div><h:div>Su tale, ultima, disposizione la giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso che la successiva apposizione del vincolo non possa giustificare il superamento del limite di non condonabilità (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 14 giugno 2016, n. 2568; id., 11 aprile 2017, n. 1697; id., 9 settembre 2019, n. 6109), concludendosi, da parte della Corte Costituzionale, che “<corsivo>introducendo un regime più rigoroso di quello disegnato dalla normativa statale, il legislatore regionale del Lazio non ha oltrepassato il limite costituito dal principio di ragionevolezza. Per un verso, infatti, la possibile sopravvenienza di vincoli ostativi alla concessione del condono risulta espressamente prevista dalla disposizione censurata, ciò che ne esclude la lamentata assoluta imprevedibilità. Per altro verso, il regime più restrittivo introdotto dalla legge regionale ha come obiettivo la tutela di valori che presentano precipuo rilievo costituzionale, quali quelli paesaggistici, ambientali, idrogeologici e archeologici, sicché non è irragionevole che il legislatore regionale, nel bilanciare gli interessi in gioco, abbia scelto di proteggerli maggiormente, restringendo l’ambito applicativo del condono statale, sempre restando nel limite delle sue attribuzioni</corsivo>”.</h:div><h:div>Ne consegue che, alla luce delle illustrate disposizioni, da coniugarsi con gli artt. 2 e 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 12/2004, possono ritenersi suscettibili di sanatoria, nelle aree soggette a vincoli, solo le opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del DL 269/2003, corrispondenti a opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria (in termini: Tar Lazio, Roma, Sez. II bis, 17 febbraio 2015, n. 2705; 4 aprile 2017 n. 4225; 13 marzo 2019, n. 4572; 7 gennaio 2020, n. 90; 26 marzo 2020 n. 2660; 2 marzo 2020, n. 2743; 7 maggio 2020, n. 7487; 18 agosto 2020, n. 9252), mentre per le altre tipologie di abusi interviene la preclusione legale alla sanabilità delle opere abusive.</h:div><h:div>Nella specie, il diniego di condono risulta congruamente motivato sull’esistenza di diversi e strutturati vincoli paesaggistici, anzitutto sostanziati dal fatto che l’area di intervento ricade in un Piano Territoriale Paesistico (Vallerano-Cecchignola), adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 9849/1984 e approvato con legge regionale 24/1998, da cui promana una tutela del suddetto vincolo ope legis: un profilo ostativo ad un intervento (aumento di volume) su un edificio già esistente realizzato, in effetti, con concessione edilizia n. -OMISSIS- del 21.12.1971 e variante n. -OMISSIS- del 18.12.1972 rilasciate dal Comune di Roma e mediante concessioni in sanatoria n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-/99; ma, nondimeno, tale da determinare una superficie totale da condonare di mq. 46.58, riconducibile alla tipologia 1. </h:div><h:div>Il che depone per l’infondatezza dell’assunto secondo cui “<corsivo>nessuno dei vincoli invocati da Roma Capitale è di inedificabilità assoluta</corsivo>” e per l’irrilevanza del fatto che, come sempre dedotto dal ricorrente “<corsivo>l’attuale PTPR consente a certe condizioni l’aumento di SUL nel limite del 20% del preesistente</corsivo>” (cfr. pag. 4 del ricorso), poiché le statuizioni della Corte Costituzionale nella sentenza n. 181/2021 (la quale ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale del divieto di condono, previsto dalla legislazione regionale del Lazio (più restrittiva di quella statale), delle opere abusive realizzate anche prima dell'apposizione di un vincolo imposto sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti) conducono, comunque, a ritenere che la possibile sopravvenienza di vincoli ostativi al condono non contrasta con il principio di ragionevolezza.</h:div><h:div>Dunque, l’inattuabilità radicale dell’intervento supera anche la rilevanza, ai fini del decidere, del difetto di contraddittorio lamentato dal ricorrente (nel senso che il provvedimento finale non avrebbe potuto avere contenuto diverso da un diniego); né, a maggior ragione, è fondatamente deducibile la formazione del silenzio-assenso, posto che, secondo la giurisprudenza consolidata, la formazione del silenzio-assenso sulle istanze di condono è condizionata alla ricorrenza di tutti requisiti sostanziali, di carattere soggettivo e oggettivo (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 12 giugno 2023, n. 5742). Pertanto, nell'ipotesi di abusi commessi su aree soggette a vincoli, il mero decorso dei termini non equivale mai ad assenso (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 novembre 2022, n. 10189).</h:div><h:div>Nel caso di specie, la collocazione dell’intervento in area vincolata paesaggisticamente preclude senz’altro l’ottenimento del condono, ostandovi l’art. 3, comma 1, lett. b) della legge regionale 12/2004 (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 ottobre 2021, n. 6827) e l’art. 32, comma 26 del DL 269/2003 (che in area vincolata consente la sanatoria dei soli “abusi minori”): statuizioni, peraltro, consolidate per il Comune di Roma Capitale (cfr. TAR Lazio – Roma, 8 novembre 2023, n. 16585).</h:div><h:div>In conclusione, il ricorso va respinto.</h:div><h:div>Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono quantificate, ai sensi del DM 55/2014, in €. 1.500,00, oltre accessori, che il ricorrente dovrà corrispondere a Roma Capitale.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 1.500,00, oltre accessori, in favore di Roma Capitale.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/12/2024"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Angelo Fanizza</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>