<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20191319820220310101718960" id="20191319820220310101718960" modello="3" modifica="3/10/2022 11:20:11 AM" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="13198"/><fascicolo anno="2022" n="02928"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1T:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20191319820220310101718960.xml</file><wordfile>20191319820220310101718960.docm</wordfile><ricorso NRG="201913198">201913198\201913198.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\605 Francesco Arzillo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Raffaello Scarpato</firma><data>10/03/2022 11:20:11</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>15/03/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Francesco Arzillo,	Presidente</h:div><h:div>Anna Maria Verlengia,	Consigliere</h:div><h:div>Raffaello Scarpato,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento del Ministero dell’Interno del 23 aprile 2019 -OMISSIS-con il quale veniva rigettata la istanza per la concessione della cittadinanza italiana;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 13198 del 2019, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Fiorani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, 24; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso ed i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2022 il dott. Raffaello Scarpato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Il ricorrente, straniero di nazionalità algerina residente in Italia da oltre dieci anni e titolare di un permesso UE quale soggiornante di lungo periodo, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera “f” della Legge nr. 91/1992.</h:div><h:div>Con unico motivo il ricorrente deduce: </h:div><h:div>Difetto assoluto di motivazione - Illogicità manifesta anche per violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. f), della l. n. 92 del 1991 - Violazione dell’art. 3 e ss. l. n. 241/1990 - Eccesso di potere per mancata e/o erronea indicazione e valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, difetto assoluto di motivazione.</h:div><h:div>In particolare, il ricorrente censura la motivazione del provvedimento, fondata sull’emersione di due notizie di reato: l’una, datata 11.02.2014 in relazione alla violazione dell’art. 582 c.p.; l’altra, datata 11.09.2014, in relazione alla violazione dell’art. 6 comma 3 del D.Lgvo 286/1998.</h:div><h:div>A fondamento delle proprie difese il ricorrente allega di non aver riportato alcuna condanna penale in relazione ai fatti posti a fondamento delle sopra indicate notizie di reato, risultando il primo procedimento archiviato prima della richiesta di concessione della cittadinanza ed il secondo definito, successivamente, con sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto.</h:div><h:div> In aggiunta, il ricorrente deduce di possedere tutti i requisiti necessari ad ottenere lo <corsivo>status civitatis</corsivo>, svolgendo regolare attività lavorativa in Italia, ove vive con la famiglia.</h:div><h:div>L’amministrazione si è costituita con memoria di stile.</h:div><h:div>Il ricorso è stato chiamato all’udienza del 08.03.2022 e trattenuto in decisione.</h:div><h:div>Il ricorso è fondato e va accolto, entro i seguenti limiti.</h:div><h:div>Va premesso che in tema di concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5.2.1992, n. 91 l’amministrazione gode di un ampio potere discrezionale, soggetto  tuttavia al controllo giudiziario sull'esercizio della discrezionalità, che non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, ma alla logicità e proporzionalità della stessa, alla sufficienza dell'istruttoria svolta, al non travisamento dei fatti (Cons. Stato, Sez. III, 6 settembre 2016, n. 3819; 25 agosto 2016, n. 3696; 11 marzo 2016, n. 1874).</h:div><h:div>La delicatezza della valutazione discrezionale che l'amministrazione è chiamata a compiere ai sensi dell'art. 9, comma 1 , lett. f) cit., nel formulare il giudizio di meritevolezza in relazione alla richiesta di conseguire lo status di cittadino, si correla alla pienezza del godimento dei diritti civili e politici che scaturisce dall’attribuzione dello status civitatis. Pertanto, l'amministrazione è tenuta all'esame scrupoloso delle condizioni personali, economiche e familiari, della condotta e dello stile di vita dell'interessato, che devono risultare rispettosi delle regole di convivenza civile del nostro ordinamento, a tutela dell'interesse pubblico al corretto e stabile inserimento dello straniero nel tessuto sociale italiano, che non arrechi danno allo stesso.</h:div><h:div>In particolare, l'amministrazione non solo deve tenere conto dei fatti penalmente rilevanti esplicitamente indicati dal legislatore (cfr. art. 6 l. 91/92), ma deve valutare anche l'area della loro prevenzione e, più in generale, della prevenzione di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale (Consiglio di Stato sez. III, 14/05/2019, n. 3121; Consiglio di Stato sez. III, 21/10/2019, n.7122).</h:div><h:div>In sintesi, com’è stato efficacemente evidenziato in una recente decisione del giudice d’appello, “Il portato di discrezionalità che connota l'atto in questione implica accurati apprezzamenti da parte dell'amministrazione sulla personalità e sulla condotta di vita dell'interessato e si esplica in un potere valutativo circa l'avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale sotto i molteplici profili della sua condizione lavorativa, economica, familiare e di irreprensibilità della condotta” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 14/05/2019, n.3121; sez. III, 6 settembre 2018 n. 5262 e 12 novembre 2014, n. 5571; Id., sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913, 10 gennaio 2011, n. 52 nonché 26 gennaio 2010, n. 282).</h:div><h:div>Ciò posto, nel caso di specie il Collegio ritiene che il Ministero non abbia legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui dispone, non assolvendo all'onere di motivazione in maniera puntuale e proporzionata rispetto alla varietà delle circostanze meritevoli di considerazione nel giudizio discrezionale cui lo stesso è chiamato.</h:div><h:div>Innanzitutto, deve rilevarsi come la motivazione del diniego si fondi su due meri deferimenti all’A.G. – avvenuti quando il ricorrente era ancora minorenne - dei quali il primo archiviato prima della richiesta di concessione della cittadinanza ed il secondo definito, successivamente, con sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto.</h:div><h:div>Non trovano riscontro negli atti del giudizio le valutazioni effettuate dall’amministrazione nel provvedimento impugnato, in relazione alla mancata integrazione dello straniero nel contesto sociale ed alla contrarietà dei comportamenti tenuti rispetto alle regole di convivenza. </h:div><h:div>In relazione al comportamento definito con decreto di archiviazione, infatti, deve rilevarsi che si tratta di vicenda relativa all’omessa esibizione del permesso di soggiorno, che la difesa del ricorrente ha evidenziato essere stata archiviata per assenza di elementi di gravità o pericolosità, senza che l’Amministrazione abbia contestato tali deduzioni.</h:div><h:div>In relazione, poi, alla notizia di reato relativa all’episodio di lesioni in concorso, è sufficiente leggere la motivazione della sentenza di non luogo a procedere, dalla quale emerge la palese inconsistenza dell’ipotesi accusatoria.</h:div><h:div>A ciò deve aggiungersi che la valutazione discrezionale sull' integrazione dello straniero nel tessuto sociale della Repubblica deve certo tener conto anche degli illeciti penali da questi commessi nel periodo in cui egli dimora in Italia, ma non può legittimamente prescindere da un giudizio globale sulla di lui personalità e, soprattutto, dal giudizio sulla gravità in sé della vicenda penale, a fronte di ogni altro comportamento del soggetto.</h:div><h:div>Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato. </h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed annulla il provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente e le liquida nella misura di € 1.500,00 oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/03/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Tonia Elisa Panetta</h:div><h:div>Raffaello Scarpato</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>