<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="concorso funzionario Ministero Esteri - laurea magistrale" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20191238420211119111617370" id="20191238420211119111617370" modello="2" modifica="12/1/2021 10:38:38 PM" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="12384"/><fascicolo anno="2021" n="12613"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.3T:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20191238420211119111617370.xml</file><wordfile>20191238420211119111617370.docm</wordfile><ricorso NRG="201912384">201912384\201912384.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\632 Giampiero Lo Presti\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Giampiero Lo Presti</firma><data>29/11/2021 10:13:33</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesca Romano</firma><data>27/11/2021 17:59:52</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>07/12/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Terza Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giampiero Lo Presti,	Presidente</h:div><h:div>Paola Anna Gemma Di Cesare,	Consigliere</h:div><h:div>Francesca Romano,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell’efficacia</h:div><h:div>- della graduatoria finale, pubblicata in data 10 maggio 2019, della procedura selettiva, per titoli ed esami, per la progressione dalla Seconda alla Terza Area funzionale, posizione economica F1, emessa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nella parte in cui ha approvato i lavori della Commissione Esaminatrice - nominata con d.m. n. 5115/854/BIS del 20 dicembre 2018 - con la conseguente collocazione del dott. -OMISSIS- nella posizione n. -OMISSIS- (idoneo al test non vincitore);</h:div><h:div>- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi, per quanto occorrer possa:</h:div><h:div>a) il bando di concorso, emesso con d.m. 5115/773/BIS del 15 novembre 2018, nella parte in cui all’art. 6, dispone che non si tenga conto del titolo di studio che costituisce requisito di partecipazione anche ove questo sia manifestamente superiore rispetto a quello minimo di ammissione, nonché nella parte in cui all’art. 4, lett. a), b) e c) in combinato disposto con l’All. 4 dispone i criteri di valutazione delle esperienze professionali e del merito;</h:div><h:div>b) i verbali della Commissione esaminatrice - nominata con d.m. n. 5115/854/BIS - nei quali sono stati erroneamente ed irrazionalmente valutate le certificazioni, i titoli di studio aggiuntivi e l’esperienza professionale dei candidati, in particolare il verbale del -OMISSIS-nella parte in cui attribuisce la votazione pari a -OMISSIS-riportata dall’odierno ricorrente;</h:div><h:div>c) i contratti di lavoro sottoscritti dal MAECI con i candidati risultati vincitori dalla graduatoria finale.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 12384 del 2019, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Guzzo, Domenico Tomassetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2021, tenutasi in modalità da remoto, la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con ricorso notificato l’-OMISSIS- e depositato il successivo 11 ottobre, il dott. -OMISSIS- ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della graduatoria finale, pubblicata in data 10 maggio 2019, della procedura selettiva, per titoli ed esami, per la progressione dalla Seconda alla Terza Area funzionale, posizione economica F1, emessa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nella parte in cui ha approvato i lavori della Commissione Esaminatrice - nominata con D.M. n. 5115/854/BIS del 20 dicembre 2018 - con la conseguente collocazione del dott. -OMISSIS- nella posizione n. -OMISSIS- (idoneo al test non vincitore), nonché del bando di concorso del 15 novembre 2018, nella parte in cui all’art. 6, dispone che non si tenga conto del titolo di studio che costituisce requisito di partecipazione anche ove questo sia manifestamente superiore rispetto a quello minimo di ammissione, nonché nella parte in cui all’art. 4, lett. a), b) e c) in combinato disposto con l’All. 4 dispone i criteri di valutazione delle esperienze professionali e del merito, e dei verbali della Commissione esaminatrice dove è stata svolta la valutazione dei titoli aggiuntivi dei concorrenti.</h:div><h:div>2. Il dott. -OMISSIS-è dipendente di ruolo presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, attualmente in servizio all’ Ambasciata Italiana a -OMISSIS-), con profilo professionale di Collaboratore Contabile (II Area funzionale – F4), conglobato dal dicembre 2016 nel nuovo profilo professionale di Collaboratore di Amministrazione, Contabile e Consolare (II Area funzionale – F2 di accesso esterno).</h:div><h:div>Il ricorrente, anche ai fini del presente giudizio, risulta avere stabile dimora fuori dai confini nazionali, ed in particolare fuori dall’UE (-OMISSIS-).</h:div><h:div>Con il d.m. n.5115/773/BIS del 15 novembre 2018, poi ratificato con d.m. 5115/280/BIS dell’8 maggio 2019, il Ministero degli Affari Esteri ha emanato il bando della procedura selettiva, per titoli ed esami, per la progressione verticale dalla Seconda alla Terza Area funzionale, posizione economica F1, per la copertura di sessantaquattro posti nell’ambito della dotazione organica, nei profili professionali di funzionario amministrativo, contabile e consolare e di funzionario dell’area della promozione culturale, così suddivisi:</h:div><h:div>- funzionario amministrativo, contabile e consolare 56 posti;</h:div><h:div>- funzionario dell’area della promozione culturale 8 posti.</h:div><h:div>Successivamente, con d.m. del 10 maggio 2019, oggetto del presente gravame, il Ministero ha approvato la graduatoria definitiva del concorso, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 9 del bando di concorso, sulla base della:</h:div><h:div>a) valutazione dell’esperienza professionale (da intendersi come esperienza maturata dall’ingresso nei ruoli del MAECI e – prima di tale momento – come personale a contratto e/o in posizione di comando o fuori ruolo presso il MAECI);</h:div><h:div>b) valutazione del merito (sulla base delle ultime tre valutazioni conseguite);</h:div><h:div>c) valutazione di titoli aggiuntivi;</h:div><h:div>d) valutazione di certificazioni aggiuntive di lingua straniera;</h:div><h:div>e) prova scritta.</h:div><h:div>Nella predetta graduatoria, l’odierno ricorrente si collocava nella posizione n. -OMISSIS-, risultando idoneo al test ma non vincitore, totalizzando un punteggio pari a -OMISSIS-, distanziandosi per soli -OMISSIS- punti dagli altri 56 candidati risultati vincitori.</h:div><h:div>3. Il ricorrente impugna la suddetta graduatoria sulla base dei seguenti motivi di diritto:</h:div><h:div>I. Violazione dell’art. 6, in combinato disposto con l’All. 4 del bando di concorso D.M. n.5115/773/BIS, con riferimento all’errata valutazione dei titoli di cultura. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, manifesto travisamento dei fatti, irragionevolezza ed illogicità, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. Sintomi di sviamento di potere.</h:div><h:div>Il ricorrente contesta, più in particolare, la mancata valutazione tra i titoli aggiuntivi, della laurea magistrale, dal momento che per l’accesso alla procedura de qua era sufficiente il mero possesso della laurea breve. </h:div><h:div>II. Violazione dell’art. 4 in combinato disposto con l’All. 4 del bando di concorso, con riferimento all’errata valutazione del profilo inerente l’esperienza professionale ed il merito. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, manifesto travisamento dei fatti, irragionevolezza ed illogicità della deduzione, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. Sintomi di sviamento del potere.</h:div><h:div>Il Ministero, secondo parte ricorrente, nella predisposizione dei criteri selettivi non avrebbe provveduto correttamente a differenziare né qualitativamente il diverso <corsivo>“peso” </corsivo>dei profili di appartenenza dei concorrenti, né quantitativamente la durata delle diverse esperienze lavorative, attribuendo i relativi punteggi sulla base non di un calcolo annuale, ma bensì per fasce di anni, comportando così un irragionevole disparità di trattamento tra i singoli candidati.</h:div><h:div>II.1. Violazione dell’art. 4 in combinato disposto con l’All. 4 del bando di concorso, con riferimento all’errata valutazione del profilo inerente l’esperienza professionale ed il merito. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, manifesto travisamento dei fatti, irragionevolezza ed illogicità della deduzione, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. Sintomi di sviamento del potere.</h:div><h:div>II.2. Violazione dell’art. 4 in combinato disposto con l’All. 4 del bando di concorso, con riferimento all’errata valutazione del profilo inerente l’esperienza professionale ed il merito. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, manifesto travisamento dei fatti, irragionevolezza ed illogicità della deduzione, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. Sintomi di sviamento del potere<corsivo>.</corsivo></h:div><h:div>4. Si è costituita in giudizio la resistente amministrazione eccependo, in via preliminare, l’irricevibilità del ricorso per decadenza dal termine per l’impugnazione nonché la sua inammissibilità per difetto di giurisdizione.</h:div><h:div>5. Alla camera di consiglio del -OMISSIS-parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.</h:div><h:div>6. All’esito dell’udienza pubblica del -OMISSIS-, è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.</h:div><h:div>7. Integrato correttamente il contraddittorio, alla pubblica udienza del -OMISSIS-la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Innanzitutto, devono essere scrutinate le eccezioni sollevate in rito dalla resistente amministrazione.</h:div><h:div>1.1. Con riguardo alla eccepita tardività della notificazione del gravame si deve affermare la tempestività del ricorso avverso la graduatoria pubblicata in data 10 maggio 2019, notificato in data -OMISSIS-, in considerazione del fatto che il ricorrente risiede in uno Stato extra UE.</h:div><h:div>Ai sensi dell’art. 41, co. 5, c.p.a., infatti, il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di novanta giorni “se le parti o alcune di esse” risiedono fuori d’Europa.</h:div><h:div>La disposizione si applica a tutte le parti del processo, dunque, anche alla parte ricorrente.</h:div><h:div>Nella specie, il ricorso risulta essere stato notificato entro il termine legale di 150 giorni, anche in considerazione della sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto, come previsto dall’art. 54, comma 2, c.p.a.</h:div><h:div>1.2. La difesa erariale ha, poi, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di parte ricorrente volta a ottenere l’annullamento dei contratti di lavoro già stipulati con i concorrenti risultati vincitori del concorso.</h:div><h:div>L’eccezione è fondata.</h:div><h:div>Come costantemente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione “<corsivo>la predetta giurisdizione del giudice amministrativo riguarda le sole procedure concorsuali in senso stretto, dalla pubblicazione del bando alla valutazione dei candidati, sino all'approvazione della graduatoria finale che individui i vincitori, mentre le controversie relative agli atti successivi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (sempre che la parte non contesti la legittimità dell'atto di approvazione della graduatoria), "venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (del D.lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto il diritto all'assunzione</corsivo>” (Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 23 marzo 2017, n. -OMISSIS-85).</h:div><h:div>“<corsivo>Con l'approvazione della graduatoria si esaurisce l'ambito riservato al procedimento amministrativo e all'attività autoritativa dell'amministrazione, subentrando una fase in cui i comportamenti dell'amministrazione vanno ricondotti all'ambito privatistico, espressione del potere negoziale della P.A. nella veste di datrice di lavoro, da valutarsi alla stregua dei principi civilistici in ordine all'inadempimento delle obbligazioni (art. 1218 c.c.) anche secondo i parametri della correttezza e della buona fede (cfr., ex plurimis, Cass., SU, nn. 7859/2001; 9332/2002; 15472/2003; 27399/2005; 15342/2006) con la conseguenza che se l'amministrazione, res melius perpensa, modifica o ritira l'atto di conferimento esercita un potere organizzativo e non il potere amministrativo di autotutela, inconcepibile nei confronti di atti di tutela privati (cfr. in motivazione: Cass., Sez. Un., 7 luglio 2005 n. 14252 cit.). </corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>In sostanza il superamento di un concorso pubblico, indipendentemente dalla nomina e, a fortiori, dopo la conclusione del contratto di lavoro, consolida nel patrimonio dell'interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo (cfr, Cass. n. 21671/2013; Cass. n. 14690/2015) rientrando quindi nella giurisdizione del giudice ordinario tutti gli atti della serie negoziale successivi alla stipulazione del contratto, compresi quelli volti a disporne l'annullamento unilaterale o la caducazione automatica</corsivo>” (Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 23 marzo 2017, n. -OMISSIS-88).</h:div><h:div>Conseguentemente, la cognizione di questo collegio sarà necessariamente circoscritta all’oggetto della domanda principale con la quale parte ricorrente contesta la legittimità del bando e della graduatoria concorsuale, rientrando nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione sugli atti adottati successivamente all’approvazione della graduatoria, quali i contratti di lavoro stipulati con i vincitori, o alle altre eventuali determinazioni che l’amministrazione riterrà di adottare in veste di datore di lavoro anche all’esito del presente giudizio.</h:div><h:div>2. Venendo al merito, il ricorso è fondato.</h:div><h:div>L’art. 2 del bando di concorso indetto con d.m. n. 5115/773/BIS, rubricato <corsivo>“Requisiti per l’ammissione”</corsivo>, richiede, alternativamente, ai fini dell’ammissione alla procedura concorsuale, il possesso della laurea triennale, della laurea magistrale, della laurea specialistica ovvero del diploma di laurea vecchio ordinamento, conseguiti presso Università o altri istituti equiparati della Repubblica. </h:div><h:div>L’art. 6 del medesimo bando di concorso, concernente la valutazione dei titoli aggiuntivi, prevede invece che <corsivo>“La valutazione degli eventuali titoli aggiuntivi è svolta dalla commissione esaminatrice, (…), sulla base delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata dal candidato in sede di compilazione della domanda. (…) Ai fini dell’applicazione del presente articolo, si prendono in considerazione esclusivamente i seguenti titoli: </corsivo></h:div><h:div><corsivo>a) laurea, diploma di laurea, laurea specialistica/magistrale (…) qualora non si tratti di titolo di accesso presentato ai fini della partecipazione alla presente selezione; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>b) master universitario di primo e di secondo livello; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>c) dottorato di ricerca; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>d) diploma di specializzazione (…)”.</corsivo></h:div><h:div>L’All. 4 del predetto bando ha previsto, più in particolare, l’attribuzione di ulteriori punti per i titoli aggiuntivi posseduti dai concorrenti, da sommarsi al punteggio complessivo finale risultante all’esito positivo della prova scritta e della valutazione dei criteri di selezione, così ripartiti: a) Laurea, diploma di laurea specialistica/magistrale (solo se NON presentata come titolo di accesso), per titolo coerente, 2 punti, per titolo parzialmente coerente, punti 1; b) Master Universitario di primo e di secondo livello, per titolo coerente, 2 punti, per titolo parzialmente coerente, punti 1; c) Dottorato di ricerca, per titolo coerente, 2 punti, per titolo parzialmente coerente, punti 1; d) Diploma di specializzazione, per titolo coerente, 2 punti, per titolo parzialmente coerente, punti 1.</h:div><h:div><corsivo/>L’odierno ricorrente, all’atto della presentazione della domanda di ammissione, ha regolarmente dichiarato di essere in possesso del Diploma di Laurea in -OMISSIS- -OMISSIS-– indirizzo politico internazionale – conseguito presso l’Università degli Studi di Roma “la Sapienza”, in data -OMISSIS-, con la votazione di 110/110 con lode.</h:div><h:div>Nella graduatoria finale del concorso in oggetto approvata dal MAECI, il -OMISSIS- si è classificato al posto n. -OMISSIS- riportando la valutazione complessiva di -OMISSIS-, di soli-OMISSIS- punti inferiore a quella conseguita dai vincitori collocati negli ultimi posti della graduatoria finale con il punteggio di -OMISSIS- punti.</h:div><h:div>Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di ricorso, la mancata valutazione, nel punteggio a lui attribuito pari a zero dei titoli aggiuntivi, del possesso della laurea magistrale in -OMISSIS- con indirizzo politico internazionale, laddove, se fosse stato coerentemente valutato tale titolo, avrebbe potuto ottenere 2 punti aggiuntivi che avrebbero lui consentito di collocarsi in posizione utile per essere nominato vincitore.</h:div><h:div>Il motivo è meritevole di accoglimento.</h:div><h:div>Correttamente la difesa erariale osserva che il bando di concorso deve considerarsi legittimo nella parte in cui, all’art. 2 “Requisiti per l’ammissione”, ha richiesto alternativamente, ai fini dell’accesso alla procedura <corsivo>de qua</corsivo> il possesso della laurea triennale, della laurea magistrale, della laurea specialistica ovvero del diploma di laurea vecchio ordinamento, in applicazione della Circolare n. 6350 del 27 dicembre 2000, la quale ha stabilito che “<corsivo>Per le qualifiche non dirigenziali i titoli previsti dai Contratti collettivi di lavoro quali requisiti per l'accesso alle posizioni CI, C2, C3 del comparto Ministeri, nonché per l'accesso alle equivalenti qualifiche degli altri comparti, devono ritenersi equivalenti, sulla base del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari, al prescritto titolo di studio di primo livello denominato laurea (L) previsto dall'art. 3 del citato regolamento ministeriale”</corsivo>.</h:div><h:div>Ciò che deve ritenersi illegittima è, invece, a giudizio del collegio, la successiva norma posta all’art. 6 del medesimo bando, nella parte in cui ha escluso, per la valutazione dei titoli aggiuntivi, i diplomi di laurea qualora si tratti dei medesimi titoli presentati ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale.</h:div><h:div>Al riguardo, giova precisare come il precedente richiamato dalla difesa erariale a sostegno della legittimità di tale esclusione risulta in realtà provare esattamente il contrario.</h:div><h:div>La sentenza resa dal Tar Lazio, II bis, 21 giugno 2018, n. 6922, infatti, ha riguardo proprio ad una procedura concorsuale dove il bando di concorso ha previsto, ai fini della partecipazione, “<corsivo>il possesso del titolo di studio della laurea in discipline economiche, legittimamente ammettendo alla selezione i candidati in possesso di laurea triennale di primo livello, quelli in possesso del diploma di laurea di vecchio ordinamento e i candidati in possesso del diploma di laurea magistrale.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Nella fase della valutazione dei titoli di studio, ulteriori rispetto a quelli richiesti per la partecipazione al concorso, il bando ha preso in esame ulteriori lauree eventualmente conseguite dai candidati, attribuendo un punto e mezzo a una eventuale ulteriore laurea triennale, 3 punti per una eventuale ulteriore laurea di vecchio ordinamento o specialistica o magistrale e un punto e mezzo per la laurea specialistica conseguita in esito al biennio di specializzazione relativo alla laurea triennale presentata per l’ammissione al concorso</corsivo>.”</h:div><h:div>Nella pronuncia in esame, dunque, è stata reputata, poi, legittima, l’attribuzione, in sede di valutazione dei titoli aggiuntivi di un punteggio superiore per chi è in possesso di una laurea specialistica rispetto a chi è risultato in possesso della sola laurea magistrale (fattispecie questa che esula dalla presente controversia), affermando, espressamente, per quel che di qui è interesse che “<corsivo>Erroneamente, quindi, la ricorrente deduce una illegittima equiparazione tra la laurea triennale e la laurea di vecchio ordinamento nella valutazione dei titoli, sussistendo l’equiparazione al solo fine dell’ammissione al concorso, bandito per un posto corrispondente a una qualifica per la quale è normativamente sufficiente la laurea triennale.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Il fatto che sia stato riconosciuto un punteggio ulteriore ai concorrenti in possesso di laurea triennale che abbiano completato il biennio di specializzazione, conseguendo quindi la laurea specialistica, non può essere ritenuto illegittimo e irragionevole, innanzitutto per non essere stata violata alcuna norma di legge o di regolamento al riguardo e, soprattutto, perché in tal modo si è riconosciuto ragionevolmente un valore aggiunto alla laurea specialistica rispetto a quella triennale, di per sé sufficiente per l’ammissione al concorso</corsivo>.”</h:div><h:div>Il collegio, in linea con la richiamata pronuncia, non può che rilevare l’illegittima esclusione, statuita all’art. 6 del bando, della valutazione quale titolo aggiuntivo del possesso della laurea magistrale in luogo del requisito minimo d’accesso rappresentato dalla laurea breve triennale.</h:div><h:div>Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.</h:div><h:div>Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate. </h:div><h:div>Infatti, se ai fini della partecipazione alla selezione è sufficiente la laurea breve triennale, in un’ottica di corretta interpretazione degli artt. 2 e 6 del bando, il diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale non può non essere considerato quale titolo <corsivo>“aggiuntivo/ulteriore” </corsivo>rispetto a quello di base per la partecipazione al concorso, con la consequenziale attribuzione della relativa aliquota di punteggio. </h:div><h:div>La diversità sostanziale dei due corsi emerge, ancora, in relazione alle finalità sancite nel decreto ministeriale 22/10/2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”, dove si afferma che il corso di laurea di I livello (triennale) <corsivo>“ha l’obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali”</corsivo> (art. 3, comma 4, d.m. n. 270/2004), mentre “<corsivo>il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici” </corsivo>(art. 3, comma 6, d.m. n. 270/2004). </h:div><h:div>Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, risulta essere illegittima l’esclusione, dalla valutazione dei titoli aggiuntivi, operata dalla commissione di concorso in applicazione dell’art. 6 del bando di concorso, del titolo di laurea superiore posseduto, nel caso di specie, dal ricorrente, ovvero la laurea magistrale, rispetto al titolo minimo di accesso richiesto dal bando ai fini della partecipazione, ovvero la laurea triennale.</h:div><h:div>3. L’accoglimento del primo motivo di gravame comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi di legittimità prospettati da parte ricorrente.</h:div><h:div>4. In conclusione, per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell’art. 6 del bando di concorso, in combinato con l’allegato A, nei termini sopra indicati, della graduatoria finale formatasi sulla base dell’illegittima valutazione dei titoli aggiuntivi svolta alla luce della medesima norma del bando di concorso, nonché dei verbali della Commissione esaminatrice nei quali sono stati valutati i titoli di studio aggiuntivi dei candidati, in particolare il verbale del -OMISSIS-nella parte in cui è stata attribuita al ricorrente la votazione pari a -OMISSIS-.</h:div><h:div>5. Ferma restando ogni decisione consequenziale alla presente decisione che la resistente amministrazione riterrà di adottare, alla luce dei superiori principi affermati in termini di valutazione dei titoli aggiuntivi posseduti dal ricorrente, l’adito giudice non può emettere alcuna pronuncia sui contratti individuali di lavoro già stipulati dal Ministero con gli attuali vincitori, per le considerazioni già svolte, in punto di giurisdizione, nel superiore punto 1.2.</h:div><h:div>6. Stante la peculiarità della presente controversia, si ravvisano giustificati motivi per compensare le spese tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’art. 6 del bando di concorso, in combinato con l’allegato A, ai sensi di cui in motivazione, la graduatoria finale pubblicata in data 15 maggio 2019 e i verbali della Commissione esaminatrice nei quali sono stati valutati i titoli di studio aggiuntivi dei concorrenti, in particolare il verbale del -OMISSIS-nella parte in cui attribuisce al ricorrente la votazione pari a -OMISSIS-.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS-con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="05/05/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Pierpaolo Giallombardo</h:div><h:div>Francesca Romano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>