<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20191199320240229183121889" descrizione="regolamento istallazione antenne Comune di Pomezia" gruppo="20191199320240229183121889" modifica="02/03/2024 11:56:20" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="11993"/><fascicolo anno="2024" n="04270"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.5T:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20191199320240229183121889.xml</file><wordfile>20191199320240229183121889.docm</wordfile><ricorso NRG="201911993">201911993\201911993.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\672 Alessandro Tomassetti\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Alessandro Tomassetti</firma><data>01/03/2024 08:51:36</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Antonietta Giudice</firma><data>29/02/2024 23:53:02</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>04/03/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Quinta Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Alessandro Tomassetti,	Presidente</h:div><h:div>Ida Tascone,	Referendario</h:div><h:div>Antonietta Giudice,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>1) del “Regolamento per la localizzazione, l'installazione e il monitoraggio degli impianti di teleradiocomunicazioni”, come approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 01.04.2019; </h:div><h:div>2) nonché del conseguente atto applicativo, ovvero della nota PEC trasmessa il 19.07.2019, con la quale il Comune di Pomezia ha informato i gestori dell'approvazione del nuovo regolamento, contestualmente invitandoli a presentare il Programma di Rete, di cui all'art. 13 del regolamento stesso, entro il termine del 30.09.2019.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 11993 del 2019, proposto da Wind Tre Spa, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tommaso Gulli n. 11; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Pomezia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Dell'Unto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pomezia;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° dicembre 2023 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con l’odierno mezzo di gravame la società ricorrente impugna il regolamento, meglio specificato in epigrafe con cui il Comune di Pomezia ha disciplinato la localizzazione, l’installazione e il monitoraggio degli impianti di teleradiocomunicazioni, in uno con il successivo atto applicativo, con cui ha invitato i gestori interessati a presentare il Programma di Rete, di cui all’art. 13 del Regolamento stesso, entro il termine del 30 settembre 2019.</h:div><h:div>In particolare, nella prospettazione attorea il nuovo “Regolamento antenne”, adottato ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 36/2001 (Legge Quadro sull’elettromagnetismo), contiene diverse disposizioni che, ponendosi in contrasto con la normativa di rango sovraordinato, fissano ingiustificati ostacoli allo sviluppo della rete, all’attività di pianificazione dei gestori ed alla conseguente fruizione del segnale da parte degli utenti.</h:div><h:div>Il gravame è affidato ai seguenti motivi di censura:</h:div><h:div><corsivo>I. Illegittimità dell’art. 13 del Regolamento – eccesso di potere – violazione dell’art. 8, co.6, l.36/01 – violazione del principio di buon andamento e trasparenza, ex art. 97 Cost – ingiustificato aggravamento delle procedure da parte dell’autorità comunale;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>II. Illegittimità dell’art. 10, co.1 del Regolamento – la questione della compatibilità comunitaria del diritto interno ove interpretato nel senso della legittimità dei criteri distanziali;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>III. Illegittimità degli artt. 8 e 10, co.2, del Regolamento comunale – violazione del principio di neutralità tecnologica ex art. 4 d.lgs. 259/03;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>IV. Illegittimità dell’art. 11 del Regolamento comunale – restrizione dell’ambito applicativo delle procedure semplificate introdotte dal legislatore;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>V. Violazione della legge n. 241/1990 e degli obblighi di partecipazione - mancata applicazione del d.lgs. 259/03 – violazione dell’art. 86, comma 3, art. 87 ed art. 93 del d. lgs. 259/2003 – violazione della normativa comunitaria – illegittimità del Regolamento approvato senza partecipazione dei gestori.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>L’amministrazione comunale, costituita in giudizio per resistere al ricorso, ha prodotto documenti e memorie, in cui, contestata ogni deduzione, allegazione e produzione contraria, ha chiesto il rigetto del ricorso, dopo aver preliminarmente sollevato eccezioni di inammissibilità del ricorso per tardività e carenza di interesse per mancata lesività del regolamento e della nota applicativa.</h:div><h:div>La società ha replicato, ribadendo ogni difesa in precedenza spiegata e insistendo per l’accoglimento del ricorso.</h:div><h:div>All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° dicembre 2023, svolta in videoconferenza, ai sensi dell'art. 87, comma 4-<corsivo>bis</corsivo>, cod.proc.amm., la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Devono essere preliminarmente scrutinate le eccezioni di improcedibilità del ricorso per tardività e di inammissibilità per asserita mancata lesività del regolamento e della nota applicativa, formulate dall’amministrazione comunale resistente.</h:div><h:div>Le eccezioni sono infondate.</h:div><h:div>In primo luogo, la p.a. comunale formula l’eccezione di tardività, ritenendo la nota applicativa del 19 luglio 2019 impugnata meramente riproduttiva del contenuto dell’art. 13 del Regolamento del 1° aprile 2019 che, prevedendo che i titolari degli impianti telefonici devono presentare “<corsivo>entro il 30 settembre di ciascun anno, un programma per l’anno successivo</corsivo>”, presenta un contenuto immediatamente precettivo, suscettibile di autonoma azione caducatoria.</h:div><h:div>Il Collegio ritiene che non possa essere condivisa la tesi della resistente in ragione della natura del Regolamento quale atto di carattere generale [cfr., <corsivo>ex plurimis</corsivo> Tar Lazio, sent. 1768/2015: “<corsivo>la giurisprudenza del Consiglio di Stato, si è già pronunciata nel senso che il regolamento comunale, previsto dall'art. 8 della legge n. 36 del 2001, costituisca un atto di carattere generale avente natura regolamentare, con la conseguenza che le relative disposizioni vanno impugnate unitamente agli atti applicativi, perché è solo con questi ultimi che la lesione presenta i caratteri dell'attualità e della concretezza (cfr. Cons. di Stato, n. 898 del 2010; n. 5258 del 2009; n. 4056 del 2009; n. 1567 del 2007)</corsivo>”; in termini Tar Abruzzo n. 197/2021: “<corsivo>Con riferimento al Regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare, va precisato che si tratta di un atto di carattere generale avente natura regolamentare, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, L. n. 36 del 2001, con la conseguenza che le relative disposizioni vanno impugnate unitamente agli atti applicativi, perché è solo con questi ultimi che la lesione presenta i caratteri dell'attualità e della concretezza dovendosi ritenere che il regolamento in quanto atto generale e astratto si presenti come volizione preliminare, mentre solo l'atto applicativo attualizza e concretizza la lesione della sfera giuridica dei destinatari</corsivo>”].</h:div><h:div>Parimenti non condivisibile è l’eccezione di mancanza di lesività dell’atto in quanto il paventato rischio del gestore di non essere ammesso alla localizzazione di nuovi impianti ovvero al regime di speciale agevolazione di cui all’art. 11 del Regolamento previsto per le zone di attrazione, la cui individuazione è subordinata alla trasmissione dei Programmi di Rete richiesti agli operatori delle telecomunicazioni radica l’interesse del gestore ricorrente alla coltivazione del ricorso .</h:div><h:div>Passando all’esame del merito del ricorso, si controverte sulla legittimità del “<corsivo>Regolamento per la localizzazione, l’installazione e il monitoraggio degli impianti di teleradiocomunicazioni</corsivo>” adottato dal Comune di Pomezia e del conseguente atto applicativo con cui ha informato i gestori dell’approvazione del nuovo regolamento, contestualmente invitandoli a presentare il Programma di Rete, di cui all’art. 13 del Regolamento stesso, entro il termine del 30 settembre 2019.</h:div><h:div>Il regolamento gravato è stato adottato ai sensi della Legge n. 36/2001 che, nel delineare il riparto delle competenze in materia tra Stato, Regioni, Province e Comuni, (Legge Quadro sull’elettromagnetismo), all’ art. 8, comma 6, stabiliva nel testo vigente <corsivo>ratione temporis</corsivo> che “<corsivo>I Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici</corsivo>”.</h:div><h:div>Orbene con il primo motivo di ricorso Wind denuncia l’illegittimità dell’art. 13 del Regolamento, il quale prevede la presentazione del Programma di Rete da parte dei gestori di telefonia mobile, senza la previa individuazione dei siti sensibili, che rischia di dare luogo ad onere procedurale, non contemplato dal D.lgs. 259/03, e di generare rallentamenti nella definizione delle singole istanze autorizzatorie, quindi nell’implementazione ed adeguamento tecnologico della rete esistente.</h:div><h:div>La censura è suscettibile di favorevole apprezzamento.</h:div><h:div>L’art. 13- <corsivo>Programma di Rete (Piano di Gestione di Rete) </corsivo>in argomento stabilisce: </h:div><h:div>“1<corsivo>. I titolari degli impianti presentano, entro il 30 settembre di ciascun anno, un programma per l’anno successivo contenente almeno i seguenti dati: </corsivo></h:div><h:div><corsivo>- l’elenco degli impianti attivi nel territorio comunale, con indicazione di quali sono in cositing; - le aree di interesse dove localizzare eventuali nuovi impianti;</corsivo></h:div><h:div><corsivo> - l’elenco degli impianti esistenti dove sono previsti interventi di modifica (Art.3 comma 2), con descrizione degli interventi stessi;</corsivo></h:div><h:div><corsivo> - eventuali impianti con interventi autorizzati in itinere. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>2. A seguito della presentazione del Programma di Rete, nel caso di interesse per nuovi impianti o di interventi sugli impianti esistenti, il Comune comunica al titolare dell’impianto le aree pubbliche (c.d. di attrazione) nelle quali è consentita l’istallazione con le agevolazioni di cui al precedente articolo 10 comma 3 del presente regolamento al fine di garantire il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e della minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ai sensi della legge n. 36 del 22.2.2001 articolo 8 comma 6.</corsivo>”.<corsivo>
				</corsivo></h:div><h:div>È evidente che la mancata individuazione dei siti sensibili preclude ai gestori di predisporre in maniera adeguata il richiesto Programma di rete, specie ove si tratta di indicare le aree di interesse dove localizzare eventuali nuovi impianti, senza incorrere nel rischio di non essere ammessi alla realizzazione dell’intervento ovvero alla fruizione beneficio di cui all’art. 11 del regolamento, con abbreviazione del termine legale di formazione del silenzio assenso, in ipotesi anche in conseguenza di una valutazione <corsivo/>circa la sensibilità dell’area o la natura di “zona di attrazione” condotta <corsivo>ex post </corsivo>dall’autorità amministrativa comunale.</h:div><h:div>D’altronde, quanto appena osservato trova conferma negli insegnamenti della giurisprudenza, ad avviso della quale “<corsivo>L'art. 8, comma 6, della L. n. 36 del 2001 deve essere interpretato nel senso che la potestà regolamentare dei Comuni, per essere legittimamente esercitata, non deve dettare limiti generalizzati alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile, ma disciplinarne solo il corretto insediamento urbanistico e territoriale, con la possibilità di individuare alcuni siti che, per destinazione d'uso e qualità degli utenti, possano essere considerati sensibili alle immissioni radioelettriche</corsivo>” (T.A.R. Campania, Sez. VII, 22/02/2021, n. 1152), cui si è adeguato il Legislatore, che è intervenuto con una recente novella alla disposizione in esame proprio al fine di specificare che il regolamento <corsivo>de quo</corsivo>, adottato per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, deve farlo proprio “<corsivo>con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico</corsivo>” oltre che “<corsivo>con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia</corsivo>” (art. 38, comma 6, D.L. n. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020). In relazione a tale novità legislativa è stato peraltro specificato che: “<corsivo>La norma recepisce l'indirizzo della giurisprudenza costituzionale secondo cui, nell'esercizio dei suoi poteri, il Comune non può rendere di fatto impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, trasformando i criteri di individuazione, che pure il comune può fissare, in limitazioni alla localizzazione con prescrizioni aventi natura diversa da quella consentita dalla legge quadro n. 36/ 2001 (sentenze nn. 307 e 331/2003). In definitiva, alle Regioni ed ai Comuni è consentito, nell'ambito delle rispettive competenze, individuare "criteri" per la localizzazione degli impianti di comunicazione - individuando cioè le aree del territorio dove meglio è possibile contemperare gli interessi di "salute, paesaggio, ambiente e diritti di comunicazione" - mentre non è consentito prescrivere esclusivamente "limitazioni" alla localizzazione degli impianti (soprattutto se consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei) che rendano di fatto impossibile una copertura soddisfacente dei servizi di comunicazioni.</corsivo>” (Cons. Stato, Sez. VI, 05/07/2022, n. 5591).</h:div><h:div>Nel regolamento, in luogo della richiesta l’individuazione in maniera specifica dei “<corsivo>siti sensibili</corsivo>”, si rinviene una definizione per categorie generiche delle “<corsivo>aree sensibili</corsivo>”.</h:div><h:div>E che con il Regolamento gravato non si sia proceduto alla previa puntuale e specifica individuazione delle aree non compatibili con la localizzazione di antenne, rinviata ad un momento successivo alla presentazione dei Piani da parte dei gestori, è confermato da quanto espressamente riferisce lo stesso Comune resistente: “<corsivo>L’effettiva presentazione del Programma di Rete è circostanza ineludibile dell’individuazione dei siti sensibili da parte del regolamento e, dunque, della possibilità per i gestori di rete di individuare le aree di attrazione su cui poter installare i nuovi impianti</corsivo>”.</h:div><h:div>I principi evocati riflettono l’esigenza di assicurare la capillarità della distribuzione di detti impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni e la distribuzione del servizio di telecomunicazione sull’intero territorio nazionale (C. cost. n. 331/2003; cfr., <corsivo>ex plurimis</corsivo>, Cons. Stato, sez. VI, 3891 del 2017) , da sempre avuta di mira dal legislatore nazionale, oltre che sovranazionale, che conduce ad una lettura della norma sul contenuto del Regolamento dei comuni sull’insediamento degli impianti e la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici in linea con quanto dedotto dalla società ricorrente circa la necessità della previa conoscibilità da parte del gestore dei siti ritenuti sensibili al fine di definire le proprie scelte strategiche alla luce di tutti gli elementi informativi essenziali, evitando peraltro di predisporre “ al buio” il proprio documento di programmazione.</h:div><h:div>Le considerazioni che precedono gettano le basi per lo scrutinio anche del secondo motivo di ricorso, con cui si censura l’art. 10, comma 1, del Regolamento, deducendo che non si può imporre <corsivo>sic et simpliciter</corsivo> il rispetto di una distanza minima (nel caso di specie di 100 m.) dai siti sensibili per l’installazione degli impianti - in aggiunta al necessario rispetto dei limiti di esposizioni stabiliti a livello nazionale - in quanto ciò sancirebbe una compromissione eccessiva del diritto fondamentale all’informazione, non consentita dal diritto comunitario.</h:div><h:div>La censura merita favorevole apprezzamento alla luce degli arresti giurisprudenziali sopra richiamati e confermati da ultimo dal Consiglio di Stato, con la sentenza della Sezione VI, n. 6829 del 12 luglio 2023, con cui ha affermato che: “<corsivo>Il legislatore statale, nell'inserire le infrastrutture per le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria, ha espresso un principio fondamentale della normativa urbanistica, a fronte del quale la potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 8, comma 6 della L. 22 febbraio 2001, n. 36, non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio. Alle Regioni ed ai Comuni non è consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell'installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all'esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi).</corsivo>”.</h:div><h:div>Applicando le coordinate ermeneutiche testé evocate al caso di specie, è possibile giungere a ritenere l’illegittimità dell’art. 10 del Regolamento avversato che, invero, nel delineare i <corsivo>Criteri per l’installazione degli impianti </corsivo>vieta l’istallazione di nuovi impianti radio all’interno delle aree sensibili e fino ad una distanza di 100 mt. calcolati dal perimetro esterno al bordo del sistema radiante (con la sola deroga prevista in relazione a singoli beni classificati come siti sensibili che, per attività in essi svolta, richiedano una puntuale copertura radioelettrica).</h:div><h:div>Con il terzo motivo di ricorso la difesa attorea deduce la violazione del principio di neutralità tecnologica in ragione del combinato disposto degli artt. 8 e 10 dell’avversato Regolamento.</h:div><h:div>Sul punto segnatamente richiama la previsione di cui all’art. 10, comma 2, del Regolamento, il quale stabilisce che, nelle “aree ad installazione condizionata” (ovvero sottoposte a vincoli di salvaguardia paesaggistico-ambientale), gli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento possono essere fatti oggetti di adeguamento tecnologico solo nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 8, il quale stabilisce, in asserita attuazione dell’art. 8, comma 6, L. 36/2001, le soluzioni tecnologiche che gli operatori economici sarebbero tenuti ad osservare nelle attività di adeguamento tecnologico degli impianti, soluzioni giudicate troppo restrittive.</h:div><h:div>La doglianza non si appalesa condivisibile.</h:div><h:div>Il Collegio ritiene infatti che le prescrizioni dettate dall’articolo 8, al dichiarato fine “<corsivo>del corretto insediamento urbanistico finalizzato alla riduzione della saturazione visiva degli impianti nonché alla minimizzazione e la conseguente esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici</corsivo>”, non attengono a specifiche tecnologie in senso stretto, riguardando più propriamente soluzioni relative alla scelta delle componenti fisiche delle antenne e gli aspetti strutturali e di impatto sul territorio dei relativi impianti (sono infatti individuati quali obiettivi di qualità: “<corsivo>le antenne dovranno essere posizionate il più vicino possibile al palo di sostegno; deve essere evitata la disposizione delle antenne tramite strutture estese in orizzontale (sbracci); in ambito urbano e in aree paesaggisticamente rilevanti devono essere previste adeguate tipologie di mimetizzazione (finto camino, finto albero, installazione a parete con idonea colorazione del pannello radiante, etc.); i pali di sostegno devono essere privi di strutture secondarie diverse dalle antenne; allo scopo di minimizzazione dell’impatto visivo, il sistema radiante che non è mimettizzato deve prevedere una singola antenna per settore, fino ad un massimo di tre settori; per gli impianti in co-siting, al fine del corretto insediamento urbanistico, a riduzione della saturazione dell’impatto visivo degli impianti e mininimizzazione e conseguente esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ai sensi della Legge n. 36 del 22.02.2001, art. 8 comma 6, in ambito urbano le strutture dovranno avere solo gruppi di tre antenne per gestore a diverse quote</corsivo>”).</h:div><h:div>Non si tratta, dunque, contrariamente a quanto profilato da parte attrice, di previsioni volte ad imporre l’utilizzo di una particolare tecnologia, in dispregio al principio di neutralità tecnologica ex art. 4 del d. lgs. 259/2003, ma di criteri che attengono alla costruzione, alla realizzazione materiale degli impianti e pertanto il terzo motivo di ricorso deve essere disatteso.</h:div><h:div>Con il quarto motivo di ricorso la società ricorrente censura l’art. 11 del Regolamento, in quanto asseritamente non conforme alla previsione di cui all’art. 35, comma 4, del D.L. n. 98 del 2011 che per determinate tipologie di interventi consente la relativa realizzazione ed attivazione mediante una mera comunicazione. Avverso detta previsione la parte rileva altresì che estenderebbe il regime del silenzio-assenso (più gravoso di quello della mera comunicazione di attivazione) anche agli impianti con potenza inferiore a 10 watt e che limiterebbe solo ad alcune tipologie di interventi l’<corsivo>iter</corsivo> semplificato ivi disciplinato.</h:div><h:div>Il rilievo è destituito di fondamento.</h:div><h:div>Il Collegio, nel rilevare la non puntualità del riferimento all’art. 35, comma 4, del D.L. n. 98 del 2011, che si applica ad impianti diversi da quelli disciplinati dal Regolamento gravato, ritiene che l’art. 11, recante la disciplina in materia di <corsivo>Procedure semplificate e condizioni agevolate</corsivo>,<corsivo>
				</corsivo>sia stato adottato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 87 del d. lgs. n. 259 del 2003 (<corsivo>Codice delle comunicazioni elettroniche</corsivo>), nel testo vigente ante riforma del 2021, che in materia di autorizzazioni relative alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici al comma 9 ultimo periodo stabilisce che “<corsivo>Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali</corsivo>” e che “<corsivo>Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma</corsivo>”.</h:div><h:div>Il quarto motivo deve essere pertanto respinto.</h:div><h:div>Con l’ultimo motivo di ricorso, la parte lamenta la mancata partecipazione alla predisposizione del regolamento dei gestori interessati, non coinvolti dall’amministrazione comunale.</h:div><h:div>La doglianza sembra non trovare conferma nei fatti, in quanto in ogni caso la p.a. ha previsto forme di partecipazione e di apporto dei privati, ivi compresi i soggetti gestori operanti nel campo delle telecomunicazioni.</h:div><h:div>Sul punto emerge dall’esame degli atti di causa che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 28 dicembre 2018 il Comune di Pomezia ha adottato il Piano delle Emissioni elettromagnetiche, il Regolamento oggetto dell’odierno giudizio e tutti gli allegati ad esso afferenti e ne ha disposto il deposito  presso la Segreteria Generale per la durata di trenta giorni, dandone notizia mediante avviso pubblicato nell’Albo Pretorio del Comune e mediante l’affissione di manifesti per consentire a chiunque di presentare osservazioni, prima dell’approvazione definitiva del Piano e del Regolamento.</h:div><h:div>In altri termini la pubblicazione nell’Albo Pretorio della suddetta delibera al fine di consentirne la più ampia diffusione e permettere in ipotesi anche ai gestori di fornire apporti e formulare osservazioni in vista della definitiva approvazione da parte dell’organo consiliare, escludono la lesione delle prerogative partecipative lamentata.</h:div><h:div>Quindi l’ultimo motivo di ricorso è infondato.</h:div><h:div>In conclusione, per le considerazioni che precedono l’atto del 18 luglio 2019 applicativo del <corsivo>Regolamento per la localizzazione, l’installazione e il monitoraggio degli impianti di teleradiocomunicazioni</corsivo>” deve essere annullato, unitamente agli articoli 13 e 10, comma 1, dello stesso Regolamento come approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 01.04.2019.</h:div><h:div>Il ricorso è pertanto parzialmente accolto, essendo stati ritenuti fondati il primo e secondo motivo di censura.</h:div><h:div>Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei termini di cui in motivazione.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="01/12/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Gabriella Pia Del Gaudio</h:div><h:div>Antonietta Giudice</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>