<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20191153520240405104607014" descrizione="" gruppo="20191153520240405104607014" modifica="08/04/2024 18:38:01" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Condominio &quot;La Torricella&quot;" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="11535"/><fascicolo anno="2024" n="06884"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2T:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20191153520240405104607014.xml</file><wordfile>20191153520240405104607014.docm</wordfile><ricorso NRG="201911535">201911535\201911535.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\670 Elena Stanizzi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luca De Gennaro</firma><data>08/04/2024 18:38:01</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>09/04/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Stralcio)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Elena Stanizzi,	Presidente</h:div><h:div>Luca De Gennaro,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Luigi Edoardo Fiorani,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del provvedimento rep. n. 775, prot. n. 91629 del 18.6.2019, notificato in data 19 giugno 2019, con cui il Direttore della Direzione Territorio, Ambiente ed Attività Produttive del Municipio III di Roma Capitale “intima e diffida Codesto Condominio alla rimozione immediata degli accessi pedonali posti all'ingresso di via Monzani, lato Via Gentiloni; alla riapertura dell'accesso pedonale posto lungo l'area verde di Via Gualterio”, nel termine di “15 gg di tempo, dal ricevimento della presente”, con avvertimento che “in caso di mancato adempimento alla presente si agirà ai sensi di legge”;</h:div><h:div>- di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti, ivi compresi: i) la Risoluzione n. 10 del 20.4.2017, con cui il Consiglio del Municipio Roma III ha demandato al Direttore della Direzione Territorio, Ambiente ed Attività Produttive “che… verifichi la legittimità della chiusura all'uso pubblico e al transito pedonale di via Cirillo Monzani dovuta all'installazione di un cancello ad opera di privati”, e inoltre che “qualora detta opera risulti priva di legittimità o carente di titoli autorizzativi, ponga in essere gli atti volti alla messa in pristino dei luoghi secondo legge”; </h:div><h:div>ii) la D.D. rep. n. CD/1540/2019, prot. n. CD/116882/2019, del 6.8.2019, con cui il Municipio Roma III ha disposto la “sospensione dell'efficacia del provvedimento” di intimazione e diffida alla riapertura dei cancelli pedonali su via Monzani, “per giorni novanta, salvo proroga”;</h:div><h:div>- nonché, ove occorrer possa, della nota del Municipio Roma III – Montesacro – Direzione Territorio, Ambiente e Attività Produttive – Ufficio Passi Carrabili, prot. n. CD/68693 del 9.5.2019, non notificata al Condominio ricorrente, avente ad oggetto “comunicazione di avvio di procedimento di revoca ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 art. 21 quinquies e della delibera dell'A.C. n. 39 del 23/07/2014 c. 1 art. 9 della Determinazioni Dirigenziali n. 1486 del 23/06/2010 relativa al passo carrabile in via Ottorino Gentiloni, accesso a via Monzani”, e di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e conseguenti, anche non conosciuti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 11535 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Condominio "La Torricella", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Saverio Marini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fiammetta Lorenzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21; </h:div><h:div>Municipio Roma III Montesacro in P. Presidente pro tempore, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 marzo 2024 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con il ricorso in epigrafe il condominio “La Torricella” chiedeva l’annullamento del provvedimento del Municipio III – Roma Capitale prot. 90991/2019 del 18.06.2019, con cui si intimava al Condominio la rimozione immediata degli accessi pedonali posti all’ingresso di via Monzani, lato via Gentiloni e la riapertura dell’accesso pedonale posto lungo l’area verde di via Gualtierio; si chiedeva altresì l’annullamento degli atti connessi e in particolare della nota del 9.5.2019 con cui l’Amministrazione comunicava l’avvio del procedimento della revoca della D.D. 1486 del 23.06.2010 di concessione del passo carrabile sito in via Ottorino Gentiloni, accesso a via Monzani.</h:div><h:div>Con la richiamata intimazione il Comune contesta al condominio “La Torricella”, titolare di una concessione per passo carrabile su via Monzani, l’apposizione sui marciapiedi di due cancelli abusivi che impediscono il libero transito pedonale sulla medesima via Monzani con conseguente impossibilità per i non residenti nel condominio di poter accedere ad una contigua area verde.</h:div><h:div>Avverso i provvedimenti impugnati vengono svolte le seguenti censure:</h:div><h:div>- illegittimità degli atti impugnati per violazione dei canoni del procedimento amministrativo di cui agli artt. 1, 3 e 10, della l. n. 241 del 1990 e s.m.i., eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. manifesta irragionevolezza, contraddittorietà intrinseca, arbitrarietà, perplessità, ingiustizia manifesta, violazione degli artt. 3 e 97 Cost.;</h:div><h:div>- illegittimità degli atti impugnati per eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria e di motivazione. Manifesta irragionevolezza, contraddittorietà intrinseca, arbitrarietà, perplessità, ingiustizia manifesta;</h:div><h:div>- illegittimità degli atti impugnati per eccesso di potere, sub specie di difetto di istruttoria e di motivazione, difetto dei presupposti, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, perplessità, ingiustizia manifesta;</h:div><h:div>- illegittimità degli atti impugnati per violazione dell’art. 1, del primo protocollo addizionale alla cedu. violazione degli artt. 3 e 42 Cost., sviamento. Violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento, irragionevolezza.</h:div><h:div>Si costituiva in giudizio Roma Capitale per resistere all’accoglimento del ricorso.</h:div><h:div>All’udienza straordinaria del 15 marzo 2024 la causa veniva trattenuta in giudizio.</h:div><h:div>Il ricorso non può essere accolto.</h:div><h:div>Con il primo motivo di ricorso si deduce che il Comune avrebbe commesso delle violazioni procedimentali, in punto di partecipazione del privato e adeguata istruttoria, che inficerebbero l’atto di intimazione.</h:div><h:div>Il motivo è infondato.</h:div><h:div>A norma dell'articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'annullabilità di un provvedimento amministrativo per violazione di norme procedimentali va esclusa “qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.</h:div><h:div>Nel caso di specie occorre dare applicazione alla citata disposizione posto che il provvedimento di natura vincolata e doverosa, posto a tutela della viabilità pubblica e risultante in una manifestazione di autotutela possessoria, per le ragioni che saranno di seguito evidenziate non avrebbe potuto avere contenuto diverso.</h:div><h:div>Va peraltro esclusa l’assenza di istruttoria in quanto nella premessa del provvedimento vengono specificate le ragioni e i documenti alla base dell’adozione dell’atto, inerenti la natura pubblica o ad uso pubblico della strada sbarrata dai cancelli.</h:div><h:div>Con il secondo motivo di ricorso si deduce che l’istruttoria svolta in merito alla vicenda, e in particolare, per stabilire la natura pubblica di via Monzani, sarebbe viziata e carente.</h:div><h:div>Con il terzo motivo di censura il Condominio deduce poi che il “titolo” di legittimazione alla chiusura della strada da parte del Condominio vada rinvenuto nella natura di via Monzani, qualificabile come strada privata.</h:div><h:div>Con il quarto motivo ci si duole che gli atti impugnati violerebbero i principi fondamentali in tema di protezione del diritto di proprietà, come stabiliti dalla Costituzione e dalla CEDU.</h:div><h:div>Le censure ora descritte, che possono essere oggetto di esame congiunto stante la loro stretta attinenza, sono infondate.</h:div><h:div>In preliminare va precisato che, per orientamento costante, l'accertamento incidentale sul carattere pubblico di una strada non eccede l'ambito della competenza del giudice amministrativo se costituisce il presupposto per l'adozione del provvedimento amministrativo contestato. Sebbene, infatti, la valutazione in ordine alla contestazione dei provvedimenti di classificazione di una strada - come di proprietà pubblica o dedita all'uso pubblico – sia rimessa alla competenza del giudice civile involgendo pretese di accertamento di un diritto soggettivo, nondimeno, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando, come nel caso in esame, la verifica (ex art. 8 cod. proc. amm.) in ordine all'esistenza di una servitù di uso pubblico sulla strada in esame o della sua demanialità è finalizzata a stabilire se i gravati provvedimenti comunali ripristinatori, concernenti l’apposizione di un cancello, siano o meno legittimi (Consiglio di Stato, V, 16 ottobre 2017, n. 4791).</h:div><h:div>In base al consolidato indirizzo giurisprudenziale, a cui il Collegio intende aderire, la natura e l'uso pubblico di una strada dipendono dalla esistenza di tre concorrenti elementi rappresentati da: a) l'esercizio del passaggio da parte della collettività; b) la concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, le esigenze di carattere generale e pubblico; c) un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, il quale può identificarsi anche nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile.</h:div><h:div>In relazione al citato punto a) e b) non appare dubbio che la strada, fino alla chiusura con i cancelli contestati, veniva utilizzata sin dalla sua costituzione dalla collettività per il passaggio pedonale anche per l’accesso all’area verde pubblica contigua (cfr. relazione prot. CD20190119655 del 16.8.2019 con documentazione fotografica).</h:div><h:div>Sub punto c) dalla relazione del 16.08.2019 risulta che, la via Cirillo Monzani era prevista in origine quale strada pubblica di collegamento; in tale senso inequivocabilmente depongono: il PRG vigente che la qualifica la via come “strada pubblica”; le risultanze catastali che la indicano come strada pubblica in quanto priva di identificazione particellare; la DD n. 819 dell’8/07/2010 con cui veniva istituita la disciplina del traffico locale confermando che via Cirillo Monzani fosse strada pubblica o ad uso pubblico; il “Regolamento del complesso immobiliare costruito dalla Vianini s.p.a.”, titolare della concessione edilizia per la realizzazione del complesso “La Torricella”, che la qualifica come "nuova strada di Piano Regolatore che attraversa la proprietà".</h:div><h:div>Tali elementi, considerati unitariamente, inducono quindi a ritenere corretta e giustificata l’azione ripristinatoria dell’uso pubblico assunta dal Municipio III.</h:div><h:div>Inconferenti poi vanno considerate le doglianze concernenti la violazione dei principi in tema di tutela della proprietà privata, trattandosi, come visto, di strada pubblica in relazione alla quale risultano soccombenti le ragioni di tutela individuale. </h:div><h:div>Ugualmente non dirimenti sono le deduzioni in tema di manutenzione e gestione dell’area in quanto l’assunzione dei relativi oneri non fa venir meno di per sé la natura pubblica della via e l’interesse pubblico al suo utilizzo.</h:div><h:div>Quanto all’impugnativa avverso la nota del 9.5.2019, contenente la notizia dell’avvio del procedimento di revoca delle Determinazioni Dirigenziali inerenti al passo carrabile in via Ottorino Gentiloni, accesso a via Monzani, va rilevata l’assenza di un interesse a ricorrere trattandosi, all’evidenza, di un atto endoprocedimentale privo di efficacia lesiva; sotto questo profilo l’impugnativa è <corsivo>in parte qua </corsivo>inammissibile.</h:div><h:div>In conclusione il ricorso deve essere respinto.</h:div><h:div>Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna il condominio ricorrente “La Torricella” alla rifusione delle spese di lite in favore di Roma Capitale, liquidate in euro 3.500 oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/03/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Luca De Gennaro</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>