<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20191078120200521151321326" id="20191078120200521151321326" modello="2" modifica="5/26/2020 10:31:57 AM" pdf="3" ricorrente="Arturo Walter Scerbo" stato="4" tipo="2" versione="5" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="10781"/><fascicolo anno="2020" n="05582"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20191078120200521151321326.xml</file><wordfile>20191078120200521151321326.docm</wordfile><ricorso NRG="201910781">201910781\201910781.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 1\2019\201910781\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>antonino savo amodio</firma><data>26/05/2020 10:31:57</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>francesca petrucciani</firma><data>24/05/2020 15:30:05</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>27/05/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonino Savo Amodio,	Presidente</h:div><h:div>Laura Marzano,	Consigliere</h:div><h:div>Francesca Petrucciani,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento,</h:div><h:div>previa sospensione dell’efficacia,</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>del d.P.R. 3.5.2019, pubblicato sulla G.U. n.  130 del 5.6.2019, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di -OMISSIS-, per la durata di 18 mesi, ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, con conseguente nomina di una Commissione Straordinaria per la gestione provvisoria dell’Ente;</h:div><h:div>della nota del -OMISSIS- del Ministero dell’Interno allegata al D.P.R. 3.5.2019, pure pubblicata sulla G.U. n. 130 del 5.6.2019, in allegato al citato d.P.R.;</h:div><h:div>della deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata in data -OMISSIS- avente ad oggetto lo scioglimento del Consiglio Comunale di   -OMISSIS-, richiamata in essi provvedimenti;</h:div><h:div>della relazione della Prefettura di Reggio Calabria prot. n. -OMISSIS-indirizzata al Ministro dell’Interno, recante proposta di scioglimento ai sensi dell’art.143 d.lgs. n. 267/2000, anch’essa richiamata nel provvedimento impugnato;</h:div><h:div>del parere del Comitato Provinciale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, non conosciuto;</h:div><h:div>della relazione conclusiva della Commissione di accesso rassegnata al Prefetto di Reggio Calabria, non conosciuta;</h:div><h:div>di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali comunque lesivi degli interessi e dei diritti dei ricorrenti, ivi compresi i verbali della Commissione di accesso e (delle Forze dell’ordine), anche non conosciuti;</h:div><h:div>per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12.12.2019: </h:div><h:div>degli atti impugnati con il ricorso introduttivo e</h:div><h:div>del decreto prefettizio n.263/2019;</h:div><h:div>della Relazione della Commissione d’indagine del 12.3.2019;</h:div><h:div>del provvedimento prefettizio 1241/2019;</h:div><h:div>del provvedimento prefettizio n. 4605/2018.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 10781 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Rosario Infantino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div><h:div>Prefettura di Reggio Calabria, non costituita in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza del giorno 6 maggio 2020 la dott.ssa Francesca Petrucciani in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il d.P.R. 3.5.2019, pubblicato sulla G.U. n. 130 del 5.6.2019, con cui il Presidente della Repubblica ha sciolto il Consiglio Comunale di -OMISSIS- per la durata di 18 mesi, affidando la gestione del Comune ad una Commissione Straordinaria, la relazione del Ministro dell’Interno allo stesso allegata e la relazione della Prefettura di Reggio Calabria del 15.3.2019 (redatta a seguito delle conclusioni della c.d. Commissione di accesso).</h:div><h:div>A sostegno del ricorso sono state formulate in unico motivo le censure di violazione dell’art. 51 Costituzione, in relazione all’art.143, primo, secondo e quinto comma del d.lgs. n. 267/2000, sviamento di potere e/o eccesso di potere, per travisamento, erronea valutazione dei presupposti di fatto, difetto di motivazione.</h:div><h:div>Dalla ricostruzione dei fatti operata nel provvedimento non emergerebbe la sussistenza delle condizioni richieste dall’art.143 d.lgs. 267/2000 ai fini dello scioglimento del Consiglio comunale.</h:div><h:div>La proposta ministeriale farebbe infatti riferimento ad una generica presenza di criminalità organizzata, senza individuare soggetti specifici né concreti elementi di condizionamento; sotto il profilo soggettivo, e in relazione all’attività amministrativa svolta dall’ente nel settore degli appalti, nella proposta sarebbe carente il riferimento a pressioni esercitate dalla criminalità direttamente sugli organi elettivi o per il tramite e/o il concorso del personale amministrativo.</h:div><h:div>Alcuna rilevanza, poi, avrebbero ai fini dello scioglimento, per la loro genericità, i riferimenti alle “gravi irregolarità nella tenuta degli archivi di stato civile, anagrafe ed elettorale”, così come i richiami ai legami di parentela o di mera frequentazione “di alcuni componenti della compagine politica e dell’apparato burocratico” con esponenti della malavita.</h:div><h:div>La proposta richiamava, in particolare, l’operazione di polizia giudiziaria dell’anno 2018, denominata “Affare comune”, nell’ambito della quale era stata emessa dal Tribunale di Locri ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, nei confronti, tra gli altri, del Sindaco e di due Consiglieri di maggioranza del -OMISSIS- indagati, a vario titolo, per peculato, falsità ideologica e materiale commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico, abuso d'ufficio e tentata truffa ai danni dello Stato; l’indagine non riguardava la ‘ndrangheta, né fenomeni mafiosi, e la stessa relazione ministeriale dava atto che il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione del Riesame, aveva annullato l'ordinanza emessa nei confronti del Sindaco, ritenendo non sussistente “un serio ed evidente quadro di gravità indiziaria in relazione ai reati ascritti”.</h:div><h:div>Quanto al richiamo, negli atti impugnati, ai locali di -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, organizzazioni 'ndranghetistiche dedite, tra l'altro, al controllo degli appalti pubblici ed i cui componenti, come sarebbe confermato dall'operazione di polizia «Mandamento Jonico», il ricorrente ha evidenziato che l’operazione di polizia «Mandamento Jonico» non aveva coinvolto alcuno dei membri dell’Amministrazione comunale di -OMISSIS-, e che l’amministrazione comunale, a guida -OMISSIS-, si era costituita parte civile in detto procedimento, con delibera di G.C. n.66 del 26.9.2019.</h:div><h:div>Insufficiente a giustificare lo scioglimento dell’ente, per la genericità del riferimento, sarebbe anche la presenza di esponenti della criminalità organizzata segnalati nella banca dati interforze per gravi reati anche di tipo associativo durante i comizi elettorali del maggio 2014, nel corso di incontri politici tenuti da colui che all'esito della competizione elettorale sarà eletto sindaco.</h:div><h:div>Quanto al ricorso alle procedure in somma urgenza per l’affidamento di contratti pubblici, e all’indebito frazionamento degli affidamenti al fine di eludere la «soglia» di valore per la quale è obbligatorio richiedere le informazioni antimafia, i ricorrenti hanno dedotto che gli affidamenti cui la Commissione d’accesso faceva riferimento sarebbero stati circoscritti ad un unico periodo e legati al medesimo evento che ha cagionato la somma urgenza, ovvero ad un gravissimo evento calamitoso naturale dovuto a piogge alluvionali, che aveva portato allo straripamento dei molteplici corsi d’acqua presenti nel territorio comunale, con conseguente necessità di conferire lavori di somma urgenza, ai sensi del d.P.R. 207/2010, alle varie ditte specializzate presenti sul territorio.</h:div><h:div>In ogni caso, in sede di affidamento, il Comune avrebbe sempre richiesto alle imprese interessate la certificazione antimafia che le stesse imprese producevano, con apposita dichiarazione, resa sotto forma di autocertificazione e sotto la propria responsabilità.</h:div><h:div>Per quanto riguarda l’ultimo motivo posto a fondamento del provvedimento, riferito alle criticità che avevano interessato anche l'area economico finanziaria dell’ente, la vicenda avrebbe riguardato unicamente un dipendente che, quale responsabile di tale settore, aveva emesso numerosi mandati di pagamento in favore di sé stesso e di beneficiari che non avevano effettuato alcuna prestazione per conto del -OMISSIS-; tale dipendente aveva, già in data 27.10.2016, presentato le proprie dimissioni, tanto che gli era subentrato altro dipendente.</h:div><h:div>Si sono costituite le Amministrazioni intimate eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone, comunque, il rigetto nel merito per infondatezza.</h:div><h:div>All’esito della produzione degli atti del procedimento in versione integrale i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti con i quali sono stati impugnati anche il decreto prefettizio n. 263/2019, la Relazione della Commissione d’indagine del 12.3.2019, il provvedimento prefettizio 1241/2019 e il provvedimento prefettizio n. 4605/2018, formulando le seguenti censure:</h:div><h:div>1) eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità: la relazione della Commissione d’accesso dedicava ampio spazio alle posizioni individuali di alcuni soggetti coinvolti nell’operazione di Polizia appellata “Armonia”, definita con sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.1238/2002, che però non avrebbero avuto alcun collegamento con la sciolta amministrazione.</h:div><h:div>2) eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità, vizio della motivazione, con riferimento al procedimento penale n. 5609/16 R.G.N.R. DDA, relativo all’operazione di Polizia chiamata “Ecosistema”, all’esito del quale il dott. -OMISSIS- era stato assolto con sentenza GIP-GUP n.587/17 per insussistenza del fatto.</h:div><h:div>La Commissione si era soffermata, poi, sul processo denominato “Affare comune”, che aveva visto coinvolti, oltre al vice Sindaco -OMISSIS-, anche il Sindaco e i due consiglieri -OMISSIS-, individuando espressamente nel sig. -OMISSIS-, vice Sindaco e dirigente di ragioneria dell’epoca, la persona cui erano imputabili le operazioni illecite che avevano portato ad una distrazione dei fondi in suo esclusivo favore, mentre il Sindaco, il -OMISSIS-sarebbero rimasti estranei a tali eventi.</h:div><h:div>3)eccesso di potere per erroneità, travisamento, irrazionalità manifesta ed illogicità avuto riguardo alla valutazione dei fatti, con riferimento all’affidamento di contratti pubblici in regime di somma urgenza e agli incarichi conferiti alla ditta -OMISSIS-, già destinataria nell’anno 2012 di informazione interdittiva e alla alla ditta -OMISSIS-, anch’essa destinataria nell’anno 2009 di informazione interdittiva.</h:div><h:div>Quanto agli incarichi conferiti alla ditta -OMISSIS-, per gli affidamenti, seppur riferibili all’evento calamitoso che aveva colpito il Comune, era stata regolarmente chiesta la certificazione antimafia, rilasciata dalla ditta sotto la propria responsabilità.</h:div><h:div>La ditta -OMISSIS- operava in un settore del tutto peculiare (nolo container a tenuta stagno per deposito sabbie e/o fanghi di depurazione e lavori di bonifica, messa in sicurezza e confezionamento merce pericolosa), e già svolgeva lavori per il -OMISSIS-, così come altri Comuni della stessa area geografica, con le stesse modalità e tempistiche del -OMISSIS-.</h:div><h:div>4) eccesso di potere per travisamento dei fatti, con riferimento all’assunto secondo cui nessun dipendente del Comune aveva ritirato le credenziali assegnate all'ente per la verifica delle interdittive antimafia, con consequenziale violazione dell'obbligo di avvalersi delle ditte inserite nelle White list per i settori di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012.</h:div><h:div>La circostanza, che comunque non dimostrerebbe prova del condizionamento mafioso dell’ente, non sarebbe comunque veritiera poiché nella relazione di accesso si dava atto del fatto che le credenziali erano state ritirate dal Segretario Comunale p.t., dott.ssa -OMISSIS-il 14.7.2016.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 10890 del 12 settembre 2019 è stata disposta l’acquisizione, dall’intimata Amministrazione, di tutti gli atti e documenti, in versione integrale e riservata, in base ai quali è stato emanato il decreto di scioglimento del Consiglio comunale di -OMISSIS-.</h:div><h:div>All’udienza del 6 maggio 2020, tenutasi da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall’art. 84 del d.l. n. 18/2020, convertito in legge 27/2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’amministrazione resistente, che il Collegio ritiene fondata.</h:div><h:div>Non è contestato che la scadenza naturale del mandato dei ricorrenti debba ricondursi al maggio 2019, risalendo le elezioni all’esito delle quali si è insediata l’Amministrazione comunale al 25 maggio 2014.</h:div><h:div>Il ricorso risulta invece notificato solo in data 30 luglio 2019, ossia quando la scadenza naturale del mandato elettorale (maggio 2019) era già intervenuta, sicché deve essere dichiarato inammissibile per carenza d’interesse a ricorrere <corsivo>ab origine</corsivo> ai fini della reintegrazione nelle rispettive cariche.</h:div><h:div>Quanto all’interesse ad ottenere una pronuncia nel merito che riconosca l’illegittimità delle affermazioni che hanno ritenuto i ricorrenti legati o, in qualche modo contigui, alla criminalità organizzata di stampo mafioso, il Collegio rileva che, in conseguenza dello scioglimento del Consiglio Comunale per presunti condizionamenti mafiosi, gli amministratori sono sottoposti a giudizio di incandidabilità ex art. 143, comma 11, D.Lgs. 267/2000 nella competente sede giudiziaria (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 2 marzo 2018, n. 2327).</h:div><h:div>Tale norma dispone “Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonchè alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa…”.</h:div><h:div>In proposito la giurisprudenza amministrativa ha osservato che l’incandidabilità, pronunciata con provvedimento dell’Autorità giurisdizionale, ai sensi dell’art. 143, comma 11, TUEL, non è conseguenza automatica dello scioglimento del Comune (cfr. da ultimo: T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 3 maggio 2019, n. 5584, che richiama Cons. Stato, Sez. III, 7 dicembre 2017 n. 5782, id. 28 giugno 2017, n. 3170 e T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 5 ottobre 2016, n. 10049). </h:div><h:div>Anche la Corte di Cassazione ha affermato che l'incandidabilità degli amministratori non è automatica, ma richiede una valutazione delle singole posizioni in nome del diritto costituzionale all'elettorato passivo, per verificare che collusioni o condizionamenti abbiano determinato una cattiva gestione della cosa pubblica (Cass., Sez. I, 11 gennaio 2017, n. 516).</h:div><h:div>Viceversa, lo scioglimento del Consiglio comunale “per infiltrazioni mafiose” costituisce una misura straordinaria di prevenzione (Corte Cost. n. 103/1993), che l'ordinamento ha apprestato per rimediare a situazioni patologiche di compromissione del naturale funzionamento dell'autogoverno locale (Cons. Stato, Sez. III, 24 aprile 2015, n. 2054; id. 28 maggio 2013, n. 2895). Le vicende che costituiscono il presupposto sulla base del quale può essere disposto il provvedimento di scioglimento ex art. 143 TUEL devono essere, pertanto, considerate “nel loro insieme”, non atomisticamente, e devono risultare idonee a delineare, con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento “mafioso” (in termini: Cons. Stato, Sez. VI, 10 marzo 2011, n. 1547).</h:div><h:div>Ne consegue che assumono rilievo situazioni non traducibili in (anche episodici) addebiti personali ma tali da rendere - nel loro insieme - plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell’esperienza, l’ipotesi di una soggezione degli amministratori locali alla criminalità organizzata e ciò pur quando il valore indiziario degli elementi raccolti non sia sufficiente per l’avvio dell’azione penale o per l’adozione di misure individuali di prevenzione (Cons. di Stato, Sez. III, 2 luglio 2014, n. 3340).</h:div><h:div>Dunque “lo scioglimento del Consiglio comunale prescinde dall’accertamento di responsabilità di singoli soggetti ed è rimedio attraverso il quale il legislatore ha inteso ovviare ad una condizione patologica dell’ente nel suo complesso. Il provvedimento di scioglimento non è quindi la conseguenza di responsabilità del singolo amministratore…” e “L’unico provvedimento al quale si potrebbe quindi semmai riconoscere natura sanzionatoria, è, invece, quello, diverso, ex art. 143, comma 11 TUEL, con il quale viene decretata l’incandidabilità ed il quale è adottabile nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili dello scioglimento” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 5782/17 e n. 3170/17, cit.).</h:div><h:div>In definitiva, si tratta di giudizi autonomi che hanno ad oggetto accertamenti distinti: quello di incandidabilità una valutazione delle singole posizioni e dei singoli comportamenti, ove può essere adeguatamente tutelato l’interesse di ciascun amministratore a sentirsi dichiarare estraneo a qualunque coinvolgimento con la criminalità organizzata, laddove il presente giudizio verte sulla legittimità del provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale, il quale, come si è detto, prescinde dall’accertamento di responsabilità di singoli soggetti.</h:div><h:div>Quindi, a fronte della obiettiva impossibilità di essere reintegrati nelle rispettive funzioni, stante nel caso di specie l’intervenuta scadenza naturale del mandato elettorale già al momento della proposizione del ricorso, l’interesse dei ricorrenti a non essere ritenuti legati o, in qualche modo contigui, alla criminalità organizzata di stampo mafioso, riceve adeguata e specifica tutela nell’ambito del giudizio di incandidabilità che si svolge dinanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria.</h:div><h:div>Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.</h:div><h:div>La peculiarità della controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</h:div><h:div>Compensa le spese.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti e il Comune oggetto di scioglimento.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020 con l'intervento, in collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall’art. 84 del d.l. n. 18/2020, convertito in legge 27/2020, dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/05/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Daniela De Angelis</h:div><h:div>Francesca Petrucciani</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>