<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20191077720191106154815299" descrizione="" gruppo="20191077720191106154815299" modifica="11/8/2019 8:18:03 AM" stato="4" tipo="15" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Enterprise Services Italia S.r.l." versione="4" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="10777"/><fascicolo anno="2019" n="07258"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20191077720191106154815299.xml</file><wordfile>20191077720191106154815299.docm</wordfile><ricorso NRG="201910777">201910777\201910777.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 2\2019\201910777\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>rita tricarico</firma><data>08/11/2019 08:18:03</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>filippo maria tropiano</firma><data>07/11/2019 10:57:56</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>08/11/2019</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Rita Tricarico,	Presidente FF</h:div><h:div>Marina Perrelli,	Consigliere</h:div><h:div>Filippo Maria Tropiano,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</h:div><h:div>A- della Nota prot. n. 24282/2019 del 27/06/2019, con cui Consip ha comunicato l'avvenuta aggiudicazione del lotto 2 della “Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, suddiviso in 7 lotti, con più operatori economici ai sensi dell'art. 54, comma 4 lett. c), D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi applicativi IT per le Pubbliche Amministrazioni — ID 1881” in favore del RTI Accenture, del RTI Almaviva, del RTI Capgemini e del RTI Leonardo; del provvedimento di aggiudicazione del lotto 2, della comunicazione di aggiudicazione divenuta efficace, i cui estremi ad oggi sono ignoti; nonché di ogni altro atto lesivo premesso, connesso e consequenziale, ivi inclusi, per quanto occorra, le Linee Guida n. 6 dell'ANAC e il Capitolato d'oneri in parte qua ;</h:div><h:div>nonché per la declaratoria (ove occorra, anche sub specie di risarcimento in forma specifica) del diritto del RTI ricorrente a vedersi aggiudicata la gara per cui è causa, con ogni ulteriore statuizione in ordine all'inefficacia del correlato Accordo Quadro, oltre che (tenuto conto degli sviluppi processuali e sostanziali), con espressa dichiarazione di voler subentrare nell'Accordo Quadro, ove nelle more stipulato;</h:div><h:div>per quanto riguarda i motivi aggiunti: </h:div><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>B-della Nota Prot. n. 24282/2019 del 27/06/2019, con cui Consip ha comunicato l'avvenuta aggiudicazione del lotto 2 della “Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, suddiviso in 7 lotti, con più operatori economici ai sensi dell'art. 54, comma 4 lett. c), D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi applicativi IT per le Pubbliche Amministrazioni — ID 1881” in favore del RTI Accenture, del RTI Almaviva, del RTI Capgemini e del RTI Leonardo; del provvedimento di aggiudicazione, della comunicazione di aggiudicazione divenuta efficace; nonché dei verbali contenenti la valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e la relativa attribuzione dei punteggi, e, in particolare, del verbale n. 81 del 19 ottobre 2018, del verbale n. 86 del 29.10.2018 e del verbale n. 103 del 07.12.2018; nonché di ogni altro atto lesivo premesso, connesso e consequenziale;</h:div><h:div>e per la declaratoria (ove occorra, anche sub specie di risarcimento in forma specifica) del diritto del RTI ricorrente a vedersi aggiudicata la gara per cui è causa, con ogni ulteriore statuizione in ordine all'inefficacia del correlato Accordo Quadro, oltre che (tenuto conto degli sviluppi processuali e sostanziali), con espressa dichiarazione di voler subentrare nell'Accordo Quadro, ove nelle more stipulato.</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Almaviva - The Italian Innovation Company - s.p.a.: </h:div><h:div>C- di tutti gli atti e i provvedimenti - compresi i verbali delle sedute di gara e i provvedimenti di aggiudicazione - della Commissione giudicatrice e di Consip spa di valutazione delle offerte e di approvazione della graduatoria di merito del Lotto 2 (CIG 7145095EE8) della “Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, sud-diviso in 7 lotti, con più operatori economici, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi applicativi IT per le Pubbliche Amministrazioni – ID 1881”, nella parte in cui l'offerta del costituendo rti Enterprise non è stata ritenuta meritevole di minor punteggio con riferimento ai criteri di valutazione del merito tecnico nn. 1a, 2a, 3a, 10, 11a e 12; di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto. </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 10777 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Enterprise Services Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio ed in qualità di mandataria del RTI con KPMG Advisory spa, Dedagroup Public Services S.Rl., Eustema S.p.A., Exprivia S.p.A.; nonché da Dedagroup Public Services S.Rl., Eustema S.p.A., Exprivia S.p.A., in persona dei legali rappresentanti p.t., in proprio e in qualità di mandanti del RTI indicato , tutte rappresentate e difese dagli avvocati Fabio Altamura, Arturo Cancrini, Giancarlo Sorrentino, Francesco Vagnucci e Valeria Falconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Altamura in Roma, via Cicerone, 60; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Consip S.p.A. ed Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatarie <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Accenture S.p.A., Gpi S.p.A. e Pricewaterhousecoopers Advisory S.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Dario Capotorto, Fabio Baglivo, Carlo Edoardo Cazzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Damiano Lipani in Roma, via Vittoria Colonna40; </h:div><h:div>Almaviva -The Italian Innovation Company - S.p.A., Consorzio Stabile Reply Sector, Business Integration Partners S.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi e Claudia Ciccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Lattanzi in Roma, via G. P. Da Palestrina n. 47; </h:div><h:div>Capgemini Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Lirosi, Carmine Pepe e Marco Martinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>NTT Data Italia spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Caccioppoli e Giuseppe Calamo con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consip S.p.A. e dell’Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, di Accenture S.p.A. e di Gpi S.p.A. e di Pricewaterhousecoopers Advisory S.p.A. e di Almaviva -The Italian Innovation Company - S.p.A. e di Consorzio Stabile Reply Sector e di Business Integration Partners S.p.A. e di Capgemini Italia S.p.A. ed i NTT Data Italia spa;</h:div><h:div>Visto il ricorso incidentale proposto da Almaviva - The Italian Innovation Company - s.p.a.;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente principale;</h:div><h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2019 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Ritenuto che il ricorso appare presentare profili di inammissibilità; </h:div><h:div>Considerato invero che la ricorrente non ha contestato tempestivamente il provvedimento di ammissione dell’aggiudicataria, adottato da Consip in data 12 febbraio 2018 e conosciuto dall’esponente in pari data, stante la vigenza del comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a., che ne imponeva l’immediata impugnazione;</h:div><h:div>Ritenuto:</h:div><h:div>conseguentemente che detto provvedimento, una volta scaduto il termine decadenziale ex lege per la proposizione della sua impugnativa, è divenuto inoppugnabile, sicchè una normativa processuale sopravvenuta non può modificare un dato sostanziale consolidato;</h:div><h:div>quindi che non può accedersi alla tesi prospettata dalla ricorrente, siccome fondata sulla norma transitoria del decreto cd. “Sblocca cantieri” (art. 1 comma 23 DL 32/2019), la quale, nell’abrogare il rito cd. “superaccelerato”, ha stabilito che “<corsivo>Le disposizioni di cui all’art. 22 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto</corsivo>”;</h:div><h:div>dunque che l’odierna impugnazione proposta avverso l’aggiudicazione deve essere considerata inammissibile, posta la mancata contestazione tempestiva dell’atto presupposto;</h:div><h:div>pertanto di rigettare la domanda cautelare e di compensare le spese della fase, in presenza dei presupposti di legge, in considerazione della novità e particolarità della questione;  </h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), respinge la domanda cautelare.</h:div><h:div>Spese compensate. </h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/11/2019"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Filippo Maria Tropiano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>