<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20190971020201123131520131" id="20190971020201123131520131" modello="2" modifica="12/3/2020 10:30:25 AM" pdf="0" ricorrente="Giancarlo Miriello" stato="2" tipo="2" versione="3" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="09710"/><fascicolo anno="2020" n="12935"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190971020201123131520131.xml</file><wordfile>20190971020201123131520131.docm</wordfile><ricorso NRG="201909710">201909710\201909710.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\940 Ivo Correale\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Ivo Correale</firma><data>03/12/2020 10:25:58</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>roberta ravasio</firma><data>27/11/2020 19:55:36</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/12/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Ivo Correale,	Presidente FF</h:div><h:div>Roberta Ravasio,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Francesca Petrucciani,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del D.P.R. reso il 9/5/2019, notificato il 31/5/2019, di scioglimento del Consiglio Comunale di -OMISSIS- e nomina della Commissione Straordinaria per la gestione del Comune medesimo per la durata di 18 mesi; - della relazione resa dal Ministro dell'Interno il 7 maggio 2019; - della relazione resa dal Prefetto di -OMISSIS-, resa il 14/2/2019, recante proposta di scioglimento del Consiglio Comunale di -OMISSIS-;</h:div><h:div>- della deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione dell'8/5/2019;</h:div><h:div>- del Decreto reso dal Prefetto di -OMISSIS-, prot.n.2049/2019 Segr.Sic. del 9/5/2019, con cui é stato disposto di affidare la gestione del Comune di -OMISSIS- alla Commissione Straordinaria;</h:div><h:div>- del D.M  n.17102/128/69(45) - Uff. V - Affari territoriali, del 17/7/2018, di concessione di delega per l'accesso presso l'amministrazione comunale di -OMISSIS-;</h:div><h:div>- dell'atto prefettizio n.3484/2018/Segr.Sic. del 24/7/2018, di nomina della Commissione di indagine, e del successivo atto prefettizio di proroga di ulteriori tre mesi, assegnata alla Commissione medesima;</h:div><h:div>- della relazione redatta dalla Commissione d'indagine l'1/2/2019;</h:div><h:div>- di ogni atto connesso, propedeutico e/o conseguenziale, ed in particolare, ove occorra, del parere reso dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nella seduta del 13/2/2019. </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 9710 del 2019, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, 6; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div><h:div>Commissione d’accesso nominata ai sensi dell'art.143, comma 2, del Dlgs.167/2000, in persona del Presidente P.T, -OMISSIS-), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, con la relativa documentazione;</h:div><h:div>Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 10893/2019 del 12.9.2019;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2020 la dott.ssa Roberta Ravasio e dato atto che parte ricorrente, con nota depositata il 25 settembre 2020, ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza discussione orale; </h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con il ricorso in epigrafe indicato i ricorrenti, rispettivamente sindaco e consiglieri comunali del Comune di -OMISSIS-, eletti a seguito delle elezioni amministrative svoltesi il 5 giugno 2016, hanno impugnato il D.P.R. 9 maggio 2019 che ha disposto lo scioglimento dell’Ente ai sensi dell’art. 143 T.U.E.L., affidandone la gestione, per un periodo di 18 mesi, alla Commissione straordinaria, alla quale sono state attribuite le competenze spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco, con ogni altro potere ed incarico connesso a tali cariche.</h:div><h:div>2. Avverso tale atto, ed a tutti quelli ad esso presupposti, meglio in epigrafe indicati, i ricorrenti hanno proposto impugnazione, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:</h:div><h:div>I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 143, D. L.vo n. 267/00, insussistenza dei presupposti per lo scioglimento del Comune, violazione e falsa applicazione dell’art. 143, comma 7 bis, D. L.vo n. 267/00, assenza di motivazione e incompetenza.</h:div><h:div>Secondo i ricorrenti il provvedimento impugnato effettuerebbe una indebita rivalutazione, in senso negativo, di fatti risalenti nel tempo, già oggetto di precedenti indagini, in esito alle quali il Ministro dell’Interno non aveva ritenuto, nel 2014, di poter disporre lo scioglimento dell’Ente: in mancanza di elementi concreti e univoci che deponessero per la sussistenza di un condizionamento dell’Ente da parte della criminalità organizzata, il provvedimento dissolutorio impugnato sarebbe stato in concreto ispirato da un intento meramente punitivo, nonché dallo scopo di interrompere la sostanziale continuità che ha contraddistinto i vertici dell’Amministrazione negli ultimi 13 anni. Rilevano quindi i ricorrenti che, difettando i requisiti necessari ai fini dell’adozione della misura dissolutoria, il Ministro dell’Interno avrebbe quantomeno dovuto indicare in modo specifico le ragioni per cui riteneva di non poter optare per la misura alternativa allo scioglimento, sulla quale peraltro si è interrogata anche la Commissione di accesso, seppur giungendo a parere sfavorevole: ciò si è tradotto, in sostanza, in una indebita delega, dal Ministro dell’Interno alla Commissione di accesso, di una funzione che l’art. 143, comma 7 bis, del T.U.E.L. attribuisce in via esclusiva al Ministro dell’Interno. Il provvedimento impugnato sarebbe, pertanto, inficiato sia da incompetenza sia da difetto di motivazione, in ordine alla mancata adozione della misura alternativa allo scioglimento dell’Ente; </h:div><h:div>II) Grave contraddittorietà tra pareri e valutazioni resi dal medesimo organo sulla medesima vicenda; illogicità manifesta.</h:div><h:div>I ricorrenti rilevano che il Prefetto, nel corso di una recente intervista rilasciata al termine di una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, dallo stesso presieduta, ha dichiarato che la delittuosità, nel territorio del Comune, sarebbe ai minimi storici, registrandosi solo fatti isolati. Tali dichiarazioni, rilasciate dopo che il Comitato aveva ascoltato i singoli consiglieri comunali, lascerebbero intendere che i fenomeni di criminalità registrati non avrebbero a che fare con la gestione politico-amministrativa del Comune, oppure che l’eventuale influenza esercitata sugli organi politici, essendo episodica, non poteva essere considerata sufficiente a disporre lo scioglimento. I ricorrenti deducono pertanto, con la censura in esame, che la contraddittorietà tra le dichiarazioni rilasciate dal medesimo organo (il Prefetto) in un ristretto lasso di tempo, denuncia sviamento di potere, che attinge anche il provvedimento dissolutorio conclusivo;</h:div><h:div>III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 143 del D. L.vo n. 267/00, insussistenza dei presupposti per lo scioglimento, difetto di istruttoria, con riferimento all’ambito territoriale ritenuto “<corsivo>notoriamente compromesso dalla pervasività di associazioni malavitose</corsivo>”.</h:div><h:div>La censura è diretta a confutare la rilevanza del contesto ambientale descritta nel provvedimento impugnato: tale contesto sarebbe segnato da due indagini, risalenti agli anni 2012 e 2016, che non videro coinvolti cittadini né amministratori del Comune e che non furono sufficienti ad indurre il Ministro dell’Interno dell’epoca a disporre lo scioglimento, nonostante il rapporto di parentela di alcuni amministratori con soggetti ritenuti controindicati; il Comune, peraltro, si costituì parte civile nel processo in cui era esitata la prima delle indagini.</h:div><h:div>IV) Illogicità manifesta, manifesta ingiustizia, travisamento di fatti e circostanza, difetto di istruttoria, irragionevolezza, con riferimento agli atti intimidatori perpetrati nei confronti del Sindaco e di uno dei consiglieri comunali.</h:div><h:div>I ricorrenti contestano la significatività degli atti intimidatori subiti, nel corso dell’anno 2018, dal Sindaco e dal Consigliere V.S.: tali episodi, evocati negli atti impugnati, sono stati fatti oggetto di regolare querela-denuncia e secondo i ricorrenti sarebbero da porre in relazione ad una attività di contrasto ai furti d’acqua riscontrati sul territorio;</h:div><h:div>V) Travisamento di fatti e circostanze, manifesta ingiustizia, irragionevolezza, in relazione ai rapporti di parentela evidenziati negli atti impugnati.</h:div><h:div>I ricorrenti sottolineano che la sussistenza di meri vincoli parentali non consente di desumere che da quei vincoli debbano discendere condizionamenti o compromissioni o alterazioni al buon andamento e all'imparzialità dell'amministrazione; </h:div><h:div>VI) Illogicità manifesta e travisamento di fatti, con riferimento agli affidamenti in somma urgenza disposti ai sensi dell’art. 163 del Codice degli Appalti.</h:div><h:div>La censura è dedicata a spiegare le ragioni che giustificherebbero una serie di contratti d’appalto di lavori, affidati senza gara in somma urgenza, ritenuti, negli atti impugnati, anomali e quindi indice di compromissione dell’attività dell’Ente.</h:div><h:div>VII) Difetto di istruttoria, travisamento di fatti e circostanze, illogicità manifesta, contraddittorietà e irragionevolezza, con riferimento ad una serie di occupazioni indebite di suolo pubblico, perpetrate da alcuni esercizi commerciali.</h:div><h:div>Anche questa censura è dedicata a spiegare le ragioni per cui non dovrebbero ritenersi sintomatiche di compromissione dell’attività dell’Ente, due vicende, cui si allude nella relazione del Ministro, concretatesi in occupazione di suolo pubblico senza pagamento del canone dovuto.</h:div><h:div>VIII) Travisamento di fatti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta, irragionevolezza, sviamento di potere, con riferimento ad alcuni immobili abusivamente realizzati.</h:div><h:div>Con la censura in esame i ricorrenti spiegano per quale motivo l’Amministrazione comunale ha tardato nel demolire alcuni immobili abusivi, facenti capo a soggetti appartenenti ad una locale famiglia mafiosa, e nell’esercitare l’azione di rivalsa per il recupero dei costi di demolizione: la vicenda, cui si allude nella relazione ministeriale, sarebbe dunque non significativa.</h:div><h:div>IX) Irragionevolezza, travisamento di fatti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta, in relazione alla sussistenza di fenomeni di pascolo abusivo.</h:div><h:div>Si tratta, anche in questo caso, di censura diretta a spiegare per quale motivo l’azione del Comune, di contrasto al pascolo abusivo, sarebbe spiegabile con ragioni diverse dal condizionamento da parte della criminalità organizzata, e segnatamente con la mancanza di personale di polizia municipale.</h:div><h:div>X) Regolamento CE 1099 del 24 settembre 2009, art. 6, travisamento di fatti, carenza di istruttoria, irragionevolezza, illogicità manifesta, con riferimento al rilevato ritardo con cui sono state avviate alcune procedure ex art. 54 TUEL.</h:div><h:div>I ricorrenti spiegano una vicenda relativa all’abbattimento di un allevamento di suini da riproduzione, abbattimento che secondo la relazione del Prefetto sarebbe stato procrastinato in ragione della vicinanza della titolare dell’allevamento all’esponente di una nota cosca di criminalità organizzata, e che invece è stato attuato dopo il superamento di svariate complicazioni burocratiche.</h:div><h:div>XI) Travisamento di fatti, carenza di istruttoria, irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità manifesta, manifesta ingiustizia, violazione delle regole e dei principi di leale collaborazione, violazione dei principi sul procedimento amministrativo, in relazione a beni confiscati alla criminalità organizzata, in attesa di destinazione sin dal 2009, quando la proprietà veniva trasferita al Comune: i ricorrenti deducono, in sostanza, che le varie istituzioni interpellate (Regione, Provincia, Prefettura, Parrocchia locale, Comando Vigili del Fuoco), non manifestavano interesse a che i beni venissero loro trasferiti gratuitamente, nonostante più volte sollecitati; di seguito ciò il Comune, nel 2016, deliberava, prima di restituire i beni al Demanio, poi di indire procedure ad evidenza pubblica per assegnarli in uso quinquennale per finalità sociali, che però andavano deserte a causa del pessimo stato di manutenzione dei beni e della loro lontananza dal centro abitato. Andata deserta una seconda procedura pubblica per l’assegnazione dei beni, nel corso del 2017, il Comune ha deliberato di aderire al PON Legalità 2014/2020, per ottenere il finanziamento necessario al recupero ed alla rifunzionalizzazione dei beni, senza tuttavia esservi ammesso.</h:div><h:div>XII) Difetto di istruttoria, travisamento, irragionevolezza, in relazione alla attività di repressione degli abusi edilizi e di controllo sui lavori appaltati.</h:div><h:div>I ricorrenti indicano una serie di provvedimenti assunti in materia edilizia tesi ad evitare interventi edilizi non consentiti o ad ottenere la demolizione di interventi abusivi. Hanno inoltre dato conto che un contratto di appalto, relativo ai lavori di completamento, recupero, riuso e valorizzazione del “Palazzo San Giovanni” e riqualificazione della Piazza., sia stato prontamente rescisso non appena emerso che la società aggiudicataria faceva capo ad alcuni soggetti indagati per il reato di cui all’art. 416 bis c.p.</h:div><h:div>XIII) Falsa applicazione degli artt. 107 e 109 TUEL, dell’art. 53, comma 23, della L. n. 388/00, dell’art. 29, comma 4, della L. n. 488/01; difetto di istruttoria, travisamento di fatti, sviamento di potere, con riferimento all’incarico di Posizione Organizzativa attribuito ad un Assessore.</h:div><h:div>Con riferimento all’incarico conferito all’Assessore L.S., i ricorrenti ne argomentano la assoluta conformità alla normativa di riferimento, tenuto conto che il Comune ha una popolazione che non supera i 5.000 abitanti.</h:div><h:div>IVX) Difetto di istruttoria, travisamento di fatti, illogicità manifesta.</h:div><h:div>Con riferimento all’assunzione di un dipendente “part-time” con mansioni di Istruttore tecnico geometra, incarico cui parrebbe alludere la relazione del Prefetto, i ricorrenti sottolineano come il dipendente sia stato selezionato a seguito di concorso pubblico.</h:div><h:div>3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo, il Presidente della Commissione di Accesso si sono costituiti in giudizio insistendo per la reiezione del ricorso. </h:div><h:div>4. In esito alla camera di consiglio dell’11 settembre 2019 è stato ordinato il deposito in giudizio di tutti gli atti e documenti in base ai quali è stato adottato il Decreto del Presidente della Repubblica oggetto di impugnazione, fissando per la discussione del merito la pubblica udienza del 20 maggio 2020.</h:div><h:div>5. L’Ufficio Territoriale del Governo di-OMISSIS-ha adempiuto a tale incombente depositando, il 7 ottobre 2019, documenti classificati “riservati” in forma integrale.</h:div><h:div>6. L’udienza pubblica del 20 maggio 2020, celebrata da remoto ai sensi dell’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in l. 27/2020, è stata differita al 7 ottobre 2020, quando, previo scambio di memorie difensive, il ricorso è stato trattenuto a decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>7. L’art. 143, comma 1 e 2, del D. L.vo n. 267/00 si legge come segue:</h:div><h:div><corsivo>“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni</corsivo>.”</h:div><h:div>8. Relativamente alla interpretazione di tale norma la giurisprudenza ha avuto modo di enunciare una serie di principi, dei quali è opportuno dare conto prima di procedere alla disamina del ricorso. </h:div><h:div>7.1. In particolare è stato più volte affermato (si vedano tra le più recenti, le seguenti pronunce: C.d.S., Sez. III, sentenze 10.1.2018 n. 96; 2.10.2017 n. 4578; 25.1.2016 n. 256; 26.9.2014 n. 4845; 28.5.2013, n. 2895) che:</h:div><h:div>a) lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose non ha natura di provvedimento di tipo "sanzionatorio" ma preventivo, per la cui legittimità è sufficiente la presenza di elementi "indizianti", che consentano d'individuare la sussistenza di un rapporto inquinante tra l'organizzazione mafiosa e gli amministratori dell'ente considerato "infiltrato";</h:div><h:div>b) il quadro fattuale posto a sostegno del provvedimento di scioglimento ex art. 143 cit. deve essere valutato non atomisticamente ma nella sua complessiva valenza dimostrativa, dovendosi tradurre in un prudente apprezzamento in grado di lumeggiare, con adeguato grado di certezza, le situazioni di condizionamento e di ingerenza nella gestione dell'ente che la norma intende prevenire;</h:div><h:div>c) stante l'ampia sfera di discrezionalità di cui l'Amministrazione dispone in sede di valutazione dei fenomeni connessi all'ordine pubblico, ed in particolare della minaccia rappresentata dal radicamento sul territorio delle organizzazioni "mafiose", il controllo sulla legittimità dei provvedimenti adottati si caratterizza come "estrinseco", nei limiti del vizio di eccesso di potere quanto all'adeguatezza dell'istruttoria, alla ragionevolezza del momento valutativo, nonché alla congruità e proporzionalità rispetto al fine perseguito;</h:div><h:div>d) assumono rilievo, ai fini di che trattasi, situazioni non traducibili in episodici addebiti personali ma tali da rendere - nel loro insieme - plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di una soggezione degli amministratori locali alla criminalità organizzata (tra cui, in misura non esaustiva: vincoli di parentela o affinità, rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni) e ciò pur quando il valore indiziario degli elementi raccolti non sia sufficiente per l'avvio dell'azione penale o per l'adozione di misure individuali di prevenzione (Cons. di Stato, Sez. III, 2 luglio 2014, n. 3340).</h:div><h:div>8.2. Tali principi sono stati sviluppati in più di una occasione anche da questa Sezione (tra le ultime: 24/09/2018, n. 9544, 3/4/18, n. 3675 e 22/1/18, n. 816), che ha precisato, al riguardo, come l'art. 143 del d.lgs. n. 267/2000, al comma 1 (nel testo novellato dall'art. 2, comma 30, della legge 94/2009), richiede che la situazione di condizionamento dell'ente locale da parte della criminalità sia resa evidente da elementi "<corsivo>concreti, univoci e rilevanti</corsivo>", che assumano valenza tale da determinare "<corsivo>un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali</corsivo>". Gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono, quindi, caratterizzarsi per "<corsivo>concretezza</corsivo>", in quanto assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica; per "<corsivo>univocità</corsivo>", intesa quale loro chiara direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire; per "rilevanza", che si caratterizza per l'idoneità all'effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente locale (v. anche: Cons. Stato, Sez. III, 15.3.16, n. 1038).</h:div><h:div>8.2.1. Ai fini di disporre lo scioglimento di un comune per “<corsivo>condizionamento mafioso</corsivo>” risulta quindi pregiudiziale l’individuazione di aree della azione amministrativa rispetto alle quali si possa affermare che vi è compromissione del buon andamento, della imparzialità e del regolare funzionamento dei servizi, ovvero che si possa affermare la sussistenza di un grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica: tale individuazione risulta pregiudiziale in quanto, ai sensi dell’art. 143, comma 1, del D. L.vo 267/00, solo in presenza di simile compromissione o pregiudizio per l’ente gli eventuali collegamenti degli amministratori con la criminalità organizzata di tipo “mafioso” assumono rilevanza, giustificando lo scioglimento del consiglio comunale: come già precisato, la “ratio” della norma non è punitiva del comportamento degli amministratori, ma è preventiva, essendo funzionale ad evitare che la criminalità organizzata di stampo “mafioso” possa trarre giovamento dalla esistenza e dalla vita degli enti comunali, asservendo gli stessi ai loro scopi.</h:div><h:div>8.3. Una volta individuate le aree di compromissione della attività e degli interessi dell’ente, deve poi essere stabilito che tale compromissione è conseguenza ed effetto del collegamento che gli amministratori, o altri dipendenti del comune, abbiano con la criminalità organizzata in questione. La giurisprudenza ha più volte affermato - a tale proposito - che lo scioglimento ex art. 143 D. L.vo 267/00 è legittimo sia qualora sia riscontrato il coinvolgimento diretto degli organi di vertice politico-amministrativo, sia anche, più semplicemente, per l'inadeguatezza dello stesso vertice politico-amministrativo a svolgere i propri compiti di vigilanza e di verifica nei confronti della burocrazia e dei gestori di pubblici servizi del Comune, che impongono l'esigenza di intervenire per apprestare tutte le misure e le risorse necessarie per una effettiva e sostanziale cura e difesa dell'interesse pubblico, leso dalla compromissione derivante da ingerenze estranee riconducibili all'influenza ed all'ascendente esercitati da gruppi di criminalità organizzata (in tal senso: T.A.R. Lazio, sez. I, 3.4.2018, n. 3675; TAR Lazio, Sez. I, 28.8.15, n. 10899 e Cons. Stato, Sez. III, 6.3.12 n. 1266.). La giurisprudenza ha affermato, inoltre, che “<corsivo>l'esatta distinzione tra attività di gestione ed attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo non esclude che il non corretto funzionamento degli apparati dell'amministrazione sia addebitabile all'organo politico quando non risultano le attività di indirizzo e di controllo dirette a contrastare tale cattivo funzionamento</corsivo>” (Cons. Stato, Sez. III, n. 4578/17 cit.). </h:div><h:div>8.3.1. In particolare, la previsione di cui al comma 2 dell’art. 143 D. L.vo 267/00, secondo cui “<corsivo>Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato</corsivo>”, sottende che il condizionamento degli amministratori, indicati al comma 1, ad opera della criminalità organizzata, ovvero un collegamento diretto o indiretto di essi alle relative consorterie, può legittimamente essere presunto ove tali collegamenti o condizionamenti siano acclarati in capo ai dipendenti o ai dirigenti dell’ente locale; di conseguenza, “<corsivo>una volta constatato l’asservimento dell’ente agli interessi della criminalità organizzata, gli amministratori non possono invocare la loro ignoranza relativamente al collegamento alla criminalità organizzata di dipendenti o dirigenti; sicché, ad evitare la decisione di sciogliere l’ente – pur sempre possibile ai sensi dell’art. 143, comma 5, T.U.E.L. – gli amministratori hanno l’onere di dimostrare di aver agito non solo per riportare ordine nella amministrazione dell’ente, ma più specificamente per individuare e contrastare le forme e le fonti del condizionamento mafioso, e del conseguente pregiudizio per l’ente</corsivo>.” (TAR Lazio-Roma, Sez. I, 5.02.19 n. 1433).</h:div><h:div>8.4. Infine va ricordato che, parimenti per consolidato orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. III, 18.10.18, n. 5970), lo scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell’art. 143 T.U.E.L. non si giustifica, necessariamente, solo a fronte del riscontro di una molteplicità di aree di compromissione e, correlativamente, di canali di infiltrazione e condizionamento della criminalità organizzata di stampo “mafioso” nella vita dell’ente, potendo essere sufficiente a tale scopo, a seconda dei casi, anche l’individuazione di alcune situazioni, o anche di una sola, in cui si evidenzia l’asservimento dell’ente a vantaggio di simili sodalizi.</h:div><h:div>9. Tanto premesso e ricordato in punto di diritto, il Collegio passa ora ad esaminare gli atti impugnati al fine di verificare, prima di tutto, se essi si fondino sul riscontro della effettiva compromissione di interessi del Comune di -OMISSIS- e di elementi di significato univoco, che consentano di collegare tale compromissione a fenomeni di condizionamento mafioso.</h:div><h:div>10. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2019, in realtà si fonda su una motivazione estremamente sintetica, rinviando alla allegata relazione del Ministro dell’Interno nonché alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2019.</h:div><h:div>10.1. La relazione del Ministro dell’Interno ha, in primo luogo, rinviato alla relazione del 14 febbraio 2019 del Procuratore della Repubblica titolare della Direzione Distrettuale Antimafia nonché del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, secondo cui sussistono concreti, univoci e rilevanti elementi che attestano collegamenti diretti e indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata nonché forme di condizionamento dei medesimi. Evidenzia, inoltre, la presenza nel territorio del Comune di -OMISSIS- di due potenti famiglie “‘ndranghetiste”, riconducibili al c.d. “mandamento della locride”, le quali famiglie operano in stretta sinergia, anche grazie ai vincoli di parentela sussistenti tra i rispettivi affiliati. </h:div><h:div>10.2. In questo contesto sarebbero significative tali circostanze: la continuità che caratterizza l’amministrazione comunale, che si è espressa nella elezione del medesimo Sindaco per tre mandati consecutivi; l’incendio appiccato ad un immobile di proprietà del Sindaco ed i colpi di arma da fuoco esplosi verso l’autovettura condotta da un consigliere comunale; nonché varie frequentazioni e legami di parentela tra membri degli organi elettivi e dell’apparato burocratico con persone “contrindicate”.</h:div><h:div>10.3. La relazione del Ministro rinvia anche a quanto riferito dalla Commissione d’indagine circa lo sviamento dell’azione amministrativa a vantaggio degli interessi di ambienti controindicati: tale sviamento sarebbe palesato dai plurimi affidamenti diretti e dalle irregolarità che caratterizzano vari affidamenti in somma urgenza, disposti a favore di imprese controindicate, di cui una destinataria di un diniego di iscrizione alla c.d. <corsivo>white list</corsivo>. E’ stata inoltre riscontrata inerzia del Comune nel porre in essere, con tempestività, azioni a contrasto di situazioni illegali che vedevano avvantaggiarsi imprese e/o soggetti controindicati: tale il caso della omessa riscossione di canoni di occupazione di suolo pubblico, il mancato recupero dei costi di demolizione di immobili abusivi, il mancato contrasto alla pratica del pascolo abusivo. La relazione del Ministro accenna, infine, anche a criticità nella vigilanza ed amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, in assenza di condizioni legittimanti o nella persistenza di una prolungata morosità.</h:div><h:div>11. A questo punto il Collegio ritiene opportuno esaminare la relazione della Commissione di indagine, del 1° febbraio 2019, acquisita in copia integrale al fascicolo del giudizio a seguito della istruttoria disposta, al fine di verificare quali, tra le situazioni che sono ivi indicate come fonte di vantaggio per la criminalità organizzata e di compromissione degli interessi della Amministrazione comunale, possano effettivamente considerarsi tali, tenendo conto anche dei rilievi critici mossi dal ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio e nelle successive memorie.</h:div><h:div>11.1. La prima vicenda di interesse ai fini del decidere riguarda l’affidamento di lavori in somma urgenza che il Comune ha ordinato il 23 gennaio 2017 alla “Ditta E. s.r.l., di V.P.”. Tale affidamento, per cui il Comune ha sostenuto un onere di 26.840,00 euro, si è caratterizzato per varie irregolarità, prima fra tutte la mancanza della perizia estimativa dei lavori necessari a porre rimedio al pericolo di pregiudizio per l’incolumità pubblica, documento necessario ad ottenere dal Consiglio Comunale l’autorizzazione alla spesa. Nel caso di specie, alla mancanza di tale documento si è sopperito mediante atti redatti 8 mesi dopo. L’ordine di servizio, inoltre, indicava anche in maniera assai generica il luogo in cui dovevano essere effettuati i lavori. Infine nel caso di specie la Commissione di indagine ha riscontrato che l’operatore economico beneficiato si è visto respingere la richiesta di iscrizione nella <corsivo>white list</corsivo>, essendo il relativo titolare appartenente ad una famiglia affiliata ad una delle locali famiglie della “‘ndrangheta”.</h:div><h:div>11.2. Un altro affidamento in somma urgenza di cui riferisce la Commissione d’indagine, e che presenta aspetti di collegamento alla criminalità organizzata, risale, anche in questo caso, ad un ordinativo del 23 gennaio 2017, ed ha ad oggetto la ricostruzione di argini fluviali crollati a seguito di eventi alluvionali ed il ripristino di viabilità, per contrastare l’isolamento di alcuni nuclei abitati. Anche in questo caso è stata rilevata la mancanza della perizia giustificativa, mentre il titolare della ditta individuale aggiudicataria, M.B., risulta avere una lunga storia di frequentazioni con soggetti pluripregiudicati per reati, anche gravi, di tipo comune; la di lui moglie, inoltre, è nipote di altro noto pluripregiudicato (C.L.), che è stato indagato anche per il reato di associazione di stampo mafioso. I ricorrenti fanno rilevare che la ditta individuale in questione risulta iscritta alla <corsivo>white list</corsivo>, ma tale iscrizione risale – almeno secondo quanto si evince dall’estratto della <corsivo>white list</corsivo> versato in atti - al maggio 2020, e non v’è prova che si tratti di una iscrizione risalente all’epoca dell’affidamento in questione.</h:div><h:div>11.3. L’1 febbraio 2017 sono poi stati disposti lavori in somma urgenza per l’eliminazione della condizione di rischio e pericolo derivante da allagamenti. La procedura anche in questo caso si è caratterizzata per irregolarità, tra cui la mancanza della perizia giustificativa e la mancanza del verbale di accesso. Il Comune ha sostenuto un costo complessivo di 9.295,00 euro, e l’aggiudicatario, tale G.G.C., è risultato essere nipote del capogruppo di maggioranza del Comune di -OMISSIS-, oltre che fratello di un pregiudicato, condannato all’esito di un importante processo celebrato a Torino contro alcune cosche della “‘ndrangheta” insediatesi in Piemonte. Anche in questo caso l’affidatario non risulta iscritto alla <corsivo>white list</corsivo>, né risulta che abbia richiesto tale iscrizione.</h:div><h:div>11.4. La medesima ditta individuale è stata beneficiata, lo stesso giorno, di un altro affidamento in somma urgenza, per lavori di pronto intervento necessari per l’eliminare il rischio connesso allo stato pericolante di un muro di sostegno, sovrastante la via pubblica. In questo caso l’onere a carico del Comune è stato di 16.723,30 euro, e sono riscontrabili analoghe irregolarità nella pratica.</h:div><h:div>11.5. La Commissione ha poi segnalato che la ditta “E. s.r.l., di V.P.”, già citata al paragrafo 11.1, è stata beneficiata, il 17 ottobre 2018, di un altro affidamento in somma urgenza, benché nel frattempo fosse stato istituito “<corsivo>l’elenco delle ditte presso cui attivare forniture di beni, lavori e servizi a carattere d’urgenza e somma urgenza</corsivo>”, nel quale la “E. s.r.l., di V.P.” non era inclusa. Anche in questo caso l’affidamento si é caratterizzato dalle già viste irregolarità, ed in particolare dalla mancanza della perizia giustificativa che dovrebbe essere sempre acquisita prima dell’ordinativo. Il pagamento dei lavori è stato deliberato dal Consiglio Comunale come debito fuori bilancio, con il parere contrario del Revisore dei conti, e nonostante il già evidenziato diniego di iscrizione alla <corsivo>white list</corsivo>, opposto alla ditta in questione.</h:div><h:div>11.6. Altri affidamenti in somma urgenza connotati da irregolarità sono stati segnalati nella relazione della Commissione di accesso, ma la rilevanza di essi è opinabile, dal momento che non risultano averne beneficiato soggetti legali alle locali cosche mafiose. </h:div><h:div>11.7. Peraltro, le ditta sopra citate, ( e cioè: la “E. s.r.l. di V.P.”, la ditta individuale M.B. e la ditta individuale G.G.C.), sembrerebbero essere anche le uniche per le quali il Consiglio Comunale ha deliberato il pagamento delle rispettive spettanze come debiti fuori bilancio, atteso che tutte le altre ditte affidatarie di lavori in somma urgenza (ad eccezione di una) non sono state pagate, in attesa che il Comune di -OMISSIS- accedesse a un finanziamento speciale stanziato dalla Regione Calabria per far fronte ad eventi alluvionali. Altra circostanza che si ripete in questi affidamenti è costituita dal fatto che il RUP non chiedeva, né prima di affidare i lavori, né in momento successivo, la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di legge, e tale adempimento, seppure non obbligatorio, avrebbe potuto tutelare maggiormente l’Ente contro il rischio di contrarre con imprese controindicate.</h:div><h:div>12. La Commissione di indagine ha effettuato rilievi anche in ordine all’atteggiamento dell’Amministrazione nei confronti dell’abusivismo edilizio.</h:div><h:div>12.1. E’ emerso, dall’attività di indagine, che nel maggio 2018 l’Assessore comunale al territorio ed il Segretario del Comune trasmettevano alla Procura della Repubblica una nota in cui si affermava che nel mese precedente non era stato rilevato alcun abuso edilizio, e ciò malgrado fosse invece pervenuta al Comune una segnalazione circa possibili abusi commessi dal Sindaco G.M., dal Responsabile dell’Ufficio Cimiteriale e Acquedotto R.S., nonché dall’istruttore geometra presso l’Ufficio Tecnico, G.T.. Tale episodio veniva, tuttavia, segnalato da due consiglieri comunali di minoranza, così che la Commissione poteva accertare che effettivamente il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, ing. D.S., aveva ricevuto segnalazione dei presunti abusi edilizi sin dal 16 aprile 2018, ma aveva omesso di effettuare i necessari sopralluoghi e di girare la segnalazione alla Polizia Locale. Indagini successivamente effettuate dai Carabinieri consentivano di acclarare che, in effetti, il sig. G.T. aveva realizzato un piano mansardato in difformità dal titolo edilizio, il figlio del sig. R.S. aveva realizzato un balcone senta alcun titolo edilizio, mentre a carico del Sindaco G.M. non si registrava alcuna irregolarità.</h:div><h:div>12.2. La vicenda è stata quindi ritenuta, dalla Commissione di indagine, sintomatica di disordine, di mancanza di attività di prevenzione e repressione, come avviene spesso nelle realtà in cui si risente il condizionamento della criminalità organizzata, e comunque disvelatrice di gravi omissioni ai propri doveri da parte del Sindaco e del Responsabile dell’Ufficio Tecnico.</h:div><h:div>13. La Commissione d’accesso ha anche rilevato 4 situazioni di occupazione di suolo pubblico in relazione alle quali si registra morosità nel pagamento del canone, che per lungo tempo il Comune ha omesso di sollecitare. In una di tali situazioni il titolare dell’esercizio pubblico, sarebbe di fatto riconducibile ad un noto pluripregiudicato, anche per reati mafiosi, affiliato ad una delle locale cosche di “‘ndrangheta”. In due degli altri casi si registrano, invece, rapporti di parentela tra i titolari degli esercizi pubblici ed alcuni degli amministratori: e cioé l’assessore al Settore vigilanza, L.S., ed il Presidente del Consiglio Comunale. </h:div><h:div>13.1. La Commissione fa rilevare, peraltro, che altre situazioni di morosità, nel pagamento del canone, sono state fatte regolarizzare dal Comune nel corso degli anni, ragione per cui la mancata regolarizzazione delle situazioni sopra ricordate sembrerebbe doversi attribuire a veri e propri favoritismi. La Commissione ha inoltre segnalato che nel giugno 2018 una locale Associazione, che ha denunciato abusi edilizi e varie situazioni simili, ha subito un incendio doloso della propria struttura.</h:div><h:div>14. In relazione a beni confiscati ad una delle locali cosche di “‘ndrangheta”, la Commissione ha rilevato non solo che a distanza di molti anni il Comune non era riuscito a trovare per essi una conveniente destinazione, tra quelle possibili in base alla normativa di settore, ma neppure aveva rinunciato alla proprietà né si era curata di evitare che i beni fossero abusivamente utilizzati da soggetti non aventi titolo. </h:div><h:div>14.1. I beni, costituiti per lo più da terreni agricoli, erano stati consegnati al Comune di -OMISSIS-, liberi a sgombri da cose e persone, sin dal 22 gennaio 2009. La Commissione ha accertato che in una nota del settembre 2018, redatta dall’assessore alla Vigilanza L.S. nonché dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, ing. R.S., gli immobili erano segnalati liberi da cose e persone o da nuovi manufatti, mentre i Carabinieri hanno accertato, a seguito di sopralluoghi, che vari terreni erano perfettamente coltivati e curati, e su alcuni si notavano giocattoli che indicavano la presenza di bambini. Con particolare riferimento al terreno censito al Foglio 61, mapp. 326, i due dipendenti del Comune, constatandone il buono stato d’uso, richiesti di fornire chiarimenti avevano persino affermato, in una nota del dicembre 2018, che “<corsivo>in attesa dei risultati dell’evidenza pubblica per l’assegnazione degli immobili confiscati, non viene considerato da quest’Ufficio come attività in contrasto con la natura pubblica dell’immobile</corsivo>”. Tuttavia la Commissione ha accertato che quel terreno, come altri terreni confiscati, era limitrofo ad un fabbricato residenziale facente capo alla medesima cosca di “‘ndrangheta”, alla quale il terreno era stato confiscato, ragione per cui si poteva inferire che l’abusiva utilizzazione dei terreni avvenisse ad opera di soggetti appartenenti alla medesima famiglia “mafiosa”, e ciò con la complicità o connivenza di organi dell’apparato burocratico.</h:div><h:div>15. Viene ancora segnalata, dalla Commissione, la vicenda relativa alla demolizione di un gruppo di villette abusivamente realizzate e mai finite, realizzate nei primi anni Ottanta.</h:div><h:div>15.1. Indicativo dell’interesse della criminalità organizzata per tale complesso è il fatto che esso è stato sequestrato e confiscato con decreto del dicembre 1987. Tale decreto è stato successivamente dichiarato nullo, ma era poi disposto nuovo sequestro nel 1998, come misura di prevenzione. Il Comune è riuscito a demolirlo nel 2012, grazie ad un finanziamento ottenuto dalla Regione, previa acquisizione di parere favorevole da parte del Giudice Delegato.</h:div><h:div>15.2. Ciò che la Commissione di indagine ha ritenuto anomalo è il fatto che il Comune, ancora una volta con l’avallo del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, non ha ancora oggi esercitato l’azione di rivalsa nei confronti dei responsabili dell’abuso edilizio, per il recupero delle spese di demolizione, e tanto invocando la necessità di acquisire il parere del Giudice Delegato e degli Amministratori giudiziari: l’anomalìa è confermata dalla circostanza che i proprietari del terreno e delle villette sequestrate erano (non è chiaro se non frattempo sia intervenuta la confisca) soggetti di spicco di una delle locali cosche di “‘ndrangheta”.</h:div><h:div>16. Ulteriore anomalìa è stata riscontrata dalla Commissione nel fatto che il Comune di -OMISSIS-, per sopperire alla mancanza di un Corpo di Polizia Municipale, ha conferito un incarico dirigenziale di vigilanza all’assessore L.S., che quindi è responsabile di un “Servizio di Polizia Municipale”, che dirige in collaborazione con due unità di ausiliari del traffico. </h:div><h:div>16.1. L’incarico all’assessore L.S. sarebbe illegittimo, in quanto nel Comune di -OMISSIS- v’erano, e vi sono, altre figure dirigenziali, alle quali l’incarico avrebbe potuto essere conferito ai sensi dell’art. 109 TUEL. </h:div><h:div>16.2. Contestualmente, e pur a fronte della carenza esistente nel Settore della Polizia Municipale, il Comune di -OMISSIS- ha preferito potenziare l’Ufficio Tecnico, indicendo una procedura selettiva che, secondo le previsioni di voci circolanti all’epoca, è stata vinta dal geom. G.T., fratello del vice-sindaco, soggetto che è stato visto in compagnia di pregiudicati e che è stato notato lavorare all’interno dell’Ufficio Tecnico già prima che vincesse il concorso, senza averne titolo e senza percepire compensi: fonti confidenziali l’hanno indicato come uomo di fiducia che la criminalità organizzata locale ha voluto insediare all’interno dell’Ente.</h:div><h:div>17. La Commissione di indagine ha riferito, ancora, dell’ordine che il Sindaco, ai sensi dell’art. 54 TUEL, ha impartito, il 12 maggio 2017, all’Associazione “San Giorgio” affinché accogliesse in una struttura di cui aveva disponibilità minori non accompagnati: veniva quindi stipulata tra il Comune e l’Associazione una convenzione, della durata prevista fino al 31 dicembre 2017, che prevedeva l’erogazione di un contributo statale di euro 45/die per minore ospitato. La convenzione veniva rinnovata, nel marzo 2018, fino al 31 dicembre 2018. E’ però emerso che l’Associazione menzionata non aveva ottenuto il necessario accreditamento da parte della Regione Calabria, quindi il Comune non avrebbe potuto convenzionarsi con essa. </h:div><h:div>17.1. Con ciò facendo il Comune ha messo l’Associazione in condizioni di poter accedere indebitamente ai contributi del fondo nazionale per l’accoglienza, ottenendo una liquidazione che la Commissione ha accertato ammontare a 306.945,00 euro, e ciò malgrado il Presidente e legale rappresentante legale della struttura sia stato segnalato, in molte occasioni, in compagnia di pregiudicati, anche per reati di tipo “mafioso”, e sia figlio di noto pluripregiudicato, ritenuto elemento di spicco di una nota cosca locale della “‘ndrangheta”. Il coinvolgimento di quest’ultimo sarebbe confermato dal fatto che nella di lui casa risulta aver sede anche l’Associazione.</h:div><h:div>18. La Commissione ha segnalato, ancora, una situazione di pascolo abusivo, insediato su un’area in relazione alla quale dal 2014 vige un’ordinanza che vieta il pascolo: la suddetta attività di pascolo é notoria e viene esercitata dalla famiglia S., che utilizza quale ricovero per gli animali le vestigia di un antico castello ivi esistente, classificato quale sito di interesse culturale. Gli animali di proprietà della famiglia S. hanno più volte danneggiato proprietà di terzi, vagando liberi, ma le segnalazioni rivolte al Sindaco o al Responsabile della Vigilanza non hanno mai sortito alcun effetto.</h:div><h:div>18.1. La Commissione considera anche tale situazione indicativa di condizionamento mafioso, poiché in generale il pascolo abusivo è storicamente uno dei mezzi con cui le cosche della “‘ndrangheta” esprimono il controllo del territorio; nella specie i membri della famiglia S., pur non essendo mai stati indagati  per reati mafiosi, sono ritenuti vicini ad una delle cosche locali della “‘ndrangheta”, e comunque sono stati coinvolti in varie indagini giudiziarie, anche per reati che potrebbero essere considerati come “reati spia” (ad esempio: detenzione illegale di esplosivi; omicidio aggravato; detenzione e traffico di sostanze stupefacenti).</h:div><h:div>19. Significativa è anche la circostanza secondo cui sussiste nel Comune un elevato tasso di morosità nel pagamento dei tributi comunali: la TARI, infatti, nel 2018 sarebbe stata pagata solo da 250 utenti su circa 1700; il servizio idrico integrato è stato pagato, nel 2016, da 454 utenti su 1418 utenze denunciate.</h:div><h:div>19.1. La Commissione, a seguito di approfondimenti istruttori, ha anche accertato che 7 soggetti sono costantemente morosi con riferimento a tutti i tributi, e di questi tutti hanno precedenti per reati anche gravi, alcuni anche per associazione di stampo mafioso o per “reati spia”. L’indagine ha consentito altresì di acclarare che anche diversi Amministratori e funzionari del Comune sono morosi, per alcuni tributi e/o per alcuni anni.</h:div><h:div>20. Sin qui sono state esaminate singole situazioni in cui effettivamente si riscontra immediatamente attività dell’ente a favore della criminalità organizzata, con possibile e contestuale pregiudizio per il Comune. Si tratta, dunque, di situazioni che oggettivamente e astrattamente sono spiegabili con fenomeni di condizionamento mafioso esercitati su dipendenti e/o Amministratori dell’ente, e non solo con la casualità. In un simile contesto la presenza di Amministratori o dipendenti che risultino avere legami o frequentazioni con esponenti della criminalità organizzata può ragionevolmente essere ritenuta significativa ai fini della adozione di un provvedimento ex art. 143 T.U.E.L.</h:div><h:div>20.1. Sotto questo profilo la Commissione di accesso ha sottolineato che un collaboratore di giustizia aveva riferito del Sindaco, G.M., famigliarità con un esponente di una delle cosche locali, con il quale era stato visto a cena nel 2010, unitamente ad un paio di collaboratori, pregiudicati per reati gravi, di tipo comune e “mafioso”; inoltre é stato più volte visto e controllato in compagnia di soggetti “controindicati”, alcuni dei quali riconducibili ad associazioni di tipo criminale; ha anche subito proprio in tempi recenti un atto intimidatorio, consistito nell’incendio della sua abitazione. Il figlio, D.M., è stato coinvolto in una indagine avente ad oggetto associazione a delinquere finalizzata a traffico internazionale di sostanze stupefacenti, e la moglie è cugina di due fratelli la cui appartenenza alla “‘ndrangheta” piemontese è stata acclarata.</h:div><h:div>20.2. La vice sindaco, M.T., è sorella del geometra assunto all’Ufficio Tecnico a seguito della su ricordata procedura selettiva, e di cui fonti confidenziali riferiscono essere l’uomo di fiducia di una delle cosche locali all’interno dell’Ente.</h:div><h:div>20.3. Anche il Consigliere di maggioranza M.C. è cugino di primo grado di uno dei fratelli C., esponente di una cosca.</h:div><h:div>20.4. Il Consigliere di maggioranza E.M.M. é cognato del Sindaco, e quindi i cugini sono gli stessi di cu s’è già detto, condannati per reati mafiosi, in esito ad una importante indagine sulle cosche di “‘ndrangheta” presenti in Piemonte.</h:div><h:div>20.5. Il Consigliere di minoranza V.S., è nipote dei fratelli C., tutti pregiudicati ed uno dei essi anche ritenuto uomo di fiducia del defunto capo cosca A.R.; questo stesso consigliere di minoranza ha subito il danneggiamento della propria auto, con colpi d’arma da fuoco; il medesimo, pur eletto nell’opposizione, ha costituito un gruppo consigliare unipersonale, votando favorevolmente anche punti all’ordine del giorno proposti dalla maggioranza.</h:div><h:div>20.5. Il padre del citato consigliere di minoranza, F.S., responsabile del settore amministrativo ed affari generali, è cognato dei fratelli C., da uno dei quali è stato anche minacciato, apparentemente perché attribuisce ai predetti fratelli C. la responsabilità dell’atto intimidatorio subito dal figlio, ed anche perché si rivolge ai Carabinieri.</h:div><h:div>20.6. L’ing. R.S., responsabile dell’Ufficio Tecnico, benché non segnalato per frequentazione con soggetti controindicati, vanta vari precedenti penali ed oggettivamente ha tenuto condotte – di cui sopra si è dato conto – che denunciano propensione a favorire interessi particolari, in particolare anche facenti capo a membri delle locali cosche o soggetti a loro vicini (eloquente, a tale proposito, il comportamento tenuto in relazione alla situazione di pascolo abusivo, alla vigilanza sui terreni confiscati alla famiglia M., alla rivalsa verso membri della famiglia mafiosa R., dopo la demolizione del complesso di villette abusive e sequestrate in prevenzione).</h:div><h:div>21.Quanto evidenziato nel paragrafo che precede porta a ritenere nei confronti degli organi del Comune di -OMISSIS- la presenza di pressioni da parte dei “clan” della criminalità organizzata locale, trovando una sola apparente resistenza, essendo evidente che gli interessi del Comune di -OMISSIS- - e non solo – sono, in vari ambiti dell’azione amministrativa, compromessi a causa dell’asservimento agli opposti interessi facenti capo a soggetti appartenenti o vicini alle locali cosche di “‘ndrangheta”, ed essendo parimenti evidente che non possono considerarsi delle mere coincidenze gli atti intimidatori subiti dal Sindaco, dal consigliere di minoranza V.S. e dal padre di costui. Del resto, anche la circostanza che diversi degli Amministratori, eletti nell’ultima tornata elettorale, abbinano fatto parte anche delle ultime due passate Amministrazioni, fa ritenere stabili contatti con la criminalità organizzata.</h:div><h:div>22. Alla luce delle dianzi esposte considerazioni si può affermare che la penetrazione della criminalità organizzata in vari settori di attività del Comune, della quale si è dato conto nei paragrafi che precedono, in cui si è riferito di avvenimenti occorsi in tempi recenti, è non episodica ed è ragionevolmente conseguente a fenomeni di condizionamento degli organi amministrativi o dell’apparato burocratico.</h:div><h:div>23. Per concludere il Collegio deve rilevare che i ricorrenti non hanno allegato né dimostrato elementi che potessero fornire, delle circostanze riferite dalla Commissione d’indagine, una diversa chiave di lettura, né hanno allegato d’aver posto in essere azioni concrete, ed in fatto, con cui l’Amministrazione sarebbe andata contro gli interessi della criminalità organizzata, limitandosi ad enumerare una serie di iniziative compendiatesi solo in mere esternazioni formali o, comunque, estrinsecatesi a posteriori, e quindi non finalizzate a prevenire.</h:div><h:div>24. Le considerazioni che precedono giustificano la declaratoria di infondatezza dei motivi da III a IVX.</h:div><h:div>25. Per quanto riguarda il II motivo, con cui i ricorrenti lamentano la contraddittorietà tra il provvedimento dissolutorio e certe dichiarazioni rese dal Prefetto, il Collegio deve dichiararne la totale infondatezza, stante che le dichiarazioni rese pubblicamente dal Prefetto si limitavano ad enunciare il basso tasso di delittuosità registrato nel territorio del Comune di  -OMISSIS- in tempi recenti, il che non equivale affatto ad affermare l’insussistenza di fenomeni di condizionamento da parte delle cosche della “‘ndrangheta” per come illustrate e riscontrate.</h:div><h:div>26. Venendo, infine, alla disamina del primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti in sostanza lamentano che il Ministro avrebbe delegato alla Commissione d’accesso la valutazione relativa alla possibilità di disporre misure alternative a quella dissolutoria, eccependo altresì il difetto di motivazione sulle ragioni per cui non sono state disposte misure alternative, il Collegio rammenta che la Sezione (cfr. sentenza n. 1433 /2019) ha già avuto modo di precisare che l’indicazione di misure alternative “<corsivo>deve ritenersi necessaria solo quando, ai sensi dell’art. 143, comma 5, non viene disposto lo scioglimento dell’ente pur in presenza di elementi indicativi del condizionamento mafioso sull’ente: in tal caso l’indicazione dei provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico è indispensabile per indirizzare l’azione degli amministratori, anche perché si sceglie di continuare a dare loro fiducia e quindi debbono dimostrare di essere concretamente disponibili a compiere certi passi in contrasto alla criminalità organizzata. Una tale esigenza, evidentemente, non sussiste nel caso in cui viene disposto lo scioglimento, che comporta l’insediamento di una commissione statale che si sostituisce nella gestione dell’ente</corsivo>”.</h:div><h:div>26.1. Il comma 7 bis, introdotto nel corpo dell’art. 143 dal D.L. n. 113/2018, convertito nella L. n. 132/2018, si fonda, invece, addirittura, sul riscontro della situazione di cui al comma 7, cioè sulla mancanza dei presupposti per disporre lo scioglimento, situazione in presenza della quale “<corsivo>il prefetto, sulla base delle risultanze dell'accesso, al fine di far cessare le situazioni riscontrate e di ricondurre alla normalita' l'attivita' amministrativa dell'ente, individua, fatti salvi i profili di rilevanza penale, i prioritari interventi di risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione di un termine per l'adozione degli stessi, e fornisce ogni utile supporto tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici. Decorso inutilmente il termine fissato, il prefetto assegna all'ente un ulteriore termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il quale si sostituisce, mediante commissario ad acta, all'amministrazione inadempiente. Ai relativi oneri gli enti locali provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci”</corsivo>.</h:div><h:div>26.2. La norma in questione, attribuisce direttamente ai prefetti la decisione circa quali iniziative adottare per far cessare le situazioni di compromissione dell’attività amministrativa. Dal momento che nell’<corsivo>incipit</corsivo> il comma 7-bis richiama il precedente comma 7, che fissa il dovere del Ministro di chiudere formalmente il procedimento anche quando non si ravvisino i presupposti per disporre lo scioglimento del consiglio comunale, è da ritenere che il prefetto possa esercitare le attribuzioni indicate al comma 7-bis solo dopo che il Ministro abbia chiuso il procedimento senza disporre lo scioglimento, dando atto che non ne ricorrono i presupposti.</h:div><h:div>26.3. In definitiva è evidente che nel momento in cui viene riconosciuta la sussistenza dei presupposti per disporre lo scioglimento del consiglio comunale, il Ministro, ed a catena la Presidenza del Consiglio e poi il Presidente della Repubblica, non hanno l’onere di motivare le ragioni per cui non dispongono le misure alternative, stante che l’ordinamento ha individuato proprio lo scioglimento del consiglio come misura ordinaria per far fronte alla situazione venutasi a creare: è semmai quando si decida di non disporre lo scioglimento, pur in presenza dei presupposti, che l’onere di motivazione deve intendersi rafforzato.</h:div><h:div>26.4. Nella specie, per tutte le ragioni sovra esposte, il Collegio ritiene che effettivamente ricorressero i presupposti per disporre lo scioglimento, ragione per cui né si può ravvisare difetto di motivazione nei provvedimenti impugnati, circa la mancata scelta di misure alternative, né si può affermare che il Ministro abbia omesso di esercitare una competenza, delegandola alla Commissione di accesso, che si è limitata ad esprimere l’opinione che ricorressero i presupposti per disporre lo scioglimento.</h:div><h:div>27. Il Collegio ritiene, conclusivamente, che le Amministrazioni resistenti abbiano fatto buon governo delle norme e dei principi giurisprudenziali richiamati nella prima parte della motivazione in diritto, ragione per cui il ricorso va respinto. </h:div><h:div>28. La complessità e delicatezza delle questioni trattate giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese del giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti, dell’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, del Comune di -OMISSIS- e di ogni altra persona fisica o giuridica menzionata nella presente sentenza.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="07/10/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Roberta Ravasio</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>