<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20190669320200523171121033" id="20190669320200523171121033" modello="2" modifica="6/1/2020 2:18:14 PM" pdf="3" ricorrente="Giampiero Modaffari" stato="4" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="06693"/><fascicolo anno="2020" n="05843"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190669320200523171121033.xml</file><wordfile>20190669320200523171121033.docm</wordfile><ricorso NRG="201906693">201906693\201906693.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 1\2019\201906693\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>antonino savo amodio</firma><data>01/06/2020 14:18:14</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Ivo Correale</firma><data>01/06/2020 08:11:25</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>01/06/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonino Savo Amodio,	Presidente</h:div><h:div>Ivo Correale,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Lucia Maria Brancatelli,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento previa sospensione</h:div><h:div>- del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2019, pubblicato sulla GURI n. 104 del 30 aprile 2019, con cui le Amministrazioni resistenti disponevano lo scioglimento del Consiglio Comunale di -OMISSIS-;</h:div><h:div>- della delibera del Consiglio dei Ministri del 26 marzo 2019, con cui è stata approvata la proposta di scioglimento del Consiglio comunale di -OMISSIS-;</h:div><h:div>- della proposta di scioglimento del Consiglio comunale di -OMISSIS-, formulata dal Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>- per quanto possa occorrere, della relazione prot. 105/A.F.I./O.E.S. del 14 febbraio 2019, redatta dal Prefetto di Caltanissetta e trasmessa al Ministro dell'Interno;</h:div><h:div>- della relazione redatta dalla Commissione di indagine nominata dalla Prefettura di Caltanissetta per l'ispezione all'interno dell'Amministrazione comunale di -OMISSIS-e la verifica dei presupposti per l'adozione del decreto di scioglimento del Consiglio comunale, nota ai ricorrenti solo nella sua versione parziale, piena di omissis.</h:div><h:div>- Tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 6693 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Comune di -OMISSIS-e Commissione Straordinaria per la Gestione del Comune di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta e della Presidenza della Repubblica, con la relativa documentazione;</h:div><h:div>Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. -OMISSIS-/2019 del 4.7.2019;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive e l’ulteriore documentazione acquisita;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l’art. 84 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in l. 27/2020;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza del 20 maggio 2020 il dott. Ivo Correale in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. n. 18/2020 cit.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>I presupposti dell’attuale contenzioso trovano origine nel decreto del Presidente della Repubblica in epigrafe, e in tutti gli atti correlati, tra cui la proposta del Ministro dell’Interno, la relazione prefettizia e la relazione della Commissione di accesso, con cui è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di -OMISSIS-(CL), ai sensi dell’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000 (“TUEL”).</h:div><h:div>I ricorrenti, nella loro qualità – il primo di Sindaco e gli altri di consiglieri comunali eletti a seguito del relativo ballottaggio avvenuto il date 8 e 9 giugno 2014 - ne chiedono l’annullamento, previa sospensione, per i motivi che si vanno a sintetizzare.</h:div><h:div>I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ ART. 7 E SS. DELLA L. 7</h:div><h:div>AGOSTO 1990 N. 241 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8 DELLA L. N. 241/1990. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.”</h:div><h:div>Non risultava rispettata la prescrizione di cui all’art. 7 l. n. 241/90 sulla partecipazione e comunicazione di avvio procedimentale, secondo le conclusioni di ordine generale individuate dalla giurisprudenza che era richiamata.</h:div><h:div>“II. SULLA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA DIFESA MATERIALE E SULLA NECESSITÀ DI UN’ORDINANZA ISTRUTTORIA CON CUI SI EMANI UN ORDINE DI ESIBIZIONE DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI.”</h:div><h:div>Vi era stata una grave violazione del diritto di difesa degli interessati, anche ai sensi dell’art. 24 Cost., dato che era risultata conoscibile la relazione della Commissione di accesso nominata dal Prefetto competente solo nella sua versione “omissata”, così da non aver messo a disposizione la documentazione integrale alla base del provvedimento dissolutorio, necessaria anche a questo giudice per farsi un suo autonomo convincimento.</h:div><h:div>“III. VIOLAZIONE DELL’ART. 143, COMMA 1 DEL DLGS N. 267/2000. ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SAN CATALDO PER ILLOGICITÀ, ARBITRIO E INGIUSTIZIA MANIFESTI, NONCHÉ PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 143 DLGS 267/2000. IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ DEL PROVVEDIMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE, NONCHÉ DELLA BUONA FEDE.”</h:div><h:div>I ricorrenti evidenziavano che il provvedimento impugnato prendeva le mosse dalla c.d. operazione di polizia denomina “Pandora” ed esaminavano i singoli profili ritenuti decisivi per disporre lo scioglimento in questione.</h:div><h:div>Essi, pertanto, si soffermavano su ciascuno di essi, come illustrati nella relazione prefettizia allegata al provvedimento impugnato per confutare le conclusioni dell’Amministrazione.</h:div><h:div>In particolare, sulle asserite irregolarità nella gestione del contratto di appalto relativo al servizio di gestione dei rifiuti, i ricorrenti illustravano tutte le tappe amministrative (con l’indicazione delle determine dirigenziali e delle delibere relative) che avevano portato all’approvazione del necessario “Piano di intervento” ai sensi dell’art. 1, comma 2, l. R. n. 3/2013 e all’affidamento del servizio, ponendo in luce l’enorme complessità della procedura, che vedeva coinvolti anche l’Anac con un parere da questa espresso, l’U.RE.CA., l’Assessorato regionale all’energia, la Società d’ambito e le Prefetture competenti, per evidenziare che non vi era stata alcuna attività di rallentamento nell’espletare la relativa gara e che il Sindaco aveva sollecitato più volte l’Ufficio Tecnico a provvedere, il RUP e gli altri uffici competenti, risultando necessario l’indizione di una “gara ponte” nelle more dell’affidamento definitivo, fermo restando che la suddetta operazione di polizia aveva escluso ogni responsabilità penale dell’intera compagine politica e che il controllo dei requisiti tecnici delle imprese affidatarie non spettava al Sindaco stesso ma all’Ufficio Tecnico. Vi erano state numerosi contestazioni al momento di ogni riscontrato disservizio e il costo annuo del servizio si era notevolmente abbassato dopo l’insediamento della “Giunta -OMISSIS-”, senza che fosse provato alcun intervento della malavita organizzata.</h:div><h:div>Sulla vicenda relativa al c.d. “Contratto di quartiere” a all’aggiudicazione in base a un’offerta “anomala”, i ricorrenti evidenziavano che il Sindaco non era a conoscenza degli aspetti tecnici di ogni singola gara né poteva svolgere una funzione di controllo sugli oltre 130 dipendenti, dovendosi limitare a fornire un indirizzo politico all’Amministrazione, fermo restando che la determina di aggiudicazione era stata adottata a pochi mesi dall’insediamento nella nuova Giunta nel 2014 e senza ingerenza della malavita organizzata; inoltre, era stato deliberato nel 2015 che qualunque affidamento di lavori in economia doveva soggiacere alle indicazione di cui all’art. 125 d.lgs. n. 16372006 vigente all’epoca.</h:div><h:div>Riguardo alla convenzione per il servizio di trasporto di salme e cadaveri con incarico diretto relativamente al decesso di un indigente, il Sindaco, appena appreso l’accadimento, nel 2017 aveva chiesto di conoscere il criterio di affidamento e la Giunta aveva approvato uno specifico atto di indirizzo rivolto al Dirigente competente alle politiche sociali che sollecitava il ricorso alla procedura negoziata; all’atteggiamento silente del Dirigente, seguiva un'altra delibera di Giunta nel 2018 in base alla quale era infine emanato un bando di gara, a cui aveva partecipato una sola impresa, che, se pur contigua a soggetti controindicati, non aveva effettuato alcun servizio in concreto.</h:div><h:div>Riguardo alla custodia e tumulazione di salme, prorogato annualmente mediante cottimo fiduciario, la nuova Giunta insediatasi nel 2014 aveva imposto la riduzione del 5% dell’importo totale e contestato al Dirigente il susseguirsi di inadempienze e ritardi, autorizzando la proroga al solo fine di impedire l’interruzione di un servizio pubblico in deroga e comunque prevedendo per il futuro che il servizio fosse affidato tramite gara, con consistente risparmio di spesa, azzerato a partire dal 2017 con la “reinternalizzazione” del servizio stesso. Così pure, gli odierni ricorrenti non potevano presidiare alla verifica del personale presente al cimitero, in relazione alla contestata presenza di un dipendente della cooperativa riconducibile a soggetti “controindicati” che aveva beneficiato delle proroghe.</h:div><h:div>In merito all’occupazione irregolare di alloggi popolari e alla morosità di inquilini, i ricorrenti ribadivano che le relative incombenza di sgombero e riscossione rientravano nella competenza del Dirigente e non del Sindaco, ai sensi dell’art. 107 TUEL, fermo restando che la compagine di governo locale non era rimasta inerte ma aveva dato luogo a diverse iniziative per risolvere la questione, che riguardava ben 48 famiglie disagiate.</h:div><h:div>Sull’”accordo quadro” per strade urbane ed extraurbane, e sulla manutenzione straordinaria di strade del centro urbano, i ricorrenti evidenziava che trattavasi di atti meramente gestionali e delle condotte illecite da parte di funzionari l’Amministrazione comunale non poteva accorgersene, anche se il Sindaco aveva fatto quanto nelle proprie possibilità per bloccare la discrezionalità dei suddetti funzionari nell’ambito degli affidamenti diretti di lavori e/o servizi.</h:div><h:div>Riguardo all’affidamento con somma urgenza del servizio di avviamento degli impianti centralizzati di riscaldamento della scuola “San Giuseppe”, l’affidamento in questione costituiva l’unica soluzione praticabile per l’improvviso deterioramento delle condizioni climatiche, non essendovi tempo per una gara a evidenza pubblica.</h:div><h:div>Sulla convenzione per la costruzione e gestione del cimitero comunale, la cui scadenza non aveva impedito all’impresa individuata – con rapporti con soggetti controindicati – di continuare il suo operato, i ricorrenti rilevavano che la procedura risaliva al 2002 per la durata di quindici anni e che la proposta di proroga era stata originata dagli uffici tecnici per la riscontrata complessità della procedura per consentire la continuazione dei lavori della sesta variante, anche se la Giunta aveva deliberato di nominare un “esperto” nel marzo 2019 per procedere allo studio della problematica.</h:div><h:div>In relazione alla riscossione dei tributi locali, i ricorrenti ponevano in luce che al momento del loro insediamento avevano trovato una situazione di grave arretrato, tutta imputabile alla precedente amministrazione locale, e che avevano profuso immani sforzi per sopperire, quindi, a mancanze altrui.</h:div><h:div>Infine, sui contestati rapporti parentali, i ricorrenti rilevavano che questi, considerati in quanto tali, non erano rilevanti per sostenere l’asservimento dell’Amministrazione comunale, nei suoi processi decisionali, alla malavita organizzata.</h:div><h:div>Con un primo atto difensivo, si costituivano in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta per resistere al ricorso.</h:div><h:div>Con rituali motivi aggiunti depositati il 1 luglio 2019, i ricorrenti, dopo aver reperito ulteriore documentazione, proponevano due ulteriori doglianze, lamentando la violazione dell’art. 143, comma 1, TUEL e diverse figure sintomatiche di eccesso di potere.</h:div><h:div>In particolare, i ricorrenti richiamavano alcuni stralci dell’ordinanza emessa all’esito del “processo Pandora”, da cui si evinceva l’azione del Sindaco, e del Segretario comunale, volta a sollecitare l’aggiudicazione della gara relativo all’affidamento del servizio rifiuti e, quindi, la loro estraneità a qualunque asse corruttivo come accertata dal giudice penale.</h:div><h:div>In secondo luogo, i ricorrenti si soffermavano su alcuni specifici punti della relazione prefettizia, per confutare, con il richiamo anche a copiosa documentazione, le contestazioni in ordine: a) a presunti rapporti di parentela tra alcuni dei componenti della compagine politica guidata dal Sindaco -OMISSIS- con soggetti asseritamente controindicati; b) all’asserito difetto di pubblicità delle procedure finalizzate all’assegnazione di beni confiscati alla criminalità organizzata; c) alla circostanza per la quale il Dirigente dell’Ufficio tecnico avrebbe avvantaggiato alcune imprese legate al “vertice politico,” con i suoi “stretti familiari” ovvero con “soggetti legati a vario titolo con la criminalità organizzata”; d) all’osservazione per cui il Sindaco non avrebbe avuto l’esatta percezione delle “situazioni” che avevano determinato l’adozione dell’informativa antimafia nei confronti di due società; e) alla non credibilità che la compagine politica guidata dal Sindaco</h:div><h:div>-OMISSIS- non fosse a conoscenza delle criticità relative al Dirigente dell’Ufficio Tecnico, con relativo atteggiamento di tolleranza nei confronti di quest’ultimo; f) all’eliminazione della dirigenza dall’organigramma che avrebbe favorito il prodursi delle criticità che avrebbero determinato lo scioglimento del consiglio comunale; g) a un atteggiamento di acquiescenza dell’Amministrazione in relazione a situazioni di diffusa illegittimità, compresa l’attività di riscossione delle imposte.</h:div><h:div>I ricorrenti, poi, evidenzavano l’attività che l’Amministrazione comunale aveva posto in essere per ridurre drasticamente la spesa e incrementare le entrate e il senso civico, per valorizzare il territorio, per contrastare gli affidamenti diretti.</h:div><h:div>All’esito della camera di consiglio per discutere la domanda cautelare, con l’ordinanza in epigrafe, questa Sezione, in via istruttoria, ordinava alle amministrazioni costituite il deposito di tutti gli atti e documenti in base ai quali era stato emanato il decreto di scioglimento del consiglio comunale, in forma integrale e priva di “omissis”, fissando anche, ex art. 55, comma 10, c.p.a., l’udienza di discussione del merito.</h:div><h:div>Con un secondo atto di “motivi aggiunti” depositato il 30 ottobre 2019, erroneamente più volte “doppiato” il 4 novembre 2019 come segnalato dagli stessi ricorrenti, quest’ultimi proponevano ulteriori censure in seguito all’adempimento delle Amministrazioni, fondate nuovamente sulla violazione dell’art. 143 cit. e su varie figure di eccesso di potere.</h:div><h:div>I ricorrenti lamentavano che la documentazione su cui si era basato il provvedimento impugnato costituiva un compendio istruttorio del tutto parziale e largamente insufficiente al fine di ottenere una esatta rappresentazione dei fatti, sia in quanto si trattava di soli tre segmenti (ufficio tributi, gara rifiuti e gara cimitero comunale) che costituivano una parte infinitesimale dell’intera attività amministrativa svolta, sia perché in ogni caso espressione del solo punto di vista di alcuni responsabili di settore e/o servizi, sia perché non affatto in grado di descrivere nemmeno minimamente il ruolo imponente di controllo ed impulso svolto dal Sindaco e dalla sua compagine politica.</h:div><h:div>Il Sindaco, inoltre, affermava di non essere stato udito, contrariamente a quanto scritto nella relazione (a pag. 13), pur avendo avanzato in tal senso un’espressa richiesta.</h:div><h:div>La Commissione d’accesso non aveva esaminato tutti i documenti relativi all’attività amministrativa dell’ente locale e aveva omesso accertamenti completi anche sul contesto familiare del Sindaco.</h:div><h:div>Se ciò fosse stato fatto, sarebbe emerso che il -OMISSIS- annoverava nella sua parentela – oltre a soggetti gravati di precedenti con cui però non aveva rapporti di amicizia - anche esponenti delle Forze dell’Ordine e che aveva svolto il servizio militare quale ufficiale di complemento dell’Esercito.</h:div><h:div>Risultava, inoltre, che, tra tali parenti “controindicati”, uno in particolare lo aveva minacciato su un “social network” e così aveva fatto, in una riunione presso l’aula “Falcone Borsellino”, un dipendente della ditta che in quel momento era aggiudicataria del servizio di igiene ambientale, in relazione alla posizione assunta dal Sindaco di contrarietà all’assunzione di altri dipendenti, tanto da essere posto sotto protezione della DIGOS.</h:div><h:div>Nella ricordata ordinanza penale sul processo “Pandora” era emersa, poi, la situazione di assoluta conflittualità del Sindaco con il Dirigente dell’Ufficio Tecnico e con numerosi dipendenti.</h:div><h:div>Erano quindi riportati brani di alcune intercettazioni telefoniche ove terze persone, tra cui il Segretario comunale, criticavano la posizione assunta dal Sindaco in merito a controlli e sollecitazioni che questi formulava sull’operato dell’Ufficio Tecnico in merito al servizio di raccolta rifiuti, in relazione alle disposte proroghe, il tutto a testimonianza della completa estraneità del “primo cittadino” a rapporti con la malavita organizzata di stampo “mafioso”.</h:div><h:div>L’ordinanza in questione aveva anche messo in luce che tutti i componenti della compagine politica erano risultati estranei a qualsiasi ombra o sospetto e che avevano operato legittimamente, in buona fede, senza che vi fossero, quindi, “fatti di mafia” a inquinare la gestione del servizio rifiuti.</h:div><h:div>Del tutto priva di considerazione era stata, poi, l’attività che il -OMISSIS-, anche quale consigliere comunale nella precedente legislatura, aveva posto in essere in difesa degli interessi dell’ente per perseguire risparmi di spesa e la regolarità di tutte le procedure.</h:div><h:div>Risultava anche che il Sindaco, in merito alla rotazione nella nomina del Comandante dei Vigili Urbani, aveva agito nel rispetto della l. n. 190/2012, per cui le relative perplessità della Commissione non erano comprensibili. </h:div><h:div>Emergeva, inoltre, una continua attività di controllo del Sindaco sulle attività di piantumazione alberi, di scavo posta in essere da Telecom s.p.a. e della società “Caltaqua”, sui risultati conseguiti dagli Uffici, sul mancato funzionamento dei corpi illuminanti e del servizio elettrico in generale, sulle attività di recupero di somme anticipate, sull’adozione di regolamenti e di bandi, su adempimenti vari per l’accertamento TARI e contributi CONAI, sul consumo idrico ed elettrico, sulla comunicazione di impegni di spesa, liquidazioni ed esecuzione scavi, sullo spazzamento di strade e pulizia caditoie, sul recupero crediti, sui gestori idrici, sull’assistenza igienico personale, sull’occupazione abusiva di alloggi popolari, su atti di indirizzo per finanziamento di opere pubbliche.</h:div><h:div>Nella relazione della Commissione d’accesso si prendevano in considerazione segnalazioni riguardanti il Sindaco relative, però, a fatti assolutamente privi di consistenza perché relativi a contrapposizione politica. Risultava che solo due, tra i circa 800 sottoscrittori delle liste collegate al Sindaco eletto, erano soggetti gravati da pregiudizi e che l’assunzione di dipendenti con precedenti penali non era riconducibile al mandato del Sindaco stesso.</h:div><h:div>Un incarico a soggetto con precedenti penali era di importo irrisorio e non era stato trattato in Consiglio comunale perché fatto da conferenze di capigruppo.</h:div><h:div>Da altre intercettazioni emergeva che i soggetti coinvolti millantavano credito; inoltre, l’affidamento del servizio di trasporto salme non era nella responsabilità del Sindaco e il fatto che un sistema illecito era stato posto in essere da un Dirigente comunale pure non era ascrivibile al -OMISSIS-.</h:div><h:div>Infine, durante il mandato del Sindaco non risultavano affidamenti di beni confiscati e si era dato luogo a numerose ordinanze di demolizione di immobili abusivi – sulla cui concreta esecuzione doveva vigilare solo il Responsabile di Area - o al rilascio di provvedimenti “in sanatoria”; non vi era prova di affidamenti diretti, invece rimossi se effettuati nella consiliatura precedente, e immotivate e generiche erano le considerazioni critiche finali di cui alla relazione della Commissione d’accesso e ai pareri del Questore e del Procuratore della Repubblica.</h:div><h:div>In prossimità dell’udienza di merito fissata al 25 marzo 2020, le Amministrazioni resistenti depositavano una breve memoria.</h:div><h:div>Rinviata d’ufficio tale udienza - ai sensi dell’art. 84 d.l. n. 18/20 cit. - al 20 maggio 2020, le parti resistenti depositavano ulteriori memorie illustrative a confutazione delle tesi esposte nel gravame, con la costituzione in giudizio anche della intimata Presidenza della Repubblica che chiedeva la sua estromissione dal giudizio.</h:div><h:div>In via preliminare, era anche eccepita la carenza di interesse ad agire, in quanto il Consiglio Comunale di -OMISSIS-era stato eletto nella tornata elettorale del 25 maggio 2014, ragion per cui il suo era mandato era comunque destinato a scadere nel maggio del 2019, ossia poco dopo l’adozione della misura dissolutoria e ben prima della notifica del ricorso, con la conseguenza che, in caso di eventuale annullamento del contestato d.P.R. il predetto Organo non potrebbe reinsediarsi nella carica, escludendosi anche l’eventuale lesione dell’onore e della reputazione degli ex amministratori, che non discende in alcun modo dall’impugnato provvedimento, non potendo essere in alcun modo rimosse le risultanze dell’istruttoria che hanno concorso alla sua adozione, in conseguenza dell’annullamento dello stesso.</h:div><h:div>Infine, era da escludere, come rilevato dalla giurisprudenza, che i ricorrenti, quali cittadini elettori, possano ritenersi legittimati all’impugnativa del decreto presidenziale ai sensi dell’art. 143 TUEL.</h:div><h:div>A tali eccezioni i ricorrenti replicavano con specifica memoria, ove insistevano anche nel merito delle loro deduzioni.</h:div><h:div>All’udienza del 20 maggio 2020, tenutasi in “videoconferenza” ai sensi dell’art. 84 cit., la causa era trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Il Collegio, in primo luogo e in costanza della sua giurisprudenza, condividendo la relativa richiesta dalla parte interessata, dispone l’estromissione dal presente giudizio della Presidenza della Repubblica, che non è legittimata passiva della impugnazione.</h:div><h:div>Relativamente agli atti adottati nella forma del decreto del Presidente della Repubblica nell'esercizio di un potere neutrale di garanzia e controllo di rilievo costituzionale su atti di altri organi o autorità, la legittimazione passiva deve infatti riconoscersi non già al Presidente della Repubblica, bensì all'autorità alla quale l’atto è ascrivibile nella sostanza, cui spetta la qualifica di autorità emanante.</h:div><h:div>All’esercizio di un simile potere di controllo neutrale deve appunto ricondursi anche l’adozione dei decreti che dispongono lo scioglimento di organi comunali e la nomina di una Commissione Straordinaria ai sensi dell’art. 143 TUEL, rispetto ai quali la legittimazione passiva deve, dunque, essere attribuita unicamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell’Interno (per tutte: TAR Lazio, Sez. I, 26.11.19, n. 13536; 22.2.19, n. 2386 e 16.2.17, n. 2485).</h:div><h:div>E’ invece possibile soprassedere dallo scrutinio delle ulteriori eccezioni sollevate dalle Amministrazioni resistenti, attesa l’infondatezza nel merito del ricorso, nel senso che si va a illustrare.</h:div><h:div>E’ necessario però, in via preliminare richiamare in sintesi i presupposti normativi e giurisprudenziali applicabili alla fattispecie dello “scioglimento del Consiglio comunale” ex art. 143 TUEL.</h:div><h:div>Per quanto di interesse, il relativo comma 3 prevede che, quando abbia acquisito gli elementi di cui al comma 1, ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il Prefetto, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell’Interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1.</h:div><h:div>Inoltre, secondo il comma 4, lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l’interesse pubblico. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.</h:div><h:div>Riguardo gli indirizzi di interpretazione e applicazione della normativa in materia, come definiti dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa, si osserva quanto segue.</h:div><h:div>Valga in primo luogo quanto precisato dal Consiglio di Stato (Sez. III, 24.4.15, n. 2054), secondo cui lo scioglimento del Consiglio comunale per “infiltrazioni mafiose” costituisce una misura straordinaria di prevenzione (secondo Corte Cost. n. 103/1993), che l'ordinamento ha apprestato per rimediare a situazioni patologiche di compromissione del naturale funzionamento dell'autogoverno locale (Cons. Stato, Sez. III, 28.5.13, n. 2895); il d.P.R. con il quale è disposto lo scioglimento e la relazione ministeriale di accompagnamento costituiscono quindi atti di “alta amministrazione”, perché orientati alla tutela di un interesse pubblico prevalente, volto a rinsaldare le azioni di contrasto alle c.d. “mafie”, rispetto alla conservazione degli esiti delle consultazioni elettorali.</h:div><h:div>La stessa giurisprudenza amministrativa ha posto in luce che la misura di cui all'art. 143 cit. non ha pertanto natura di provvedimento di tipo “sanzionatorio” avverso i singoli amministratori ma “preventivo”, con eminente finalità di salvaguardia dell’Amministrazione pubblica di fronte alla pressione e all’influenza della criminalità organizzata. Per questo vi è la possibilità di dare peso anche a situazioni non traducibili in addebiti personali, ma tali da rendere plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di una possibile soggezione degli amministratori alla criminalità suddetta (Cons. Stato, Sez. III, 18.10.18, n. 5970).</h:div><h:div>In relazione agli elementi sulla base dei quali può essere disposto il provvedimento di scioglimento in questione, le vicende che ne costituiscono il presupposto devono essere considerate “nel loro insieme”, non atomisticamente, e devono risultare idonee a delineare, con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento “mafioso” al momento della verifica della situazione concreta in atto presso quell’ente locale (in termini: Cons. Stato, Sez. VI, 10.3.11, n. 1547).</h:div><h:div>Ne consegue che a tal fine assumono rilievo situazioni anche non traducibili in episodici addebiti personali ma tali da rendere - nel loro insieme - plausibile, nella concreta realtà contingente, l’ipotesi di una soggezione degli amministratori locali alla criminalità organizzata (tra cui, in misura non esaustiva: vincoli di parentela o affinità, rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni) e ciò pur quando il valore indiziario degli elementi raccolti non sia sufficiente per l’avvio dell’azione penale o per l’adozione di misure individuali di prevenzione (Cons. Stato, Sez. III, 2.7.14, n. 3340).</h:div><h:div>La norma di cui all'art. 143 cit., quindi, consente l’adozione del provvedimento di scioglimento sulla scorta di indagini ad ampio raggio sulla sussistenza di rapporti tra gli amministratori e la criminalità organizzata, non limitate alle sole evenienze di carattere penale, e perciò sulla scorta di circostanze che presentino un grado di significatività e di concludenza serio, anche se – come detto - di livello inferiore rispetto a quello che legittima l'azione penale o l'adozione di misure di sicurezza (Cons. Stato, Sez. III, 6.3.12, n. 1266).</h:div><h:div>Nell’esercizio del potere di scioglimento del consiglio comunale per “infiltrazioni mafiose”, trovano perciò giustificazione i margini, particolarmente estesi, della potestà di apprezzamento di cui fruisce l’Amministrazione statale nel valutare gli elementi su collegamenti, diretti o indiretti, o su forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata (Cons. Stato, Sez. III, n. 3340/2014 cit.).</h:div><h:div>Gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono caratterizzarsi per “concretezza” ed essere, anzitutto, assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica; per “univocità”, intesa quale loro chiara direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire; per “rilevanza”, che si caratterizza per l’idoneità all’effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell’ente locale. La definizione di questi precisi parametri costituisce un vincolo con il quale il legislatore della L. 94/2009 non ha voluto elidere quella discrezionalità, ma controbilanciarla, ancorandola a fatti concreti e univoci, in funzione della necessità di commisurare l’intervento più penetrante dello Stato a contrasto del “fenomeno mafioso” con i più alti valori costituzionali alla base del nostro ordinamento, quali il rispetto della volontà popolare espressa con il voto e l’autonomia dei diversi livelli di governo garantita dalla Costituzione (Cons. Stato, Sez. III, 20 gennaio 2016, n. 197; id. 19 ottobre 2015, n. 4792).</h:div><h:div>Se è vero quindi che gli elementi raccolti devono essere “concreti, univoci e rilevanti”, come è richiesto dalla nuova formulazione dell’art. 143, comma 1, TUEL, è tuttavia solo dall’esame complessivo e non atomistico di tali elementi che si può ricavare, da un lato, il quadro e il grado del condizionamento “mafioso” e, dall’altro, la ragionevolezza della ricostruzione operata quale presupposto per la misura dello scioglimento degli organi dell’ente.</h:div><h:div>Di particolare rilevanza per la presente fattispecie è la considerazione per la quale a tal fine possono essere sufficienti allo scopo anche soltanto atteggiamenti di debolezza, di omissione di vigilanza e controllo, di incapacità di gestione della “macchina” amministrativa da parte degli organi politici che sia stato idoneo a far beneficiare soggetti riconducibili ad ambienti “controindicati” (Cons. Stato, Sez. III, 28.5.13, n. 2895).</h:div><h:div>Né rileva la possibilità che gli amministratori, facenti parte degli organi sciolti, possano essere sottoposti al giudizio di incandidabilità previsto dall’art. 143, comma 11, TUEL, atteso che lo scioglimento del Consiglio comunale prescinde dall’accertamento di responsabilità di singoli soggetti ed è rimedio attraverso il quale il legislatore ha inteso ovviare ad una condizione patologica dell’ente nel suo complesso. Il provvedimento di scioglimento non è quindi la conseguenza di responsabilità del singolo amministratore (TAR Lazio, Sez. I, 3.5.19 n. 5584 e n. 13536/19 cit.).</h:div><h:div>Inoltre il giudizio di incandidabilità è autonomo e separato ed ha un esito che non è automaticamente determinato dallo scioglimento del Comune, postulando una valutazione delle singole posizioni in nome del diritto costituzionale all'elettorato passivo, per verificare che collusioni o condizionamenti abbiano determinato una cattiva gestione della cosa pubblica (Cass. Sez. I, 11.1.17, n. 516).</h:div><h:div>La straordinarietà dell’indicata misura e la sua fondamentale funzione di contrasto alla capillare diffusione, tramite connivenza con le amministrazioni locali, della criminalità organizzata sull’intero territorio nazionale, fa sì che, con la norma di cui all’art. 143 cit., la finalità perseguita dal legislatore è quella di offrire uno strumento di tutela avanzata, in particolari situazioni ambientali, nei confronti del controllo e dell’ingerenza delle organizzazioni criminali sull’azione amministrativa degli enti locali, in presenza anche di situazioni estranee all’area propria dell’intervento penalistico o preventivo (Cons. Stato, Sez. III, 23.3.14, n. 2038), nell'evidente necessità di evitare, con immediatezza, che l'Amministrazione locale rimanga permeabile all'influenza della criminalità organizzata per l’intera durata del suo mandato elettorale, anche se ormai prossimo alla scadenza (Cons. Stato, Sez. III, n. 3340/2014 cit.), senza che per questo debba individuarsi un atteggiamento punitivo o sanzionatorio nei confronti dei singoli amministratori eletti, tra cui “in primis” il Sindaco.</h:div><h:div>In base di tali presupposti, e considerata la suddetta natura del procedimento dissolutorio, il giudice amministrativo, nell’esame delle impugnazioni di tali provvedimenti di scioglimento, può esercitare solo un sindacato di legittimità di tipo “estrinseco”, senza possibilità di valutazioni che, al di fuori dell’espressione dell’ipotesi di travisamento dei fatti o manifesta illogicità, si muovano sul piano del “merito” amministrativo (Cons. Stato, Sez. III n. 1266/2012, cit.).</h:div><h:div>Sulla scorta di tutte le coordinate normative, interpretative e giurisprudenziali innanzi tratteggiate, si può quindi passare all’esame del merito.</h:div><h:div>Infondato si rileva il primo motivo del ricorso introduttivo, dato che la giurisprudenza di questa Sezione ha già affermato come, in materia, la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 l. n. 241/90, non sia necessaria, tenuto conto della – sopra ricordata - natura preventiva e cautelare del decreto di scioglimento e della circostanza che gli interessi coinvolti non concernono, se non indirettamente, persone, riguardando piuttosto la complessiva operatività dell'ente locale e, quindi, in ultima analisi, gli interessi dell'intera collettività comunale e non dei singoli amministratori (TAR Lazio, Sez. I, 9.7.19, n. 9105 e 5.6.18, n. 6239; Cons. Stato, Sez. III, 14.2.14, n. 727).</h:div><h:div>In tal senso può anche anticiparsi l’esame dei motivi aggiunti laddove contestano che via sia stata una audizione del Sindaco, come invece ricavabile dalla relazione della Commissione d’accesso, dato che tale audizione sarebbe stata comunque inconferente perché non prevista dalla normativa vigente.</h:div><h:div>Parimenti infondato è il secondo motivo, in quanto la sussistenza di relazione disponibile con “omissis” è dovuta a norma di legge; inoltre gli interessati sono stati comunque posti in grado di conoscere le motivazione alla base dell’adozione del provvedimento impugnato, tanto da proporre i successivi motivi (anche in riferimento ai primi “aggiunti”) di gravame approfonditamente articolati su singoli aspetti presi in considerazione nelle relazioni, fermo restando il meccanismo processuale che consente a questo Giudice di ordinare all’Amministrazione il deposito in giudizio di tutti gli atti in forma integrale, come avvenuto nel caso di specie peraltro su esplicita istanza dei ricorrenti, con conseguente possibilità per quest’ultimi di tutelarsi pienamente con lo strumento processuale dei “motivi aggiunti”, utilizzato peraltro nel caso di specie con il secondo atto di tale specie.</h:div><h:div>Il terzo motivo del ricorso introduttivo e i due successivi motti aggiunti si soffermano nel merito, sulle determinazioni che hanno portato alla misura dissolutoria, contestandole, per cui possono trattarsi sotto una prospettiva unitaria, che i ricorrenti hanno esteso con il procedere degli atti difensivi.</h:div><h:div>In primo luogo, per quanto riguarda l’amplissimo deposito documentale di parte ricorrente attestante la sottolineata attività svolta in favore e a sostegno dell’ente, relativamente soprattutto all’incremento delle risorse economiche e al miglioramento delle strutture logistiche e di viabilità, che la Commissione di accesso e i successivi organi statali non avrebbero considerato, il Collegio non può che rimarcare come la mancata valutazione di elementi favorevoli all’amministrazione disciolta non rilevi ai presenti fini, in quanto il provvedimento di scioglimento non è tenuto a menzionare anche le azioni di contrasto alla criminalità poste in essere dagli amministratori comunali o comunque a prendere in considerazione tutta l’attività amministrativa svolta, poiché nell’adottare la misura di scioglimento ex art. 143 cit. non è richiesto alcun giudizio di bilanciamento di circostanze favorevoli e non favorevoli, alla stregua di quanto avviene nel procedimento penale.</h:div><h:div>Questa Sezione ha già avuto modo di chiarire, in proposito, che l'azione amministrativa deve sempre essere ispirata ai principi di legalità e di buon andamento ed è, in quanto tale, attività doverosa che in nessun caso può essere invocata come esimente di condotte parallele che a tali principi non sono conformi (TAR Lazio, Sez. I, n. 9105/19 cit.; 11.12.18 e 16.10.17, n. 10361).</h:div><h:div>Come sopra precisato, il giudizio svolto dagli organi prefettizi e, soprattutto quello di verifica che è chiamato a fare il g.a. in sede di impugnativa, non è un giudizio “politico”, generale, sull’operato della persona del Sindaco e degli altri consiglieri comunali, giudizio che è democraticamente lasciato agli elettori, tanto che è risultato – anche di recente – che sindaci di enti disciolti ottengano comunque la rielezione da parte dei cittadini nella tornata elettorale seguita allo scioglimento e alla gestione commissariale.</h:div><h:div>L’unico provvedimento al quale si potrebbe quindi semmai riconoscere natura “sanzionatoria”, è, invece, quello, diverso, ex art. 143, comma 11, TUEL, con il quale viene decretata l’incandidabilità ed il quale è adottabile nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili dello scioglimento (Cons. Stato, Sez. III, n. 5782/17 e n. 3170/17).</h:div><h:div>In definitiva, si tratta di giudizi autonomi che hanno ad oggetto accertamenti distinti: quello di incandidabilità una valutazione delle singole posizioni e dei singoli comportamenti, ove può essere adeguatamente tutelato l’interesse di ciascun amministratore a sentirsi dichiarare estraneo a qualunque coinvolgimento con la criminalità organizzata, laddove il presente giudizio verte sulla legittimità del provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale, il quale, come si è detto, prescinde dall’accertamento di responsabilità di singoli soggetti (per tutte: TAR Lazio, Sez. I, 11.6.19, n. 7575).</h:div><h:div>Sulla base di tali presupposti, quindi, è necessario verificare quali siano stati i punti salienti contenuti nella relazione della Commissione d’accesso e in quella prefettizia che abbiano evidenziato la necessità di adottare la misura di “prevenzione” di cui all’art. 143, commi 1-4, cit.</h:div><h:div>Ebbene, quel che emerge con evidenza è la situazione di mancato controllo della gestione amministrativa che non necessariamente individua responsabilità dirette del Sindaco o di ciascun consigliere comunale ma che, nell’ottica “preventiva” e non sanzionatoria, volta a tutelare l’interesse pubblico dei cittadini come sopra precisato, l’Amministrazione, nella sua piena discrezionalità, ha ritenuto di arginare per evitare infiltrazioni della malavita ancora più permeanti e irreversibili, assumendo la misura dissolutoria in questione.</h:div><h:div>Esaminando la relazione d’accesso nella sua integralità, infatti, nonché le correlate relazioni prefettizia e del Ministro dell’Interno, si evincono diverse criticità in tal senso.</h:div><h:div>Per quanto riguarda il servizio rifiuti e le reiterate proroghe ex art. 191 d.lgs. n. 152/06 e 54 TUEL al gestore uscente costituito in ATI riconducibile a soggetti “controindicati”, a partire dell’insediamento della “giunta -OMISSIS-” e dopo la rimodulazione del relativo “Piano d’intervento”, risulta che tali proroghe con ordinanza sindacale erano disposte comunque senza alcuna indagine volta a individuare operatori alternativi e che le susseguente gara deliberata nel 2017 vedeva coadiutore del RUP l’ing. “P.I.” , già precedente dirigente comunale, con perplessità sulla conduzione portate all’attenzione dell’Anac dal Segretario Generale dell’ente locale; in attesa del parere dell’Autorità erano disposte nuove proroghe al medesimo gestore e così pure nelle more dell’approfondimento dell’U.RE.GA. di Caltanissetta erano disposte ulteriori proroghe a tutto il 2018 nei confronti delle due ditte originarie in ATI poi colpite da interdittiva antimafia nel settembre 2018; solo dopo tale interdittiva era disposto un “avviso di disponibilità” a 16 ditte, e dopo a 32, in “White list”, a testimonianza che tale iniziativa ben poteva farsi in precedenza, tant’è che una ditta era individuata e le era affidato il servizio il 31.10.18 con una medesima ordinanza ex art. 54 TUEL. Le successive criticità nel subentro della ditta aggiudicataria della gara - nel frattempo arrivata, a fatica, a conclusione - riguardavano l’assunzione e l’utilizzo di personale e non senza rilievo sono le constatate minacce ricevute dal Sindaco da parte di alcuni ex dipendenti nel corso di una riunione tenutasi in una sede comunale.</h:div><h:div>La relazione, pertanto, alla luce delle complessità dell’intera fattispecie protrattasi per anni, condivisibilmente ha individuato come anomalo il mancato coinvolgimento del Consiglio comunale, anche perché risultava comunque che alcuni dipendenti delle società precedente che curava il servizio erano stati raggiunti da ordinanza di custodia cautelare in carcere nell’ambito di una indagine denominata “Kalyroon”, oltre che in quella denomina “Pandora”.</h:div><h:div>In sostanza, le continue proroghe avevano interessato impresa alle cui dipendenze vi erano soggetti che avevano manifestato l’interesse della malavita a controllare l’attività imprenditoriale in questione più che rivolgersi al diverso mercato dello spaccio di stupefacenti, evidentemente ritenuto non più redditizio, come da ampie trascrizioni di intercettazioni riportate nella relazione (pag. 132-143), ove era evidente anche l’interesse di tali soggetti a far sì che una determinata ditta si aggiudicasse la gara per poi essere assunti.</h:div><h:div>In sostanza, risulta che soggetti collusi siano stati coinvolti per tutto il tempo della vicenda relativa all’affidamento e che le criticità riscontrate, sempre nell’ottica di prevenzione e non punitiva sopra ricordata, riguardavano, come ben evidenziato nella relazione della Commissione d’accesso, il fatto che vi sia stata una protratta accettazione dello “status quo” da parte degli organi di natura elettiva, contraddistinta da una mai risolutiva richiesta di chiarimenti, anche in ordine all’effettiva disponibilità del personale impiegato, nel passaggio dalla “vecchia” alla “nuova” ditta.</h:div><h:div>Senza addossare, quindi, specifici addebiti di rilevo penale, conforme alla corretta interpretazione dell’art. 143 cit. è la conclusione dell’Amministrazione in ordine al mancato riscontro di iniziative chiarificatrici da portare, vista la peculiarità della situazione, quantomeno all’attenzione  anche del Consiglio comunale. Non può essere sufficiente, pertanto, quanto richiamato dai ricorrenti in ordine ai generici solleciti a risolvere la problematica rivolti agli uffici tecnici dal Sindaco, se a questi non seguivano concrete iniziative diverse da quelle delle reiterate proroghe con ordinanza sindacale; così come irrilevante – per quanto detto in precedenza – è il fatto che sia stata esclusa ogni responsabilità penale dell’intera compagine politica e che il controllo dei requisiti tecnici delle imprese affidatarie non spettava al Sindaco stesso ma all’Ufficio Tecnico.</h:div><h:div>Il richiamo a tali interventi, quindi, non può sminuire la significatività degli elementi indicativi di condizionamento subiti dall’amministrazione comunale quale apparato burocratico, secondo le attendibili valutazioni rese nella relazione.</h:div><h:div>Occorre considerare, infatti, che compito dell’organo ispettivo era quello di delineare i fatti ritenuti rilevanti per la dimostrazione del rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata dell’amministrazione dell’ente e del suo apparato burocratico, sicché una volta acquisiti gli elementi fattuali necessari per sostenere la richiesta di scioglimento, correttamente nella relazione non si è fatto cenno agli elementi contrari  - quali, ad esempio, gli atti amministrativi regolari, le delibere conformi a legge, e quindi anche le iniziative richiamate dai ricorrenti al fine di evidenziare risparmi di spesa nel lungo termine - in quanto insufficienti, in comparazione con la complessità degli elementi negativi emersi in sede istruttoria, a far cadere l’impianto orientato alla salvaguardia da ulteriori infiltrazioni della malavita organizzata, comunque ben presente sul territorio, come emerso da diverse operazioni di polizia e intercettazioni ambientali e  telefoniche (Cons. Stato n. 2895/2013).</h:div><h:div>Si ricorda che, sebbene sia corretto ritenere che la collocazione di un comune in contesto territoriale infestato dalla malavita non costituisca di per sé prova della collusione dei suoi amministratori con la malavita stessa, essendo necessari altri elementi concreti, univoci e rilevanti su collegamenti diretti o indiretti con essa, o su forme di condizionamento degli stessi tale da incidere sulla gestione dell’ente, nondimeno tale elemento fattuale può assumere rilievo ove sia accompagnato da una serie di circostanze di fatto indicative della permeabilità degli amministratori, come nel caso di specie.</h:div><h:div>Come concluso dalla giurisprudenza, peraltro, se bastasse qualche operazione “di facciata” per lenire il rischio di dissoluzione sarebbe ben agevole farvi ricorso, eludendo in questo semplice modo la finalità perseguita della norma di cui all’art. 143 cit. (Cons. Stato, Sez. III, 2.10.17, n. 4578).</h:div><h:div>Né può rilevare il costante richiamo dei ricorrenti alla circostanza per la quale molte delle competenze non riguardavano la compagine politica, in quanto è stato ritenuto in giurisprudenza che, sebbene l’assetto organizzativo dell’ente locale assegni ai dirigenti compiti di amministrazione attiva, decisionali e di responsabilità, da esercitarsi in autonomia rispetto agli organi elettivi, nondimeno non rende tali ultimi organi estranei al ripetersi di irregolarità ed illeciti di gestione. Restano, invero, fermi, ai sensi dell’art. 107 TUEL, i compiti di indirizzo e, segnatamente, di controllo “politico-amministrativo”, che se non va esercitato partitamente per ogni singola determinazione provvedimentale deve investire trasversalmente l’operato dei funzionari con qualifiche dirigenziali (Cons. Stato, n. 4578/17 cit. e Sez. III, 25.1.16, n. 256). </h:div><h:div>Proseguendo nell’esame della relazione, situazioni di confusione e omissione del controllo delle morosità riguardavano poi le imposte comunali, con riferimento a soggetti appartenenti alla criminalità organizzata e loro familiari, come elencati nella relazione (pag. 159 e ss.).</h:div><h:div>Sulla gestione dei servizi cimiteriali, emergeva di nuovo la posizione “centrale” del suddetto ing. “P.I.” e la proroga a unica ditta con dipendenti collusi, in luogo di indagini di mercato o manifestazioni di interesse, anche dopo il giugno 2014 di insediamento della “giunta -OMISSIS-”.</h:div><h:div>Risulta, poi, che tale dipendente “colluso”, pur dopo la gestione “in proprio” del servizio, dal 2017, da parte del Comune continuava a lavorare presso il cimitero (relazione, pag. 175-176), con conseguente stato di inerzia da parte dell’amministrazione comunale come sopra intesa, da estendersi anche alla gestione dell’appalto per l’ampliamento del cimitero stesso e al trasporto salme degli indigenti, effettuato con convenzione sottoscritta con impresa sottoposta a misura di prevenzione (relazione, pag. 196), riconducibile a famiglia ben nota nel contesto territoriale da tempo antecedente al 2014 e quindi anche alla compagine politica eletta.</h:div><h:div>Riguardo all’”abusivismo abitativo”, la relazione è chiara (pag. 199 e ss.) nell’evidenziare che, al netto di ordinanze di sgombero, non risulta da parte dell’amministrazione comunale e del Sindaco stesso alcuna iniziativa volta a rendere effettiva l’operazione nei confronti di decine di soggetti morosi. Assenza di controlli vi era anche nella gestione degli “alloggi IACP”, sottratta a un circuito “legale” e lasciata, con colpevole inerzia, nelle mani di soggetti collusi che occupavano anche gli alloggi, talvolta a discapito di famiglie effettivamente bisognose. Non risultava una costanza di iniziative volte a portare all’attenzione del Consiglio comunale la problematica in questione e, quindi, l’inerzia e le iniziative formali non seguite da una verifica effettiva portavano al radicamento nella gestione di tali alloggi a favore di alcuni esponenti della malavita organizzata.</h:div><h:div>Ancora una volta è condivisibile la conclusione dell’Amministrazione, per la quale è l’inerzia, anche nei confronti dell’apparato gestionale dell’ente, ad aver consentito l’infiltrazione che ha portato a pronunciare lo scioglimento.</h:div><h:div>Sulla situazione finanziaria del Comune non può tacersi dei numerosi rilievi critici della Sezione di Controllo della Corte dei Conti regionale, puntualmente riportati nella relazione nella Commissione di accesso, e della situazione di “dissesto” decretata il 29.1.2019.</h:div><h:div>Sui lavori pubblici, risultavano numerosi criticità su affidamenti diretti senza condizioni di trasparenza e non discriminazione per la mancata informazione al mercato.</h:div><h:div>Emergevano forti connessioni con le risultanze della indagine “Pandora”, ove si notava la costante presenza del più volte indagato ing. “P.I.”, che condizionava la gestione di tale settore anche dopo il suo collocamento in quiescenza e la cui presenza doveva essere perentoriamente conclusa con iniziative concrete da parte dell’apparato gestionale dell’ente su cui era chiamato a vigilare quello politico (pag. 259-269 della relazione e, per la manutenzione straordinaria delle strade del centro urbano, pag. 273 e ss.), iniziative invece assenti.</h:div><h:div>Perplessità erano individuate anche per l’affidamento in somma urgenza del servizio di avviamento degli impianti centralizzati di riscaldamento scolastico che, se pur relativo a servizio pubblico essenziale come evidenziato dai ricorrenti, non era stato affrontato per tempo e aveva favorito la redazione di una perizia ad opera di soggetto riconducibile ad ambienti collusi.</h:div><h:div>Alla luce di quanto rilevato e dei principi che muovano a una legittima applicazione dell’art. 143 cit., deve condividersi la conclusione della Commissione di accesso, secondo la quale se pure l’influenza dell’ex Capo Ufficio tecnico, ing. “P.I.”, era anteriore all’elezione del Sindaco -OMISSIS-, proprio per la sua costante presenza, appariva inverosimile che nessun organo politico fosse stato in grado di conoscere le “ombre” che gravavano su tale soggetto, per cui tale disattenzione e tolleranza costituiva una valida molla di propulsione per pervenire allo scioglimento. Non era richiesta la conoscenza dei singoli reati posti in essere da “P.I.” ma risultavano assenti specifiche delibere, ordinanze o iniziative, anche solo da far vagliare al Consiglio comunale, in grado di arginare nel settore di ex competenza l’influenza di tale soggetto, richiamato peraltro come assistente del RUP, persino dopo essere stato posto in quiescenza, nella vicenda sulla gestione dei rifiuti.</h:div><h:div>Ne conseguiva che tale “culpa in vigilando”, pur non sussumibile a reato penale, aveva favorito, sia pure inconsapevolmente, l’infiltrazione della malavita organizzata.</h:div><h:div>Tutto ciò nell’alveo della giurisprudenza secondo la quale causa dello scioglimento ex art. 143 cit, oltre al coinvolgimento diretto degli organi politico-amministrativi nella collusione “mafiosa”, ben può essere l'inadeguatezza dello stesso vertice politico-amministrativo a svolgere i propri compiti di vigilanza e di verifica nei confronti della burocrazia e dei gestori di pubblici servizi del Comune, che impongono l'esigenza di intervenire ed apprestare tutte le misure e le risorse necessarie per una effettiva e sostanziale cura e difesa dell'interesse pubblico dalla compromissione derivante da ingerenze estranee, riconducibili all'influenza e all'ascendente esercitati da gruppi di criminalità organizzata. A tale scopo, può essere sufficiente anche soltanto un atteggiamento di debolezza, omissione di vigilanza e controllo e/o incapacità di gestione della “macchina” amministrativa da parte degli organi politici che sia stato idoneo a beneficiare soggetti riconducibili ad ambienti controindicati (Cons. Stato, Sez. III, 11.10.19, n. 6918 e 28.5.13, n. 2895).</h:div><h:div>Situazioni omissive sono state riscontrate anche riguardo ai beni confiscati alla criminalità organizzata, di cui non risulta essere stata resa pubblica la relativa lista mentre, per quel che riguardava le “consulenze”, oltre ad alcune assegnate a soggetti con precedenti penali, risultava che a beneficiarne fosse stato lo stesso ing. “P.I.” come sopra ricordato, anche se a titolo gratuito.</h:div><h:div>Carente di vigilanza e controlli incisivi era anche l’attività di contrasto all’abusivismo edilizio, dato che nessuna iniziativa rilevante risultava adottata dall’amministrazione comunale, pur avendo stanziato somme a tale scopo anno per anno, né erano riscontrati almeno atti di indirizzo (in tal senso, ampia è la casistica richiamata nella relazione, pag. 320 e ss.).</h:div><h:div>A conclusione diversa non portano le tesi dei ricorrenti esposte nel ricorso e nei motivi aggiunti.</h:div><h:div>Nel ricorso introduttivo, sulla gestione del servizio rifiuti, non si teneva conto che a essere censurata non è stata la lentezza della procedura in sé ma la costante proroga al gestore uscente, senza alcuna indagine di mercato o raffronto con altre manifestazioni di interesse; così pure l’affermare che i controlli sui requisiti delle imprese affidatarie non rientra nelle responsabilità del Sindaco ma dell’Ufficio Tecnico non tiene conto di quanto in precedenza evidenziato sul carattere non sanzionatorio né personale verso il Sindaco del provvedimento ex art. 143 TUEL. Inoltre, se sono richiamate le numerose note che dal 2015 al 2019 segnalavano i disservizi riscontrati, non è chiarito per quale ragione nel frattempo erano concesse proroghe al medesimo soggetto gestore. Che vi siano stati risparmi di spesa alla lunga, non è circostanza esimente per rilevare la pericolosità dell’infiltrazione come riscontrata.</h:div><h:div>Analoghe osservazioni devono farsi per il c.d. “contratto di quartiere”, nel senso che sotto il profilo “di prevenzione” di cui all’art. 143 TUEL è irrilevante che il Sindaco non possa conoscere i singoli atti adottati dall’apparato gestionale se comunque è in atto un’infiltrazione della malavita organizzata, fermo restando che lo stesso Sindaco non poteva essere estraneo alle dinamiche amministrative dell’ente, avendo fatto già parte della precedente consiliatura sia pure non come “primo cittadino”.</h:div><h:div>Sul servizio trasporto salme degli indigenti e su quello di custodia e tumulazione salme si è detto in precedenza, non rilevando la richiamata rarità del ricorso al primo e la non constatata presenza al cimitero di ex dipendente (colluso) della precedente ditta che gestiva il servizio, se questa era stata accertata dagli organi di indagine.</h:div><h:div>Sulla decadenza e sgomberi degli alloggi popolari e sulle morosità, non vale il richiamo alla competenza esclusiva degli Uffici Tecnici, per quanto detto in precedenza, e così pure per quanto riguarda la manutenzione straordinaria del centro urbano, la costruzione-ampliamento del cimitero comunale e la riscossione dei tributi.</h:div><h:div>Per quanto riguardo le richiamate parentele, di cui anche ai primi motivi aggiunti, il Collegio osserva che esse non sono inquadrabili come elementi unici e decisivi su cui si è fondato lo scioglimento. </h:div><h:div>Sempre restando sui primi motivi aggiunti, invero, non trattandosi di una misura sanzionatoria, il provvedimento di scioglimento impugnato non era finalizzato, come la sanzione penale, a punire condotte illecite caratterizzate da coscienza e volontà, il che rende neutrale la circostanza che in sede penale sia intervenuta un’ordinanza che abbia diversamente valorizzato le stesse circostanze di fatto.</h:div><h:div>Non è infrequente, invero, che gli stessi fatti siano oggetto di differenti valutazioni a seconda dell’ambito di indagine: significativo in proposito è che, ad esempio, mentre ai fini dello scioglimento degli organi comunali assumono rilievo situazioni non traducibili in (anche episodici) addebiti personali ma tali da rendere - nel loro insieme – plausibile l’ipotesi di una soggezione degli amministratori locali alla criminalità organizzata, nel giudizio di incandidabilità ex art. 143, comma 11, D.Lgs. 267/2000, viceversa, gli stessi fatti assumono rilevanza se e nella misura in cui rivelino la sussistenza di responsabilità personali nella causazione dello scioglimento (TAR Lazio, Sez. I, 13.5.20, n. 5022).</h:div><h:div>Analogamente, gli stessi fatti che sono stati ritenuti insufficienti dal giudice penale, come nel caso di specie, possono invece atteggiarsi diversamente quali elementi sintomatici di una situazione di permeabilità dell’amministrazione alla criminalità organizzata, tali da giustificare l’adozione della misura preventiva in parola.</h:div><h:div>Ciò vale anche per le tesi dei ricorrenti che evidenziano l’opera del Sindaco tesa a trovare soluzioni alternative alle continue proroghe nei confronti della richiamata ATI, proroghe che comunque venivano disposte. Che la nomina dell’ex dirigente “P.I.” a supporto del RUP sia avvenuta a titolo gratuito è stato osservato anche dalla Commissione d’accesso ma ciò non esime dal rilevare che non è stata chiarita la necessità di tale nomina di un soggetto che aveva pesantemente, da anni, inciso sulle gestione del amministrativa favorendo imprese colluse.</h:div><h:div>Le centinaia di note e delibere, richiamate e depositate in giudizio, non rilevano nella presente sede, ove – come sopra anticipato – non è in contestazione l’assenza di attività formali dell’amministrazione locale ma l’assenza di iniziative incisive e concrete volte a eliminare in radice tutte le potenzialità di collusione.</h:div><h:div>Per quanto riguarda l’impostazione dei secondi motivi aggiunti, poi, si è già detto, nel senso che in presenza di evidenti segnali di infiltrazione “mafiosa” persistenti e costanti, non rilevano le altre iniziative amministrative virtuose e legittime, che saranno, semmai, oggetto del giudizio politico che gli elettori stessi avranno nelle susseguenti elezioni amministrative a cui, al netto di eventuali dichiarazioni di incandidabilità, tutti i ricorrenti avranno potuto partecipare.</h:div><h:div>Tutto quanto finora illustrato consente pertanto di ritenere sufficiente il “quadro di insieme” che deve caratterizzare i presupposti per lo scioglimento, secondo i canoni interpretativi sopra richiamati e illustrati. </h:div><h:div>In tal senso deve interpretarsi quanto scritto nella relazione suddetta, nonché negli atti prefettizio e del Ministro dell’Interno, in ordine alla palese emersione di plurimi elementi da cui dedurre, in quadro non atomistico ma unitario, lo stato di infiltrazione, legato a una sorta di acquiescenza e inattività degli amministratori locali in merito ai fatti posti in evidenza, tutti – ad opinione del Collegio – collimanti nel senso di dare luogo a quella univocità, concretezza e rilevanza richiesta dal legislatore.</h:div><h:div>Il provvedimento dissolutorio è stato adottato sulla base della valutazione complessiva dei fatti accertati in sede istruttoria; nella relazione ministeriale, infatti, il materiale istruttorio è stato esaminato e valutato nel contesto complessivo di tutti gli elementi rilevati, sicché la confutazione dei singoli elementi acquisiti, come proposta dai ricorrenti attraverso una lettura parcellizzata del materiale di riferimento, non è in grado di incidere sulla logicità e ragionevolezza della valutazione complessiva che sta alla base del provvedimento di scioglimento impugnato.</h:div><h:div>Alla luce di quanto dedotto, in conclusione, il gravame non può trovare accoglimento.</h:div><h:div>Le spese di lite possono eccezionalmente compensarsi, avendo potuto i ricorrenti prendere in esame gli atti integrali alla base dei provvedimenti impugnati solo a seguito dell’instaurazione del presente giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come proposti: </h:div><h:div>1) dichiara la carenza di legittimazione passiva della Presidenza delle Repubblica;</h:div><h:div> 2) li respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le generalità dei ricorrenti e il Comune oggetto di scioglimento ex art. 143 TUEL.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 maggio 2020, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. n. 18/2020, come convertito in l. n. 27/2020, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="20/05/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Ivo Correale</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>