<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="concosro presidi situazione handicap aula" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20190520320200716071959989" id="20190520320200716071959989" modello="3" modifica="9/3/2020 12:17:09 PM" pdf="3" ricorrente="-OMISSIS-" stato="4" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="05203"/><fascicolo anno="2020" n="09318"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.3B:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190520320200716071959989.xml</file><wordfile>20190520320200716071959989.docm</wordfile><ricorso NRG="201905203">201905203\201905203.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 3B\2019\201905203\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>giuseppe sapone</firma><data>03/09/2020 12:17:09</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Silvia Piemonte</firma><data>30/08/2020 09:25:45</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/09/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Terza Bis)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giuseppe Sapone,	Presidente</h:div><h:div>Emiliano Raganella,	Consigliere</h:div><h:div>Silvia Piemonte,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>-del Decreto del MIUR -OMISSIS-di</h:div><h:div>approvazione dell’elenco degli ammessi a sostenere la prova orale del Concorso indetto con D.D.G.</h:div><h:div>n.1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla G.U. del 24.11.2017 e dell’allegato elenco degli ammessi</h:div><h:div>nella parte in cui è stata esclusa la ricorrente</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10\9\2019 : </h:div><h:div>-della graduatoria definitiva idonei concorso dirigenti scolastici 2018</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5203 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Vernola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marcello Cardi in Roma, v.le B. Buozzi n.51; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS- non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore la dott.ssa Silvia Piemonte nell'udienza del giorno 1° luglio 2020, tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020, conv. in legge 27 aprile 2020 n. 24, come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.La ricorrente ha partecipato al corso-concorso di cui al bando del 23.11.2018, pubblicato sulla G.U. del 24.11.2018, per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche nazionale.</h:div><h:div>Superata la prova preselettiva, per lo svolgimento della successiva prova scritta, avendo presentato idonea documentazione attestante lo stato di invalidità civile, usufruiva di tempi aggiuntivi rispetto alla durata ordinaria della prova, come accordatole dall’Amministrazione.  </h:div><h:div>Pur tuttavia la ricorrente ha lamentato difficoltà nello svolgimento della prova, tra cui l’assenza di un’aula dedicata ad ospitare i candidati che usufruivano dei tempi aggiuntivi, che non le hanno consentito di sostenere serenamente la prova.</h:div><h:div>1.2 Non avendo superato la prova scritta ha presentato ricorso avverso la graduatoria degli ammessi agli orali, oltre che avverso i verbali di svolgimento della prova scritta e altri atti prodromici allo svolgimento della prova scritta, chiedendo di essere ammessa alla prova orale del concorso o, in subordine, l’annullamento dell’intera prova scritta, con ordine di ripetizione per tutti i candidati.</h:div><h:div>1.3 Si è costituito il Ministero depositando documentazione relativa allo svolgimento della prova concorsuale e chiedendo il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>1.4 All’esito della camera di consiglio del 18 giugno 2019 con ordinanza n.-OMISSIS- è stata disposta l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei candidati ammessi a sostenere la prova orale.</h:div><h:div>1.5 Con ricorso per motivi aggiunti del -OMISSIS-parte ricorrente ha impugnato altresì la graduatoria degli orali sia per illegittimità derivata, sia adducendo nuovi ed autonomi vizi.</h:div><h:div>Con memoria del -OMISSIS- parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi.</h:div><h:div>Con ordinanza del -OMISSIS- parte ricorrente è stata autorizzata all’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria impugnata con motivi aggiunti.</h:div><h:div>1.6 Per l’udienza del 1° luglio 2020, la ricorrente ha depositato note di udienza con le quali ha chiesto il passaggio in decisione del giudizio.</h:div><h:div>All’udienza del 1° luglio la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>2. Parte ricorrente sostiene con il ricorso introduttivo l’illegittimità dello svolgimento della prova scritta e dunque degli esiti della stessa, affidando il gravame a svariati motivi, uno più specifico rispetto alla condizione della ricorrente e relativo alla violazione delle disposizioni a tutela degli invalidi, altri più genericamente relativi alle modalità con cui si è svolta la prova su tutto il territorio nazionale.</h:div><h:div>Il ricorso merita in parte accoglimento.</h:div><h:div>2.1 In particolare con riferito alla specifica condizione di disabilità, la ricorrente lamenta: violazione di legge: artt.4 e 20 legge n.104/1992, art.16 legge n.68/1992; violazione lex specialis art.4, comma 6, del bando di concorso; violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa; eccesso di potere: disparità di trattamento, sviamento di potere. Ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e carenza dei presupposti.</h:div><h:div>Secondo la prospettazione della ricorrente nonostante il bando, mediante il rinvio alla legge n. 104 del 1992 prevedesse, oltre ai tempi aggiuntivi, anche la possibilità di concordare ulteriori misure strumentali (“ausili necessari”) per lo svolgimento della prova scritta, onde evitare che i candidati affetti da disabilità subissero discriminazioni rispetto alle condizioni in cui hanno potuto sostenere la prova gli altri candidati, tali modalità strumentali non sono state previste nel suo caso specifico.</h:div><h:div>Non le è stato consentito infatti di poter monitorare lo stato della glicemia, nonostante la certificazione prodotta, attraverso l’utilizzo dell’apposito apparecchio e tanto le ha generato uno stato di ansia, mal di testa e comunque malessere tale da inficiare il livello di concentrazione e l’esito stesso della prova.</h:div><h:div>Inoltre, nonostante la concessione dei tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova, la ricorrente non avrebbe potuto utilmente goderne per l’assenza di un’aula dedicata ad ospitare solo i candidati che, come lei, hanno usufruito di tale diritto. Di modo che una volta che gli altri candidati hanno concluso la prova nei tempi ordinari si è venuta a creare nell’aula una situazione di disturbo sonoro generata dal chiacchiericcio di costoro, tale da azzerare l’effetto utile dei tempi aggiuntivi.</h:div><h:div>2.2 Il motivo è in parte fondato e merita accoglimento.</h:div><h:div>L’art. 4, comma 6, lett j) del bando prevede espressamente: “<corsivo>se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè gli eventuali tempi aggiuntivi necessari. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria pubblica da inviare successivamente e almeno 10 giorni prima dell'inizio della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec dell'USR individuato ai fini dello svolgimento delle prove o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo USR. Le modalità di svolgimento delle prove possono essere concordate telefonicamente con il competente USR. Dell'accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale che invia tramite email all'interessato per la formale accettazione. In ogni caso i tempi aggiuntivi eventualmente concessi non potranno eccedere il 30% del tempo assegnato per le prove</corsivo>”.<corsivo/></h:div><h:div>La legge n.104 del 1992 all’art.20 rubricato “Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni” prevede che: “<corsivo>La persona handicappata sostiene le prove d'esame</corsivo>
				<corsivo>nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi</corsivo>
				<corsivo>aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap. Nella domanda di</corsivo>
				<corsivo>partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica</corsivo>
				<corsivo>l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi</corsivo>
				<corsivo>aggiuntivi</corsivo>”. </h:div><h:div>La disposizione è volta a consentire che la situazione di handicap non determini una discriminazione nei confronti delle persone che ne sono affette e attraverso la previsione dell’uso di ausili necessari e di tempi aggiuntivi mira a ristabilire una condizione di parità tra tutti i candidati.   </h:div><h:div>2.3 Nella vicenda in esame, alla luce della relazione documentata fornita dall’Amministrazione, è emerso che la ricorrente ha indicato nella domanda e richiesto, quale misura di ausilio, esclusivamente di poter usufruire dei tempi aggiuntivi, non avendo rappresentato, né in quella sede, né allorchè è stata contatta dall’Amministrazione per concordare gli ausili necessari, la necessità di essere autorizzata all’uso dell’apparecchio per poter monitorare lo stato della glicemia durante la prova. Pertanto al riguardo non si ravvisano i prospettati vizi con riferimento al comportamento della Commissione che in sede di svolgimento della prova non ha potuto che vietarne l’utilizzo, non conoscendo previamente tale necessità e non essendo stata messa nelle condizioni di controllare se lo strumento che si voleva utilizzare non fosse “<corsivo>idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati</corsivo>” e pertanto se fosse possibile consentirne l’uso durante la prova.</h:div><h:div>Merita invece accoglimento la censura con riferimento all’assenza di un’aula dedicata per lo svolgimento della prova da parte dei candidati che hanno usufruito di tempi aggiuntivi. La ricorrente, unitamente ad altre due candidate, in sede di svolgimento della prova ha dichiarato a verbale che, una volta terminati i tempi ordinari (150 minuti), gli altri candidati non hanno mantenuto il silenzio. Tanto ha comportato che la ricorrente, parimenti agli altre due candidate, che hanno sottoscritto la segnalazione allegata al verbale d’aula, non ha sostanzialmente potuto usufruire dei tempi aggiuntivi per sostenere la prova.</h:div><h:div>La Commissione, a sua volta, nel verbale d’aula, per quanto abbia precisato che la dichiarazione delle tre candidate non avesse riscontri oggettivi, tuttavia non ha negato che vi fossero effettivamente nell’aula candidati che, avendo terminato la prova, erano in attesa di concludere le operazioni di consegna e che avessero generato quantomeno una situazione di brusio.  </h:div><h:div>Si legge infatti nel verbale: “<corsivo>A fine prova tre candidati autorizzati all’extratime, -OMISSIS-(...omissis…), chiedevano di allegare al verbale una dichiarazione riguardante la fruibilità dei tempi aggiuntivi (allegato 1). E’ bene precisare che la dichiarazione dei tre candidati non ha riscontri oggettivi con quanto realmente avvenuto nell’aula. Infatti, al di là di un normale brusio, dovuto alla contemporanea presenza in aula di 18 candidati che avevano ultimato la prova, tra l’altro candidati richiamati a mantenere un comportamento corretto tale da consentire la normale prosecuzione della prova ai quattro candidati extratime, la prova stessa è stata portata a termine regolarmente da tutti i 22 candidati</corsivo>.”</h:div><h:div>Per quanto la Commissione abbia ritenuto che il “normale brusio” di diciotto candidati su ventidue presenti in aula non possa “oggettivamente” generare una situazione di disturbo nei confronti degli altri quattro che, avendo diritto ad usufruire dei tempi aggiuntivi, erano ancora intenti a sostenere la prova, tale oggettività è smentita dalla dichiarazione di tre (ossia quasi la totalità) di tali candidati.</h:div><h:div>Peraltro anche <corsivo>ab externo</corsivo> appare evidente che aver assegnato ai candidati (solo quattro) con tempi aggiuntivi delle postazioni in un’aula che conteneva per la gran parte (diciotto) candidati che avrebbero dovuto terminare prima la prova, presumibilmente anche tutti assieme, avrebbe inevitabilmente generato una condizione di disagio nei primi, distratti dalle operazioni di consegna e quantomeno dal brusio degli altri.</h:div><h:div>Per quanto la disposizione di legge richiamata non preveda espressamente che per i candidati con condizioni di handicap debbano essere previste delle aule dedicate per lo svolgimento delle prove di concorso, è tuttavia vero che l’Amministrazione debba far uso della discrezionalità, che al riguardo la legge le riserva, individuando le forme più idonee, secondo un criterio di ragionevolezza,  per consentire che quello che è un vero e proprio diritto dei candidati nei fatti non risulti poi vanificato, ad esempio perché la fruizione dei tempi aggiuntivi non sia piena ed effettiva, come è avvenuto nel caso di specie.</h:div><h:div>Difatti la scelta dell’Amministrazione di accorpare in un’unica aula candidati con esigenze diverse e senza alcuna misura atta a rispettare la necessità di concentrazione dei candidati durante i tempi aggiuntivi, si è rivelata irrazionale e ha comportato che la ricorrente non ha potuto godere pienamente di un diritto che trova il proprio fondamento nel principio costituzionalmente riconosciuto di eguaglianza e non discriminazione (art. 3 Cost.).</h:div><h:div>Al riguardo, considerato che il danno, riconducibile all’esito negativo della prova in questione, può essere superato solo previa reiterazione della prova stessa, in termini tali da assicurare la par condicio dei concorrenti, dall’accoglimento del presente motivo deriva altresì la condanna dell’Amministrazione a consentire la reiterazione della prova alla ricorrente.</h:div><h:div>3. L’accoglimento del suesposto motivo e la conseguente reiterazione della prova, determinano il venir meno dell’interesse della ricorrente sui motivi formulati in subordine e relativi in generale alla prova concorsuale.</h:div><h:div>Ad ogni buon fine gli stessi si palesano infondati, avendo questo Collegio già avuto modo di pronunciarsi su ciascuno di essi con le sentenze nn. -OMISSIS-, che di seguito si richiamano.</h:div><h:div>La ricorrente ritiene infatti l’illegittimità in generale della prova concorsuale per i seguenti motivi: </h:div><h:div>1) violazione di legge: violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 cost.; del d.p.r. n. 487/1994 e dell’art. 3 l. n. 241/90. violazione del d d.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 del miur, violazione lex specialis: art.8 del bando del concorso. Violazione dei principi di buon andamento dell’attività amministrativa; eccesso di potere: illogicità, erronea interpretazione, disparità di trattamento, sviamento di potere, difetto di motivazione. ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e carenza dei presupposti, erronea valutazione dei fatti.</h:div><h:div>Tanto poiché la prova scritta, inizialmente fissata in data unica, ma su più sedi regionali, per il -OMISSIS-, è stata poi posticipata in -OMISSIS- a causa del maltempo che in quei giorni ha colpito la regione.</h:div><h:div>2) violazione di legge: art.10 del decreto 3 agosto 2017, n. 138 del MIUR, violazione lex specialis: art.8 del bando, eccesso di potere: difetto di istruttoria, illogicità e ingiustizia manifesta, carenza dei presupposti di fatto, sviamento di potere, difetto di motivazione. disparità di trattamento. violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa.</h:div><h:div>Durante la prova scritta del -OMISSIS- si sarebbero verificata un’applicazione delle regole stabilite nel bando in maniera disomogenea sul territorio nazionale, essendosi determinate:</h:div><h:div>a) una differente applicazione delle regole sull’utilizzo dei codici di legge;</h:div><h:div>b)  la mancata simultaneità della prova sul territorio nazionale;</h:div><h:div>c) la presenza nei quesiti della prova scritta di due “studi di casi”;</h:div><h:div>d) prove di lingua straniera a difficoltà differenziata.</h:div><h:div>3) violazione di legge: d.p.r. n. 487/1994; d d.d.g. n. 1259 del 23.11.2017 del miur: violazione lex specialis: art..8 del bando di concorso. violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa; eccesso di potere: disparità di trattamento, sviamento di potere, ingiustizia e illogicità manifesta, difetto di istruttoria e carenza dei presupposti, erronea valutazione dei fatti.</h:div><h:div>Vi sarebbero stati molteplici problemi informatici e anomalie rilevate dai candidati sia di natura pratica durante l’espletamento della prova, sia in quanto i supporti informatici sarebbero stati inidonei a consentire un corretto e sereno svolgimento della stessa.</h:div><h:div>4)  Eccesso di potere: difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, sviamento di potere, illogicità, violazione del principio di anonimato nei pubblici concorsi, disparità di trattamento.</h:div><h:div>La procedura posta in essere dal CINECA di salvataggio delle prove scritte, trasmissione al server principale, conservazione, assegnazione alle commissioni per la correzione e scioglimento dell’anonimato, con abbinamento degli elaborati ai singoli candidati, non avrebbe garantito il rispetto del principio di anonimato e par condicio.</h:div><h:div>5) Violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’attività amministrativa. Violazione della normativa in materia di pubblici concorsi; Violazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e par condicio tra i concorrenti.</h:div><h:div>I candidati non hanno avuto la possibilità e gli strumenti utili per poter verificare a posteriori con</h:div><h:div>certezza la paternità del loro elaborato dopo lo scioglimento dell’anonimato e l’abbinamento dei</h:div><h:div>singoli elaborati ai candidati, poiché non hanno ricevuto al termine della prova scritta una copia stampata del loro elaborato.</h:div><h:div>Con le richiamate pronunce questa sezione ha avuto modo di affrontare tutte le sollevate censure </h:div><h:div>In particolare con riferimento al primo motivo, già con la sentenza -OMISSIS- è stato ritenuto che “…<corsivo>, le eccezioni al principio di unicità della prova sono ammesse in casi eccezionali, tra i quali sicuramente deve farsi rientrare l’improvvisa ed imprevedibile chiusura delle scuole disposta dalla competenti autorità in -OMISSIS-.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Irragionevole sarebbe infatti risultato disporre lo slittamento della prova su tutto il territorio nazionale a cagione della oggettiva impossibilità di svolgimento nella data prestabilita, della disponibilità delle sedi inerenti la sola Regione -OMISSIS-.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Né la ricorrente offre, ancora principio di prova in ordine all’indebito vantaggio che a suo dire avrebbero fruito i concorrenti sardi, avuto presente, altresì, che il Ministero ha specificato che le domande proposte alla sessione del dicembre 2018 erano diverse”.</corsivo></h:div><h:div>Quanto al secondo motivo, tutti i prospettati vizi sono stati singolarmente analizzati nella richiamata sentenza n. -OMISSIS-, le cui conclusioni sono perfettamente calzanti rispetto al caso di specie.</h:div><h:div>“<corsivo>…la deducente lamenta una serie di irregolarità consumate nello svolgimento della prova scritta, in particolare dolendosi che la procedura concorsuale si è altresì connotata per una patente disomogeneità nelle condizioni di fatto in cui i candidati hanno dovuto espletare la prova scritta a causa di una differente vigilanza da parte dei Comitati di Vigilanza e soprattutto un diverso metro di valutazione circa l’uso dei testi ammessi.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>L’art. 13, co. 8 della lex specialis, infatti, disponeva espressamente che i candidati «Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana». In senso conforme, le indicazioni generali diramate in data 18 settembre 2018 specificavano che i candidati «Possono consultare soltanto il vocabolario della lingua italiana e i testi di legge non commentati purché, a seguito di verifica del Comitato di Vigilanza, risultino privi di note e commenti. Assume sul punto l’esponente che nonostante la chiarezza della disciplina concorsuale, i Comitati di Vigilanza nelle varie sedi d’esame adottavano un parametro di “ammissibilità” dei testi notevolmente diverso, in alcuni casi molto rigoroso ed in altri invece eccessivamente permissivo.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>7.1. Anche a scrutinio della sintetizzata doglianza vanno ripetute le considerazioni svolte al par. 2.1. sul primo motivo di ricorso in ordine al mancato assolvimento della prova di resistenza, non essendo dato cogliere il grado di compromissione, mediante le censurate irregolarità dell’esito della prova del ricorrente (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 17 settembre 2018, n. 9402; adde T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis , n.3926/2015).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>7.2. Quanto alla doglianza circa la limitazione della consultazione ai soli testi di legge con esclusione delle circolari, rammenta il Collegio che l’art. 13, co. 3 del D.P.R. n. 487/1994 stabilisce che i concorrenti “Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.”.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>E’ ora evidente che le circolari non possono essere annoverate tra i testi di legge, attesa la loro natura interpretativa delle norme di legge, con inserimento quindi di apporti critici e di commento.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Non di rado infatti le circolari riportano anche richiami giurisprudenziali ai quali si rifanno.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Ragion per cui appare legittima l’opzione di escludere dalla possibilità di consultazione da parte dei candidati, delle circolari, che possono essere apparentate ai commenti delle leggi.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Oltretutto la disposizione di lex specialis è meramente riproduttiva dell’art. 13, co. 3, d.P.R. n. 487/1994 non impugnato.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Il motivo va pertanto respinto.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>8. Per le medesime argomentazioni va disatteso anche l’ottavo motivo, con il quale la ricorrente si duole della sussistenza di condizioni organizzative oggettivamente differenti nelle varie sedi concorsuali che hanno di fatto comportato che le operazioni selettive sfociassero in determinazioni assolutamente irragionevoli.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>I lavori delle varie Sotto-Commissioni, infatti, si sono connotati per una differenziazione notevole per quanto riguarda la percentuale degli ammessi e/o il voto medio attribuito alle prove.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>A titolo meramente esemplificativo, si consideri che la Sotto-Commissione 4 ha avuto una quota irrisoria di bocciati e votazioni medie attestate ben oltre la soglia di ammissibilità. Allega inoltre che le differenze in questione, peraltro, sono verificabili anche a livello territoriale e si sono concentrate soprattutto nelle regioni meridionali, quali Campania, Calabria e Sicilia, ove la percentuale di ammessi è stata di gran lunga inferiore alla media nazionale.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>9. Con il nono mezzo la ricorrente in sintesi lamenta che l’esito della selezione concorsuale è poi risultato inevitabilmente compromesso a causa dell’erronea formulazione di due quesiti sottoposti ai candidati che, lungi dall’essere strutturati come domanda diretta a verificare il possesso di competenze e conoscenze professionali, si connotavano per essere dei “casi”, richiedendo quindi l’individuazione di soluzioni concrete e particolari a specifiche problematiche.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Sostiene inoltre che la durata complessiva della prova, se congrua e coerente con la tipologia di prova prevista dalla lex specialis, era senz’altro irragionevole e sproporzionata qualora l’elaborato avesse dovuto richiedere (come avvenuto) la definizione di “casi”, che evidentemente necessitano di maggiore tempo per individuare ed esporre la risposta più pertinente.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>9.1. Le censure riassunte appaiono al Collegio inammissibili e infondate.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Al riguardo non può sottacersi che la ricorrente, con tutti i casi posti in discussione e nei quali si contestano le risposte ritenute esatte o inesatte dal Ministero a vari quesiti, propone e sollecita a questo Giudice un sindacato di merito sulla discrezionalità tecnica che in subietta materia è riservata costituzionalmente all’Amministrazione.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Con specifico riguardo alla formulazione e alla riposta a quesiti a risposta multipla si è espresso nei sensi sopra tratteggiati anche questo Tribunale che ha puntualizzato che “L'opinabilità delle questioni giuridiche sottese ai quesiti, spesso articolati e complessi, che connotano le prove d'esame del concorso notarile, impedisce di esaminarle come se si trattasse di quiz rispetto ai quali la Commissione è chiamata soltanto a verificare l'esattezza o meno delle risposte fornite”, puntualizzando conseguentemente che “In estrema sintesi, si può dunque affermare che nella valutazione degli elaborati dei candidati al concorso per posti di notaio (ma la conclusione non può mutare nel caso di quesiti per aspiranti specializzando in medicina, n.d.s.), la Commissione di concorso formula un giudizio tecnico-discrezionale espressione di puro merito, come tale di norma non sindacabile in sede di legittimità, salvo che esso risulti viziato ictu oculi da macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento del fatto”(T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I, 2 dicembre 2013,n. 10349).  </corsivo></h:div><h:div>Con riferimento al terzo motivo di doglianza si configurano i medesimi motivi di infondatezza rilevati nella richiamata sentenza n. -OMISSIS-, ossia: “….<corsivo>Le censure appaiono al Collegio anzitutto destituite di principio di prova, non adducendo il ricorrente alcun elemento a sostegno delle riferite allegazioni difensive.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>La ricorrente non specifica alcun determinato difetto del sistema; né la lamentata assenza della funzione “copia incolla” può dirsi viziante, non essendo contemplata neanche nelle tradizionali prove svolte su supporto cartaceo. Durante lo svolgimento della prova risulta inoltre essere stato in ogni momento possibile accedere al riepilogo delle risposte.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Non è poi documentata la lamentata inversione dei pulsanti rosso e blu.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Il Miur ha inoltre rappresentato, con la relazione depositata in atti, che il software è stato sottoposto a diverse operazioni di collaudo; che inoltre il software ha correttamente funzionato sia il -OMISSIS- e il 13 dicembre 2018 e non sono stati segnalati difetti di funzionamento nei verbali di aula.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Il relativo funzionamento è stato poi illustrato attraverso le istruzioni pubblicate sul sito istituzionale del Miur unitamente ad un video esplicativo della procedura e riproposte a tuti i candidati nella schermata iniziale prima dell’inizio della prova.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>In secondo luogo non viene parimenti offerto alcun elemento utile a consentire al Tribunale di apprezzare il delta di incisione della sua sfera giuridica dell’esponente per via delle lamentate disfunzioni.”</corsivo></h:div><h:div>Infine con riferimento al quarto e al quinto motivo di impugnazione, anch’essi privi di fondamento la Sezione nella più volte richiamata pronuncia ha avuto modo di chiarire che: “<corsivo>…La lex specialis prevedeva infatti sì che durante la prova il candidato inserisse codice personale e scheda anagrafica in busta internografata senza sigillarla: “Il candidato estrae un codice personale anonimo dall’urna (…); • Al candidato viene consegnato e fatto firmare il proprio modulo anagrafico; • Si consegna al candidato una busta internografata e gli si comunica di conservarvi all’interno entrambi i moduli ricevuti senza sigillare la busta; • Il candidato viene fatto accomodare e, subito dopo, inserisce il codice personale anonimo per sbloccare la postazione. Il candidato ripone il codice personale anonimo nella busta internografata a lui consegnata senza sigillarla (…)”.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Tuttavia a garanzia dell’anonimato veniva parimenti prescritto che al termine della prova “Il candidato ripone il modulo anagrafico ed il modulo contenente il codice personale anonimo all’interno della busta internografata che gli è stata consegnata all’atto della registrazione e la sigilla;”.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Ne consegue che alcuna violazione del principio dell’anonimato è dato al Collegio cogliere nelle descritte operazioni concorsuali posto che al termine della prova le generalità del candidato e il suo codice personale identificativo venivano inserite in una busta della quale era prescritta la sigillatura.”</corsivo></h:div><h:div>“<corsivo>….La relazione del Miur del 14.6.2019 ha altresì contrastato la doglianza secondo cui il codice personale ancorché anonimo conseguato a ciascun candidato potesse essere rivelato a qualche membro della commissione prima della correzione delle prove.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Invero emerge dalla citata relazione come gli elaborati di ciascun candidato venissero conservati in una piattaforma informatica detenuta dal Cineca incaricato dell’organizzazione logistica del concorso. I commissari accedevano poi collegialmente agli elaborati del candidato al momento della correzione delle prove ma il file contenente le stesse non consentiva anche l’individuazione del codice anonimo, ma si apriva una schermata recante solo la prova svolta, che veniva contrassegnata con un numero ma senza che potesse essere visionato il codice anonimo.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Solo alla fine delle operazioni di correzione degli elaborati e al momento dello scioglimento dell’anonimato, alla presenza dei carabinieri venivano effettuate le attività di associazione dei codici anonimi identificativo della prova con i codici fiscali dei candidati e la relativa identità di ciascuno di essi.”</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Il Miur con relazione del 25.6.2019 versata in atti ha precisato che alla fine della prova, il candidato, cui era stato consegnato il codice anonimo, lo ha inserito sull’applicativo, codice che è stato salvato nel tracciato record del file .BAC (si ricorda che il file .BAC è criptato).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Il file .BAC (contenente il solo codice anonimo e NON i dati anagrafici del candidato) è stato caricato attraverso un canale sicuro, garantito dalle credenziali del responsabile d’aula, sulla piattaforma CINECA, che ne ha controllato l’integrità (se anche un solo bit del file fosse stato danneggiato o mancante, il file sarebbe risultato indecifrabile e sarebbe stato segnalato un errore al responsabile d’aula).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Una volta terminati tutti i caricamenti per ogni file .BAC in un database protetto cui può accedere il solo personale tecnico di CINECA autorizzato a gestire la procedura, sono state caricate le informazioni in esso contenute tra cui: codice anonimo, risposta alla domanda 1, risposta alla domanda 2, eccetera. Tutti i compiti sono stati quindi caricati in questo database e ad ogni compito è stato associato un numero progressivo di caricamento (univoco e non ricollegabile al codice anonimo).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Solo una volta effettuata la correzione e al momento dello scioglimento dell’anonimato ognuna delle 38 subcommissioni attraverso un unico pc collegato alla piattaforma del Cineca svolgeva le operazioni di associazione del codice personale anonimo identificativo della prova con il codice fiscale del candidato riportato in una bustina internografata sigillata, custodita all’interno di un’altra busta parimenti sigillata, buste tutte custodite dai carabinieri”.</corsivo></h:div><h:div>Infine la mancata consegna all’esito della prova di una copia dell’elaborato, come avviene del resto in tutte le prove concorsuali, non può ritenersi costituire una violazione del principio dell’anonimato, né integrare una condizione di impossibilità di attribuzione dell’elaborato al candidato che l’ha redatto, posto che si tratta di profili garantiti dal sistema informatico.</h:div><h:div>4. Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato altresì il decreto di approvazione della graduatoria delle prove orali sia per vizi derivati, sia in via autonoma prospettando nuovi ed ulteriori motivi, tutti sostanzialmente relativi alle incompatibilità di taluni Commissari della Commissione plenaria che ha deciso i criteri e le modalità di svolgimento delle operazioni di correzioni delle prove scritte.</h:div><h:div>Con riferimento ai vizi derivati il ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto nei limiti in cui (par. 2) è fondato il ricorso principale.</h:div><h:div>Relativamente ai vizi sollevati in via autonoma, il ricorso per motivi aggiunti si palesa invece irricevibile.</h:div><h:div>Difatti per quanto si tratti di motivi ritenuti fondati da questo Collegio con le già richiamate pronunce nn. -OMISSIS-, essi sono stati proposti tardivamente poiché sono da riferirsi alla prova scritta e non, come lascia intendere parte ricorrente, alla prova orale.</h:div><h:div>L’eventuale vizio della prova scritta con effetto invalidante della successiva prova orale avrebbe dovuto essere fatto valere nei termini da parte ricorrente </h:div><h:div>Dispone infatti l’art. 43 c.p.a. che anche ai motivi aggiunti che introducono nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini.</h:div><h:div>Nel caso di specie gli atti relativi alla composizione della Commissione erano noti, in quanto resi pubblici, già allorchè è stato presentato il ricorso introduttivo e comunque parte ricorrente non ha dimostrato in che data ha avuto conoscenza di quelle che sono “nuove ragioni” avvero gli atti impugnati con il ricorso.</h:div><h:div>I motivi aggiunti si palesano, dunque, in parte fondati, nei limiti in cui risulta fondato, nei termini di cui al precedente par. 2, il ricorso avverso la previa prova scritta, in parte improcedibili per carenza di interesse attesa l’infondatezza in parte del ricorso introduttivo e in parte irricevibili poichè tardivi.</h:div><h:div>6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, nei limiti di cui in motivazione:</h:div><h:div>-con riferimento al ricorso introduttivo in parte lo accoglie, disponendo conseguentemente la reiterazione della prova scritta per la ricorrente, e in parte lo respinge;</h:div><h:div>- con riferimento ai motivi aggiunti, in parte li accoglie, limitatamente al vizio derivato dall’annullamento della prova scritta, e in parte li dichiara improcedibili e irricevibili.</h:div><h:div>Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che vengono liquidate in complessivi euro 2.000 (duemila), oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="01/07/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Silvia Piemonte</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>