<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190465520220421094758899" descrizione="" gruppo="20190465520220421094758899" modifica="4/21/2022 6:27:35 PM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="04655"/><fascicolo anno="2022" n="04994"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190465520220421094758899.xml</file><wordfile>20190465520220421094758899.docm</wordfile><ricorso NRG="201904655">201904655\201904655.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\664 Antonino Savo Amodio\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesca Petrucciani</firma><data>21/04/2022 18:27:35</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>26/04/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonino Savo Amodio,	Presidente</h:div><h:div>Francesca Petrucciani,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Filippo Maria Tropiano,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>della nota ANAC del 18.3.2019 prot. n. 0022130 a firma del Dirigente dell'USAN Ufficio Sanzioni Contratti Pubblici.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4655 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Fallimento della Igeco Costruzioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Arturo Cancrini in Roma, piazza di San Bernardo, 101; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Anas s.p.a., non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2022 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con il ricorso in epigrafe Igeco costruzioni s.p.a. ha impugnato il provvedimento del 18.3.2019 con cui l’Anac ha disposto a suo carico l’annotazione interdittiva nel casellario informatico degli operatori economici dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture della risoluzione, per grave inadempimento contrattuale, del contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori di “manutenzione straordinaria per il rafforzamento della sovrastruttura stradale, compreso nuovo impianto di segnaletica orizzontale lungo la SS 131, dal km 221-300 al km 229-843”, stipulato con Anas s.p.a..</h:div><h:div>La ricorrente ha esposto che nell’annotazione era riportato che l’operatore economico non avrebbe rispettato i “tempi per l’ultimazione dei lavori”, né presentato “controdeduzioni ovvero giustificazioni agli addebiti contestati in corso di esecuzione”, mentre tali circostanze non trovavano riscontro nello svolgimento dei fatti, giacché i ritardi nell’ultimazione dei lavori non erano in alcun modo addebitabili a Igeco e, nel corso dei lavori, erano state iscritte numerose riserve e altrettante diffide erano state indirizzate alla Stazione appaltante in merito ai gravi inadempimenti alla stessa riferibili, quali la progettazione carente sotto alcuni aspetti e l’inerzia nel provvedere alla chiusura al traffico del tratto di strada interessato ai lavori.</h:div><h:div>L’Amministrazione resistente, invece, aveva omesso qualsiasi riferimento a tali note anche nelle premesse di cui al provvedimento di risoluzione contrattuale.</h:div><h:div>Tali contestazioni erano state riproposte con nota del 5.2.2019, indirizzata anche all’ANAC, in cui erano state rappresentate le irregolarità che avevano contraddistinto la gestione dell’appalto, con particolare riferimento alla violazione da parte della Stazione appaltante della normativa sui termini di redazione degli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL), di emissione dei corrispondenti certificati di pagamento e di corresponsione delle relative rate di acconto del corrispettivo d’appalto.</h:div><h:div>Ciò, peraltro, aveva contribuito in modo significativo alla situazione di dissesto economico dell’impresa, sfociato nella domanda e successiva ammissione alla procedura di concordato preventivo pendente dinanzi al Tribunale di Lecce.</h:div><h:div>Malgrado tali osservazioni l’ANAC, con nota del 18.3.2019, aveva disposto l’iscrizione sul casellario informatico, con funzione di pubblicità notizia, dell’annotazione impugnata.</h:div><h:div>A sostegno del ricorso sono state formulate, in unico motivo, le censure di violazione di legge (art. 213 comma 10 d.lgs. n. 50/2016), difetto di motivazione (art. 3 l. n. 241/1990) e eccesso di potere sotto i concorrenti profili del difetto di istruttoria e della illogicità e ingiustizia manifesta.</h:div><h:div>Il provvedimento impugnato doveva ritenersi illegittimo per carenza di motivazione e difetto di istruttoria con riferimento alla qualificazione del caso di specie in termini di notizia utile, poiché non si era tenuto conto degli inadempimenti della Stazione appaltante.</h:div><h:div>L’Autorità, infatti, aveva riportato nel corpo del provvedimento soltanto un breve estratto della memoria difensiva della Igeco, in cui si faceva riferimento ai notevoli ritardi nei pagamenti ed ai conseguenti danni economici, finanziari e di immagine patiti dall’impresa, ma tale circostanza non era stata considerata nella parte motiva del provvedimento, né era menzionata nel testo dell’annotazione.</h:div><h:div>Si è costituita l’Autorità nazionale anticorruzione resistendo al ricorso.</h:div><h:div>Con nota depositata il 16 aprile 2021 la ricorrente ha rappresentato che il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 14 del 31.3.2021, ha dichiarato il fallimento della Igeco Costruzioni s.p.a.; con ordinanza n. 6346 del 28 maggio 2021 è stata quindi dichiarata l’interruzione del giudizio, poi riassunto a seguito della costituzione del Fallimento Igeco in data 28 giugno 2021.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 9 febbraio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Il ricorso è infondato.</h:div><h:div>Deve osservarsi, al riguardo, che, in linea generale, sussiste un potere dell’ANAC di disporre l'iscrizione nel casellario informatico delle notizie “utili” e che tale potere è esercitato - ed esercitabile - senza soluzione di continuità, sia nella vigenza che dopo l'abrogazione dell'art. 8, comma 2, lett. dd), del d.p.r. n. 207/2010, che prevedeva l’iscrizione “di tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, sono dall'Autorità ritenute utili ai fini della tenuta del casellario”, in quanto tale attività è funzionale al compito assegnato all’Autorità di supportare, attraverso la facilitazione dello scambio di informazioni, le stazioni appaltanti (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 28.12.2018, n. 12606, confermata sul punto dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1318 del 21.2.2020).</h:div><h:div>Dalla lettura complessiva delle norme di cui al d.lgs. n. 50/2016, infatti, si evince la chiara volontà del legislatore di realizzare un sistema di controlli e vigilanza sulle procedure di affidamento fondato anche sull'utilizzo di plurimi dati (quali la banca dati nazionale dei contratti pubblici, l'Osservatorio e il Casellario informatico), per la cui alimentazione non può prescindersi dalla pubblicazione delle c.d. “notizie utili”.</h:div><h:div>L’annotazione, pertanto, costituisce atto a contenuto meramente informativo, che trova piena giustificazione nella funzione surriferita di acquisire e pubblicare ogni notizia ritenuta utile a fini di trasparenza e di corretta conduzione delle procedure a evidenza pubblica (TAR Lazio, Sez. I, 31.3.2020, n. 3730; 13.12.18, n. 12155).</h:div><h:div>Ciò è tanto più vero nel caso di specie, in cui l’annotazione disposta dall’ANAC ha ad oggetto un provvedimento di risoluzione contrattuale dipendente da un segnalato inadempimento dell’aggiudicatario.</h:div><h:div>I provvedimenti di risoluzione contrattuale, infatti, sono chiaramente rilevanti in termini di errore professionale escludente ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) d.lgs. n. 50/2016: trattasi, quindi, di provvedimenti riconducibili a quelli per i quali lo stesso legislatore ha ritenuto sussistere l’interesse all’annotazione nel Casellario come “notizia utile”.</h:div><h:div>Infine va sottolineato che non compete all’ANAC valutare l’intrinseca legittimità dei provvedimenti adottati dalle stazioni appaltanti, oggetto di segnalazione ed annotazione: all’Autorità spetta, semmai, la verifica circa l’effettiva esistenza di simili provvedimenti e proprio a tale scopo deve essere instaurato il contraddittorio con l’operatore economico, che se del caso può far rilevare l’inesistenza dei provvedimenti segnalati o la di loro successiva revoca o annullamento. La legittimità di tali provvedimenti, peraltro, può essere contestata dall’operatore economico solo nelle competenti sedi, e correlativamente non può ritenersi consentito all’ANAC sovrapporre una propria valutazione, poiché un simile sistema comprometterebbe la certezza delle situazioni giuridiche, consentendo che una medesima situazione possa essere valutata differentemente da diverse Autorità ed a diversi fini.</h:div><h:div>Quanto alle doglianze concernenti la sussistenza dell’inadempimento e il coinvolgimento della ricorrente, deve rilevarsi che, in una controversia che presenta profili di sovrapponibilità con quella in esame, questa Sezione ha osservato che nell’esercizio del potere di annotazione l’Autorità è tenuta ad apprezzare (non già il merito delle reciproche contestazioni di inadempimento, ma) la “non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, garantendo il pieno contraddittorio tra tutti i soggetti interessati”, e a dare atto dell’esistenza di una contestazione giudiziale (v. sent. 31 dicembre 2020, n. 14186, sull’annotazione di una risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c.), come avvenuto nel caso in esame.</h:div><h:div>La valutazione dell’“utilità” della notizia risiede, infatti, nella riconducibilità del fatto da annotare nel casellario a una delle ipotesi normativamente previste quale motivo di esclusione da future gare d’appalto (cfr. art. 80, co. 5, lett. c, d.lgs. n. 50/2016, oggi anche lettere c-bis e c-ter), mentre Anac non può “entrare nel merito delle reciproche contestazioni di inadempimento, che esula evidentemente dal corretto esercizio del potere di annotazione” (sent. n. 14186/2020 cit., che ha escluso la necessità di “una penetrante verifica nel merito dei fatti segnalati, demandata al giudizio civile”).</h:div><h:div>Peraltro, nel provvedimento impugnato l’Autorità ha correttamente dato conto del fatto che il testo dell’annotazione avrebbe potuto essere integrato “con notizie relative ad eventuali contenziosi instaurati dalle parti in causa, laddove richiesto, sulla base della documentazione che l'una o l'altra potrà esibire al fine di provare quanto affermato”; nella fattispecie, tuttavia, non risultano contenziosi intentati dalla ricorrente, sicché, anche sotto questo profilo, il provvedimento non presenta incongruenze.</h:div><h:div>Il ricorso va quindi respinto.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell’Autorità resistente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/02/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Francesca Petrucciani</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>