<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20190459820260629205119759" id="20190459820260629205119759" modello="2" modifica="02/07/2026 09:10:54" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" stato="2" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="04598"/><fascicolo anno="2026" n="12276"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1B:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190459820260629205119759.xml</file><wordfile>20190459820260629205119759.docm</wordfile><ricorso NRG="201904598">201904598\201904598.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\912 Giovanni Iannini\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Giovanni Iannini</firma><data>01/07/2026 08:20:35</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Chiara Cavallari</firma><data>29/06/2026 21:58:29</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>06/07/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Bis)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giovanni Iannini,	Presidente</h:div><h:div>Claudio Vallorani,	Consigliere</h:div><h:div>Chiara Cavallari,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'accertamento e la declaratoria </h:div><h:div>della responsabilità del Ministero della Difesa ai sensi dell’art. 2087 c.c., </h:div><h:div>per la condanna </h:div><h:div>al risarcimento in favore di parte ricorrenti di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, come quantificati nella misura di €. 519.142,50 ed in €. 100.000,00 per ciascun familiare o in quella diversa, minore o maggiore, comunque ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4598 del 2019, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Carla Mastracci, Massimiliano Loi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sara Tassoni in Roma, via C. Colombo 440; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Testaferrata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Paolo Giugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Lo Pinto in Roma, via Vittoria Colonna 32;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e degli ulteriori soggetti convenuti in giudizio;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con ricorso notificato il 19 marzo 2019 e depositato il 16 aprile 2019 il soggetto in epigrafe, appartenente al personale delle Forze armate nella veste di maresciallo artificiere all’epoca dei fatti dedotti in giudizio, unitamente agli ulteriori soggetti ivi individuati quali congiunti dello stesso, promuoveva azione risarcitoria innanzi a questo Tribunale – mediante apposita riassunzione all’esito della sentenza -OMISSIS- con cui la Corte d’appello di Roma aveva declinato la giurisdizione del Giudice ordinario in ordine alla medesima causa nell’ambito dell’instaurato giudizio (conducente alla successiva declaratoria di improcedibilità da parte del Tribunale di Roma con ordinanza -OMISSIS-) – relativamente ai danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti in conseguenza dell’infortunio occorso allo stesso militare nel corso di un’esercitazione programmata di lancio di bombe a mano, espletata in data -OMISSIS- presso l’indicato poligono di tiro, durante la quale l’intervenuta esplosione di una bomba aveva determinato l’amputazione del braccio destro del medesimo militare.</h:div><h:div>1.1. Nello specifico gli odierni ricorrenti convenivano in giudizio, al fine di ottenere l’accertamento della relativa responsabilità nella determinazione del sinistro e la conseguente condanna al risarcimento spettante, sia il Ministero della difesa ai sensi dell’art. 2087 cod. civ. per i danni cagionati allo stesso militare nello svolgimento dell’attività lavorativa al servizio ed alle dipendenze dell’anzidetta Amministrazione, sia in via diretta i due militari ivi individuati – nella rispettiva qualità di “direttore dell’esercitazione” e “direttore del tiro” – ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. per i danni cagionati al medesimo militare nell’espletamento delle funzioni rivestite e dei compiti assegnati agli indicati Ufficiali in relazione alle operazioni afferenti lo svolgimento delle anzidette esercitazioni, formulando altresì (nei confronti di tutti i soggetti convenuti) una ulteriore domanda risarcitoria, circoscritta ai familiari del militare interessato (rispettivamente, coniuge e figli dello stesso), volta ad ottenere il ristoro del danno non patrimoniale patito <corsivo>iure proprio</corsivo> (c.d. danno “riflesso”) ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. in conseguenza dell’incidente occorso al proprio congiunto.</h:div><h:div>2. Uno dei militari evocati in giudizio si costituiva per resistere al ricorso, depositando apposita memoria corredata dell’unita documentazione.</h:div><h:div>2.1. Si costituivano altresì in giudizio l’intimata Amministrazione e l’ulteriore militare evocato.</h:div><h:div>3. La resistente Amministrazione, in esecuzione dell’ordinanza presidenziale n. -OMISSIS- con la quale era stata disposta l’acquisizione di ogni chiarimento e/o documento utile ai fini del decidere, procedeva al deposito della richiesta documentazione.</h:div><h:div>4. L’ulteriore militare convenuto in giudizio produceva documentazione, includente taluni atti di causa relativi al giudizio instaurato in sede civile, nonché apposita memoria difensiva.</h:div><h:div>5. La medesima Amministrazione depositava memoria, con la quale eccepiva la carenza di giurisdizione amministrativa in relazione alla domanda risarcitoria avanzata <corsivo>iure proprio</corsivo> dai familiari del militare e, in ogni caso, la prescrizione della pretesa risarcitoria,  invocando in via subordinata la <corsivo>compensatio lucri cum damno</corsivo> ai fini dello scomputo di quanto già corrisposto e/o che sarà percepito dal militare interessato a titolo indennitario in conseguenza dell’evento di cui trattasi, nonché in via ulteriormente subordinata l’accertamento del concorso di colpa in capo allo stesso militare, asseritamente danneggiato, nella determinazione della misura del pregiudizio da liquidare.</h:div><h:div>6. Con ordinanza TAR Lazio, Roma, sez. I stralcio, 8 aprile 2024, n. -OMISSIS-, la questione inerente alla giurisdizione in ordine alle domande proposte in ricorso è stata rimessa, ai sensi dell’art. 59, comma 3, L. n. 69/2009, alla cognizione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ritenendo che una parte delle tre distinte domande risarcitorie – fondate su diversi titoli – non rientrasse nella giurisdizione amministrativa, “… <corsivo>avendo a fondamento istanze risarcitorie il cui titolo afferisce alla responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione resistente e dei pubblici funzionari pure evocati in giudizio</corsivo>”, per quanto concerne nello specifico le domande risarcitorie proposte, rispettivamente, nei confronti dei militari convenuti in via diretta nonché quelle avanzate <corsivo>iure proprio</corsivo> dai familiari del militare interessato.</h:div><h:div>7. Nella successiva data del 14 gennaio 2025 è stata trasmessa l’ordinanza 28 dicembre 2024, n. -OMISSIS-, resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con cui è stata dichiarata la giurisdizione ordinaria in ordine alle domande proposte dal militare interessato e dai suoi familiari nei confronti dei due militari convenuti in giudizio “… <corsivo>con riassunzione nei termini di legge davanti alla Corte d’appello di Roma, quale giudice competente …</corsivo>”.</h:div><h:div>8. La resistente Amministrazione ha depositato ulteriore documentazione e memoria <corsivo>ex </corsivo>art. 73, co. 1, c.p.a.</h:div><h:div>9. Con ordinanza n. -OMISSIS-/2025 la Sezione, nel considerare in via preliminare come, per effetto della menzionata ordinanza n. -OMISSIS-/2024 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione “… <corsivo>la giurisdizione amministrativa in relazione alla fattispecie per cui è causa deve intendersi circoscritta alla domanda risarcitoria proposta dall’interessato nei confronti del Ministero della Difesa ai sensi dell’art. 2087 cod. civ. per i danni cagionati allo stesso nello svolgimento dell’attività di servizio – in qualità di appartenente al personale delle Forze armate, nella veste di maresciallo artificiere all’epoca dei fatti dedotti in ricorso – alle dipendenze della medesima Amministrazione …</corsivo>”, è stato ritenuto – “… <corsivo>riservata ed impregiudicata ogni definitiva valutazione e decisione in rito e in merito su tutto lo spettro delle domande di parte ricorrente e delle eccezioni sollevate dalla resistente Amministrazione</corsivo>” – di procedere intanto “… <corsivo>all’accertamento funzionale alla quantificazione dei danni non patrimoniali lamentati …</corsivo>”, disponendo a tal fine “… <corsivo>apposita verificazione ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 c.p.a.</corsivo>” e incaricando a tal fine il Collegio Medico Legale della Difesa “… <corsivo>di condurre i necessari accertamenti diretti alla verifica delle lesioni subite dall’interessato, della loro evoluzione e dei relativi postumi, per offrire puntuali indicazioni in ordine agli aspetti … riportati</corsivo>” specificamente nel corpo della medesima ordinanza, fissando come termine per il deposito della relazione di compiuta verificazione quello del 22 settembre 2025.</h:div><h:div>10. Nella successiva data del 19 novembre 2025 l’incaricato Organismo verificatore ha depositato in giudizio la relazione di compiuta verificazione e l’unita documentazione, includente la richiesta di liquidazione del compenso spettante.</h:div><h:div>11. Alla fissata udienza pubblica del 26 novembre 2025, su concorde richiesta delle parti motivata dalla data in cui è intervenuto il deposito della relazione di verificazione, è stato disposto il rinvio della trattazione della causa alla pubblica udienza del 22 aprile 2026, come riportato nel relativo verbale. </h:div><h:div>12. In vista dell’udienza di merito la resistente Amministrazione ha depositato memoria <corsivo>ex </corsivo>art. 73, co. 1, c.p.a. e, in via successiva, ulteriore documentazione.</h:div><h:div>12.1. La parte ricorrente ha prodotto memoria <corsivo>ex</corsivo> art. 73, co. 1, c.p.a. con la quale, oltre ad articolare le proprie difese in ordine all’eccepita prescrizione del diritto esercitato, ha insistito nella richiesta di condanna dell’intimata Amministrazione al risarcimento dei danni dovuti, procedendo al calcolo e alla quantificazione delle relative somme sulla base delle risultanze della compiuta verificazione per quanto concerne il lamentato danno non patrimoniale.</h:div><h:div>12.2. Uno dei militari convenuti in giudizio ha versato in atti la richiesta di passaggio in decisione della causa sulla base degli scritti depositati.</h:div><h:div>13. All’udienza pubblica del 22 aprile 2026, all’esito della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Il Collegio preliminarmente intende ribadire, come già evidenziato nell’ambito della precedente ordinanza collegiale n. -OMISSIS-/2025, che la giurisdizione amministrativa in relazione alla fattispecie per cui è causa deve intendersi circoscritta, in esito all’ordinanza 28 dicembre 2024, n. -OMISSIS- resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (investita nel corso del presente giudizio, con la citata ordinanza n. -OMISSIS-/2024, della questione sulla giurisdizione in ordine alla dedotta controversia ai sensi dell’art. 59, comma 3, L. n. 69/2009), alla domanda risarcitoria proposta dall’interessato nei confronti del Ministero della difesa ai sensi dell’art. 2087 cod. civ. per i danni cagionati allo stesso nello svolgimento dell’attività di servizio alle dipendenze della medesima Amministrazione, in qualità di appartenente al personale delle Forze armate nella veste di maresciallo artificiere all’epoca dei fatti dedotti in ricorso.</h:div><h:div>2. Ciò posto, ai fini dell’esatta perimetrazione del <corsivo>thema decidendum</corsivo> si intende altresì rilevare come la dedotta questione controversa investa la pretesa risarcitoria avanzata nella presente sede dall’individuato militare al fine di ottenere il risarcimento dei lamentati danni, patrimoniali e non patrimoniali, in conseguenza dell’infortunio occorso allo stesso militare nel corso di un’esercitazione programmata di lancio di bombe a mano, espletata in data -OMISSIS- presso l’indicato poligono di tiro, durante la quale l’intervenuta esplosione di una bomba determinava l’amputazione del braccio destro del medesimo militare.</h:div><h:div>3. Alla disamina della domanda <corsivo>ex </corsivo>art. 30 c.p.a. giova premettere una sintetica ricostruzione del contenuto essenziale del pertinente orientamento giurisprudenziale sviluppatosi in materia di controversie risarcitorie promosse dal personale militare per gli infortuni occorsi e/o le sofferte patologie in relazione alla prestata attività di servizio, limitatamente ai profili di interesse ai fini della presente controversia.</h:div><h:div>3.1. Come già ritenuto da questa Sezione (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo> TAR Lazio, Roma, sez, I bis, sent. 16 settembre 2024, n. 16405), merita adesione l’orientamento giurisprudenziale, seguito dalla Corte di Cassazione e condiviso dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, secondo il quale la responsabilità del datore di lavoro ha natura contrattuale e rinviene la propria fonte nel contratto di lavoro che, ai sensi dell’art. 1374 cod. civ., è integrato dall’articolo 2087 cod. civ., ove sono previsti doveri di prestazione finalizzati ad assicurare la tutela della salute del lavoratore (v. Ad. plen., n. 1 del 2018).</h:div><h:div>L’incorporazione dell’obbligo di sicurezza all’interno della struttura del rapporto obbligatorio “… <corsivo>è fonte ... di obblighi positivi (e non solo di mera astensione) del datore, con possibilità per il prestatore di eccepirne l’inadempimento e di rifiutare la prestazione pericolosa (art. 1460 c.c.)</corsivo>” (Cons. St., sez. VI, sent. 10 dicembre 2018, n. 6952).</h:div><h:div>La formulazione “aperta” dell’articolo 2087 cod. civ. – in forza del quale “<corsivo>L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro</corsivo>” – ha infatti indotto in sede interpretativa ad assegnare alla suddetta previsione “<corsivo>una funzione di chiusura del sistema di prevenzione, operante cioè anche in assenza di specifiche regole antinfortunistiche</corsivo>”, con la conseguenza che l’obbligo di sicurezza deve essere definito facendo riferimento alle misure disponibili tecnologicamente più avanzate, “<corsivo>imponendo il continuo adattamento e aggiornamento delle misure di prevenzione ai nuovi ritrovati dell’esperienza e della tecnica, in modo che siano prevenuti non solo i rischi conosciuti ma anche quelli ancora ipotetici e non del tutto noti, mentre non sono opponibili in senso contrario considerazioni di carattere puramente economico</corsivo>” (così ancora Cons. St., sent. n. 6952/2018, cit.).</h:div><h:div>3.2. Quanto alle ricadute dell’inquadramento giuridico della natura della responsabilità sul piano del riparto dell’onere probatorio in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie, è stato evidenziato in sede giurisprudenziale che la qualificazione dell’illecito come ascrivibile alla responsabilità da inadempimento del datore di lavoro “… <corsivo>implica, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., che: il lavoratore deve provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, l’inadempimento del datore di lavoro e i danni conseguenza; il datore di lavoro deve provare l’assenza di colpa e pertanto di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo …</corsivo>” (Ad. plen. n. 1 del 2018).</h:div><h:div>Più in dettaglio, nel caso del lavoratore che lamenti di avere subito un danno alla salute a causa dell’attività lavorativa svolta, incombe sul medesimo lavoratore “… <corsivo>l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro. Solo se il lavoratore ha fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile all’inosservanza di tali obblighi</corsivo>” (Cons. St., sent. n. 6952/2018, cit.).</h:div><h:div>Quanto al nesso di causalità tra attività lavorativa e malattia professionale, la giurisprudenza ha chiarito che “… <corsivo>trova applicazione la regola dell’art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto causale tra l’evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, potendosi escludere l’esistenza nel nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l’infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni ... La valutazione sul punto deve tenere adeguatamente in considerazione l’attività lavorativa svolta dal lavoratore, con riguardo all’esposizione a fattori nocivi in relazione alla malattia contratta, e il tempo della stess</corsivo>a” (Cons. St., sent. n. 6952/2018, cit.).</h:div><h:div>Deve, peraltro, tenersi presente che “<corsivo>in tema di illecito civile, il nesso causale ha veste probabilistico-statistica (“più probabile che non”) e non richiede, dunque, quella certezza di contro propria dell’accertamento penale</corsivo>” (Cons. St., sez. IV, sentenze 30 novembre 2020, n. 7560 e n. 7564).</h:div><h:div>Inoltre, quanto alla configurazione dell’onere probatorio in capo al dipendente, preteso danneggiato, è stato precisato come “<corsivo>Tale strutturale carattere per così dire “attenuato” della prova richiesta in ordine all’elemento eziologico del danno civile è, se possibile, ancor più pregnante e giuridicamente necessario allorché: - i danni lamentati afferiscano alla dimensione della tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore; - questi svolga un servizio (la “difesa della Patria”) di vitale importanza per la Repubblica (“sacro dovere del cittadino”, art. 52 Cost.); - sia in gioco la preservazione della salute e della stessa vita del militare; - siano concretamente disponibili e ragionevolmente implementabili mezzi di protezione individuale</corsivo>” (Cons. St., sent. n. 7560/2020 e n. 7564/2020, cit.; in termini analoghi, cfr<corsivo>. ex multis</corsivo> TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. n. 16405/2024, cit., nonché sent. 16 dicembre 2024, n. 22743).</h:div><h:div>Sul punto è stato inoltre affermato in sede giurisprudenziale come l’eventuale riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da parte del competente Comitato di verifica, implicando l’accertamento del nesso di causalità tra la patologia e/o invalidità sofferta e il servizio prestato dal militare, dia luogo alla conseguente inversione dell’onere della prova a carico dell’Amministrazione resistente (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo> TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 17 giugno 2024, n. 12293).</h:div><h:div>Tale conclusione è stata ricondotta alle considerazioni svolte su un piano più generale nell’ambito dell’orientamento sviluppato dalla Corte di cassazione, laddove è stato ritenuto che “… <corsivo>ove sia stata accertata in sede di equo indennizzo la derivazione causale della patologia dall’ambiente di lavoro, e tale accertamento risulti ad avviso del giudice di merito utilizzabile, opera a favore del lavoratore l’inversione dell’onere della prova prevista dall’art. 2087 c.c. di modo che grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell’evento dannoso. Infatti l’autonomia dei due istituti dell’equo indennizzo e del risarcimento del danno procurato da malattia professionale non esclude che si possa realizzare una vasta area di coincidenza del nesso causale della patologia, sia ai fini dell’equo indennizzo che della malattia</corsivo>” (cfr. Cons. St., sez. II, sent. 19 aprile 2022, n. 2956, in specie punto 7, che testualmente richiama Cass., sez. III, sent. 22 agosto 2018, n. 20889).</h:div><h:div>4. Alla stregua del delineato quadro normativo e della relativa interpretazione declinata in sede giurisprudenziale, il Collegio preliminarmente, per ragioni di priorità nell’ordine logico-giuridico dell’esame delle questioni oggetto di scrutinio nel merito, ravvisa l’infondatezza dell’eccepita prescrizione dell’invocato diritto risarcitorio sollevata dalla resistente Amministrazione nelle prodotte memorie difensive.</h:div><h:div>Come evidenziato dalla parte ricorrente nelle deduzioni sul punto articolate nell’ambito della memoria versata in atti il 20 marzo 2023, il termine di prescrizione decennale – applicabile al caso in esame attesa la natura contrattuale della fattispecie di responsabilità in rilievo (in tal senso, cfr. <corsivo>ex multis </corsivo>Cons. St., sez. II, sent. 28 febbraio 2022, n. 1374, nonché l’ulteriore giurisprudenza richiamata al superiore punto 3.1) e originata nella specie dai fatti, dedotti in giudizio, risalenti alla data dell’incidente occorso il -OMISSIS- – si è interrotto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2943 cod. civ., secondo quanto consta dalla documentazione versata in atti (cfr. allegati nn. 1-6 uniti all’atto di ricorso) quantomeno al momento dell’instaurazione del giudizio risarcitorio promosso dall’odierno ricorrente in sede civile, coincidente con la proposizione della relativa azione dinanzi al Tribunale di Latina in funzione di giudice del lavoro (conducente all’ordinanza resa dallo stesso Tribunale originariamente adito, pubblicata in data -OMISSIS-, di declaratoria di incompetenza in favore del Tribunale ordinario di Roma).</h:div><h:div>5. Ciò posto, alla stregua delle esposte coordinate ermeneutiche suscettibili di rilievo nel caso in odierna trattazione il Collegio ritiene che nella specie debba reputarsi sussistente la responsabilità dell’intimato Ministero della difesa relativamente alle conseguenze pregiudizievoli derivate nella sfera giuridico-soggettiva dell’individuato militare a causa del sinistro che lo ha colpito nella prestazione dell’attività di servizio.</h:div><h:div>6. Applicando le superiori coordinate alla fattispecie in esame, infatti, va innanzitutto rilevato, quanto alla ricorrenza nella specie del requisito oggettivo rappresentato dal nesso di causalità, come dal corpo dell’atto di ricorso (cfr. la relativa pagina 46) e dalla documentazione versata in atti emerga l’intervenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione traumatica scaturita dall’incidente occorso allo stesso in quanto rimasto coinvolto, durante l’attività di servizio nella veste di artificiere – in data -OMISSIS-, nel corso di un’attività addestrativa – in una “<corsivo>improvvisa deflagrazione di una bomba a mano rimasta inesplosa</corsivo>” (come ricostruito nel corpo della relazione di compiuta verificazione, versata in atti il 19 novembre 2025), all’esito del giudizio diagnostico reso dal Policlinico militare di Roma (con verbale modello “C” del 14 ottobre 2004) in termini di “<corsivo>amputazione traumatica da scoppio ordigno mano dx e III medio avambraccio dx</corsivo>”, con la conseguente concessione del correlato equo indennizzo in favore del medesimo militare (cfr. allegato n. 5 incluso nella produzione documentale della resistente Amministrazione del 5 novembre 2023), nonché il riconoscimento di ulteriori elargizioni a titolo di “trattamento privilegiato” (in forma di assegno privilegiato ordinario, pensione privilegiata e assegno integrativo) sempre sulla base del condotto accertamento che le anzidette infermità “… <corsivo>sono state contratte per causa di servizio</corsivo>” (cfr. allegato n. 6 incluso nella sopra citata produzione documentale).</h:div><h:div>Dall’ulteriore documentazione depositata in giudizio risulta, inoltre, il successivo riconoscimento dello <corsivo>status</corsivo> di vittima del dovere intervenuto nei confronti del medesimo ricorrente (cfr. decreto del -OMISSIS-, prodotto in giudizio dalla resistente Amministrazione in data 11 marzo 2026) con la concessione dei correlati assegni in favore dello stesso soggetto.</h:div><h:div>6.1. Ciò posto, dagli atti di causa e dalla correlata documentazione depositata in giudizio non emerge che l’Amministrazione abbia prospettato la riconducibilità dell’infermità a fattori causali esogeni rispetto al servizio prestato, né tantomeno risulta che la stessa abbia fornito adeguata prova – in forza del combinato disposto degli articoli 1374, 2087 e 1218 cod. civ. – di aver assicurato l’osservanza di cautele sufficienti ad impedire l’evento.</h:div><h:div>Sul punto è sufficiente rilevare come nell’ambito delle prodotte memorie difensive (depositate dalla resistente Amministrazione nelle rispettive date del 12 febbraio 2024, 6 marzo 2025 e 19 marzo 2026), le deduzioni sul punto svolte, per quanto concerne lo specifico piano afferente l’integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità, investano l’invocato concorso di colpa del danneggiato con argomentazioni circoscritte alla<corsivo>“… determinazione del quantum di danno da liquidare</corsivo>” ai fini della eventuale “<corsivo>riduzione</corsivo>” del risarcimento medesimo e dunque evocanti il disposto dell’articolo 1227, co. 2, cod. civ., involgente l’accertamento, in via susseguente sul piano logico-giuridico, del nesso di causalità c.d. “giuridica”, riguardante il (distinto) piano inerente la ricorrenza del nesso eziologico tra l’evento dannoso e le relative conseguente pregiudizievoli.</h:div><h:div>Al riguardo neppure può venire in rilievo l’addotto comportamento asseritamente colposo del militare interessato nel corso dell’esercitazione laddove lo stesso, avendo ricevuto una “<corsivo>adeguata formazione, da parte dell’Amministrazione della Difesa …</corsivo>” e una “<corsivo>idonea informazione sui rischi cui era esposto nello svolgimento delle sue mansioni …</corsivo>”, avrebbe assunto la “… <corsivo>decisione di discostarsi da quanto previsto dalla procedura per le ipotesi di distruzione degli ordigni non deflagrati, rilanciando le bombe inesplose a seguito del tiro per far fronte alla carenza del tritolo necessario</corsivo>”, nonostante i correlati rischi – che lo stesso “… <corsivo>quale artificiere … di comprovata e ultratrentennale esperienza … avrebbe ben dovuto conoscere …</corsivo>” (cfr. memoria depositata dalla resistente Amministrazione in data 19 marzo 2025, rispettivamente pagine 2 e 3).</h:div><h:div>Al riguardo è sufficiente evidenziare, in linea generale, come la giurisprudenza maturata in ambito civile e ripresa in sede amministrativa abbia ritenuto che l’eventuale imprudenza dello stesso lavoratore non vale per ciò solo ad elidere la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2087 cod. civ. per quanto concerne l’adozione delle idonee misure protettive e la vigilanza in ordine al rispetto delle stesse da parte dei dipendenti.</h:div><h:div>Sul punto può richiamarsi, in particolare, la pertinente considerazione espressa in seno alla giurisprudenza amministrativa laddove è stato rimarcato in tema di responsabilità <corsivo>ex</corsivo> art. 2087 cod. civ. come “… <corsivo>la responsabilità dell’Amministrazione non è esclusa dalla semplice imprudenza, imperizia o negligenza del lavoratore stesso</corsivo>” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. VI, sent. n. 8104/2010), con l’ulteriore precisazione che “… <corsivo>tra le misure protettive a carico del datore rientrano pure quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente</corsivo> …” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 30 marzo 2026, n. 2618, in specie punto 6.6).</h:div><h:div>Inoltre, va rilevato nel caso di specie come dalle risultanze processuali in sede penale – secondo quanto consta dalla documentazione versata in atti – sia emerso che nei confronti del militare interessato non è stata fatta osservare la procedura di sicurezza prevista per la distruzione delle bombe a mano inesplose a tutela dell’integrità fisica di tutti i militari, compreso l’odierno ricorrente, coinvolti a vario titolo nella programmata esercitazione (cfr.: Corte di appello di Roma, sez. I, sent. n. -OMISSIS-, di cui all’allegato 4 incluso nella produzione documentale della resistente Amministrazione del 15 novembre 2023, in specie la relativa pagina 6; Tribunale ordinario di Latina, sent. -OMISSIS-, di cui all’allegato n. 1 incluso nella medesima produzione documentale, in specie la relativa pagina 23).</h:div><h:div>6.2. Il complesso degli elementi evidenziati induce pertanto a ritenere, alla luce delle coordinate ermeneutiche declinate in sede giurisprudenziale nei termini sopra riportati, come nella specie risulti dimostrata la responsabilità dell’intimato Ministero della difesa relativamente alle conseguenze pregiudizievoli derivate nella sfera giuridico-soggettiva dell’individuato militare per la lesione traumatica determinata dal sinistro che ha lo ha colpito nella prestazione dell’attività di servizio.</h:div><h:div>7. Muovendo dunque alla disamina delle invocate poste risarcitorie per quanto concerne il prospettato danno di carattere patrimoniale, da intendersi riferito da un lato ai pregiudizi economici asseritamente subiti per mancata progressione di carriera e dall’altro al rimborso delle spese mediche sostenute (cfr. atto di ricorso, pagine 52 e 53 unitamente a pagine 22-23), va in primo luogo rilevato come il prospettato pregiudizio economico per l’interruzione di carriera dovuta al collocamento in congedo anticipato consista sostanzialmente in un’asserzione generica priva di allegazione specifica, oltre che di prova, quanto allo sviluppo che sarebbe stato precluso.</h:div><h:div>7.1. Quanto al richiesto rimborso delle spese mediche sostenute nell’individuata misura di euro 9.259,99 (cfr. atto di ricorso, in specie pagina 23, cit.), va riconosciuta la relativa spettanza nella misura corrispondente a quanto risultante dalla pertinente documentazione versata in atti (cfr. allegato n. 56 incluso nel fascicolo degli atti di parte ricorrente afferente il giudizio originariamente promosso in sede civile, depositato nel presente giudizio dalla stessa parte in data 16 aprile 2019, in specie le pagine 451 ss. del documento, ivi compreso, denominato “ricorso in riassunzione Tribunale di Roma e fascicolo di parte”), anche alla luce della mancata contestazione in via specifica sul punto da parte della resistente Amministrazione – ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 2697 cod. civ. e 115, co. 1, cod. proc. civ. – con la conseguente condanna dell’intimata Amministrazione alla relativa corresponsione, ove le medesime somme non sia state già versate all’odierno ricorrente.</h:div><h:div>8. Per quanto concerne le invocate poste risarcitorie relative al lamentato danno di carattere non patrimoniale, il Collegio intende rammentare preliminarmente come con la precedente ordinanza n. -OMISSIS-/2025 resa in corso di causa, nell’evidenziare l’esigenza di “… <corsivo>procedere all’accertamento funzionale alla quantificazione dei danni non patrimoniali lamentati, facendo riferimento, secondo consolidata giurisprudenza, al testo attuale delle Tabelle dell'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano (con i relativi criteri), le quali “costituiscono concretizzazione paritaria dell'equità su tutto il territorio nazionale per il pregiudizio arrecato all'integrità psico-fisica” (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. III, sent. 13 aprile 2024, n. 3753, in specie punto 3.2, nonché Cass., sez. III, 18 marzo 2021, n. 7770, ivi espressamente richiamata; in termini analoghi, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. n. 16391/2024, cit., punto 3.3)</corsivo>”, sia stata disposta apposita verificazione “… <corsivo>al fine di condurre i necessari accertamenti diretti alla verifica delle lesioni subite dall’interessato, della loro evoluzione e dei relativi postumi, per offrire puntuali indicazioni in ordine agli aspetti di seguito riportati</corsivo>” quali in particolare: “<corsivo>a) le conseguenze sull’integrità psico-fisica globale (in termini di danno biologico comprensivo della componente dinamico-relazionale) originate dall’insorgenza della patologia e altresì derivate dalla successiva evoluzione della stessa …</corsivo>”, “… <corsivo>tenendo altresì in considerazione l’eventuale grado di sofferenza fisica affrontata nelle varie fasi dell’evoluzione dell’invalidità quanto ai correlati riflessi menomativi sulla salute</corsivo>”; “<corsivo>b) l’incidenza della patologia – dal momento della sua insorgenza e per quanto concerne la successiva evoluzione di postumi e conseguenze nonchè dei relativi interventi, cure e terapie effettuati fino all’attualità e di quelle necessarie in futuro – sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita e i presumibili riflessi di ordine soggettivo, rilevanti per l’eventuale liquidazione del danno morale soggettivo</corsivo>”.</h:div><h:div>8.1. Ciò posto, si osserva in primo luogo come l’incaricato Organismo verificatore, all’esito del condotto accertamento medico-legale, abbia riscontrato, per quanto concerne il “<corsivo>danno biologico temporaneo</corsivo>”, i seguenti valori di ITT e ITP: <corsivo>i)</corsivo> 100% per l’intera durata del ricovero pari a 20 giorni (dal -OMISSIS- al 13 ottobre 2004);  <corsivo>ii)</corsivo> al termine del relativo periodo, 75% per la durata di 240 giorni; <corsivo>iii)</corsivo> in via successiva e fino al 28 giugno 2006 (coincidente con la data del giudizio di non idoneità al servizio permanente reso nei suoi confronti), 50% per un periodo di 370 giorni (cfr. relazione di verificazione, pagine 10 e 12).</h:div><h:div>In relazione al “<corsivo>danno biologico permanente</corsivo>”, inoltre, l’Organismo verificatore ha accertato il danno come “… <corsivo>inquadrabile in una percentuale pari al 50% (arto dominante)</corsivo>”, osservando ai fini della relativa valutazione come sia suscettibile di valorizzazione, “<corsivo>secondo la criteriologia della SIMLA</corsivo>”, la circostanza che “… <corsivo>la perdita anatomica è compresa tra il terzo prossimale ed il terzo distale dell’avambraccio e l’articolarità del gomito alla flesso-estensione è conservata …</corsivo>” (cfr. relazione di verificazione, pagine 10 e 12).</h:div><h:div>Quanto, infine, alla valutazione del grado di sofferenza morale, l’Organismo verificatore ha ritenuto che, sulla scorta dei criteri della SIMLA e alla luce dei plurimi elementi di peculiarità connotanti la fattispecie quali “<corsivo>intensità e durata della sofferenza superiore a quella comunemente connessa alla lesione tipica</corsivo>”, “<corsivo>terapie invasive o plurimi interventi</corsivo>”, “<corsivo>rilevante impatto sulla vita quotidiana e sulle attività relazionali</corsivo>” del medesimo militare (che all’epoca dei fatti aveva 52 anni), la sofferenza patita  “… <corsivo>possa essere considerata di grado moderato/severo compatibile, pertanto con una personalizzazione del danno non patrimoniale almeno del 20%</corsivo>” (cfr. relazione di verificazione, pagine 10, 11 e 12).</h:div><h:div>8.2. Sul punto, rilevando preliminarmente come l’anzidetta valutazione ad opera dell’Organismo verificatore non sia stata contestata dalle parti in causa (le quali, nell’ambito delle successive memorie difensive, hanno piuttosto sviluppato i rispettivi calcoli – sulla base delle percentuali riconosciute nell’ambito della medesima relazione di verificazione – ai fini della supposta determinazione del <corsivo>quantum</corsivo> risarcibile), il Collegio, nel procedere alla liquidazione dei danni spettanti sulla base delle esposte risultanze della compiuta verificazione e in applicazione dei parametri aggiornati al 2024 delle tabelle Milanesi (richiamate nel corpo della precedente ordinanza collegiale della Sezione, n. -OMISSIS-/2025), ritiene che possano individuarsi come dovute le somme spettanti per le componenti del danno non patrimoniale correlate, rispettivamente, alla riscontrata invalidità permanente e all’accertata invalidità temporanea conseguenti alla lesione traumatica subita dal militare interessato per effetto del sinistro occorso, unitamente all’ulteriore posta connessa alla sofferenza soggettiva patita dallo stesso (in termini analoghi, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 12 maggio 2025, n. 9028, in specie punti 2.4.8 e 2.4.9).</h:div><h:div>8.2.1. Quanto alla determinazione del danno (non patrimoniale) da lesione permanente all’integrità psico-fisica, muovendo dall’individuato valore del c.d. “punto” danno – commisurato alla percentuale di invalidità riscontrata (all’esito della compiuta verificazione) pari al 50% – come integrato, nell’accolta prospettiva della liquidazione “congiunta”, del relativo aumento in ragione della correlata componente di danno connessa alla sofferenza soggettiva patita (parametrata, alla stregua delle anzidette tabelle milanesi, al grado di invalidità permanente accertato) – per un valore complessivo di “punto” danno pari a 11.102,70 si perviene, in ragione dell’età (52 anni) in cui l’odierno ricorrente ha subito la lesione traumatica di cui trattasi  e in applicazione della riscontrata percentuale di invalidità permanente, alla quantificazione del relativo danno in € 413.575.60 (comprensivo del c.d. “danno biologico/dinamico-relazionale” e del correlato incremento per “sofferenza soggettiva interiore”, secondo la denominazione utilizzata nelle medesime tabelle) conducente, per effetto della relativa personalizzazione (suscettibile di applicazione, secondo i criteri previsti nelle anzidette tabelle, alla sola componente del danno biologico) nella misura del 20% (alla stregua della quantificazione operata nell’ambito della relazione di compiuta verificazione, alla luce degli elementi di peculiarità, ivi evidenziati, connotanti la fattispecie in esame) ad un importo complessivo di € 468.719,00.</h:div><h:div>8.2.2. Quanto alla determinazione del danno (non patrimoniale) da lesione temporanea all’integrità psico-fisica, computando il valore monetario unitario di € 115,00 previsto dalle anzidette Tabelle (parimenti includente la duplice componente, per danno biologico/dinamico-relazionale e per danno da sofferenza soggettiva interiore) in relazione ai rispettivi valori di ITT/ITP riscontrati e alla correlata durata sul piano temporale come indicati nella relazione di compiuta verificazione (100% per 20 giorni, 75% per 240 giorni e 50% per 370 giorni), si perviene alla determinazione dell’importo complessivo di € 44.275,00, incrementabile per effetto della relativa personalizzazione nella misura del 20% (secondo la quantificazione operata nell’ambito della relazione di compiuta verificazione, alla luce degli evidenziati elementi di peculiarità), conducente all’individuazione di un importo finale di € 53.130,00.</h:div><h:div>8.2.3. L’importo complessivamente determinato per il danno non patrimoniale correlato alla lesione dell’integrità psico-fisica subita dall’odierno ricorrente, comprensiva di tutte le componenti, sulla base del grado di invalidità (permanente e temporanea) accertato dall’incarico Organismo verificatore e in applicazione dei criteri posti dalle menzionate tabelle milanesi 2024, risulta pertanto pari a € 521.849,00. </h:div><h:div>8.2.3.1. Alla somma indicata, calcolata sulla base della versione delle menzionate tabelle aggiornata all’anno 2024, andrà applicata la rivalutazione successiva fino alla data della presente pronuncia, cui andranno aggiunti gli interessi legali, i quali dovranno essere determinati previa devalutazione del predetto importo alla data del sinistro e applicando sull’ammontare così determinato, rivalutato anno per anno secondo l’indice ISTAT, gli interessi al tasso legale tempo per tempo vigenti, sempre fino alla data della presente pronuncia (in termini analoghi, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. n. 9028/2025, cit., in specie punto 2.4.8).</h:div><h:div>8.3. Il Collegio, infine, osserva che in relazione all’importo finale così individuato deve trovare applicazione l’istituto della <corsivo>compensatio lucri cum damno</corsivo>, nei termini di seguito esposti.</h:div><h:div>Al riguardo si intende aderire, in particolare, al pertinente orientamento sviluppatosi in seno alla giurisprudenza amministrativa laddove, nel valorizzare il principio sotteso all’evocato istituto – secondo cui dal risarcimento del danno va sottratto il <corsivo>quantum</corsivo> già ottenuto in via indennitaria in quanto “<corsivo>la presenza di un’unica condotta responsabile, che fa sorgere due obbligazioni da atto illecito in capo al medesimo soggetto derivanti da titoli diversi aventi la medesima finalità compensativa del pregiudizio subito dallo stesso bene giuridico protetto, determina la costituzione di un rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario che giustifica, in applicazione della regola della causalità giuridica e in coerenza con la funzione compensativa e non punitiva della responsabilità, il divieto del cumulo con conseguente necessità di detrarre dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno contrattuale quella corrisposta a titolo indennitario</corsivo>” (Cons. Stato, Ad. plen., sent. 23 febbraio 2018, n. 1) – ne ha delimitato il perimetro applicativo, specificando che “… <corsivo>dall’importo così determinato dovranno essere detratte le somme percepite dall’interessato a titolo di equo indennizzo e di speciale elargizione, in applicazione della c.d. “compensatio lucri cum damno”, mentre non si dovrà tenere conto degli assegni vitalizi (che, come osservato, hanno diversi titolo e finalità, pertanto si cumulano con il risarcimento del danno non patrimoniale)</corsivo>” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 26 marzo 2026, n. 2544, in specie punto 12; in termini analoghi, cfr. altresì TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 13 gennaio 2026, n. 593, in specie punto 6.3).</h:div><h:div>9. In definitiva, per le esposte ragioni il ricorso va accolto nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, si accerta il diritto dell’individuato militare (odierno ricorrente) ad ottenere il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, sofferto dallo stesso per la lesione traumatica occorsa nell’espletamento dell’attività di servizio, con la conseguente condanna del Ministero della difesa al pagamento nei confronti del medesimo ricorrente delle somme a tale titolo dovute per un importo pari, rispettivamente, a € 9.259,99 e a € 521.849,00 – con rivalutazione ed applicazione degli interessi legali e detratto quanto eventualmente riconosciuto a titolo di equo indennizzo e di speciale elargizione – nei sensi determinati e nei limiti precisati, rispettivamente, ai punti 7.1 e 8.2.3, 8.2.3.1, 8.3 della presente pronuncia.</h:div><h:div>10. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico della resistente Amministrazione nella misura individuata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente in quanto dichiaratosi (nell’atto di ricorso) antistatario, oltre che rimborso del contributo unificato ove versato.</h:div><h:div>10.1. Le spese di verificazione si liquidano a carico della medesima Amministrazione nell’importo complessivo di euro 400,00 (quattrocento/00) oltre IVA al 22%, richiesto dall’Organismo verificatore e reputato congruo dal Collegio, da corrispondersi secondo le modalità indicate dal medesimo Organismo nella nota depositata in giudizio unitamente alla relazione di compiuta verificazione.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accerta il diritto del militare, odierno ricorrente, ad ottenere, da parte del Ministero della difesa, il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, sofferto dallo stesso per la lesione traumatica subita e condanna la medesima Amministrazione al pagamento nei confronti del ricorrente delle somme a tale titolo dovute per un importo pari, rispettivamente, a € 9.259,99 e a € 521.849,00 – con rivalutazione ed applicazione degli interessi legali e detratto quanto eventualmente riconosciuto a titolo di equo indennizzo e di speciale elargizione – nei sensi determinati e nei limiti precisati in motivazione.</h:div><h:div>Condanna il Ministero della difesa al pagamento delle spese processuali, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, e rimborso del contributo unificato ove versato.</h:div><h:div>Condanna la medesima Amministrazione al pagamento delle spese di verificazione, che si liquidano in euro 400,00 (quattrocento/00) oltre IVA da corrispondersi in favore dell’Organo verificatore con le modalità indicate in motivazione.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate, nonché all’oscuramento delle generalità delle persone citate come controinteressati a tutela della dignità dei soggetti interessati.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/04/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Chiara Cavallari</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>