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<!DOCTYPE GA SYSTEM "http://172.30.11.201:16200/cs/galight3.dtd">
<GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4">
   <Provvedimento>
      <meta id="20190442720190507185219682" descrizione="dottorato ricerca 73 del 2019 II fascia R" gruppo="20190442720190507185219682" modifica="5/9/2019 4:34:55 PM" stato="4" tipo="24" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2019" n="04427"/>
            <fascicolo anno="2019" n="05871"/>
            <urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.3B:sentenza.breve:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
         <file>20190442720190507185219682.xml</file>
         <wordfile>20190442720190507185219682.docm</wordfile>
         <ricorso NRG="201904427">201904427\201904427.xml</ricorso>
         <rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 3B\2019\201904427\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza breve</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>giuseppe sapone</firma>
            <data>09/05/2019 16:34:55</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Raffaele Tuccillo</firma>
            <data>07/05/2019 19:04:47</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>10/05/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
31            <nuova>31</nuova>
            <ereditata>31</ereditata>
         </classificazione>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div>
            <h:div>(Sezione Terza Bis)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Giuseppe Sapone,	Presidente</h:div>
            <h:div>Claudia Lattanzi,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Raffaele Tuccillo,	Primo Referendario, Estensore</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento</h:div>
            <h:div>Ed inserimento con riserva nella II^ Fascia delle Graduatorie di circolo d'Istituto del personale Docente, per il triennio 2017/2020, d'interesse ai sensi dell'art. 56 C.P.A., del:</h:div>
            <h:div>- M_PI.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000073.28-01-2019 di Attuazione delle disposizioni di cui al D.M. n. 326/2015 n. 326 avente ad oggetto: “l'inserimento in II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto dei docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione oltre il previsto termine di aggiornamento triennale delle graduatorie ed entro il 1 febbraio 2019, nella parte in cui non ha previsto l'inserimento nella II^ Fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto dei docenti abilitati in quanto muniti di titolo idoneo a ricoprire posti di Insegnamento Tecnico-Pratico negli istituti di istruzione secondaria, nonché  del decreto M_PI.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.U.0003934.29-01-2019 nella parte in cui ha consentito la scelta delle Istituzioni Scolastiche del c.d. “Modello B” solo tramite la modalità web della piattaforma telematica ministeriale “Istanze online”, non accessibile ai suddetti docenti per la comunicazione delle scuole prescelte ai fini del perfezionamento dell'iscrizione nella II Fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto e, quindi, della spettante collocazione in essa;</h:div>
            <h:div>NONCHÉ PER L'ANNULLAMENTO</h:div>
            <h:div>di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti e conseguenti anche se ignoti, che impediscono ai ricorrenti l'inserimento nella II^ Fascia delle Graduatorie di circolo e d'Istituto, del personale docente, per il triennio 2017/2020. </h:div>
            <h:div>NONCHE' PER LA CONDANNA</h:div>
            <h:div>del M.I.U.R., a titolo di risarcimento in forma specifica, a disporre l'inserimento dei ricorrenti nella II^ Fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto della Provincia di appartenenza e della classe di concorso d'interesse con effetti “definitivi” e, in subordine, per la condanna del M.I.U.R. al risarcimento dei danni per equivalente.</h:div>
            <h:div>FATTO</h:div>
            <h:div>Gli odierni ricorrenti sono tutti in possesso di DOTTORATO DI RICERCA, oltre al diploma di Laurea Magistrale, titolo di studio che consente l'accesso all'insegnamento richiesto (D.M. n. 374 dell'1.06.2017).</h:div>
            <h:div>I ricorrenti saranno inseriti esclusivamente in III^ Fascia delle Graduatorie di circolo e d'Istituto del Personale Docente (G.I), valide esclusivamente per il conferimento di supplenze brevi al 30 giugno, solo in casi eccezionali, anche per il conferimento di supplenze lunghe al 31 agosto. Tra i ricorrenti vi sono Docenti che hanno prestato servizio alle dipendenze del MIUR per un periodo inferiore a 36 mesi, ed altri Docenti che hanno prestato servizio superiore a 36 mesi.</h:div>
            <h:div>Ai predetti ricorrenti tuttavia, non essendo essi in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado entro l'1.6.2017, risulta inibita l'inserimento in seconda fascia d'Istituto.</h:div>
            <h:div>Ed invero, dall'esame delle disposizioni normative in vigore disciplinanti l'accesso all'esercizio della professione docente ed attraverso l'interpretazione sistematica delle medesime, i ricorrenti fanno valere con il presente ricorso l'interesse legittimo a vedersi correttamente valutato il titolo da essi posseduto ai fini dell'inserimento nella Graduatoria delle II^ Fascia d'Istituto, in considerazione anche della circostanza che il suddetto titolo costituisce valido titolo d'accesso alla docenza per la rispettiva classe di concorso, al cui D.M. disciplinante  si rinvia.</h:div>
            <h:div>Il Decreto M_PI.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000073.28-01-2019 di At-tuazione delle disposizioni di cui al D.M. n. 326/2015 n. 326, richiamato all'art. 2, è, dunque, illegittimo, e merita di essere annullato per i motivi di cui in prosieguo, e di tutti gli altri attie/o provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti e successivi, nella parte in cui im-pediscono ai ricorrenti l'inserimentonella II^ Fascia delle Graduatorie di circolo e d'Istituto, per il personale Docente, per il triennio 2017/2020, per le rispettive Province.</h:div>
            <h:div>I ricorrenti per effetto dei provvedimenti di seguito specificati, sono rimasti esclusi, insieme a moltissimi altri aspiranti, dalla possibilità di inserirsi nella II ^ Fascia delle Graduatorie di circolo e d'Istituto (G.I.) del personale Docente.</h:div>
            <h:div>Tra i ricorrenti vi sono Docenti che hanno prestato servizio alle dipendenze del M.I.U.R. per un periodo inferiore a 36 mesi, ed altri Docenti che hanno prestato servizio superiore a 36 mesi.</h:div>
            <h:div>Tanto premesso, è evidente allora l'interesse degli odierni istanti ad impugnare le disposizioni del bando di cui in epigrafe, sopra illustrate, laddove subordinano la partecipazione alla procedura concorsuale al previo possesso dell'abilitazione, posto che le medesime frustrano ingiustamente la loro legittima aspettativa a poter accedere alla professione di insegnante di ruolo.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 4427 del 2019, proposto da: </h:div>
            <h:div>Parthena Chatzinikolaou, Valentina Marconi, Michele Vollaro, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Versace, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Nicolo' Dall'Arca n. 24; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati>
               <h:div>Roberta Salaroli non costituito in giudizio; </h:div>
            </controinteressati>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;</h:div>
            <h:div>Viste le memorie difensive;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2019 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div>
            <h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot">
         <h:div>Con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti impugnavano gli atti indicati in ricorso nella parte in cui non consentivano ai dottori di ricerca di essere inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto. </h:div>
         <h:div>Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.</h:div>
         <h:div>Premesso che per l’iscrizione nella II fascia delle citate graduatorie è necessario il conseguimento del titolo abilitativo, per quanto concerne il titolo di dottore di ricerca, in conformità all’orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St. n. 2264 del 2018), deve ritenersi che non sia equiparabile al titolo di abilitazione all’insegnamento ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale in discussione. Riguardo al titolo di dottore di ricerca, l’art. 4 della l. n. 210 del 1998 stabilisce che “i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione” (sul dottorato di ricerca v. anche il d. m. n. 270 del 2004, articoli 3, comma 8, e 6, commi 5 e 6). Il comma 110 dell’art. 1 della l. n. 107 del 2015 ha richiesto il titolo di abilitazione all’insegnamento, per la partecipazione al concorso de quo; nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l’equiparazione o l’equipollenza del titolo di dottorato di ricerca all’esito favorevole dei percorsi abilitanti; la disciplina sui percorsi abilitanti (sui quali si vedano: il decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 in relazione all’introduzione dei tirocini formativi attivi TFA; d. m. 23 marzo 2013 e DDG n. 58 del 25 luglio 2013, in relazione all’istituzione dei percorsi speciali abilitanti (PAS); art. 1, commi 110 e 114, della legge n. 107 del 2015 sulla “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”) e quella del dottorato di ricerca sono distinte e perseguono finalità diverse.</h:div>
         <h:div>Ritiene inoltre il Collegio che - in assenza di una equiparazione espressamente disposta da una norma primaria o secondaria – il Ministero legittimamente non abbia consentito dl’iscrizione anche a chi sia in possesso del titolo di dottore di ricerca. Inoltre, dalla normativa rilevante in materia emerge che si tratta di ‘percorsi’ rivolti a sviluppare esperienze e professionalità sulla base di procedimenti ben diversi, in ambiti differenziati e non assimilabili. </h:div>
         <h:div>Quanto al titolo di dottorato di ricerca, dalla relativa legislazione di settore emerge che lo scopo fondamentale del titolo inerisce all’esercizio “di attività di ricerca di alta qualificazione”: pur se è consentito l’affidamento di una “limitata attività didattica, sussidiaria o integrativa, che non deve in ogni caso compromettere l’attività di formazione alla ricerca” (cfr. art. 4, comma 8, della l. n. 210/1998), la relativa formazione risponde alla primaria finalità di saggiare la capacità di ricerca in un determinato ambito scientifico.</h:div>
         <h:div>Quanto invece ai percorsi abilitanti, l’art. 2 del d. m. n. 249 del 10 settembre 2010 prevede che “1. La formazione iniziale degli insegnanti di cui all’articolo 1 è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l’acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall’ordinamento vigente. 2. E’ parte integrante della formazione iniziale dei docenti l’acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell’autonomia delle istituzioni scolastiche secondo i principi definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275”. </h:div>
         <h:div>Viene dunque chiaramente in risalto una attività di formazione orientata alla ‘funzione docente’, che di per sé si caratterizza per il continuo contatto con gli allievi, ai quali vanno trasmesse conoscenze anche sulla base di competenze psico — pedagogiche. In definitiva, va condiviso e confermato l’orientamento cautelare che, sul punto, valorizza la “diversità ontologica tra percorsi di abilitazione e dottorato di ricerca”, evidenziando come non vi siano “né diposizioni espresse, né considerazioni di ricostruzione sistematica che possano indurre l’interprete a ritenere il conseguimento del dottorato di ricerca titolo equipollente all’abilitazione all’insegnamento”. </h:div>
         <h:div>Il riferimento, esplicito, contenuto nel comma 110 dell’art. 1 della l. n. 107 del 2015, ai candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento, non consente una interpretazione tale da poter ammettere, alla procedura concorsuale, anche i possessori del titolo di dottore di ricerca, sprovvisti di abilitazione. </h:div>
         <h:div>Quanto alla Direttiva 2005/36/CE, come recepita dal d. lgs. n. 206 del 2007, è sufficiente osservare come essa non abbia escluso che lo Stato membro possa subordinare l’accesso a una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali (per considerazioni ulteriori si rinvia, anche ai sensi degli articoli 60, 74 e 88, comma 2, lett. d) del c.p.a., a Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 1516 del 2017, che ha confermato la sentenza che aveva respinto un ricorso diretto all’annullamento dell’art. 3, comma 1, del decreto n. 106 del 2016, con cui veniva richiesto il possesso dell’abilitazione, quale requisito di ammissione alla procedura concorsuale).</h:div>
         <h:div>Per quanto concerne la predisposizione di percorsi abilitanti ritiene il collegio che l’eventuale mancata previsione di percorsi non sostituisca l’abilitazione né si traduca nell’irrilevanza del titolo abilitativo ai fini della partecipazione al concorso o dello svolgimento dell’attività. L’abilitazione costituisce, infatti, un requisito per l’iscrizione cui segue lo svolgimento dell’attività didattica, individuando l’ordinamento giuridico altri strumenti per tutelare la situazione giuridica soggettiva dei ricorrenti (silenzio inadempimento, risarcimento del danno). </h:div>
         <h:div>Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.</h:div>
         <h:div>Le spese di lite seguono la soccombenza per legge.</h:div>
      </motivazione>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div>
         <h:div>Condanna i ricorrenti in solido tra loro al rimborso delle spese di lite in favore di parte resistente che liquida in complessivi euro 3.000,00, per compensi professionali, oltre accessori come per legge.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="07/05/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div/>
            <h:div>Raffaele Tuccillo</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
</GA>
