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   <Provvedimento>
      <meta id="20190359620190801131137516" descrizione="" gruppo="20190359620190801131137516" modifica="8/2/2019 10:10:50 AM" stato="4" tipo="24" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2019" n="03596"/>
            <fascicolo anno="2019" n="10365"/>
            <urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1T:sentenza.breve:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 1T\2019\201903596\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza breve</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>salvatore mezzacapo</firma>
            <data>02/08/2019 10:10:50</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>daniele dongiovanni</firma>
            <data>01/08/2019 13:15:32</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>06/08/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
38            <nuova>38</nuova>
            <ereditata>38</ereditata>
         </classificazione>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div>
            <h:div>(Sezione Prima Ter)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Salvatore Mezzacapo,	Presidente</h:div>
            <h:div>Daniele Dongiovanni,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Lucia Maria Brancatelli,	Primo Referendario</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento</h:div>
            <h:div>- del provvedimento prot. M_IT PR_RMSUI 00079153 del 20.12.2018 emesso dal Dirigente dello Sportello Unico per l'immigrazione di Roma notificato il 10.1.2019</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 3596 del 2019, proposto da </h:div>
            <h:div>F.lli Ambrosiono S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Carroccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale è domiciliato <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Roma;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2019 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div>
            <h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot">
         <h:div>Considerato che il ricorso si rivela infondato in quanto non risulta smentito che parte ricorrente non abbia fatto pervenire allo SUI (Sportello Unico dell’Immigrazione) alcuna comunicazione attestante l’impedimento a partecipare al secondo appuntamento del 20 dicembre 2018 né che si sia fatta parte diligente per produrre, in tempo utile (prima cioè dell’adozione del provvedimento impugnato), la documentazione idonea alla stipula del contratto di soggiorno e per chiedere la convocazione di un ulteriore (ennesimo) incontro presso il predetto Sportello unico;</h:div>
         <h:div>- che, peraltro, non può non rilevare il fatto che parte ricorrente abbia prenotato, in via telematica (e, quindi, in piena autonomia, come prevede la procedura disponibile sul sito web), il prescritto incontro presso lo SUI dopo circa quattro mesi dal primo ingresso in Italia del lavoratore (avvenuto in data 17 agosto 2018) quando invece l’art. 24, comma 11, del d.lgs n. 286 del 1998 prevede che “<corsivo>….Entro otto giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo sportello unico immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro secondo le disposizioni dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999….</corsivo>”;</h:div>
         <h:div>- che tale ritardo nell’attivazione della procedura di regolarizzazione è causa di diniego del rilascio del nulla osta da parte dello SUI, come prevede l’art. 22, commi 5 <corsivo>ter</corsivo> e 6, del d.lgs n. 286 del 1998, giustificato altresì dal fatto che l’interessato, dopo il primo appuntamento dell’11 dicembre 2018 (prenotato – come detto - dopo circa quattro mesi dal primo ingresso in Italia del lavoratore), non si poi fatto parte diligente per garantire la partecipazione al secondo incontro del 20 dicembre ovvero per informare le autorità competenti circa il sopravvenuto impedimento del datore di lavoro;</h:div>
         <h:div>- che, pertanto, il provvedimento impugnato risulta immune dai vizi dedotti nel ricorso in esame che, quindi, può essere respinto;</h:div>
         <h:div>- che le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo;</h:div>
      </motivazione>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div>
         <h:div>Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’amministrazione resistente che si liquidano in euro 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="01/08/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Lombardi Luca</h:div>
            <h:div>Daniele Dongiovanni</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
</GA>
