<?xml version = '1.0' encoding = 'UTF-8'?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?>
<!DOCTYPE GA SYSTEM "http://172.30.11.201:16200/cs/galight3.dtd">
<GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4">
   <Provvedimento>
      <meta id="20190212720190522171244629" descrizione="" gruppo="20190212720190522171244629" modifica="6/21/2019 4:52:30 PM" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="4" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2019" n="02127"/>
            <fascicolo anno="2019" n="08392"/>
            <urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.3T:sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
         <file>20190212720190522171244629.xml</file>
         <wordfile>20190212720190522171244629.docm</wordfile>
         <ricorso NRG="201902127">201902127\201902127.xml</ricorso>
         <rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 3T\2019\201902127\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>Mario Alberto di Nezza</firma>
            <data>21/06/2019 16:52:30</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>maria grazia vivarelli</firma>
            <data>28/05/2019 18:25:55</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>27/06/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
1            <nuova>1</nuova>
            <ereditata>1</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div>
            <h:div>(Sezione Terza Ter)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Mario Alberto di Nezza,	Presidente FF</h:div>
            <h:div>Maria Grazia Vivarelli,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Luca De Gennaro,	Consigliere</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento del silenzio rigetto formatosi sulla istanza di accesso agli atti del 19 dicembre  2018; per la condanna delle Amministrazioni all'esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4, cpa;</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 2127 del 2019, proposto da </h:div>
            <h:div>Cassa Edile del Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Romano, con domicilio ex lege presso la segreteria della sezione III ter del Tar Lazio, Roma; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>E-Distribuzione S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Stenio De Benedictis, con domicilio ex lege presso la segreteria della sezione III ter del Tar Lazio, Roma; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati>
               <h:div>Spada S.r.l., So.I.Ge.A. S.r.l. non costituiti in giudizio; </h:div>
            </controinteressati>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di E-Distribuzione S.p.A;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2019 la dott.ssa Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO</h:div>
         <h:div>Con ricorso ritualmente introdotto la società in epigrafe indicata chiede l’annullamento del silenzio rigetto formatosi sulla istanza di accesso agli atti del 19 dicembre 2018; chiede altresì la condanna delle Amministrazioni all'esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4, cpa.</h:div>
         <h:div>Premesso in fatto che:</h:div>
         <h:div>1. in data 23.01.2018, la ditta Spada srl, con sede in Cercemaggiore (CB), comunicava a Cassa Edile del Molise (organismo regionale gestito pariteticamente dai rappresentanti dei datori di lavoro della sezione costruttori Ance Molise e dai sindacati di categoria dei lavoratori edili appartenenti alle sigle Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil) di aver cessato l’attività edilizia dal 31.12.2017;</h:div>
         <h:div>2. in data 30 maggio 2018, con nota prot. n. 136/6-0, Cassa Edile segnalava alla ditta Spada s.r.l., nonché alle committenti/appaltanti di quest’ultima (E-distribuzione s.p.a. e So.I.Ge.A. s.r.l.), il perdurante svolgimento di attività soggette all’applicazione del contratto collettivo nazionale dell’edilizia;</h:div>
         <h:div>3. con nota del 7 giugno 2018 inviata alla Cassa Edile, la ditta Spada srl sosteneva di aver svolto, a decorrere dal 01.01.2018, in prevalenza attività di installazione e manutenzione di macchine elettromeccaniche ed impianti elettrici civili ed industriali, rispetto alle quali le attività edili risulterebbero meramente residuali e, pertanto prive dunque del carattere di autonomia e prevalenza; con ciò sostenendo non essere dovuto alcun contributo alla Cassa in quanto, dette attività, non rientrerebbero tra quelle per le quali è previsto il contributo;</h:div>
         <h:div>4. con istanza notificata a mezzo pec in data 19.12.2018, la ricorrente indirizzava richiesta di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. 241/90, alla E-Distribuzione Spa, soggetto gestore di pubblico servizio, nella qualità di committente dei lavori e/o forniture in favore della prima direttamente ovvero indirettamente per il tramite di So.I.Ge.A. srl. Cassa Edile formalizzava la presente richiesta al fine di conoscere le categorie dei lavori affidati all’impresa Spada srl, con lo scopo verificare la sussumibilità di tali lavori nelle tipologie di lavorazioni tipizzate dal relativo CCNL per l’edilizia, per verificare la corretta applicazione dello stesso CCNL, anche in relazione alla sussistenza dei presupposti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva e per la possibilità di conseguire e/o affidare appalti pubblici;</h:div>
         <h:div>5. alla richiesta di accesso la E- Distribuzione Spa opponeva il proprio silenzio.</h:div>
         <h:div>Si è costituita in giudizio la E-Distribuzione Spa depositando documenti e memoria con cui insiste per la reiezione del ricorso.</h:div>
         <h:div>Entrambe le parti hanno depositato ulteriore memoria di replica.</h:div>
         <h:div>Nell’udienza camerale odierna la causa è trattenuta in decisione.</h:div>
         <h:div>DIRITTO</h:div>
         <h:div>La ricorrente affida il ricorso alle censure di violazione ed errata applicazione degli artt. 1, 2, 3, 22, 24 della l.  241/90 e smi e dell’art. 97 cost.; violazione ed errata applicazione del d.p.r. 12.4.20106 n. 184; violazione ed errata applicazione del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;  violazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pa; eccesso di potere.</h:div>
         <h:div>La richiesta ostensiva avanzata da Cassa Edile è finalizzata a verificare se la società Spada srl, non più iscritta alla Cassa Edile, svolga attività che impongano l’applicazione del CCNL per l’edilizia (e, quindi, l’iscrizione alla Cassa). L’interesse sostanziale che la Cassa Edile intende perseguire mediante la richiesta di accesso agli atti è quello della tutela dei propri diritti ad ottenere il contributo dovuto nelle ipotesi previste. </h:div>
         <h:div>Risulta che la richiesta di accesso agli atti ed il relativo ricorso giurisdizionale siano correttamente radicati in quanto gli atti di cui si chiede l’ostensione rientrano nel perimetro di incidenza della L. 241/90.</h:div>
         <h:div> Infatti, l’art 22 co.1 lett e) della legge n. 241/90 stabilisce che per pubblica amministrazione si intendono “<corsivo>tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario</corsivo>”; l’art 23 della medesima legge dispone che “<corsivo>il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi (…)</corsivo>”. La disciplina dell’accesso agli atti risulta inerire anche ai gestori di pubblici servizi, come E-distribuzione spa. </h:div>
         <h:div>Peraltro, Cassa Edile chiede a E-distribuzione - in qualità di committente di lavori e o forniture in via diretta ovvero indirettamente per il tramite di So.I.Ge.A. srl - l’accesso agli atti che ineriscono proprio alla gestione del pubblico servizio, ossia aventi ad oggetto l’affidamento alla Spada srl di lavorazioni al fine di verificare se esse rientrano o meno nel relativo CCNL per l’edilizia ai fini del pagamento del contributo. </h:div>
         <h:div>Come chiarito dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 28 giugno 2016, n. 13; Cons. di Stato, sez. VI, 9 novembre 2010, n. 7977), “<corsivo>occorre un collegamento, anche indiretto, tra la documentazione oggetto della pretesa ostensiva ed un pubblico interesse che soddisfi la ratio legis della trasparenza della sfera di azione amministrativa</corsivo>”. Nella presente fattispecie il collegamento è rappresentato dall’essere la richiesta di ostensione collegata ad atti di gestione di un pubblico servizio.</h:div>
         <h:div>Nella memoria di costituzione la E-Distribuzione spa sostiene l’infondatezza dell’istanza in quanto contrastante con l’art.8 comma 1 della legge della Regione Molise 27 settembre 2006 n.28 e con l’articolo 24, comma 6 lettera d della legge n.241/1990 e di conseguenza l’illegittimità della pretesa vantata dalla ricorrente.</h:div>
         <h:div>Tuttavia deve ricordarsi che alla pubblica amministrazione non è consentito negare l’accesso agli atti opponendo ragioni di merito che ineriscono solo alla sfera di valutazione dell’istante. La giurisprudenza, infatti, è ferma nel ritenere che  “<corsivo>La p.a. nel riscontrare l'istanza di accesso, non può sostituire una propria e singolare valutazione circa la conferenza dell'atto richiesto alle oggettive esigenze di collegamento dell'atto - obiettivo o secondo la prospettazione del richiedente - con la situazione soggettiva da tutelare e circa l'esistenza di una concreta necessità di tutela. In sintesi, non è consentito alla p.a. un apprezzamento, nel merito, circa la fondatezza della pretesa e/o le strategie difensive dell'interessato</corsivo>” (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis n.9461 del 19/09/2018).</h:div>
         <h:div>Da ultimo, si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte resistente, la giurisprudenza amministrativa è ferma nel ritenere che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, laddove sia esercitato per "curare o difendere un interesse giuridico", prevale sul segreto commerciale o industriale in senso lato cd. know how. A tal proposito il T.A.R. Liguria Genova Sez. I, 18/03/2019, n. 233 ha recentemente affermato che “<corsivo>Il diritto all'accesso agli atti per fini difensionali prevale sulle eventuali contrapposte esigenze di riservatezza delle informazioni di rilievo industriale o commerciale delle imprese controinteressate, che in ogni caso, possono trovare adeguate tutele nel differimento o nel parziale oscuramento dei dati richiesti”.</corsivo></h:div>
         <h:div>Infatti, nell’ipotesi in cui vi siano comunque dei dati sensibili da salvaguardare, l’ostensione potrà essere consentita con modalità di oscuramento di tali dati.</h:div>
         <h:div>Conseguentemente, il ricorso è fondato e, annullato il provvedimento tacito di rigetto, va ordinata l’ostensione degli atti richiesti nel termine di 30 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza.</h:div>
         <h:div>Spese compensate per novità della questione.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato ed ordina alla resistente di consentire l’accesso agli atti richiesti nel termine di 30 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza.</h:div>
         <h:div>Spese compensate.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="15/05/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div/>
            <h:div>Maria Grazia Vivarelli</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
</GA>
