<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190176820210228223120035" descrizione="" gruppo="20190176820210228223120035" modifica="3/9/2021 8:13:12 PM" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Esim S.r.l." versione="4" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="01768"/><fascicolo anno="2021" n="02974"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190176820210228223120035.xml</file><wordfile>20190176820210228223120035.docm</wordfile><ricorso NRG="201901768">201901768\201901768.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 3\2019\201901768\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Giuseppe Daniele</firma><data>09/03/2021 20:13:12</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Achille Sinatra</firma><data>28/02/2021 22:51:14</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>11/03/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giuseppe Daniele,	Presidente</h:div><h:div>Achille Sinatra,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Ugo De Carlo,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del bando di gara RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 380/2018 per l'avvio della procedura comparativa avente ad oggetto la “Fornitura e Full Maintenance Service di nr. 15 autocarrelli per la diagnostica territoriale su piazzali, nodi ed interconnessioni”</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1768 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Esim S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, e Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Arturo Cancrini in Roma, piazza di San Bernardo, 101, come da procura in atti; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Marcone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza dell'Orologio n. 7, come da procura in atti; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Tesmec Rail S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Franco Ferrari, Giovanni Frau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Franco Ferrari in Roma, via di Ripetta 142, come da procura in atti; </h:div><h:div>DMA s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Cellucci ed elettivamente domiciliata a Roma Via Aterno n. 9, come da procura in atti;</h:div><h:div>Plasser Italiana s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Cellucci ed elettivamente domiciliata a Roma Via Aterno n. 9, come da procura in atti;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div>ad opponendum:</h:div><h:div>Mer Mec S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Vinti, Rosamaria Lo Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti; </h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e delle controinteressate;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2020 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. – Con ricorso notificato il 29 gennaio 2019 e depositato il successivo giorno 8 di febbraio, Esim ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa misura cautelare, il bando di gara pubblicato da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. n. 380/2018 per l’avvio della procedura comparativa avente ad oggetto la “Fornitura e Full Maintenance Service di nr. 15 autocarrelli per la diagnostica territoriale su piazzali, nodi ed interconnessioni”.</h:div><h:div>2. – La ricorrente premette, in punto di fatto, di essere società specializzata in ambito di diagnostica ferroviaria, e di avere concluso con RFI il contratto n. 111/2010 del 30 2010, per cui essa ha realizzato il prodotto prototipale “Diagnostica Impresenziata”, redigendo la relativa “Specifica dei Requisiti di Sistema”; tale progetto è poi stato migliorato dalla medesima ricorrente in attuazione di successivi contratti stipulati con RFI, ossia: 1) contratto n. 100/2011 del 26 2011 avente ad oggetto “ Esecuzione di attività propedeutiche al rilascio Ammissione Tecnica dell’automotore Aln668 equipaggiato con un sistema di diagnostica impresenziata”; 2) contratto n. 111/2011 del 4 2011 avente ad oggetto “Fornitura ed installazione di un sistema di diagnostica impresenziata sull’automotore Aln668 di Trenitalia, in conformità al prototipo”; 3) contratto n. 24 del 12 2013 avente ad oggetto “ Fornitura ed installa zione di un sistema di diagnostica impresenziata (AV BN)”.</h:div><h:div>3. – La ricorrente, poi, specifica di essere titolare di diritti di privativa industriale su determinati sistemi di diagnostica impresenziata, avendo depositato in data 8 ottobre 2015 presso il Ministero dello Sviluppo Economico la domanda per il riconoscimento di un brevetto per invenzione industriale avente ad oggetto un “ Apparato di Diagnostica Impresenziata atto all’applicazione di un impianto tecnologico automatizzato e privo di operatori addetti al processo di raccolta e analisi dei dati per valutare lo stato qualitativo del binario e della sua infrastruttura”; e di avere ottenuto il relativo brevetto il 29 marzo 2018.</h:div><h:div>4. – La ricorrente espone, ancora, che con contratto n. 5/2016 del novembre 2016 RFI le ha commissionato una miglioria al prodotto di diagnostica, consistente nella elaborazione di un sistema sperimentale a vocazione regionale sulla rete sarda, composto da tre automotori diesel con servizio a spola e un CED (centro elaborazione dove confluivano le misure effettuate da sistemi di bordo; e l’art 23 del citato contratto n. 5/2016 (“Proprietà intellettuale e garanzia del fornitore”) prevedeva che, in caso di esito positivo della sperimentazione sulla rete sarda, Esim avrebbe concesso a RFI “in licenza i diritti di proprietà intellettuale della sola specifica dei requisiti di sistema (S.R.S.)” i cui contenuti erano dettagliati nell’allegato 5 al contratto.</h:div><h:div>Il medesimo articolo dell’atto negoziale conteneva, inoltre, la previsione del possibile affidamento diretto della fornitura medesima anche per le reti di Sicilia e Piemonte, oltre alla possibilità, per Esim, di partecipare alle successive gare che RFI avrebbe indetto per le ulteriori forniture.</h:div><h:div>A tale contratto seguivano atti negoziali integrativi.</h:div><h:div>5.  – Dopo avere esposto che la gara oggetto di odierna impugnazione è stata suddivisa in tre lotti aventi rispettivamente ad oggetto la fornitura di sei autocarrelli per il lotto n. 1, cinque autocarrelli per il lotto n. 2 e quattro autocarrelli per il lotto n. 3, che la legge di gara imponeva, quale requisito di capacità economico-finanziaria, fatturato di 13.000.000,00 € per il Lotto 1 11.000.000,00 € per il Lotto 2 9.000.000,00 € per il Lotto 3 ” (e che l’operatore economico partecipante a più lotti doveva possedere un fatturato specifico medio annuo pari ad almeno la somma dei val ori di fatturato previsti per i lotti per cui partecipava, e che qualora l’operatore economico presentasse offerta per tre lotti, avrebbe dovuto possedere un fatturato specifico medio annuo pari alla somma dei valori previsti per i lotti 1 e 2), Esim affida il ricorso ai seguenti motivi:</h:div><h:div>1) Violazione dei principi ordinamentali di legalità buon andamento e imparzialità violazione e o falsa applicazione delle disposizioni della l. n.633/1941 e dell’art 1325 c. c., eccesso di potere sotto i profili del difetto di presupposto e del travisamento dei fatti.</h:div><h:div>Il bando avrebbe oggetto illecito, in quanto RFI avrebbe posto a gara beni e servizi oggetto della privativa industriale di Esim.</h:div><h:div>ossia:</h:div><h:div>- tutti i sistemi di misura, in conformità alle specifiche tecniche poste a base di gara, compreso: la fornitura ed attivazione del CED a terra; la installazione, collaudo, calibrazione e messa in servizio di tutti i sistemi di misura a bordo treno;</h:div><h:div>- la fornitura degli autocarrelli bimodali a trazione elettrica e termica per la diagnostica territoriale in cui è inclusa: la progettazione (incluso il piano di fabbricazione e controllo), la costruzione, la predisposizione dei veicoli per ospitare i sistemi di misura, anche quelli sperimentali, il conseguimento dell’AMIS per gli auto carrelli completi di CCS (ETCS Liv.2 con STM SSC/SCMT BL3 fornito da RFI in conto lavorazione) e dei Sistemi di misura/sussidiari secondo le Linee Guida ANSF vigenti e/o successive revisioni con l’Appaltatore in qualità di Richiedente verso l’ANSF;</h:div><h:div>- lo svolgimento del servizio di FMS (della durata di sei anni) per i rotabili (escluso CCS) e per i sistemi di misura compreso il servizio di ECM (Entity in Charge of Maintenance) per la funzione di gestione, sviluppo ed esecuzione della manutenzione; la produzione e consegna della documentazione iniziale relativa alla manutenzione, del Dossier di Manutenzione e di tutta la documentazione necessaria per la richiesta di circolabilità del convoglio nonché la formazione del personale di RFI per la condotta, per i controlli/verifiche giornaliere (propedeutiche alla partenza) del rotabile e per l’utilizzo dei sistemi di misura.</h:div><h:div>Tali beni e servizi coinciderebbero con quelli coperti dal brevetto ottenuti da Esim, e RFI se ne sarebbe appropriata indebitamente attraverso la trasmissione, da parte di Esim, del dossier EN 50126 e delle S.R.S. (Specifica dei Requisiti di Sistema) avvenuta in occasione dell’esecuzione del contratto di cui si è detto in precedenza.</h:div><h:div>2) Violazione dei principi ordinamentali di legalità buon andamento e imparzialità, violazione e o falsa applicazione dell art 51, d. lgs. n 50/2016 eccesso di potere sotto i profili del difetto di proporzionalità e irragionevolezza.</h:div><h:div>Con il secondo motivo, invece, Esim si duole della fatto che la suddivisione in lotti, come concretamente operata da RFI, per i requisiti di idoneità finanziaria previsti, impedirebbe la partecipazione a numerose imprese, tra cui la ricorrente stessa, in asserita violazione dell’art. 51, comma 1, terzo periodo d.lgs. n. 50/2016 per cui “nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese”.</h:div><h:div>6. – RFI si è costituita in giudizio chiedendo, con le memorie depositate, la declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, l’inammissibilità del secondo mezzo di gravame per assenza di taluni requisiti di partecipazione in capo ad Esim ed il rigetto del ricorso nel merito.</h:div><h:div>7. – Con ordinanza n. 2333 del 2019 è stata fissata la pubblica udienza ai sensi dell’art. 55 comma X c.p.a.</h:div><h:div>Con ordinanza collegiale n. 236 del 2020 il Collegio ha disposto una verificazione in contraddittorio fra le parti in ordine al seguente quesito:</h:div><h:div>“Dica il verificatore se, e se sì in che misura, quanto contenuto negli elaborati costituenti il c.d. “Dossier EN 50216” e le c.d. S.R.S. (specifiche tecniche) del progetto a suo tempo trasmesso da Esim a RFI prima della pubblicazione del bando di gara impugnato risulti coincidente con l’oggetto della fornitura posta a gara con il bando medesimo”.</h:div><h:div>Della verificazione è stato onerato il Direttore della Scuola di Ingegneria Civile, Ambientale e Territoriale del Politecnico di Milano, con facoltà di delega ad altro Docente della Scuola.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 4271 del 2020 è stato prorogato il termine di deposito della relazione per il verificatore designato, prof. Ambrogio Girotti.</h:div><h:div>Con la medesima ordinanza è stata respinta l’istanza di estromissione dal giudizio del controinteressato sopravvenuto Consorzio Mer Mec, ed è stata altresì ordinata alla ricorrente l’integrazione del contraddittorio verso gli altri due operatori ammessi alla gara di cui al bando impugnato, quali si rilevavano dal documento “Elenco ammessi ed eslcusi” del 27 settembre 2019 depositato da Mer Mec, da effettuarsi mediante notifica individuale ai detti controinteressati entro il 10 maggio 2020, con deposito in giudizio delle relative risultanze entro il 15 maggio 2020.</h:div><h:div>L’incombente è stato ritualmente assolto nelle date 7-8 maggio 2020 (effettuazione delle notifiche) e 11 maggio 2020 (deposito).</h:div><h:div>A seguito di tale estensione del contraddittorio si sono costituite in giudizio le controinteressate Tesmec, DMA e Plasser Italiana, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>8. - La relazione di verificazione è stata depositata il 12 giugno 2020.</h:div><h:div>9. – A seguito dello scambio di memorie ex art. 73 c.p.a. il ricorso è stato posto in decisione alla pubblica udienza dell’11 novembre 2020.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. – Il ricorso non può essere accolto, perché infondato nel merito; si può pertanto prescindere dalle eccezioni di inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati e di improcedibilità per mancata impugnazione dell’aggiudicazione sollevate dalle resistenti.</h:div><h:div>2. - E’ innanzitutto infondato, alla luce della attendibile relazione di verificazione in atti, il primo motivo, in cui ESIM sostiene che la procedura di gara avrebbe ad oggetto posto beni e servizi coperti da privativa industriale in favore della stessa ricorrente.</h:div><h:div>Al riguardo occorre premettere che, nel presente giudizio, il tema di indagine relativo alla identità (o comunque all’evetuale grado di assimilabilità) dei beni e dei servizi posti a gara da RFI rispetto a quelli oggetto di privativa industriale di ESIM (o, in ogni caso, di specifici diritti su opere dell’ingegno), che è stato oggetto di specifica verificazione tecnica secondo il quesito su richiamato, non è suscettibile di risultare coperto da giudicato, in quanto esso non rientra nella giurisdizione del Giudice Amministrativo, spettando la sua cognizione in via principale al Giudice Ordinario, davanti al quale, peraltro, risulta pendente un giudizio tra le parti.</h:div><h:div>La cognizione del Giudice Amministrativo sul punto, invero, è necessaria unicamente per esercitare la giurisdizione esclusiva in materia di procedure di gara (qui relativa ad un affermato vizio del bando di gara), ed è quindi di natura meramente incidentale ai sensi dell’art. 8 comma 1 c.p.a.</h:div><h:div>Ciò che viene richiesto in via principale al Giudice Amministrativo nel presente giudizio, infatti, è la valutazione di legittimità circa l’esercizio del potere da parte di RFI.</h:div><h:div>Per addivenire alla relativa pronunzia, tuttavia, i motivi proposti dalla parte ricorrente richiedono al Giudice Amministrativo la soluzione di una questione legata ad un rapporto giuridico a monte, ossia alla eventuale sussistenza (o non) della titolarità di diritti soggettivi su di una data invenzione industriale da parte della ricorrente ESIM.</h:div><h:div>Si tratta quindi di una fattispecie che il Consiglio di Stato (sentenza 14-05-2014, n. 2484) definisce di pregiudizialità tecnica (mentre la pregiudizialità logica riguarda i rapporti di presupposizione all’interno del medesimo rapporto giuridico), in cui la titolarità di un dato diritto in capo ad ESIM “funge da presupposto al rapporto giuridico in contestazione (ossia è la condicio sine qua non per la legittimità della procedura di gara) è dunque applicabile alla situazione in esame e determina di conseguenza l'attribuzione alla cognizione incidentale del giudice amministrativo anche del rapporto condizionante”.</h:div><h:div>3.  –Tanto premesso, su tale eventuale esistenza di diritti esclusivi di ESIM sull’oggetto del contratto posto a gara da RFI, occorre fare riferimento alle attendibili considerazioni svolte dal verificatore nella sua relazione, da cui emerge l’inesistenza di tali diritti.</h:div><h:div>Il verificatore, dopo articolata esposizione dell’analisi del quesito e delle posizioni della parti (ESIM, RFI e Mer. Mec) in contraddittorio da lui condotta, ha concluso come segue.</h:div><h:div>Sotto il preliminare profilo metodologico, il prof. Girotti ha affermato:</h:div><h:div>“Il quesito richiama al confronto tra oggetto della fornitura e specifiche tecniche del sistema già fornito da ESIM a RFI. Occorre quindi stabilire un criterio di confronto rispettoso del quesito stesso: sono da riguardarsi le prestazioni richieste nel bando ovvero si deve porre attenzione a quanto nel bando, in tema di prestazioni richieste, non poteva non tenere conto dei risultati del lavoro prodotto da ESIM precedentemente per RFI. Il parere dello scrivente verificatore è che il criterio corretto sia il primo proposto. Volendo invece richiamarsi al secondo criterio dichiarato, quanto scritto in precedenza indica che l’ambiente entro il quale vive e si sviluppa la tecnologia della diagnostica impresenziata è caratterizzato da studi e realizzazioni che datano a partire dai primi anni 2000”.</h:div><h:div>Dopodichè, circa il primo dei due criteri, ha affermato:</h:div><h:div>“Allo scrivente verificatore le due serie di documenti, quelli di ESIM che descrivono il sistema realizzato e quelli di RFI richiamati nel bando che descrivono le prestazioni richieste, appaiono ontologicamente differenti e quindi non risultano coincidenti. A tal riguardo si richiama l’attenzione sul documento “profili di sovrapposizione” allegato agli atti da ESIM: là ESIM confronta i contenuti delle sue specifiche con i documenti di RFI di definizione delle richieste prestazionali (serie DPR SRD.ING.SR.AD 01...). La lettura mostra come evidenti le osservazioni precedenti: da una parte (ESIM) la descrizione di funzioni/realizzazioni, dall’altra (RFI) di prestazioni richieste, senza pretesa di preferenze realizzative. Dunque non c’è sovrapposizione di contenuti. Per le ragioni qui esposte, in riferimento al quesito lo scrivente ritiene di dover escludere la coincidenza richiamata nel quesito stesso”.</h:div><h:div>La relazione, tuttavia, per appezzabile completezza ha affrontato la questione proposta anche alla luce del secondo criterio, legato alla priorità temporale nell’utilizzo d sistemi di diagnostica impresenziata.</h:div><h:div>Il verificatore sul punto ha affermato:</h:div><h:div>“Volendo infine richiamarsi al secondo criterio dichiarato, che tuttavia appare improprio allo scrivente, quanto scritto in precedenza indica che lo stato dell’arte della tecnologia per la diagnostica automatizzata ed impresenziata è caratterizzato da studi, applicazioni in servizio regolare e pubblicazioni sull’argomento che datano fin dai primi anni 2000 in Europa e negli USA. Si ricordano i numerosi lavori presenti sul sito del US DOT (US Department of Trasportation), che documentano l’esperienza condotta nel campo con progetti specifici e campagne di misura a partire dai primi anni 2000. Il Federal Railrood Administration, dipartimento ferroviario dello US DOT, ha emesso negli anni una serie di rapporti ufficiali. Ad esempio il technical report DOT/FRA/ORD 18/06, dove si trovano riepilogate le esperienze, durante 20 anni, sull’uso di tecnologie per il rilievo della geometria del binario con sistemi automatici impresenziati. Quanto ricordato documenta che la tecnologia di diagnostica impresenziate era nota agli operatori del settore, come RFI, indipendentemente dalle tecnologie ESIM intervenute solo a partire dal 2009. Da questo punto di vista il parere dello scrivente è quindi che RFI non necessitasse delle conoscenze di ESIM per descrivere la prestazioni volute.”</h:div><h:div>Alla luce delle considerazioni espresse dal verificatore il motivo va dunque respinto.</h:div><h:div>4. – E’ infondato anche il secondo motivo, con cui ESIM censura la suddivisione in lotti, come concretamente operata da RFI, per i requisiti di idoneità finanziaria previsti, che impedirebbe la partecipazione a numerose imprese, tra cui la ricorrente stessa, in asserita violazione dell’art. 51, comma 1, terzo periodo d.lgs. n. 50/2016.</h:div><h:div>In particolare, ESIM assume che, alla luce dei requisiti speciali di capacità tecnica e finanziaria richiesti per la partecipazione dalla legge di gara e della suddivisione in tre lotti aventi ad oggetto la fornitura di, rispettivamente, 6 autocarrelli per il lotto n. 1, 5 autocarrelli per il lotto n. 2 e 4 autocarrelli per il lotto n. 3, in concreto potrebbero partecipare alla gara solo due imprese presenti sul mercato.</h:div><h:div>Quest’ultimo, infatti, sarebbe caratterizzato dalla presenza dei seguenti operatori, aventi il fatturato triennale specificato –almeno secondo la prospettazione della ricorrente- per ciascuno di essi:</h:div><h:div>1) Mermec: 242.214.000,00 euro; 2) Plasser (divisione italiana): 31.436.815,00 euro; 3) DMA: 13.873.030,00 euro; 4) Esim: 7.886.223,25 euro; 5) AMG: 1.380.219,00 euro.</h:div><h:div>I requisiti di partecipazione sono stati delineati dalla legge di gara come segue:</h:div><h:div>  - capacità economico-finanziaria, punto III.1.2), lett. a) del bando: “aver realizzato, con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, un fatturato specifico medio annuo, relativo alla progettazione, costruzione, messa in servizio nel settore della diagnostica (o misura) nell’ambito dei trasporti, non inferiore ai seguenti valori distinti per Lotto: - 13.000.000,00 € per il Lotto 1 - 11.000.000,00 € per il Lotto 2 - 9.000.000,00 € per il Lotto 3”. Inoltre “l’operatore economico che partecipa per più lotti deve possedere un fatturato specifico medio annuo pari ad almeno la somma dei valori di fatturato previsti per i lotti per cui partecipa” e che “qualora l’operatore economico presenti offerta per tre lotti, deve possedere un fatturato specifico medio annuo pari alla somma dei valori previsti per i lotti 1 e 2”;</h:div><h:div>-  capacità professionale, punto III.1.3), lettera b), del bando: “messa in servizio di un sistema di misura della geometria del binario e/o degli scambi: il concorrente, per essere ammesso alla gara, deve aver conseguito, presso un Gestore dell’Infrastruttura dell’Unione Europea, la messa in servizio di almeno un sistema di misura della geometria del binario, con tecnologia inerziale non a contatto conforme alla norma EN 13848 e/o un sistema di misura delle grandezze caratteristiche degli apparecchi di binario con tecnologia non a contatto conforme alla norma EN 13232, che sia tuttora in servizio presso il Gestore dell’Infrastruttura medesimo”.</h:div><h:div>Alla luce di tali requisiti ESIM assume che solo due operatori, tra quelli su indicati, sarebbero in possesso di siffatti requisiti, per cui sussisterebbe la violazione della norma in rubrica.</h:div><h:div>Il motivo è infondato.</h:div><h:div>Va osservato, in via generale, che la norma su citata, secondo la corrente condivisibile interpretazione, non pone un obbligo assoluto e cogente per le stazioni appaltanti.</h:div><h:div>Sebbene, infatti, sia principio di carattere generale la preferenza per la suddivisione in lotti, in quanto diretta a favorire la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese; esso tuttavia non costituisce peraltro una regola inderogabile: la norma consente alla stazione appaltante di derogarvi per giustificati motivi, che devono essere puntualmente espressi nel bando o nella lettera di invito, essendo il precetto della ripartizione in lotti funzionale alla tutela della concorrenza (es. Cons. Stato, V, 7 febbraio 2020, n. 973; 26 giugno 2017, n. 3110; Sez. III, 21 marzo 2019, n. 1857; Cons. Stato Sez. III, Sent., 14-10-2020, n. 6209).</h:div><h:div>La scelta della stazione appaltante circa la suddivisione in lotti di un appalto pubblico costituisce una decisione normalmente ancorata, nei limiti previsti dall'ordinamento, a valutazioni di carattere tecnico-economico; in tali ambiti, il concreto esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione deve essere funzionalmente coerente con il bilanciato complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto; il potere medesimo resta delimitato, oltre che da specifiche norme del codice dei contratti, anche dai principi di proporzionalità e di ragionevolezza (Cons.. Stato sez. VI, 02/01/2020, n. 25; Cons. Stato, III, 13 novembre 2017, n. 5224).</h:div><h:div>Essa deve costituire una decisione che deve essere funzionalmente coerente con il complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto, da valutarsi nel quadro complessivo dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza (Cons. Stato, III, 4 marzo 2019, n. 1491); sicchè non può ritenersi preclusa alla stazione appaltante la possibilità di suddividere l'appalto in lotti di importo elevato (Cons. Stato, Sez. III, 26/9/2018 n. 5534) ove tale scelta risponda all'esigenza di tutelare l'interesse pubblico.</h:div><h:div>Nel caso in esame risulta in effetti che abbiano partecipato alla gara relativa al lotto in questione altre imprese oltre a quelle indicate dalla ricorrente nel motivo in esame, in quanto emerge dalla produzione di RFI che la gara in questione è stata aggiudicata, con provvedimento n. RFI DAC\0011\P\2020\0001294 del 12/06/2020, all’impresa Tesmec Rail S.r.l. in avvalimento con Tesmec S.p.A. e con il RTI composto da Tesmec S.p.A. (Capogruppo mandataria), Tesmec Automation S.r.l. (Mandante) e Bertel S.r.l. (Mandante), per l’importo di € 49.772.700,00.</h:div><h:div>Come inoltre emerge dal documento n. 47 prodotto da RFI il 27 novembre 2019, inoltre, al lotto in questione hanno partecipato undici imprese raggruppate in diversi RTI.</h:div><h:div>In altri termini, la platea delle partecipanti è stata piuttosto estesa, in quanto i concorrenti hanno fatto ricorso ad istituti, quali l’avvalimento e il RTI, che rispondono alla necessità di più operatori di presentarsi in gara in modo da realizzare, cumulativamente, i requisiti di partecipazione che essi non possiederebbero da soli.</h:div><h:div>Da ciò emerge l’infondatezza del motivo.</h:div><h:div>5. – In conclusione il ricorso è infondato, e va respinto.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.</h:div><h:div>Devono essere poste a carico della ricorrente anche le spese di verificazione, che si liquidano –vista la notula depositata dal verificatore- in complessivi euro 3.000,00 (tremila) oltre oneri di legge, detratti eventuali anticipi ricevuti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), respinge il ricorso in epigrafe.</h:div><h:div>Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore delle resistenti costituite, che complessivamente e forfetariamente liquida in euro 5000,00 (cinquemila/00) oltre IVA e CPA; condanna altresì la ricorrente al pagamento delle spese di verificazione in favore del prof. Ambrogio Girotti che liquida come da motivazione.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020, in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="11/11/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Achille Sinatra</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>