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   <Provvedimento>
      <meta id="20190089620190605084223386" descrizione="concorso 9.11.2019 2 annualità su 8 R" gruppo="20190089620190605084223386" modifica="6/18/2019 11:09:21 AM" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2019" n="00896"/>
            <fascicolo anno="2019" n="07889"/>
            <urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.3B:sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 3B\2019\201900896\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>giuseppe sapone</firma>
            <data>18/06/2019 11:09:21</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Raffaele Tuccillo</firma>
            <data>05/06/2019 08:44:19</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>18/06/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
31            <nuova>31</nuova>
            <ereditata>31</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div>
            <h:div>(Sezione Terza Bis)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Giuseppe Sapone,	Presidente</h:div>
            <h:div>Claudia Lattanzi,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Raffaele Tuccillo,	Primo Referendario, Estensore</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento</h:div>
            <h:div>per l'annullamento, previa sospensione </h:div>
            <h:div>a) del Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 17 ottobre 2018, pubblicata in G.U. Serie Generale nr. 250 del 26 ottobre 2018, avente ad oggetto “Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno” nella parte in cui, all'art. 6, c.1, prevede che: “ ... sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso dei seguenti titoli: b) diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/11- 2017/2018), presso le istituzioni scolastiche statali almeno due annualità di servizio specifico, rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno”; </h:div>
            <h:div>b) del medesimo D.M. nella parte in cui, all'art. 7, c. 2, dispone che la presentazione delle istanze per la partecipazione al concorso possa avvenire soltanto attravero “apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalita' diverse non sono prese in considerazione”; </h:div>
            <h:div>c) del Bando di “Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado” di cui al Decreto Direttoriale 1546 del 7 novembre 2018 - Bando di concorso straordinario docenti scuola primaria e dell'infanzia 2018 - del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico pubblicato in G.U. n. 89 del 9 novembre 2018, nella parte in cui all'art. 3, comma 1, lett. b) stabilisce che “... sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso dei seguenti titoli: b) diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/11- 2017/2018), presso le istituzioni scolastiche statali almeno due annualità di servizio specifico, rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. ...”;</h:div>
            <h:div>d) del medesimo D.D.G. nella parte in cui, all'art. 4, c. 3, dispone che la presentazione delle istanze per la partecipazione al concorso possa avvenire soltanto attraverso “istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.Le istanze presentate con modalita' diverse non sono prese in considerazione”; </h:div>
            <h:div>e) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;</h:div>
            <h:div>PREVIA DISAPPLICAZIONE </h:div>
            <h:div>OVE OCCORRA</h:div>
            <h:div>1) del d.l. 87 del 12 luglio 2018 (c.d. Decreto Dignità), art. 4, comma 1-quinquies, lett b), nella parte in cui limita la partecipazione al concorso ai soggetti titolari di “diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purche' i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualita' di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali”;</h:div>
            <h:div>E PER IL CONSEGUENTE </h:div>
            <h:div>riconoscimento del diritto degli odierni ricorrenti ad essere ammessi anche con riserva alla procedura concorsuale di cui al Bando di concorso D.D.G. 1546 del 7 novembre 2018 , con ogni conseguenziale provvedimento d'urgenza al fine dello svolgimento della prova orale secondo il calendario che sarà fissato, o eventualmente, allo svolgimento della prova orale predisposta in un'altra sessione ove tale prova sia stata espletata nelle more della decisione, e disponendo, in deroga agli atti impugnati sub b) e sub d), l'accoglimento delle domande presentate da tutti i ricorrenti ed inviate in forma cartacea agli Uffici Scolastici Regionali prescelti,</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 896 del 2019, proposto da </h:div>
            <h:div>Rosanna Alamia, Patrizia Pisana, Vittoria Puglisi, Salvatore Giulio Calà, Angela Mollisi, Annalisa Tomarchio, Nunzia Cascio, Maria Rao, rappresentati e difesi dagli avvocati Mariagrazia Liotta, Daniele Franchina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandra Testuzza in Roma, via di Ripetta 22; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il personale Scolastico del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Piemonte non costituiti in giudizio; </h:div>
            <h:div>Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2019 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>1. Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva di annullare il bando di concorso emanato con il decreto del direttore generale per il personale scolastico pubblicato in data 9 novembre 2018 avente per oggetto “concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria”, tra l’altro, nelle parti in cui preclude la partecipazione al concorso ai docenti che abbiano svolto i due anni di servizio richiesti presso le istituzioni scolastiche paritarie e consente la partecipazione al concorso solo attraverso il sistema informativo polis, nonché il d.m. del 17 ottobre 2018 avente ad oggetto “concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno”, nella parte in cui richiede, quale titolo di ammissione al concorso, lo svolgimento di almeno due annualità di servizio specifico, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali.</h:div>
         <h:div>Si costituiva l’amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.</h:div>
         <h:div>2. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento, come già evidenziato con numerosi precedenti di questa sezione (si veda tra gli altri sentenza n. 2115/2019).</h:div>
         <h:div>Parte ricorrente contesta il bando impugnato nella parte in cui prevede, come requisito di ammissione al concorso, lo svolgimento, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/2018) di almeno due annualità di servizio specifico, rispettivamente sulla scuola dell’infanzia e primaria, presso le istituzioni scolastiche statali. In particolare, viene contestata la mancata equiparazione a tale requisito dello svolgimento di due annualità (o di parte di queste) presso istituzioni scolastiche paritarie. </h:div>
         <h:div>2.1. Con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 17 ottobre 2018 è stata autorizzata la procedura concorsuale straordinaria impugnata.</h:div>
         <h:div>Il DDG n. 1546 del 7 novembre 2018, recante “Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno indetto ai sensi dell’articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018 “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”” prevede all’art. 3 i requisiti di ammissione alla procedura di carattere straordinario (in tal senso viene espressamente definita nelle premesse al DDG) in oggetto.</h:div>
         <h:div>Il primo comma, lett. a) e b), dell’art. 3 prevede che “1<corsivo>. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1-quinquies, del Decreto Legge, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso dei seguenti titoli: a. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/11-2017/2018), presso le istituzioni scolastiche statali, almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell’infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; b. diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/11-2017/2018), presso le istituzioni scolastiche statali almeno due annualità di servizio specifico, rispettivamente sulla scuola dell’infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124</corsivo>”. </h:div>
         <h:div>La previsione del bando pertanto richiede espressamente lo svolgimento di due annualità, nel corso degli ultimi otto anni, presso istituzioni scolastiche statali, con effetto preclusivo alla presentazione della domanda per coloro che non siano in possesso del descritto requisito.</h:div>
         <h:div>Il bando in questione, come risulta dalle sue premesse, è stato emanato in attuazione dell’art. 4, comma 1 quinquies del d.l. n. 87 del 12 luglio 2018, convertito in legge n. 96 del 9 agosto 2018. L’art. 4, rubricato “<corsivo>Disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria</corsivo>”, prevede, dopo aver disciplinato i rapporti intercorrenti con i docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2000-2001, alla luce delle decisioni giurisdizionali che li hanno interessati, al comma 1 quater, che il restante 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni che di sostegno è coperto annualmente mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle procedure concorsuali descritte nelle lettere da a) a c) del medesimo comma. In particolare, ai sensi della lettera b) del medesimo comma è prevista la possibilità di bandire un concorso straordinario, in ciascuna regione al quale, al netto dei posti di cui al concorso descritto alla lettera a) (che ha carattere prioritario per espressa previsione di legge), è destinato il 50 per cento dei posti di cui all’alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria regionale, con la precisazione che ciascuna graduatoria regionale è soppressa al suo esaurimento. La lett. c) del medesimo comma prevede poi dei concorsi ordinari per titoli ed esami da bandire con cadenza biennale.</h:div>
         <h:div>L’art. 4, comma 1 quinquies, quindi, prevede che il Miur è autorizzato a bandire il concorso straordinario di cui al comma 1 quater, lettere b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, per la copertura dei posti sia comuni che di sostegno “<corsivo>Il concorso e' riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purche' i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualita' di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purche' i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualita' di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Il requisito di ammissione, previsto nel bando impugnato e preclusivo della partecipazione al concorso dei ricorrenti, è pertanto previsto espressamente dalla legge. Ne discende che l’amministrazione non ha alcun potere discrezionale sulla scelta delle categorie ammesse al concorso straordinario in oggetto essendo la scelta già stata compiuta a monte da parte del legislatore.</h:div>
         <h:div>La legge ordinaria può senz’altro derogare ad altre disposizioni contenute in altra fonte di legge o equiparata, derivando la prevalenza della disposizione contenuta nel d.l. n. 87 del 2018 dagli ordinari criteri per risolvere l’antinomia tra fonti del diritto pariordinate (e in particolare dai criteri della specialità e cronologico).</h:div>
         <h:div>Tali argomentazioni consentono di ritenere non fondati i motivi di ricorso mediante i quali viene contestata la violazione di legge o l’eccesso di potere, posto che la limitazione deriva direttamente dalla fonte primaria.</h:div>
         <h:div>Sul punto si può richiamare l’orientamento della giurisprudenza amministrativa in tema di leggi provvedimento, da intendersi come quelle checontengono disposizioni dirette a destinatari determinati (Corte Cost., sent. n. 154 del 2013, n. 137 del 2009 e n. 2 del 1997), ovvero incidono su un numero determinato e limitato di destinatari (Corte Cost., sent. n. 94 del 2009), che hanno contenuto particolare e concreto (Corte Cost., sent.n. 20 del 2012, n. 270 del 2010, n. 137 del 2009, n. 241 del 2008, n. 267 del 2007 e n. 2 del 1997) e che comportano l'attrazione alla sfera legislativa della disciplina di oggetti o materie normalmente affidati all'autorità amministrativa (Corte Cost., sent. n. 94 del 2009 e n. 241 del 2008).La legge provvedimento non è di per sé in contrasto con l'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, poiché nessuna disposizione costituzionale comporta una riserva agli organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto” (Corte Cost., sent. n. 85 del 2013 e n. 143 del 1989). Ne discende che, per i soggetti lesi da tali disposizioni normative, poiché la forma di tutela segue la natura giuridica dell’atto contestato, i diritti di difesa si trasferiscono dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale, trovando la protezione del privato, dunque, riconoscimento attraverso il sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge, (in tal senso, ex multis, Cons. St., sez. III, 25 novembre 2014, n. 5831)”.</h:div>
         <h:div>2.2. Per quanto concerne i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale deve ritenersi che, ferma la rilevanza della questione alla luce del carattere immediatamente escludente delle previsioni di legge e del bando, non sia possibile operare una lettura costituzionalmente orientata che consenta di far rientrare i ricorrenti tra i legittimati a partecipare alla selezione di carattere straordinario. La disposizione appare sul punto priva di polisemia e un risultato ermeneutico difforme si tradurrebbe in una forma di disapplicazione della legge, in deroga al sistema accentrato di costituzionalità previsto dalla Costituzione del 1948. </h:div>
         <h:div>Sia il senso letterale delle parole che l’intenzione del legislatore depongono nel senso della esclusione dei ricorrenti dalla procedura in oggetto, con la conseguenza che non sembra possibile un risultato ermeneutico idoneo a soddisfare l’interesse dei ricorrenti.</h:div>
         <h:div>2.3. Il collegio ritiene, tuttavia, non sussistenti i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale della previsione di legge. </h:div>
         <h:div>Il concorso in questione, per espressa previsione di legge, ha carattere straordinario. Ne discende che la previsione limitativa non lede il diritto costituzionalmente garantito dei ricorrenti di accedere ai posti di pubblico impiego mediante concorso pubblico, posto che gli stessi potranno partecipare ai concorsi ordinari che verranno banditi sulla base della lettera c), dell’art. 4, comma 1 quater, del d.l. n. 87 del 2018. La stessa Corte Costituzionale ha statuito che “la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle” (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che “compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle” (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192).</h:div>
         <h:div>Nel caso di specie, il meccanismo introdotto dal legislatore appare rispondente ai citati canoni, in quanto prevede dei concorsi di carattere straordinario (con svolgimento di una sola prova orale senza articolarsi in una procedura selettiva per merito comparativo) e riservati, al fine di superare il precariato esistente e per porre un rimedio ad alcune situazioni peculiari (quale quella dei diplomati magistrali ante 2001/2002), per poi, a regime, prevedere dei concorsi ordinari con carattere biennale. </h:div>
         <h:div>2.4. La previsione di una specifica esperienza professionale, di due anni negli ultimi otto presso istituzioni scolastiche statali, non appare irragionevole o lesiva di altri principi costituzionali. Occorre sul punto considerare che la procedura straordinaria non nasce quale “sanatoria” per tutti i possessori del diploma magistrale ante 2001/02 e della laurea in scienze della formazione primaria, bensì quale strumento di riassorbimento graduale di personale qualificato (per il titolo e per gli anni di servizio dedotti), onde non favorire il risorgere stesso di altro precariato, obbedendo all’intrinseca ratio delle</h:div>
         <h:div>modalità di reclutamento a carattere "eccezionale", rappresentato dall’esigenza di sanare situazioni aventi connotati del tutto peculiari, concedendo la tutela dell’affidamento ingenerato da un orientamento giurisprudenziale dapprima favorevole alla tipologia di aspiranti docenti e successivamente superato dalla sentenza n. 11 del 2017 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.</h:div>
         <h:div>2.4.1. In un concorso straordinario la previsione di un dato collegato all’esperienza professionale acquisita e al servizio svolto, ovviamente con specifico riferimento al settore di riferimento e anche al sostegno, costituisce un parametro, da un lato, per inserire un criterio di merito collegato all’attività svolta, dall’altro, per delimitare il campo di applicazione della procedura straordinaria, coerente con la ratio di eliminare il precariato storico. La professionalità acquisita costituisce un fatto differente e ulteriore rispetto all’abilitazione professionale. La distinzione tra i due requisiti e l’inserimento del requisito integrativo dell’esperienza professionale acquisita non appaiono ledere il principio di ragionevolezza; specie in un concorso, come quello in oggetto, di carattere straordinario, in cui è prevista una procedura semplificata e più agevole per lo svolgimento delle prove concorsuali, il requisito dell’esperienza biennale viene a rappresentare un importante parametro sulla base del quale valutare il merito e la capacità dei concorrenti.</h:div>
         <h:div>2.4.2. L’intenzione del legislatore è quello di incidere sul sistema dei docenti che lavorano presso il sistema delle istituzioni scolastiche statali, al fine di garantirne il riassorbimento. La distinzione con gli istituti scolastici paritari o comunali non appare irragionevole anche se si considera il diverso meccanismo di selezione che interessa le scuole paritarie rispetto a quelle statali (Cons. St., ord. 4423/2018, 4378/2018), muovendo dalla considerazione che il servizio svolto presso le scuole paritarie, pur rientrando queste nel sistema nazionale di istruzione, è pur sempre svolto presso istituzioni private. Ne discende che, fermo il diritto dei ricorrenti di partecipare alle procedure ordinarie, la distinzione non appare irragionevole, né contrastante con la disciplina europea richiamata da parte ricorrente se si considera che la previsione non incide sul diritto alla libertà di insegnamento né preclude ai docenti di partecipare al concorso ordinario, ma si colloca nell’insieme delle disposizioni dirette a superare il precariato storico.</h:div>
         <h:div>2.4.3. La fissazione di un termine per il conseguimento del requisito dell’esperienza professionale rapportato all’anno accademico 2017/2018, come termine finale, e al 2010/2011, come termine iniziale, è previsto dalla disposizione di legge (“ultimi otto anni scolastici”) e non è irragionevole se si considera che il bando impugnato è stato emanato poco dopo l’inizio dell’anno scolastico 2018/2019 e, al termine di scadenza per la presentazione delle domande, non era ancora concluso l’anno accademico 2018/2019. Costituisce una costante nei pubblici concorsi l’esigenza che il possesso dei requisiti per partecipare al concorso sia posseduto dal concorrente al momento della scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha ad esempio osservato, in un caso relativo alla riapertura dei termini di un concorso pubblico, che la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione non può che riguardare i candidati in possesso dei necessari requisiti alla data di scadenza del termine, all'uopo indicato dal bando; ciò in considerazione dei limitati effetti che ha la determinazione di riaprire il solo termine per la presentazione delle domande, che non riguarda quello, diverso, previsto per il possesso dei requisiti stessi, a garanzia dell'unitarietà della procedura concorsuale nell'ambito della quale il provvedimento si inserisce (Cons. St. n. 6255 del 2018; ma si veda anche Tar Campania, Napoli, n. 2 del 2017, secondo il quale in materia di procedure concorsuali possono essere utilmente valutati i titoli posseduti dai concorrenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione, e non quelli acquisiti successivamente; Cons. St., n. 2689 del 2016, secondo cui nelle selezioni pubbliche il principio della maturazione dei requisiti alla data di scadenza della presentazione della domanda (a parte i casi espressamente previsti da una disposizione normativa) può essere derogato solo ove vi siano specifiche e comprovate ragioni di interesse pubblico). Ne discende che, una volta individuato come requisito lo svolgimento dei due anni nel corso degli ultimi otto, deve ritenersi che tale requisito debba essere posseduto alla data della presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Anche il termine iniziale di decorrenza deve ritenersi non irragionevole né arbitrario se si considera che l’esperienza professionale acquisita, per mantenere attualità, non può essere troppo lontana nel tempo e deve comunque essere costante in un determinato arco temporale.</h:div>
         <h:div>Per quanto concerne la predisposizione di percorsi abilitanti (oltre quanto già evidenziato con la sentenza n. 5934 del 2018 di questa sezione, cui si rinvia quale precedente conforme, con riferimento alla esistenza di idonei percorsi abilitativi) ritiene il collegio che l’eventuale mancata previsione di percorsi non sostituisca l’abilitazione né si traduca nell’irrilevanza del titolo abilitativo ai fini della partecipazione al concorso o dello svolgimento dell’attività. L’abilitazione costituisce, infatti, nella prospettiva del legislatore un requisito imprescindibile per la partecipazione al concorso cui segue lo svolgimento dell’attività didattica, individuando l’ordinamento giuridico altri strumenti per tutelare la situazione giuridica soggettiva dei ricorrenti (silenzio inadempimento, risarcimento del danno).</h:div>
         <h:div>2.4.4. Per quanto concerne il sostegno deve ritenersi che la specifica abilitazione per il sostegno costituisca un requisito integrativo e ulteriore rispetto all’abilitazione conseguita nei settori ordinari. Sul punto deve infatti ritenersi che il diploma di specializzazione nel sostegno sia un requisito aggiuntivo e non alternativo al possesso dell’abilitazione all’insegnamento, coerentemente del resto sia con la nozione stessa di specializzazione, che postula invero il possesso di una comune gamma di qualificazioni cui si sommano le particolari conoscenze acquisite con la specializzazione (si pensi ai medici specialisti, che per poter esercitare la professione sanitaria debbono essere preliminarmente abilitati alla professione di medico chirurgo e poi aver conseguito la specializzazione), sia con una prassi amministrativa secondo la quale il sostegno scolastico sostanzia il disimpegno di particolari abilità, conseguite per via della frequenza dei relativi corsi di specializzazione, intese a veicolare le conoscenze delle singole materie curricolari ai discenti versanti in situazioni di ritardo cognitorio, dimodoché deve ritenersi che l’abilitazione per la specifica classe di concorso rappresenti il minimo comune denominatore dei requisiti di ammissione ai concorsi – ed anche a quello su cui si verte – mentre il diploma di specializzazione nel sostegno costituisce un <corsivo>quid pluris </corsivo>ovverosia un requisito aggiuntivo e non alternativo al primo (si rinvia sul punto, tra le altre, quali precedenti conformi a Tar Lazio, ord. n. 4160 del 2018). Il conseguimento della specializzazione, tuttavia, non costituisce un fatto sufficiente a ritenere irrazionale o illogica la previsione del requisito dell’esperienza professionale, sulla base delle argomentazioni sviluppate nei punti che precedono (cfr. 2.4, 2.4.1, 2.4.2.).</h:div>
         <h:div>2.4.5. Per quanto concerne la tutela dell’affidamento, deve ritenersi che il legislatore, limitando il numero dei soggetti che possano partecipare al concorso in oggetto, non abbia leso una situazione giuridicamente rilevante dei ricorrenti. Anche a prescindere dal diverso significato che talvolta è attribuita alla nozione in ambito europeo e nazionale, deve ritenersi che: il comportamento del legislatore non abbia ingenerato una aspettativa in ordine al conseguimento del bene della vita in favore dei ricorrenti in forza di un atto dapprima ampliativo e poi restrittivo (qui, al contrario, si tratta del conseguimento del titolo in previsione di un fatto futuro ed eventuale quale è l’emanazione di un bando di concorso); l’affidamento rilevante deve essere in qualche modo tutelato da parte dell’ordinamento giuridico e, nel caso di specie, non appare esistente una norma di legge o una previsione della Costituzione che preveda il diritto di partecipare a un concorso pubblico senza specificazione dei requisiti o con un titolo abilitante; non si riscontra una definitiva compressione della situazione descritta dei ricorrenti, i quali potranno senz’altro partecipare ai concorsi ordinari indetti sulla base della medesima disposizione di legge.</h:div>
         <h:div>Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento. </h:div>
         <h:div>Le argomentazioni che precedono hanno carattere assorbente delle ulteriori censure proposte da parte ricorrente, rimanendo preclusa la possibilità di partecipare al concorso in oggetto.</h:div>
         <h:div>3. In considerazione della novità delle questioni di lite devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti del giudizio.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div>
         <h:div>Spese compensate.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="04/06/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div/>
            <h:div>Raffaele Tuccillo</h:div>
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   </Provvedimento>
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