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<GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4">
   <Provvedimento>
      <meta id="20181411320190115104418430" descrizione="Concorso riservato magistrali" gruppo="20181411320190115104418430" modifica="2/4/2019 4:22:29 PM" stato="4" tipo="15" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Olimpia Arangio" versione="4" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2018" n="14113"/>
            <fascicolo anno="2019" n="00829"/>
            <urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.3B:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
         <file>20181411320190115104418430.xml</file>
         <wordfile>20181411320190115104418430.docm</wordfile>
         <ricorso NRG="201814113">201814113\201814113.xml</ricorso>
         <rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 3B\2018\201814113\</rilascio>
         <tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>riccardo savoia</firma>
            <data>04/02/2019 16:22:29</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Alfonso Graziano</firma>
            <data>15/01/2019 10:47:56</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>05/02/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
31            <nuova>31</nuova>
            <ereditata>31</ereditata>
         </classificazione>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div>
            <h:div>(Sezione Terza Bis)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>ORDINANZA</h:div>
            <h:div>Riccardo Savoia,	Presidente</h:div>
            <h:div>Alfonso Graziano,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Raffaele Tuccillo,	Primo Referendario</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento</h:div>
            <h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div>
            <h:div>A. Del Bando di Concorso per la scuola dell'infanzia e primaria indetto con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca come pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17.10.2018 4° serie speciale e del DDG del Direttore Generale pubblicato in G.U. n. 89 del 9.11.2018 nella parte in cui</h:div>
            <h:div>- all'articolo 3 – prescrive che la procedura concorsuale de qua è un concorso straordinario e riservato;</h:div>
            <h:div>- all'articolo 6 - Requisiti di ammissione – prescrive che alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare esclusivamente il candidato in possesso del titolo di diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 ovvero la laurea in scienze della formazione primaria oltre allo svolgimento di due annualità di servizio presso la scuola statale;</h:div>
            <h:div>- all'art. 7, comma 2 “Istanza di partecipazione ai concorsi” prescrive che “I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione” in quanto tale modalità di presentazione delle domande comporta, non soltanto il blocco informatico delle istanze di partecipazione al concorso dei candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti, ma anche la reiezione delle domande presentate dagli interessati in versione cartacea;</h:div>
            <h:div>nonché in ogni altra parte contrastante con il diritto e l'interesse del ricorrente nella qualità di docente abilitato all'insegnamento su scuola primaria in virtù di abilitazione quale educatore conseguita mediante procedura concorsuale selettiva che ha svolto due annualità di servizio presso gli istituti educativi negli ultimi otto anni;</h:div>
            <h:div>B. di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale.</h:div>
            <h:div>- E per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi misura cautelare ritenuta opportuna:</h:div>
            <h:div>- del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa a partecipare al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per la scuola primaria e infanzia, in via principale per effetto dell'annullamento degli atti impugnati e, in subordine, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica;</h:div>
            <h:div>- del diritto della ricorrente di presentare domanda di partecipazione al concorso in modalità telematica ovvero convalidando la domanda cartacea;</h:div>
            <h:div>PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA</h:div>
            <h:div>delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di inserzione di parte ricorrente tra i docenti ammessi alla partecipazione al concorso primaria 2018 su posto comune e/o sostegno e di provvedimenti che consentano alla stessa di partecipare alle prove concorsuali previste per la regione ove ha presentato la domanda di partecipazione al concorso;</h:div>
            <h:div>- anche previo ordine all'Amministrazione di consentire alla ricorrente di formulare una domanda completa a mezzo del portale Istanze Online ovvero ordinando al Miur di considerare valida la domanda di partecipazione al concorso inviata in modalità cartacea inviata all'Ufficio Scolastico Regionale;</h:div>
            <h:div>- con richiesta di valutazione per la remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1 quater del Decreto Legge 12.07.2018, n. 87.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 14113 del 2018, proposto da </h:div>
            <h:div>Olimpia Arangio, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Talladira in Roma, via Buccari, 11; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div>
            <h:div>Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia non costituito in giudizio; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;</h:div>
            <h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div>
            <h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div>
            <h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2019 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot">
         <h:div>Ritenuta la natura riservata del concorso de quo, inteso  a individuare apposita procedura concorsuale per i diplomati all’Istituto magistrale ante 2000/2001 che da anni prestano servizio in virtù di ammissione con riserva nella graduatorie;</h:div>
         <h:div>considerata conseguentemente la cogenza del requisito ulteriore costituito dalle due annualità di servizio.</h:div>
      </motivazione>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  (Sezione Terza Bis), Respinge la domanda cautelare.</h:div>
         <h:div>Compensa le spese della presente fase cautelare.</h:div>
         <h:div>La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="08/01/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Sig.ra Donatella Santucci</h:div>
            <h:div>Alfonso Graziano</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
</GA>
