<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="1" gruppo="20181303920230127172836401" id="20181303920230127172836401" modello="2" modifica="29/01/2023 13:34:07" pdf="0" ricorrente="Roberto Angelucci" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2018" n="13039"/><fascicolo anno="2023" n="01557"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.5:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20181303920230127172836401.xml</file><wordfile>20181303920230127172836401.docm</wordfile><ricorso NRG="201813039">201813039\201813039.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 5\2018\201813039\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Francesco Elefante</firma><data>29/01/2023 13:34:07</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesco Elefante</firma><data>29/01/2023 13:34:07</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>30/01/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Francesco Elefante,	Presidente FF, Estensore</h:div><h:div>Virginia Arata,	Referendario</h:div><h:div>Ida Tascone,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del provvedimento della Direzione Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, prot. GDAP n. -OMISSIS- ad oggetto “Corso per l’accesso alla qualifica del Ruolo maschile e femminile degli Ispettori del Corpo di polizia penitenziaria che avrà inizio il prossimo 10 settembre 2018” e suoi allegati prospetti, dai quali si evincono i posti/sedi disponibili per il personale vincitore del concorso; </h:div><h:div>- dell’art. 14, co. 7 del bando di “concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed in un colloquio, a complessivi 643 posti (608 uomini e 35 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria”, indetto con P.D.G. del 03.04.2008 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 11 del 15.06.2008 nella parte in cui riserva la conferma dei vincitori nella sede di appartenenza “compatibilmente alla dotazione organica” così creando disparità di trattamento tra il personale appartenente alla medesima amministrazione;</h:div><h:div>nonché per il risarcimento dei danni.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 13039 del 2018, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-,  -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Riccardo Gozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Valadier n.36; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della Giustizia, in persona del Ministro <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 gennaio 2023 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>I ricorrenti hanno adito l’intestato TAR chiedendo l’annullamento degli atti, di cui in epigrafe allegando, a tal fine, che con P.D.G. del 3 aprile 2008 veniva indetto il concorso interno per titoli di servizio ed esame per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 11 del 15 giugno 2008, successivamente elevato a 1232 posti (1009 uomini e 223 donne).  Essendo in possesso dei requisiti, partecipavano regolarmente alla suddetta procedura concorsuale, che tuttavia si concludeva con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 11 del 6 febbraio 2018 della graduatoria definitiva del concorso, ossia quasi 10 anni dopo la pubblicazione del bando.  </h:div><h:div>Premesso che il grave ed abnorme ritardo era conseguenza esclusiva della totale inerzia dell’Amministrazione penitenziaria, la quale, immotivatamente, aveva ritardato lo svolgimento dell’iter concorsuale, evidenziavano che il citato ritardo non solo gli aveva cagionato un rilevante danno economico, da quantificarsi in relazione al mancato adeguamento del parametro stipendiale alla corrispondente qualifica di ispettore, alla mancata progressione in carriera e possibilità di partecipare a concorsi interni per le superiori qualifiche, ma anche la perdita della possibilità di essere riconfermati nella sede di provenienza, come previsto dal bando.</h:div><h:div>In ragione di quanto sinteticamente esposto deducevano i seguenti i motivi di gravame:</h:div><h:div>1) “<corsivo>Violazione e falsa applicazione dell'art. 41 della carta dei diritti fondamentali. violazione degli artt. 3, 51 e 97 cost. violazione e falsa applicazione di legge (artt. 1 e ss. l. n. 241/1990, ivi compreso l’art. 2 bis; artt. 25 e 28, d. lgs. n. 443/1992; d.m. 20.11.1995, n. 540; art. 11, d.p.r. n. 487/1994, d. lgs. n. 165/2001; d.m. 21.07.1998, n. 297). violazione e falsa applicazione di legge (artt. 25 e 28, d. lgs. n. 443/1992). violazione dei principi del giusto procedimento, economicità e celerità di esperimento delle procedure concorsuali. eccesso di potere per disparità di trattamento. difetto di presupposto. illogicità ed irrazionalità manifesta. Perplessità</corsivo>” atteso che in conformità alle previsioni del bando di concorso doveva essere garantita a tutti i vincitori del concorso la possibilità di rientro in sede e non già solo ad alcuni.  I ricorrenti avevano infatti deciso di aderire a tale procedura tenendo conto delle dotazioni organiche in quel momento vigenti mentre; viceversa,  nelle more dello svolgimento della procedura concorsuale, durata più di 10 anni, l’Amministrazione aveva stravolto i presupposti perché attraverso la modifica normativa medio tempore della pianta organica era venuta meno la possibilità per gli stessi di essere confermati nella sede di appartenenza. Se invece la procedura concorsuale fosse terminata nel rispetto del termine di giorni 780 previsto dal D.M. n. 540/1995 tale duplice lesione, economica e di sede, non si sarebbe determinata;</h:div><h:div>2) “<corsivo>Violazione e falsa applicazione dell'art. 41 della carta dei diritti fondamentali. violazione degli artt. 3, 51 e 97 cost. violazione e falsa applicazione di legge (artt. 1 e ss. l. n. 241/1990, ivi compreso l’art. 2 bis; artt. 25 e 28, d. lgs. n. 443/1992; d.m. 20.11.1995, n. 540; art. 11, d.p.r. n. 487/1994, d. lgs. n. 165/2001; d.m. 21.07.1998, n. 297). eccesso di potere per disparità di trattamento. difetto di presupposto. illogicità ed irrazionalità manifesta. lesione della par condicio. ingiusta riserva di favore per l’amministrazione penitenziaria</corsivo>” attesa l’illegittimità della clausola del bando di cui all'art. 14, co. 7 nella parte in cui condizionava la sede di assegnazione alla dotazione organica senza tenere conto del citato termine di cui di cui al D.M. 20.11.1995, n. 540;</h:div><h:div>3) “<corsivo>in via subordinata: violazione di legge ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta e carenza di motivazione – diritto dei ricorrenti all’indennità di trasferimento</corsivo> “  nella parte in cui con il  provvedimento impugnato il Direttore generale del Personale e delle Risorse del DA rappresentava ai corsisti che la loro eventuale prima assegnazione ad una sede diversa da quella di provenienza non avrebbe comportato la corresponsione di alcuna indennità. La giurisprudenza amministrativa aveva infatti avuto occasione di precisare che la corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 1 della L. n. 86/2001 andava esclusa solo nelle ipotesi di non riconducibilità dei trasferimenti nell’ambito di quelli d’autorità (TAR LAZIO RM – SEZ. I, 13.11.2008 n. 10109), e che si era in presenza di un trasferimento d’ufficio ogniqualvolta il trasferimento ad una diversa sede di servizio sia teso prioritariamente a soddisfare l’interesse dell’Amministrazione di appartenenza, non assumendo rilievo a tal fine la presenza di dichiarazioni di assenso o di disponibilità al trasferimento di sede o l’indicazione di preferenze di sede da parte del personale interessato (TAR LAZIO RM – SEZ. II ter – 26.X.2009 n. 3267/2010).</h:div><h:div>Si costituiva in giudizio, mediante deposito di mera memoria di stile, l’amministrazione resistente.</h:div><h:div>All’udienza straordinaria di smaltimento del 27 gennaio 2023, la causa, come in verbale, veniva chiamata e trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui oltre.</h:div><h:div>In primo luogo deve rilevarsi, quanto alla domanda principale di annullamento degli atti impugnati con riferimento al preteso “diritto” dei ricorrenti all’assegnazione delle sedi in organico sussistenti nel rispetto dei limiti temporali normativamente previsti per la conclusione della procedura selettiva in questione (<corsivo>id est</corsivo>, primo motivo di ricorso), che i posti ai quale fare riferimento in sede di assegnazione nell’ambito del lavoro alle dipendenze con la pubblica amministrazione sono sempre e solo quelli previsti, invero, al momento della assegnazione medesima, non potendo cioè avere la partecipazione ad una procedura alcun effetto c.d. prenotativo: l’organico delle pubbliche amministrazioni, infatti, di per sé un istituto giuridico in divenire quanto al numero e alle sedi di assegnazione.</h:div><h:div>Ciò anche nell’ipotesi in cui, come nella fattispecie, il mutamento di consistenza dell’organico sia imputabile anche al ritardo colposo dell’amministrazione medesime nella conclusione della procedura selettiva: tale ultimo aspetto, invero, assume rilievo non già sul piano del “rispristino” in forma specifica (ossia nell’assegnazione delle sedi previste in sede di bando o in un momento successivo purché “ragionevole”, cui aspiravano originariamente i ricorrenti al momento della scelta ) ma solo in punto di risarcimento economico del danno provato e subito.</h:div><h:div>Il ricorso, viceversa, deve essere accolto quanto alla domanda di annullamento oggetto del secondo motivo di gravame -  con il quale la nota è impugnata nella parte in cui dispone che all’atto dell’assegnazione non sarà corrisposta l’indennità di trasferimento -  considerato che nel caso in disamina si trattava di un concorso interno, per cui non si era in presenza della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ovvero di una novazione, ma di una progressione nella carriera, per cui essendo gli eventuali trasferimenti disposti per soddisfare esigenze dell’Amministrazione, </h:div><h:div>spetta l’indennità di trasferimento ai sensi dell’art. 1 della legge n. 86/2001. </h:div><h:div>Sul punto vi è infatti giurisprudenza amministrativa per la quale l'indennità di trasferimento deve essere riconosciuta nel caso di passaggio di grado per effetto di concorso riservato al personale militare ovvero di concorso parzialmente riservato a condizione che il vincitore fruisca della riserva, mentre la predetta indennità non deve essere riconosciuta nel caso in cui il passaggio di grado avvenga per concorso pubblico ovvero senza valersi della riserva (Cons. Stato, III, 22.10.2002, n. 2432).</h:div><h:div>Ne consegue, sul punto, che l’amministrazione resistente deve essere condannata al pagamento dell’indennità di trasferimento, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 86/2001, nei confronti dei ricorrenti effettivamente “trasferiti”.</h:div><h:div>Alla stessa stregua, il ricorso deve essere accolto quanto alla domanda risarcitoria, nei seguenti limiti.</h:div><h:div>Quanto alla domanda risarcitoria, infatti, deve condividersi – ai sensi dell’art. 74 c.p.c, secondo cui “<corsivo>Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme</corsivo>” – l’orientamento già espresso sulla medesima fattispecie da codesto T.A.R. con la sentenza n.8157/2022.</h:div><h:div>Correttamente nella detta sentenza l’adito T.A.R. afferma :“<corsivo>Il comportamento tenuto dall’amministrazione appare invero contrario ai termini di durata delle procedure concorsuali normativamente previsti, evocati da parte attrice, quali innanzi tutto, quello di cui al Decreto Ministeriale 20/11/1995 n. 540 (come modificato dal D.M. 07/11/1997 n. 488) recante il Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente ai procedimenti di competenza degli organi dell'Amministrazione della Giustizia. Nella parte della tabella relativa al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria è stabilito il termine di 780 giorni, qualora i candidati siano fino a 50.000, per l'intero procedimento concorsuale (comprendente “predisposizione bando concorso, meccanizzazione dati, esame istanze e preparazione decreti esclusione candidati, nomina Commissione esaminatrice, espletamento procedure concorsuali e graduatoria di merito”).Appare a tal proposito conferente anche il riferimento all’art. 11 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, che al comma 5, prevede che: “Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione. L’inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, o all’amministrazione o ente che ha proceduto all’emanazione del bando di concorso e per conoscenza al Dipartimento della funzione pubblica”. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>Detta disposizione del d.P.R. n. 487 del 1994 è da ritenersi espressione di un principio generale, secondo cui la durata delle operazioni concorsuali deve essere contenuta entro termini predeterminati e comunque ragionevoli, la cui violazione è senz’altro valutabile ex art. 2-bis, legge n. 241 del 1990, ai fini del risarcimento del danno subito dal vincitore della procedura selettiva per effetto del ritardo con cui è stato immesso nella nuova posizione lavorativa, con diritto a percepirne la retribuzione. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>In linea generale, si osserva che il risarcimento del danno da ritardo a provvedere non è correlato all’effetto del ritardo, ma al fatto che la condotta inerte o tardiva dell’Amministrazione abbia provocato un danno nella sfera giuridica del privato (Cons. Stato, sez. V, 26 marzo 2020 n. 2126). Pertanto, condizione necessaria ma non sufficiente affinché sia configurabile tale responsabilità della pubblica amministrazione è il superamento del termine fissato per la conclusione del procedimento, che costituisce l’elemento oggettivo dell’illecito, ma non integra piena prova del danno (Cons. Stato, sez. VI, 14 novembre 2014 n. 5600; sez. VI, 10 giugno 2014 n. 2964). Infatti, l’accertamento della responsabilità dell’ente pubblico per danno da ritardo richiede anche la dimostrazione, a cura dei ricorrenti, dell’elemento soggettivo, del nesso di causalità tra fatto lesivo e danno ingiusto e, infine, dell’esistenza di quest’ultimo, da intendere come lesione alla posizione di interesse legittimo al rispetto dei predetti termini (Cons. Stato, sez. VI, 14 novembre 2014 n. 5600; in termini v. anche: Cons. Stato, sez. IV, 3 maggio 2019 n. 2886; sez. IV, 2 gennaio 2019 n. 20). </corsivo></h:div><h:div><corsivo>3.2. Tanto premesso, in relazione all’elemento soggettivo la grave violazione del termine di conclusione del procedimento e l’eccessiva durata (superiore al quintuplo di quella specificamente prevista) dell’intervallo temporale tra indizione della procedura (03.04.2018), ammissione al corso (10.09.2018) e infine nomina a vice ispettore (21.03.2019) fa presumere la sussistenza della colpa, in assenza di elementi di giustificazione dell’amministrazione, ancorati a fatti - oggettivi e non imputabili alla stessa - che abbiano impedito la prosecuzione dell'iter procedurale. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>Una presunzione siffatta può essere superata mediante la dimostrazione di un errore scusabile dell’Amministrazione – da ravvisarsi nell’eventuale pendenza di vicende giudiziarie relative alla procedura, nella sopravvenienza di norme che incidono la capacità finanziaria ovvero l’efficienza organizzativa dell’amministrazione procedente o ancora, più in generale, nell’esistenza di contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione di una disposizione ovvero nella formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore, nella rilevante complessità del fatto o anche nel sopravvenire di una dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 6 maggio 2013 n. 2452; sez. V, 17 febbraio 2013 n. 798; sez. VI, 9 marzo 2007 n. 1114). Nel caso di specie, il Ministero resistente, al contrario, si è costituito in giudizio con atto di mera forma, senza produrre nessun tipo di difesa; comportamento la cui significatività si apprezza sul piano della prova della condotta colposa che fonda la responsabilità ex art. 2043 c.c. e quindi dell’esistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito. Peraltro, parte ricorrente a dimostrazione dell’inescusabilità dell’eccessiva durata della procedura ha proposto un confronto con altre procedure concorsuali indette dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP), paragonabili a quella che ci occupa per numero di partecipanti e difficoltà delle prove oggetto di correzione ovvero a procedure indette da altre amministrazioni, asseritamente anche più complesse, esauritesi tutte in tempi contenuti. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>3.3. Quanto al nesso di causalità, poi, lo stesso va ricostruito valutando se, in applicazione della c.d. teoria condizionalistica e della causalità adeguata, sia “più probabile che non” che la condotta omissiva e dilatoria della pubblica amministrazione sia stata idonea a cagionare l’evento lesivo (Cons. Stato, sez. VI, 14 novembre 2014 n. 5600). Al riguardo, considerato che la vicenda di cui è causa consiste nella ritardata attribuzione della nuova qualifica (e dei relativi emolumenti) all’esito di un concorso interno, non v’è dubbio che, in conseguenza dell’irragionevole protrarsi della procedura selettiva, i ricorrenti non abbiano potuto godere delle differenze retributive loro spettanti.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>3.4. In merito alla quantificazione del danno da ritardo, i ricorrenti sono tutti vincitori della procedura concorsuale sub iudice, con la conseguenza che, in prima approssimazione, il pregiudizio da loro patito va individuato nelle differenze retributive e contributive tra la qualifica di appartenenza e quella successivamente conseguita (Cons. Stato, sez. VI, 14 novembre 2014 n. 5600). Tuttavia, il danno non può identificarsi direttamente nella mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione al dipendente, perché queste, comunque, presuppongono l'avvenuto espletamento della prestazione lavorativa, trattandosi di emolumento che, sinallagmaticamente, presuppone l'avvenuto svolgimento dell'attività di servizio (Cons. Stato, Sez. IV, 12/09/2018, n. 5350; Cons. Stato, sez. V, 30 gennaio 2017, n. 370; Cons. Stato, sez. III, 28 dicembre 2016, n. 5514).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Ai fini della quantificazione del danno risarcibile, quindi, l'entità della mancata percezione della retribuzione in capo ai ricorrenti può costituire solo uno, per quanto il principale, dei criteri di determinazione. Si rende, infatti, necessario operare un passaggio ulteriore ed individuare l'ammontare del danno sofferto mediante parametri aggiuntivi di natura equitativa, che la giurisprudenza ha opportunamente individuato, al fine di adeguare l’importo della prestazione risarcitoria alla gravità della condotta della P.A. e, con specifico riguardo al caso di specie, alla circostanza che i ricorrenti nel periodo di tempo eccedente la ragionevole durata della procedura non hanno ricoperto mansioni superiori.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Va confermato, dunque, il consolidato orientamento della giustizia amministrativa, per cui il danno maturato in fattispecie analoghe di ritardata costituzione del rapporto di impiego (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 08 ottobre 2018, n. 5762; Cons. Stato, sez. IV, 12 settembre 2018, n. 5350; sez. VI, 17 febbraio 2017, n. 730; sez. V, 27 marzo 2013, n. 1773; sez. IV, 11 novembre 2010, n. 8020; sez. III, 4 giugno 2013, n. 3049) va liquidato in via equitativa e tenendo, altresì, conto del fatto che l'interessato, nel intervallo in questione, non ha svolto attività lavorativa in favore dell'amministrazione che avrebbe dovuto immetterlo nella qualifica superiore.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>La base di calcolo di detta quantificazione è rappresentata dall'ammontare del trattamento economico netto non goduto (ossia con esclusione di ogni voce retributiva diversa e ulteriore allo stipendio tabellare, in quanto tali voci sono comunque correlate, direttamente o almeno indirettamente, allo svolgimento di quell'attività lavorativa che in effetti non c'è stata) ma tale importo deve essere sottoposto a decurtazione, la quale non può che essere quantificata equitativamente ai sensi degli artt. 2056 e 1226, cod. civ. (Cons. Stato, Sez. III, 22/02/2019, n. 1230).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>A giudizio del Collegio, dunque, il danno va stimato, in via equitativa, nella misura:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- dei 2/3 della retribuzione (al netto di oneri fiscali e previdenziali) che i ricorrenti avrebbero potuto percepire ove fossero stati tempestivamente immessi in servizio nella qualifica superiore;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- dei 2/3 del danno patito da ciascuno dei concorrenti per l'impossibilità di conseguire, nel corso del rapporto d'impiego, i vantaggi economici legati alla progressione di carriera ove immessi in ruolo tempestivamente.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Il periodo di riferimento può essere ricompreso - tenuto conto della natura ordinatoria dei termini per la conclusione delle procedure concorsuali e del grado di probabilità di insorgenza di ostacoli al regolare svolgimento di qualsivoglia selezione con elevato numero di candidati, che consente di considerare accettabile e fisiologico un ritardo contenuto entro ragionevoli limiti temporali - nell’intervallo di tempo decorrente dal 1° gennaio 2012 fino alla data di effettiva nomina a vice ispettore.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>3.5. Non si ritiene, invece, di poter accedere alla prospettazione dei ricorrenti circa l’esistenza di ulteriori pregiudizi connessi alla perdita di chance di sviluppo professionale e di carriera, connesso alla possibilità di partecipare ai concorsi interni o gli interpelli banditi negli ultimi anni, a cui avrebbero potuto partecipare nella qualità di vice ispettori. Infatti, la tecnica risarcitoria della perdita della chance garantisce l’accesso al risarcimento per equivalente solo se essa abbia effettivamente raggiunto un’apprezzabile consistenza, di solito indicata dalle formule probabilità seria e concreta o anche elevata probabilità di conseguire il bene della vita sperato, che nel caso di specie non viene allegata (Cons. Stato, sez. V, 15 novembre 2019 n. 7845; conf. Cons. Stato, sez. IV, 23 settembre 2019 n. 6319; sez. V, 27 febbraio 2019 n. 1386). Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata ad allegare l’esistenza di un simile pregiudizio, ma non ha fornito alcun elemento di prova sull’elevata probabilità di conseguire ulteriori avanzamenti, sì che le relative doglianze riguardano la lesione di un’aspettativa di fatto che, come tale, non è autonomamente risarcibile.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>3.6. La qualificazione del comportamento come illecito civile giustifica la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento di una somma di denaro che, dovendo essere qualificata come debito di valore, impone, il cumulo tra interessi e rivalutazione (Cons. Stato, sez. VI, 14 novembre 2014 n. 5600; sez. V, 25 giugno 2014 n. 3220).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>3.7. Per quello che riguarda le modalità di liquidazione dell'obbligazione risarcitoria, la Sezione ritiene di poter far ricorso al meccanismo previsto dall'art. 34, comma 4 c.p.a.: il Ministero dovrà pertanto proporre ai ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno, entro 180 (centottanta) giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, il pagamento di una somma di denaro quantificata secondo i criteri indicati in sentenza. 4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie, in parte, il ricorso e, per l'effetto, condanna il Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del codice processuale amministrativo a proporre ai ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno, il pagamento di una somma di denaro da liquidare nei termini e in applicazione dei criteri indicati in motivazione</corsivo>”.</h:div><h:div>In ragione del precedente giurisprudenziale riportato, l’amministrazione resistente deve essere condannata al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti ex art. 34 comma 4 c.p.a., con l’applicazione dei criteri di liquidazione ivi riportati.</h:div><h:div>Atteso l’esito complessivo del giudizio, parte resistente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite – liquidate come in dispositivo - in favore di parte ricorrente.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei limiti di cui in parte motiva, e, da un lato, annulla la nota impugnata, limitatamente al profilo del mancato riconoscimento dell’indennità di trasferimento, condannando l’amministrazione resistente al pagamento dell’indennità di  cui all’art. 1 della legge n. 86/2001; dall’altro, condanna il Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del codice processuale amministrativo, a proporre ai ricorrenti medesimi, a titolo di risarcimento del danno, il pagamento di una somma di denaro da liquidare nei termini e in applicazione dei criteri indicati in motivazione.</h:div><h:div>Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="27/01/2023"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Francesco Elefante</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>