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   <Provvedimento>
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         <descrittori>
            <registro anno="2018" n="12690"/>
            <fascicolo anno="2019" n="05837"/>
            <urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 1\2018\201812690\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>Carmine Volpe</firma>
            <data>07/05/2019 11:35:43</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Ivo Correale</firma>
            <data>03/05/2019 15:38:36</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>10/05/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
101            <nuova>101</nuova>
            <ereditata>101</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div>
            <h:div>(Sezione Prima)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Carmine Volpe,	Presidente</h:div>
            <h:div>Ivo Correale,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Roberta Ravasio,	Consigliere</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento, previa sospensione,</h:div>
            <h:div>- del Decreto del Presidente della Repubblica del 17.09.2018, con il quale è stata disposta la proroga della durata dello scioglimento del Consiglio Comunale di Parabita (Le) ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. 267/2000 per un periodo di ulteriori 6 mesi rispetto ai 18 previsti dal precedente DPR del 17.02.2017;</h:div>
            <h:div>- della relazione del Ministro dell'Interno del 13.09.2018;</h:div>
            <h:div>- della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13.09.2018;</h:div>
            <h:div>- della relazione/proposta del Prefetto di Lecce del 13.09.2018, della quale si ignora il contenuto; </h:div>
            <h:div>- della deliberazione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 13.09.2018;</h:div>
            <h:div>- del Decreto del Prefetto di Lecce prot. 95524 del 17.09.2018 con il quale sono stati revocati i comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Parabita, convocati con il decreto prefettizio n. 90581 del 03.09.2018;</h:div>
            <h:div>- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 12690 del 2018, proposto da </h:div>
            <h:div>Alfredo Cacciapaglia, Gianluigi Grasso, Pierluigi Leopizzi, Salvatore Tiziano Laterza, Biagio Coi, Sonia Cataldo, rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Quinto e Luciano Ancora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>- Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ufficio Territoriale del Governo di Lecce, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div>
            <h:div>- Comune di Parabita e Commissione Straordinaria per la Gestione del Comune di Parabita, non costituiti in giudizio;</h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Lecce, con la relativa documentazione;</h:div>
            <h:div>Vista l’ordinanza collegiale di questa Sezione n. 11863/2018 del 6.12.2018;</h:div>
            <h:div>Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 321/2019 del 17.1.2019;</h:div>
            <h:div>Viste le memorie difensive;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del 3 aprile 2019 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO</h:div>
         <h:div>Con rituale ricorso a questo Tribunale, i ricorrenti in epigrafe, nella qualità di ex sindaco ed ex amministratori – ma anche di cittadini elettori – del Comune di Parabita, già sottoposto a scioglimento del Consiglio Comunale ex art. 143 d.lgs. n. 267/2000 (“TUEL”), chiedevano l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti, pure in epigrafi evidenziati, concernenti la disposta proroga della durata dello scioglimento in questione per ulteriori sei mesi, disposta il 17.9.2018 ai sensi del comma 10 del suddetto art. 143.</h:div>
         <h:div>Riassumendo i presupposti di fatto della vicenda - che aveva visto sentenza di accoglimento di questa Sezione del ricorso avverso tale misura dissolutoria, poi sospesa nella sua esecutività dal Consiglio di Stato in sede di appello – i ricorrenti lamentavano, in sintesi, quanto segue.</h:div>
         <h:div>“<corsivo>1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 143 del d.lgs. 267/2000”</corsivo>.</h:div>
         <h:div>Erano del tutto assenti i “casi eccezionali” che l’art. 143 TUEL indica come necessari presupposti ai fini dell’adozione del provvedimento di proroga, come disposto, con il quale si continuava ad incidere in maniera determinante sulla vita democratica della comunità di Parabita.</h:div>
         <h:div>In particolare, la relativa relazione ministeriale motivava la richiesta di proroga della gestione commissariale straordinaria su tre circostanze: a) interventi sul fenomeno delle occupazioni abusive degli alloggi popolari; b) gestione del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo; c) ultimazione dei progetti in campo urbanistico avviati dalla commissione straordinaria per la gestione del Comune, ma tutte tali circostanze, in realtà, non potevano ricondursi a “casi eccezionali” legittimanti la proroga.</h:div>
         <h:div>Per quanto riguardava la circostanza sub a), i ricorrenti osservavano che la situazione dell’edilizia residenziale pubblica era caratterizzata da una pluridecennale difficile gestione per via delle occupazioni abusive verificatesi ed era sussistente in molti altri comuni salentini, così da potersi definire fenomeno non esclusivamente “parabitano” e, comunque, non imputabile all’”Amministrazione Cacciapaglia”, dato che l’occupazione di alcuni alloggi era iniziata in epoca ben precedente all’ultima consiliatura, fermo restando che: i) su settantasei alloggi popolari presenti a Parabita, solo tre erano stati oggetto di contestazione nel provvedimento originario di scioglimento, sicché appariva singolare che in diciotto mesi la commissione straordinaria non fosse riuscita a risolvere tale problematica, tanto da rappresentarla come “caso eccezionale” per motivare la proroga; ii) la normativa regionale pugliese (L.R. 54/2014 e ss.mm.) dispone che il rilascio degli immobili possa essere predisposto da “ARCA Sud Salento” (già “Istituto Autonomo Case Popolari”), quale ente proprietario degli immobili, mentre l’Ente Locale ha solo una funzione ancillare, potendo mettere a disposizione la Polizia Locale su espressa richiesta dell’ARCA. In definitiva, la stessa relazione ministeriale aveva dovuto constatare la stasi dell’azione posta in essere dai commissari nominati dopo diciotto mesi di gestione straordinaria. Inoltre, la relazione ministeriale aveva incluso anche la asserita necessità di avviare a completamento il procedimento per l’affidamento di due fabbricati sequestrati alla malavita organizzata, ma tale volontà non poteva di certo essere qualificata come un “caso eccezionale” tale da necessitare un prosieguo del commissariamento, non risultando rappresentata, infatti, alcuna impellente e improcrastinabile necessità in tal senso.</h:div>
         <h:div>Per quanto riguardava la circostanza sub b), i ricorrenti ponevano in evidenza che, secondo il Ministero dell’Interno, una cattiva gestione dei richiedenti asilo avrebbe determinato un ammanco di 170.000,00 euro per le casse pubbliche ma non era stato considerato che l’associazione “onlus” che gestiva la situazione non aveva mai inviato una rendicontazione completa e puntuale delle spese sostenute da trasmettere dall’Ente Locale e al Ministero dell’Interno per ottenere il trasferimento dei fondi destinati al progetto e ciò, peraltro, era stato oggetto di molteplici segnalazioni da parte del Sindaco di Parabita al Prefetto di Lecce, alla Procura della Repubblica di Lecce, al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno ed all’ANAC, sin dal 2015-2016, e che un’azione civile di tale associazione contro l’amministrazione comunale era stata respinta nella competente sede.</h:div>
         <h:div>Per quanto riguardava la circostanza sub c), la riscontrata necessità per cui le procedure per la partecipazione a numerosi bandi finalizzati ad acquisire finanziamenti destinati, in particolare, a interventi di miglioramento del decoro urbano fossero seguite dallo stesso organo straordinario che le aveva avviate, considerato che investono un settore notoriamente esposto – anche per la rilevanza dei sottesi interessi economici – al rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata”, non era qualificabile come un “caso eccezionale” così da richiedere una proroga della gestione commissariale straordinaria, dato che, quella esposta, era, in realtà, un’attività di ordinaria amministrazione svolta da tutte le municipalità salentine, senza che si riscontrasse una evidenza, neppure indiziaria, di infiltrazioni malavitose nel caso di specie.</h:div>
         <h:div>“<corsivo>2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 143 del d.lgs. 267/2000 sotto altro profilo – Violazione dei termini procedimentalmente previsti”</corsivo>.</h:div>
         <h:div>I ricorrenti rilevavano anche che non risultava rispettato il termine perentorio del cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento per disporre la proroga, dato che il termine di durata originario di diciotto mesi scadeva il 17.8.2018 e la proroga poteva essere disposta entro il 28.6.2018, non quindi il 17.9.2018 come avvenuto su relazione e istanza del Ministero dell’Interno del 13.9.2018.</h:div>
         <h:div>Né si poteva pervenire ad una diversa conclusione, asserendo la necessità di computare, in aggiunta al termine suddetto, l’ulteriore lasso di tempo di ottantanove giorni intercorso tra la data di emanazione della sentenza di questo Tribunale (n. 3187 del 23.3.2018), che aveva annullato il provvedimento di scioglimento consentendo il reinsediamento dell’”Amministrazione Cacciapaglia”, e la data di emanazione dell’ordinanza del Consiglio di Stato (n. 2856  del 22.6.2018) che aveva sospeso l’efficacia della predetta pronuncia, determinando il reinsediamento della gestione commissariale straordinaria. Ciò sia perché era assente un formale provvedimento che avesse richiamato la rilevanza della vicenda giurisdizionale e la sua incidenza sul computo dei termini, sia perché, tutt’al più, la proroga poteva essere giustificata con riferimento ad un periodo corrispondente alla sospensione derivante dalla esecutività della sentenza di questo Tribunale ma, in nessun caso, in via di mero fatto, poteva intervenire dopo la scadenza del periodo di diciotto mesi, invocando quindi una proroga in funzione della sopravvenienza di casi eccezionali.</h:div>
         <h:div>“<corsivo>3. Violazione del procedimento amministrativo – Violazione di legge – Eccesso di potere per contraddittorietà e irrazionalità”</corsivo>.</h:div>
         <h:div>Indipendentemente dalla circostanza sopravvenuta per la quale il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5970 pubblicata il 18.10.2018, aveva accolto nel merito l’appello avverso la sentenza di questo TAR, i ricorrenti osservavano che le vicende di cui si discute nel presente giudizio attenevano ad un tempo anteriore ed immediatamente a ridosso dell’udienza del 27.9.18 di discussione del merito in secondo grado.</h:div>
         <h:div>Si palesava censurabile e contraddittorio quindi il comportamento dell’Amministrazione, che, senza attendere la pronuncia del Giudice d’appello, aveva dapprima indetto, con decreto del 3.9.2018, i comizi elettorali per la tornata del 21.10.2018, e, dopo pochi giorni, senza alcuna specifica motivazione e senza alcun fatto sopravvenuto, ne aveva disposto la revoca e richiesto la proroga della gestione commissariale straordinaria.</h:div>
         <h:div>“<corsivo>4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 143 del d.lgs. 267/2000 sotto altro profilo – Violazione del procedimento amministrativo”</corsivo>.</h:div>
         <h:div>Dalla ricostruzione contenuta nella relazione del Ministero dell’Interno, si evinceva che il 13.9.2018, data della richiesta prefettizia, si era svolta una riunione “istantanea” del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, rispetto alla quale – per quanto era dato conoscere - non risultava una convocazione ai sensi di legge e la stessa si era tenuta con l’assenza di alcuni rappresentanti istituzionali, necessari per la validità della seduta.</h:div>
         <h:div>Si costituivano in giudizio le Amministrazioni in epigrafe, depositando una distinta memoria in prossimità della camera di consiglio, ove eccepivano l’inammissibilità del ricorso - perché proposto da soggetti carenti di un interesse diretto, concreto e attuale all’annullamento richiesto, dato che, quali “ex amministratori”, i ricorrenti non si sarebbero comunque potuti reintegrare nella loro carica in virtù della definitiva cessazione del proprio mandato conseguente alla sentenza del Consiglio di Stato - nonché la sua infondatezza nel merito.</h:div>
         <h:div>A tale tesi replicavano i ricorrenti, a loro volta depositando una memoria illustrativa, in cui contestavano la ritualità del deposito della difesa erariale, confutavano l’eccezione suddetta e ribadivano le proprie tesi.</h:div>
         <h:div>Con l’ordinanza collegiale in epigrafe, era disposta l’acquisizione di una dettagliata relazione sui fatti di causa, corredata da copia integrale della documentazione istruttoria relativa all’adozione dei provvedimenti impugnati.</h:div>
         <h:div>In prossimità della nuova camera di consiglio, dopo l’adempimento dell’Amministrazione, i ricorrenti depositavano un’ulteriore memoria a sostegno di quanto illustrato in precedenza.</h:div>
         <h:div>Con la seconda ordinanza in epigrafe, questa Sezione respingeva l’istanza cautelare su cui insistevano i ricorrenti, non rinvenendo i presupposti di estrema gravità e urgenza prescritti dall’art. 119 c.p.a. né quelli di una pronuncia ex art. 60 c.p.a., come richiesta dai ricorrenti stessi.</h:div>
         <h:div>Infine, alla pubblica udienza del 3.4.2019, la causa era trattenuta in decisione.</h:div>
         <h:div>DIRITTO</h:div>
         <h:div>Il Collegio deve scrutinare, in primo luogo, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse diretto, concreto e attuale all’annullamento richiesto.</h:div>
         <h:div>Sostiene, infatti, la difesa erariale che i ricorrenti non si potrebbero comunque reintegrare nella loro (ex) carica, in virtù della definitiva cessazione del proprio mandato conseguente alla sentenza del Consiglio di Stato sopra ricordata.</h:div>
         <h:div>Tale eccezione non è condivisibile.</h:div>
         <h:div>In proposito il Collegio rileva come i ricorrenti abbiano proposto la loro impugnativa (anche) nella qualità di cittadini di Parabita, in possesso del diritto di elettorato attivo. Inoltre, non è in dubbio che l’impugnato decreto di proroga della gestione commissariale abbia causato la revoca del decreto di indizione dei comizi elettorali, peraltro anch’esso oggetto di impugnativa, che ha impedito lo svolgimento della tornata elettorale “naturale”, fissata normativamente al 21.10.2018.</h:div>
         <h:div>A ciò si aggiunga che la motivazione alla base della proroga è fondata su osservazioni inerenti precedenti situazioni già poste alla base dello scioglimento originario, facendo così ritenere che la proroga sia stata dovuta per porre ulteriore rimedio a situazione patologica imputabile alla precedente amministrazione, con evidente riflesso sull’”immagine” dei ricorrenti e sulla futura eventuale decisione di ricandidarsi, attesa la pronuncia del Tribunale civile di Lecce di rigetto dell’azione volta proprio all’incandidabilità dei ricorrenti Cacciapaglia e Coi.</h:div>
         <h:div>In sostanza, nel caso di specie, si palesa invece un interesse sostanziale, diretto e qualificato dei ricorrenti, quali “amministratori uscenti”, alla legittimità del procedimento elettorale e, nello specifico, alla fissazione della data di svolgimento delle elezioni, tale da assicurare il rinnovo, nel tempo più breve, degli organi scaduti e volto a soddisfare i valori costituzionali sottesi all’espressione della volontà popolare secondo il meccanismo della “democrazia elettorale”, non essendo per essi indifferente una data piuttosto che l’altra, secondo quanto concluso, in termini, anche dal Consiglio di Stato (Sez. V, 22.9.17, n. 4448).</h:div>
         <h:div>In ogni caso, l’interesse a ricorrere deve ritenersi sussistente anche in relazione alla dichiarata qualità di cittadino elettore di ciascuno dei ricorrenti, legittimati, in virtù dell’art. 130 c.p.a., a dedurre l’illegittimità degli atti del procedimento elettorale, e quindi “a fortiori” facultizzati - secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata sensibile ai principi di pienezza, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale - a contestare le condotte che illegittimamente impediscono o ritardano lo stesso avvio del procedimento elettorale (Cons. Stato, Sez. V, 27.11.12, n. 6002 e TAR Basilicata, 10.1.19, n. 36).</h:div>
         <h:div>Premesso ciò ed esaminando il primo motivo di ricorso, il Collegio ne rileva l’assorbente fondatezza, inerendo al profilo “sostanziale” della disposta proroga.</h:div>
         <h:div>Recita l’art. 143, comma 10, TUEL – per quello che rileva nella presente sede - che “<corsivo>Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei princìpi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa… L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4</corsivo>.”.</h:div>
         <h:div>Dalla mera lettura del testo legislativo emerge, quindi, che l’evento della proroga dello scioglimento è considerato non certo “naturale” e/o “conseguenziale” a una, sia pure impeccabile e incisiva, gestione commissariale ma disponibile solo in casi “<corsivo>eccezionali</corsivo>”, come iniziativa “<corsivo>eventuale</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Già, infatti, lo scioglimento dell’organo elettivo si connota quale misura di prevenzione per fronteggiare un’emergenza straordinaria, priva di finalità repressive nei confronti dei singoli amministratori e posta al fine di salvaguardia della pubblica collettività (per tutte: Cons. Stato, Sez. III, 22.6.18, n. 3828 e 14.2.14 n. 727 nonché Sez. VI, 13.5.10, n. 2957 e TAR Lazio, Sez. I, 5.6.18, n. 6231), per cui è coerente con tale impostazione considerare la sua proroga come un evento ancor più straordinario, da legarsi a circostanze diverse dalla mera continuazione dell’operato della commissione prefettizia, la quale, inserendosi comunque nella gestione dell’ente, “naturaliter” ne affronta le problematiche preesistenti, al fine di rimuovere l’evento di pericolo per l’ordine pubblico quale desumibile dal complesso degli effetti derivanti dai “collegamenti” o dalle “forme di condizionamento” della criminalità organizzata locale.</h:div>
         <h:div>Deve sussistere, pertanto, una motivazione molto rilevante e legata alla peculiarità del caso di specie per allontanare ulteriormente lo svolgersi della “democrazia elettorale” che caratterizza l’affidamento ordinario della gestione di un ente locale.</h:div>
         <h:div>Ebbene, nel caso di specie, tale “eccezionalità”, che deve essere legata alle esigenze specifiche della gestione commissariale e alla ritenuta evidenza di necessitare dell’ulteriore periodo semestrale, non si riscontra.</h:div>
         <h:div>Dalle motivazioni addotte, rispettivamente, per chiedere e disporre la proroga, si legge piuttosto la rilevata volontà di continuare la gestione commissariale secondo la ordinaria attività svolta fino alla conclusione naturale del periodo di diciotto mesi e non il riscontro di una particolare situazione di “eccezionalità” che imponeva la proroga in questione in riferimento a iniziative che solo la commissione stessa avrebbe potuto assumere o continuare a gestire e non l’amministrazione di nuova elezione.</h:div>
         <h:div>Nella documentazione depositata in seguito all’ordinanza istruttoria di questa Sezione si legge infatti quanto segue.</h:div>
         <h:div>Con nota del 5.9.2018 rivolta al Ministro dell’Interno, il Vice Prefetto vicario evidenziava che il precedente 31.8.2018 era stata formulata la richiesta alla commissione straordinaria di conoscere se ritenesse necessaria una proroga, “…<corsivo>onde portare a termine iniziative, già avviate e non ancora concluse, per assicurare il regolare funzionamento di tutti i servizi affidati all’Amministrazione</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Risultava che la commissione, riscontrando la richiesta, concludeva in senso affermativo, facendo riferimento alla circostanza per la quale la proroga avrebbe consentito “…<corsivo>di definire una serie di interventi già avviati per il risanamento dell’Amministrazione locale…</corsivo>”, osservando che l’interruzione della gestione commissariale per tre mesi, conseguita alla sentenza di questo Tribunale del 22.3.2018, aveva “…<corsivo>di fatto interrotto il percorso intrapreso al fine di consentire la completa realizzazione ed applicazione della legalità alle azioni ed alle scelte politico-amministrative</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Già su questa premessa, il Collegio osserva che non si rinviene alcuna situazione di “eccezionalità” del caso concreto evidenziata dalla stessa commissione, che fa riferimento unicamente al proseguimento della sua attività, dovendosi altrimenti ritenere naturale la proroga del commissariamento ogni qual volta si sia in presenza di sentenze di primo grado, sospese nella loro efficacia solo alcuni mesi dopo dal giudice d’appello, in assenza però di specifica previsione di legge.</h:div>
         <h:div>Esaminando, poi, la relazione/richiesta della Prefettura al Ministro dell’Interno, si evince che la stessa si sofferma più su considerazioni critiche in merito all’operato dell’amministrazione che si era “reintegrata” che sull’indicazione di specifici elementi che facevano propendere per la proroga del commissariamento.</h:div>
         <h:div>Anche valutando, nello specifico, quanto prospettato in detta relazione, ne emerge comunque una situazione di non eccezionalità alla base.</h:div>
         <h:div>Si fa cenno, infatti, all’intervenuto ripristino - una volta reinsediatasi la commissione - della “organizzazione comunale”, per cui non è chiara la ragione a sostegno della proroga sotto tale profilo, se il ripristino era già avvenuto.</h:div>
         <h:div>Così pure, in relazione al settore degli alloggi popolari e dell’edilizia residenziale pubblica, si richiama l’emersione di “gravi lacune ed illegittimità” principalmente in tema di monitoraggio della situazione in relazione all’”occupazione abusiva”, accenno, questo, alquanto generico e risalente a quanto già osservato a sostegno del precedente scioglimento e valutato in dettaglio, nella sentenza di accoglimento da questo Tribunale, sulla quale il Consiglio di Stato si è pronunciato in senso globale, senza soffermarsi su singoli profili.</h:div>
         <h:div>L’affermazione della commissione, ripresa dalla Prefettura, per la quale la commissione aveva trasferito le competenze sul controllo dell’abusivismo alla Polizia Locale, avviando una fattiva collaborazione con “Arca Sud Salento” al fine di scongiurare il protrarsi di situazioni di illegalità, “…<corsivo>contrastando in modo efficace le occupazioni abusive con ogni opportuna iniziativa</corsivo>”, appare altrettanto generica e non indicativa della necessità di un ulteriore periodo di sei mesi, ben potendo un’amministrazione subentrante, eletta dai cittadini, provvedere ugualmente in tal senso.</h:div>
         <h:div>Sul punto, il Collegio concorda con quanto prospettato dai ricorrenti, secondo i quali la situazione dell’edilizia residenziale pubblica era caratterizzata da una “pluridecennale” difficile gestione per via delle occupazioni abusive verificatesi ed era sussistente in molti altri comuni salentini, fermo restando che è la stessa normativa regionale pugliese (di cui alla l.r. n. 54/2014 ss.mm.) a disporre che il rilascio degli immobili possa essere predisposto da “ARCA Sud Salento”, quale ente proprietario degli immobili, mentre l’ente locale ha solo una funzione “ancillare”, potendo mettere a disposizione la Polizia Locale su espressa richiesta dell’ARCA stessa, per cui non è chiarito in cosa sia consistita la situazione di “eccezionalità” invocata dalla commissione e dalla Prefettura.</h:div>
         <h:div>Analogamente, per quanto riguarda il c.d. “SPRAR” (Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati), si fa riferimento ad ammanchi di cassa, che però risultavano verificati dallo stesso precedente sindaco che ne aveva fatto documentata segnalazione alle autorità penali competenti, da cui era scaturito anche un contenzioso legale in cui la stessa commissione straordinaria aveva ritenuto di costituirsi in giudizio a sostegno delle ragioni del comune secondo l’impostazione della precedente amministrazione. Anche in questo caso, quindi, non si evincono ragioni di “eccezionalità”, se non quelle di proseguire in un “iter” ordinario, che ben potrebbe perpetuare una nuova amministrazione eletta, anche in riferimento alla nuova gara bandita per l’individuazione di un soggetto giuridico affidabile, come pure evidenziato in detta relazione prefettizia.</h:div>
         <h:div>Da ultimo, a simile conclusione deve pervenirsi per quanto riguarda i richiamati “iter” di completamento dell’affidamento di due beni confiscati alla criminalità organizzata e il relativo percorso avviato con la Regione Puglia nonché le generiche circostanze di chiudere numerosi contenziosi pendenti, di partecipare a bandi per l’acquisizione di finanziamenti destinati alla rigenerazione urbana e di deliberare debiti fuori bilancio asseritamente contratti dall’”ex amministrazione” nei tre mesi del proprio reinsediamento, tutti elementi riconducibili all’ordinario svolgimento della gestione commissariale e non alla eccezionalità di una peculiare situazione di cui si occupava l’organo straordinario alla scadenza del suo mandato di diciotto mesi, sia pure interrotto – ma poi ripreso – nei tre mesi indicati.</h:div>
         <h:div>Il Collegio, poi, non può non rilevare come, nel verbale della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 13.9.2018, si faccia riferimento solo alla circostanza per la quale, nei tre mesi di reinsediamento in questione, era stato riscontrato “…<corsivo>un sistematico azzeramento di tutte le iniziative a tutela della legalità avviate fino a quel momento dai cennati Commissari in tutti i settori interessati dalle criticità già rilevate in sede di proposta di scioglimento ex art. 143 TUOEL</corsivo>”, motivazione – questa – alquanto generica e che, obiettivamente, non si rileva in misura così perentoria e drastica neanche nella su richiamata richiesta prefettizia.</h:div>
         <h:div>Dato che la proposta ministeriale ricalca quanto sopra evidenziato, riprendendone i tratti salienti, il Collegio ritiene che nel caso di specie la disposta proroga della gestione commissariale sia stata priva di adeguata motivazione sulle circostanze eccezionali che l’avrebbero giustificata, ai sensi dell’art. 143, comma 10, cit., laddove appare tesa più a ribadire la legittimità del precedente scioglimento che effettive esigenze di prolungamento del commissariamento per ragioni specifiche.</h:div>
         <h:div>Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso può trovare accoglimento per quanto lamentato nel primo motivo di ricorso, con assorbimento delle ulteriori censure dei ricorrenti.</h:div>
         <h:div>La peculiarità della fattispecie consente di compensare eccezionalmente le spese di lite, tranne quanto previsto dall’art. 13, comma 6bis.1, d.p.r. n. 115/2002 in ordine al contributo unificato, da porsi definitivamente a carico del Ministero dell’Interno.</h:div>
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         <h:div/>
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      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. </h:div>
         <h:div>Spese compensate, salvo quanto previsto dall’art. 13, comma 6bis.1, d.p.r. n. 115/2002 in ordine al contributo unificato, da porsi definitivamente a carico del Ministero dell’Interno.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
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      <dispositivoTed id="dis"/>
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         <dataeluogo norm="03/04/2019"/>
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            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
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            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
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         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
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            <h:div>Ivo Correale</h:div>
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