<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20181050120210721160419669" descrizione="" gruppo="20181050120210721160419669" modifica="7/26/2021 11:15:42 AM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2018" n="10501"/><fascicolo anno="2021" n="09490"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20181050120210721160419669.xml</file><wordfile>20181050120210721160419669.docm</wordfile><ricorso NRG="201810501">201810501\201810501.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\664 Antonino Savo Amodio\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesca Petrucciani</firma><data>26/07/2021 11:15:42</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>02/09/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonino Savo Amodio,	Presidente</h:div><h:div>Roberta Ravasio,	Consigliere</h:div><h:div>Francesca Petrucciani,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento ANAC del 21.6.2018 prot. n. 54064 recante la comunicazione di risultanze istruttorie;</h:div><h:div>del provvedimento ANAC del 5.7.2018 prot. n. 59405 recante diniego alla richiesta di audizione;</h:div><h:div>della delibera del 18.7.2019 n. 654 comunicata il 25.07.2018 recante la irrogazione di sanzione pecuniaria nonché la sospensione per tre mesi a decorrere dalla data di inserimento dell'annotazione, intervenuta il 27.7.2018;</h:div><h:div>del provvedimento prot. n. 65345 del 25.7.2018 recante trasmissione della delibera n. 654 del 18.7.2018 alla La Natale Edile s.a.s.;</h:div><h:div>del provvedimento del 27.7.2018 emesso dalla Bentley Soa di conclusione del procedimento di attestazione avviato con la Natale Edile s.a.s.;</h:div><h:div>del provvedimento del 30.7.2018 prot. n. 66579 dell'ANAC recante annotazione al casellario informatico dell'Autorità;</h:div><h:div>del provvedimento del 27.7.2018 emesso dalla Bentley SOA a carico della ricorrente recante il diniego della SOA;</h:div><h:div>della nota del 22.5.2018 prot. n. 43798 dell'ANAC recante comunicazione di avviso di avvio del procedimento alla ricorrente;</h:div><h:div>di ogni altro provvedimento, propedeutico, consequenziale, connesso a quelli impugnati se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 10501 del 2018, proposto da </h:div><h:div>La Natale Edil Costruzioni S.a.s. di Natale Raffaele, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Bentley Soa s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Donatella Finiguerra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e di Bentley Soa s.p.a.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza del giorno 26 maggio 2021 la dott.ssa Francesca Petrucciani in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 4 del d.l. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della l. 25 giugno 2020, n. 70, cui rinvia l’art. 25 d.l. 137/2020;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con il ricorso in epigrafe La Natale Edil Costruzioni s.a.s. di Natale Raffaele ha impugnato la delibera del 18.7.2019 con cui l’Anac le ha irrogato una sanzione pecuniaria, disponendone l’annotazione nel casellario informatico dell'Autorità, e il provvedimento del 27.7.2018 di diniego di attestazione emesso dalla Bentley Soa s.p.a..</h:div><h:div>La ricorrente ha esposto di aver stipulato un contratto con la società di attestazione Bentley, inviando alla stessa tutta la documentazione amministrativa richiesta, oltre alla dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; nell’ambito dei controlli effettuati, il 6 marzo 2018 la Bentley le aveva comunicato di avere riscontrato irregolarità riguardanti alcune cartelle esattoriali.</h:div><h:div>La ricorrente aveva, quindi, presentato una memoria difensiva deducendo che alcune delle cartelle di pagamento inviatele, per un importo complessivo di euro 6.681,04, non le erano state mai notificate e che avrebbe, pertanto, proceduto immediatamente a pagare attraverso la “rottamazione” dei ruoli, mentre la restante parte delle cartelle di pagamento risultavano già rateizzate; in ogni caso, l’importo delle restanti cartelle non determinava il superamento della soglia di rilevanza delle irregolarità, all’epoca fissata in euro 10.000.</h:div><h:div>Nonostante ciò in data 16.4.2018 la società di attestazione Bentley Soa s.p.a. aveva avviato il procedimento di diniego dell’attestazione e, con provvedimento del 15.5.2018, aveva comunicato le</h:div><h:div>risultanze istruttorie all’Anac.</h:div><h:div>La Soa, tuttavia, non aveva verificato la regolarità delle notificazioni delle cartelle al fine di stabilire la “definitività” dell’accertamento tributario oggetto della pendenza.</h:div><h:div>A seguito della segnalazione effettuata dalla Soa, l’Anac aveva avviato il procedimento a carico della Natale Edile, al fine di accertarne la responsabilità nella presentazione della documentazione ai fini della qualificazione.</h:div><h:div>Anche nel procedimento innanzi all’Anac la ricorrente aveva rappresentato che parte delle cartelle indicate dall’Agenzia delle Entrate non erano state regolarmente notificate e che per questo, in riferimento a tali cartelle, non poteva ritenersi integrato il profilo della “definitività” dell’accertamento, e che la restante parte delle cartelle, inizialmente peraltro inserite in un piano di rateizzo, era inferiore alla soglia di gravità stabilita dalla legge.</h:div><h:div>In ogni caso, in difetto di prova circa la regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento, non poteva ritenersi sussistente alcuna colpa della ricorrente.</h:div><h:div>Con la delibera del 18 luglio 2018 impugnata l’Anac aveva invece accertato la riferibilità alla ricorrente, “quanto meno in termini di colpa grave, dell'utilizzazione, ai fini del conseguimento dell'attestazione di qualificazione, di documentazione che non ha trovato riscontro oggettivo in atti dei soggetti emittenti e/o depositari, con conseguente sussistenza dei presupposti della causa ostativa prevista dall'art. 80, comma 5, lettera g) del d.lgs. 50/2016”, disponendo che la Soa Bentley negasse il rilascio dell'attestazione di qualificazione, in quanto richiesta sulla base di documentazione rilevatasi non veritiera, e che nel casellario informatico fosse inserita  la relativa annotazione.</h:div><h:div>A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:</h:div><h:div>I. violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – violazione e falsa applicazione del Codice dei contratti – violazione dell’art. 80 del codice – eccesso di potere.</h:div><h:div>Secondo l’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, l’esclusione dalle gare di appalto conseguiva a violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali; la gravità della violazione era ancorata al superamento della soglia fissata dall'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973, che al momento dei fatti era fissata in euro 10.000.</h:div><h:div>Nella fattispecie, se si eccettuavano le cartelle non ritualmente notificate, le pendenze riscontrate erano inferiori a tale soglia.</h:div><h:div>II. violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.– violazione e falsa applicazione del codice dei contratti –eccesso di potere – sviamento.</h:div><h:div>In ogni caso il provvedimento sanzionatorio sarebbe illegittimo, non essendo emersa la colpa grave sulla cui base l’Anac aveva irrogato alla ricorrente la sanzione pecuniaria di euro 2.500,00 nonché la sospensione per tre mesi dalla partecipazione alle gare; infatti, con la deliberazione impugnata, la stessa Anac aveva evidenziato che “il contenuto della documentazione in atti non consente di escludere con certezza che l'esponente non fosse a conoscenza degli inadempimenti fiscali contestati…”, confermando, in sostanza, che sussistevano “dubbi” sulla regolarità delle notificazioni delle cartelle di pagamento.</h:div><h:div>Difatti, non avendo la ricorrente mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento, alla data del rilascio della dichiarazione di regolarità la stessa non avrebbe potuto avere contezza di non essere in regola.</h:div><h:div>III. violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – violazione e falsa applicazione del codice dei contratti – eccesso di potere – sviamento, avendo l’Anac respinto la richiesta di audizione formulata dalla ricorrente.</h:div><h:div>Si sono costituite l’Anac e la S.o.a. Bentley resistendo al ricorso.</h:div><h:div>All’udienza del 26 maggio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Il ricorso è infondato.</h:div><h:div>Con il provvedimento impugnato l’Anac ha contestato alla ricorrente di avere rilasciato, al momento della sottoscrizione del contratto con la Soa Bentley per l’emissione di una nuova attestazione, dichiarazione sostitutiva non veritiera circa l'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse di cui all'art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016.</h:div><h:div>Ai fini della verifica di detta dichiarazione, infatti, la Soa Bentley ha acquisito la comunicazione dell’Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Caserta - Ufficio Territoriale di Aversa che, in data 21.2.2018, ha rappresentato la sussistenza, a carico dell'operatore economico, di «... gravi violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, ai sensi dell'art. 80 comma 4, del d.lgs. n. 50/2016...», per un importo complessivo di euro 12.173,54, relativo ad alcune cartelle di pagamento insolute.</h:div><h:div>Alla luce di tali circostanze l’Anac ha ritenuto che non si potessero escludere profili di responsabilità, quanto meno in termini di colpa grave in capo all'impresa, in ordine alla presentazione, ai fini della qualificazione, di dichiarazione sostitutiva non confermata dal soggetto depositario.</h:div><h:div>Sulle circostanze contestate, l'impresa ha affermato, sia nel corso del contraddittorio procedimentale che in questa sede, con i primi due motivi di ricorso, di non essere stata a conoscenza dell'esistenza di violazioni gravi con riguardo agli obblighi di pagamento di imposte e tasse, sostenendo la non corretta notifica di parte delle cartelle di pagamento, oggetto della segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate alla Soa.</h:div><h:div>Tuttavia, come correttamente evidenziato dall’Autorità resistente, dalla lettura delle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate alla Soa Bentley risulta che le violazioni riscontrate dalla stessa Agenzia riguardavano «...l'importo residuo...» di alcune cartelle di pagamento; pertanto, l’importo dei ruoli di tali cartelle doveva essere, comunque, maggiore di quello «... residuo...» riscontrato, con la conseguenza che verosimilmente l'impresa ricorrente aveva già provveduto ad un pagamento parziale delle stesse, non potendo, perciò, non essere a conoscenza del relativo debito.</h:div><h:div>Ed infatti, su ulteriore richiesta della Soa Bentley l’Agenzia delle Entrate, con nota del 10.4.2018, ha confermato il contenuto della precedente comunicazione, precisando che, per le cartelle note all’impresa, per le quali era stato concesso il piano di rateizzazione, quest’ultimo risultava «...revocato per decadenza in data 08/11/2017...», mentre con riferimento alle cartelle che, secondo la ricorrente, non sarebbero state “regolarmente” notificate, era stata successivamente presentata istanza di definizione agevolata che, in quanto priva di effetto retroattivo, non modificava il contenuto dell’attestazione di regolarità fiscale alla data del 24.1.2018.</h:div><h:div>Di conseguenza sia la Soa che, poi, l’Autorità di vigilanza hanno legittimamente effettuato gli approfondimenti necessari per accertare, da un lato, l’effettiva esistenza delle pendenze riscontrate e, dall’altro, la sussistenza dell’elemento soggettivo, quantomeno in termini di colpa, che ha connotato la dichiarazione in ordine all’assenza di violazioni.</h:div><h:div>Peraltro, proprio con riferimento all’indagine circa la sussistenza dell’elemento soggettivo della falsità in sede di richiesta delle attestazioni, questo Tribunale ha già avuto modo di rilevare come "debba essere posto a carico della società che assume di non averne conoscenza l'onere della prova della estraneità alla falsità, non essendovi alcun altro soggetto interessato alla presentazione dei documenti per l'attestazione" (T.A.R. Lazio, Sez. III, 18 giugno 2010 n. 19214).</h:div><h:div>Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato che l'ANAC avrebbe respinto, senza alcuna valida ragione, la richiesta di audizione.</h:div><h:div>Anche tale censura è infondata.</h:div><h:div>L’Autorità, infatti, ha assicurato il rispetto del contraddittorio procedimentale mediante la comunicazione di avvio del procedimento, l’acquisizione delle memorie presentate dalla parte e la comunicazione delle risultanze istruttorie; rispetto a tale ampia possibilità di controdeduzione, la ricorrente non ha in alcun modo evidenziato quali circostanze avrebbe potuto esporre in sede di audizione che non fossero state già portate a conoscenza dell’Anac.</h:div><h:div>Peraltro, anche in questa sede le deduzioni difensive hanno avuto ad oggetto, sostanzialmente, i medesimi aspetti evidenziati in fase procedimentale, ovvero la notifica asseritamente non corretta di parte delle cartelle e, quindi, l’importo complessivo del debito inferiore alla soglia di gravità fissata dalla legge.</h:div><h:div>La censura, pertanto, deve essere respinta in quanto formulata in termini meramente formali, senza in alcun modo precisare come l’eventuale audizione avrebbe potuto effettivamente influire sull’esito del procedimento.  </h:div><h:div>Peraltro, l’audizione è stata richiesta quando la fase istruttoria era già conclusa, sicché, anche sotto tale profilo, correttamente l’Autorità ha rilevato la non accoglibilità della stessa.</h:div><h:div>Il ricorso deve quindi essere respinto.</h:div><h:div>Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell’Autorità resistente e della Soa Bentley delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori di legge per ciascuna di dette parti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 con l'intervento, in collegamento da remoto in videconferenza, dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="26/05/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Daniela De Angelis</h:div><h:div>Francesca Petrucciani</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>