<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
   <Provvedimento>
      <meta descrizione="" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20180986620190628143727911" id="20180986620190628143727911" modello="3" modifica="7/3/2019 12:18:41 PM" pdf="3" ricorrente="-OMISSIS-" stato="4" tipo="2" versione="2" versionePDF="1">
         <descrittori>
            <registro anno="2018" n="09866"/>
            <fascicolo anno="2019" n="09239"/>
            <urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1T:sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori><redazionale><nota><h:div>Con decreto coll. n. 13479, pubblicato in data 25-11-2019, il Collegio dispone la correzione di errore materiale nella sent. n. 9239 del 12-7-2019 e, per l'effetto, stabilisce di aggiungere, dopo “oltre accessori di legge”, le seguenti parole: “, da distrarsi in favore del difensore antistatario, avv. Marco Grispo”.&#13;
Roma, 25 novembre 2019</h:div></nota></redazionale>
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         <wordfile>20180986620190628143727911.docm</wordfile>
         <ricorso NRG="201809866">201809866\201809866.xml</ricorso>
         <rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 1T\2018\201809866\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>germana panzironi</firma>
            <data>03/07/2019 12:18:41</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>daniele dongiovanni</firma>
            <data>01/07/2019 11:11:24</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>12/07/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
38            <nuova>38</nuova>
            <ereditata>38</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div>
            <h:div>(Sezione Prima Ter)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Germana Panzironi,	Presidente</h:div>
            <h:div>Daniele Dongiovanni,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Francesca Petrucciani,	Consigliere</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento</h:div>
            <h:div>- del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Viterbo, in data 01.06.2018, notificato in data 19.06.2018, con cui è stata respinta l'istanza di rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo UE e di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo;</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 9866 del 2018, proposto da </h:div>
            <h:div>Abdelouahed Nadif, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Grispo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Optranto 12; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Ministero dell'Interno e Questura di Viterbo, in persona dei legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale sono domiciliati <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Viterbo;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2019 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi, ai preliminari, l'Avv. Casciaro, in dichiarata sostituzione dell'Avv. Grispo, per il ricorrente e l'Avv. dello Stato I. Massarelli per il Ministero resistente;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>1. Con il ricorso in esame, l’istante ha impugnato, per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, il provvedimento del 1° giugno 2018 con cui il Questore di Viterbo ha rigettato l’istanza dallo stesso presentata in data 20 aprile 2017 per il rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo UE e per il rinnovo del titolo di soggiorno per lavoro autonomo; in particolare, il diniego è stato motivato dal fatto che l’istante avrebbe presentato in ritardo la dichiarazione dei redditi 2017 (considerata omessa e valida solo ai fini fiscali) e prodotto una unica fattura di acquisto di beni (destinati poi alla vendita) pari ad euro 2.010,56.</h:div>
         <h:div>Al riguardo, il ricorrente ha proposto il seguente motivo:</h:div>
         <h:div><corsivo>- violazione di legge, illogicità manifesta dell'atto, eccesso di potere, difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione degli artt. 9 comma 1, 4, 5 comma 5, 22 e 26 del d.lgs n. 286/1998.</corsivo></h:div>
         <h:div>Il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto il ricorrente svolge una regolare attività autonoma di commercio ambulante che gli consente un adeguamento sostentamento, non avendo nessun familiare a carico. </h:div>
         <h:div>Al riguardo, va osservato che la dichiarazione dei redditi 2017, sebbene presentata tardivamente all’Agenzia delle Entrate, non può essere considerata omessa ai fini del rilascio del permesso di soggiorno in quanto il ritardo è regolato dalla normativa fiscale attraverso l’applicazione delle relative sanzioni.</h:div>
         <h:div>Peraltro, va rilevato che l’istante aveva comprovato il possesso di un reddito adeguato anche per gli anni precedenti tanto che, nel 2015, gli era stato rinnovato il permesso di soggiorno; anche in quel caso, la dichiarazione dei redditi per l’anno 2016 era stata presentata tardivamente.</h:div>
         <h:div>Privo di rilievo è, poi, il riferimento all’unica fattura di acquisto ed alla deduzione che la vendita di un tale quantitativo di merce non giustificasse la realizzazione del reddito dichiarato nell’anno 2017; si tratta di una supposizione errata in quanto il ricorrente ha posto in vendita non solo la merce acquistata con quella fattura ma anche le rimanenze di magazzino accumulate negli anni pregressi, così da assorbire la sproporzione rilevata dall’amministrazione resistente nel provvedimento impugnato.</h:div>
         <h:div>Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, per resistere al ricorso.</h:div>
         <h:div>Con ordinanza n. 9858/2018, sono stati disposti incombenti istruttori, adempiuti dall’amministrazione resistente attraverso il deposito di una relazione sui fatti di causa che si concludeva con la richiesta di rigetto del ricorso perché infondato nel merito.</h:div>
         <h:div>Con ordinanza n. 7379/2018, è stata accolta la domanda cautelare ai fini del riesame, che tuttavia non è stata svolta dall’amministrazione.</h:div>
         <h:div>In prossimità della trattazione del merito, il ricorrente ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento dell’impugnativa, anche in ragione del mancato svolgimento del riesame di cui alla predetta ordinanza n. 7379/2018.</h:div>
         <h:div>Alla pubblica udienza del 25 giugno 2019, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.   </h:div>
         <h:div>2. Il ricorso è fondato.</h:div>
         <h:div>Come esposto nella parte in fatto, il diniego impugnato è motivato nel provvedimento impugnato ricorrendo, in prima battuta, ad una deduzione con cui si è inteso equiparare la tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi 2017 alla omessa presentazione della stessa; da ciò, l’amministrazione resistente fa derivare l’assenza per quell’anno del requisito reddituale minimo.</h:div>
         <h:div>Sempre l’amministrazione, a riprova di tale carenza reddituale, fa altresì riferimento ad una fattura di circa 2.000,00 euro per l’acquisto di beni destinati alla vendita che non giustificherebbe un introito, per l’anno 2017, di euro 8.106,00.</h:div>
         <h:div>Ciò premesso, con riferimento al primo profilo, l’amministrazione basa il diniego su una presunzione non dimostrata ovvero che, per l’anno di che trattasi (2017), il ricorrente non abbia prodotto alcun reddito; sul punto, al contrario, è condivisibile la prospettazione di parte ricorrente che, anche richiamando la normativa fiscale, non fa discendere dalla tardiva presentazione l’effetto della mancata presentazione in quanto, in disparte l’applicazione delle relative aliquote reddituali e delle connesse sanzioni, non è revocabile in dubbio che tale documento costituisca sempre una dichiarazione di scienza dell’interessato circa il possesso di un determinato reddito.</h:div>
         <h:div>Ciò che si vuole dire è che far derivare un effetto omissivo dalla tardiva presentazione della dichiarazione fiscale, tale da far desumere la carenza del requisito reddituale, rischia di far assumere a tale deduzione un sapore sanzionatorio che non trova il suo aggancio in alcuna norma di legge.</h:div>
         <h:div>Del resto, la normativa desumibile dagli artt. 4 e 5 del d.lgs n. 286 del 1998 non fa discendere il diniego del permesso di soggiorno dalla mancata presentazione nei termini della documentazione fiscale bensì dall’accertamento in concreto del requisito reddituale desumibile, di certo, dalla dichiarazione dei redditi ma anche da altri canali (che abbiano, però, derivazione lecita); l’interesse dell’amministrazione ai fini del rilascio del permesso di soggiorno è, invero, quello di verificare che l’interessato abbia a disposizione mezzi di sostentamento adeguati e sufficienti per tutta la durata del soggiorno, ciò per ragioni di sicurezza e per non gravare oltremodo sulle misure pubbliche di assistenza.</h:div>
         <h:div>Nel caso di specie, pur non potendo non stigmatizzare una prassi che sembra utilizzata dallo stesso ricorrente di presentare le dichiarazioni dei redditi a ridosso dell’inoltro della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno (che, comunque, è soggetta – come detto - all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa fiscale), va però rilevato che il ricorrente ha dato comunque prova del fatto che, anche negli anni precedenti, ha prodotto regolarmente redditi sufficienti per il proprio sostentamento (posto che non risulta che abbia familiari a carico), depositando peraltro le risultanze del sito dell’Agenzia delle Entrate da cui si ricava l’avvenuta presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi a partire dall’anno 2014.</h:div>
         <h:div>Da tale documentazione, emerge invero che l’interessato abbia prodotto, negli anni, con continuità, un reddito sufficiente al proprio sostentamento (mediamente superiore ad euro 7.000,00), il che costituisce di certo un indizio qualificato circa il possesso del requisito reddituale nonché della costanza della sua produzione, tale da far ritenere che lo stesso sia avvenuto anche per l’anno 2017, contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione resistente (operando, come detto, una irragionevole similitudine tra la tardiva e l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi).</h:div>
         <h:div>Né vale quanto motivato in ordine alla sproporzione tra l’importo speso per la merce acquistata (circa 2.000,00 euro) ed i ricavi prodotti dall’interessato, sempre nel 2017.</h:div>
         <h:div>Tale motivazione si rivela perplessa in quanto anch’essa si basa su una presunzione non dimostrata ovvero che i ricavi derivino unicamente dalla vendita del materiale acquistato con la predetta fattura di euro 2.000,00 circa; la giustificazione fornita, al riguardo, dal ricorrente, a prescindere dalla verifica della percentuale di ricarico sui beni venduti, si rivela condivisibile nella parte in cui fa riferimento alle rimanenze di magazzino né, peraltro, risulta smentita dall’amministrazione resistente.</h:div>
         <h:div>Per concludere, dalla documentazione depositata agli atti del giudizio, risulta che il ricorrente ha prodotto negli anni redditi sufficienti al proprio sostentamento e che, sin dal suo primo ingresso nel territorio nazionale (anno 2001), non è risultato coinvolto in alcuna attività illecita, il che convince ulteriormente del fatto che la valutazione effettuata dall’amministrazione resistente non sia conforme ai parametri di legittimità invocati dall’istante.</h:div>
         <h:div>3. Il ricorso, quindi, va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.</h:div>
         <h:div>4. Le spese di giudizio, anche in ragione del mancato adempimento all’ordine di riesame contenuto nell’ordinanza cautelare della Sezione n. 7379/2018, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. </h:div>
         <h:div/>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.</h:div>
         <h:div>Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="25/06/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Francesca Pacifici</h:div>
            <h:div>Daniele Dongiovanni</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
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      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
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