<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20180958720191016122433543" id="20180958720191016122433543" modello="2" modifica="12/12/2019 6:01:06 PM" pdf="3" ricorrente="-OMISSIS-" stato="4" tipo="2" versione="4" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2018" n="09587"/><fascicolo anno="2019" n="14704"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20180958720191016122433543.xml</file><wordfile>20180958720191016122433543.docm</wordfile><ricorso NRG="201809587">201809587\201809587.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 1\2018\201809587\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>antonino savo amodio</firma><data>12/12/2019 18:01:06</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Roberta Cicchese</firma><data>17/10/2019 14:33:08</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/12/2019</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonino Savo Amodio,	Presidente</h:div><h:div>Roberta Cicchese,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Laura Marzano,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento:</h:div><h:div>- del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 maggio 2018 pubblicato sulla G.U. Serie Gen. n. 125 del 31.5.2018 di scioglimento del Consiglio Comunale di-OMISSIS-;</h:div><h:div>- della deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'8.5.2018 ad oggetto lo scioglimento del Comune di-OMISSIS-;</h:div><h:div>- della relazione di accompagnamento del Ministro dell'Interno contenente la proposta di scioglimento del Comune di-OMISSIS-;</h:div><h:div>- della relazione del Prefetto di Vibo Valentia del 6.3.2018;</h:div><h:div>- del decreto di sospensione degli organi del Comune di-OMISSIS- emesso dal Prefetto di Vibo Valentia in data 8.5.2018;</h:div><h:div>- della relazione conclusiva svolta dalla Commissione d'indagine ex art. 143 D.Lgs 18.8.2000 n.267;</h:div><h:div>nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o conseguenziale, anche se non conosciuto;</h:div><h:div>e per la condanna</h:div><h:div>delle amministrazioni intimate al risarcimento di tutti i danni arrecati al ricorrente.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 9587 del 2018, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Fuscà, domiciliato, ex art. 25 c.p.a., in Roma, presso la Segreteria del Tar;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'interno, U.T.G. Prefettura di Vibo Valentia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Comune di-OMISSIS-, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'interno e della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Vibo Valentia;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2019 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Il ricorrente, nella sua precedente qualità di Sindaco, ha impugnato il decreto del Presidente della Repubblica dell’11 maggio 2018 e gli atti connessi indicati in epigrafe, con i quali il Consiglio comunale di-OMISSIS-, rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 24 e 25 maggio 2014, è stato sciolto ai sensi dell’art. 143 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.</h:div><h:div>A sostegno del gravame ha articolato le censure di violazione ed erronea applicazione della legge (art. 143 D.Lgs. n.267/2000), eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, carenza di istruttoria, difetto di motivazione.</h:div><h:div>In sintesi il ricorrente rappresenta come il provvedimento di scioglimento sia stato adottato in assenza dei presupposti indicati dall’art. 143 del TUEL, atteso che le argomentazioni utilizzate nell’atto e nei provvedimenti presupposti non individuerebbero puntuali ragioni di compromissione del buon andamento o dell’imparzialità dell’amministrazione comunale da lui guidata.</h:div><h:div>Le circostanze di fatto poste a base dell’effetto dissolutivo sarebbero, infatti, prive, sia singolarmente che nel loro insieme, della concretezza, univocità e rilevanza richieste dal citato art. 143, tanto più che non sarebbe stata in alcun modo considerata l’incessante e concreta attività di contrasto del fenomeno mafioso svolta dall’amministrazione guidata dal ricorrente. </h:div><h:div>La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'interno e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - di Vibo Valentia, costituiti in giudizio, hanno chiesto il rigetto del ricorso, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Repubblica.</h:div><h:div>All’udienza del 16 ottobre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Si controverte in ordine alla legittimità del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 maggio 2018, che ha disposto, ai sensi dell’art. 143 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), lo scioglimento del consiglio comunale di-OMISSIS-, con affidamento della gestione dell'ente a una commissione straordinaria, e degli atti connessi meglio indicati in epigrafe.</h:div><h:div>La questione è proposta dal ricorrente, che rivestiva la funzione di sindaco del predetto comune a seguito di consultazioni amministrative del 24 e 25 maggio 2014, il quale, mediante le dedotte doglianze, assume l’insussistenza dell’evidenza dei gravi elementi cui l’art. 143 TUEL subordina l’esercizio della potestà eccezionale di scioglimento dell’organo elettivo comunale.</h:div><h:div>L’atto impugnato e i provvedimenti istruttori sulla cui base esso è stato adottato avrebbero enfatizzato singole vicende in sé prive di specifica concretezza e univocità probatoria in ordine alla sussistenza di un concreto condizionamento degli organi elettivi dell’ente locale o perché del tutto insussistenti o perché riconducibili, al più, a mero malfunzionamento amministrativo non imputabile alla giunta disciolta.</h:div><h:div>Resistono a tale prospettazione la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Vibo Valenzia, i quali sostengono l’infondatezza nel merito del gravame.</h:div><h:div>Il Collegio, preliminarmente, deve valutare l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del Presidente della Repubblica, come sollevata dalla difesa erariale, e la ritiene condivisibile, anche alla luce della recente giurisprudenza di questa Sezione, di cui alla sentenza 16 febbraio 17, n. 2485.</h:div><h:div>In essa è infatti precisato che, nel caso di impugnazione di atti emanati nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, assunto non nell’esercizio di poteri riconducibili a quelli amministrativi e “<corsivo>politici</corsivo>” non liberi nei fini ma, piuttosto, nell’esercizio di un potere neutrale di garanzia e controllo di rilievo costituzionale su atti di altri organi o autorità, la legittimazione passiva deve essere riconosciuta, non già al Presidente della Repubblica, bensì all’autorità il cui atto è fatto oggetto del “controllo” presidenziale e alla quale spetta la qualifica di autorità emanante. Dato che tale potere di garanzia e di controllo, nel caso di cui all’art. 143 TUEL, ha ad oggetto la delibera del Consiglio dei Ministri di accoglimento della proposta del Ministro dell’interno, è solo quest’ultima ad essere “<corsivo>giustiziabile</corsivo>”, insieme agli atti ad essa presupposti, e quindi la legittimazione passiva, rispetto alla domanda di annullamento dell’una e degli altri, non può che spettare solo alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell’interno e non altri.</h:div><h:div>Pertanto, il Presidente della Repubblica non è legittimato passivo nel presente giudizio, e, in accoglimento della spiegata eccezione pregiudiziale, deve esserne disposta l’estromissione.</h:div><h:div>Non si procede, invece, in ragione dell’infondatezza del ricorso, all’esame dell’ulteriore questione preliminare posta dalla difesa erariale e attinente alla improcedibilità del gravame per avvenuto superamento, in corso di giudizio, del termine fisiologico di scadenza del mandato elettorale, ciò che impedirebbe un utile effetto ripristinatorio dell’eventuale pronuncia di accoglimento.</h:div><h:div>Da ultimo, sempre in via preliminare e come già evidenziato nel testo dell’ordinanza collegiale istruttoria del 14 settembre 2018, occorre ricordare che la relazione prefettizia e la relazione della commissione d’indagine presso il Comune di-OMISSIS-, versate al fascicolo di causa in versione integrale, costituiscono documenti con classifica “<corsivo>Riservato</corsivo>” ai sensi della l. 124/2007, “<corsivo>Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto</corsivo>” e che, pertanto, la conoscenza dell’atto in parola, ai sensi dell’art. 262 c.p., è circoscritta allo stretto ambito processuale.</h:div><h:div>Prima di passare all’esame delle singole questioni poste dal gravame giova premettere che, ai sensi del ripetuto art. 143 TUEL, comma 1, <corsivo>“… i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica</corsivo>”.</h:div><h:div>Il comma 2 dispone che, al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1, anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell’ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l’accesso presso l’ente interessato. In particolare, il prefetto può nominare una commissione d’indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.</h:div><h:div>Il comma 3 prevede che entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d’indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell’interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell’ente locale. Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all’articolo 329 c.p.c., comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.</h:div><h:div>Infine, secondo il comma 4, lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l’interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.</h:div><h:div>Sempre in via preliminare, non sembra superfluo richiamare, in linea generale, gli indirizzi di interpretazione e applicazione della normativa in materia, come definiti dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa (Corte Costituzionale, sentenza 19 marzo 1993, n. 103; Consiglio di Stato, IV, 21 maggio 2007, n. 2583; 24 aprile 2009, n. 2615; VI, 15 marzo 2010, n. 1490; 17 gennaio 2011, n. 227; 10 marzo 2011, n. 1547; Tar Lazio, Roma, I, 1° luglio 2013, n. 6492; 21 novembre 2013, n. 9941, 10 gennaio 2019, 338), i quali possono essere così riassunti:</h:div><h:div>- lo scioglimento dell’organo elettivo si connota quale misura di carattere straordinario per fronteggiare un’emergenza straordinaria, tale misura non ha finalità repressive nei confronti dei singoli, bensì di salvaguardia dell’amministrazione pubblica (Consiglio di Stato, sez. III, 22 giugno 2018, n. 3828, 14 febbraio 2014 n. 727 e sez. VI, 13 maggio 2010, n. 2957, Tar Lazio, Roma, 5 giugno 2018, n. 6231);</h:div><h:div>- sono giustificati margini ampi nella potestà di apprezzamento dell’amministrazione nel valutare gli elementi su collegamenti diretti o indiretti, non traducibili in singoli addebiti personali, ma tali da rendere plausibile il condizionamento degli amministratori, pur quando il valore indiziario dei dati non sia sufficiente per l’avvio dell’azione penale o l'adozione di misure di sicurezza nei confronti degli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o analoghe, essendo asse portante della valutazione di scioglimento, da un lato, la accertata o notoria diffusione sul territorio della criminalità organizzata e, dall’altro, le precarie condizioni di funzionalità dell’ente in conseguenza del condizionamento criminale;</h:div><h:div>- le vicende che giustificano lo scioglimento di un consiglio comunale per infiltrazioni mafiose o della criminalità organizzata ai sensi dell’art. 143 del d.lgs. n 267/2000 vanno valutate nel loro insieme, perché solo dal loro esame complessivo si può ricavare, da un lato, il quadro e il grado del condizionamento mafioso e dall’altro la ragionevolezza della ricostruzione di quest’ultimo quale presupposto per la misura dello scioglimento del corpo deliberante dell’ente (Consiglio di Stato, sez. III, 7 dicembre 2017, n. 5782, 14 febbraio 2014 n. 727 e 28 maggio 2013, n. 2895, 26 settembre 2019, n. 6435);</h:div><h:div>- risultano idonee a costituire presupposto per lo scioglimento dell’organo comunale anche situazioni che, di per sé, non rivelino direttamente, né lascino presumere, l'intenzione degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata (T.A.R. Lazio, Roma, I, 11 dicembre 2018, n. 11976, 20 marzo 2014, n. 3081, Consiglio di Stato, VI, 24 aprile 2009, n. 2615; 6 aprile 2005, n. 1573);</h:div><h:div>- il giudice amministrativo esercita in materia un sindacato estrinseco, secondo le regole proprie del giudizio di legittimità, senza possibilità di apprezzamenti che ne riguardino il merito (Consiglio di Stato, sez. III, 6 marzo 2012 n. 1266, 11 ottobre 2019, n. 918, Tar Lazio, Roma, sez. I, 24 settembre 2018, n. 9544).</h:div><h:div>Sulla scorta di tutte le coordinate normative, interpretative e giurisprudenziali di cui è stata fatta sin qui sintetica ricognizione può passarsi alla disamina del ricorso in esame, che si profila infondato.</h:div><h:div>In punto di fatto è opportuno considerare come la proposta di scioglimento formulata dal Ministero dell’interno, che del decreto presidenziale impugnato costituisce parte integrante, riporta in forma riassuntiva il contenuto della relazione prefettizia a sua volta costruita sua pluralità di nuclei argomentativi.</h:div><h:div>Tra questi, in primo luogo e con particolare rilievo motivazionale, è sinteticamente, ma eloquentemente, riportata l’esistenza di un’operazione giudiziaria, denominata “<corsivo>Costa Pulita</corsivo>”, nell’ambito della quale la Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ha rilevato l’esistenza di indefettibili relazioni e rapporti parentali tra amministratori locali e esponenti della criminalità organizzata, oltre che una forma di continuità tra l’amministrazione in carica al momento dell’impugnato provvedimento di scioglimento e quelle oggetto di analoghi provvedimenti nel 2003 e nel 2012.</h:div><h:div>Di particolare rilievo, ai fini che occupano, è il fatto, evidenziato sia nella relazione prefettizia che nelle conclusioni rassegnate dalla Commissione d’accesso, che proprio il ricorrente, sindaco del Comune e già in passato al vertice della medesima amministrazione comunale o, comunque, membro della stessa, risultava indagato in un procedimento penale per il delitto di corruzione elettorale, aggravato dal metodo mafioso.</h:div><h:div>A tanto si aggiunge il dato per cui l’intera operazione “Costa pulita” aveva ravvisato una situazione di permeabilità dell’organo consiliare alle infiltrazioni criminali. </h:div><h:div>Tale primo ordine di circostanze poste a base del provvedimento di scioglimento, la valutazione delle quali è stata legittimamente effettuata dall’amministrazione alla luce della già ricordata straordinarietà della misura di cui all’art. 143 del Tuel e della sua funzione preventiva e anticipatoria della tutela del corretto funzionamento delle amministrazioni locali, non risulta efficacemente contestata in ricorso.</h:div><h:div>E infatti, l’esistenza dell’indagine e il coinvolgimento nella stessa del sindaco non sono oggetto di contestazione in ricorso.</h:div><h:div>Le dette vicende, poi, di per sé allarmanti anche in considerazione del titolo di reato contestato al primo cittadino e dell’inerenza dello stesso all’attività politica svolta dal ricorrente, risultano poste a base sia della nomina della Commissione d’accesso, sia del successivo provvedimento di scioglimento, perché ritenute idonee a dimostrare l’esistenza di legami della giunta disciolta con ambienti legati alla criminalità organizzata.</h:div><h:div>A scalfire la peculiare valenza dei fatti non valgono né la corretta condotta processuale del ricorrente nell’ambito del procedimento penale, né il fatto che in tale sede egli abbia chiesto di essere valutato nelle forme del rito abbreviato, né, infine, la circostanza, pure riferita in ricorso, dell’essere l’indagine scaturita, in parte, da denunce presentate dallo stesso -OMISSIS-.</h:div><h:div>Il particolare allarme collegato alla significativa pregnanza dei fatti contestati, poi, non perde di consistenza in considerazione della ricostruzione alternativa fornita in ricorso e con riferimento ai, pure contestati, legami parentali del sindaco e con riferimento alla sua personale estraneità alle due precedenti giunte, anche queste oggetto di provvedimenti di scioglimento.</h:div><h:div>E, infatti, per quanto emerge dagli atti di causa, i fatti contestati all’odierno ricorrente, da un lato sono maturati in un contesto relazionale ben più ampio di quello familiare, dall’altro sono temporalmente riferiti proprio alla pregressa attività politica del Sindaco.</h:div><h:div>La valenza sintomatica dell’esistenza dell’indagine della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e del coinvolgimento in essa del Sindaco del comune, unitamente a soggetti riconducibili all’ambito della criminalità organizzata, di conseguenza, costituiva, al momento dell’adozione dell’atto, un dato di oggettivo e significativo allarme, tale da far ragionevolmente presumere un rilevante pericolo di infiltrazioni e di condizionamento.</h:div><h:div>Se è infatti vero che la “<corsivo>ratio sottesa al provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale […] è quella di offrire uno strumento di tutela nei confronti del controllo e dell’ingerenza delle organizzazioni criminali sull’azione amministrativa degli enti, in presenza anche di situazioni estranee all’area propria dell’intervento penalistico o preventivo […] nell’evidente necessità di evitare, con immediatezza, che l’Amministrazione locale rimanga permeabile all’influenza della criminalità organizzata per l’intera durata del suo mandato elettorale</corsivo>” (su cui da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 7 dicembre 2017, n. 5782), è, a maggior ragione, vero che la ritenuta ricorrenza, da parte della competente Procura della Repubblica, di una fattispecie penalmente rilevante, ancorché in una fase di indagini, legittima l’adozione di un provvedimento dissolutorio (nel senso che l’esistenza del procedimento penale rilevi anche se in fase embrionale e anche ove riferito a consiglieri o rappresentanti dello schieramento politico di minoranza Consiglio di Stato, sez. III, 26 settembre 2019, n. 6435, ove si osserva come “<corsivo>Il fatto stesso che il consiglio comunale sia espressione, anche in parte minoritaria, dell’appoggio elettorale mafioso dato ad una lista o un’altra […] è tale da inficiare irrimediabilmente il funzionamento del consiglio comunale per un suo vizio genetico, essendo difficilmente credibile, secondo la logica della probabilità cruciale, che un consiglio comunale i cui componenti siano eletti in parte con l’appoggio della mafia, per una singolare eterogenesi dei fini, possa e voglia adoperarsi realmente e comunque effettivamente, non solo per mero perbenismo legalitario, per il ripristino di una effettiva legalità sul territorio e per la riaffermazione del potere statuale contro l’intimidazione, l’infiltrazione e il sopruso di un ordinamento delinquenziale, come quello mafioso, ad esso avverso per definizione</corsivo>”).</h:div><h:div>Il ritenuto significativo rischio di permeabilità della giunta da parte della locale criminalità organizzata connessa alla ricostruzione posta a base del disegno accusatorio - ricostruzione confermata, come si legge nella memoria della difesa erariale, nella decisione di primo grado emessa in pendenza di ricorso - costituisce dunque motivazione sufficiente dello scioglimento, la valenza assorbente della quale appare idonea a sostenere la legittimità del provvedimento impugnato, benché lo stesso risulti motivato anche con riferimento ad ulteriori profili, pure contestati dal ricorrente (per una fattispecie in cui è stata ritenuta la legittimità di un provvedimento di scioglimento basato, tra le altre, sull’esistenza di un’indagine per fatti di particolare allarme sociale  cfr., Tar Lazio, Roma, I, 10 gennaio 2019, n. 338 e, in generale, sulla legittimità del provvedimento di segno negativo fondato su una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali idonea a supportare l’effetto dispositivo, in caso di resistenza ai motivi di doglianza di una sola delle dette ragioni, cfr., da ultimo, Consiglio di Stato sez. V, 13 settembre 2018, n.5360).</h:div><h:div>L’appurata esistenza dell’indagine penale (la cui già evidenziata gravità e sintomaticità costituivano, in sé, legittima ragione di scioglimento), non generava, poi, nell’Amministrazione procedente, un onere di bilanciamento con eventuali circostanze favorevoli, derivanti da azioni positive di contrasto di riscontrate illegittimità, diffusamente illustrate dal ricorrente (cfr., da ultimo, Tar Lazio, Roma, Lazio, sez. I, 3 aprile 2018, n. 3675, che ha rilevato come “<corsivo>Il provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale ex art. 143 T.U.E.L. non richiede alcun giudizio di bilanciamento di circostanze favorevoli e non favorevoli, alla stregua di quanto avviene nel procedimento penale, dato che l'azione amministrativa deve essere sempre ispirata ai principi di legalità e di buon andamento ed è, in quanto tale, attività doverosa che in nessun caso può essere invocata come esimente di condotte parallele che a tali principi non sono conformi</corsivo>”).</h:div><h:div>Neppure era richiesto un peculiare sforzo di apprezzamento degli elementi indiziari a quel momento disponibili, volto a prevedere gli esiti definitivi dell’inchiesta in corso (peraltro confermati, come già ricordato, nella decisione del giudice penale di primo grado recentemente assunta) né era predicabile un onere istruttorio che importasse l’attesa dei futuri sviluppi dell’indagine penale, atteso che la peculiare natura dell’atto legittima e impone che la valutazione dei fatti rilevanti ai fini dello scioglimento del Consiglio comunale venga compiuta dall’amministrazione “<corsivo>allo stato degli atti</corsivo>” a quel momento disponibili, con la conseguenza che a tale momento va poi riferito il controllo “<corsivo>postumo</corsivo>” esercitato in sede giurisdizionale.</h:div><h:div>La necessità di una valutazione in cui rileva il mero stato di pericolo del funzionamento dell’ente locale appare pure coerente con la già evidenziata circostanza del non avere la misura dissolutoria finalità repressive nei confronti di singoli, ma di salvaguardia dell’amministrazione pubblica di fronte alla pressione e all’influenza della criminalità organizzata, ciò che giustifica i margini, particolarmente ampi, della potestà di apprezzamento di cui fruisce l'Amministrazione e la possibilità di dare peso a situazioni riconducibili ad una casistica estremamente ampia, il cui rilievo è subordinato alla sola condizione, ampiamente sussistente nel caso in esame, del configurare un’ipotesi plausibile, alla luce del contesto territoriale e in base ai dati dell'esperienza, di possibile condizionamento degli amministratori alla criminalità organizzata (sulla sufficienza della mera ragionevolezza delle deduzioni ricostruttive operate dall’amministrazione, cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 gennaio 2018, n. 96).</h:div><h:div>La giurisprudenza, infatti, in più occasioni ha affermato che “<corsivo>l’art. 143, d.lgs. n. 267 del 2000 delinea […] un modello di valutazione prognostica in funzione di un deciso avanzamento del livello istituzionale di prevenzione, con riguardo ad un evento di pericolo per l’ordine pubblico quale desumibile dal complesso degli effetti derivanti dai “collegamenti” o dalle “forme di condizionamento” in termini di compromissione della “libera determinazione degli organi elettivi, del “buon andamento delle amministrazioni” nonché del “regolare funzionamento dei servizi”, ovvero in termini di “grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica</corsivo>” (così, Consiglio di Stato, sez. III, n. 3828/2018, cit.).</h:div><h:div>Gli elementi fin qui analizzati, acquisiti e messi bene in evidenza dalla relazione prefettizia, sulla base dell’istruttoria condotta dalla Commissione d’accesso, sono dal Collegio ritenuti sintomatici di situazioni di condizionamento e di ingerenza, nella gestione dell’ente comunale, nonché rilevanti, in quanto produttivi di una azione amministrativa inadeguata a garantire gli interessi della collettività locale. </h:div><h:div>Tale conclusione esonera il Collegio dall’esaminare gli altri specifici episodi individuati nella relazione prefettizia come ulteriori sintomi della vicinanza dell’apparato amministrativo alla criminalità organizzata, la cui eventuale fondatezza non determinerebbe la caducazione dell’atto (cfr., in fattispecie similare, Tar Lazio Roma, sez. I, 10 gennaio 2019, n. 338). </h:div><h:div>La reiezione della domanda di annullamento comporta pure il rigetto della domanda di condanna al risarcimento del danno.</h:div><h:div>Le spese di lite possono essere compensate in ragione della complessità della vicenda.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:</h:div><h:div>- dispone l’estromissione dal giudizio del Presidente della Repubblica;</h:div><h:div> - respinge il ricorso;</h:div><h:div> - compensa tra le parti le spese di lite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare il ricorrente e il Comune oggetto di scioglimento.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/10/2019"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Francesca Pacifici</h:div><h:div>Roberta Cicchese</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>