<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20180915720200218195256650" descrizione="" gruppo="20180915720200218195256650" modifica="3/4/2020 5:30:26 PM" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Fabrizio Pacioni" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2018" n="09157"/><fascicolo anno="2020" n="03031"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20180915720200218195256650.xml</file><wordfile>20180915720200218195256650.docm</wordfile><ricorso NRG="201809157">201809157\201809157.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 3\2018\201809157\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Giuseppe Daniele</firma><data>04/03/2020 17:30:26</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Achille Sinatra</firma><data>18/02/2020 20:07:56</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>06/03/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giuseppe Daniele,	Presidente</h:div><h:div>Achille Sinatra,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Eleonora Monica,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della comunicazione del 30 maggio 2018 con cui l'Università degli studi di Roma “La Sapienza” invitava parte ricorrente a recarsi presso la segreteria degli studenti; </h:div><h:div>- del provvedimento emesso in data 06/07/2018 e notificato a parte ricorrente in data 12.07.2018, con il quale l'Amministrazione dichiarava che: “il sig. Pacioni Fabrizio al termine dell'A.A. 2013/2014, è incorso nella decadenza dalla qualità di studente avendo maturato otto anni accademici consecutivi senza aver sostenuto esami”; </h:div><h:div>- e nella parte in cui disponeva che: “l'esame di Parassitologia sostenuto dal sig. Pacioni Fabrizio superato in data 24.09.2015 con la votazione di 21/30 è nullo a tutti gli effetti di legge”; </h:div><h:div>- del comportamento dell'Amministrazione, degli atti deliberativi degli organi universitari che avallano e consentono la decadenza degli studi del ricorrente;</h:div><h:div>- di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 9157 del 2018, proposto da </h:div><h:div>Pacioni Fabrizio, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Universita' degli Studi Roma La Sapienza, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Massimo Giorgi non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi Roma La Sapienza e di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2019 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. – Con ricorso notificato il 26 luglio 2018 e depositato il successivo giorno 30, il sig. Fabrizio Pacioni ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento emesso dall’Università “La Sapienza” di Roma in data 06/07/2018 e notificato a parte ricorrente in data 12.07.2018, con il quale l’Amministrazione dichiarava che: “il sig. Pacioni Fabrizio al termine dell’A.A. 2013/2014, è incorso nella decadenza dalla qualità di studente avendo maturato otto anni accademici consecutivi senza aver sostenuto esami”; e nella parte in cui disponeva che: “l’esame di Parassitologia sostenuto dal sig. Pacioni Fabrizio superato in data 24.09.2015 con la votazione di 21/30 è nullo a tutti gli effetti di legge”.</h:div><h:div>2. – A sostegno del gravame il ricorrente afferma che, nel caso in esame, non sussisterebbero i presupposti per l’adozione di un provvedimento di decadenza, in ragione del fatto che in capo al ricorrente non sarebbe possibile riscontrare alcuna inattività protrattasi per la durata di otto anni accademici consecutivi, così come previsto dalla normativa di settore e dal Manifesto degli studi dell’Università resistente.</h:div><h:div>3. – Il ricorso è dunque affidato ai seguenti motivi.</h:div><h:div>1) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 149 R.D. N. 1592/1933; ART 2, 3, 34 COSTITUZIONE); ECCESSO DI POTERE (FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE, ILLOGICITÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA, ERRONEITÀ E FALSITÀ DEL PRESUPPOSTO); ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL’ART. 34 DEL MANIFESTO DEGLI STUDI E DELL’ART. 149 DEL R.D. N. 1592 DEL 31.8.33.</h:div><h:div>Nella specie non potrebbe farsi applicazione dell’art.149 del R.D. n. 1592 del 1933 così come richiamato dall’art. 34 del “Manifesto degli Studi” dell’Università “La Sapienza”, per cui “Coloro i quali abbiano compiuto l’intero corso degli studi universitari senza conseguire la laurea o il diploma, o che, per qualsiasi motivo abbiano interrotto gli studi stessi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dalla iscrizione, sono tenuti a chiedere ogni anno all’Università la ricognizione della loro qualità di studenti e a pagare la speciale tassa di cui alla tabella (…). Coloro i quali, pure avendo adempiuto a tale obbligo, non sostengono esami per otto anni consecutivi, debbono rinnovare l’iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate.”. Altresì, l’art. 34 del Manifesto degli Studi dell’Ateneo resistente prevede che: “Gli studenti fuori corso iscritti a Corsi di studio di vecchio ordinamento decadono dalla qualità di studente se non sostengono esami per otto anni accademici consecutivi, a norma dell’art. 149 del R.D. n. 1592 del 31.8.33 (indipendentemente dal pagamento delle tasse)”. Dal dato testuale delle disposizioni citate risulterebbe che la ratio sottesa non possa che essere quella di prevedere la decadenza dalla qualità di studente come conseguenza di un’inattività scolastica protrattasi per almeno otto anni accademici consecutivi.</h:div><h:div>Il sig. Pacioni, tuttavia, non sarebbe incorso nella detta causa di decadenza, in quanto egli nell’anno accademico 2006/2007, ha sostenuto, senza tuttavia superarlo, l’esame di Fisiologia II riportando la votazione di 17/30 e poi, nell’anno accademico 2014/2015, ha sostenuto l’esame di Parassitologia riportando la votazione di 21/30.</h:div><h:div>2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 7 LEGGE 241 DEL 1990 E SS.MM.); ECCESSO DI POTERE, ILLOGICITÀ MANIFESTA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO, in quanto nella specie l’Ateneo avrebbe disatteso l’onere di comunicare l’avvio del procedimento di decadenza.</h:div><h:div>3)  SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO; SULLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ, IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3, 4 E 97 COST.); CONSOLIDAMENTO DELLA POSIZIONE DI PARTE RICORRENTE.</h:div><h:div>Il vizio in questione emergerebbe in relazione alla condotta dell’Ateneo, che per tutti numerosi anni accademici avrebbe consentito al sig. Pacioni di prenotare, sostenere e regolarmente registrare esami universitari e che per lo stesso periodo avrebbe regolarmente e senza eccezione alcuna ricevuto il pagamento delle rette universitarie.</h:div><h:div>4) DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’, vizio che sarebbe stato provocato dal contrasto tra gli atti oggi gravati e altri, precedentemente emessi dall’Università “La Sapienza”.</h:div><h:div>4. – Il MIUR e l’Università intimata si sono costituiti in giudizio, chiedendo, con memoria, il rigetto del gravame.</h:div><h:div>5. – Con ordinanza n. 3795\2019 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dal ricorrente in corso di causa.</h:div><h:div>6. – Dopo lo scambio di memorie ex art. 73 c.p.a., il ricorso è stato posto in decisione alla pubblica udienza del 20 novembre 2019.</h:div><h:div>7. – Il ricorso è fondato, e va accolto, con assorbente riferimento alle censure dedotte nel primo motivo, con cui il sig. Pacioni lamenta la comminatoria della decadenza a suo carico senza che ne fossero maturati i presupposti fattuali, legati al non avere sostenuto esami per otto anni accademici consecutivi.</h:div><h:div>Viene in considerazione il disposto dell’art. 34 del Manifesto degli Studi dell’Ateneo romano, per cui “Gli studenti fuori corso iscritti a Corsi di studio di vecchio ordinamento decadono dalla qualità di studente se non sostengono esami per otto anni accademici consecutivi, a norma dell’art. 149 del R.D. n. 1592 del 31.8.33 (indipendentemente dal pagamento delle tasse)”.</h:div><h:div>Occorre infatti considerare che, come è incontestato, il ricorrente, nell’anno accademico 2006/2007, si è presentato a sostenere l’esame di Fisiologia II, nel quale pure ha riportato la votazione di 17/30.</h:div><h:div>Dopodichè, nell’anno accademico 2014/2015, ha sostenuto e superato l’esame di Parassitologia riportando la votazione di 21/30.</h:div><h:div>Al riguardo è necessario fare applicazione della regola dettata, in tema di decorrenza degli anni accademici, dalla normativa interna dell’Ateneo resistente, e, in particolare, dal Manifesto Generale degli studi all’art. 26 punto 1, il quale stabilisce che: “L’attività didattica di ogni anno accademico inizia, di norma, il 1° ottobre e termina il 30 settembre”. </h:div><h:div>E proprio entro il termine del 30 settembre 2015, ossia il 24 settembre 2015, il sig. Pacioni si è presentato a sostenere, superandolo con 21\30, l’esame di Parassitologia.</h:div><h:div>Ne segue che le doglianze del ricorrente sono fondate, in quanto l’Università, in forza di quanto detto, non ne avrebbe potuto decretare la decadenza dalla qualità di studente, né avrebbe potuto (non essendo lo studente incorso in decadenza) annullare l’esame svolto il 24 settembre 2015, ossia entro il termine conentito.</h:div><h:div>8. – Il ricorso va dunque accolto, con conseguente annullamento degli atti gravati.</h:div><h:div>Le peculiarità della controversia inducono alla compensazione delle spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="20/11/2019"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Achille Sinatra</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>