<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20180886220230614154440527" descrizione="ristrutturazione no condono dl 269/2003 vincoli NO rilevanza norme sopravvenute" gruppo="20180886220230614154440527" modifica="18/07/2023 08:25:06" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Abitare S.r.l." versione="1" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2018" n="08862"/><fascicolo anno="2023" n="12151"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.4T:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20180886220230614154440527.xml</file><wordfile>20180886220230614154440527.docm</wordfile><ricorso NRG="201808862">201808862\201808862.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\828 Rita Tricarico\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Rita Tricarico</firma><data>14/07/2023 23:26:41</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Valerio Bello</firma><data>14/06/2023 15:51:38</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>19/07/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Quarta Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Rita Tricarico,	Presidente</h:div><h:div>Valerio Bello,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Valentino Battiloro,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>della determinazione dirigenziale n. 54330/18 emessa dal Dipartimento Edilizia U.O. Condoni.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 8862 del 2018, proposto da Abitare S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, e Lourdes Ruiz Nunez, rappresentati e difesi dagli avvocati Giulio Lais e Nicola Lais, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Giovanni Nicotera n. 29; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Roma Capitale, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Magnanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove 21; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2023 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con ricorso ritualmente notificato e tempestivamente depositato nei termini di legge, le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, recante diniego di condono ex d.l. n. 269/03 motivato dall’esistenza di plurimi di vincoli paesaggistici insistenti nella zona interessata dalla realizzazione dell’abuso, consistente nella realizzazione di un soppalco della superficie di 64 mq.</h:div><h:div>2. Ad avviso delle ricorrenti, il diniego sarebbe illegittimo in quanto:</h:div><h:div>- viziato da eccesso di potere per contraddittorietà, in ragione del fatto che, con l’ordine di servizio n. 978 del 30.11.2012, l’amministrazione comunale avrebbe espresso l’intenzione di considerare suscettibili di sanatoria le opere abusive che, pur realizzate in zone su cui insiste un vincolo paesaggistico, non modifichino l’aspetto esteriore dell’edificio;</h:div><h:div>- il d.p.r. n. 31/17 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) escluderebbe gli interventi come quello oggetto di causa dalle opere che necessitano di autorizzazione paesaggistica.</h:div><h:div>3. Si è costituita in giudizio Roma Capitale concludendo per il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>4. All’udienza del 13 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>5. Il ricorso è infondato alla stregua delle seguenti considerazioni:</h:div><h:div>- secondo l’orientamento giurisprudenziale che il Collegio intende condividere, “<corsivo>con riguardo agli abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, va precisato che il condono previsto dall'art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato decreto (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti</corsivo>” (Cons. St., sez. VI, 9 giugno 2022, n. 4685);</h:div><h:div>- nel caso di specie, non si è in presenza di un abuso di minore rilevanza, in particolare di un intervento di ristrutturazione edilizia, come sostenuto dai ricorrenti, atteso che si tratta della realizzazione di un soppalco avente una superficie consistente e “<corsivo>deve ritenersi necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell'immobile preesistente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, comportando un incremento delle superfici dell'immobile e, quindi, anche un ulteriore possibile carico urbanistico</corsivo>” (T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 21/04/2022, n.1064);</h:div><h:div>- non si ravvisa il lamentato vizio di eccesso di potere, posto che – in disparte il fatto che il richiamato ordine di servizio non è stato depositato in giudizio dai ricorrenti a comprova di quanto sostenuto – “<corsivo>il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà non sussiste tra atti di distinti ed autonomi procedimenti quando si tratti di provvedimenti che, pur riguardando lo stesso oggetto, siano stati adottati all'esito di procedimenti indipendenti e ad intervalli di tempo l'uno dall'altro</corsivo>” (Cons. St., sez. II, 01/07/2021, n.5012) e nel caso di specie non si è neanche in presenza di una relazione tra provvedimenti, avendo l’ordine di servizio valore di mero indirizzo; peraltro, “<corsivo>i provvedimenti di diniego di condono edilizio costituiscono espressione di potere vincolato rispetto ai presupposti normativi richiesti e dei quali deve farsi applicazione, con la conseguenza che in ordine al medesimo non possono venire in rilievo profili di eccesso di potere quali la disparità di trattamento, propri dell'esercizio del potere discrezionale; ne consegue che l'eventuale rilascio del condono registratosi in analoghi casi di abusi non condonabili (e quindi in via di principio suscettibili di annullamento giurisdizionale o amministrativo) non può di per sé legittimare la pretesa a identico trattamento; peraltro, l'illegittimità, per disparità di trattamento, del diniego della autorizzazione paesaggistica è configurabile solo in casi macroscopici e presuppone un'assoluta identità delle situazioni di fatto prese in considerazione, tali da far ritenere del tutto incomprensibile ed arbitraria una successiva valutazione negativa</corsivo>”, circostanza, quest’ultima, che non è stata neanche allegata dai ricorrenti;</h:div><h:div>- infine, la natura eccezionale delle normative in tema di condono edilizio non consente di predicare la retroattività di eventuali disposizioni sopravvenute, come quelle invocate dai ricorrenti in materia di autorizzazione paesaggistica, che modifichino in senso eventualmente migliorativo i requisiti per l’accesso a tali procedure, indipendentemente dal momento dell’adozione del provvedimento richiesto; in altri termini, sul piano del diritto intertemporale, il <corsivo>tempus</corsivo> cui fare riferimento per l’individuazione delle condizioni di sanabilità dell’opera abusiva è quello stabilito dal legislatore in sede di approvazione della misura straordinaria, che può ravvisarsi nell’epoca di realizzazione dell’opera o, al più, nella scadenza del termine di presentazione della relativa istanza.</h:div><h:div>6. Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere rigettato, con condanna delle ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente secondo il principio di soccombenza.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Condanna le ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere all’amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in € 1.500 (millecinquecento/00) per compensi oltre accessori di legge se dovuti. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/06/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Valerio Bello</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>