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<GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4">
   <Provvedimento>
      <meta id="20180869920181015114927815" descrizione="Stabilizzazione.assegnisti ricerca" gruppo="20180869920181015114927815" modifica="10/19/2018 11:55:25 AM" stato="4" tipo="24" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2018" n="08699"/>
            <fascicolo anno="2018" n="10158"/>
            <urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.3B:sentenza.breve:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
         <file>20180869920181015114927815.xml</file>
         <wordfile>20180869920181015114927815.docm</wordfile>
         <ricorso NRG="201808699">201808699\201808699.xml</ricorso>
         <rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 3B\2018\201808699\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza breve</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>riccardo savoia</firma>
            <data>19/10/2018 11:55:25</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Alfonso Graziano</firma>
            <data>15/10/2018 11:53:21</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>19/10/2018</dataPubblicazione>
         <classificazione>
31            <nuova>31</nuova>
            <ereditata>31</ereditata>
         </classificazione>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div>
            <h:div>(Sezione Terza Bis)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Riccardo Savoia,	Presidente</h:div>
            <h:div>Alfonso Graziano,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Emiliano Raganella,	Primo Referendario</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento</h:div>
            <h:div>- della Delibera n. 11696 del 16.05.2018 dell’INFN con la quale l’Ente ha avviato “la procedura per il superamento del precariato, ai sensi dell’art. 20, co. 1 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75, del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato presso l’INFN alla data del 22 giugno 2017 e inquadrato nei profili di ricercatore e tecnologo”, nella parte in cui prevede quale requisito necessario per la presentazione della domanda, l’aver maturato almeno un triennio di anzianità di servizio con soli contratti a tempo determinato, così escludendo il personale che raggiunge tale anzianità sommando a contratti di lavoro a tempo determinato, anche altre tipologie di contratto flessibile;</h:div>
            <h:div> - dalla medesima delibera nella parte in cui prevede che, per la formazione della graduatoria, si terrà conto della sola “anzianità maturata con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato”;</h:div>
            <h:div>- dell’avviso di procedura n. 19964 del 21 maggio 2018 nella parte in cui consente la presentazione delle domande di partecipazione alla “procedura per il superamento del precariato” al solo personale che soddisfa il requisito del triennio di anzianità di servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, escludendo in tal modo il personale che soddisfa il suddetto requisito considerando anche tipologie di contratto flessibile diverse dal contratto di lavoro a tempo determinato;</h:div>
            <h:div>- del medesimo avviso nella parte in cui dispone che, per la formazione della graduatoria, si terrà conto della sola anzianità di maturata con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;</h:div>
            <h:div>- di ogni atto antecedente, conseguente o comunque connesso. e per l'adozione di misura cautelare volta a</h:div>
            <h:div>- ordinare all'Amministrazione di consentire l’accesso alla procedura di stabilizzazione di cui alla delibera ed all’avviso impugnati anche al personale che soddisfa il requisito del triennio di anzianità di servizio sia con contratti di lavoro a tempo determinato, che con altri contratti flessibili, quali gli assegni di ricerca, come previsto dall’art. 20 del D. Lgs. n. 75/17 e dalla circolare ministeriale n. 3 del 23.11.2017;</h:div>
            <h:div>nonché per l'accertamento</h:div>
            <h:div>- del diritto del dott. Capuani a partecipare alla procedura di stabilizzazione per cui è causa, con conseguente condanna dell'amministrazione intimata ad adottare i relativi provvedimenti.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 8699 del 2018, proposto da </h:div>
            <h:div>Fabrizio Capuani, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Emilio Iacobelli, Lucia Viespoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianni Emilio Iacobelli in Roma, via Panama n. 74; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Infn - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati>
               <h:div>Oscar Frasciello non costituito in giudizio; </h:div>
            </controinteressati>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Infn - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div>
            <h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>1. La presente controversia origina dall’applicazione dell’art. 20 del d.lgs. 25.5.2017 n. 75, recante modifiche al rapporto di impiego delle pubbliche amministrazioni, emanato in attuazione della delega conferita con gli artt. 16 e 17 della L. n. 124/2015 (c.d. Legge Madia), norma che nell’0intento di contrastare il fenomeno del precariato ha introdotto disposizioni generali sul procedimento di stabilizzazione di dipendenti assunti con contrato a tempo determinato previa superamento di selezione. Stabilisce la norma in questione che “1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:</h:div>
         <h:div>a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati 2;</h:div>
         <h:div>b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;</h:div>
         <h:div>c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni</h:div>
         <h:div>Il ricorrente impugna dunque  gli atti indicati in epigrafe nella parte in cui prevedono quale requisito necessario per la presentazione della domanda, l’aver maturato almeno un triennio di anzianità di servizio con soli contratti a tempo determinato, così escludendo il personale che raggiunge tale anzianità sommando a contratti di lavoro a tempo determinato, anche altre tipologie di contratto flessibile.</h:div>
         <h:div>Oppone che la Circolare del Ministero per la P.A n. 3/2017 nel dettare prescirizioni operative ed interpretative del decreto delegato suindicato, precisa che rientrano ne coacervo dei periodi di servizi utili a traguardare il minimo di ter anni di cui all’art 20, d.lgs. n. 75 del 2017, anche i servizi espletati non solo sulla base di contratti di lavoro subordinato ma anche sulla scorta di rapporti fondati sull’assegno di ricerca, relativamente, co’è ovvio, al personale operante nel settore della ricerca universitaria o parauniversitaria.</h:div>
         <h:div>1.1. Alla Camera di consiglio del 25 settembre 2018 previo avviso dato alle parti in ordine alla possibilità di definizione del giudizio nel merito ai sensi dell’art. 60 c.p.a. la causa è astata ritenuta in decisione.</h:div>
         <h:div>2. Il Collegio ritiene il ricorso fondato e pertanto suscettibile di essere definito nel merito ex art. 60 c.p.a..</h:div>
         <h:div>2.1. Va al riguardo rilevato che il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, con la Circolare 23 novembre 2017 n. 3/17 - estratta dal Collegio dal Sito istituzionale del resistente Ministero - ha dettato gli “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato” precisando che “Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l’amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale” (punto 3.2., lett. c);</h:div>
         <h:div>Orbene, va denotato che nel paragrafo dedicato agli enti di ricerca, con più specifico riguardo alle prestazioni svolte in base a contratti di assegno di ricerca, la Circolare in disamina specifica che  “l’ampio riferimento alle varie tipologie di contratti di lavoro flessibile, di cui all’articolo 20, comma 2, può ricomprendere i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e anche i contratti degli assegnisti di ricerca” (Circolare n. 3/2017, punto 3.2.7.);</h:div>
         <h:div>Stante la chiarezza del riportato disposto gli atti impugnati confliggono con le ricordate disposizioni della Circolare n. 3/2017 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.</h:div>
         <h:div>2.2. Peraltro, soggiunge il Collegio come le disposizioni in parola appaiano consonanti con il principio sostanzialistico di assimilazione delle prestazioni svolte sulla base di un formale contratto di lavoro con quelle svolte invece sulla base di un contratto di assegno di ricerca, il quale in realtà configura comunque una prestazione d’opera contrassegnata da elementi di subordinazione, dalla continuità ed esclusività delle prestazioni e dall’impiego di mezzi ed attrezzature nella disponibilità del datore di lavoro nonché nella natura fissa della retribuzione, corrisposta oltretutto a cadenza determinate, solitamente mensili e l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione del datore di lavoro e l’assoggettamento al potere direttivo di questi. Indici tutti che la giurisprudenza ha sempre richiesto onde qualificare un rapporto asseritamente autonomo o di collaborazione, come invece celante una sostanziale subordinazione (cfr. Cassazione Civile Sez. Lav., 10 luglio 2015 n. 14434; Tribunale Milano, Sez. Lav., 31 maggio 2018 n. 1452).</h:div>
         <h:div>In definitiva alla luce di quanto osservato il ricorso si prospetta fondato e va accolto con annullamento degli atti impugnati.</h:div>
         <h:div>Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.   </h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e per l’effetto Annulla gli atti e i provvedimenti impugnati ordinando all’Amministrazione di consentire al Dott. CAPUANI Fabrizio di partecipare alla procedura di stabilizzazione per cui è causa, con conseguente condanna dell'amministrazione intimata ad adottare i relativi provvedimenti.</h:div>
         <h:div>Condanna l’Istituto nazionale di fisica nucleare a corrispondere al ricorrente le spese di causa che liquida in € 1500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 con l'intervento dei Magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="25/09/2018"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div/>
            <h:div>Alfonso Graziano</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
</GA>
