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<GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4">
   <Provvedimento>
      <meta id="20180716420180703114025773" descrizione="" gruppo="20180716420180703114025773" modifica="7/3/2018 3:50:02 PM" stato="4" tipo="24" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2018" n="07164"/>
            <fascicolo anno="2018" n="07392"/>
            <urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.3Q:sentenza.breve:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
         <file>20180716420180703114025773.xml</file>
         <wordfile>20180716420180703114025773.docm</wordfile>
         <ricorso NRG="201807164">201807164\201807164.xml</ricorso>
         <rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 3Q\2018\201807164\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza breve</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>giuseppe sapone</firma>
            <data>03/07/2018 15:50:02</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Massimo Santini</firma>
            <data>03/07/2018 12:00:41</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>04/07/2018</dataPubblicazione>
         <classificazione>
31            <nuova>31</nuova>
            <ereditata>31</ereditata>
         </classificazione>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div>
            <h:div>(Sezione Terza Quater)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Giuseppe Sapone,	Presidente</h:div>
            <h:div>Pierina Biancofiore,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Massimo Santini,	Consigliere, Estensore</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento</h:div>
            <h:div>- del provvedimento di non ammissione alla “prova orale” (art. 9 del Bando di concorso) del Concorso pubblico, per titoli ed esami, a trecentosessantacinque posti di analista di processo-consulente professionale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1 (pubblicato in G.U. n. 90 del 24.11.2017); </h:div>
            <h:div>- dei risultati, pubblicati in data 4.4.2018, relativi alla “Prova tecnico-professionale” (art. 7 del Bando di concorso) nella parte in cui alla ricorrente non è stato assegnato un punteggio utile (21 punti) per l'ammissione alla fase concorsuale successiva;</h:div>
            <h:div>- nonché degli atti comunque connessi, presupposti e/o consequenziali;</h:div>
            <h:div>nonché</h:div>
            <h:div>per l'accertamento del diritto di parte ricorrente di essere ammessa alla prova orale del suddetto concorso per 365 posti di analisti di processo e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del provvedimento di non ammissione;</h:div>
            <h:div>e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 7164 del 2018, proposto da: </h:div>
            <h:div>Valentina Perrone, rappresentato e difeso dall'avvocato Annarita Marasco, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Inps, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta Lanzetta, Gaetano De Ruvo, Cherubina Ciriello, con domicilio eletto presso gli Uffici della Avvocatura dell’Istituto in Roma, via Cesare Beccaria, 29;</h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps;</h:div>
            <h:div>Viste le memorie difensive;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2018 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div>
            <h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot">
         <h:div>Col ricorso in epigrafe Valentina Perrone, premesso:</h:div>
         <h:div>- di aver superato la prima prova del concorso, per titoli ed esami, a 365 posti di analista di processo-consulente professionale, bandito dall’Inps sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie speciale n. 90 del 24 novembre 2017;</h:div>
         <h:div>- di non aver invece superato la seconda prova concorsuale, consistente in test a risposta multipla, avendo conseguito soltanto 20,70 punti, insufficienti a superare la soglia di idoneità fissata in 21/30, collocandosi comunque, astrattamente, entro i 365 posti messi a concorso;</h:div>
         <h:div>- che alla prova orale, il cui svolgimento è previsto dal 14 maggio al 20 giugno 2018, sono stati ammessi soltanto 241 candidati,</h:div>
         <h:div>impugna la propria non ammissione alla prova orale, censurando l’errata formulazione del quesito n. 38 (nel compito del ricorrente), l’eccesso di potere per arbitrarietà e irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa, la violazione dei principi che devono soprassedere alla valutazione dei test a risposta multipla con codici etici e linee guida sui protocolli di adozione, in quanto la risposta somministrata come corretta («d) assegno sociale») al quesito in parola («ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto i 66 anni e 7 mesi di età, privi di reddito quale prestazione previdenziale è riconosciuta?») sarebbe palesemente errata (circostanza verificabile anche mediante verificazione o ctu), manifestando come il quesito stesso sia inattendibile dal punto di vista scientifico anche perché non sottoposto ad alcuna specifica procedura di analisi e validazione, con la conseguenza che o attribuendogli il punteggio di 0,50 per la risposta fornita considerata corretta (« a) Pensione di vecchiaia») e così 21,25 punti (comprensivi della mancata penalizzazione di 0,05 punti), ovvero diminuendo in eguale misura la soglia del punteggio di idoneità e, quindi, portandolo da 21 a 20,50, il ricorrente andrebbe ammesso alla prova orale quale forma di risarcimento in forma specifica.</h:div>
         <h:div>Si è difeso l’Inps chiedendo la reiezione del ricorso.</h:div>
         <h:div>Nell’odierna camera di consiglio il Collegio ha sentito ai sensi dell’art. 60 c.p.a. le parti, le quali nulla hanno opposto in ordine alla possibilità di definire il processo con una sentenza in forma semplificata.</h:div>
         <h:div>Ritiene infatti il Collegio che il ricorso sia manifestamente fondato, e ciò anche sulla base delle conclusioni cui questa stessa sezione è pervenuta con sentenza n. 5288 del 14 maggio 2018 che qui di seguito, anche per comodità espositiva, integralmente si riporta:</h:div>
         <h:div><corsivo>“In limine non occorre procedere all’integrazione del contraddittorio, tenuto conto che l’ammissione all’orale di soli 241 candidati su 365 posti banditi priva il giudizio di reali posizioni di controinteresse.</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>Nel merito, al quesito n. 39 in questione, sopra riportato, erano assegnate quattro possibili risposte predeterminate («a) Pensione di vecchiaia; b) Pensione di anzianità; c) Assegno di inabilità; d) Assegno sociale») della quale l’ultima era considerata quella esatta.</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>Al ricorrente, che ha invece segnato come esatta la risposta sub a), sono stati dunque sottratti 0,50 punti che, ove invece gli fossero stati attribuiti, gli avrebbero consentito di essere ammesso alla prova orale per aver superato la soglia di idoneità di 21/30 (20,65 + 0,50 = 21,15).</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>Le censure mosse dal ricorrente avverso il quesito n. 39 sono ictu oculi fondate tenuto conto, per come emerge da costanti fonti sia giurisprudenziali (una sola delle quali è la sentenza costituzionale n. 400 del 1999 richiamata in ricorso) sia dottrinali, che l’assegno sociale non è una «prestazione previdenziale», ma una misura di carattere assistenziale.</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>Il puntuale riferimento alla prestazione «previdenziale» contenuto nel quesito indirizza dunque senz’altro a valutare corretta la risposta fornita nel caso oggi in esame dal ricorrente al quale va pertanto riconosciuto il punteggio di 0,50, con conseguente ammissione a sostenere le prove orali”.</corsivo></h:div>
         <h:div>A ciò si aggiunga che, come puntualmente evidenziato dalla difesa di parte ricorrente:</h:div>
         <h:div>a) La Pubblica amministrazione, nell'ambito delle sue valutazione discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060);</h:div>
         <h:div>b) in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, “una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta” (cfr. pag. 6 del ricorso introduttivo). </h:div>
         <h:div>Alla luce di quanto sopra riportato il ricorso deve dunque essere accolto, con ogni conseguenza in ordine all’annullamento degli atti in epigrafe indicati, per quanto di stretto interesse, e con conseguente ammissione della ricorrente stessa alle prove orali.</h:div>
         <h:div>Le spese, anche tenuto conto della peculiarità e della novità del caso in esame, possono essere compensate.</h:div>
      </motivazione>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione e compensa le spese di lite.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="03/07/2018"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Dottoressa Sautariello</h:div>
            <h:div>Massimo Santini</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
</GA>
