<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20180653320211221164055233" descrizione="" gruppo="20180653320211221164055233" modifica="1/21/2022 11:50:43 PM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2018" n="06533"/><fascicolo anno="2022" n="00941"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2Q:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20180653320211221164055233.xml</file><wordfile>20180653320211221164055233.docm</wordfile><ricorso NRG="201806533">201806533\201806533.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\665 Donatella Scala\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Mario Alberto Di Nezza</firma><data>21/01/2022 23:50:43</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>27/01/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Quater)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Donatella Scala,	Presidente</h:div><h:div>Mario Alberto di Nezza,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Marco Bignami,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div><corsivo>ric.</corsivo></h:div><h:div>- della delibera del Consiglio comunale di Marino n. 2 del 28.2.2018 (pubbl. nell’albo pretorio il 8.3.2018), avente a oggetto “Protocollo di Intesa Regione Lazio/Comune di Marino, di cui alle D.G.R. n. 123/2011 e D.C.C. 35/2011: sospensione dei suoi effetti sino all’adempimento e/o alla risoluzione con contestuale invito alla Regione Lazio e ai soggetti proponenti ad adempiere a quanto previsto nel medesimo protocollo. (…) Print approvato con D.G.R. Lazio n. 16/2013: avvio del procedimento di sospensione dell’efficacia, connesse deleghe e adempimenti”;</h:div><h:div>- di ogni atto presupposto, conseguente e connesso, ivi incluso l’eventuale provvedimento di sospensione dell’efficacia del programma integrato di intervento in località Divino Amore;</h:div><h:div>- della nota del Comune di Marino (Dirigente Area V – Pianificazione Urbana) prot. n. 21917 del 19.4.2018, con cui è stato comunicato ai sensi dell’art. 7 l. n. 241/1990 l’avvio del procedimento di sospensione dell’efficacia del print; </h:div><h:div><corsivo>I^ mm.aa.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>(</corsivo>dep. 29.10.2018 Ecovillage, 5.11.18 DeA Capital e 6.11.18 Futuro Immobil e Arcadia)<corsivo/></h:div><h:div>- della deliberazione del Consiglio comunale di Marino n. 23 del 10.8.2018 (notificata il 21.9.2018), avente a oggetto “Print approvato con DGR Lazio n. 632/2011, Print approvato con DGR Lazio n. 614/2012, Print approvato con DGR Lazio n. 13/2013: sospensione dell’efficacia”;</h:div><h:div><corsivo>II mm.aa.</corsivo></h:div><h:div>(dep. 21.1.2019 DeA Capital, Futuro Immobil e Arcadia, 22.1.2019 Ecovillage)</h:div><h:div><corsivo>A) Consorzio Ecovillage, Futuro Immobil e Arcadia</corsivo>:</h:div><h:div>- della determina prot. n. G14241 dell’8.11.2018 (comunicata con nota prot. n. 705859 del 9.11.2018), con cui la Regione Lazio (Direzione regionale politiche ambientali e ciclo dei rifiuti, Area valutazione di impatto ambientale) ha disposto l’archiviazione del procedimento VIA proposto dal Consorzio Ecovillage;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, e in particolare del parere reso dal Parco regionale dell’Appia Antica alla Regione il 6.11.2018 con nota prot. n. 5037 del 5.11.2018;</h:div><h:div><corsivo>- (solo Futuro Immobil e Arcadia)</corsivo> del diniego di permesso di costruire adottato dal Comune di Marino il 19.12.2018 (comunicato in pari data) con riferimento all’istanza n. 26/2018 e del relativo preavviso del 21.11.2018;</h:div><h:div>nonché per l’accertamento</h:div><h:div>della violazione del protocollo di intesa del 14.6.2011 da parte della Regione Lazio e della convenzione urbanistica del 30.7.2013;</h:div><h:div><corsivo>B) DeA Capital</corsivo>:</h:div><h:div>- della determina prot. n. G14240 dell’8.11.2018 – comunicata con nota prot. n. 705859 del 9.11.2018, avente a oggetto: “Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 27 bis, parte II del D.Lgs. n. 15272006 e ss.mm.ii. sul progetto di ‘Ecovillage – Centro Commerciale’, nel Comune di Marino (RM), in località Casa Negroni – Via del Divino Amore. Proponente Società DeA Capital Real Estate S.G.R. SpA, già IDeA Fimit S.G.R. SpA; Registro elenco progetti VIA: n. 37/2017” – con cui la Regione Lazio (Direzione regionale politiche ambientali e ciclo dei rifiuti, Area valutazione di impatto ambientale) ha disposto l’archiviazione del procedimento VIA proposto dalla società DeA Capital;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, conseguente ovvero connesso, e in particolare, del parere del Parco regionale dell’Appia Antica di cui alla nota prot. n. 5037 del 5.11.2018;</h:div><h:div><corsivo>III^ mm.aa.</corsivo></h:div><h:div>(dep. 26.4.21 DeA Capital, 12.5.2021 Consorzio Ecovillage e 10.6.21 Futuro Immobil e Arcadia)</h:div><h:div><corsivo>per la condanna</corsivo></h:div><h:div>delle amministrazioni resistenti al risarcimento del danno ingiusto derivante dal comportamento dalle stesse tenuto in conseguenza e comunque in connessione ai provvedimenti impugnati nel giudizio – delibere del Consiglio comunale di Marino n. 2 del 28.02.2018 e n. 23 del 10.08.2018; provv. Regione Lazio prot. n. G14240 e G14241 dell’8.11.2018; parere del Parco regionale dell’Appia Antica di cui alla nota prot. n. 5037/2018 del 5.11.2018 - e comunque per effetto della violazione dei generali principi di correttezza e buona fede;</h:div><h:div><corsivo>nonché per il riconoscimento</corsivo></h:div><h:div>del diritto all’indennizzo <corsivo>ex</corsivo> artt. 2-<corsivo>bis</corsivo> e 21-<corsivo>quinquies</corsivo> l. n. 241/1990;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 6533 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Consorzio Ecovillage, DeA Capital Real Estate società di gestione del risparmio s.p.a. (quale società di gestione del fondo comune di investimento IDeA Fimit Sviluppo – Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso), Futuro Immobil Italia s.r.l. e Arcadia 2007 s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>p.t.</corsivo>, rappresentate e difese dagli avv.ti Stefano Gattamelata, Raffaele Izzo, Giulio Lais e Giovanni Valeri, elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avv. Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore, 22 (Futuro Immobil Italia e Arcadia 2007 hanno successivamente eletto domicilio presso lo studio dell’avv. Raffele Izzo in Roma, via Boezio, 2);</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Marino, in persona del Sindaco <corsivo>p.t.</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Elisa Scotti e Paolo Pittori, presso lo studio dei quali in Roma, lungotevere dei Mellini, 24, ha eletto domicilio;</h:div><h:div>Regione Lazio, in persona del Presidente <corsivo>p.t.</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avv. Elisa Caprio, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura regionale in Roma, via M. Colonna 27; </h:div><h:div>Parco regionale dell’Appia Antica, in persona del legale rappresentante <corsivo>p.t.</corsivo>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del 2 novembre 2021 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div><corsivo>1. (Ricorso introduttivo) </corsivo>Con ricorso spedito per le notificazioni a mezzo del servizio postale il 18.5.2018 (dep. il 30.5) il consorzio Ecovillage, costituito nel 2016 tra i proprietari delle aree interessate dal programma integrato di intervento relativo alla località “Divino Amore” (c.d. print Ecovillage), per la cui realizzazione avevano stipulato in data 30.7.2013 una convenzione urbanistica con il Comune di Marino, e le società consorziate DeA Capital Real Estate (in breve, DeA Capital), Futuro Immobil Italia (in breve, Fii) e Arcadia 2007, unitamente alle società La Mole Due e Cristina, nel premettere:</h:div><h:div>- che in base alle originarie prescrizioni del prg comunale (1994) l’area era classificata zona D, sottozona D6-A, con possibilità di destinazioni industriali, artigianali e commerciali e indice di edificabilità di 1,75 mc/mq;</h:div><h:div>- che il Comune di Marino e la Regione Lazio avevano sottoscritto: </h:div><h:div>-- in data 26.3.2010 un protocollo d’intesa per l’adozione di strumenti urbanistici e accordi di programma in variante volti nel complesso a ridurre di almeno il 60% le previsioni volumetriche in località “Divino Amore” e a “introdurre destinazioni d’uso più consone al contesto territoriale di riferimento”; </h:div><h:div>-- in data 14.6.2011 un nuovo, articolato, protocollo volto a ribadire e precisare le finalità dell’atto precedente;</h:div><h:div>- che, in adesione a quest’ultimo accordo, in data 7.7.2011 la società Ecovillage (all’epoca proprietaria dell’intero compendio interessato dall’intervento) aveva per l’appunto presentato una proposta di programma in variante, recante: <corsivo>i)</corsivo> riduzione delle volumetrie (da ca. 889 mila mc. a 460 mila, a fronte di una modifica delle destinazioni d’uso da artigianale, industriale e commerciale a residenziale per 360 mila mc. e commerciale per i restanti 100 mila mc.); <corsivo>ii)</corsivo> cessione gratuita al Comune delle aree per viabilità principale, standard, parcheggi, verde e servizi (49 mila mq. ca. per servizi pubblici extra standard; 6,65 mila mq. su cui realizzare 20 mila mc. di edilizia residenziale pubblica; complesso di casali “Negroni-Tudini” per ca. 6,5 mila mc.); <corsivo>iii)</corsivo> contribuzione, a carico del proponente, di 18 milioni di euro, oltre iva, per opere di urbanizzazione secondaria;</h:div><h:div>- che nel corso del 2011 il Comune di Marino aveva assunto una serie di deliberazioni consiliari volte a dare attuazione al protocollo: n. 35, di presa d’atto del protocollo; n. 36, di approvazione del master plan; e n. 37, recante adozione del print;</h:div><h:div>- che con delibera n. 16 del 15.2.2013 la Giunta regionale del Lazio aveva approvato il print;</h:div><h:div>- che il 30.7.2013 il Comune e i proprietari delle aree avevano sottoscritto la menzionata convenzione urbanistica;</h:div><h:div>- che, in esecuzione di quest’atto, la proponente aveva ceduto al Comune l’area di 49 mila mq. (con destinazione F4a), i casali “Negroni-Tudini” nonché il comparto Z6 (mq. 6.650) per edilizia residenziale pubblica;</h:div><h:div>- che nel corso del 2016 il consorzio Ecovillage aveva trasmesso al Comune, ai fini dell’espressione del nulla osta (previsto sempre dalla convenzione):</h:div><h:div>-- i progetti per le opere di urbanizzazione primaria del comprensorio (22.11.2016) e quelli per le opere straordinarie (30.11.2016: intervento di adeguamento di via del Divino Amore; intervento relativo all’asse di collegamento tra via del Divino Amore e via delle Capanne di Marino; progetto relativo alla realizzazione di un plesso scolastico; progetto relativo alla nuova stazione ferroviaria di scambio nella tratta Roma-Velletri, con relative aree di parcheggio);</h:div><h:div>-- altri studi per opere straordinarie (23.12.2016: studio di invarianza idraulica esteso all’area interessata; studio trasportistico di valutazione degli impatti sul traffico derivanti dall’incremento abitativo dell’area; progetto preliminare di adeguamento viabilità di contorno del comprensorio per il miglior collegamento con Santa Maria delle Mole);</h:div><h:div>- che tuttavia il Comune, anziché adempiere alle proprie obbligazioni, aveva adottato la delibera consiliare n. 18 del 2016, recante linee di indirizzo per Sindaco e Giunta antitetiche rispetto all’iniziativa, e la delibera di Giunta n. 25 del 2016 (impugnate con ricorso distinto al n. 725/17 r.g.);</h:div><h:div>- che nel frattempo il consorzio e DeA Capital avevano promosso istanze di valutazione di impatto ambientale relative al progetto di sviluppo urbano e al centro commerciale in esso previsto;</h:div><h:div>tanto premesso, i ricorrenti hanno impugnato la delibera consiliare n. 2 del 28.2.2018, con cui il Comune di Marino ha, da ultimo, sospeso in via cautelare l’efficacia del protocollo d’intesa del 2011, avviando al contempo (<corsivo>ex</corsivo> art. 7 l. n. 241/90) il procedimento di sospensione del print Ecovillage.</h:div><h:div>A sostegno del ricorso hanno dedotto:</h:div><h:div><corsivo>I) violazione dell’art. 15 l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà,</corsivo> in relazione all’insussistenza del potere del Comune di sospendere unilateralmente gli effetti del protocollo d’intesa del 2011 (approvato con delib. G.r. n. 123/2011 e di cui il Comune ha preso atto con delib. C.c. n. 35 del 3.8.2011), avuto riguardo alla natura pattizia dell’atto (rientrante nella categoria degli accordi <corsivo>ex</corsivo> art. 15 l. n. 241/90) e all’insussistenza di inadempimenti della Regione; </h:div><h:div><corsivo>II) contraddittorietà dell’azione amministrativa per contrasto della delib. C.c. n. 2 del 2018 con le deliberazioni nn. 35, 36 e 37 del 2011, e con la delib. G.r. n. 16 del 2013, nonché per contraddittorietà intrinseca al provvedimento stesso</corsivo>, avuto riguardo, per un verso, al contrasto tra la determinazione soprassessoria e queste ultime deliberazioni, attuative del protocollo d’intesa e recanti attribuzione (ai proponenti) di diritti edificatori (“cristallizzati” nella convenzione urbanistica del 30.7.2013), e al sostanziale esaurimento degli effetti “di indirizzo politico” del protocollo stesso (portato a compimento con l’approvazione degli strumenti attuativi) e, per altro verso, alla coerenza, rispetto alle previsioni del protocollo e della pianificazione territoriale da esso derivata, della convenzione del 30.7.2013 e dei fatti seguiti alla relativa stipula (cessione delle aree per l’edilizia sociale e per la scuola nonché dei casali Negroni-Tudini e, in concomitanza con la progettazione delle opere di urbanizzazione, trasmissione nei mesi di novembre e dicembre del 2016 dei progetti preliminari relativi alle opere straordinarie necessarie all’attuazione del master plan e del protocollo, progetti sui quali l’amministrazione sarebbe rimasta inerte), risultando altresì erronea la critica circa la mancata realizzazione “a cura e spese dei privati delle opere straordinarie” (non classificabili quali opere di urbanizzazione e che avrebbero dunque dovuto essere progettate e affidate con le regole dell’evidenza pubblica);</h:div><h:div><corsivo>III) eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta e difetto di istruttoria</corsivo>, tenuto conto delle conseguenze dell’eventuale rimozione del programma edificatorio (riduttivo delle volumetrie e migliorativo delle destinazioni insediabili, residenziale in luogo di industriale), consistenti nel ripristino delle “originarie e più impattanti previsioni di PRG per l’area”, in contraddizione con la volontà manifestata nella censurata delibera consiliare di “arrestare il consumo di nuovo territorio”;</h:div><h:div><corsivo>IV) lesione del principio del legittimo affidamento; violazione della convenzione urbanistica e del principio di partecipazione procedimentale del consorzio</corsivo>, alla luce della mancata considerazione delle situazioni di diritto soggettivo consolidatesi in capo al consorzio stesso per effetto della stipula della convenzione e dell’assenza di coinvolgimento dei contradditóri privati nell’istruttoria del provvedimento (nemmeno ai sensi dell’art. 22 della convenzione).</h:div><h:div>I ricorrenti hanno pertanto chiesto l’annullamento degli atti impugnati e hanno formulato domanda risarcitoria, indicando una serie di costi (costituzione del consorzio; studi e attività di progettazione delle opere di urbanizzazione primaria e straordinaria; attività di cantiere quali recinzioni, vigilanza, indagini belliche, indagini archeologiche, ecc.; consulenze professionali, tecniche, legali, contabili, amministrative, ecc.; progettazioni delle opere private; svolgimento di tutte le attività funzionali alle procedure di valutazione di impatto ambientale avviate sia dal consorzio in ordine al programma nel suo complesso, sia dalla consorziata DeA Capital in ordine al previsto centro commerciale; con riguardo alla singole consorziate, poi, tutti i costi sostenuti, inclusivi del prezzo occorso per l’acquisto delle aree, e ogni successivo costo e onere, anche fiscale, correlato alla titolarità e conduzione della proprietà e allo sviluppo del progetto convenzionato), cui aggiungere le somme spettanti per danno all’immagine e per lucro cessante nonché per il pregiudizio comunque maturato ai sensi dell’art. 2-<corsivo>bis</corsivo> l. n. 241/1990.</h:div><h:div>Si sono costituiti in resistenza il Comune di Marino e la Regione Lazio.</h:div><h:div><corsivo>2. (Primi motivi aggiunti) </corsivo>Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 24.10.2018 (dep. il 29.10) anche al Parco regionale dell’Appia Antica, il consorzio Ecovillage, ribaditi i fatti già esposti nell’atto introduttivo e dato conto di ulteriori elementi – tra cui l’avvenuta presentazione da parte del consorzio stesso e di DeA Capital di distinte (ma correlate) istanze di VIA – ha esteso l’impugnazione alla delibera consiliare n. 23 del 10.8.2018, con cui il Consiglio comunale di Marino ha sospeso l’efficacia del programma di intervento “fino all’avverarsi delle condizioni disposte dalla delibera di Consiglio comunale n. 2/2018” (ossia “sino alla progettazione, approvazione e garanzia finanziaria delle opere ivi previste, con esecuzione delle stesse contestuale all’attuazione dei Print, previa stipula di convenzione integrativa e/o modifica delle convenzioni esistenti”), dando mandato al Sindaco e agli uffici di verificare la sussistenza delle condizioni per l’avvio del procedimento di risoluzione del protocollo d’intesa e di recesso dal programma integrato.</h:div><h:div>A sostegno dell’impugnazione, ribaditi i vizi di illegittimità derivati da quelli della delibera impugnata con l’atto introduttivo (nn. da IV a VII), ha dedotto in via autonoma:</h:div><h:div><corsivo>I) nullità della delibera impugnata per difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell’art. 21-septies l. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 11 l. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 4 l.r. n. 22/1997, degli artt. 4 e 5 l.r. n. 36/1987 e degli artt. 42 e 107 d.lgs. n. 267/2000; incompetenza assoluta del Comune di Marino a sospendere l’efficacia di piani urbanistici la cui approvazione è rimessa ex lege alla Regione Lazio; incompetenza relativa del Consiglio comunale ad assumere provvedimenti di competenza dirigenziale o di Giunta comunale; sviamento dell’azione amministrativa dalla propria causa tipica</corsivo>, avendo il Comune disposto la sospensione di un piano urbanistico attraverso l’adozione di una misura priva di fondamento legislativo (con conseguente nullità <corsivo>ex</corsivo> art. 21-<corsivo>septies</corsivo> in quanto l’oggetto dell’atto sarebbe non già la sospensione degli atti esecutivi della pianificazione urbanistica, bensì la sospensione del programma integrato stesso, ossia dell’“assetto di una specifica porzione di territorio che in tal modo non vede né ripristinata la precedente pianificazione, né determinato un diverso e nuovo assetto territoriale”), comunque in ipotesi (e in subordine) spettante alla Regione, che aveva approvato il print ai sensi dell’art. 4 l.r. n. 22/1997 e in ogni caso per la sua natura di atto complesso ineguale (incompetenza assoluta), o (in ulteriore subordine) alla dirigenza comunale, possedendo l’organo consiliare esclusive competenze di indirizzo e controllo sulla gestione dell’ente (incompetenza relativa);</h:div><h:div><corsivo>II) violazione dell’art. 21-quater l. n. 241/1990; difetto di attribuzione e incompetenza assoluta e relativa; eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento</corsivo>, in quanto provvedimento adottato non “dallo stesso organo che lo ha emanato” (art. 21-<corsivo>quater</corsivo>, co. 2, l. n. 241/90) e senza previsione di durata, risultando indicativa dei vizi la delibera consiliare n. 29 del 2016 (di non approvazione della proposta di revoca della delib. n. 37/2011);</h:div><h:div><corsivo>III) eccesso di potere per la superficialità dell’azione amministrativa e difetto di istruttoria; violazione dell’art. 4 del Protocollo d’intesa e degli obblighi convenzionali di cooperazione; violazione, sotto altro profilo, dell’art. 11 l. n.  241/1990; sviamento, </corsivo>poiché sarebbe errato il presupposto sostanziale della sospensione: il consorzio, in particolare, oltre ad avere interloquito approfonditamente con l’amministrazione, si sarebbe reso parte diligente con l’invio, nel novembre e dicembre 2016, dei progetti relativi alle opere di urbanizzazione primaria e alle opere straordinarie necessarie all’attuazione del master plan e del protocollo d’intesa (punto 4; artt. 5 e 19 conv. urban.), risultando altresì curata la prioritaria esecuzione di dette opere pubbliche</h:div><h:div>Il Consorzio ha pertanto chiesto l’annullamento della delibera impugnata e la condanna al risarcimento dei danni per le voci specificamente indicate nell’atto.</h:div><h:div>Anche DeA Capital con distinto ricorso per motivi aggiunti notificato il 31.10.2018 (dep. il 5.11) ha chiesto l’annullamento della medesima delibera n. 23 del 2018, prospettando vizi coincidenti con quelli formulati dal consorzio, e ha chiesto la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni.</h:div><h:div>Fii e Arcadia hanno parimenti notificato il 31.10.2018 (dep. 6.11) ricorso per motivi aggiunti avverso la delibera n. 23 del 2018, prospettando vizi di illegittimità derivata nonché i seguenti ulteriori motivi:</h:div><h:div><corsivo>II) violazione e falsa applicazione dell’art. 11 l. n. 241/1990; nullità della delibera impugnata per difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell’art. 21-septies l. n. 241/1990; incompetenza: violazione e falsa applicazione dell’art. 4 l.r. Lazio n. 22/1997, degli artt. 4 e 5 l.r. n. 36/1987 e degli artt. 42 e 107 d.lgs. n. 267/2000; violazione e falsa applicazione dell’art. 21-quater l. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990; eccesso di potere per contraddittorietà, errore sui presupposti e sviamento dell’azione amministrativa,</corsivo> prospettante vizi essenzialmente sovrapponibili a quelli già sollevati dalle altre parti ricorrenti;</h:div><h:div><corsivo>III) violazione e falsa applicazione dell’art. 11 l. n. 241/1990 sotto altro profilo; lesione del principio del legittimo affidamento e del principio di partecipazione procedimentale del consorzio; violazione e falsa applicazione della convenzione urbanistica stipulata il 30.7.2013; eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto; irragionevolezza, illogicità, incoerenza e contraddittorietà dell’azione amministrativa; sviamento</corsivo>, avuto riguardo al lungo tempo trascorso dall’adozione del protocollo d’intesa, al mancato coinvolgimento dei privati interessati e alla condotta tenuta da questi ultimi prima delle delibere impugnate, condotta conforme agli atti di indirizzo e di pianificazione (cessioni di aree e di immobili; invio a fine 2016 dei progetti relativi alle opere di urbanizzazione primaria e al master plan; presentazione di istanze VIA); tanto più che le ricorrenti avrebbero anche avanzato al Comune di Marino richiesta di permesso di costruire per edifici residenziali nel comparto Z3 del print “Marino sostenibile”, in connessione alla nota del consorzio dell’11.12.2017 sugli approfondimenti progettuali per detto comparto (in relazione alla VIA per il centro commerciale);</h:div><h:div><corsivo>IV) violazione e falsa applicazione dell’art. 15 l. n. 241/1990; violazione dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà; incompetenza</corsivo>, non sussistendo il potere del Comune di provvedere alla risoluzione unilaterale del protocollo d’intesa (avente natura di accordo <corsivo>ex</corsivo> art. 15 l. n. 241/90) e comunque non sussistendo alcuna inottemperanza al punto 4 del protocollo stesso;</h:div><h:div><corsivo>V) violazione e falsa applicazione delle deliberazioni C.c. nn. 35, 36 e 37 del 3.8.2011; eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto; irragionevolezza, illogicità, incoerenza e contraddittorietà dell’azione amministrativa</corsivo>, ponendosi la sospensione in contrasto con le citate deliberazioni del 2011 e avendo il protocollo già esaurito i suoi “effetti di indirizzo politico”;</h:div><h:div><corsivo>VI) eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta; difetto di istruttoria e di motivazione; errore sui presupposti</corsivo>, risultando illogico e contraddittorio il comportamento del Comune, anche alla luce dei certificati di destinazione urbanistica nn. 69 e 70 del 18.7.2017, attestanti l’edificabilità delle aree di proprietà delle ricorrenti ubicate nell’ambito del print Ecovillage (fg. 27, part. 789, zona C, sottozona C10 e fg. 28, part. 228, zona C, sottozona C10, entrambe nel comparto Z3), e degli effetti dell’eventuale rimozione del programma edificatorio (ripristino delle originarie e più impattanti destinazioni delle aree).</h:div><h:div>Le stesse società hanno altresì chiesto il risarcimento dei danni (comprensivi di danno da ritardo e d’immagine).</h:div><h:div><corsivo>3. (Secondi motivi aggiunti) </corsivo>Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 7.1.2019 (dep. il 22.1) il consorzio, nel premettere, con riferimento al ruolo avuto dalla Regione Lazio nella vicenda:</h:div><h:div>- che a seguito della proposizione in data 14.11.2017 dell’istanza di VIA, con contestuale richiesta di rilascio dei titoli edilizi per le opere di urbanizzazione, la Regione aveva manifestato perplessità sull’utilizzo dell’art. 27-<corsivo>bis</corsivo> cod. ambiente per il rilascio dei titoli stessi – note 21.11.2017 e 29.12.2017, recanti richieste “di integrare la documentazione progettuale, riferita all’intero complesso delle opere di cui alla procedura […]”; nota 20.2.2018, di ulteriore invito all’integrazione con i progetti relativi a tutti i titoli abilitativi per l’edificazione dei 50 ettari del print – e aveva disposto un’ulteriore sospensione del procedimento a seguito della “sospensione” del protocollo d’intesa disposta dalla delib. C.c. di Marino n. 2/2018 per richiedere un parere all’Avvocatura regionale;</h:div><h:div>- che, nonostante l’Avvocatura regionale avesse dato rassicurazioni sul prosieguo dell’<corsivo>iter</corsivo> (note del 9.5 e 11.5.2018), l’Ufficio VIA aveva però avanzato ulteriori ragioni ostative (nota 25.5.2018), richiedendo l’elenco completo di tutti gli atti richiesti;</h:div><h:div>- di avere pertanto rinunciato con nota del 3.7.2018 alla (sola) istanza di rilascio dei titoli abilitativi per le opere di urbanizzazione, intendendo insistere in quella relativa alla VIA, poi formalizzata con atto del 4.7.2018;</h:div><h:div>- che con l.r. Lazio n. 7 del 2018, pubblicata nel BURL n. 86 del 23.10.2018, il perimetro del Parco regionale dell’Appia Antica veniva ampliato sino a comprendere le aree del print Ecovillage;</h:div><h:div>- che l’Ente parco, richiesto dalla Regione (il 24.10.2018) di rendere il proprio avviso sulla conformità delle opere oggetto dell’intervento con le misure di salvaguardia di cui all’art. 8 l.r. n. 29/1997, con comunicazione del 5.11.2018 aveva escluso l’edificabilità delle opere perché comprese in zone territoriali omogenee di tipo C e D;</h:div><h:div>tanto premesso, ha impugnato il provvedimento prot. G14241 dell’8.11.2018, con cui la Regione non ha accolto l’istanza di VIA, e il presupposto parere dell’Ente parco del 5.11.2018, deducendo:</h:div><h:div><corsivo>I) violazione e falsa applicazione dell’art. 27-bis d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 2, 2-bis, 10-bis, 14, 14-bis e 14-ter l. n. 241/1990, della delib. G.r. n. 132 del 28.2.2018; eccesso di potere per contraddittorietà e superficialità; difetto di istruttoria</corsivo>, in relazione all’omessa convocazione della conferenza di servizi e alla mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza nonché alla violazione delle previsioni della delib. G.r. n. 132/2018 (disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure VIA);</h:div><h:div><corsivo>II)</corsivo> (medesimi vizi di cui al precedente motivo sotto altro profilo), con riferimento al comportamento dilatorio dell’Ufficio VIA e al contrasto della condotta in concreto mantenuta rispetto agli indirizzi regionali sulle nuove procedure (nota del Segretario generale prot. 539560 del 24.10.2017) e a quanto in precedenza indicato dallo stesso Ufficio (comunicazione 21.11.2017);</h:div><h:div><corsivo>III) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l.r. n. 7/2018</corsivo>, atteso che in ogni caso non opererebbero le misure di salvaguardia <corsivo>ex</corsivo> artt. 7 l.r. n. 7/2018 e 8 l.r. n. 29/1997 perché il piano di assetto del Parco del luglio 2018, ancora valido ed efficace (fino all’adeguamento ai sensi della nuova legge), avrebbe fatto salve le previsioni degli strumenti attuativi “approvati alla data di entrata in vigore” del piano stesso (art. 17, co. 2, nta), con la conseguenza che le misure di salvaguardia avrebbero dovuto riguardare i soli terreni non interessati dalla disciplina del piano di assetto in questione;</h:div><h:div><corsivo>IV) violazione del protocollo d’intesa stipulato tra Regione Lazio e Comune di Marino il 14.6.2011; violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 21-quinquies l. n. 241/1990; violazione dei principi generali in tema di proporzionalità, economicità e buon andamento dell’azione amministrativa; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta</corsivo>, perché, nel caso in cui non fosse possibile interpretare la norma secondo quanto ipotizzato nel precedente motivo, sarebbe o illegittima l’interpretazione resa dall’Ente parco e recepita dall’Ufficio VIA o incostituzionale lo stesso art. 7 l.r. cit., avuto riguardo al contenuto del protocollo d’intesa; la Regione avrebbe cioè dato corso a un’indebita e illegittima modifica unilaterale dell’atto pattizio e di quelli da questo derivati (approvazione del print Ecovillage), operando la legge regionale alla stregua di una revoca <corsivo>ex</corsivo> art. 21-<corsivo>quinquies</corsivo> l. n. 241/90 (con conseguente insorgenza del diritto al relativo indennizzo);</h:div><h:div><corsivo>V) sulla legittimità costituzionale dell’art. 7 l.r. Lazio 22 ottobre 2018, n. 7</corsivo>.</h:div><h:div>Il ricorrente ha inoltre specificato ulteriormente le proprie pretese economiche, avanzando domanda di risarcimento del danno ingiusto ovvero, in subordine, di indennizzo <corsivo>ex</corsivo> art. 2-<corsivo>bis</corsivo> l. n. 241/1990, per i danni patiti dal consorzio e dalle singole consorziate per effetto del mancato avvio e della mancata conclusione del procedimento VIA da parte della Regione, e del mancato rilascio dei titoli edilizi per le opere di urbanizzazione.</h:div><h:div>Ha altresì chiesto l’accertamento della violazione del protocollo di intesa del 14.6.2011 da parte della Regione Lazio e della convenzione urbanistica del 30.7.2013.</h:div><h:div>Anche la società DeA Capital ha proposto analoga azione con ricorso per motivi aggiunti notificato il 7.1.2019 (dep. il 21.1.2019). Nel premettere:</h:div><h:div>- che già l’Ente parco aveva proposto con specifico “piano di assetto” l’ampliamento del proprio perimetro senza però ottenere l’approvazione del Consiglio regionale, con conseguenti decadenza dei vincoli (decorso il quinquennio dall’adozione) e consolidamento delle iniziali previsioni urbanistiche;</h:div><h:div>- che sull’istanza di VIA per il centro commerciale, inoltrata il 26.5.2017, la Regione aveva replicato che l’avvio della fase istruttoria sarebbe potuto avvenire “solo successivamente all’attivazione della procedura di V.I.A. sul progetto dell’intero Programma urbanistico […], al fine di assicurare la contestualità dei procedimenti” (nota del 31.5.2017);</h:div><h:div>- di aver rinnovato l’istanza di VIA, ai sensi dell’art. 27-<corsivo>bis</corsivo> d.lgs. n. 152/06, con nota dell’11.12.2017;</h:div><h:div>- che, nonostante il puntuale soddisfacimento delle varie richieste istruttorie nel frattempo pervenute, la conferenza di servizi non era stata convocata;</h:div><h:div>- che anche il consorzio aveva presentato istanza di VIA e la Regione aveva ritenuto di connettere i due procedimenti;</h:div><h:div>tanto esposto, ha chiesto l’annullamento della determinazione prot. G14240 dell’8.11.2018, con cui la Regione, preso atto del citato parere del 5.11.2018, ha archiviato l’istanza in questione, prospettando i seguenti motivi (coincidenti con quelli formulati dal consorzio):</h:div><h:div><corsivo>I)</corsivo> violazione e falsa applicazione dell’art. 27-<corsivo>bis</corsivo> d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 2, 2-<corsivo>bis</corsivo>, 10-<corsivo>bis</corsivo>, 14, 14-<corsivo>bis</corsivo> e 14-<corsivo>ter</corsivo> l. n. 241/1990, della delib. G.r. n. 132 del 28.2.2018; eccesso di potere per contraddittorietà e superficialità; difetto di istruttoria;</h:div><h:div><corsivo>II)</corsivo> (medesimi vizi di cui al precedente motivo sotto altro profilo);</h:div><h:div><corsivo>III)</corsivo> violazione e falsa applicazione dell’art. 8 l.r. n. 29/1997, della l.r. n. 24/1998 e delle norme del Piano di assetto del parco, del PTP n. 9 “Castelli Romani”, e del PTPR adottato, nonché dell’art. 7 l.r. n. 7/2018 per sua errata interpretazione in relazione alle predette norme; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta; disparità di trattamento; travisamento dei fatti;</h:div><h:div><corsivo>V)</corsivo> sulla legittimità costituzionale dell’art. 7 l.r. Lazio n. 7/2018; violazione degli artt. 3; 41; 42, 3° co., 117, 1° co., lett. <corsivo>s)</corsivo>, Cost., dell’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU; eccesso di potere per arbitrarietà, irragionevolezza, difetto di istruttoria e di proporzionalità; sviamento.</h:div><h:div>Anche DeA Capital ha insistito nella domanda risarcitoria.</h:div><h:div>Le società Fii e Arcadia 2007 hanno parimenti impugnato, con censure sovrapponibili alle precedenti, la determinazione regionale prot. G14241 dell’8.11.2018 con ricorso per motivi aggiunti notificato il 7.1.2019 (dep. il 21.1), ribadendo la pretesa risarcitoria e chiedendo l’accertamento della violazione del protocollo di intesa del 14.6.2011 da parte della Regione Lazio e della convenzione urbanistica del 30.7.2013.</h:div><h:div>Si è costituito in resistenza il Parco regionale dell’Appia Antica.</h:div><h:div><corsivo>4. (Sentenza n. 14900/19 e sentenza C. cost. n. 276/2020) </corsivo>All’esito dell’udienza del 19.7.2019, in vista della quale le parti hanno prodotto documenti e memorie, la Sezione: </h:div><h:div>- con ordinanza n. 13261 del 19.11.2019 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 l.r. n. 7/2018 cit. in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 117 Cost.;</h:div><h:div>- con sentenza n. 14900 del 28.12.2019 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalle società Cristina e La Mole Due, stante l’“impossibilità di pronunciarsi due volte sugli stessi atti (divieto di <corsivo>ne bis in idem</corsivo>) da parte del Collegio e perché le due citate società non [avevano] impugnato gli atti successivi del procedimento con i motivi aggiunti” (esse avevano instaurato i ricorsi nn. 7618/2017 e 6412/2018 “per vedere annullati gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento prima attivato e poi concluso dal Comune di Marino per annullare il Print Mugilla e gli atti attuativi”, ricorsi “riuniti e definiti, con il loro accoglimento, con la sentenza n. 13255/2019”; sugli atti successivi, inoltre, le medesime società “non hanno presentato motivi aggiunti”).</h:div><h:div>Con sentenza n. 276 del 21 dicembre 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Sezione.</h:div><h:div>Le parti hanno riassunto il giudizio.</h:div><h:div><corsivo>5. (Terzi motivi aggiunti) </corsivo>Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 20.4.2021 (dep. il 26.4.2021) la società DeA Capital ha inteso ribadire i profili risarcitori già formalizzati nel primo e nel secondo atto di motivi aggiunti nei confronti del Comune e della Regione ed estendere la richiesta risarcitoria anche al Parco regionale dell’Appia Antica, “configurandola altresì come responsabilità da contatto sociale di tutte le amministrazioni convenute, anche alla luce degli elementi <corsivo>medio tempore</corsivo> intervenuti, ed in particolare: <corsivo>i)</corsivo> la pronuncia della Corte Costituzionale, n. 276/2020 resa sulla questione di costituzionalità […], nonché <corsivo>ii)</corsivo> il sopravvenuto vincolo paesaggistico imposto dal Mibact nel 2020, che (sebbene anch’esso oggetto di contenzioso; R.G. n. 4469/2020) allo stato rende l’area inedificabile”.</h:div><h:div>In proposito, ha lamentato la violazione dei principi generali sul procedimento amministrativo e sul contatto sociale qualificato, la violazione dei principi di correttezza, diligenza e buona fede (artt. 1173, 1175, 1176, 1337, 1218 c.c.) nonché l’eccesso di potere per contraddittorietà, disparità di trattamento, perplessità e sviamento.</h:div><h:div>Anche il consorzio ha proposto ricorso per motivi aggiunti, notificato l’11.5.2021 (dep. il 12.5), per le stesse finalità evidenziate da DeA Capital e con prospettazioni sostanzialmente sovrapponibili.</h:div><h:div>Fii e Arcadia hanno ribadito le pretese risarcitorie nella memoria (che “assume anche la connotazione di motivi aggiunti”) notificata il 10.6.2021 (dep. in pari data).</h:div><h:div>I ricorrenti hanno pertanto chiesto il risarcimento dei danni per un ammontare (almeno) pari alle somme di seguito specificate: Consorzio, euro 2.198.546,42 per danno emergente ed euro 623.014,44 per danno da ritardo; DeA Capital, euro 238.466.406,32, di cui euro 170.811.406,32 per danno emergente ed euro 67.655.000,00 per lucro cessante, euro 9.614.092,42 quale danno da ritardo e una somma determinata equitativamente per il danno d’immagine; Fii e Arcadia, euro 45.813.975,89, di cui euro 22.946.351,31 per Fii e 22.866.724,59 per Arcadia, euro 2.628.796,02 per danno di ritardo, dei quali euro 1.350.924,19 per Fii ed euro 1.277.871,83 per Arcadia, nonché euro 5.000.000,00 per danno d’immagine, di ripartirsi per metà in favore di ciascuna delle istanti. Il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria.</h:div><h:div>All’odierna udienza, in vista della quale le parti hanno prodotto ulteriori documenti e memorie, il giudizio è stato discusso e trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div><corsivo>1.</corsivo> Il consorzio Ecovillage e le consorziate DeA Capital Real Estate (in breve, DeA Capital), Futuro Immobil Italia e Arcadia 2007 (anche Fii e Arcadia) contestano i provvedimenti con cui il Comune di Marino, la Regione Lazio e il Parco regionale dell’Appia Antica avrebbero a loro dire illegittimamente e comunque illecitamente impedito l’attuazione del programma integrato di intervento in località Divino Amore (c.d. print Ecovillage), strumento disciplinato in linea generale dall’art. 16 l. 17 febbraio 1992, n. 179, e, nella Regione Lazio, dalla l.r. 26 giugno 1997, n. 22 (che lo definisce “piano attuativo dello strumento urbanistico generale”, art. 1, co. 2, delineandone contenuti e procedimento di approvazione).</h:div><h:div>Segnatamente, i ricorrenti propongono: </h:div><h:div>- con l’atto introduttivo e col primo ricorso per motivi aggiunti, domanda di annullamento degli atti con cui il Comune di Marino ha sospeso gli effetti del protocollo d’intesa sottoscritto con la Regione Lazio il 14.6.2011 (delib. C.c. n. 2/2018) e l’efficacia dell’approvazione del print Ecovillage (delib. C.c. n. 23/2018);</h:div><h:div>- con il secondo ricorso per motivi aggiunti, domanda di annullamento delle determinazioni con cui la Regione Lazio ha dichiarato “improcedibili” le istanze di valutazione di impatto ambientale presentate dal consorzio e da DeA Capital (determinazioni dirigenziali G14240 e 14241 dell’8.11.2018; tali atti sono contestati unitamente al presupposto parere dell’ente Parco dell’Appia Antica in data 5.11.2018 e al diniego di permesso di costruire opposto dal Comune il 19.12.2018);</h:div><h:div>- con il terzo ricorso per motivi aggiunti, domanda di risarcimento dei danni (già avanzata nei precedenti ricorsi) nei confronti del Comune di Marino, della Regione Lazio e del Parco regionale dell’Appia Antica, anche alla luce dei fatti nuovi intervenuti nelle more del giudizio, vale a dire la sentenza della Corte costituzionale n. 276/2020 e il sopravvenuto vincolo paesaggistico imposto dal Mibact nel 2020 (oltre che le sentenze del Consiglio di Stato nn. 7372 e 7373 del 24 novembre 2020; mem. Fii e Arcadia dep. 10.6.2021).</h:div><h:div><corsivo>2. </corsivo>Le domande caducatorie avanzate con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti sono fondate, avuto riguardo a quanto affermato da questa Sezione con le sentenze nn. 13255 e 13444 del 2019 e dal Consiglio di Stato, sez. VI, con le sentenze 24 novembre 2020, nn. 7372 e 7373, nonché 9 settembre 2021, n. 6240, con cui sono state decise analoghe controversie relative ai print Mugilla e Mazzamagna.</h:div><h:div>Come si è detto, con la deliberazione n. 2 del 2018 il Comune di Marino ha deciso di sospendere in via cautelare l’efficacia del protocollo d’intesa del 14.6.2011, sul rilievo di una pretesa “completa inattuazione delle previsioni relative alle opere infrastrutturali e di servizio previste come condizioni essenziali”, e ha al contempo invitato la Regione e i soggetti proponenti i tre print d’interesse (incluso il print Ecovillage) “a farsi parte diligente nel dare attuazione al punto 4 del Protocollo d’Intesa” (avvisandoli che in caso di perdurante “inattuazione” si sarebbe potuta ipotizzare la risoluzione di diritto dell’accordo). Il Comune ha anche dato avvio, <corsivo>ex</corsivo> art. 7 l. n. 241/1990, al procedimento di sospensione del print Ecovillage (tra gli altri), “verificata la attuale mancanza di ogni iniziativa relativa alla realizzazione e alla garanzia finanziaria delle opere infrastrutturali necessarie alla sostenibilità urbanistica dei progetti di sviluppo” (sempre secondo quanto previsto dal punto 4).</h:div><h:div>Con la successiva deliberazione n. 23 del 2018 l’amministrazione comunale, “verificata e confermata la attuale mancanza di ogni iniziativa pubblica e privata, anche successiva all’avvio del procedimento di sospensione, relativa alla realizzazione e alla garanzia finanziaria delle opere infrastrutturali necessarie alla sostenibilità urbanistica dei progetti di sviluppo, secondo quanto previsto dal punto 4 del Protocollo d’Intesa […]”, e “affermato il principio che prima si fanno le opere pubbliche necessarie alla sostenibilità dell’intervento sotto tutti i punti e solo successivamente si può far luogo alle trasformazioni definitive e irreversibili del territorio”, ha sospeso l’efficacia del print Ecovillage “fino all’avverarsi delle condizioni” previste dalla delib. n. 2/2018 e cioè fino alla “progettazione, approvazione e garanzia finanziaria delle opere ivi previste, con esecuzione delle medesime contestuale all’attuazione dei PRINT […]”, dando altresì mandato al Sindaco e agli uffici “di verificare la sussistenza delle condizioni per l’avvio del procedimento di risoluzione del Protocollo di Intesa e per l’avvio dei conseguenti procedimenti di autotutela – annullamento e/o revoca – ovvero di recesso dai Programmi integrati”.</h:div><h:div>L’illegittimità di entrambi questi atti è stata già accertata con le pronunce innanzi richiamate, avendo la Sezione affermato (v. sent. n. 13255/19 nonché Cons. Stato n. 7372/20 cit.):</h:div><h:div>- che “pur rivestendo il Comune nella materia urbanistica una ‘centralità sostanziale’ (e ciò con particolare riguardo alla formulazione del PRG, che è l’atto di pianificazione urbanistica per eccellenza, in forma più mitigata nelle formule ‘per accordi’, posto che al Comune sono riservate l’iniziativa e la formulazione delle scelte di merito) e pur essendo altrettanto vero che il potere pianificatorio può essere esercitato anche incidendo negativamente sull’affidamento dei privati al mantenimento delle pregresse previsioni urbanistiche (ad esempio attraverso l’emanazione di atti di revoca), è altrettanto vero, tuttavia, che (nonostante tale ‘centralità sostanziale’ e tale prevalenza sui contrapposti affidamenti dei privati) le eventuali nuove scelte pianificatorie del Comune si devono svolgere ed esprimere esclusivamente nell’ambito delle forme previste dalla legge: la tipicità del potere, del resto, si manifesta anche e soprattutto con la tipicità delle forme di esteriorizzazione del potere e, a monte, dei propedeutici procedimenti amministrativi”;</h:div><h:div>- che “la materia urbanistica, strutturalmente connotata dalla contestuale compresenza di plurimi interessi, pubblici e privati, spesso in conflitto tra loro, si caratterizza, tra l’altro, per due tratti fondamentali: l’ampia discrezionalità riconosciuta all’Autorità titolare del potere di pianificazione (specie con riferimento alle scelte di massima) ed il vincolo procedimentale e, più in generale, formale che avvince l’operato dell’Amministrazione, per evidenti ragioni di certezza […]”;</h:div><h:div>- che nella specie “le parti, per una loro scelta a monte, hanno deciso di utilizzare modelli procedimentali basati sull’accordo tra le rispettive volontà in modo tale da contemperare gli interessi degli enti comunale e regionale ad un organico e programmato sviluppo del territorio e l’esigenza di sua trasformazione in un’ottica edificatoria da parte dei privati. Tale essendo la scelta di fondo dello strumento amministrativo condivisa a monte tra le parti, trovano applicazione agli atti in questione, secondo la declinazione di cui in appresso, le disposizioni della legge n. 241/1990 relative agli accordi tra amministrazioni e all’autotutela amministrativa”;</h:div><h:div>- che con la delib. n. 2/2018 “è stata disposta una ‘sospensione sine die’ […] del Protocollo d’Intesa, ma tale potere di sospensione è quantomeno ambiguo e comunque atipico, poiché non sussiste un potere di una delle due parti pubbliche di sospendere quello che si configura come un accordo tra Amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990. Ai fini di una qualche sospensione, sia pure atipica, dei suoi effetti sarebbe peraltro stato necessario pervenire ad un accordo tra le parti giacché, trattandosi di un patto volto alla cura di interessi pubblici il cui perseguimento è posto in capo ad entrambe, deve ritenersi che la valutazione del venire meno dell’adeguatezza dello strumento sottoscritto per perseguire quegli interessi pubblici debba trovare un momento di confronto e di espressione di volontà comune di entrambe le parti sottoscrittrici”;</h:div><h:div>- che va parimenti escluso che, come sostenuto dall’amministrazione in quel giudizio, “sia stato legittimamente esercitato un potere di autotutela privata da parte del Comune di Marino, giacché il Protocollo d’Intesa è un atto che sancisce una cooperazione al massimo livello rappresentativo degli Organi degli Enti coinvolti e il Print è un atto di pianificazione urbanistica, rispetto ai quali non pare predicabile il recesso unilaterale né atti di atipica ‘sospensione unilaterale’”;</h:div><h:div>- che, ancora, va “smentita la valenza di atto di pianificazione urbanistica del Protocollo d’Intesa sia in astratto (non rientrando questo tipo di accordo tra gli atti a cui la Legge Urbanistica n. 1150/1942 e le successive disposizioni che hanno regolato la materia riconnettono in astratto tale funzione) sia in concreto atteso che dalla sua lettura si evince che esso si colloca a monte rispetto agli strumenti di pianificazione urbanistica e attraverso lo stesso la Regione Lazio e il Comune di Marino hanno inteso darsi linee di indirizzo comuni per il futuro assetto del territorio e delle opere di urbanizzazione da realizzare”;</h:div><h:div>- che, pertanto, “un recesso unilaterale dall’Accordo o anche una sua impropria sospensione sono illegittimi anche perché contrastanti con gli artt. 11 e 15 della legge 241/1990 poiché assunti in assenza di accordo con l’altro soggetto contraente, ossia la Regione Lazio, a cui peraltro il Comune non addebita alcun inadempimento, rendendo in tal modo anche immotivato il ‘recesso’ atipico”;</h:div><h:div>- che anche la sospensione del print è illegittima, trattandosi di atto “approvato con delibera della Giunta Regionale del Lazio […] e a valle del quale sono state sottoscritte le Convenzioni urbanistiche” e dovendosi rammentare che il programma “ha avuto anche la valenza di variante al P.R.G. e che la sua modifica, sospensione, etc… soggiace alla stessa procedura già seguita nell’ambito del suo <corsivo>iter</corsivo> di approvazione, per il principio […] del <corsivo>contrarius actus</corsivo>: in altri termini, una rivalutazione dell’assetto del territorio già concordata con un altro Ente espressione di interessi anch’essi propri di quella porzione territoriale (e nel caso della Regione, anche più ampi) avrebbe necessitato una rivalutazione congiunta e procedimentalizzata secondo le norme dettate per l’approvazione del Print (adozione da parte del Consiglio Regionale, approvazione da parte della Giunta Regionale), il che non è avvenuto, con conseguente illegittimità della deliberazione impugnata”.</h:div><h:div>Come si è anticipato, queste conclusioni non sono state smentite nel giudizio d’appello (sent. n. 7372/20 cit.).</h:div><h:div>In particolare il Consiglio di Stato, riconosciuto che il Comune non aveva esercitato poteri di autotutela pubblicistica, ha altresì escluso la possibilità che ponesse in essere atti di autotutela privatistica <corsivo>ex</corsivo> art. 1460 c.c. (tema, quest’ultimo, costituente oggetto del giudizio di secondo grado; cfr. parr. 4.5 ss. sent. cit.), in quanto strutturalmente incompatibili con la natura pubblicistica del protocollo d’intesa (riconducibile alla categoria degli accordi tra pubbliche amministrazioni di cui all’art. 15 l. n. 241/90).</h:div><h:div>Il Giudice d’appello ha parimenti confermato l’illegittimità di una sospensione unilaterale degli effetti giuridici di un print (approvato ai sensi della l.r. 26 giugno 1997, n. 22), trattandosi di un “atto di pianificazione urbanistica assunto all’esito di un procedimento complesso, con la partecipazione di due amministrazioni procedenti”, sicché “una volta intervenuta l’adozione comunale e l’approvazione regionale, qualsivoglia intervento di secondo grado, teso a riesaminare la pregressa determinazione o comunque a incidere sulla sua validità od efficacia, pure mediante la sospensione dei suoi effetti giuridici […] avrebbe dovuto essere assunto nel rispetto del principio del <corsivo>contrarius actus</corsivo>; in forza del quale un intervento di secondo grado sull’assetto di interessi divisato in precedenti determinazioni è subordinato all’osservanza dello stesso procedimento che ha dato luogo all’atto da riesaminare o revisionare ovvero, nella specie, da sospendere” (par. 4.7).</h:div><h:div>Da quanto detto segue che, in accoglimento del ricorso introduttivo (in particolare del primo mezzo) e dei primi motivi aggiunti (in particolare del primo motivo, <corsivo>sub</corsivo> n. I.3, mm.aa. consorzio e DeA Capital e <corsivo>sub</corsivo> n. 4 mm.aa. Fii e Arcadia) – e previo assorbimento delle altre censure (le quali si pongono su un piano logico-giuridico successivo, atteso che con i motivi qui condivisi si nega il “potere comunale di sospendere l’efficacia del protocollo di intesa e del programma di intervento”; cfr. par. 5 sent. n. 7372/20 cit.) – le domande caducatorie concernenti le ridette deliberazioni consiliari nn. 2 e 23 del 2018 sono fondate e vanno pertanto accolte. Questi atti devono di conseguenza essere annullati.</h:div><h:div><corsivo>3. </corsivo>Le domande di annullamento proposte con i secondi atti di motivi aggiunti, aventi a oggetto le determinazioni regionali dell’8.11.2018 di archiviazione delle istanze VIA presentate dal consorzio e da DeA Capital, il presupposto parere dell’Ente parco del 5.11.2018 e, per Fii e Arcadia, il diniego di permesso di costruire adottato dal Comune di Marino il 19.12.2018, sono infondate.</h:div><h:div><corsivo>3.1.</corsivo> Come si è detto nella parte in fatto, con ordinanza n. 13261 del 2019 la Sezione ha sollevato questione di legittimità costituzionale della l.r. n. 7/2018, nella parte relativa all’ampliamento del perimetro del Parco regionale dell’Appia Antica sino a ricomprendervi le aree oggetto del print in esame e all’applicazione delle misure di salvaguardia, previo accertamento della rilevanza della questione stessa in quanto “i provvedimenti dei quali parte ricorrente chiede l’annullamento […] sono di diretta derivazione e applicazione dell’art. 7 […], la cui chiarezza non consente alcuna interpretazione adeguatrice” (par. 10).</h:div><h:div>Anche nella presente sede giova ribadire quanto già rilevato nella menzionata ordinanza circa l’ipotizzata lettura costituzionalmente orientata della nuova disposizione, “rispetto alla quale prevarrebbe l’applicazione del Piano di assetto approvato ed esistente in base all’art. 17 comma 2 delle NTA” (<corsivo>sub</corsivo> nn. IV secondi motivi aggiunti): “[…] la legge regionale ha ampliato il perimetro del Parco in modo immediato e diretto, andando in tal modo a intercettare proprio l’area oggetto del Print ‘Divino Amore’, in fase di meno avanzata realizzazione rispetto agli altri Programmi integrati (Mugilla, Mazzamagna).</h:div><h:div>Pertanto, l’interpretazione prospettata dalle ricorrenti non risulta praticabile in presenza di una chiara disposizione della fonte primaria regionale che ha ampliato, intervenendo <corsivo>in medias res</corsivo>, il perimetro del Parco, rendendolo in tal modo sottoposto alle misure di salvaguardia di cui alla legge regionale n. 29/1997, così come espressamente sancito dal comma 2 dell’art. 7 […].</h:div><h:div>L’art. 8, comma 3, della Legge regionale n. 29/1997 vieta nelle zone C, D ed F qualsiasi attività edilizia.</h:div><h:div>Tale, del resto, è stata l’interpretazione immediatamente fatta propria dall’Amministrazione regionale a mezzo degli atti e provvedimenti impugnati con i secondi atti di motivi aggiunti”.</h:div><h:div>In sintesi, “[…] la nuova perimetrazione del Parco dell’Appia Antica, disposta con la contestata norma della Legge regionale n. 7/2018 (entrata in vigore quando ancora erano in corso i procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica e il rilascio di alcuni permessi di costruire), ha avuto un impatto immediato e ineludibile sui progetti già approvati e sugli impegni già assunti reciprocamente tra le parti costituite, per cui gli stessi atti approvati e impugnati nel giudizio pendente hanno dato mera attuazione a quanto disposto dalla legge regionale” (ord. n. 13261/19 cit.).</h:div><h:div>Con la sentenza n. 276 del 2020 la Corte costituzionale, nel riconoscere la correttezza del “presupposto interpretativo del rimettente” (in quanto l’art. 7, co. 2, l.r. cit. prevede espressamente l’adeguamento del piano del parco regionale dell’Appia Antica, approvato pochi mesi prima, la permanente applicazione dello stesso piano alle sole zone incluse nel parco dalle leggi precedenti e l’applicazione delle misure di salvaguardia di cui all’art. 8 l.r. n. 29 del 1997 “[l]imitatamente al territorio oggetto di ampliamento non ricompreso nella perimetrazione prevista nel piano”), ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 l.r. cit. sollevate in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 117, commi primo e terzo, Cost. (e inammissibile quella relativa all’art. 117, 2° co., lett. <corsivo>a</corsivo>, Cost.). </h:div><h:div>In particolare, sono state escluse violazioni (per quanto oggi rileva):</h:div><h:div><corsivo>i)</corsivo> dell’art. 3 sotto il profilo della parità di trattamento (tra i “sottoscrittori del PRINT Ecovillage rispetto sia ai proprietari dei terreni inclusi nel perimetro del parco con provvedimenti anteriori all’entrata in vigore” della l.r. n. 7 del 2018, sia ai sottoscrittori degli altri print limitrofi e oggetto di protocollo d’intesa del 2011, print Mugilla e print Mazzamagna, esclusi dall’ampliamento; parr. 4.1 e 4.2);</h:div><h:div><corsivo>ii)</corsivo> sempre dell’art. 3 Cost. sotto il profilo del “ragionevole affidamento” ingenerato nelle società ricorrenti dall’avvenuta approvazione del print e dalla sottoscrizione della successiva convenzione urbanistica, e che sarebbe stato leso dall’introduzione di misure di salvaguardia comportanti l’inedificabilità assoluta dei terreni (par. 4.3);  la Corte ha affermato in proposito:</h:div><h:div>- di non poter condividere la tesi, “secondo cui un’area avente pregio ambientale non potrebbe essere tutelata qualora sia interessata da un progetto edificatorio oggetto di uno strumento urbanistico attuativo già approvato”, “perché attribuisce alla pianificazione urbanistica un valore preclusivo del pieno dispiegarsi della tutela ambientale e ciò contraddice la funzione stessa dei vincoli aventi tale ultima finalità”;</h:div><h:div>- che, avendo “reciproca autonomia” le due prospettive di regolazione dell’uso del territorio, “è indubbio che la sottoposizione a vincolo ambientale – quale è quello derivante dall’istituzione o ampliamento di un parco, in quanto diretto a conservare e proteggere il valore ambientale riconosciuto all’area interessata – mira a realizzare interessi di rango costituzionale, quali quelli protetti dall’art. 9, secondo comma, e dall’art. 32 Cost. […], che questa Corte ha qualificato come «valori costituzionali primari» (sentenza n. 126 del 2016)”; obiettivo alla realizzazione del quale non può opporsi “l’eventuale approvazione di un progetto di trasformazione edilizia, che, ove realizzata, metterebbe a repentaglio il pregio ambientale dell’area e si porrebbe quindi in contraddizione con l’avvenuto riconoscimento del suo valore. L’aspettativa edificatoria dei privati non può dunque essere considerata un elemento idoneo a impedire il pieno esplicarsi della tutela del bene riconosciuto di valore ambientale”;</h:div><h:div>- che, in questa prospettiva, la l. quadro n. 394 del 1991 non permette di ipotizzare forme di efficacia “inibitoria” della tutela ambientale “derivante dalla preesistenza di uno strumento urbanistico attuativo”, come attestato: <corsivo>i)</corsivo> dall’art. 6 sull’applicazione, ancor prima dell’istituzione dell’area protetta, di “misure di salvaguardia consistenti, fra l’altro, nel divieto di nuove costruzioni «fuori dei centri edificati»”, e sulle ulteriori misure (anche di divieto) successive all’istituzione dell’area protetta e sino all’entrata in vigore della relativa disciplina <corsivo>ex</corsivo> art. 12 l. n. 394 cit., demandata al relativo piano, “che potrà consentire attività compatibili con le finalità istitutive del parco” (con l’aggiuntivo rilievo che è questa la sede in cui possono “trovare considerazione le aspettative, in ipotesi anche derivanti dalla precedente attitudine edificatoria delle aree, dei privati proprietari dei beni inclusi nel parco, i quali possono darne conto partecipando con le loro osservazioni al procedimento di formazione del piano”); e <corsivo>ii)</corsivo> dall’art. 25, co. 2, a tenore del quale “il piano del parco regionale «ha valore anche […] di piano urbanistico e sostituisce i piani […] urbanistici di qualsiasi livello», statuendo così espressamente che gli strumenti urbanistici «di qualsiasi livello» cedono il passo al piano del parco, con una norma che […] rappresenta «uno standard uniforme di tutela ambientale» (sentenza n. 134 del 2020)” (la Corte ha ricordato, ancora, come un’analoga regola di prevalenza dei valori paesaggistici sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici sia stabilita dagli artt. 143, co. 9, e 145, co. 3, d.lgs. n. 42/2004, “con una previsione che può essere riferita anche ai parchi regionali, in quanto aree di interesse paesaggistico, tutelate per legge, in base all’art. 142, comma 1, lettera <corsivo>f</corsivo>, cod. beni culturali”);</h:div><h:div>- che la prevalenza dei vincoli paesaggistici sulle previsioni dei piani urbanistici è stata sottolineata anche dalla giurisprudenza amministrativa sul vincolo apposto con d.m. 25.1.2010 all’Agro Romano (Cons. Stato, sez. VI, sentt. 11 gennaio 2013, nn. 118 e 119, e 29 gennaio 2013, n. 533), da ciò conseguendo che “a maggior ragione, non può non essere affermato per il potere legislativo regionale di includere in un parco un’area di pregio ambientale”, risultando il sopravvenuto vincolo paesaggistico apposto con atto amministrativo inopponibile solo agli interventi edilizi per i quali ci sia stato il “concreto inizio dell’edificazione” (Cons. Stato, sez. VI, 17 giugno 2010, n. 3851, e 17 luglio 2018, n. 4362, e artt. 142, co. 2, d.lgs. n. 42/2004 e 15, co. 4, d.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui «Il permesso [di costruire] decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio»)”;</h:div><h:div><corsivo>iii)</corsivo> dell’art. 42 Cost. per non esser stato previsto un indennizzo (e dell’art. 41 Cost.; parr. 5 e 6), alla luce del costante orientamento della Corte (a partire dalla sent. n. 56 del 1968), secondo cui i limiti alla proprietà aventi finalità di tutela paesaggistica e, in senso lato, ambientale non ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 42, 3° co., Cost., e dunque non hanno carattere espropriativo: “A differenza dei vincoli di carattere urbanistico che derivano da scelte della pubblica amministrazione idonee a condizionare discrezionalmente le facoltà di godimento del bene, i vincoli di tipo ambientale sono espressivi di caratteristiche intrinseche del bene, di cui l’amministrazione si limita a registrare l’esistenza, e costituiscono attuazione di quanto previsto dall’art. 42, secondo comma, Cost., ossia della determinazione per legge del regime del diritto di proprietà. La legge che limita le facoltà edificatorie dei beni connotati da particolare pregio (culturale, artistico, paesaggistico, ambientale) non comporta infatti un’illegittima compressione del relativo diritto di proprietà, giacché «questo diritto è nato con il corrispondente limite e con quel limite vive» (sentenza n. 56 del 1968), e ciò tanto più assume rilievo quando si tratti della tutela degli interessi protetti dall’art. 9, secondo comma, e dall’art. 32 Cost. (norme richiamate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 394 del 1991) e qualificati come «valori costituzionali primari» da questa Corte (sentenza n. 126 del 2016)”; a questo riguardo, la Corte ha precisato:</h:div><h:div>- di non condividere la tesi del rimettente secondo cui la preesistenza del print e della convenzione urbanistica attribuirebbe al divieto di edificazione natura espropriativa, tenuto conto del dato positivo della legislazione statale (prevalenza del piano del parco sui piani urbanistici; prevalenza dei vincoli paesaggistici sugli strumenti urbanistici; non indennizzabilità dei limiti alla proprietà introdotti dai piani paesaggistici <corsivo>ex</corsivo> art. 145, co. 4, d.lgs. n. 42/2004 e ai sensi della l. n. 394/91) e regionale (art. 5, co. 9-<corsivo>bis</corsivo>, l.r. Lazio n. 29/1997, che esclude l’indennizzo per i vincoli in questione);</h:div><h:div>- che è infondato anche il rilievo circa l’approvazione della norma censurata “senza istruttoria e motivazione”, risultando anzi come essa abbia preso le mosse dal “documento di indirizzo del 10 settembre 2018, redatto dalla conferenza degli enti territoriali interessati” e si colleghi “al procedimento di formazione del piano del parco e al parere del Comitato regionale per il territorio n. 243/1 del 2016”;</h:div><h:div><corsivo>iv)</corsivo> dell’art. 117 Cost. in relazione all’art. 1 Prot. addiz. Cedu, risultando in particolare raggiunto il “giusto equilibrio tra l’interesse generale e gli interessi individuali sacrificati” (par. 7.2); ciò in quanto “[s]e è vero […] che il PRINT Ecovillage è stato approvato nel 2013 dalla Regione Lazio, è anche vero che la ‘stabilità’ dello stesso PRINT poteva considerarsi incerta […]” (su questo profilo si tornerà oltre).</h:div><h:div><corsivo>3.2.</corsivo> Le chiare affermazioni della Corte permettono così di ribadire l’infondatezza della critica con cui i ricorrenti, muovendo dall’“inopinata rideterminazione”, da parte della Regione, dell’assetto divisato col protocollo d’intesa del 2011, denunciano il vizio di istruttoria della norma e la lesione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza (<corsivo>sub</corsivo> IV.1 secondi mm.aa.; cfr. C. cost. n. 276/2020, par. 5), e di disattendere la prospettazione delle stesse parti private (che dichiaratamente si riportano al primo mezzo del ricorso introduttivo), secondo cui la legge regionale concreterebbe un’illegittima modifica unilaterale del protocollo d’intesa (e degli atti conseguenti) e comunque una revoca dell’“accordo-provvedimento” ai sensi dell’art. 21-<corsivo>quinquies</corsivo> l. n. 241/90 (<corsivo>sub</corsivo> IV.2 ss.), atteso che gli effetti della sopravvenuta legge regionale sono quelli che tipicamente l’ordinamento riconosce agli atti legislativi, mentre il ragionamento del consorzio e delle altre società istanti si basa sul presupposto, nella specie non sussistente, della natura amministrativa dell’atto con cui l’ente pubblico addiviene (<corsivo>in thesi</corsivo>) a una rimeditazione delle proprie precedenti posizioni.</h:div><h:div><corsivo>3.3.</corsivo> Anche i restanti motivi sono infondati e vanno respinti.</h:div><h:div>Col primo mezzo i ricorrenti deducono che l’Ufficio VIA avrebbe dovuto convocare la conferenza di servizi per porre semmai in quella sede il tema dell’eventuale rilevanza dell’ampliamento del Parco e avrebbe dovuto comunicare agli interessati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di VIA (stante l’applicabilità dell’art. 10-<corsivo>bis</corsivo> l. n. 241/90 anche a questi procedimenti e alle conferenze di servizi); risulterebbero, altresì, violate le previsioni della delib. G.r. n. 132/2018 (disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure VIA), ai sensi delle quali l’archiviazione sarebbe possibile solo nel caso di istanze “non accompagnate dalla documentazione” necessaria (par. 6.4).</h:div><h:div>Con il secondo motivo le parti private si dolgono del contegno dilatorio asseritamente tenuto dallo stesso Ufficio VIA (che nell’arco di circa un anno dalla presentazione dell’istanza avrebbe opposto continui pretesti per paralizzare il procedimento), tale da causare uno “stallo procedimentale” del print Ecovillage al momento dell’approvazione della l.r. n. 7/2018; segnatamente, l’art. 27-<corsivo>bis</corsivo> d.lgs. n. 152/2006 non avrebbe richiesto la presentazione di un progetto idoneo a consentire l’acquisizione “di tutti i pareri e le autorizzazioni necessari alla realizzazione integrale dell’opera, nessuno escluso”, restando invece nella disponibilità del proponente programmare l’attuazione dell’intervento e dunque richiedere l’acquisizione di titoli edilizi “circoscritti ad uno o più comparti o a singole opere (nel caso di specie quelle di stretta competenza del Consorzio), lasciando invece ad una fase successiva gli approfondimenti progettuali necessari all’acquisizione degli ulteriori assensi e permessi”; proprio per tale ragione il consorzio avrebbe presentato istanza di VIA e di rilascio dei titoli relativi alle sole opere di urbanizzazione, soprassedendo sulla richiesta di quelli relativi ai comparti privati.</h:div><h:div>La condotta della Regione contrasterebbe anche con gli indirizzi sulle nuove procedure di cui alla nota del Segretario generale dell’ente prot. 539560 del 24.10.2017 e con quanto indicato dallo stesso Ufficio VIA (comunicazione 21.11.2017).</h:div><h:div>Di qui, la violazione dell’art. 27-<corsivo>bis</corsivo> cit., a tenore del quale (comma 8) “tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2, commi da 9 a 9-<corsivo>quater</corsivo>, e 2-<corsivo>bis</corsivo>, della legge 7 agosto 1990 n. 241”.</h:div><h:div>Le doglianze non consentono di pervenire all’invocata statuizione caducatoria.</h:div><h:div>Quanto al primo mezzo, nelle determinazioni dell’8.11.2018 la Regione Lazio (Direzione regionale politiche ambientali e ciclo dei rifiuti), nel rappresentare, tra l’altro, di aver chiesto e ottenuto (5.11.2018) all’indomani dell’entrata in vigore della l.r. n. 7/2018 il parere dell’Ente parco sulla “conformità delle opere” oggetto delle istanze di VIA con le “norme di salvaguardia” introdotte dalla nuova legge, ha stabilito di “non dare corso alla valutazione disponendo l’archiviazione”, avuto riguardo al “contesto ambientale di riferimento” e alla “mutata situazione vincolistica dell’area di intervento”, ricompresa in zone territoriali “per le quali la norma non prevede edificabilità”.</h:div><h:div>Si può così notare come la sopravvenienza normativa abbia eliso i margini di (in origine amplissima) discrezionalità dell’amministrazione, arrivando a configurare un esito di tipo vincolato (come già riconosciuto da questa Sezione e dalla Corte costituzionale nell’ambito dell’incidente di costituzionalità).</h:div><h:div>Ne discende sia la possibilità di fare applicazione dell’art. 21-<corsivo>octies</corsivo>, co. 2, l. n. 241/90 (come sostenuto dal Comune; v. mem. 18.6.19), che esclude l’annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento “qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”, sia l’ininfluenza della disciplina dettata dalla delib. G.r. n. 132/2018, che non contempla la fattispecie per cui è questione e che comunque prevede la convocazione della conferenza “[e]ntro 10 giorni dalla data di chiusura delle fasi di consultazione ed osservazioni oppure dalla scadenza dei termini di ricevimento delle integrazioni” con la partecipazione del proponente e di “tutte le Amministrazioni e i soggetti competenti o comunque potenzialmente interessati per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi, richiesti dal proponente, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto” (par. 6.5.9 delib. cit., all. 21 DeA Capital dep. 27.5.2021), a riprova del fatto che la conferenza non dev’essere convocata se non quando sia possibile un esame del merito delle proposte progettuali.</h:div><h:div>Né può esser condiviso il profilo di critica sollevato dalle sole società Fii e Arcadia, poggiante sulla pretesa contraddittorietà dell’archiviazione rispetto alle precedenti determinazioni con cui la Regione aveva indicato al Comune la non necessarietà in generale della valutazione ambientale strategica e in particolare della VIA per le strutture non commerciali (<corsivo>sub</corsivo> n. I.4), trattandosi di prospettazione non suscettibile di incidere sugli effetti delle misure di salvaguardia scattate con l’entrata in vigore della l.r. n. 7/2018.</h:div><h:div>Va disatteso anche il secondo motivo, atteso che la perentorietà dei termini di cui all’art. 27-<corsivo>bis</corsivo> d.lgs. n. 152/2006 (perentorietà sancita dal comma 8 del medesimo articolo) non comporta esaurimento del potere di provvedere (in assenza di un’espressa previsione sulla formazione di silenzio significativo; del resto, i ricorrenti si dolgono a ben vedere dell’“illegittimità della conduzione del procedimento” da parte degli uffici regionali, tema che pertiene più propriamente ai profili risarcitori).</h:div><h:div>È infondata e va respinta pure la censura con cui Fii e Arcadia denunciano l’illegittimità del diniego adottato dal Comune di Marino il 19.12.2018 (all. 4-32 dep. 21.1.19 Fii) sull’istanza di permesso di costruire dell’1.10/2.10.2018, avente a oggetto edifici residenziali nel Comparto Z3 del print, motivato con riferimento (oltre che all’“incompatibilità” delle aree interessate con la sovraordinata pianificazione provinciale di cui al PTPG – Piano territoriale provinciale generale) all’inserimento delle aree nell’ampliamento disposto con la l.r. n. 7/2018 e al provvedimento di archiviazione dell’istanza di VIA (in una col presupposto parere dell’Ente parco; v. <corsivo>sub</corsivo> n. VI secondi motivi aggiunti Fii).</h:div><h:div>Le ricorrenti deducono in proposito che il diniego sarebbe affetto dai medesimi vizi degli atti presupposti e che la pianificazione sovraordinata (PTPG) non sarebbe idonea a incidere sul print, avuto riguardo alla portata dell’atto provinciale (di norma privo di effetti diretti nei riguardi delle proprietà private e delle attività edificatorie private) e alla già riscontrata compatibilità tra detto piano e il programma d’intervento (ciò che sarebbe dimostrato dalla relazione istruttoria allegata alla delib. G.r. n. 13 del 2013 di approvazione del print Ecovillage, pagg. 10 e 12).</h:div><h:div>Sennonché, l’infondatezza delle censure relative ai provvedimenti di archiviazione e al parere dell’Ente parco non permette di accogliere la domanda di annullamento del diniego, in ossequio al pacifico orientamento in materia di atti plurimotivati, secondo cui “è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale; in sostanza, in caso di atto amministrativo, fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le una dalla altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento” (v. da ultimo, <corsivo>ex plur.</corsivo>, Cons. Stato, sez. VI, 20 settembre 2021, n. 6405).</h:div><h:div>Ne segue il rilievo di inammissibilità, per difetto d’interesse, della critica concernente l’incidenza della pianificazione provinciale. </h:div><h:div><corsivo>4. </corsivo>Le domande risarcitorie avanzate dalle ricorrenti sono infondate.</h:div><h:div><corsivo>4.1. </corsivo>Con il terzo atto di motivi aggiunti il consorzio e le società istanti hanno ribadito e sviluppato le richieste risarcitorie formalizzate sin dal ricorso introduttivo e che avrebbero, a loro dire, acquisito maggior consistenza in ragione degli elementi <corsivo>medio tempore</corsivo> intervenuti, quali la sentenza della Corte Costituzionale n. 276/2020 cit. e il vincolo paesaggistico imposto dal Mibact nel 2020, comportante inedificabilità delle aree.</h:div><h:div>In particolare, le parti private deducono, con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili, che le amministrazioni resistenti avrebbero arrecato loro ingenti pregiudizi sia per le attività amministrative illegittime poste in essere sia per avere omesso, in violazione degli obblighi derivanti dalla convenzione e dagli atti presupposti, di portare a conclusione nei termini i procedimenti urbanistici volti al rilascio dei permessi di costruire, procedimenti in alcuni casi formalmente chiusi con così tanto ritardo da impattare nelle sopravvenienze di cui si è detto.</h:div><h:div>Si tratterebbe, poi, di comportamenti risarcibili alla stregua dei consueti parametri di giudizio, se non proprio ai sensi dell’art. 1218 c.c., venendo in rilievo la violazione della convenzione urbanistica (quanto al Comune) e comunque dei doveri comportamentali che devono presiedere all’azione amministrativa (responsabilità da contatto sociale qualificato, cui sarebbe correlato il c.d. “danno da affidamento procedimentale mero”).</h:div><h:div>Quanto al nesso di causalità: se il Comune di Marino negli anni tra il 2016 e il 2018 non avesse frapposto ostacoli all’attuazione della convenzione urbanistica, il print Ecovillage non si sarebbe trovato, al momento dell’entrata in vigore delle misure di salvaguardia di cui alla l.r. n. 7/2018, in una situazione di mancato rilascio dei permessi di costruire; lo stesso a dirsi per la Regione, che avrebbe violato i termini perentori previsti dall’art. 27-<corsivo>bis</corsivo> cit. con richieste irragionevoli e manifestamente dilatorie. In assenza di tali condotte, il print si sarebbe trovato nella medesima condizione del print Mugilla, “stralciato” dall’ampliamento del Parco e dal vincolo ministeriale in ragione dell’avvenuto avvio dell’edificazione.</h:div><h:div>Con riferimento ai danni da attività provvedimentale illegittima, le delibere consiliari nn. 2 e 23 del 2018 avrebbero paralizzato il protocollo d’intesa e la convenzione urbanistica, che peraltro aveva avuto un principio di esecuzione (cessione dei Casali Negroni-Tudini nonché delle aree destinate alla realizzazione dei “servizi pubblici extra standard” e del comparto di edilizia residenziale pubblica); e, ancora con riferimento all’ente locale, rileverebbe l’avvenuto inoltro, nei mesi di novembre e dicembre 2016, dei progetti per le opere pubbliche del print, a fronte del quale il Comune sarebbe rimasto inerte sino all’invio del preavviso di rigetto in data 12.4.2021 e all’archiviazione del 21.5.2021 (pag. 9 III^ mm.aa. Fii e Arcadia).</h:div><h:div>I ricorrenti avrebbero pure provato a ovviare all’inerzia comunale attraverso i procedimenti VIA <corsivo>ex</corsivo> art. 27-<corsivo>bis</corsivo> cit. (finalizzati anche al rilascio dei titoli edilizi) relativi all’intervento nel suo complesso (consorzio) e al centro commerciale (DeA Capital), il cui sviluppo (analiticamente ripercorso negli atti di causa) dimostrerebbe l’esistenza di un ritardo colpevole e comunque l’assenza di correttezza e buona fede nella condotta regionale, desumibile anche dalla circostanza che per un lungo periodo iniziale, dal 2002 al 2013, la Regione aveva compiuto scelte univoche nella formazione dell’affidamento dei privati (quali l’abbandono della proposta, risalente al 2002, del piano di assetto del Parco con il relativo ampliamento, la sottoscrizione nel 2011 del protocollo d’intesa, l’esclusione delle condizioni per lo svolgimento della VAS nel 2012, l’approvazione del print Ecovillage nel 2013), per poi cambiare repentinamente il proprio orientamento dal 2017; il tutto, senza procedere alla tempestiva approvazione del piano di assetto del Parco nel senso di prevederne l’estensione alle aree del print, con la conseguenza che il vincolo Mibac sarebbe venuto a saldarsi con le misure di salvaguardia di fonte legislativa (parr. 5 e 6 III^ mm.aa. consorzio e DeA Capital).</h:div><h:div>Fii e Arcadia hanno svolto ulteriori argomentazioni sul tema delle violazioni dei termini procedimentali da parte del Comune (che solo il 21.5.2021 avrebbe archiviato le proposte progettuali del novembre e dicembre 2011 relative alle opere di urbanizzazione secondaria, nulla opponendo su quelle di urbanizzazione primaria) e della Regione (quanto ai procedimenti VIA; a questo riguardo, esse sostengono, che l’art. 27-<corsivo>bis</corsivo> d.lgs. n. 152/2006 non avrebbe richiesto la presentazione di un progetto idoneo a consentire l’acquisizione “di tutti i pareri e le autorizzazioni necessari alla realizzazione integrale dell’opera, nessuno escluso”, restando invece nella disponibilità del proponente programmare l’attuazione dell’intervento e dunque richiedere l’acquisizione di titoli edilizi circoscritti ad uno o più comparti o a singole opere […], lasciando invece ad una fase successiva gli approfondimenti progettuali necessari all’acquisizione degli ulteriori assensi e permessi; cfr. III^ mm.aa. e secondo mezzo dei II^ mm.aa. Fii e Arcadia).</h:div><h:div>Da ultimo i ricorrenti – prospettata, ancora, la sussistenza dell’elemento soggettivo (Fii e Arcadia si sono soffermati sugli elementi che a loro dire comproverebbero la grave colpa, prossima al dolo, delle amministrazioni resistenti, quali la delib. C.c. n. 18/2016, “confessoria” della consapevolezza della possibile illegittimità di iniziative unilaterali e della soluzione consistente nell’ampliamento del Parco, gli allegati alla delib. C.c. n. 58/2021, sulla volontà espressa da alcuni esponenti politici di “fermare il processo di cementificazione del Divino Amore”, l’eventuale richiesta del Comune al Mibact di vincolare l’area in questione) – hanno indicato e quantificato in modo analitico le voci di danno (danno emergente, lucro cessante, da perdita di <corsivo>chance</corsivo> e all’immagine; parr. 9 terzi mm.aa. consorzio e DeA Capital; par IV terzi mm.aa. Fii e Arcadia).</h:div><h:div><corsivo>4.2. </corsivo>Tanto premesso, va anzitutto rilevato che non si ravvisano profili di responsabilità da attività provvedimentale illegittima.</h:div><h:div><corsivo>4.2.1. </corsivo>Quanto al Comune – l’illegittimità dei cui atti risulta accertata (con integrazione di uno degli elementi costitutivi dell’illecito civile dell’amministrazione) – va detto che il Consiglio di Stato ha già affrontato e risolto analoghe questioni nell’ambito del menzionato giudizio relativo al print Mugilla, conclusosi con sentenza definitiva della sez. VI, 9 settembre 2021, n. 6240 (parr. 19 ss.).</h:div><h:div>La pronuncia ricorda i consueti principi in materia di illecito civile ascrivibile all’amministrazione nell’esercizio dell’attività autoritativa, ribadendo come per la configurazione della responsabilità si richieda:</h:div><h:div>- sul piano oggettivo, “la presenza di un provvedimento illegittimo causa di un danno ingiusto, con la necessità, a tale ultimo riguardo, di distinguere l’evento dannoso (o c.d. ‘danno-evento’) derivante dalla condotta, che coincide con la lesione o compromissione di un interesse qualificato e differenziato, meritevole di tutela nella vita di relazione, e il conseguente pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale scaturitone (c.d. ‘danno-conseguenza’), suscettibile di riparazione in via risarcitoria […]”;</h:div><h:div>- sul piano soggettivo, “l’integrazione del coefficiente di colpevolezza, con la precisazione che la sola riscontrata ingiustificata o illegittima inerzia dell’amministrazione o il ritardato esercizio della funzione amministrativa non integra la colpa dell’Amministrazione […]”.</h:div><h:div>- il riscontro del nesso di causalità tra condotta ed evento lesivo (causalità materiale; ciò che sul piano probatorio richiede di verificare se l’attività illegittima dell’amministrazione “abbia determinato la lesione dell’interesse al bene della vita al quale l’interesse legittimo, secondo il concreto atteggiarsi del suo contenuto, effettivamente si collega, e che risulta meritevole di protezione alla stregua dell’ordinamento”) “in applicazione della teoria condizionalistica, governata dalla regola probatoria del ‘più probabile che non’ e temperata in applicazione dei principi della causalità adeguata” (si tratta cioè di dar corso a un giudizio controfattuale, volto a stabilire “se, eliminando o, nell’illecito omissivo, aggiungendo quella determinata condotta, l’evento si sarebbe ugualmente verificato, e, una volta risolto positivamente tale scrutinio, un secondo stadio richiede di verificare, con un giudizio di prognosi <corsivo>ex ante</corsivo>, l’esistenza di condotte idonee - secondo il criterio del ‘più probabile che non’ - a cagionare quel determinato evento”; l’esito positivo di questo giudizio “accerta definitivamente l’efficienza causale dell’atto illegittimo rispetto all’evento di danno, che va esclusa qualora emergano fatti o circostanze che abbiano reso da sole impossibili il perseguimento del bene della vita determinando autonomamente l’effetto lesivo”);</h:div><h:div>- la “sussistenza di conseguenze dannose, da accertare secondo un (distinto) regime di causalità giuridica che ne prefigura la ristorabilità solo in quanto si atteggino, secondo un canone di normalità e adeguatezza causale, ad esito immediato e diretto della lesione del bene della vita ai sensi degli artt. 1223 e 2056 Cod. civ.”.</h:div><h:div>Ancora, con particolare riferimento all’elemento soggettivo la pronuncia in esame afferma:</h:div><h:div>- che “il solo riscontrato illegittimo esercizio della funzione amministrativa non integra la colpa dell’Amministrazione, dovendo anche accertarsi se l’adozione o la mancata o ritardata adozione del provvedimento amministrativo lesivo sia conseguenza della grave violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede - alle quali deve essere costantemente ispirato l’esercizio dell'attività amministrativa - e si sia verificata in un contesto di fatto ed in un quadro di riferimento normativo tale da palesare la negligenza e l’imperizia degli uffici o degli organi dell’amministrazione ovvero se per converso la predetta violazione sia ascrivibile all’ipotesi dell’errore scusabile, per la ricorrenza di contrasti giurisprudenziali, per l’incertezza del quadro normativo o per la complessità della situazione di fatto”;</h:div><h:div>- che “assume rilievo, altresì, la tipologia di regola di azione violata: se la stessa è chiara, univoca, cogente, si dovrà riconoscere la sussistenza dell’elemento psicologico nella sua violazione; al contrario, se il canone della condotta amministrativa giudicata è ambiguo, equivoco o, comunque, costruito in modo tale da affidare all’Autorità amministrativa un elevato grado di discrezionalità, la colpa potrà essere accertata solo nelle ipotesi in cui il potere sia stato esercitato in palese spregio delle regole di correttezza e di proporzionalità”; segnatamente, a fronte di “regole di condotta inidonee a costituire, di per sé, un canone di azione sicuro e vincolante, la responsabilità dell’Amministrazione può […] essere affermata nei soli casi in cui l’azione amministrativa abbia disatteso, in maniera macroscopica ed evidente, i criteri della buona fede e dell’imparzialità, restando ogni altra violazione assorbita nel perimetro dell’errore scusabile”;</h:div><h:div>- che, sul piano del riparto dell’onere della prova, “in caso di acclarata illegittimità di un atto amministrativo asseritamente foriero di danno, al privato non è richiesto un particolare sforzo probatorio per ciò che attiene al profilo dell’elemento soggettivo della fattispecie” (l’interessato può limitarsi ad allegare l’illegittimità dell’atto, “dovendosi fare rinvio, al fine della prova dell’elemento soggettivo della responsabilità, alle regole della comune esperienza e della presunzione semplice di cui all’art. 2727 c.c.”), mentre spetta all’amministrazione “dimostrare di essere incorsa in un errore scusabile”; </h:div><h:div>- che tuttavia tale “presunzione di colpa” opera solo nel caso di “violazioni commesse in un contesto di circostanze di fatto ed in un quadro di riferimento normativo, giuridico e fattuale tale da palesarne la negligenza e l’imperizia, cioè l’aver agito intenzionalmente o in spregio alle regole di correttezza, imparzialità e buona fede nell’assunzione del provvedimento viziato”, mentre la responsabilità va negata “quando l’indagine conduce al riconoscimento di un errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per la incertezza del quadro normativo di riferimento, per la complessità della situazione di fatto”.</h:div><h:div>Sulla base di queste coordinate esegetiche, il Consiglio di Stato ha escluso, nel caso al suo esame, la configurabilità della colpa dell’apparato amministrativo, essendo venuta in rilievo una “situazione di fatto e di diritto […] caratterizzata dalla particolare complessità delle questioni tecniche e giuridiche esaminate”: proprio con riferimento agli atti di sospensione del protocollo di intesa e del print, si è osservato che le violazioni in cui è incorsa l’amministrazione “non sono riferite a previsioni dal contenuto dispositivo chiaro e di immediata individuazione, facendosi questione, da un lato, di un atto atipico, quale il protocollo di intesa, non oggetto di puntuale regolazione normativa; dall’altro, di un atto, il PRINT, pure tipizzato dalla legislazione regionale, in relazione al quale, tuttavia, si ponevano questioni interpretative nuove, concernenti il possibile esercizio di un potere di autotutela privata fondato sulle disposizioni civilistiche”.</h:div><h:div>Con la conclusione che le questioni esaminate “risultavano complesse e non oggetto di indirizzi consolidati, ragion per cui l’errore in cui è incorsa l’Amministrazione nella ricostruzione del quadro normativo di riferimento e dunque, delle azioni suscettibili di essere in concreto intraprese, deve ritenersi scusabile, con conseguente esclusione di una condotta colposa”.</h:div><h:div>Non vi è ragione per discostarsi da questi esiti, così che non possono ravvisarsi i presupposti per l’accoglimento delle pretese risarcitorie sotto il profilo in considerazione.</h:div><h:div><corsivo>4.2.2. </corsivo>Dev’essere parimenti esclusa la responsabilità della Regione e dell’Ente parco per attività provvedimentale, avuto riguardo all’infondatezza delle domande caducatorie (previo accertamento di non illegittimità) delle rispettive determinazioni.</h:div><h:div><corsivo>4.3. </corsivo>Vanno disattese anche le domande di risarcimento del danno da “affidamento procedimentale mero” e da ritardata conclusione del procedimento, in ossequio all’indirizzo espresso da Cons. Stato, ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7.</h:div><h:div><corsivo>4.3.1. </corsivo>La sentenza appena citata ha chiarito, in primo luogo, come alla pubblica amministrazione “che agisca nell’esercizio delle sue funzioni amministrative e quindi nel perseguimento dell’interesse pubblico definito dalla norma attributiva, che fonda la causa giuridica del potere autoritativo” non sia applicabile la nozione di “contatto sociale” in quanto, a tacer d’altro, “la relazione tra privato e amministrazione è comunque configurata in termini di ‘supremazia’, cioè da un’asimmetria che mal si concilia con le teorie sul ‘contatto sociale’ che si fondano sulla relazione paritaria” (Ad. plen. n. 7/2021 cit., par. 4; v. anche par. 9: “Il paradigma cui è improntato il sistema della responsabilità dell’amministrazione per l’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o per il mancato esercizio di quella doverosa, devoluto alla giurisdizione amministrativa, è quello della responsabilità da fatto illecito. Anche in un’organizzazione dei pubblici poteri improntata al buon andamento, in cui si afferma il modello dell’amministrazione ‘di prestazione’, quest’ultima mantiene rispetto al privato la posizione di supremazia necessaria a perseguire «i fini determinati dalla legge» [art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990], con atti di carattere autoritativo in grado di incidere unilateralmente sulla sfera giuridica del privato”).</h:div><h:div>Ciò che consente di disattendere la linea argomentativa sviluppata (pur con diverse sfumature) dai ricorrenti, allorquando hanno ipotizzato la configurazione di una responsabilità di tipo contrattuale (da “contatto sociale”) a carico delle parti pubbliche (più precisamente della Regione, che non aveva stipulato la convenzione urbanistica del 2013).</h:div><h:div><corsivo>4.3.2. </corsivo>In ogni caso, è da escludere che nella specie fosse maturato in capo alle ricorrenti un affidamento meritevole di tutela.</h:div><h:div>Come si è detto, nella menzionata sentenza n. 276 del 2020 la Corte costituzionale, nel procedere alla “verifica di proporzionalità” necessaria per stabilire l’avvenuto raggiungimento del “giusto equilibrio tra l’interesse generale e gli interessi individuali sacrificati”, ha affermato che la “stabilità” del print Ecovillage, pur approvato nel 2013 dalla Regione Lazio, fosse da “considerarsi incerta e ciò per una pluralità di ragioni”:</h:div><h:div>- “[i]nnanzitutto i terreni in questione erano stati oggetto fin dal 2002 di una proposta di ampliamento del parco dell’Appia Antica, presentata nel procedimento di approvazione del piano del parco e motivata con le caratteristiche di particolare pregio ambientale dell’area. Il procedimento non si è mai definitivamente interrotto, tanto è vero che esso, ripreso nel 2016, si è infine concluso nel 2018 con l’approvazione del Consiglio regionale, che ha successivamente introdotto anche l’ampliamento già proposto, con la legge regionale in esame”;</h:div><h:div>- “[i]n secondo luogo, il piano territoriale paesistico n. 9 ‘Castelli romani’ […] già classificava la zona ‘Divino Amore’ come «agricola con rilevante valore paesistico ambientale» […]; anche per tale ragione il PRINT Ecovillage è stato impugnato davanti al TAR da diversi soggetti, tra cui la Città Metropolitana di Roma”;</h:div><h:div>- “[a]ncora, negli anni immediatamente successivi al 2013 si sono registrate (a livello sia regionale che comunale) iniziative finalizzate all’ampliamento del parco, come risulta dalla delibera del Consiglio comunale di Marino 27 settembre 2016, n. 18, che ha espresso la volontà di fermare l’edificazione dell’area in questione e di chiedere al Presidente della Regione di procedere all’ampliamento del parco regionale dell’Appia Antica”.</h:div><h:div>Tali elementi hanno portato la Corte:</h:div><h:div>- a riconoscere che l’ampliamento del parco avvenuto nel 2018 non poteva considerarsi “un fatto imprevedibile da parte dei proprietari delle aree, i quali, se potevano aspirare a realizzare quanto indicato nelle previsioni urbanistiche nel frattempo definite, nondimeno erano a conoscenza sia del valore ambientale delle aree sia delle molteplici iniziative pubbliche dirette al suo riconoscimento”; consapevolezza “confermata dalla condotta delle società interessate […] che hanno costituito il Consorzio di urbanizzazione nel 2016 (cioè ben tre anni dopo l’approvazione del PRINT) e presentato l’istanza di valutazione di impatto ambientale per le opere di urbanizzazione e l’istanza di permesso di costruire rispettivamente il 14 novembre 2017 e il 1° ottobre 2018 (come risulta dai documenti allegati all’atto di costituzione delle società Futuro Immobil Italia e Arcadia 2007), tanto che il progetto di urbanizzazione non era stato ancora concretamente avviato al momento dell’approvazione della norma censurata”;</h:div><h:div>- e a concludere nel senso che, “pur dovendosi dare atto del fatto che la Regione Lazio è rimasta per molti anni inerte (ritardando l’approvazione del piano del parco) e che la sua condotta non è stata sempre coerente (giacché l’approvazione del PRINT si poneva in contraddizione con quanto emerso circa il valore ambientale delle aree), occorre constatare che la prospettiva di edificazione dell’area è sempre stata incerta e che le stesse società non sono state sollecite nell’attuare il PRINT”; con l’ulteriore rilievo che “le ragioni di vincolo dell’area derivano dai suoi caratteri di riconosciuto pregio ambientale, e che l’ambiente è, ad un tempo, valore di rango costituzionale preminente e condizione, secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, per il godimento di vari diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione […]”.</h:div><h:div>Le ricorrenti non hanno offerto significativi elementi che possano indurre a discostarsi dalle puntuali affermazioni della Corte costituzionale, che ha, in fondo, ritenuto come l’edificabilità dell’area fosse “incerta” anche al momento dell’approvazione della l.r. n. 7/2018.</h:div><h:div>In questo contesto, dunque, viene a rivestire portata dirimente il mancato avvio delle attività edificatorie per il print Ecovillage, situazione che ha permesso di differenziarne la sorte rispetto a quella delle altre consimili iniziative (print Mugilla, in particolare), e le ragioni di tale mancato avvio, come si passa a vedere.</h:div><h:div><corsivo>4.3.3. </corsivo>Con altra linea argomentativa il consorzio e le società istanti ascrivono, infatti, alla condotta (quantomeno) colposa delle amministrazioni resistenti il ritardo nella conclusione dei procedimenti di rispettiva spettanza, con conseguente insorgenza della relativa responsabilità.</h:div><h:div>Anche questa domanda non è condivisibile, non ravvisandosi gli estremi del danno da ritardata conclusione del procedimento <corsivo>ex</corsivo> art. 30, co. 2, c.p.a. (nella parte in cui sancisce che “[p]uò essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. […]”; il co. 4 si riferisce al “danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”) e di cui all’art. 2-<corsivo>bis</corsivo>, co. 1, l. n. 241/90 (a tenore del quale i soggetti pubblici e privati vincolati all’osservanza delle regole del procedimento amministrativo “sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”).</h:div><h:div>Questo tipo di responsabilità – da ricondurre all’illecito aquiliano e all’art. 2043 c.c. (sent. n. 7/2021 cit., parr. 9 ss.) – richiede l’accertamento giudiziale del requisito dell’ingiustizia del danno: per l’ipotesi in esame, occorre dimostrare, in paricolare, “che il superamento del termine di legge abbia impedito al privato di ottenere il provvedimento ampliativo favorevole, per il quale aveva presentato istanza”.</h:div><h:div>Accanto al requisito dell’ingiustizia (del danno) si affianca necessariamente la valutazione della “condotta attiva del privato”, elemento integrante “un profilo di peculiarità della responsabilità dell’amministrazione rispetto al modello di riferimento costituito dalla fattispecie generale dell’illecito civile <corsivo>ex</corsivo> art. 2043 c.c., che “può […] assumere rilievo come fattore di mitigazione o anche di esclusione del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 30, comma 3, secondo periodo, cod. proc. amm., laddove si accerti «che le condotte attive trascurate (…) avrebbero verosimilmente inciso, in senso preclusivo o limitativo, sul perimetro del danno»” (Ad. plen. n. 7/2021, par. 13 ss., che richiama Ad. plen. 23 marzo 2011, n. 3, par. 7.2.2; in altri termini, “la mancata attivazione dei rimedi procedimentali e processuali, al pari delle ragioni che sorreggano il mancato esperimento degli stessi, non è idonea in sé a precludere la pretesa risarcitoria, ma costituisce un elemento di valutazione che può concorrere, con altri, alla definizione della responsabilità”, venendosi a configurare un “onere di cooperazione” del privato riconducibile al canone dell’evitabilità dei danni di cui all’art. 1227, 2° co., cod. civ.).</h:div><h:div>Ciò premesso, si osserva che la condotta delle parti pubbliche non ha influito sulla mancata realizzazione del print Ecovillage, avuto riguardo, in particolare, alle vicende dei procedimenti VIA.</h:div><h:div>Dagli atti di causa risulta infatti che, a fronte dell’istanza di VIA presentata da DeA Capital il 26.5.2017 per la sola volumetria commerciale, la Regione, con nota del 31.5.2017 (all. 3-2 DeA Capital dep. 21.1.2019), muovendo dalle limitate dimensioni dell’intervento (6 ettari) rispetto ai 50,80 ettari dell’intero print, abbia subito opposto la necessità di “considerare gli impatti cumulativi derivanti dalla realizzazione di interventi che possono incidere nel medesimo contesto ambientale e territoriale” (all. IV, punto 7, lett. b, parte II, d.lgs. n. 152/06 e punto 4.1 d.m. 30.3.2015, n. 52), con avvertenza che l’“avvio della fase istruttoria” sarebbe avvenuto “successivamente all’attivazione della procedura di VIA sul progetto dell’intero programma urbanistico” (procedura da avviare “entro 30 giorni dal ricevimento della presente, al fine di assicurare la contestualità dei procedimenti”).</h:div><h:div>DeA Capital non ha impugnato questo atto, ma si è limitata a segnalare la necessità di “imputare” l’adempimento in questione al consorzio Ecovillage e a evidenziare gli “effetti [per sé] negativi […] della subordinazione dell’istruttoria sulla VIA presentata all’iniziativa di un soggetto terzo, qual è il Consorzio Ecovillage, indipendentemente dalla partecipazione in esso della scrivente […]; ciò a maggior ragione se a detta subordinazione vengono correlate conseguenze decadenziali come l’archiviazione del procedimento in caso di mancato o intempestivo adempimento del Consorzio nel termine assegnato” (all. 3 DeA Capital dep. 27.5.2021).</h:div><h:div>Il consorzio ha presentato solo il 14.11.2017 istanza di VIA, limitandola alle “opere di urbanizzazione primaria” (all. D alla stessa istanza; cfr. all. 3 Reg. dep. 6.6.19).</h:div><h:div>Con riferimento a questo secondo procedimento, va precisato che la Regione ha rivolto all’ente consortile alcune richieste di integrazione documentale.</h:div><h:div>Ciò è avvenuto, in particolare, con le note del 25.12.2017 (relativa alla “documentazione progettuale, riferita all’intero complesso delle opere […]”) e del 20.2.2018, con cui – nel prendere in esame il parere <corsivo>pro veritate</corsivo> inoltrato dal consorzio per confermare la tesi della possibile “segmentazione” del procedimento – essa ha rappresentato come il consorzio stesso, “avendo presentato istanza di VIA nella qualità di soggetto proponente”, fosse “titolare nella sua interezza del Programma […] e non delle sole opere di urbanizzazione primaria” (“categoria quest’ultima […] non soggetta ad alcuna procedura di compatibilità ambientale”) e come l’intervento in questione, facendo parte di un print, prevedesse “la realizzazione di una pluralità di opere, come da delibera di approvazione dello stesso, che deve essere valutato necessariamente nella sua interezza, come prescritto dalla normativa di settore, anche in relazione agli impatti cumulativi generati”.</h:div><h:div>Non solo, ma la Regione, richiamate anche le modifiche introdotte con il d.lgs. n. 104/2017, ha precisato di poter rilasciare “un provvedimento autorizzatorio unico […], in quanto sarebbe in contrasto con i disposti normativi l’ipotesi in cui l’autorità competente debba esprimersi con provvedimento unico sulle sole opere di urbanizzazione avendo l’istanza ad oggetto lo ‘Sviluppo di area urbana’, compiendo in tal modo un ingiustificato frazionamento sia dell’intervento che del provvedimento finale”.</h:div><h:div>Sulla base di questi rilievi, l’ente ha infine assegnato al consorzio un ulteriore termine per produrre la documentazione mancante, a pena di improcedibilità dell’istanza (cfr. all.ti 6 e 7 Reg. dep. 6.6.19).</h:div><h:div>Gli interessati non hanno “reagito” a questa determinazione.</h:div><h:div>Con nota del 25.5.2018 la Regione, dando atto sia della presentazione di osservazioni da parte del consorzio (che ha escluso di poter chiedere i titoli edilizi relativi alle “opere private previste nell’ambito del PRINT”, a differenza che per le “opere di urbanizzazione” e per le “altre opere di propria competenza”), sia di aver chiesto all’Avvocatura regionale un parere sugli effetti della delibera del Consiglio comunale di Marino n. 2 del 2018 (richiesta del 20.3 e risposta dell’11.5.2018), ha ribadito l’invito a integrare la documentazione, assegnando ulteriore termine a pena di improcedibilità (all. 8 Reg.).</h:div><h:div>Neanche questo atto risulta contestato.</h:div><h:div>Da ultimo, il consorzio ha presentato il 6.7.2018 nuova istanza di VIA – stavolta priva della richiesta di rilascio dei titoli edilizi per le opere di urbanizzazione primaria (all. 1 Reg. dep. 6.6.19) – e ha continuato a trasmettere ulteriore documentazione (come dedotto dalle amministrazioni resistenti; cfr. in particolare nota 8.10.2018, all. 5 Reg., di integrazione progettuale al comparto residenziale Z3).</h:div><h:div>Si può così notare come il <corsivo>dies a quo</corsivo> per il computo dei termini del procedimento di VIA sia venuto a coincidere con la data di presentazione di questa seconda istanza (6.7.2018), essendo al contempo rimaste incontestate le deduzioni del Comune, secondo cui al momento dell’entrata in vigore della l.r. n. 7/2018 i termini di conclusione del relativo procedimento erano ancora pendenti (cfr. mem. 11.6.2021, pag. 9).</h:div><h:div>Nel complesso quadro procedimentale di cui si è appena dato conto nei tratti essenziali, risulta allora come le parti private si siano bensì dolute in sede procedimentale delle due determinazioni che, a loro stesso dire, avrebbero comportato lungaggini tali da rendere irrealizzabile l’intervento (per effetto della sopravvenuta legge regionale) – e cioè il riconoscimento, da un lato, dell’esistenza di un nesso di “subordinazione” o comunque di “connessione” tra l’esame dell’istanza VIA di DeA Capital e quella del consorzio e, dall’altro, della necessità, per questa seconda istanza, di acquisire gli elementi idonei a consentire una valutazione cumulativa di tutte le trasformazioni interne al print – ma non abbiano tuttavia azionato gli strumenti di tutela approntati dall’ordinamento per reagire alla condotta dell’amministrazione (cfr. Ad. plen. n. 7/2021 cit.).</h:div><h:div>Ciò permette di affermare, conclusivamente, che il governo delle procedure VIA in esame non ha causato (nel senso pregnante richiesto per l’ascrizione di responsabilità risarcitorie) il mancato avvio delle trasformazioni edilizie delle aree interessate, non potendo, per questa ragione (ossia per l’assenza di nesso causale), nemmeno rilevare il tema della perdita di <corsivo>chance</corsivo> (su cui cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2021, n. 6268, sulla natura della <corsivo>chance</corsivo> come “bene a sé stante”; in ogni caso, i ricorrenti non hanno nemmeno indicato quale sarebbe stata la probabilità di accoglimento delle istanze VIA da esse presentate; mem. Comune 22.6.21, pag. 7).</h:div><h:div>In questo contesto, sono altresì condivisibili le allegazioni del Comune relative all’assenza di incidenza causale delle delibere nn. 2 e 23 del 2018 sui ridetti procedimenti VIA – se non per la sospensione (finalizzata a ottenere il parere dell’Avvocatura regionale) nel periodo 20.3/10.5.2018, anteriore, dunque, alla presentazione della nuova istanza del consorzio (6.7.2018) – e, in ultima analisi, sulla “trasformazione fisica” dell’area.</h:div><h:div>Rileva in tal senso l’art. 15 della convenzione urbanistica tra (i danti causa del) consorzio e Comune di Marino (all. 13-10 ric.), in cui si legge:</h:div><h:div>- (3° co.) che “[l]’edificazione dei comparti privati verrà autorizzata col relativo rilascio dei Permessi di Costruire in base ai tempi e quote legati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, fermo restando che i Permessi di Costruire non potranno essere rilasciati fino a quando i lotti interessati dalla richiesta non saranno serviti da regolare strada di accesso, impianto per lo smaltimento delle acque usate e rete di energia elettrica. Quindi i tempi di attuazione delle previsioni del progetto urbanistico del Comprensorio sono definiti come segue:</h:div><h:div>a) l’inizio del rilascio dei Permessi di costruire è subordinato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione così come previsto dalle vigenti normative e leggi urbanistiche sia dai vigenti strumenti urbanistici, secondo le quote appresso indicate:</h:div><h:div>1. rete stradale e parcheggi al rustico e cioè all’ultimazione della massicciata stradale;</h:div><h:div>2. rete di fognatura – realizzazione delle opere previste;</h:div><h:div>3. impianti di energia elettrica – realizzazione delle opere nella misura minima, e cioè la quantità di energia elettrica per gli usi domestici e per forza motrice necessaria al servizio delle aree interessate alle concessioni in oggetto, unitamente all’impianto di Pubblica Illuminazione;</h:div><h:div>4. gas e acqua – al versamento da parte della società Proponente dell’importo per la costruzione di dette reti […];</h:div><h:div>- (4° co.) che “[l]’esecuzione delle opere descritte nei punti 1, 2, 3 e 4 che precedono, consentirà il rilascio dei permessi a costruire entro la misura massima corrispondente ad una cubatura pari al 60% (sessanta per cento) del totale della cubatura relativa all’area del comprensorio convenzionato”.</h:div><h:div>Da questa previsione discende che i ricorrenti non avrebbero potuto ottenere alcun permesso per l’edificazione privata prima dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione interne al comparto, esecuzione non ancora possibile in pendenza di procedimento VIA (il Comune ha insistito sul principio base disciplinante la materia in questione, ossia quello secondo cui vanno prima fatte le opere di urbanizzazione e poi quelle private; cfr. art. 28 l. n. 1150/42 sulla “lottizzazione di aree”).</h:div><h:div>È appena il caso di rilevare l’ininfluenza sulle conclusioni innanzi esposte dei documenti che i ricorrenti hanno chiesto di acquisire (vale a dire i pareri dell’Avvocatura regionale sulla VIA e la nota del 15.5.2017 con cui il Comune avrebbe sollecitato il Mibact ad adottare la dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al d.m. 11.3.2020), con conseguente reiezione dell’istanza istruttoria.</h:div><h:div><corsivo>4.3.4.</corsivo> Va detto, infine, che la responsabilità per la mancata estensione del piano di assetto del Parco regionale dell’Appia Antica è stata prospettata in modo generico dai ricorrenti, i quali non hanno offerto alcun elemento dal quale desumere la protrazione di un’ingiustificata inerzia da parte degli organi competenti (eventualmente adducendo di averli formalmente sollecitati).</h:div><h:div><corsivo>4.4.</corsivo> Così come sono del tutto generiche e sfornite di prova le allegazioni sul preteso danno all’immagine subito dai ricorrenti, con conseguente inammissibilità della relativa domanda.</h:div><h:div><corsivo>5.</corsivo> Vanno, infine, disattese sia le domande di condanna all’indennizzo <corsivo>ex</corsivo> artt. 2-<corsivo>bis</corsivo> e 21-<corsivo>quinquies</corsivo> l. n. 241/90, non risultando configurata (in disparte ogni altra considerazione sull’operatività dell’art. 2-<corsivo>b</corsivo>is, co. 1-<corsivo>bis</corsivo>, l. n. 241/90) né un’“inosservanza del termine di conclusione del procedimento” né una fattispecie di revoca <corsivo>ex</corsivo> art. 21-<corsivo>quinquies</corsivo> l. n. 241/90 (previsione ovviamente non applicabile alla legge regionale; v. sopra, par. 3.2), sia la domanda di accertamento della violazione del protocollo d’intesa del 2011, atteso che da quest’atto non insorgono obbligazioni giuridicamente vincolanti (cfr. Cons. Stato n. 7373/20 cit., parr. 2.2 ss. e in particolare par. 2.5.2: “il protocollo di intesa non reca un contenuto precettivo puntuale, non definendo specifici obblighi gravanti sulle parti contraenti, bensì delineando finalità programmatiche da attuare in sede amministrativa”). Mentre quella di accertamento della violazione della convenzione del 2013 (avanzata da Fii e Arcadia con i II^ motivi aggiunti) va dichiarata inammissibile in quanto solo genericamente enunciata.</h:div><h:div><corsivo>6.</corsivo> Le spese possono essere compensate in ragione della novità delle questioni.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. II-<corsivo>quater</corsivo>, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui ricorsi per motivi aggiunti in epigrafe, così provvede:</h:div><h:div>- accoglie le domande caducatorie proposte con il ricorso introduttivo e i primi ricorsi per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla le deliberazioni del Consiglio comunale di Marino nn. 2 e 23 del 2018;</h:div><h:div>- respinge le domande caducatorie formulate con i secondi motivi aggiunti;</h:div><h:div>- in parte respinge e in parte dichiara inammissibili le domande risarcitorie e indennitarie.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 2 novembre e 7 dicembre 2021, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="02/11/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott. Antonino Onorato</h:div><h:div>Mario Alberto di Nezza</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>