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   <Provvedimento>
      <meta id="20180576620180619173814497" descrizione="" gruppo="20180576620180619173814497" modifica="6/25/2018 10:52:07 AM" stato="4" tipo="24" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2018" n="05766"/>
            <fascicolo anno="2018" n="07095"/>
            <urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.3Q:sentenza.breve:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 3Q\2018\201805766\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza breve</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>giuseppe sapone</firma>
            <data>25/06/2018 10:52:07</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Massimo Santini</firma>
            <data>19/06/2018 18:21:16</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>26/06/2018</dataPubblicazione>
         <classificazione>
161            <nuova>161</nuova>
            <ereditata>161</ereditata>
         </classificazione>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div>
            <h:div>(Sezione Terza Quater)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Giuseppe Sapone,	Presidente</h:div>
            <h:div>Pierina Biancofiore,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Massimo Santini,	Consigliere, Estensore</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento</h:div>
            <h:div>degli esiti della seconda prova scritta e della esclusione dalla prova orale del concorso INPS per 365 posti di analista di processo-consulente professionale, area C, posizione economica C1, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 90 del 24 novembre 2017.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 5766 del 2018, proposto da: </h:div>
            <h:div>Angelo Spirito, rappresentato e difeso dagli avvocati Valerio Impellizzeri, Guglielmo Calcerano, con domicilio eletto presso lo studio del primo di essi in Roma, via Giovanni Vitelleschi n. 26; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Inps-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dalla Avvocatura di Istituto con sede in Roma alla via Cesare Beccaria n. 29; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Viste le memorie difensive;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2018 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div>
            <h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot">
         <h:div>Col ricorso in epigrafe Angelo Spirito, premesso:</h:div>
         <h:div>- di aver superato, col punteggio di 24,46, la prima prova del concorso, per titoli ed esami, a 365 posti di analista di processo-consulente professionale, bandito dall’Inps sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie speciale n. 90 del 24 novembre 2017;</h:div>
         <h:div>- di non aver invece superato la seconda prova concorsuale, consistente in test a risposta multipla, avendo conseguito soltanto 20,65 punti, insufficienti a superare la soglia di idoneità fissata in 21/30, collocandosi comunque, astrattamente, entro i 365 posti messi a concorso;</h:div>
         <h:div>- che alla prova orale, il cui svolgimento è previsto dal 14 maggio al 20 giugno 2018, sono stati ammessi soltanto 241 candidati,</h:div>
         <h:div>impugna la propria non ammissione alla prova orale, censurando l’errata formulazione del quesito n. 39 (nel compito del ricorrente), l’eccesso di potere per arbitrarietà e irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa, la violazione dei principi che devono soprassedere alla valutazione dei test a risposta multipla con codici etici e linee guida sui protocolli di adozione, in quanto la risposta somministrata come corretta («d) assegno sociale») al quesito in parola («ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto i 66 anni e 7 mesi di età, privi di reddito quale prestazione previdenziale è riconosciuta?») sarebbe palesemente errata (circostanza verificabile anche mediante verificazione o ctu), manifestando come il quesito stesso sia inattendibile dal punto di vista scientifico anche perché non sottoposto ad alcuna specifica procedura di analisi e validazione, con la conseguenza che o attribuendogli il punteggio di 0,50 per la risposta fornita considerata corretta (« a) Pensione di vecchiaia») e così 21,20 punti, ovvero diminuendo in eguale misura la soglia del punteggio di idoneità e, quindi, portandolo da 21 a 20,50, il ricorrente andrebbe ammesso alla prova orale quale forma di risarcimento in forma specifica.</h:div>
         <h:div>Si è difeso l’Inps chiedendo la reiezione del ricorso.</h:div>
         <h:div>Nell’odierna camera di consiglio il Collegio ha sentito ai sensi dell’art. 60 c.p.a. le parti, le quali nulla hanno opposto in ordine alla possibilità di definire il processo con una sentenza in forma semplificata.</h:div>
         <h:div>Ritiene infatti il Collegio che il ricorso sia manifestamente fondato, e ciò anche sulla base delle conclusioni cui questa stessa sezione è pervenuta con sentenza n. 5288 del 14 maggio 2018 che qui di seguito, anche per comodità espositiva, integralmente si riporta:</h:div>
         <h:div><corsivo>“In limine non occorre procedere all’integrazione del contraddittorio, tenuto conto che l’ammissione all’orale di soli 241 candidati su 365 posti banditi priva il giudizio di reali posizioni di controinteresse.</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>Nel merito, al quesito n. 39 in questione, sopra riportato, erano assegnate quattro possibili risposte predeterminate («a) Pensione di vecchiaia; b) Pensione di anzianità; c) Assegno di inabilità; d) Assegno sociale») della quale l’ultima era considerata quella esatta.</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>Al ricorrente, che ha invece segnato come esatta la risposta sub a), sono stati dunque sottratti 0,50 punti che, ove invece gli fossero stati attribuiti, gli avrebbero consentito di essere ammesso alla prova orale per aver superato la soglia di idoneità di 21/30 (20,65 + 0,50 = 21,15).</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>Le censure mosse dal ricorrente avverso il quesito n. 39 sono ictu oculi fondate tenuto conto, per come emerge da costanti fonti sia giurisprudenziali (una sola delle quali è la sentenza costituzionale n. 400 del 1999 richiamata in ricorso) sia dottrinali, che l’assegno sociale non è una «prestazione previdenziale», ma una misura di carattere assistenziale.</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>Il puntuale riferimento alla prestazione «previdenziale» contenuto nel quesito indirizza dunque senz’altro a valutare corretta la risposta fornita nel caso oggi in esame dal ricorrente al quale va pertanto riconosciuto il punteggio di 0,50, con conseguente ammissione a sostenere le prove orali”</corsivo>.</h:div>
         <h:div>Alla luce di quanto sopra riportato il ricorso deve dunque essere accolto, con ogni conseguenza in ordine all’annullamento degli atti in epigrafe indicati, per quanto di stretto interesse, e con conseguente ammissione del ricorrente stesso alle prove orali.</h:div>
         <h:div>Le spese, anche tenuto conto della peculiarità e della novità del caso in esame, possono essere compensate.</h:div>
      </motivazione>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione e compensa le spese di lite.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="19/06/2018"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Dottoressa Sautariello</h:div>
            <h:div>Massimo Santini</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
</GA>
