<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20180542620190908120328485" id="20180542620190908120328485" modello="3" modifica="9/16/2019 5:50:38 PM" pdf="3" ricorrente="-OMISSIS-" stato="4" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2018" n="05426"/><fascicolo anno="2019" n="11041"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20180542620190908120328485.xml</file><wordfile>20180542620190908120328485.docm</wordfile><ricorso NRG="201805426">201805426\201805426.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 2\2018\201805426\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>antonino savo amodio</firma><data>16/09/2019 17:50:38</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Marina Perrelli</firma><data>13/09/2019 16:51:56</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>17/09/2019</dataPubblicazione><classificazione>5<nuova>5</nuova><ereditata>5</ereditata></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonino Savo Amodio,	Presidente</h:div><h:div>Marina Perrelli,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Floriana Venera Di Mauro,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- del provvedimento con il quale Consip-OMISSIS-. ha aggiudicato in favore del-OMISSIS-tra le imprese -OMISSIS- -OMISSIS-. e -OMISSIS- (di seguito “-OMISSIS- aggiudicatario” ovvero “-OMISSIS- -OMISSIS-”) l'affidamento del “Multiservizio tecnologico integrato con Fornitura di energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni sanitarie,-OMISSIS-” – Lotto 15;</h:div><h:div>- della nota prot. n.-OMISSIS-del 22/03/2018 con la quale Consip -OMISSIS-. ha comunicato il predetto provvedimento di aggiudicazione; </h:div><h:div>-dei verbali di gara in parte qua e dei provvedimenti assunti dalla Commissione di gara e dalla stazione appaltante, per quanto rivolti all'ammissione del-OMISSIS--OMISSIS- alla gara de qua;</h:div><h:div>- del verbale di gara n. -OMISSIS-, recante la proposta di aggiudicazione al-OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-.- -OMISSIS-, condizionatamente all'esito della procedura di controllo e alla comprova;</h:div><h:div>- della nota prot. n. -OMISSIS-del 9.02.2018 con cui la Stazione Appaltante ha richiesto a -OMISSIS- ai fini della comprova del requisito di cui al punto 17.2. lettera a) del Bando di gara di procedere alla “regolarizzazione” della documentazione inviata;</h:div><h:div>- della nota prot.-OMISSIS-del 28.2.2018 con cui la Stazione Appaltante ha ritenuto che il-OMISSIS--OMISSIS- S.p.a. abbia comprovato il possesso dei requisiti di capacità economico e finanziaria e tecnica di cui al paragrafo 6.1.del disciplinare di gara;</h:div><h:div>- di tutti gli atti e provvedimenti della Stazione Appaltante, nella parte in cui hanno disposto l'ammissione alla gara del-OMISSIS--OMISSIS- senza valutare la sussistenza del requisito di cui all'art. 38 co. 1^ lett. f) del d.lgs. 163/2006 in relazione alla pendenza di procedimenti penali a carico del -OMISSIS--OMISSIS-riguardanti contestazioni di gravi irregolarità nell'esecuzione di commesse presso la -OMISSIS-(oggi -OMISSIS-) e presso la-OMISSIS-;</h:div><h:div>-  della <corsivo>lex specialis</corsivo>, ed in specie dell'art. 6.1 del disciplinare di gara, ove interpretabile nel senso di consentire alla Stazione appaltante di disporre differimenti del termine di cui all'art. 48 co. 2^ d.lgs. 163/2006 o regolarizzazioni di documenti presentati dai concorrenti ai fini delle verifiche di cui all'art. 48 co. 1^ d.lgs. 163/2006; </h:div><h:div>- della nota Consip del 29.3.2018 e di ogni successiva nota Consip con cui è stato consentito solo parzialmente l'accesso agli atti della procedura di gara;</h:div><h:div>- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti;</h:div><h:div>nonché per la dichiarazione di inefficacia </h:div><h:div>del contratto di appalto eventualmente stipulato con il-OMISSIS-illegittimo aggiudicatario;</h:div><h:div>e per la conseguente condanna </h:div><h:div>della Consip -OMISSIS-. a risarcire il danno cagionato alle ricorrenti in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa;</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da-OMISSIS-S.P.A. il 21.5.2018 : </h:div><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>- dei verbali n. 1 del 27 novembre 2014, n. 14 del 30 gennaio 2015, n. 16 dell'11 febbraio 2015 e di tutti gli atti ed i verbali inerenti all'operato della Commissione di gara e della Stazione appaltante nella parte in cui non hanno sancito la non ammissione e/o l'esclusione del-OMISSIS--OMISSIS-dalla procedura controversa;</h:div><h:div>- del disciplinare di gara, come in esposizione;</h:div><h:div>- del parziale diniego implicito di accesso di cui al verbale di accesso agli atti del 19.4.2018</h:div><h:div>nonché per l'accertamento</h:div><h:div>del diritto di accesso, nella forma della visione ed estrazione di copia, a tutti gli atti e documenti di gara richiesti da -OMISSIS- S.p.a. con istanza di accesso, e in ogni caso, con condanna dell'Amministrazione resistente all'esibizione di tutti i documenti richiesti da -OMISSIS- S.p.a..</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5426 del 2018, proposto dalla-OMISSIS--OMISSIS-., in proprio e quale mandataria della costituenda -OMISSIS- con -OMISSIS- -OMISSIS-., e -OMISSIS--OMISSIS-., in proprio e quale mandante della costituenda -OMISSIS- con -OMISSIS--OMISSIS-., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Valentino Vulpetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sabotino 2/A; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Consip-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div><h:div>Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche Comunitarie, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS--OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Riccardo Villata, Maria Alessandra Bazzani, Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cancrini e Partners in Roma, piazza di San Bernardo, 101; </h:div><h:div>-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Berruti, Antonio Paolo Tola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via delle Quattro Fontane 161; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consip-OMISSIS-., di -OMISSIS--OMISSIS-. e di -OMISSIS-.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2019 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Le ricorrenti -OMISSIS--OMISSIS-. e -OMISSIS- -OMISSIS-., in costituendo raggruppamento temporaneo tra di loro, hanno preso parte alla procedura di gara, indetta da Consip-OMISSIS-., con bando pubblicato sulla G.U.R.I. in data 6.8.2014, per l’affidamento dell’appalto relativo al “Multiservizio tecnologico integrato con Fornitura di energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni sanitarie,-OMISSIS- (-OMISSIS-)”, formulando offerta anche per il Lotto accessorio n. 15, aggiudicato all’esito della procedura concorrenziale al-OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-. - -OMISSIS-con il punteggio di 97,026 (dato dalla sommatoria di 47,026 per punteggio tecnico e 50,00 per punteggio economico), essendosi le ricorrenti classificate al secondo posto con il punteggio di 75,168 (dato dalla sommatoria di 47,026 per punteggio tecnico e di 43,416 per punteggio economico).</h:div><h:div>1.2. Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione, unitamente agli atti presupposti:</h:div><h:div>1) per violazione e falsa applicazione dell’art. 48, comma 2, del D.lgs. n. 163/2006 per mancata comprova dei requisiti di capacità economico finanziaria di cui all’art. 17.2 del Bando di gara, nonché dell’art. 6.1 del Disciplinare di gara, per difetto di istruttoria, violazione del principio di par condicio e degli artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. Il-OMISSIS-aggiudicatario non avrebbe, secondo le ricorrenti, comprovato il requisito relativo alla capacità economico -finanziaria con le modalità e nei tempi prescritti dalla legge vigente ratione temporis e dalla lex specialis di gara e, conseguentemente, avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura. Il-OMISSIS-aggiudicatario, con nota del 22.1.2018, ha, infatti, prodotto “copia della dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, del Collegio sindacale con allegate copie dei documenti d’identità dei sottoscrittori già rilasciata in data 24/11/2014 e prodotta nella busta A – Documenti, che attesta la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) dei fatturati specifici dichiarati in sede di partecipazione di cui al punto 17.2 lettera a) tabella 1 e 2 del bando di gara” e, ad avviso delle ricorrenti, la predetta attestazione non sarebbe idonea ad attestare il possesso del fatturato specifico in quanto rilasciata dal Collegio sindacale, organo non incaricato del controllo contabile della società -OMISSIS- -OMISSIS-, invece demandato alla società di revisione-OMISSIS-sin dal 22.4.2014.</h:div><h:div>Secondo la prospettazione della ricorrente, l’attestazione sarebbe, inoltre, inefficace perché resa dalla estinta-OMISSIS--OMISSIS-., organo di controllo non più in carica alla data della richiesta di comprova, nonché inattendibile e non veridica in quanto antecedente (24.11.2014) alla dichiarazione resa da -OMISSIS- in ordine al possesso dei requisiti di capacità tecnico-economica necessari per partecipare alla gara (26.11.2014). Dall’inattendibilità della dichiarazione, secondo parte ricorrente, discenderebbe anche il mendacio del-OMISSIS-aggiudicatario che avrebbe dovuto condurre alla sua esclusione dalla gara, esponendolo alla perdita dei benefici derivanti dall’attestazione, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, e alle sanzioni previste dal successivo art. 76 per le dichiarazioni mendaci nei confronti di un pubblico ufficiale.</h:div><h:div>Infine, anche la -OMISSIS- non avrebbe comprovato il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 6.1 del Disciplinare di gara, sotto diversi profili poiché si sarebbe limitata a produrre due relazioni generiche dei propri revisori contabili (-OMISSIS- -OMISSIS-. per gli esercizi finanziari 2011 e 2012 e -OMISSIS- per l’esercizio finanziario 2013), non rilasciate ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, e comunque non comprovanti il concreto possesso del requisito in questione e le attestazioni dei revisori sul fatturato specifico sarebbero generiche e prive di riferimenti concreti ai fatti da certificare;</h:div><h:div>2) per violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 38, lettera f), del D.lgs. n. 163/2006, per omessa verifica dei requisiti di ordine generale in capo a -OMISSIS-, per eccesso di potere per carenza di istruttoria e per violazione degli artt. 47, 71 e 75 del DPR 445/2000.</h:div><h:div>Secondo la prospettazione della ricorrente la mandataria -OMISSIS- -OMISSIS-. all’atto della partecipazione alla gara e all’atto delle dichiarazioni di conferma dell’offerta, ha sottaciuto l’esistenza di situazioni idonee a configurare l’esistenza di grave negligenza o grave errore professionale in altre commesse con conseguente violazione dell’art. 38, comma 1, lett. f), del D.lgs. n. 163/2006. E, infatti, -OMISSIS--OMISSIS-., originaria mandataria del-OMISSIS-aggiudicatario cui è succeduta la -OMISSIS-, non avrebbe dichiarato né in sede di partecipazione alla gara, né in sede di conferma dell’offerta, né in sede di comprova, di aver ricevuto la contestazione di gravissime irregolarità nell’esecuzione di appalti presso -OMISSIS-e presso la -OMISSIS-, contestazioni a causa delle quali -OMISSIS- dell’attuale -OMISSIS- -OMISSIS-., -OMISSIS-, sarebbe stato raggiunto da una richiesta di rinvio a giudizio;</h:div><h:div>3) per illegittimità del diniego parziale opposto all'esercizio del diritto di accesso agli atti, con conseguente violazione degli artt. 29, 53 e 76 del D. Lgs. 50/2016, nonché degli artt. 22 e ss. della legge n.241/1990 in quanto il costituendo-OMISSIS--OMISSIS---OMISSIS-, in qualità di concorrente alla procedura selettiva controversa, nonché in qualità di ricorrente, avrebbe diritto a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti della gara, a maggior ragione successivamente all’aggiudicazione definitiva. </h:div><h:div>1.3. Sulla scorta delle predette censure parte ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati, nonché la condanna della stazione appaltante al risarcimento in forma specifica del danno subito a mediante aggiudicazione dell’appalto in proprio favore, previa, ove occorra, la declaratoria d’inefficacia del contratto eventualmente stipulato ovvero, in via subordinata, il ristoro per equivalente monetario del danno cagionatole nella misura da quantificarsi in corso di causa.</h:div><h:div>2. Consip -OMISSIS-., costituita in giudizio, ha ribadito la legittimità del proprio operato sia in ordine all’aggiudicazione che in merito all’istanza di accesso.</h:div><h:div>2.1. Con riguardo all’aggiudicazione parte resistente ha evidenziato l’avvenuta comprova del requisito di capacità economico finanziaria in quanto la circostanza che all’interno di -OMISSIS- vi sia un Collegio sindacale e un revisore contabile attribuirebbe alla società la possibilità di presentare la relazione di uno dei due soggetti che nella struttura organizzativa svolgono una funzione di controllo e supervisione sui conti e sui bilanci, non ritenendo condivisibile la prospettazione delle ricorrenti secondo la quale la sola presenza di una società di revisione esterna sottrarrebbe ogni potere al Collegio sindacale. Né vi sarebbe violazione dell’art. 48, comma 2, del D.lgs. n. 163/2006 in quanto, ai fini della verifica, rileverebbe la conformità della documentazione presentata al momento della partecipazione alla gara e, conseguentemente, sarebbe legittima sia la richieste di chiarimenti che la successiva decisione di non escludere il concorrente. Analogo discorso deve essere seguito anche con riguardo a -OMISSIS- che entro il termine di 10 giorni previsto dal citato art. 48 ha depositato le relazioni degli organismi di revisione contabile a comprova delle dichiarazioni fornite in sede di gara ed ha poi fornito le integrazioni e le precisazioni richieste dalla Stazione appaltante.</h:div><h:div>2.2. Con riguardo al secondo motivo la Stazione appaltante ha verificato le dichiarazioni fornite dal legale rappresentante di -OMISSIS- mediante interrogazione del casellario giudiziario secondo i sistemi indicati negli atti di gara in data 23.6.2016, 16.2.2017 e 19.1.2018, nonché ha valutato le fattispecie indicate dai partecipanti in sede di presentazione dell’offerta, mentre le ricorrenti si sarebbero limitate a richiamare notizie di stampa generiche e non comprovate.</h:div><h:div>2.3. La stazione appaltante avrebbe, infine, integralmente soddisfatto le istanze di accesso delle ricorrenti, come attestato dal verbale di consegna del 29.3.2018 e dalla comunicazione con la quale ha dato seguito alla richiesta integrativa di accesso agli atti formulata da -OMISSIS-, mediante l’ostensione anche dela documentazione concernente la verifica dei requisiti ex artt. 38 e 40 del D.lgs. n. 163/2006.</h:div><h:div>2.4. La Stazione appaltante ha, pertanto, concluso per la reiezione del ricorso e della domanda risarcitoria.</h:div><h:div>3. La società -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-, costituita in giudizio, ha concluso per la reiezione del gravame atteso che: la dichiarazione del Collegio sindacale sul fatturato specifico sarebbe lo strumento appositamente previsto dal disciplinare per attestare, ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n.163/2006, il possesso del requisito di cui al punto 17.2 del bando di gara; che l’operazione societaria che ha portato all’incorporazione di -OMISSIS-in -OMISSIS- non avrebbe prodotto effetti giuridici estintivi sugli atti e sui rapporti giuridici riferibili alla società incorporata; che la dichiarazione rilasciata dal Collegio sindacale in data 24.11.2014 è sostanzialmente coeva rispetto alla domanda di partecipazione alla gara, essendo ad essa anteriore di soli due giorni; che la richiesta di integrazione sarebbe stata effettuata da Consip in relazione a documentazione e a requisiti già allegati al procedimento e, quindi, nel rispetto dei limiti nei quali può essere esercitato il c.d. soccorso istruttorio; che la violazione dell’art. 38, lett. f, del D.Lgs. n. 163/2006 sarebbe del tutto generica e priva di riscontri e, come tale, inammissibile.</h:div><h:div>4. La società -OMISSIS--OMISSIS-., costituita in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso essendo le censure inammissibili e infondate, nonché ha proposto un ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale poiché, ad avviso della ricorrente incidentale, la Stazione appaltante non avrebbe correttamente valutato alcune ragioni che avrebbero dovuto condurre alla non ammissione del costituendo-OMISSIS--OMISSIS-ovvero alla sua esclusione.</h:div><h:div>4.1. La ricorrente incidentale ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati: 1) per violazione della lex specialis, degli artt. 2, 37 e 41 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 275 del D.P.R. n. 207/2010 in quanto la mandataria -OMISSIS-non possiederebbe il requisito di capacità economica e finanziaria in misura adeguata alla percentuale di partecipazione per presentare domanda per 4 lotti, seppur il predetto requisito sia posseduto dal-OMISSIS-nel suo complesso. In particolare, secondo la prospettazione della ricorrente incidentale, esaminando i fatturati specifici riportati nell’allegato 1 di -OMISSIS-si riscontrerebbe una carenza dell’importo di fatturato maturato in relazione alla “gestione, conduzione e manutenzione degli Impianti di Climatizzazione Invernale comprensivo dei relativi combustibili da riscaldamento/energia termica necessari per lo svolgimento di tale attività” che avrebbe dovuto impedire l’ammissione del-OMISSIS--OMISSIS-al lotto 15, ossia al lotto interessato dall’odierno contenzioso;2) per violazione degli artt. 2 e 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e per eccesso di potere per difetto di istruttoria, per travisamento e per difetto di motivazione poiché dalle dichiarazioni depositate sarebbe possibile individuare i soci di -OMISSIS-e il socio unico di -OMISSIS-, ma non anche gli amministratori e gli altri soggetti rilevanti ai sensi dell’art. 38 di -OMISSIS- S.r.l., quale socio di maggioranza di -OMISSIS-, e di -OMISSIS- S.p.a., quale socio unico di -OMISSIS-; 3) per violazione degli artt. 2, 46, 75 e 163 del D. Lgs. n.163/2006 e per difetto di istruttoria e di motivazione in quanto dalla documentazione allegata dal-OMISSIS-ricorrente non emergerebbe l’integrazione dell’oggetto da parte del soggetto fideiussore della polizza e, quindi, l’effettivo ampliamento dell’ambito di operatività della garanzia medesima anche a copertura delle sanzioni di cui agli artt. 38 e 46 del D.lgs. n. 163/2006; 4) per violazione della lex
				specialis di gara, degli artt. 2 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006, dell’art. 275 del D.P.R. n. 207/2010 e del D.P.R. n. 445/2000 poiché dall’esame della certificazione di iscrizione alla CCIAA, così come della visura camerale di -OMISSIS-, emergerebbe che, contrariamente a quanto dichiarato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in sede di partecipazione, difetterebbe in capo alla mandataria il possesso di tutte le richieste abilitazioni. </h:div><h:div>5. Con l’ordinanza collegiale n. 8283 del 23.7.2018 la Sezione ha rigettato l’istanza <corsivo>ex</corsivo> art. 116 c.p.a. presentata dalle ricorrenti principali ed ha accolto l’istanza <corsivo>ex </corsivo>art. 116 c.p.a. della ricorrente incidentale, ordinando, per l’effetto, a Consip di consentire l’accesso alla documentazione di cui all’istanza del 16.4.2018 nei limiti di cui in motivazione.</h:div><h:div>6. Alla pubblica udienza del 10.7.2019, preso atto delle memorie e delle repliche ex art. 73 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>7. Occorre, in primo luogo, esaminare il ricorso principale, essendo il ricorso incidentale proposto dalla -OMISSIS- -OMISSIS-. espressamente condizionato all’accoglimento del primo.</h:div><h:div>Il ricorso non è fondato e va respinto.</h:div><h:div>8. Con riguardo alle doglianze relative all’istanza di accesso presentata dalle ricorrenti principali deve essere ribadito quanto già affermato dalla Sezione nella rammentata ordinanza collegiale n. 8283 del 23.7.2018 nella quale è stato evidenziato che Consip ha osteso i documenti richiesti, sebbene oscurandone delle parti e che “le ragioni dell’oscuramento sono da rinvenire nel fatto che la gara in questione è strutturata su una pluralità lotti aventi autonomia funzionale, ma procedimentalmente connessi, con la conseguenza che l’amministrazione competente ha la necessità di non diffondere i dati relativi a situazioni che possono determinare la conoscenza di valutazioni relative a lotti differenti rispetto a quelli per i quali vengono svolte le richieste di accesso”. </h:div><h:div>9. E’ infondata e va disattesa la prima censura con la quale parte ricorrente deduce l’illegittimità dell’aggiudicazione al-OMISSIS-controinteressato per violazione dell’art. 48, comma 2, del D.lgs. n.163/2006 per mancata comprova dei requisiti di capacità economico finanziaria di cui all’art. 17.2 del Bando di gara, nonché dell’art. 6.1 del Disciplinare di gara, per eccesso di potere per difetto di istruttoria, per violazione del principio di par condicio e degli artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. Il-OMISSIS-aggiudicatario non avrebbe, secondo le ricorrenti, comprovato il requisito relativo alla capacità economico -finanziaria con le modalità e nei tempi prescritti dalla legge vigente ratione temporis e dalla lex specialis di gara e, conseguentemente, avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura.</h:div><h:div>9.1. In particolare le ricorrenti hanno evidenziato che la società -OMISSIS-, a seguito della richiesta di Consip del 18.1.2018, volta ad acquisire la documentazione idonea a comprovare il possesso del requisito di capacità economico - finanziaria di cui all’art. 17.2 del bando, con nota del 22.1.2018 ha prodotto “copia della dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, del Collegio sindacale con allegate copie dei documenti d’identità dei sottoscrittori già rilasciata in data 24.11.2014 e prodotta nella busta A – Documenti, che attesta la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) dei fatturati specifici dichiarati in sede di partecipazione di cui al punto 17.2. lettera a) tabella 1 e 2 del bando di gara”. Tale documentazione non sarebbe idonea in quanto resa dal Collegio sindacale che non è un organo preposto al controllo contabile della società, come richiesto dall’art. 6.1 del disciplinare, essendo quest’ultimo demandato alla società di revisione-OMISSIS-sin dal 22.4.2014.</h:div><h:div>9.2. Anche la società -OMISSIS- non avrebbe comprovato il possesso del requisito di capacità economico –finanziaria, come prescritto dall’art. 6.1 del Disciplinare di gara, in quanto si sarebbe limitata a produrre due relazioni generiche dei propri revisori contabili (-OMISSIS- -OMISSIS-. per gli esercizi finanziari 2011 e 2012 e -OMISSIS- per l’esercizio finanziario 2013), non rilasciate ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, e comunque non comprovanti il concreto possesso del requisito in questione e le attestazioni dei revisori sul fatturato specifico sarebbero generiche e prive di riferimenti concreti ai fatti da certificare.</h:div><h:div>10. Occorre premettere che l’art. 17.2 del bando di gara prevede, ai fini del requisito di capacità economico – finanziaria, di “aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato specifico per servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto non inferiore a quello indicato, relativamente a ciascun Lotto, nella Tabella 1”, richiamando ai fini della definizione dei servizi analoghi l’art. 41, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006, e, quindi, precisa, con riferimento al fatturato specifico di cui sopra, che “tale fatturato dovrà almeno essere costituito, per ciascun lotto, dagli importi di cui alla seguente Tabella 2”.</h:div><h:div>L’art. 6.1 del disciplinare di gara prevede per la comprova dei requisiti di cui al punto 17.2, lettera a), Tabella 1 e 2, del Bando di gara attraverso quattro modalità, tra loro alternative, nello stesso espressamente elencate, attribuendo un valore privilegiato, alla prima delle modalità: ovverosia, mediante il rilascio, da parte del soggetto o organo preposto al controllo contabile della società, della dichiarazione attestante importo e causale della fatturazione. </h:div><h:div>L’art. 6.1 citato recita testualmente che “La comprova di detti requisiti sarà svolta esclusivamente tramite la -OMISSIS-. In particolare, ai fini della suddetta comprova, si procederà a richiedere ai soggetti sorteggiati, la produzione sulla -OMISSIS-, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta, la seguente documentazione: • per il requisito di cui al punto 17.2, lettera a), Tabella 1 e 2, del Bando di gara: - dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) dei fatturati specifici dichiarati in sede di partecipazione”.</h:div><h:div>10.1. Il Collegio rileva, in primo luogo, che le censure di parte ricorrente non attengono al possesso in sé del requisito della capacità economico - finanziaria da parte delle società controinteressate, quanto piuttosto alla non conformità dei mezzi scelti per comprovare detto requisito sia rispetto alle norme del D.lgs. n. 163/2006 che, in particolare, rispetto alla disciplina specifica contenuta nella <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara (bando e disciplinare).</h:div><h:div>10.2. Tanto premesso occorre evidenziare che, a seguito della nota del 18.1.2018 di Consip, la -OMISSIS- -OMISSIS-., ha depositato in data 22.1.2018, vale a dire nel rispetto del termine di 10 giorni di cui al più volte citato art. 48 del D.lgs. n. 163/2006, la attestazione resa, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal Collegio sindacale della -OMISSIS--OMISSIS-., originaria mandataria incorporata da -OMISSIS- -OMISSIS-., per gli esercizi 2011, 2012 e 2013.</h:div><h:div>10.2.1. L’attestazione risulta resa nel rispetto delle forme prescritte dal D.P.R. n. 445/2000 dal Collegio sindacale che, ai sensi dell’art. 2403 c.c., “vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”. Il Collegio sindacale è, pertanto, titolare di poteri di ispezione e di controllo ed ha anche la possibilità di chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.</h:div><h:div>10.3. Non è allora condivisibile la tesi di parte ricorrente secondo la quale la dichiarazione di comprova resa dal Collegio sindacale sarebbe inidonea a dimostrare il requisito di capacità economico – finanziaria poiché la società di revisione-OMISSIS-è nominata dal 22.4.2014, quale responsabile del controllo legale dei conti della società concorrente e, pertanto, sarebbe l’unica legittimata a rendere una simile attestazione. </h:div><h:div>10.4. Dal tenore letterale dell’art. 6.1 del disciplinare di gara, che testualmente recita: “la dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione)”, si evince, infatti, che la dichiarazione deve provenire da un organo preposto al controllo contabile della società. Ne discende, pertanto, che laddove la società abbia un collegio sindacale, quest’ultimo, attese le funzioni attribuitegli dalla legge e, segnatamente, dal codice civile, ha il potere di controllo contabile che lo legittima a rendere la dichiarazione di comprova sulla capacità economico – finanziaria, anche qualora esista una società di revisione cui è demandato il controllo dei conti della società.</h:div><h:div>10.5. Né appare fondata la censura per la parte in cui deduce l’illegittimità dell’aggiudicazione in quanto la dichiarazione resa sul requisito di capacità economico – finanziaria si riferisce alla società</h:div><h:div>-OMISSIS--OMISSIS-. e non, invece, alla -OMISSIS- -OMISSIS-, dal momento che nel 2014, cioé all’atto della dichiarazione sul requisito, esisteva solo la prima società e non anche la seconda e, conseguentemente, la attestazione non poteva che riferirsi alla stessa.</h:div><h:div>10.6. Né, infine, è dato comprendere per quali ragioni l’acquisizione della documentazione a comprova da parte della -OMISSIS- -OMISSIS-., avvenuta il 24.11.2014, e le successive attestazioni in sede di offerta del 26.11.2014 avrebbero dovuto essere qualificate come mendacio dalla stazione appaltante e avrebbero dovuto condurre all’esclusione del-OMISSIS-divenuto poi aggiudicatario.</h:div><h:div>Anche a voler prescindere dall’esiguo lasso temporale esistente tra le due dichiarazioni e dall’assenza di qualsiasi discrasia tra le stesse, merita di essere evidenziato, come condivisibilmente affermato dalla difesa della -OMISSIS- -OMISSIS-., che la predetta società, prima di produrre le proprie dichiarazioni riferite al fatturato specifico, ha raccolto la conferma della correttezza dei dati di fatturato specifico a valle della verifica svolta dal Collegio Sindacale sui bilanci e sulla documentazione contrattuale e contabile, senza che in ciò possa ravvisarsi, ad avviso del Collegio, alcuna ipotesi di mendacio.</h:div><h:div>10.7. La censura è infondata anche in relazione alla dichiarazione della società -OMISSIS-.</h:div><h:div>Dalla documentazione allegata si evince che la -OMISSIS- ha prodotto, a comprova del requisito di capacità economico – finanziaria, la relazione della -OMISSIS- del 24.11.2014 e la relazione della -OMISSIS- del 20.11.2014, entrambi società di revisione contabile, munite del documento di identità dei rispettivi sottoscrittori, e che, a fronte delle stesse, la Consip, con nota prot. n. 4546 del 9.2.2018, ha invitato “il concorrente a procedere alla regolarizzazione delle predette relazioni”. </h:div><h:div>10.8. Occorre precisare che anche rispetto alla dichiarazione della -OMISSIS- le censure mosse da parte ricorrente sono solo di carattere formale e non sostanziale, in quanto non si contesta l’esistenza del requisito del fatturato specifico, ma si deduce l’illegittimità delle modalità di comprova dello stesso.</h:div><h:div>Tanto premesso, va evidenziato che la sola omessa menzione dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella dichiarazione, nonostante la allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore, non è idonea di per sé sola a inficiare la legittimità della stessa e la sua conformità a quanto stabilito dal D.P.R. n. 445/2000. </h:div><h:div>Deve, inoltre, essere evidenziato che nel caso di specie la Stazione appaltante, una volta acquisita la documentazione a comprova del requisito di capacità economico – finanziaria, nel rispetto del termine prescritto dall’art. 48 del D.lgs. n. 163/2006, ha ritenuto necessario chiedere chiarimenti alla -OMISSIS- ed invitarla alla regolarizzazione, senza che ciò abbia determinato alcuna violazione del principio della par condicio dei concorrenti, trattandosi di sanare delle irregolarità e non di introdurre nella gara documentazione nuova che avrebbe dovuto essere acquisita nel rispetto di un termine fissato a pena di esclusione di cui al più volte citato art. 48, comma 2.</h:div><h:div>Secondo la costante giurisprudenza condivisa dal Collegio, la stazione appaltante può utilizzare l’istituto del soccorso istruttorio per superare una mera incompletezza della documentazione, attestante i requisiti soggettivi del concorrente, per evitare di essere esclusa per mere carenze formali, non potendo invece farsi ricorso a una richiesta di chiarimenti sull'offerta, laddove questa risulti totalmente carente degli elementi essenziali (cfr. Cons. Stato, III, 11.1.2019, n. 276).</h:div><h:div>Infine, quanto alle doglianze afferenti al contenuto delle attestazioni il Collegio rileva che dalla lettura delle due dichiarazioni si evince che le stesse hanno ad oggetto la revisione contabile del fatturato per servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto realizzati nel biennio 2011/2012 (dichiarazione della -OMISSIS-) e nell’anno 2013 (relazione della -OMISSIS-), secondo il prospetto redatto dagli amministratori in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative. </h:div><h:div>11. E’, infine, infondato e va disatteso anche il secondo motivo di censura con il quale parte ricorrente deduce che all’atto della partecipazione alla gara e all’atto delle dichiarazioni di conferma dell’offerta, l’aggiudicatario avrebbe sottaciuto l’esistenza di situazioni idonee a configurare l’esistenza di grave negligenza o grave errore professionale in altre commesse con conseguente violazione dell’art. 38, comma 1, lett. f), del D.lgs. n. 163/2006.</h:div><h:div>11.1. Secondo parte ricorrente la -OMISSIS--OMISSIS-., originaria mandataria, non avrebbe dichiarato di aver ricevuto la contestazione, nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria c.d. “-OMISSIS-”, di gravissime irregolarità nell’esecuzione di appalti presso -OMISSIS-e presso la -OMISSIS-.</h:div><h:div>11.2. Occorre, in primo luogo, evidenziare che parte ricorrente pone a fondamento della censura essenzialmente quanto riportato sugli organi di stampa nel 2014, e, segnatamente, dell’esistenza di un sistema di gestione delle procedure di appalto e di affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali che avrebbe garantito dal 2005 al 2014 l’affidamento dello specifico servizio alla società -OMISSIS-, attraverso la creazione di una società-OMISSIS-, con-OMISSIS-. Per tale ragione, sempre secondo quanto riportato dagli organi di stampa, il -OMISSIS-dell’attuale -OMISSIS- -OMISSIS-., -OMISSIS-, sarebbe stato -OMISSIS-.</h:div><h:div>11.3. La censura va disattesa in quanto come osservato dal Consiglio di Stato in una controversia relativa alla medesima società, la stazione appaltante esclude l’operatore economico dalla gara, ai sensi del più volte citato art. 38, lett. f), del D.lgs. n. 163/2006, ove si “dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità” (cfr. Cons. Stato, III, 16.4.2019, n. 2493)</h:div><h:div>E’, pertanto, evidente che i fatti suscettibili di apprezzamento, alla luce della predetta norma, devono trovare traccia, al fine di generare il corrispondente onere dichiarativo in capo all’impresa interessata, in atti/documenti dotati di un minimo di attendibilità e valenza dimostrativa, onde fornire alla stazione appaltante la base probatoria (i “mezzi adeguati” di cui alla disposizione citata) al fine di formulare le eventuali conseguenti contestazioni di inaffidabilità professionale.</h:div><h:div>Tale livello di significatività probatoria non può, pertanto, ritenersi raggiunto dalle notizie di stampa, cronologicamente collocate nel 2014, poste a fondamento del motivo in esame, in ragione della intrinseca inaffidabilità di tale fonte informativa, per sé considerata, e della mancanza di qualsiasi ulteriore elemento idoneo a comprovarne l’attendibilità. </h:div><h:div>12. Per tutte le suesposte ragioni il ricorso è infondato e va respinto, con conseguente reiezione anche della domanda risarcitoria.</h:div><h:div>13. La reiezione del ricorso esime il Collegio dal dover esaminare il ricorso incidentale proposto da -OMISSIS-, essendo quest’ultimo espressamente condizionato all’accoglimento del ricorso principale, con conseguente improcedibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse.</h:div><h:div>14. Le spese di lite seguono la soccombenza.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso principale e la domanda risarcitoria. Dichiara improcedibile per -OMISSIS-vvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-..</h:div><h:div>Condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore delle resistenti, liquidate in complessivi euro 9.000,00 (novemila/00), in ragione di euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna, oltre IVA, CPA e accessori come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti in causa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/07/2019"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Daniela De Angelis</h:div><h:div>Marina Perrelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>