<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20180528920210112154242322" descrizione="" gruppo="20180528920210112154242322" modifica="3/8/2021 11:00:32 AM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2018" n="05289"/><fascicolo anno="2021" n="02867"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20180528920210112154242322.xml</file><wordfile>20180528920210112154242322.docm</wordfile><ricorso NRG="201805289">201805289\201805289.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\664 Antonino Savo Amodio\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Antonino Savo Amodio</firma><data>03/03/2021 18:04:30</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>roberta ravasio</firma><data>02/03/2021 21:26:43</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>09/03/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonino Savo Amodio,	Presidente</h:div><h:div>Ivo Correale,	Consigliere</h:div><h:div>Roberta Ravasio,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>1) IN PARTE QUA, del Decreto 12 gennaio 2018  (pubblicato il 9 febbraio 2018) – Bando di Concorso pubblico, per esami, a 250 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Funzionario della professionalità di servizio sociale, III Area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità: nella parte in cui all'art. Articolo 3, epigrafato  (Requisiti e condizioni per la partecipazione), richiede al punto a) la cittadinanza italiana per la partecipazione al concorso che i candidati devono essere in possesso tra i requisiti della cittadinanza, escludendo così dalla partecipazione tutti i cittadini stranieri che, come la ricorrente odierna, pur lavorando da anni con lo stesso Ente, Ministero di Giustizia, non sono in possesso di tale requisito;</h:div><h:div>2) Altresì della esclusione che ne è derivata in quanto il sistema informatico non ha accettato la domanda di partecipazione redatta dalla ricorrente e presentata dalla stessa, perché priva della cittadinanza italiana avendo dichiarato “<corsivo>di essere cittadina extra comunitaria titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ai sensi dell'art. 38 d. lgs. 165/2001)</corsivo>”</h:div><h:div>3) Nonché di ogni ulteriore atto e provvedimento prodromico, connesso e/o conseguenziale e/o presupposto, allo stato ancora ignoti; e, previa, se del caso, disapplicazione di atti e provvedimenti in contrasto con le norme di rango superiore interno e/o Europeo, ivi compreso l'art. 1 lett. D) del DPCM n. 174/1994;</h:div><h:div>4) Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori.</h:div><h:div>B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FANI LIANA il 9\9\2018 : </h:div><h:div>per l'annullamento, oltre che degli atti già impugnati nel ricorso primigeno, dell'Atto del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei provvedimenti del Giudice Minorile Ufficio III, comunicato via e mail il 15.05.2018, di non ammissione alla prova d'esame del Concorso pubblico, per esami, a 250 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Funzionario della professionalità di servizio sociale, III Area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5289 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Liana Fani, rappresentata e difesa dagli avvocati Concetta Palma, Manfredo Piazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Manfredo Piazza in Roma, via Faleria n. 17; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2020 la dott.ssa Roberta Ravasio, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 2, del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con Decreto 12 gennaio 2018, pubblicato il 9 febbraio 2018, il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso pubblico, per esami, per 250 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Funzionario della professionalità di servizio sociale, III Area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità: il bando, all' art. 3, richiedeva il possesso della cittadinanza italiana quale requisito di partecipazione; il bando prevedeva inoltre la possibilità per l’Amministrazione di escludere in qualsiasi momento i partecipanti trovati in difetto dei requisiti di partecipazione.</h:div><h:div>2. Le domande di partecipazione dovevano essere inoltrate in via informatica, tramite il sito internet dell’Amministrazione, compilando il modulo appositamente predisposto, il quale presupponeva anche la compilazione della dichiarazione, sostitutiva di certificazione, relativa al possesso della cittadinanza italiana.</h:div><h:div>3. Poiché la signora Fani non attestava il possesso della cittadinanza italiana, essendo cittadina albanese, il sistema informatico non le consentiva di portare a termine al procedura: essa, quindi, inoltrava la domanda via pec, dichiarando comunque di essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo: la signora Fani, infatti, vive in Italia da molti anni, e lavora dal 2012 per il Ministero della Giustizia, con formali e regolari contratti di lavoro, espletando proprio le mansioni corrispondenti alla qualifica per la quale il concorso consentirebbe l’accesso in ruolo</h:div><h:div>4. Pur in assenza di un formale provvedimento di esclusione, la signora Fani impugnava la clausola del bando che prescriveva il possesso della cittadinanza italiana quale requisito di partecipazione, oltre alla esclusione implicita nella mancata accettazione della domanda di partecipazione da parte del sistema informatico.</h:div><h:div>4.1. A sostegno del ricorso la ricorrente deduceva:</h:div><h:div>I) Violazione artt. 10 e 14 della Convenzione OIL n. 143/75, che impegnerebbero gli Stati membri a promuovere la parità di trattamento in materia di occupazione e li facoltizzerebbe a limitare l’accesso a categorie di occupazione e funzioni se necessario nell’interesse dello Stato;</h:div><h:div>II) Violazione del principio di non discriminazione quale principio generale del diritto dell’Unione, espresso nei Trattati e nel diritto derivato in relazione a fattori individuati, tra essi quello della nazionalità;</h:div><h:div>III) Violazione dell’art. 45 TFUE che vieta le discriminazioni tra i lavoratori degli stati membri per l’impiego, ad esclusione degli impieghi nella P.A.;</h:div><h:div>IV) Violazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza restrittiva della CGUE in punto di esclusione in ragione della nazionalità dall’accesso nella P.A., limitata al solo lavoro pubblico che implichi l’esercizio, non occasionale o limitato, di poteri pubblici finalizzati alla tutela dell’interesse nazionale, da individuarsi in concreto;</h:div><h:div>V) Violazione della direttiva 2003/109/CE, recepita dal d.lgs. n. 3/2007 che equipara i cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo CE ai cittadini nazionali;</h:div><h:div>VI) Violazione della direttiva 2009/50/CE che equipara i soggetti titolari di carta blu ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;</h:div><h:div>VII) Violazione della direttiva 2004/38/CE, recepita dal d. lgs. n. 30/2007 che prevede il diritto di esercitare lavoro subordinato e autonomo dei familiari non comunitari di cittadini comunitari e una tutela specifica in favore di familiari non comunitari di cittadini italiani;</h:div><h:div>VIII) Violazione delle norme interne di diritto antidiscriminatorio di cui all’art. 2 d.lvo n. 286/98, agli artt. 43 e 44 d.lvo n. 286/98 e all’art. 38 del d.lvo n. 165/2001, che prevede il diritto ad accedere ai posti di lavoro presso le P.A., che non implicano l’esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell’interesse nazionale, dei cittadini comunitari e dei loro familiari non comunitari titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, dei cittadini di paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE, o titolari dello status di rifugiato, o dello stato di protezione sussidiaria, da ritenersi l’elencazione tassativa del D.P.C.M. n. 174/94, richiamato dall’art. 38 cit., contraria alla giurisprudenza restrittiva della CGUE.</h:div><h:div>IX) Violazione artt. 3, 51 , 54 e 97 Cost.</h:div><h:div>X) Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa;</h:div><h:div>XI) Violazione del principio di uguaglianza e sviamento.</h:div><h:div>5. Il Ministero della Giustizia si costituiva in giudizio, con mera comparsa di stile.</h:div><h:div>6. In occasione della camera di consiglio del 1° agosto 2018 la ricorrente rinunciava alla discussione della domanda cautelare poiché nel frattempo l’Amministrazione, in autotutela, l’aveva ammessa con riserva alle prove preselettive, convocandola per il 10 luglio 2018.</h:div><h:div>7. Con motivi aggiunti depositati il 9 settembre 2018 la ricorrente impugnava la nota del Ministero del 15 maggio 2018, che la escludeva dal concorso in ragione del fatto che la domanda di partecipazione non era stata inoltrata in via telematica.</h:div><h:div>8. Con nota depositata il 27 febbraio 2020 il Ministero della Giustizia sollecitava la fissazione dell’udienza di discussione del merito, rappresentando: che la ricorrente, ammessa con riserva alle prove preselettive, aveva superato anche le successive prove scritte ed orali, collocandosi, nella graduatoria degli idonei, al 437° posto; che l’Amministrazione aveva già proceduto alla assunzione dei primi 250 vincitori del concorso e di altre 72 unità, per scorrimento della graduatoria; che sussiste la possibilità che la ricorrente sia chiamata in servizio in esito ad un ulteriore scorrimento della graduatoria, in relazione alla assunzione di altre unità.</h:div><h:div>9. Il ricorso è stato quindi chiamato ed introitato in decisione all’udienza del 18 novembre 2020, senza deposito di nuove memorie.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>10. Preliminarmente il Collegio dà atto della persistenza dell’interesse alla decisione sul ricorso, non potendosi escludere – ed anzi, essendo verosimile – che la ricorrente sia chiamata in servizio in esito ad uno o più scorrimenti della graduatoria, a maggior ragione in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria, che impedisce l’espletamento di nuove procedure concorsuali.</h:div><h:div>11. Ciò chiarito, il Collegio ritiene che le censure esposte dalla ricorrente possano essere esaminate congiuntamente, previa esposizione del quadro normativo di riferimento.</h:div><h:div>11.1. A tale proposito va immediatamente evidenziato che, essendo la ricorrente cittadina dell’Albania, cioè di uno Stato che non fa parte dell’Unione Europea, non trovano diretta applicazione al caso di specie le norme, europee e nazionali, che disciplinano l’accesso al lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni da parte dei cittadini dell’Unione. La situazione va, peraltro, esaminata alla luce della circostanza che la ricorrente è titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.</h:div><h:div>11.2. Nella materia di che trattasi viene in considerazione, prima di tutto, in quanto cronologicamente più risalente e perché – come si vedrà – richiamato da norme successive, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174,  “ <corsivo>Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche</corsivo>”. </h:div><h:div>11.2.1. All’art. 1, comma 1, esso individua  “<corsivo>I posti delle amministrazioni pubbliche per l'accesso ai quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana ….”, </corsivo>includendovi , per quanto di interesse nel presente giudizio, tutti i  posti dei ruoli civili del Ministero della giustizia (art. 1, comma 1, lett. d), eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell'art. 16 della L. 28 febbraio 1987, n. 5. </h:div><h:div>11.2.2. All’art. 2, inoltre, il D.P.C.M. in questione individua “ <corsivo>Le tipologie di funzioni delle amministrazioni pubbliche per il cui esercizio si richiede il requisito della cittadinanza italiana</corsivo>….”, indicando tra esse le “<corsivo> a) funzioni che comportano l'elaborazione, la decisione, l'esecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi</corsivo>” nonché le “<corsivo>b) funzioni di controllo di legittimità e di merito</corsivo>.”.</h:div><h:div>11.3. Il D.P.R. n. 487/94, del 9 maggio 1994, che detta norme in materia di procedure concorsuali per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni, all’art. 2, comma 1, n. 1, stabilisce in via generale che il possesso della cittadinanza italiana è requisito imprescindibile per l’accesso agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni, precisando però che “<corsivo>Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994</corsivo>…….”.</h:div><h:div>11.4. Il D.L.vo n. 165/2001, contiene ai fini dell’assunzione presso pubbliche amministrazioni, norme che riguardano i cittadini dell’Unione Europea ed i cittadini di Paesi terzi. In dettaglio vengono in considerazione le seguenti previsioni:</h:div><h:div>11.4.1. Articolo 38: “<corsivo>Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea”</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata al livello dell'Unione europea, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca. Secondo le disposizioni del primo periodo e' altresi' stabilita l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'inserimento in graduatoria e dell'assunzione dopo il superamento di concorso pubblico.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria….”.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>11.4.2. Art. 70, comma 13<corsivo> – “Norme finali….</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.”</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>11.4.3. Gli artt. 35 e 36, richiamati dall’art. 70, comma 13, in realtà non contengono norme specifiche sull’accesso da parte di cittadini stranieri, enunciando principi generali relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni. </h:div><h:div>12. Delineato il quadro normativo di riferimento, è agevole osservare che, relativamente all’accesso ai posti di lavoro presso pubbliche amministrazioni, si apprezza ormai una sostanziale equiparazione nel trattamento riservato ai cittadini provenienti dall’Unione Europea e ai cittadini provenienti da Paesi terzi, regolarmente presenti nel territorio dello Stato in forza di titolo di soggiorno di lungo periodo o rilasciato per motivi umanitari.</h:div><h:div>12.1. Si osserva, in particolare, che, in forza della previsione di cui all’art. 38, comma 3 bis, del D. L.vo n. 165/2001, sia i cittadini europei che i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo – come è la ricorrente -  sono equiparati, nel senso che è garantita la possibilità di assunzione presso una pubblica amministrazione, con esclusione dei posti che implichino<corsivo> “esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri” </corsivo>e di quelli che<corsivo> “attengono alla tutela dell'interesse nazionale</corsivo>.”: l’elenco specifico di tali posti avrebbe dovuto essere approvato con d.p.c.m., ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 400/88, che però sino ad ora non risulta essere stato emanato.</h:div><h:div>12.2. Va però evidenziato che il D.P.R. n. 487/94 è stato fatto salvo dall’art. 70, comma 13, del D. L.vo 165/2001 – ad eccezione delle previsioni incompatibili con gli artt. 35 e 36 –, dal che consegue che debbono ancora ritenersi vigenti, ed applicabili ai concorsi per l’assunzione presso pubbliche amministrazioni, sia l’art. 2 del D.P.R. n. 487/94, che il D.P.C.M. n. 174/94, espressamente richiamato dal primo.</h:div><h:div>12.2.1.  Come si è visto, tali norme enunziano, per l’individuazione dei posti di pubblico impiego preclusi ai cittadini stranieri, dei criteri apparentemente diversi da quelli enunciati dall’art. 38, comma 1, del D. L.vo 165/2001: poiché – come già precisato -  sia l’art. 2 del D.P.R. n. 487/94 che il D.P.C.M. n. 174/94 debbono ritenersi ancora vigenti ed applicabili (sul punto si veda anche Cassazione, Sezione Lavoro n. 24170/2006, secondo cui l’art. 70, comma 13, del D. L.vo 165/2001, avrebbe comportato la “<corsivo>legificazione</corsivo>” del D.P.R. n. 487/94)  si deve ritenere che i criteri enunciati dalle varie norme su ricordate debbano integrarsi tra loro e che, pertanto, la preclusione sussista per l’accesso ai posti individuati, in via generale, dall’art. 1, del d.p.c.m. 174/94, se e nella misura in cui tali posti comportino o l’esercizio delle funzioni indicate all’art. 2 del d.p.c.m. 174/94 o, comunque, l’ “<corsivo>esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri</corsivo>” (art. 38, comma 1 D. L.vo 165/2001) ed in ogni caso con esclusione dei posti che “<corsivo>attengono alla tutela dell'interesse nazionale</corsivo>.” (art. 38 comma 1 D. L.vo 165/2001).</h:div><h:div>12.3. Le indicate limitazioni, tuttora esistenti, all’accesso al pubblico impiego da parte di stranieri provenienti da Paesi terzi (non rileva nella presente sede verificare la tenuta del quadro legislativo con riferimento ai cittadini dell’Unione Europea) non sembrano suscettibili di censura di costituzionalità, poiché, come rilevato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24170/2006, “<corsivo>Il requisito del possesso della cittadinanza italiana, richiesto per accedere al lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni dall'art. 2 d.P.R. n. 487 del 1994 - norma "legificata" dall'art. 70 comma 13, d.lgs. n. 165 del 2001 - e dal quale si prescinde, in parte, solo per gli stranieri comunitari, nonché per casi particolari (art. 38 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 22 d.lgs. n. 286 del 1998), si inserisce nel complesso delle disposizioni che regolano la materia particolare dell'impiego pubblico, materia fatta salva dal d.lgs. n. 286 del 1998, che, in attuazione della convenzione Oil n. 175 del 1975, resa esecutiva con legge n. 158 del 1981, sancisce, in generale, parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti per i lavoratori extracomunitari rispetto ai lavoratori italiani. Né l'esclusione dello straniero non comunitario dall'accesso al lavoro pubblico (al di fuori delle eccezioni espressamente previste dalla legge) è sospettabile di illegittimità costituzionale, atteso che si esula dall'area dei diritti fondamentali e che la scelta del legislatore è giustificata dalle stesse norme costituzionali (art. 51, 97 e 98 Cost.), anche con riferimento alla legislazione di sostegno ai lavoratori disabili, la protezione dei quali non supera il limite del requisito della cittadinanza</corsivo>”.</h:div><h:div>12.3.1. Si tratta di una pronuncia resa prima che l’art. 38 del D. L.vo 165/2001 fosse modificato con l’inserimento del comma 3 <corsivo>bis</corsivo> ad opera dell’art. 7, comma 1, lett. b) della L. n. 87/2013, e dunque prima che l’accesso al pubblico impiego fosse aperto, alle stesse condizioni e limiti previsti per i cittadini comunitari, ai cittadini di Paesi terzi, titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di protezione umanitaria: è però evidente che i principi ivi enunciati dalla Corte di legittimità risultano ugualmente applicabili  anche nell’attuale contesto normativo, che vede estremamente ridotto l’ambito di rilevanza del requisito del possesso della cittadinanza italiana, non essendo oggetto di un diritto fondamentale l’accesso al pubblico impiego, e, peraltro, ravvisandosi nelle stesse norme costituzionali (artt. 51, 97 e 98) la giustificazione ai limiti apposti dal legislatore per l’accesso degli stranieri agli uffici pubblici.</h:div><h:div>12.3.2. Una questione di legittimità costituzionale delle norme che limitano l’accesso agli impieghi pubblici agli stranieri extracomunitari sarebbe, comunque, inammissibile in quanto non dirimente rispetto al caso in esame: come infra si vedrà, infatti, la preclusione comunque non sussiste per i posti oggetto degli atti impugnati.</h:div><h:div>13. Traslando i suesposti principi al caso che occupa, si deve rilevare che la ricorrente, cittadina albanese in possesso di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, astrattamente può accedere a concorsi per posti pubblici; tuttavia, venendo in considerazione, nel caso di specie, un posto nel ruolo civile del Ministero della Giustizia – cioè uno dei posti indicati all’art. 1, comma 1, lett. d) del d.p.c.m. 174/94 – è necessario esaminare le funzioni che essa sarebbe chiamata a svolgere, per stabilire se, in concreto, siano riconducibili tra quelle indicate all’art. 2 del d.p.c.m. 174/94 ovvero se si tratti di un posto che implichi l’ “<corsivo>esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri</corsivo>” (art. 38, comma 1 D. L.vo 165/2001) o che attenga “<corsivo>alla tutela dell'interesse nazionale</corsivo>.”.</h:div><h:div>14. La verifica va effettuata a partire dalle indicazioni del bando, ove si legge che si tratta di posti relativi al “<corsivo>profilo professionale di Funzionario della professionalità di servizio sociale, III Area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità</corsivo>”.</h:div><h:div>14.1. Nel Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, prodotto dalla ricorrente, si legge quanto segue, relativamente al posto oggetto di concorso:</h:div><h:div>“<corsivo>TERZA AREA FUNZIONALE. Appartengono a questa Area funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali e con conoscenze teoriche e pratiche di alto livello, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico, il tutto finalizzato al conseguimento degli obiettivi assegnategli.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>FUNZIONARIO DELLA PROFESSIONALITA’ di servizio SOCIALE (fasce retributive da F1 a F7)</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Assorbe la figura professionale appartenente alle ex posizioni economiche C1, C2 e C3 di Assistente sociale</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>SPECIFICHE PROFESSIONALI:</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Elevato grado di conoscenze ed esperienze teorico pratiche dei processi gestionali; coordinamento, direzione e controllo, ove previsto, di unità organiche anche a rilevanza esterna, di gruppi di lavoro e di studio; elevato contenuto tecnico, gestionale, specialistico delle attività di settore, con assunzione diretta di responsabilità di risultati; autonomia e responsabilità nell’ambito di direttive generali.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>CONTENUTI PROFESSIONALI:</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Lavoratori che svolgono attività ad elevato contenuto specialistico nel trattamento e nel reinserimento sociale nell’ambito dell’esecuzione penale esterna, al fine della realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi dell'ufficio definiti dal dirigente.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Lavoratori che svolgono attività di predisposizione di metodiche di intervento che tengano anche presenti rapporti già formulati dagli altri componenti dell’equipe trattamentale.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Lavoratori che sviluppano processi di conoscenza della persona, connessi agli obiettivi dell’ordinamento penitenziario.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Accesso al profilo dall'esterno</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Requisiti per l'accesso dall'esterno</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in scienze del servizio sociale o equipollenti per legge ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati. Conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation più diffuse”.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>14.2. Alla luce delle indicazioni emergenti dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, il Collegio considera che l’area funzionale cui accederebbe la ricorrente, in esito all’assunzione, non prevede solo lo svolgimento di funzioni di direzione, coordinamento e controllo, riconducibili alle funzioni indicate all’art. 2, lett. b) del d.p.c.m. 174/94  o all’ “<corsivo>esercizio diretto o indiretto di poteri pubblici</corsivo>”: infatti, dalla descrizione evincibile dal Contratto Collettivo Nazionale si desume che sono inquadrati in tale area funzionale sia  “<corsivo>lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali e con conoscenze teoriche e pratiche di alto livello, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante</corsivo>”, sia “<corsivo>lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico, il tutto finalizzato al conseguimento degli obiettivi assegnategli</corsivo>”.</h:div><h:div>14.3. Il Contratto Collettivo Nazionale, in particolare, fa riferimento all’attività degli uffici di esecuzione penale esterna, compiutamente descritta all’art. 72 della L. n. 354/75 nei termini che seguono:</h:div><h:div><corsivo>“a) svolgono, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>b) svolgono le indagini socio-familiari e l'attivita' di osservazione del comportamento per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>c) propongono all'autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>d) controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne riferiscono all'autorità giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>e) su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>f) svolgono ogni altra attività prescritta dalla legge e dal regolamento</corsivo>”.</h:div><h:div>14.4. Le funzioni sopra descritte non sono, ad avviso del Collegio, assimilabili a quelle descritte all’art. 2, lett. b) del d.p.c.m. 174/94  o all’ “<corsivo>esercizio diretto o indiretto di poteri pubblici</corsivo>,” risolvendosi essenzialmente in attività di consulenza e report, per quanto di livello specialistico.</h:div><h:div>14.3. La ricorrente sostiene che i posti messi a concorso comportano proprio l’esercizio delle funzioni sopra descritte, il che determina l’inquadramento più basso, cioè F1: a sostegno dell’assunto essa ha prodotto una attestazione rilasciata dal Ministero della Giustizia dalla quale risulta che dal 2012 essa collabora, quale libera professionista, quale “<corsivo>Esperto in Servizio Sociale ex art. 80 della L. n. 354/75, nell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Roma</corsivo>”.</h:div><h:div>14.4. Il Ministero della Giustizia, che si è costituito in giudizio con atto di mero stile, nulla ha dedotto in replica all’affermazione della signora Fani, secondo cui l’inquadramento F1 comporta l’esercizio delle funzioni dianzi descritte, o comunque funzioni che si estrinsecano essenzialmente in attività di consulenza e report: per tale ragione il Collegio non ha ragione di dubitare di tale affermazione, che peraltro risulta verosimile dall’insieme degli elementi sopra esaminati.</h:div><h:div>14.4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene, conclusivamente, che il posto di pubblico impiego oggetto degli atti impugnati, non comportando l’esercizio di funzioni riconducibili a quelle descritte all’art. 2 del D.P.R. n. 487/94, a quelle di cui all’art. 2 del D.P.C.M n. 1747/94 né a quelle di cui all’art, 38, comma 3 bis, del D. L.vo 165/2001, non può ritenersi precluso agli stranieri, extracomunitari, in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, fermo restando che la partecipazione, degli stranieri medesimi, ai concorsi interni per l’accesso ai livelli superiori (F2-F7) non può ritenersi automatica, dovendo essere valutata di volta in volta dall’Amministrazione, in relazione alle specifiche funzioni richieste dall’inquadramento, al fine di stabilire se esse comportino, o meno, l’esercizio di funzioni precluse agli stranieri in base al corredo normativo sopra esaminato.</h:div><h:div>15. Le suesposte argomentazioni danno ragione della fondatezza dell’ottavo dei motivi di ricorso, a mezzo del quale la ricorrente ha censurato la clausola del bando che richiede la cittadinanza italiana per contrarietà alle norme interne sopra esaminate: infatti, per i motivi già esposti e trattandosi di posti non implicanti l’esercizio di funzioni precluse agli stranieri, il bando avrebbe dovuto consentire l’accesso agli stranieri extracomunitari, in possesso – come la ricorrente – di permesso di soggiorno UE di lungo periodo.</h:div><h:div>16. Per l’effetto va annullata la clausola del bando impugnata nonché la conseguente esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale, che si è esplicata nell’impedimento della medesima a perfezionare la domanda per via telematica e, poi, con il provvedimento di formale esclusione della signora Fani, motivato con la non conformità della domanda, inviata mediante raccomandata A/R, alle disposizioni del bando.</h:div><h:div>17. In conseguenza delle statuizioni che precedono vanno accolti sia il ricorso principale che i motivi aggiunti, con assorbimento delle censure non esaminate.</h:div><h:div>18. In esecuzione della presente decisione , tenuto conto del principio secondo cui  “<corsivo>l’ammissione con riserva ad un pubblico concorso di un candidato che ne abbia impugnato l’esclusione mira a produrre il solo effetto di impedire, pendente il giudizio, il protrarsi della lesione da lui lamentata, consentendogli la partecipazione alle prove concorsuali; gli altri effetti conseguono al passaggio in giudicato della pronuncia di merito favorevole, la sola idonea a rimuovere dalla realtà giuridica l’atto d’esclusione e, dunque, a porre l’obbligo alla p.a. di provvedere ad attribuire alla parte vittoriosa tutti i vantaggi che le derivano dal superamento del concorso, resi inattaccabili dallo scioglimento positivo della riserva di ammissione (Cons. St., sez. III, 22 dicembre 2014, n. 6130)</corsivo>”. (C. di S., III, 8 giugno 2016, n. 2448), e del fatto che la ricorrente, ammessa con riserva alla procedura concorsuale, ha superato tutte le prove ed è stata dichiarata idonea, l’Amministrazione provvederà, in esito ai prossimi scorrimenti di graduatoria che si renderanno necessari, a chiamare la signora Fani e ad assumerla in servizio, con l’inquadramento indicato nel bando.</h:div><h:div>19. Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione della novità della questione.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla:</h:div><h:div>- il Decreto del Ministero della Giustizia 12 gennaio 2018 , con cui è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a 250 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Funzionario della professionalità di servizio sociale, III Area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nella parte in cui all'art. Articolo 3, lett. a), indica la cittadinanza italiana quale requisito per la partecipazione al concorso;</h:div><h:div>- il provvedimento di esclusione che ne è derivato, formalizzato con la nota del Ministero del 15 maggio 2018;</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 18 novembre 2020, 2 dicembre 2020,  celebrata in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 2, del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="18/11/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Daniela De Angelis</h:div><h:div>Roberta Ravasio</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>