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   <Provvedimento>
      <meta id="20180282320190320105404677" descrizione="conc. PS tatuaggio collo in rimozione dimostrata foto 2 gg dopo accert.e non rilevata - ammessa con riserva ACC" gruppo="20180282320190320105404677" modifica="3/21/2019 5:57:30 PM" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2018" n="02823"/>
            <fascicolo anno="2019" n="03980"/>
            <urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1Q:sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 1Q\2018\201802823\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>donatella scala</firma>
            <data>21/03/2019 17:57:30</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>mariangela caminiti</firma>
            <data>21/03/2019 16:01:40</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>25/03/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>

189                        <nuova>189</nuova>
            <ereditata>189</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Vero</omissis>
         <redazionale>
            <nota>
               <h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div>
            </nota>
         </redazionale>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div>
            <h:div>(Sezione Prima Quater)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Donatella Scala,	Presidente FF</h:div>
            <h:div>Mariangela Caminiti,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Antonio Andolfi,	Consigliere</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento, previa sospensiva,</h:div>
            <h:div>a) del giudizio di non idoneità su modulo Codice ID 1008467 pronunciato dalla Commissione medica per l’accertamento dei requisiti psico-fisici in data 27 febbraio 2018, notificato a mani in pari data; </h:div>
            <h:div>b) del conseguente provvedimento di esclusione dal concorso, non comunicato e quindi non conosciuto; </h:div>
            <h:div>c) di ogni altro atto connesso o conseguenziale o presupposto e in particolare di tutti gli atti attraverso i quali, anche in via interpretativa, la Commissione è pervenuta ad un giudizio di non idoneità nei confronti della ricorrente (di estremi e contenuto ignoto); </h:div>
            <h:div>e) della graduatoria dei candidati vincitori e di quella per l'immissione in ruolo ove nelle more approvate; </h:div>
            <h:div>con conseguente definitiva ammissione della ricorrente alle prove scritte e quindi al concorso a 80 posti di commissario della Polizia di Stato bandito con atto del 28 giugno 2017, previa adozione di ogni opportuna misura cautelare collegiale, ed ancor prima di misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a., al fine di consentire alla ricorrente di essere ammessa con riserva a partecipare alle prove scritte che si terranno il 28 e 29 marzo 2018, con consegna dei testi e del materiale il giorno 27 marzo 2018, con riserva di ogni opportuna istanza istruttoria e con  vittoria di spese e restituzione del contributo unificato corrisposto. </h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 2823 del 2018, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Silva Gotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;</h:div>
            <h:div>Vista l’ordinanza n. 2107/2018 che ha accolto la domanda cautelare ed ha ammesso con riserva la ricorrente alla procedura selettiva;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2019 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO</h:div>
         <h:div>1.La signora -OMISSIS- riferisce di aver partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 80 posti di commissario della Polizia di Stato, indetto con decreto del 30 giugno 2017 e di essere stata sottoposta in data 27 febbraio 2018 all’accertamento dei requisiti psicofisici dalla Commissione medica preposta, la quale ha emesso il giudizio di non idoneità per “<corsivo>tatuaggio in zona non coperta dall’uniforme ai sensi dell’art. 3, comma 2, con riferimento alla Tabella 1, punto 2, lett. B) del DM n. 198 del 2003</corsivo>”. </h:div>
         <h:div>1.1.Avverso il predetto giudizio di inidoneità e gli altri gli atti indicati in epigrafe ha proposto ricorso ed ha allegato i seguenti  articolati motivi di impugnazione: </h:div>
         <h:div><corsivo>1) Violazione ed errata applicazione dell’art. 3, comma 2, tabella 1, punto 2, lett. b) del d.m. 30 giugno 2003 n. 198;</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>2) Difetto assoluto dei presupposti;</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>3) Difetto di motivazione con conseguente violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990;</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>4) Eccesso di potere per grave ingiustizia e per disparita’ di trattamento;</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>5) Violazione degli artt. 2, 3, 97 e 98 Cost.; </corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>6) Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzione</corsivo>.</h:div>
         <h:div>La ricorrente deduce in particolare la illegittimità del giudizio di inidoneità emesso dalla Commissione preposta sotto plurimi profili, rilevando nella sostanza un difetto di presupposti e di motivazione atteso il  solo  riferimento al contenuto letterale della disposizione in materia di possesso dei requisiti psicofisici per l’accesso alla P.S. citata nell’atto, vale a dire la circostanza della presenza del tatuaggio in una parte del corpo non coperta dall’uniforme, senza indicazione della specifica area della cute. Sostiene la ricorrente che dalla foto allegata e scattata il 2 marzo 2018 (dopo qualche giorno dalla visita medica avvenuta il 27 febbraio 2018) risulterebbero evidenti i tratti dei residui del tatuaggio, figura ormai sbiadita tale da non essere qualificabile come tatuaggio, a seguito  dei trattamenti specifici con il laser, cui la stessa si sarebbe sottoposta, fin dai primi mesi del 2016, e proprio in vista della partecipazione al concorso; trattamenti tuttora in corso e in fase di esaurimento per la totale eliminazione dei tratti di incisione sulla cute, con evidenti residui, allo stato, di microscopici punti di colore poco più scuri dell’epidermide stessa, paragonabili a piccoli nei, tali da non giustificare un giudizio di non idoneità. Il residuo dell’originale tatuaggio sarebbe talmente sbiadito da non consentire neppure di individuare l’oggetto della raffigurazione (consistenza, forma, dimensioni). Inoltre la non immediata percepibilità visiva della presenza del tatuaggio non consentirebbe in alcun modo di ritenere il contrasto con il prototipo di figura istituzionale prevista per il servizio da ricoprire e lamenta quindi che non sarebbe stata rilevata la circostanza della rimozione del tatuaggio in corso, come attestato dalla ricorrente in sede di verifica, mediante l’esibizione della certificazione medica.</h:div>
         <h:div>Conclude parte ricorrente con la richiesta di annullamento degli atti impugnati, previa sospensione dell’efficacia degli stessi.</h:div>
         <h:div>1.2. Si è costituito in giudizio il Ministero intimato per resistere al ricorso con comparsa di stile.</h:div>
         <h:div>1.3.Con ordinanza n.2107/2018 la domanda cautelare è stata accolta con conseguente ammissione con riserva della ricorrente alla procedura selettiva e fissazione della trattazione della causa all’odierna udienza pubblica.</h:div>
         <h:div>In data 17 settembre 2018 parte ricorrente ha depositato copia della graduatoria relativa al concorso pubblicata nel Bollettino Ufficiale.</h:div>
         <h:div>1.4. In prossimità della odierna udienza il Ministero resistente ha depositato la relazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in opposizione al gravame, con la quale è stata evidenziata la correttezza del giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione in applicazione della normativa in materia e in base all’accertamento del tatuaggio per dimensioni (cm 4.5 cm) e ubicazione, come indicata nel verbale (nella regione sottoauricolare), visibile con la divisa, risultando irrilevante l’inizio della rimozione del tatuaggio.</h:div>
         <h:div>1.5. Con memoria conclusionale parte ricorrente ha insistito sulle proprie posizioni difensive, rilevando altresì il superamento da parte della ricorrente delle ulteriori prove d’esame e della collocazione del nominativo della stessa in graduatoria tra i vincitori, seppure con riserva. Documenta altresì di essere stata ammessa al Corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia con frequenza dal 24 settembre 2018 nonchè di aver prestato giuramento e di aver conseguito l’abilitazione all’uso delle armi, con attuale frequenza del Master organizzato dalla Scuola. </h:div>
         <h:div>Alla udienza pubblica del 19 marzo 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div>
         <h:div>DIRITTO</h:div>
         <h:div>1. Il ricorso è fondato per le seguenti considerazioni.</h:div>
         <h:div>1.1. La controversia in esame verte sulla legittimità del giudizio di accertamento dei requisiti psico-fisici di partecipazione al concorso di cui al verbale del 23.4.2018 con cui la ricorrente è stata dichiarata “non idonea”, per la presenza di “Tatuaggio in zona non coperta dall’uniforme ai sensi dell’art. 3, comma 2, con riferimento Tabella 1, punto 2, lettera “b” del DM n. 198 del 2003”.</h:div>
         <h:div>1.2. Al riguardo rileva il Collegio che in materia il Regolamento sui requisiti di idoneità per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato, adottato con Decreto ministeriale 30 giugno 2003, n.198, all’art. 3, comma 2, prevede che costituiscono causa di non idoneità le imperfezioni indicate nella allegata tabella 1. </h:div>
         <h:div>Nella richiamata tabella 1, al punto 2, lettera B, sono compresi, tra le cause di non idoneità, i tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme - facendo riferimento alle uniformi utilizzabili nell’ambito del servizio – e quando per la loro sede e natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme.</h:div>
         <h:div>Si tratta, come ha osservato la giurisprudenza, di due distinte fattispecie di inidoneità, la prima di carattere autonomo, la seconda composta da due diverse categorie (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2012, n. 3525; Tar Lazio, Roma, sez. I quater, 15 maggio 2012, n. 4354 e n. 4357).</h:div>
         <h:div>La detta visibilità deve presentare una certa evidenza, ovvero deve determinare l’impossibilità del tatuaggio di essere coperto indossando la divisa (cfr. Cons. Stato, sez.VI, 13 maggio 2010, n. 2950).</h:div>
         <h:div>Osserva il Collegio come - in linea generale - la mera presenza di un tatuaggio sulla cute di un aspirante a pubblico impiego sia, di per sé, circostanza irrilevante, che acquista una sua specifica valenza, ai fini dell’esclusione dal relativo concorso, soltanto nell’ambito degli ordinamenti militari e/o assimilati e solo quando il tatuaggio, per estensione, gravità o sede, determini una rilevante alterazione fisiognomica, tanto da determinare l’adozione di un giudizio di non idoneità al servizio.</h:div>
         <h:div>Ciò posto, tuttavia, anche in tale ambito, la presenza di un tatuaggio non può costituire causa automatica di esclusione dal concorso per non idoneità, essendo necessario che tale alterazione acquisita della cute rivesta carattere “rilevante” e che sia idonea a compromettere il decoro della persona e dell’uniforme, con conseguente onere per l’Amministrazione di specificare, con adeguata motivazione, le ragioni in base alle quali la presenza di un tatuaggio possa assurgere a causa di non idoneità all’arruolamento, avuto riguardo ai precisi parametri di valutazione indicati nella normativa di riferimento (in tal senso, ex multis, Tar Lazio, Roma, sez. I quater n. 8499/2018; id., n. 1073/2019). </h:div>
         <h:div>1.3. Orbene, applicando le predette coordinate interpretative al caso di specie, ritiene il Collegio che il gravato giudizio di inidoneità sia illegittimo quanto meno sotto il profilo della valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, della carenza di motivazione e della contraddittorietà, con specifico riferimento al riscontro operato in sede di accertamento (di cui alla scheda della Commissione medica “Tatuaggio: regione sottoauriculare cm 4,5 x 1, raffigurante lettera alfabeto”) riguardo la contestata visibilità del tatuaggio, in corso di rimozione come dimostrato, atteso che la disamina della documentazione prodotta agli atti coerentemente conduce ad escludere la sussistenza – già in sede di accertamento dei requisiti psicofisici - di un “tatuaggio” definito ma, seppure in virtù degli interventi “laser” a cui la ricorrente si è sottoposta per la rimozione dello stesso prima dell’accertamento, di parte di cute del collo, zona sottoauriculare, con la presenza di incisione sulla cute stessa, con figura in rimozione.  </h:div>
         <h:div>Nel caso in esame, l’Amministrazione ha, infatti, fatto applicazione di una specifica disposizione regolamentare (art. 3, comma 2, tabella 1, punto 2, lett. b, del d.m. n. 198/2003), che nel considerare i “tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme” quale causa di inidoneità al servizio nella polizia, non esime, comunque, l’Amministrazione dal dover valutare in concreto la visibilità del tatuaggio che, per la giurisprudenza, deve presentare una certa evidenza, ovvero deve determinare l’impossibilità dello stesso ad essere coperto indossando la divisa (cfr.in tal senso, Cons.Stato, Sez. VI, 13 maggio 2010, n. 2950).</h:div>
         <h:div>Del resto le considerazioni dell’Amministrazione nella relazione difensiva non appaiono convincenti sul profilo della idoneità del presupposto e della motivazione del giudizio espresso dalla Commissione, atteso che risulta confermata la presenza di un tatuaggio in rimozione, e quindi valutabile sul profilo della visibilità e non di un “tatuaggio” nella definizione regolamentare (la resistente precisa che “la Commissione ha descritto la figura rappresentata come ‘lettera dell’alfabeto’. Appunto per questo, essendo l’immagine ancora percepibile e visibile con chiarezza sul collo dell’interessata, non può riconoscersi uno stato di rimozione così avanzato da esser definito poco percettibile”). </h:div>
         <h:div>1.4. Il Collegio è, quindi, dell’avviso che l’Amministrazione non potesse procedere all’automatica esclusione dal concorso per la sola presenza nella zona sottoauriculare della ricorrente di un “tatuaggio”, bensì dovesse specificamente motivare in che misura - tenuto conto della accertata fase di rimozione del tatuaggio - la visibilità fosse tale da determinare l’inidoneità al servizio di Polizia, valutando la situazione nello specifico caso anche alla luce della previsione di favorevole evoluzione in relazione alla sottoposizione del tatuaggio ad un trattamento di completa rimozione.</h:div>
         <h:div>Va quindi rilevato che la Commissione medico-legale non ha valutato l’eventualità che il “tatuaggio”, in fase di trattamento di rimozione, risultasse praticamente non visibile con la definizione originaria in quanto destinato a scomparire con il trattamento sanitario di rimozione già avviato (cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. I bis, 6 giugno 2017, n. 6616).</h:div>
         <h:div>Pertanto il giudizio della Commissione preposta all’accertamento dei requisiti di idoneità deve ritenersi viziato per difetto dei presupposti, essendo stato equiparato il residuo di un tatuaggio in fase di rimozione ad un tatuaggio definito vero e proprio.</h:div>
         <h:div>Ne deriva che, come rilevato da parte ricorrente, l’atto gravato risulta carente di motivazione, sotto il profilo della mancata adesione della specifica fattispecie esaminata ai parametri normativi, che della motivazione sono uno degli elementi obbligati ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in specie per gli atti espressione di discrezionalità tecnica, come è quello impugnato (cfr. Tar Lazio, sez. I quater, 4 giugno 2010, n. 15341; idem, 5 febbraio 2018, n. 1449; idem, 27 luglio 2018, n.8499).</h:div>
         <h:div>Tra l’altro va rilevato che la giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che la non immediata percepibilità visiva della presenza di un tatuaggio non consente di ritenere che la sua presenza risulti in contrasto con il prototipo di figura istituzionale, il che rende irragionevole e sproporzionata, rispetto alle finalità presidiate dalla disciplina di riferimento, l’esclusione della ricorrente dal concorso (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I Bis, 21 agosto 2017, n. 9346).</h:div>
         <h:div>A ciò si aggiunga, poi, che nella specie le pur argomentate considerazioni dell’Amministrazione resistente con il richiamo alla recente sentenza del Cons.Stato n.4305 del 2018 non sono applicabili al caso in esame trattandosi di fattispecie in fatto non analoghe (inidoneità per assunzione atleta da assegnare gruppi sportivi P.S., tatuaggio con dimensioni diverse, su avambraccio, visibile con divisa estiva maniche corte, astratta rimuovibilità, rispetto al caso in questione ossia di tatuaggio in rimozione al momento dell’accertamento).</h:div>
         <h:div>Per mera completezza, deve aggiungersi, la circostanza che la ricorrente ha superato le ulteriori prove di esame e collocata in graduatoria tra i vincitori, seppur con riserva, e ammessa alla frequenza del Corso di formazione, a far data dal giorno 24 settembre 2018, ottenendo altresì l’abilitazione all’uso delle armi con frequenza anche del Master organizzato dalla stessa Scuola della P.S.</h:div>
         <h:div>3. In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso in quanto fondato va accolto e, per l’effetto, devono essere annullati gli atti gravati per quanto di interesse della ricorrente, con conseguente salvezza della ammissione della medesima al Corso di formazione e dell’inserimento del suo nominativo nella graduatoria finale della procedura concorsuale in epigrafe.</h:div>
         <h:div>Le spese di lite possono compensarsi tra le parti in ragione della particolare materia controversa.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie disponendo per l’effetto l’annullamento dei provvedimenti gravati, con conseguente salvezza dell’ammissione della ricorrente al Corso di formazione e dell’inserimento del nominativo della medesima nella graduatoria finale.</h:div>
         <h:div>Compensa le spese del giudizio tra le parti.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="19/03/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Lombardi Luca</h:div>
            <h:div>Mariangela Caminiti</h:div>
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      <sottoscrizioniTed>
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      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
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