<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20171330120240421115901369" descrizione="" gruppo="20171330120240421115901369" modifica="21/04/2024 22:18:42" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Gianbernardo Benigni" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2017" n="13301"/><fascicolo anno="2024" n="08137"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2Q:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20171330120240421115901369.xml</file><wordfile>20171330120240421115901369.docm</wordfile><ricorso NRG="201713301">201713301\201713301.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\634 Antonella Mangia\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Virginia Giorgini</firma><data>21/04/2024 22:18:42</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>24/04/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Quater)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonella Mangia,	Presidente</h:div><h:div>Francesca Santoro Cayro,	Referendario</h:div><h:div>Virginia Giorgini,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>- della nota prot. 30016/2017 del 6.10.2017, affidata alle Poste il 2.11.2017 e ricevuta dal ricorrente qualche giorno più tardi, a mezzo della quale i Responsabili del Sevizio XIV - Edilizia Privata e del Sevizio X - Pianificazione Urbanistica del Comune di Santa Marinella hanno congiuntamente dichiarato “<corsivo>improcedibile</corsivo>” il P. di L. prot. 14823 del 12.8.2004 in loc. “Perazzeta” di Santa Marinella, in quanto “<corsivo>redatto sulla scorta di indici non più pienamente vigenti alla data del 6.12.2005 e definitivamente abrogati alla data di efficacia della approvazione della variante, non rispetta la normativa vigente di P.R.G.</corsivo>”; </h:div><h:div>- della stessa nota prot. 30016/2017 del 30.10.2017, nella parte in cui quei Responsabili hanno imposto che un eventuale nuovo progetto di lottizzazione venga previamente valutato ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 167 del 1962 (rapporto tra edilizia libera ed edilizia economica e popolare) e comunque resti subordinato, <corsivo>ex</corsivo> art. 4 delle N.T.A., a preventivo “<corsivo>apposito atto del Consiglio comunale che stabilirà ‘…. i tempi di attuazione del P.R.G. e le delimitazioni dei comprensori in cui intende procedere alla formazione dei piani particolareggiati o di autorizzare i piani di lottizzazione……’ e tenere conto della variante alle N.T.A. adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 01.04.2014, in corso di approvazione presso la Regione Lazio</corsivo>”; </h:div><h:div>- dell’art. 4 delle N.T.A. del vigente P.R.G. di Santa Marinella, ove da interpretarsi nel senso di subordinare l’esame dei progetti di lottizzazione ad un preventivo atto del Consiglio comunale di delimitazione dei comprensori da attuare; </h:div><h:div>- se ed in quanto occorrer possa, della nota prot. 19719 del 22-29.6.2017 a firma dei medesimi Responsabili del Sevizio XIV e del Servizio X del Comune di Santa Marinella, di richiesta “a trabocchetto” di chiarimenti sul Piano di Lottizzazione “Perazzeta”; </h:div><h:div><corsivo>nonché per il risarcimento del danno ingiusto</corsivo></h:div><h:div>conseguente all’adozione di atti consapevolmente illegittimi e consapevolmente forieri di danni in capo al ricorrente, danni da quantificarsi a consuntivo al dì dell’esame nel merito del presente ricorso.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 13301 del 2017, proposto da Gianbernardo Benigni, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Pallottino ed Emanuele Pallottino, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Oslavia 12; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Santa Marinella, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Maria Izzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Monte Santo, 68; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Santa Marinella;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2024 la dott.ssa Virginia Giorgini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con il presente ricorso, notificato il 12 dicembre 2017 e depositato il 28 dicembre 2017, il sig. Gianbernardo Benigni impugna la nota con cui il Comune di Santa Marinella ha dichiarato improcedibile la proposta di piano di lottizzazione <corsivo>ex</corsivo> art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, presentata, con istanza acquisita al prot. n. 14823 del 12 agosto 2004, dai sig.ri Francesco e Altavilla Di Francesco e avente ad oggetto un’area di cui egli è comproprietario con destinazione residenziale “<corsivo>E1- Espansione</corsivo>”. </h:div><h:div>Nel motivare tale determinazione, i responsabili del Servizio “<corsivo>Pianificazione urbanistica ed edilizia residenziale pubblica</corsivo>” e del Servizio “<corsivo>Edilizia privata e controllo territorio - Commercio, attività produttive - S.U.A.P.</corsivo>” del Comune di Santa Marinella evidenziano che i parametri edilizi sulla scorta dei quali il piano di lottizzazione è stato redatto sono stati oggetto di modifica ad opera della variante alle N.T.A. delle zone “<corsivo>E - Espansione</corsivo>”, adottata con delibera consiliare n. 110 del 6 dicembre 2005 e approvata con delibera della Giunta regionale n. 580 del 17 dicembre 2010. Da ciò la conclusione per cui il progetto “<corsivo>non rispetta la normativa vigente di P.R.G. ed è conseguentemente improcedibile</corsivo>”. </h:div><h:div>2. Premette in fatto il ricorrente che il provvedimento impugnato è stato emanato a seguito dell’accoglimento da parte di questo Tribunale (T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 16 dicembre 2016, n. 12546) del ricorso da lui proposto, <corsivo>ex</corsivo> artt. 31 e 117 c.p.a., avverso il silenzio serbato dal Comune di Santa Marinella sulla diffida a provvedere in ordine al piano di lottizzazione in questione (ricevuta dagli uffici comunali in data 15 febbraio 2016). </h:div><h:div>Espone, in particolare, il ricorrente che, in esito all’inutile decorso del termine fissato in detta sentenza per l’adempimento dell’obbligo di provvedere e in vista della camera di consiglio fissata per la nomina del Commissario <corsivo>ad acta</corsivo>, il Comune di Santa Marinella, con nota n. 19719 del 29 giugno 2017, nel presupposto dell’avvenuta presentazione per la medesima area di distinte proposte di piani attuativi, lo ha invitato a chiarire “<corsivo>a quale istanza si faccia riferimento, indicandone gli estremi di presentazione e richiedendone, ove del caso, la reviviscenza, con contestuale formale ritiro delle altre istanze presentate</corsivo>”. Al riscontro del ricorrente, il quale evidenziava “<corsivo>la validità e il perdurante interesse della proprietà alla sola originaria istanza di P.d.L. prot. 14823 del 12.8.2004</corsivo>”, precisando altresì che ad essa si riferiva la sentenza del T.A.R. Lazio, ha fatto seguito il provvedimento impugnato recante la dichiarazione di improcedibilità dell’istanza. </h:div><h:div>3. Tanto premesso in fatto, il ricorrente affida il ricorso ai seguenti motivi di diritto: <corsivo>(i)</corsivo> eccesso di potere, per essere stata la richiesta di chiarimenti formulata “a trabocchetto” (vale a dire in modo tale da indurre il ricorrente a rispondere che il progetto di interesse fosse quello originario di cui all’istanza del 12 agosto 2004 per poi respingerlo), nonché difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto il progetto di piano di lottizzazione presentato il 1° luglio 2009 era da ritenersi meramente integrativo di quello originario; <corsivo>(ii)</corsivo> incompetenza, per essere stato il provvedimento impugnato adottato dai responsabili degli uffici comunali interessati anziché dal Consiglio comunale, <corsivo>ex</corsivo> art. 42, comma 2, lett. b), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, o dalla Giunta comunale, <corsivo>ex</corsivo> art. 5, comma 13, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; <corsivo>(iii)</corsivo> “<corsivo>violazione dei principi e norme sulla pianificazione generale ed attuativa, anche di riparto tra quote di edilizia pubblica ed edilizia privata</corsivo>”, nonché “<corsivo>reiterata violazione dell’art. 12, comma 3, del DPR n. 380 del 2001</corsivo>”, in relazione alla parte del provvedimento impugnato relativa alle condizioni per l’approvazione di un eventuale nuovo progetto di lottizzazione; <corsivo>(iv)</corsivo> in via gradata, violazione dell’art. 10-<corsivo>bis</corsivo> della legge 7 agosto 1990, n. 241. </h:div><h:div>Il ricorrente formula altresì domanda risarcitoria “<corsivo>per danno emergente e per lucro cessante oltreché per danno non patrimoniale</corsivo>”, con “<corsivo>riserva di quantificare (gli uni e l’altro) in corso di giudizio</corsivo>”. </h:div><h:div>4. In data 12 aprile 2018 si è costituito in resistenza, con atto di mero stile, il Comune di Santa Marinella. </h:div><h:div>5. A seguito di avviso di perenzione, comunicato dalla segreteria il 10 gennaio 2023, il ricorrente ha depositato, in data 16 gennaio 2023, istanza di fissazione dell’udienza nei termini e nei modi previsti dall’art. 82 c.p.a.</h:div><h:div>6. In vista dell’udienza di discussione del ricorso, il ricorrente e l’amministrazione resistente hanno presentato documenti e memorie <corsivo>ex</corsivo> art. 73, comma 1, c.p.a. Alla memoria del Comune di Santa Marinella ha, inoltre, fatto seguito la replica del ricorrente. </h:div><h:div>7. All’udienza pubblica del 12 marzo 2024, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Il Collegio deve principiare la propria disamina dal secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce il vizio di incompetenza, stante il carattere potenzialmente assorbente, <corsivo>ex </corsivo>art. 34, comma 2, primo periodo, c.p.a., di tale censura (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5).</h:div><h:div>2. Il motivo è fondato.</h:div><h:div>2.1. In tema di competenza all’adozione dei piani urbanistici attuativi, vengono in rilievo le seguenti disposizioni normative.</h:div><h:div>In termini generali, l’art. 42, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 267 del 2000 dispone che il Consiglio comunale è competente, tra l’altro, in ordine a “<corsivo>piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie</corsivo>”.</h:div><h:div>Con specifico riferimento ai piani urbanistici attuativi, inoltre, l’art. 5, comma 13, lett. b), del d.l. n. 70 del 2011, prevede – in un’ottica di snellimento e accelerazione delle procedure urbanistiche – che, nelle regioni a statuto ordinario, “<corsivo>i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale</corsivo>”. </h:div><h:div>Tale disposizione nazionale è stata, poi, recepita dalla Regione Lazio con la l.r. 13 agosto 2011, n. 10, che è intervenuta sugli artt. 1 e 1-<corsivo>bis</corsivo> della l.r. 2 luglio 1987, n. 36, prevedendo la competenza della Giunta comunale, anziché del Consiglio, per l’approvazione dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale. Sempre sul piano della legislazione regionale, le attribuzioni della Giunta comunale in materia sono state, poi, ulteriormente ampliate fino a ricomprendere – in base all’art. 1, comma 3, della citata l.r. Lazio n. 36 del 1987, nella versione modificata dalla l.r. 18 luglio 2017, n. 7 – anche l’approvazione dei piani attuativi che comportano le specifiche varianti allo strumento generale di cui alle lett. e) e f) del comma 1 dello stesso art. 1.</h:div><h:div>2.2. Posto, dunque, che la competenza ad adottare i piani urbanistici spetta al Consiglio comunale o, a determinate condizioni, alla Giunta comunale ma in nessun caso al dirigente di settore, occorre soffermarsi sulla vicenda oggetto di odierno scrutinio. </h:div><h:div>Ritiene al riguardo il Collegio che la tesi dell’amministrazione resistente secondo cui i responsabili dei due Servizi comunali interessati hanno, a mezzo dell’adozione del provvedimento impugnato, legittimamente “<corsivo>svolto la ordinaria funzione di filtro/selettore di ammissibilità di atti di pianificazione non conformi al P.R.G</corsivo>.” non possa essere condivisa. </h:div><h:div>Il provvedimento giunge a dichiarare la proposta di piano di lottizzazione “improcedibile” sulla scorta della ritenuta non conformità della stessa all’art. 4 delle vigenti N.T.A. di P.R.G.: viene evidenziato, in particolare, che il progetto è basato su un indice territoriale più elevato e su un parametro di aree da destinare a servizi comuni più basso rispetto a quelli previsti da detta disposizione per come modificata dalla menzionata variante. </h:div><h:div>Ebbene, così disponendo, il Comune di Santa Marinella perviene, in sostanza, se non propriamente ad un rigetto dell’istanza del privato, ad un definitivo arresto del procedimento, tale da precludere senz’altro una definizione del procedimento in senso favorevole all’istante, con ogni conseguenza sul piano della competenza. In altre parole, i responsabili degli uffici, nel caso di specie, anziché limitarsi a svolgere l’istruttoria tecnica propedeutica alla decisione di competenza del Consiglio comunale, si sono sostituiti a tale organo nell’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di approvazione del piano attuativo, che risulta pertanto viziato da incompetenza.</h:div><h:div>Giova richiamare, al riguardo, quanto affermato dal Consiglio di Stato a fronte di un provvedimento negativo adottato dal dirigente in una fattispecie in cui la legge regionale attribuiva alla Giunta comunale la competenza ad adottare il piano urbanistico attuativo. In particolare, Il Giudice di appello ha ritenuto sussistente il vizio di incompetenza, osservando che “<corsivo>Né può ipotizzarsi che la Giunta sia competente solo in caso di approvazione del piano, in presenza di una istruttoria conclusasi positivamente, ma non anche quando siano formulati, nel corso dell’istruttoria, rilievi ostativi che – in tesi - legittimerebbero il dirigente ad adottare un provvedimento di arresto procedimentale, senza investire la Giunta del potere di adottare la delibera conclusiva, anche se negativa. È evidente infatti che il riferimento espresso, contenuto nella norma richiamata, al potere di adozione e di approvazione, rimesso dalla legge regionale in capo alla Giunta, non può che ricomprendere implicitamente anche il potere di respingere la proposta di piano, che pertanto deve essere trasmessa alla Giunta anche in presenza di circostanze potenzialmente ostative, le quali saranno vagliate dall’organo competente ai fini della eventuale adozione di un atto negativo</corsivo>. […] <corsivo>Ne discende che il dirigente, anche in presenza di profili di contrasto con la disciplina comunale sovraordinata, non può sostituirsi alla Giunta nella adozione del provvedimento conclusivo, anche se negativo, poiché residua comunque un rilevante margine di discrezionalità riservato alla competenza giuntale</corsivo>” (così Cons. St., Sez. IV, 23 maggio 2019, n. 3358; nello stesso senso, cfr. anche Cons. St., Sez. IV, 21 settembre 2012, n. 5055; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 10 giugno 2020, n. 1292; T.A.R. Toscana, Sez. I, 10 giugno 2019, n. 842, confermata da Cons. St., Sez. III, 26 febbraio 2024, n. 1882; T.A.R. Toscana, Sez. I, 18 aprile 2017, n. 591).</h:div><h:div>Le riportate statuizioni si attagliano perfettamente alla fattispecie di cui è causa, con la precisazione che la proposta di piano di lottizzazione presentata dall’odierno ricorrente avrebbe dovuto essere sottoposta al Consiglio comunale (e non alla Giunta), avendo i responsabili del Comune di Santa Marinella rilevato, in esito all’istruttoria da essi compiuta, la non conformità della stessa alla vigente disciplina di P.R.G. </h:div><h:div>A nulla vale richiamare, in proposito, l’art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990 e ciò sia perché tale disposizione si riferisce ad ipotesi – i.e., manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda – non ricorrenti nel caso di specie, sia in ragione del fatto che la normativa nazionale e regionale sopra richiamata, nell’attribuire la competenza in materia di piani attuativi al Consiglio o alla Giunta, non disegna una fase di vaglio preliminare di accoglibilità spettante al dirigente.</h:div><h:div>3. La ritenuta fondatezza della censura relativa all’incompetenza impone l’assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso, ostando al loro esame il disposto di cui al citato art. 34, comma 2, primo periodo, c.p.a., ai sensi del quale “<corsivo>In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati</corsivo>” (cfr. Cons. St., Ad. Plen., n. 5 del 2015, cit.).</h:div><h:div>4. Quanto alla domanda risarcitoria, essa non può essere accolta in quanto formulata nell’atto introduttivo in via del tutto generica e con riserva di successiva quantificazione dei pregiudizi asseritamente patiti, senza essere poi in alcun modo coltivata nel corso del giudizio. </h:div><h:div>5. In conclusione, l’atto impugnato deve essere annullato in quanto viziato da incompetenza, fermo restando l’obbligo del Comune di Santa Marinella – come da sentenza di questa Sezione n. 12546 del 2016 – di provvedere sulla diffida del ricorrente ricevuta in data 15 febbraio 2016.</h:div><h:div>6. Le spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, vanno poste a carico del Comune resistente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Condanna il Comune di Santa Marinella al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/03/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Virginia Giorgini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>