<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="US RM autotutela nullità domanda" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20171231420231102152216041" id="20171231420231102152216041" modello="3" modifica="02/11/2023 19:02:41" pdf="0" ricorrente="Francesco Starace" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2017" n="12314"/><fascicolo anno="2023" n="16498"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2B:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20171231420231102152216041.xml</file><wordfile>20171231420231102152216041.docm</wordfile><ricorso NRG="201712314">201712314\201712314.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\670 Elena Stanizzi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Salvatore Gatto Costantino</firma><data>02/11/2023 19:02:41</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>07/11/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Stralcio)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Elena Stanizzi,	Presidente</h:div><h:div>Salvatore Gatto Costantino,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Francesca Santoro Cayro,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, numero repertorio -OMISSIS- del -OMISSIS-, numero protocollo -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificata in data 11ottobre 2017, con cui il Direttore del Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica, Direzione Edilizia ha annullato la concessione edilizia in sanatoria n. -OMISSIS- del -OMISSIS-</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 12314 del 2017, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Marcello Cardi, con domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, viale Bruno Buozzi, 51; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>-OMISSIS- Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Montanaro, con domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via del Tempio di Giove 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriella Bozzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Ground S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Iovino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, corso Trieste, 88; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- Capitale e di Ground S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 ottobre 2023 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>I Sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, coniugi, acquistavano un appartamento in -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-nel mese di luglio del 2002. </h:div><h:div>Dopo l’acquisto dell’abitazione, essendosi reso necessario procedere ad alcuni lavori di ristrutturazione, affidavano il relativo incarico all’Arch. -OMISSIS- e al geometra -OMISSIS-; questi ultimi, al fine di preparare la presentazione di un’eventuale DIA, svolgevano un primo  accesso nel corso dell’anno 2000 presso l’Ufficio Condono  Edilizio del Comune di -OMISSIS-, venendo informati circa la  pendenza di una pratica di condono, protocollata con il numero  -OMISSIS- in data -OMISSIS- presso la ripartizione XV, che riguardava la realizzazione di un soppalco. </h:div><h:div>Il Comune chiedeva quindi di provvedere alla regolarizzazione del saldo di oblazione e oneri concessori della domanda di sanatoria, oltre che al pagamento dei diritti di segreteria. </h:div><h:div>I Sig.ri -OMISSIS- procedevano al detto pagamento, dando seguito a quanto richiesto dall’Ufficio; successivamente, il geometra -OMISSIS- ritirava la concessione in sanatoria rilasciata in data 26 settembre 2003, con il numero -OMISSIS-.</h:div><h:div>Con nota del 23 maggio 2017, n. -OMISSIS-, l’Ufficio Condoni comunicava l’avvio del procedimento di riesame del suddetto titolo di concessione in sanatoria, rappresentando che quest’ultimo sarebbe stato rilasciato su immobile (appunto quello di -OMISSIS-, 11) diverso da quello indicato  nell’istanza di condono (immobile sito in -OMISSIS-, 24 di  proprietà del Sig. -OMISSIS-). Ciò sarebbe emerso a seguito di richiesta di informazioni del Sig. -OMISSIS- sullo stato della sua pratica. </h:div><h:div>A seguito di tale comunicazione, i Sig.ri -OMISSIS- incaricavano il geometra che aveva curato la pratica di sanatoria di effettuare un nuovo accesso al fascicolo.</h:div><h:div>In tal modo, apprendevano che, nello stesso fascicolo riportante la domanda di condono riguardante l’immobile di -OMISSIS- 11, era stata inserita altra domanda recante lo stesso numero di protocollo della XV ripartizione del Comune, vergato a mano, che non era stata rinvenuta in occasione del primo accesso effettuato dai tecnici nel corso dell’anno 2003. </h:div><h:div>Pur non avendo ovviamente indicazioni da fornire sulla suddetta differente pratica, i Sig.ri -OMISSIS- rappresentavano all’ufficio procedente, con nota del 21 luglio 2017, la palese insussistenza dei presupposti per l’adozione di un provvedimento di autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 241/1990 invocato nell’atto di avvio del procedimento.</h:div><h:div>Ciò in quanto:</h:div><h:div>- in applicazione del nuovo art. 21-nonies della l. n. 241/1990 il potere di autotutela non può più essere esercitato, poiché il provvedimento di sanatoria è stato adottato nel 2003, e si è ben oltre il termine di 18 mesi previsto dalla norma; l’esercizio del potere di annullamento può avvenire se (e solo se) ricorrono contemporaneamente i presupposti giuridici, del tutto assenti nella fattispecie concreta, della tutela di un interesse pubblico da ritenere prevalente rispetto a quello al mantenimento dell’atto e della valutazione dell’interesse del privato destinatario  dell’atto.</h:div><h:div>Secondo i ricorrenti, non si comprenderebbe quale potrebbe essere l’interesse pubblico da ritenere, oggi, prevalente rispetto alla conservazione della concessione, né come si  potrebbe ignorare l’aspettativa alla conservazione dell’atto del privato, considerato che: </h:div><h:div>- i lavori eseguiti erano sanabili;</h:div><h:div>- l’iter di sanatoria è stato portato a termine con il pagamento delle oblazioni ed egli oneri concessori; </h:div><h:div>- è stata quindi adempiuta la volontà legislativa sottesa alla sanatoria di consentire la regolarizzazione di abusi minori a fronte dell’incasso delle sanzioni a favore dell’Erario.  </h:div><h:div>Ciò malgrado, con determinazione del -OMISSIS-, notificata data -OMISSIS-ottobre 2017, il Direttore del Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica, Direzione Edilizia di -OMISSIS- Capitale annullava la concessione edilizia in sanatoria n. -OMISSIS- del -OMISSIS- </h:div><h:div>L’atto, dopo aver riferito dell’invio della comunicazione di avvio del procedimento sia ai coniugi -OMISSIS- che al Sig. -OMISSIS- (richiedente la sanatoria sull’immobile di -OMISSIS-, cui è subentrata la società Ground s.r.l.), afferma che quest’ultimo ha dimostrato in maniera chiara ed inequivocabile che l’istanza di condono presentata in data 30.4.1986 dalla Sig.ra -OMISSIS- e registrata al prot. -OMISSIS- della XV Ripartizione era intesa a legittimare le opere abusive realizzate in -OMISSIS-, 24. Diversamente, secondo tale motivazione, le osservazioni dei coniugi -OMISSIS- non avrebbero dimostrato che il condono 86/-OMISSIS- era inteso a legittimare gli abusi realizzati sull’immobile in -OMISSIS-, -OMISSIS-, 11, anche perché l’atto di compravendita del loro appartamento non fa menzione dell’istanza di condono.</h:div><h:div>Ne deriverebbe che la concessione edilizia in sanatoria n.  -OMISSIS- del 26.9.2003 sarebbe stata conseguita dai coniugi -OMISSIS- sulla base di false rappresentazioni dei fatti e dei luoghi.</h:div><h:div>Quindi, richiamato l’art. 21 nonies della legge 241/1990, l’Ufficio ritiene, per tutelare gli interessi dei legittimi titolari dell’istanza di condono, di poter esercitare il potere di annullamento della concessione in sanatoria n. -OMISSIS- del 26.9.2003 rilasciata ai Sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-; l’Ufficio concludeva rilevando che “l’affidamento dei Sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, nonostante il decorso del tempo dal rilascio del titolo edilizio, per la mancanza di una specifica legittimazione attiva sulla domanda di condono, non risulta tutelabile, in quanto vizia ab origine il provvedimento di condono edilizio”. </h:div><h:div>Avverso la determinazione del -OMISSIS- di annullamento della loro concessione in sanatoria, deducono le seguenti ragioni di censura.</h:div><h:div>I. Violazione dell’art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione dei principi di conservazione degli atti amministrativi e di </h:div><h:div>certezza dei rapporti giuridici. II. Violazione dell’art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n.</h:div><h:div>241. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione.</h:div><h:div>Secondo i ricorrenti, non sussistono i altri presupposti previsti dall’art. 21 nonies della legge 241/1990 per disporre l’annullamento della sanatoria rilasciata ai ricorrenti 14 anni orsono, con conseguente palese violazione di tale norma; manca la valutazione motivata della posizione dei soggetti destinatari del provvedimento annullato; affidamento particolarmente qualificato, in ragione del lungo tempo trascorso dall’adozione della concessione annullata (ancora Cons. St, Sez. VI, 10 dicembre 2015, n. 5625). </h:div><h:div>Sostengono i ricorrenti che i loro interessi non sono confliggenti con quelli del Sig. -OMISSIS-, oggi Ground s.r.l (divenuta proprietaria dell’immobile di -OMISSIS-, 24): vi sono due istanze di condono aventi lo stesso protocollo e sicuramente presentate nel termine previsto dalla legge 47/1985, recando la domanda dei coniugi -OMISSIS- la data del 4 settembre 1986; domanda rispetto alla quale la sanatoria rilasciata ai ricorrenti ha ad oggetto l’immobile di -OMISSIS-, 11, non altro. Ben avrebbe potuto quindi il Comune farle entrambe salve.</h:div><h:div>Non si ravviserebbe l’altro elemento fondamentale per procedere all’annullamento d’ufficio richiesto dal citato artt. 21 nonies  cit. ovvero la sussistenza di un interesse pubblico che possa essere ritenuto, oggi, prevalente rispetto alla conservazione di entrambe le concessioni, considerato che i lavori eseguiti erano sanabili, le domande di sanatoria risultano tempestivamente presentate, </h:div><h:div>l’iter di sanatoria è stato portato a termine con il pagamento delle oblazioni ed egli oneri concessori; è stata quindi adempiuta la volontà legislativa sottesa alla sanatoria di consentire la regolarizzazione di abusi minori a fronte dell’incasso delle sanzioni a favore dell’Erario.</h:div><h:div>III. Violazione degli artt. 21 octies e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione.</h:div><h:div>L’atto impugnato è viziato anche nel merito, annullando una concessione in sanatoria legittima, non sussistendo alcun vizio di violazione di legge, eccesso di potere o da incompetenza.</h:div><h:div>Si sono costituite sia -OMISSIS- Capitale che la società controinteressata GROUND Srl le quali resistono al ricorso e ne chiedono il rigetto.</h:div><h:div>Ritualmente richiesta la fissazione dell’udienza anche ai fini di cui all’art. 82 del c.p.a. (15.12.2022), le parti ricorrenti e -OMISSIS- Capitale hanno scambiato memorie e documenti.</h:div><h:div>In particolare, -OMISSIS- Capitale deduce quanto segue.</h:div><h:div>L’istanza di concessione in sanatoria di cui si discute era stata in origine presentata dalla Sig.ra -OMISSIS-al fine di sanare gli abusi realizzati su un  immobile sito in -OMISSIS- n. 24, di cui la stessa risultava proprietaria  per 1/4; la concessione edilizia n. -OMISSIS- del 26.09.2003 risulta, invece, rilasciata in accoglimento di un’istanza di condono recante il medesimo numero di protocollo (86/-OMISSIS-), presentata sempre dalla Sig.ra -OMISSIS-, in favore dei Signori -OMISSIS- e -OMISSIS- per un immobile diverso, sito in -OMISSIS- 11, rispetto al quale, come meglio si dirà nel prosieguo, la sig.ra -OMISSIS- non ha mai vantato alcuna titolarità.</h:div><h:div>Il disallineamento tra l’originaria istanza di condono e la concessione in sanatoria effettivamente rilasciata è emerso in seguito all’attività di verifica svolta da Risorse per -OMISSIS- S.p.A (società in house di -OMISSIS- Capitale incaricata dell’istruttoria delle istanze di condono) ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, sulla base della documentazione prodotta dal Sig.-OMISSIS- (cui oggi è subentrata, nella titolarità dell’immobile di -OMISSIS- 4, la Ground S.r.l.).</h:div><h:div>Tale documentazione comprende, in particolare, la domanda di condono originaria prot. 86/-OMISSIS- (presentata dall’allora comproprietaria dell’immobile di -OMISSIS- 24, la Sig.ra </h:div><h:div>-OMISSIS-) nonché la documentazione notarile attestante l’avvenuto passaggio di proprietà dell’immobile di -OMISSIS- dalla sig.ra -OMISSIS- (+ altri comproprietari) ai coniugi -OMISSIS- e -OMISSIS- e da questi al sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, in virtù di atto notarile rep. -OMISSIS-, in cui vi è una descrizione dell’immobile che coincide con quella contenuta nella suddetta domanda di condono, atto in cui si rappresentava la pendenza della domanda di condono n. 86/-OMISSIS-.</h:div><h:div>Le suddette verifiche culminavano nella relazione istruttoria del 14.02.2017 , nella Risorse per -OMISSIS- rappresentava alla U.O.  Condoni quanto segue.</h:div><h:div>In particolare:</h:div><h:div>- è stato rinvenuto presso il Comune di -OMISSIS- un unico fascicolo relativo alla pratica di condono n. 86/-OMISSIS- e la domanda presente agli atti risulta presentata da -OMISSIS-non per l’immobile di -OMISSIS- bensì per l’immobile di -OMISSIS- n. -OMISSIS-per una superficie di 134,50 mq (per soppalco e cambio d’uso dell’ex soffitta), nonostante la -OMISSIS- non avesse alcun titolo legittimante la presentazione di detta domanda;</h:div><h:div>- i modelli ministeriali 47/85 compilati per via -OMISSIS-, allegati all’atto di compravendita, presentanti dal Sig. -OMISSIS-, presentano una grafia del tutto diversa, rispetto a quelli relativi all’immobile di -OMISSIS- e, soprattutto, non risultano coincidenti le firme a nome di -OMISSIS-apposte alle due istanze;</h:div><h:div>- l’istanza originaria, come risulta dalla banca dati IBM, è riconducibile alle opere abusive in -OMISSIS- 24;la concessione rilasciata ai coniugi -OMISSIS- e -OMISSIS- non risulta supportata da alcuna documentazione, neppure da quella obbligatoria prevista ex art. 35 L. 47/85, quale la perizia giurata e il certificato di idoneità statica;</h:div><h:div>- dalla visura storica catastale dell’immobile di -OMISSIS- -OMISSIS-risulta la totale estraneità della sig.ra -OMISSIS-alla proprietà di quell’immobile;</h:div><h:div>- l’atto di compravendita dei coniugi -OMISSIS-/-OMISSIS- dell’immobile di -OMISSIS-, descrive un immobile diverso da quello poi legittimato con la sanatoria del 2003 e soprattutto, non dà neppure atto della pendenza di un’istanza di condono risalente al 1986.</h:div><h:div>La relazione suddetta, pertanto, concludeva nel senso che “la pratica madre è stata dolosamente depauperata dagli atti originali prodotti dal titolare sig.ra -OMISSIS-” e che “Lo stesso fascicolo è stato contestualmente corredato di documenti sostitutivi che hanno consentito al tecnico di parte e all’istruttore di traslare il fascicolo ed il suo protocollo originario ad altro immobile ubicato in diverso indirizzo…”.</h:div><h:div>Su tali basi, veniva avviato il procedimento di annullamento in autotutela della concessione in sanatoria prot. -OMISSIS-/2003, nel rispetto delle garanzie di procedimento che consentivano ai ricorrenti di proporre le loro osservazioni, senza che queste consentissero l’emersione di elementi di fatto nuovi e diversi.</h:div><h:div>Nessuna delle censure dei ricorrenti sarebbe dunque da accogliersi, secondo -OMISSIS- Capitale: si verterebbe, infatti, in un’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti, così che trova applicazione la deroga al limite temporale dei 18 mesi (vigente nel 2017) di cui al comma 2-bis art. 21-nonies cit.; a fronte di una falsa rappresentazione dei fatti, accertata con rigorosa istruttoria e consistita nella traslazione di un’istanza di condono, e del relativo numero protocollo, da un immobile a un altro (circostanza non documentalmente smentita dai ricorrenti né in sede procedimentale né in sede ricorsuale), l’Amministrazione non poteva che procedere all’annullamento d’ufficio della concessione in sanatoria rilasciata in favore dei coniugi -OMISSIS-.</h:div><h:div>Quanto al secondo motivo, risulterebbe evidente la sussistenza di un interesse pubblico all’annullamento in autotutela, interesse che si auto-evidenzia nella circostanza che – senza la rimozione di tale atto – l’Amministrazione non potrebbe rilasciare la sanatoria in favore degli effettivi titolari della domanda di condono con conseguente lesione del corretto assetto del territorio. Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 21-octies e 21-nonies L. 241/90, eccesso di potere per traviamento dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe annullato una concessione in sanatoria del tutto legittima; nel richiamare quanto sin qui già esposto, non si vede come possa  ritenersi legittimo un titolo edilizio in sanatoria, rilasciato sulla base di  false rappresentazioni dei fatti e di cui beneficiano soggetti che non  risultano in alcun modo legittimati alla titolarità dell’istanza di condono, in quanto presentata da un soggetto, la sig.ra -OMISSIS-, che non ha </h:div><h:div>alcun collegamento con l’immobile di -OMISSIS- 11. Né la circostanza secondo cui, a dire di controparte, tale domanda avesse ad oggetto opere perfettamente sanabili ai sensi della L. 47/85, può rivelarsi sufficiente a superare le anzidette ragioni di illegittimità.</h:div><h:div>Le parti ricorrenti con propria memoria e replica hanno insistito nelle argomentazioni dedotte a fondamento del ricorso, che insistono nel chiedere di accogliere.</h:div><h:div>Nella pubblica udienza straordinaria del 20 ottobre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>Sulla base delle puntuali difese di -OMISSIS- Capitale, che il Collegio condivide, il ricorso non può trovare accoglimento.</h:div><h:div>In linea di principio “<corsivo>i provvedimenti di annullamento in autotutela sono attratti all'alveo normativo dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990 il quale ha riconfigurato il relativo potere attribuendo all'amministrazione un coefficiente di discrezionalità che si esprime attraverso la valutazione dell'interesse pubblico in comparazione con l'affidamento del destinatario dell'atto. In materia i presupposti dell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio dei titoli edilizi sono costituiti dall'originaria illegittimità del provvedimento e dall'interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione (diverso dal mero ripristino della legalità violata), tenendo anche conto delle posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari. L'esercizio del potere di autotutela è, dunque, anche in materia di governo del territorio, espressione di una rilevante discrezionalità che non esime l'amministrazione dal dare conto, sia pure sinteticamente, della sussistenza dei menzionati presupposti. In particolare, il potere di autotutela deve essere esercitato dalla p.a. entro un termine ragionevole, tanto più quando il privato, in ragione del tempo trascorso, ha riposto, con la realizzazione del progetto, un ragionevole affidamento sulla regolarità dell'autorizzazione edilizia</corsivo>” (Consiglio di Stato sez. VI, 18/11/2022, n.10186; cfr. anche T.A.R. , Napoli , sez. III , 08/05/2023 , n. 2791).</h:div><h:div>In questo contesto, una rilevante parte della giurisprudenza è orientata a ritenere che “<corsivo>il limite temporale dei 18 mesi per l'esercizio del potere di autotutela, previsto dall'art. 21-nonies l. n. 241/1990 (come mod. dall’art 6 comma 1 lett d n. 1 l. 124/2015, termine successivamente ridotto a 12 mesi dall’art. 63, comma 1, d.l. 77/2021 conv. dalla l. 108/2021), in ossequio al principio del legittimo affidamento con riguardo alla posizione di colui che abbia ottenuto un atto ad esso favorevole, trova applicazione solo se il comportamento della parte interessata, nel corso del procedimento di formazione dell'atto, non abbia indotto in errore l'amministrazione, distorcendo la realtà fattuale oppure determinando una non veritiera percezione della realtà o della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge (Cons. Stato Sez. VI, 26/03/2021, n. 2575 e 11/01/2021, n. 352)”</corsivo> (Consiglio di Stato, 22.11.21 , n. 7817; cfr. anche Consiglio di Stato, 22.6.22, n. 5141 e Consiglio di Stato, 30.6.23 , n. 6387  secondo cui la p.a. ben può desumere da elementi di fatto l’erroneità, o comunque la non veridicità, delle dichiarazioni sulla base delle quali l’interessato ha ottenuto un titolo edilizio e, di conseguenza, annullare in autotutela il predetto titolo; né l’esercizio del potere di autotutela può essere paralizzato dalla mancanza di un giudicato penale, rilevante solo in caso di dichiarazioni sostitutive o atti di notorietà mendaci o falsi)<corsivo>.</corsivo></h:div><h:div>Nel caso di specie, la concessione edilizia in sanatoria che il provvedimento impugnato ha annullato è scaturita da una complessa fattispecie di “sostituzione” ed inserimento in un fascicolo (di una domanda realmente esistente), di un diverso modello sul quale si è formato il provvedimento ampliativo.</h:div><h:div>Tale presupposto non è seriamente messo in dubbio dalla difesa dei ricorrenti, la quale è incentrata nell’escluderne la riferibilità alla loro responsabilità e nel sostenere la violazione del loro affidamento.</h:div><h:div>Tuttavia, nessuno degli argomenti difensivi – tenuto conto del postulato di partenza dell’esercizio del potere di autotutela – può sostenere la domanda di annullamento, perché nel caso di specie non si verte intorno ad una vicenda di “false rappresentazioni” (che già di per sé, secondo la giurisprudenza che si è richiamata, legittimerebbero l’esercizio dell’autotutela oltre il termine di 18/12 mesi), ma nel più radicale caso di “inesistenza” della domanda che il provvedimento illegittimo ha accolto, con conseguente nullità assoluta della relativa causa, ciò che consente all’Amministrazione di intervenire in ogni tempo per la rimozione dei relativi effetti ampliativi.</h:div><h:div>Che la domanda “inesistente” non sia imputabile a fatto degli odierni ricorrenti è irrilevante: la nullità del provvedimento (e la sua rimozione in modalità di autotutela) non è una sanzione per un comportamento <corsivo>contra ius</corsivo>, bensì solo l’esito di una necessitata attività di regolarizzazione dell’esercizio dell’attività amministrativa che scaturisce dalla legge; ciò comporta che la “falsità” della documentazione del condono (ed, in questo caso, la radicale inesistenza della domanda) non si accerta “a carico” della parte che aveva beneficiato del provvedimento favorevole (come se fosse responsabile dell’alterazione del fascicolo), ma solo nei suoi confronti (essendo tenuta a sopportare le conseguenze della rimozione dell’atto, che incide sulla qualità del bene che la parte ricorrente ha acquistato, subentrando, sotto il profilo amministrativo, nella titolarità del procedimento aperto da altri, ossia dal suo dante causa).</h:div><h:div>Sotto altro profilo, pur non volendo accedere alla ipotesi della “inesistenza” della domanda, si osserva comunque che la scoperta da parte degli Uffici della inesistenza della domanda di condono d’interesse dei ricorrenti è scaturita per effetto dell’accesso agli atti svolto dal sig. -OMISSIS-, che avveniva il 23.01.2017; dunque, anche tenendo conto del termine decadenziale di 18 mesi (applicabile <corsivo>ratione temporis</corsivo> alla fattispecie), l’autotutela è stata esercitata in un tempo ragionevole dalla conoscenza del vizio inficiante il provvedimento (notificato ai ricorrenti l’-OMISSIS-ottobre 2017). Invero, secondo la giurisprudenza che si è dapprima richiamata, il termine ragionevole per l’esercizio dell’autotutela non può che decorrere da quanto l’Ufficio ha acquisito conoscenza dell’illecito (o meglio del vizio che inficiava il provvedimento ampliativo illegittimo), senza che sia necessario un accertamento penale della “falsità” degli atti quale reato (essendo sufficiente una valutazione amministrativa della difformità tra il dichiarato ed il reale; sul punto v. Consiglio di Stato, 30.6.23 , n. 6387 e TAR Lazio, -OMISSIS-, II bis, 31 luglio 2023, nr. 12868), ciò che, nella odierna fattispecie (laddove – lo si deve rimarcare – non possono escludersi responsabilità amministrative dei funzionari che hanno istruito il procedimento e rilasciato il provvedimento annullato) non può che farsi risalire al momento in cui terzi hanno esercitato le loro facoltà procedimentali e partecipative al fine di avere contezza dell’esito della loro istanza di condono (che, essendo stato esitato il relativo procedimento con l’emissione di un provvedimento erroneo, era rimasta inevasa).</h:div><h:div>Tenuto conto di ciò, sono recessive anche le censure procedimentali o formali, essendo l’atto impugnato un provvedimento del tutto vincolato.</h:div><h:div>Il ricorso va dunque respinto, sebbene con giuste ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di giudizio.</h:div><h:div>La presente sentenza, a cura della Segreteria della Sezione, verrà trasmessa alla Procura della Repubblica competente perché valuti – atteso il rinvenimento nel fascicolo amministrativo del condono di cui trattasi, di documenti apparentemente non riconducibili ai loro sottoscrittori – la sussistenza di eventuali profili di reato.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e manda alla Segreteria giurisdizionale di comunicarne copia alla Procura della Repubblica competente.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e le persone menzionate.</h:div><h:div>Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2023, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="20/10/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Salvatore Gatto Costantino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>