<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20170950820210714110946438" descrizione="" gruppo="20170950820210714110946438" modifica="7/22/2021 12:37:09 PM" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Milenka Cwirko" versione="4" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2017" n="09508"/><fascicolo anno="2021" n="08873"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.3Q:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170950820210714110946438.xml</file><wordfile>20170950820210714110946438.docm</wordfile><ricorso NRG="201709508">201709508\201709508.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 3Q\2017\201709508\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>riccardo savoia</firma><data>22/07/2021 12:37:09</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Roberto Vitanza</firma><data>16/07/2021 18:48:34</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>23/07/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Terza Quater)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Riccardo Savoia,	Presidente</h:div><h:div>Massimo Santini,	Consigliere</h:div><h:div>Roberto Vitanza,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento DGPROF/2/1.5.h.a.7/2017/55 datato 28.07.17, ricevuto dalla ricorrente il 05.08.17, con cui si nega il riconoscimento del titolo di odontoiatra conseguito in Argentina</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 9508 del 2017, proposto da </h:div><h:div>Milenka Cwirko, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Sidoti, Giuseppe Lipari, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Faberi in Roma, via Fabio Massimo n. 60; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2021 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Preliminarmente il Collegio deve scrutinare l’istanza di oscuramento avanzata dalla ricorrente anche a nome della controinteressata.</h:div><h:div>L’istanza non può essere accolta.</h:div><h:div>Il processo è, per sua natura, un fatto pubblico.</h:div><h:div>Con il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 si è, agli artt. 9 e 10, circoscritto e temperato il divieto  del trattamento dei dati personali a puntuali e ben circoscritte evenienze : origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché il divieto di trattare dati genetici, dati  biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, ovvero dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, nonché  le condanne penali o ai reati o a connesse misure di sicurezza che non possono essere riportate se non conferenti con il giudizio..</h:div><h:div>Ciò comporta la possibilità per l’opinione pubblica di verificare l’operato del giudice e la natura del gravame oggetto di valutazione, cui non può essere espunto il nome del ricorrente e dei controinteressati, se non per le eccezionali ragioni sopra riportate.</h:div><h:div>In merito, il legislatore nazionale aveva già adottato il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che ha successivamente integrato con il   Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101.</h:div><h:div>In particolare l’art. 52 recita :”… l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento”.</h:div><h:div>La Corte di Cassazione ha sottoposto ad attenta disamina l’inciso : “motivi legittimi”, i soli che consentono l’oscuramento dei dati.</h:div><h:div>In particolare il giudice di legittimità ha precisato :” …fermo restando che l'accoglimento della richiesta medesima interverrà ogniqualvolta l'autorità giudiziaria ravviserà un equilibrato bilanciamento tra le esigenze di riservatezza del singolo e il principio della generale conoscibilità dei provvedimenti giurisdizionali e del contenuto integrale delle sentenze, quale strumento di democrazia e di informazione giuridica. In tal senso, interessanti indicazioni conformi si traggono dalle linee guida dettate dal Garante della privacy il 2 dicembre 2010, "in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica", pubblicate sulla G.U. n. 2 del 4 gennaio 2011, in cui al punto 3., con specifico riferimento alla c.d. "procedura di anonimizzazione dei provvedimenti giurisdizionali" di cui all'art. 52, commi da 1 a 4, del d. Igs. n. 196/2003, si indicano possibili "motivi legittimi", in grado di fondare la relativa richiesta (ovvero di indurre l'A.G. a provvedere d'ufficio), nella "particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento (ad esempio, dati sensibili)", ovvero nella "delicatezza della vicenda oggetto del giudizio".(Cass. pen. 13 marzo 2017, n. 11959)” ( Cass. Sez. V civile n. 16807/2020).</h:div><h:div>Nel caso di specie, in disparte la mancanza di legittimazione attiva per la istanza avanzata a nome della controinteressata, la parte ricorrente non ha provato le oggettive ragioni che legittimano l’oscuramento dei dati anagrafici, nè sussiste nessuno degli eccezionali motivi che consentono di oscurare tali dati anagrafici.</h:div><h:div>Ciò detto, giunge in riassunzione il ricorso oggetto del presente scrutinio.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato ha cassato la sentenza n.  del emessa dal Tar Lazio-Roma, sezione terza quater esclusivamente perché il Collegio non ha provveduto a partecipare alla parte ricorrente, a mente  dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un argomento fondante e dirimente della questione esaminata evidenziata da un  autonomo impulso dell’organo giudicante, senza che l’argomento fosse, in  precedenza, sottoposto al contraddittorio delle parti.</h:div><h:div>In particolare, con la sentenza n. il Collegio ha respinto il ricorso facendo esplicito ed esclusivo  riferimento  al fatto che il d.lgs. n. 15/2016, modificando l’art. 22 del d.lgs. n. 206/07 (ed in particolare abrogando la lettera a) del comma 1, riferita al presupposto del “gap temporale”), avrebbe impedito l’individuazione di misure compensative per colmare il deficit di durata del corso di laurea straniero (punto 5, lettere da “a” a “h” della sentenza).</h:div><h:div>Con il presente ricorso in riassunzione la parte ricorrente ha contestato tale orientamento ed ha sostenuto, in buona sostanza, la illegittimità del diniego alle compensazioni per il recupero del divario del percorso di studio afferente al corso di laurea rilasciato nel paese extracomunitario e, segnatamente, l’esistenza di un percorso didattico teorico/pratico di almeno 5.000 ore richiesto dalla normativa nazionale a fronte delle  4.351 ore previste dall’ordinamento straniero.</h:div><h:div>Inoltre, la parte ricorrente ha preliminarmente chiesto, in merito alla asserita erronea interpretazione della normativa comunitaria, di cui agli artt. 21 e 22 del d.lgs n. 206/2007, modificati in recepimento degli artt. 13 e 14 della direttiva 2005/36/CE (per come a loro volta modificati dalla direttiva 2013/55/UE), il rinvio Corte di Giustizia, oppure, in via subordinata, alla Corte costituzionale. </h:div><h:div>Ora, è necessario premettere che la normativa comunitaria trova diretta applicazione con riferimento ai soli cittadini dell’Unione.</h:div><h:div>Nel caso di specie la questione riguarda invece un cittadino extracomunitario, per cui la disciplina normativa di riferimento è quella interna di cui al d.lgs 206/2007 e successive modificazioni ed integrazioni. </h:div><h:div>In particolare il riconoscimento del titolo di odontoiatra conseguito in un paese extracomunitario è disciplinato dagli artt. 18, 22 e 41 del citato d.lgs in uno con l’art. 49 del DPR n. 394 del 1999.</h:div><h:div>Ne consegue che risulta inconferente la reclamata applicazione della normativa comunitaria.</h:div><h:div>Così come non pertinente è la richiesta di rinvio della questione alla Corte Costituzionale.</h:div><h:div>Ora, il citato art. 41 stabilisce la durata minima e contenuti essenziali della formazione per la professione di odontoiatra.</h:div><h:div>Il riportato art. 22,  prevede, tra l’altro i presupposti onde accedere al riconoscimento generale, anche attraverso l’adozione di misure compensative : “Il riconoscimento di cui al presente capo può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi:</h:div><h:div>a)	se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dell'articolo 21, comma 1 e 2, è inferiore di almeno un anno a quella richiesta in Italia…”.</h:div><h:div>Tale previsione normativa, invero, è stata modificata con decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016.</h:div><h:div>Consegue che alla istanza presentata nel 2017 dalla ricorrente l’indicata norma trova puntuale applicazione.</h:div><h:div>Ora, la novella ha ritenuto di abrogare la previsione di cui alla lettera a) citata, per cui non è più possibile recuperare le carenze relative al percorso di studio con riferimento  alla durata minima corso di laurea previsto dall’ordinamento nazionale.</h:div><h:div>Residua la possibilità di compensazione solo per la ipotesi afferenti alle materie superate nel corso di studio all’estero.</h:div><h:div>Né può essere condivisa la tesi della ricorrente circa la equivalenza del percorso formativo sotto il profilo temporale e quello contenutistico del corso di laurea conseguito nel paese extracomunitario.</h:div><h:div>Si tratta di due diverse evenienze procedimentali che non possono sovrapporsi riguardando aspetti non omogenei che afferiscono al modo di impartire gli insegnamenti propri ai corsi di laurea in essere tra i diversi Paesi.</h:div><h:div>Pertanto, alla luce delle suindicate considerazioni, il motivo di gravame al riguardo sollevato dalla ricorrente deve essere rigettato in quanto l’amministrazione è vincolata dalla scelta al riguardo manifestata dal legislatore, a nulla rilevando, come segnalato nella decisione cassata:” le pur brillanti attestazioni accademiche e professionali che l’interessato possa avere eventualmente conseguito dopo il corso di laurea”.</h:div><h:div>Quanto poi alla disparità di trattamento sollevata dalla ricorrente proprio con riferimento ad analoghe evenienze accolte dall’amministrazione, è appena il caso di segnalare che gli esempi riportati riguardano situazioni definite  nel 2013, ossia in data antecedente rispetto alla entrata in vigore del decreto legislativo n. 15 del 2016.</h:div><h:div>Infine, è pacifico e non merita alcun motivato approfondimento che la normativa applicabile deve essere individuata con quella esistente al momento della domanda, secondo il principio tempus regit actum.</h:div><h:div>In ultimo non può essere condivisa la pregiudiziale istanza di incostituzionalità della norma contestata.</h:div><h:div>La scelta operata dal legislatore di abrogare la lettera a) dell’art. 22 del d.lgs. cit., non risulta adottata in violazione di alcuna previsione costituzionale avendo semplicemente conformato la durata del corso di studio all’estero con quello previsto in Italia.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che, a mente del D.M. n. 55/2014, complessivamente quantifica in euro 2.500,00 ( duemilacinquecento), oltre IVA, cpa e spese generali.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2021, tenutasi da remoto ed in video conferenza, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="04/05/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dr.ssa Barbara Mariano</h:div><h:div>Roberto Vitanza</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>