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<GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4">
   <Provvedimento>
      <meta id="20170113920190415120812561" descrizione="associazione - iscrizione trasferimento di sede - difetto di giurisdizione" gruppo="20170113920190415120812561" modifica="4/16/2019 11:43:30 AM" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2017" n="01139"/>
            <fascicolo anno="2019" n="05034"/>
            <urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1T:sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
         <file>20170113920190415120812561.xml</file>
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         <ricorso NRG="201701139">201701139\201701139.xml</ricorso>
         <rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 1T\2017\201701139\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>germana panzironi</firma>
            <data>16/04/2019 11:43:30</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Francesca Romano</firma>
            <data>15/04/2019 12:22:14</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>18/04/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
37            <nuova>37</nuova>
            <ereditata>37</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>S</invio>
            <note>iscrizione trasferimento sede legale persona giuridica - giurisdizione g.o.</note>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div>
            <h:div>(Sezione Prima Ter)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Germana Panzironi,	Presidente</h:div>
            <h:div>Daniele Dongiovanni,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Francesca Romano,	Primo Referendario, Estensore</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento</h:div>
            <h:div>previa sospensione dell’efficacia</h:div>
            <h:div>del provvedimento della Prefettura di Roma del 27 gennaio 2017 col quale il dirigente dell'Area IV-URPG ha rifiutato la trasmissione alla Prefettura de L'Aquila degli atti di pertinenza dell'Associazione Anni Verdi Ente morale ai fini del trasferimento della sua sede sociale nel Comune de L'Aquila.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 1139 del 2017, proposto da </h:div>
            <h:div>Associazione Anni Verdi Ente Morale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Letizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Monte Santo 68; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati>
               <h:div>Ufficio di Liquidazione dell'Associazione Anni Verdi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Messico, 7; </h:div>
            </controinteressati>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma e dell’Ufficio di Liquidazione dell'Associazione Anni Verdi;</h:div>
            <h:div>Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2019 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO</h:div>
         <h:div>1. Con ricorso notificato il 10 febbraio 2017, depositato in pari data, l’associazione Anni Verdi ente morale ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento emesso dalla Prefettura di Roma il 27 gennaio 2017, con il quale il Dirigente dell’Area IV-URPG ha rifiutato la trasmissione alla Prefettura de L’Aquila degli atti di pertinenza della ricorrente associazione, ai fini del trasferimento della sede sociale nel Comune de L’Aquila, ritenendo di “non poter procedere all’esecuzione” della sentenza del Tribunale di Roma n. 20734/2016 “in pendenza del giudizio di appello”. </h:div>
         <h:div>2. L’associazione Anni Verdi, organizzazione lucrativa di utilità sociale fondata nel 1955, riconosciuta ente morale con d.p.r. 9 novembre 1983, n. 683, espone in fatto che, a causa di una grave crisi finanziaria che ha colpito l’ente, in data 10 luglio 2006, è stata indetta un’assemblea straordinaria dei soci, nella quale è stata deliberata la messa di liquidazione dell’associazione.</h:div>
         <h:div>Tale delibera è stata, tuttavia, impugnata da alcuni soci contrari alla liquidazione.</h:div>
         <h:div>Cosicché indetta una nuova assemblea straordinaria, con la delibera del 21 agosto 2006 è stata revocata la precedente delibera con cui l’associazione era stata posta in liquidazione, con conseguente rinnovo delle cariche sociali e deliberazione in ordine al trasferimento della sede legale nel Comune de L’Aquila.</h:div>
         <h:div>Dopo averne ricevuto comunicazione, al fine delle revoca della nomina dell’organo liquidatore, il Presidente del Tribunale di Roma, con decreto del 13 settembre 2006, ha al contrario affermato l’invalidità della delibera del 21 agosto 2006, stante l’ormai intervenuta estinzione della persona giuridica. </h:div>
         <h:div>Avverso il suddetto provvedimento l’associazione Anni Verdi ha adito, quindi, il Tribunale Civile di Roma che, con sentenza n. 20734/2016, ha dichiarato la piena legittimità della delibera di revoca dello stato di liquidazione adottata dall’assemblea straordinaria in data 21 agosto 2006. </h:div>
         <h:div>Conseguentemente, l’associazione ha presentato, in data 7 novembre 2016, istanza alla Prefettura di Roma chiedendo la trasmissione di tutti gli atti di pertinenza della stessa alla Prefettura de L’Aquila, al fine dell’iscrizione dell’associazione negli elenchi degli enti operanti in detto comune. </h:div>
         <h:div>Stante l’inerzia della Prefettura, in data 22 dicembre 2016, l’Associazione ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento, dal quale risultava che i liquidatori avevano presentato, a loro volta, il 20 dicembre 2016, al Prefetto di Roma istanza ai sensi dell’art. 6, d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361 per ottenere dalla stessa Prefettura l’accertamento dell’estinzione della persona giuridica.</h:div>
         <h:div>In data 20 gennaio 2017 l’associazione ha presentato allora istanza di partecipazione al suddetto procedimento, senza tuttavia esito alcuno.</h:div>
         <h:div>Infine, con provvedimento del 27 gennaio 2017 la Prefettura di Roma ha comunicato che il collegio dei liquidatori ha prodotto, tra gli altri documenti, l’atto di citazione in appello, presentato dal medesimo, avverso la sentenza n. 20374/2016, affermando che “<corsivo>atteso che la predetta sentenza – relativa alla delibera con la quale, tra l’altro, è stato disposto il trasferimento della sede legale nella provincia di codesta Prefettura – è stata sottoposta al giudizio di 2° grado, si comunica che, allo stato, si ritiene di non poter procedere all’esecuzione della stessa in pendenza del giudizio di appello</corsivo>”.  </h:div>
         <h:div>3. Avverso il provvedimento prefettizio del 27 gennaio 2017, oggetto del presente gravame, parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:</h:div>
         <h:div>I. Violazione dell'art. 20, comma 1, della l. 7.08.1990 n. 241 - Violazione dei principi di legalità, di imparzialità e buon andamento (artt. 1 l. 7.08.1990 n. 241 e 97 Cost.) - Eccesso di potere per difetto di motivazione;</h:div>
         <h:div>II. Violazione del d.p.r. 10.02.2000 n. 361 - Violazione dell'art. 3, l. 7.08.1990 n. 241 - Reiterata violazione dei principi di legalità, di imparzialità e buon andamento (artt. 1, l. 7.8.1990 n. 241 e 97 Cost.) - Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e per illogicità;</h:div>
         <h:div>III. Violazione degli artt. 7 e 8, l. 7.08.1990 n. 241 - Reiterata violazione dei principi di legalità, di imparzialità e buon andamento (artt. 1 l. 7.8.1990 n. 241 e 97 Cost.) - Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione - Sviamento del potere esercitato;</h:div>
         <h:div>IV. Reiterata violazione degli artt. 7 e 8 della l. 7.08.1990 n. 241 e dei principi di legalità, di imparzialità e buon andamento (artt. 1 l. 7.8.1990 n. 241 e 97 Cost.) - Eccessi di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.</h:div>
         <h:div>4. Si è costituita in giudizio la controinteressata associazione Anni Verdi in liquidazione eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva del soggetto proponente che non avrebbe la rappresentanza legale dell’associazione, spettando la stessa ai liquidatori nominati dal Tribunale di Roma.</h:div>
         <h:div>Inoltre, la controinteressata contesta nel merito la fondatezza del ricorso stante la natura meramente dichiarativa della sentenza del Tribunale di Roma n. 20374/2016 che precluderebbe l’immediata esecutività della pronuncia.</h:div>
         <h:div>5. Si è quindi costituita in giudizio la resistente amministrazione che ha eccepito, innanzitutto, il difetto di giurisdizione del g.a., quindi, l’inammissibilità del ricorso per la natura endoprocedimentale del provvedimento impugnato nonché per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. </h:div>
         <h:div>Nel merito, l’Amministrazione obietta che le ragioni ostative al trasferimento della sede legale dell’Associazione risiedano nella pendenza di un giudizio di appello, stante la non immediata esecutività di una pronuncia di primo grado avente natura dichiarativa. </h:div>
         <h:div>6. All’esito della camera di consiglio del 21 marzo 2017, con ordinanza n. 1411/17, la causa è stata rinviata al merito ai sensi dell’art. 55, co. 10, c.p.a. </h:div>
         <h:div>7. Alla pubblica udienza del 17 ottobre 2018 la causa è stata cancellata dal ruolo sulla base dell’istanza della ricorrente associazione motivata per la ravvisata necessità di attendere l’esito dell’appello avverso la sentenza di primo grado del giudice civile.</h:div>
         <h:div>8. A seguito di istanza di fissazione di udienza, la causa è stata, infine, fissata e discussa alla pubblica udienza del 15 gennaio 2019 quando è passata in decisione.</h:div>
         <h:div>DIRITTO</h:div>
         <h:div>1. In via preliminare rispetto ogni altra questione pregiudiziale, il collegio deve esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito sollevata dalla resistente amministrazione, sull’assunto che oggetto della materia del contendere sarebbe la validità di una delibera di organi associativi, dunque, un atto di autonomia privata.</h:div>
         <h:div>L’eccezione è fondata, alla luce delle motivazioni come di seguito svolte dall’odierno collegio giudicante.</h:div>
         <h:div>1.1. La controversia in esame ha ad oggetto la nota della Prefettura di Roma che ha comunicato di non potere procedere all’esecuzione dell’istanza di trasferimento di sede, presentata dall’Associazione Anni Verdi, sulla base della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma che, benché abbia riconosciuto la legittimità della delibera di revoca della messa in liquidazione, risulta essere stata appellata. </h:div>
         <h:div>La sentenza di primo grado, di natura costitutiva o dichiarativa, secondo la giurisprudenza civile (tra le altre: Trib. Reggio Emilia, 6.09.2012; Trib. Pescara, Sez. Lav., 28.02.2013), escluderebbe il carattere di immediata esecutività sancito dall’art. 282 c.p.c., ragion per cui, in tal caso, per ottenersi l’esecutività della pronuncia occorrerebbe attendere il formarsi del giudicato.</h:div>
         <h:div>1.2. Ciò posto con riguardo alle motivazioni del provvedimento di diniego di iscrizione, occorre ora guardare alla natura del gravato atto e alla posizione giuridica dedotta in giudizio.</h:div>
         <h:div>A differenza del procedimento di iscrizione dell’ente nel registro delle persone giuridiche, avente natura sostanzialmente concessoria e per il quale sussiste dunque la giurisdizione del giudice amministrativo, stante il significativo ambito di apprezzamento discrezionale mantenuto dall'amministrazione prefettizia nella valutazione, in particolare, del requisito della "adeguatezza" del patrimonio fornito in dotazione all'ente rispetto alla realizzazione dello scopo (si veda, Cass. civ. Sez. Unite, ord., 8 maggio 2014, n. 9943), l’iscrizione del successivo trasferimento di sede legale nel registro medesimo, ai sensi dell’art. 4, d.p.r. n. 361/2000, ricorrendone i presupposti, è una mera forma di pubblicità dichiarativa (cfr. Cass. civ. Sez. I, 19 luglio 2010, n. 16877).</h:div>
         <h:div>L’atto di iscrizione del trasferimento della sede legale, dunque, non esprimendo apprezzamenti di opportunità o valutazioni circa la compatibilità della richiesta dell'interessato con esigenze di ordine generale, si esaurisce nella mera certificazione di un fatto giuridicamente rilevante con consistenza esclusivamente ricognitiva, ed è, pertanto, da considerarsi inidoneo a degradare od affievolire le posizioni di diritto soggettivo dell'ente istante o di terzi.</h:div>
         <h:div>Tali posizioni giuridiche devono essere lette, giova rammentare, alla luce dell’ordinario criterio di riparto della giurisdizione rappresentato dal criterio del <corsivo>petitum</corsivo> sostanziale, criterio che si identifica non in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice e della domanda come prospettata dalle parti (cd. <corsivo>petitum</corsivo> formale), ma in relazione all'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cd. <corsivo>petitum</corsivo> sostanziale; cfr. ex pluribus, Cass., Sez. Un., 26 aprile 2013, n. 10060 e 16 novembre 2010, n. 23109).</h:div>
         <h:div>Guardando allora alla <corsivo>causa petendi</corsivo>, quand’anche la domanda del presente giudizio abbia ad oggetto un provvedimento assunto nell’esercizio di un potere amministrativo, ancorché, come sopra rilevato, di carattere meramente ricognitivo, ciò che la parte ricorrente fa valere in giudizio è una posizione giuridica di diritto soggettivo, mirando, nel caso di specie, all’ottenimento dello stesso bene della vita già azionato innanzi al giudice ordinario, ovvero il riconoscimento della validità della delibera assembleare che ha annullato la messa in stato di liquidazione dell’associazione, essendo, infatti, dinanzi a quest'ultimo giudice, fatta questione proprio della validità e dell'efficacia della deliberazione in forza della quale è stata chiesta l’iscrizione del trasferimento di sede.</h:div>
         <h:div>Da ciò discende il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo, peraltro già in atto, sulla medesima <corsivo>causa petendi</corsivo>, la cognizione al giudice ordinario.<corsivo/></h:div>
         <h:div>2. Il rilevato difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario innanzi al quale la causa può essere proposta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a, comporta la declaratoria di inammissibilità del presente gravame.</h:div>
         <h:div>3. La particolarità della controversia integra la presenza di idoneo presupposto per compensare fra le parti le spese di lite.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.</h:div>
         <h:div>Spese compensate.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="15/01/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Daniela Paradiso</h:div>
            <h:div>Francesca Romano</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
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