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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20170081320170406165845314" descrizione="" gruppo="20170081320170406165845314" modifica="07/04/2017 11:22:36" stato="4" tipo="24" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2017" n="00813"/><fascicolo anno="2017" n="04552"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1T:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170081320170406165845314.xml</file><wordfile>20170081320170406165845314.docm</wordfile><ricorso NRG="201700813">201700813\201700813.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Roma\Sezione 1T\2017\201700813\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>germana panzironi</firma><data>07/04/2017 11:22:42</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>rita tricarico</firma><data>06/04/2017 20:00:36</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/04/2017</dataPubblicazione><classificazione>38<nuova>38</nuova><ereditata>38</ereditata></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Germana Panzironi,	Presidente</h:div><h:div>Rita Tricarico,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Francesca Romano,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/><oggetto><h:div>per l’annullamento,</h:div><h:div>previa sospensione dell’efficacia,</h:div><h:div>del decreto di rigetto della richiesta di cittadinanza in data 11.10.2016, notificato il 21.11.2016.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed/><ricorrenti><h:div>ex art. 60 e 74 c.p.a.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 813 del 2017, proposto da: </h:div><h:div>Rachid Fatih, rappresentato e difeso dagli Avvocati Wally Salvagnini e Sabrina Erba, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Amalia Capalbo in Roma, viale Eritrea n. 20; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed/><resistenti><h:div>il Ministero dell’Interno e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Piacenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio <corsivo>ex lege</corsivo> presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12; </h:div></resistenti><resistentiTed/><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Piacenza;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2017 il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;</h:div><h:div>Rilevato:</h:div><h:div>che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;</h:div><h:div>che sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;</h:div></visto><vistoTed/><esaminato/><esaminatoTed/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre"><h:div/></premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Rilevato:</h:div><h:div>che col presente ricorso s’impugna il provvedimento di diniego di concessione della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992;</h:div><h:div>che tale diniego si fonda sulla valutazione di due condanne riportate dal ricorrente, da cui si desumerebbe l’assenza di affidabilità e di compiuta integrazione nel tessuto dello Stato italiano;</h:div><h:div>che segnatamente si tratta di: a) una condanna con sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Piacenza, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., in data 2.12.2005, divenuta irrevocabile il 10.2.2006, per violazione dell’art. 186, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992 (guida in stato di ebrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche); b) una condanna disposta con decreto penale del GIP presso il Tribunale di Piacenza in data 23.1.2008 per lo stesso reato;</h:div><h:div>che esso è altresì motivato con la mancata dichiarazione in ordine alla sussistenza di tali condanne nella domanda di concessione della cittadinanza italiana, che integra il reato di falso;</h:div><h:div>che, per quanto evidenziato, la Questura e la Prefettura di Piacenza hanno espresso pareri contrari alla concessione della cittadinanza;</h:div><h:div>Considerato:</h:div><h:div>che il ricorrente rimarca che le condanne di che trattasi sarebbero datate e comunque non sarebbero ostative alla concessione della cittadinanza e che ha comunque presentato istanza di estinzione dei reati e sostiene inoltre di essere perfettamente integrato, in quanto soggiorna in Italia dal 2001 -  infatti è titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo - ed ha la moglie e tre figli;</h:div><h:div>Ritenuto che il ricorso sia infondato;</h:div><h:div>Considerato:</h:div><h:div>che l’amplissima discrezionalità dell’Amministrazione in questo procedimento si esplica in un potere valutativo che <corsivo>“si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta”</corsivo> (Cons. Stato sez. VI n. 5913 del 9.11.2011; id. n. 52 del 10.1.2011; n. 282 del 26.1.2010; T.a.r. Lazio sez II quater n. 3547 del 18.4.2012);</h:div><h:div>che <corsivo>“l’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone, infatti, che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante”</corsivo> (T.a.r. Lazio – sez II quater n. 5565 del 4.6.2013);</h:div><h:div>che, <corsivo>“trattandosi di esercizio di potere discrezionale da parte dell’amministrazione, il sindacato sulla valutazione compiuta dall’Amministrazione, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole”</corsivo> (Cons. Stato sez. VI 9.11.2011, n. 5913; T.a.r. Lazio II quater n. 5665 del 19.6.2012);</h:div><h:div>Ritenuto:</h:div><h:div>che, con riferimento al caso di specie, l’Amministrazione abbia valutato in maniera corretta e non manifestamente illogica la situazione dell’istante, dando rilievo preminente ai menzionati precedenti penali, relativi alla medesima fattispecie penale, indicanti una mancata integrazione sociale del ricorrente;</h:div><h:div>che il ricorso vada conclusivamente respinto;</h:div><h:div>che le spese seguano la soccombenza e debbano liquidarsi come in dispositivo;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando:</h:div><h:div>- respinge il ricorso in epigrafe;</h:div><h:div>- condanna il ricorrente alle spese di giudizio, che liquida in forfetari € 1.000,00 (mille/00), in favore delle Amministrazioni resistenti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2017, con l’intervento dei Magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis"/><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/03/2017"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Rita Tricarico</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed><dataeluogo norm=""/></sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>