<?xml version = '1.0' encoding = 'UTF-8'?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20161070320161122124117863" descrizione="" gruppo="20161070320161122124117863" modifica="23/11/2016 14:13:45" stato="4" tipo="24" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2016" n="10703"/><fascicolo anno="2016" n="11911"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1T:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20161070320161122124117863.xml</file><wordfile>20161070320161122124117863.docm</wordfile><ricorso NRG="201610703">201610703\201610703.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Roma\Sezione 1T\2016\201610703\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Germana Panzironi</firma><data>23/11/2016 14:13:48</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesca Petrucciani</firma><data>23/11/2016 10:11:46</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>28/11/2016</dataPubblicazione><classificazione>38<nuova>38</nuova><ereditata>38</ereditata></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Germana Panzironi,	Presidente</h:div><h:div>Rita Tricarico,	Consigliere</h:div><h:div>Francesca Petrucciani,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento IT-270929-A/PN0001325, emesso dall’Unità di Dublino in data 6.5.2016 e notificato in data 16.6.2016, che dispone il trasferimento del ricorrente in Francia, in quanto stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale; </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed/><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 10703 del 2016, proposto da: </h:div><h:div>Junaid Farooq, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Bove, con domicilio eletto presso l’avv. Cristina Laura Cecchini in Roma, piazza Mazzini 8; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed/><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12; </h:div></resistenti><resistentiTed/><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2016 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed/><esaminato/><esaminatoTed/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre"><h:div/></premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Considerato che con il ricorso in epigrafe Junaid Farooq ha impugnato il provvedimento con il quale il Ministero dell’Interno ne ha disposto il trasferimento in Francia, quale stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale, ai sensi del Regolamento CE 604/2013;</h:div><h:div>che, come affermato dalla più recente giurisprudenza, i provvedimenti di determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale ai sensi del Regolamento UE 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 e, in particolare, di individuazione della competenza territoriale di altro Stato ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.lg. 28 gennaio 2008, n. 25, adottati in applicazione delle "clausole discrezionali" ai fini dell'adempimento degli "obblighi dello Stato membro competente", di cui agli artt. 17 e 18 del citato Reg. (CE) 26 giugno 2013, n. 604/2013, non possono considerarsi incidenti su mere posizioni di interesse legittimo, in quanto la procedura di protezione internazionale, in ogni sua fase ha per oggetto il diritto soggettivo dello straniero richiedente alla protezione invocata, per nulla affievolito dalla discrezionalità valutativa attribuita al singolo Stato membro che riceva una domanda di protezione internazionale, con la conseguenza che qualsiasi controversia attinente qualsivoglia fase della procedura stessa, ricade comunque nella giurisdizione del giudice ordinario (Consiglio di Stato, sez. III, 10 febbraio 2016 n. 572, T.A.R. Lazio, sez. I ter, sentenza n. 10709/2016);   </h:div><h:div>che infatti, come ritenuto dalla recente pronuncia del Cons. Stato, 18 dicembre 2015, n. 5738, la situazione giuridica soggettiva dello straniero richiedente protezione internazionale rientra nel novero dei diritti umani fondamentali, con la conseguenza che la garanzia apprestata dall'art. 2 Cost. esclude che dette situazioni possano essere degradate ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo;</h:div><h:div>che, pertanto, qualsiasi controversia attinente qualsivoglia fase della procedura stessa ricade comunque nella giurisdizione del giudice ordinario;</h:div><h:div>che deve, quindi, dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso in epigrafe, appartenendo la controversia alla giurisdizione del Giudice ordinario, dinanzi al quale il processo potrà essere riproposto nei termini e con gli effetti di cui all'articolo 11 c.p.a.;</h:div><h:div>che ricorrono, in considerazione della natura della questione controversa e dell’esito della lite, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  (Sezione Prima Ter)</h:div><h:div>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la controversia alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria;</h:div><h:div>Compensa le spese.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis"/><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/11/2016"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Francesca Petrucciani</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed><dataeluogo norm=""/></sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>